Art. 6.
Il Ministro per il tesoro e l'Intendente di finanza, nei limiti delle rispettive competenze, possono concedere un acconto fino al massimo del 50 per cento, sull'indennizzo determinato in base a valutazioni provvisorie dell'ufficio tecnico erariale competente se questo per difficolta' di carattere obiettivo non e' in grado di procedere senz'altro alla valutazione definitiva.
Il Ministro per il tesoro e l'Intendente di finanza, nei limiti delle rispettive competenze, possono concedere un acconto fino al massimo del 50 per cento, sull'indennizzo determinato in base a valutazioni provvisorie dell'ufficio tecnico erariale competente se questo per difficolta' di carattere obiettivo non e' in grado di procedere senz'altro alla valutazione definitiva.