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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 17/12/2025, n. 1656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1656 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 3512/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MONZA QUARTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 3512/2025 R.G. vertente tra: (C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
10.12.1984, residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Enzo Pagliarulo ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Sant'Antimo (NA), Via F.sco Girardi n. 37, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
e
(C.F. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
29.07.1971, residente a [...], rappresentato e difeso dall'avv. Concetta Aurora Longo ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Milano (MI), Piazza Umberto Giordano n. 2, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza OGGETTO: scioglimento del matrimonio CONCLUSIONI CONGIUNTE Voglia il Tribunale adito pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti alle seguenti condizioni:
- pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto dai sig.ri e Parte_1 [...] in data 2.8.2005 in Egitto, e trascritto nei registri degli atti di matrimonio Controparte_1 dell'Ufficio di Stato Civile del Comune di Lissone con atto n. 110, p. 2 Serie B anno 2021 (ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere all'annotazione della sentenza), alle condizioni concordate tra le parti così come di seguito precisate:
- Confermare l'affido del minore ad entrambi i genitori con collocamento anche ai Persona_1 fini anagrafici, presso la madre;
- Disporre, con riferimento alla frequentazione padre-figli, che il signor possa vedere e tenere CP_1 con sé il figlio, secondo il seguente calendario, salvo diverso accordo tra le parti: Fine settimana alternati dal sabato pomeriggio alle 14.00 alla domenica sera alle 21.00, provvedendo alla cena. c) Durante le vacanze natalizie il minore starà il giorno della Vigilia di Natale con un genitore e il giorno di Natale con l'altro,
seguendo il principio dell'alternanza di anno in anno. Successivamente il minore potrà trascorrere il periodo dal 26/12 al 31/12 con un genitore e dal 1/1 al 6/1 con l'altro. d) Durante le festività pasquali il minore trascorrerà la Domenica di Pasqua con un genitore e il Lunedi dell'Angelo con l'altro, seguendo il principio dell'alternanza di anno in anno. e) Durante il periodo estivo il padre potrà trascorrere con il figlio due settimane di vacanza anche non consecutive da concordare con la madre entro il 31 maggio di ogni anno.
- Assegnare la casa coniugale sita in Lissone, P.zza Papa Giovanni XXIII, n. 36 con tutti gli arredi in essa contenuti alla signora in qualità di genitore collocatario del minore;
Parte_1
- Porre a carico di l'obbligo di corrispondere alla signora entro Controparte_1 Pt_1 il giorno 20 di ogni mese, a titolo di concorso nel mantenimento dei figli e l'importo Per_2 Per_1 di € 500,00, importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
sono comprese in tale somma le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica, abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno;
eventuali oneri per baby sitter, tempo prolungato, pre-scuola o doposcuola.
- Disporre che i genitori parteciperanno nella misura del 50% ciascuno alle spese mediche, scolastiche e sportive dei figli e , da concordarsi previamente tra i genitori (salvo Per_2 Per_1 che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso Caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori).
- Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
- nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati per corsi di studio successivi a quelli in atto (non è richiesto consenso per i percorsi scolastici già iniziati, in quanto il consenso prestato in origine ha efficacia sino alla conclusione di ciascun ciclo di studi);iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
- iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
- acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione). La richiesta di consenso dovrà pervenire alla controparte, in forma scritta, cartacea o telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), almeno giorni quindici- salvo urgenze- prima del compimento della attività, con indicazione specifica della spesa;
l'altro genitore, con lo stesso mezzo, dovrà far pervenire il proprio eventuale dissenso motivato entro giorni sette dalla comunicazione;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto.
- Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che ha anticipato le spese invierà la propria richiesta in forma scritta, cartacea o telematica, con i relativi documenti giustificativi -anche per le spese erogabili senza preventivo accordo- almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al mantenimento ordinario del mese successivo. In caso di spese superiori a euro 500, ciascuno dei genitori dovrà anticipare e quindi a versare prima dell'erogazione- i relativi costi per la quota di propria spettanza.
- l'assegno unico relativo al figlio minore sarà di spettanza della sola sig.ra con rinuncia ad Pt_1 ogni pretesa in merito da parte del padre;
- i ricorrenti si danno atto di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro a titolo di assegno divorzile, mantenimento o a titolo alimentare/assistenziale, di avere già regolato tra di loro ogni reciproca pendenza economica;
- i ricorrenti rilasciano reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo della carta d'identità e del passaporto, anche con inserimento del figlio minore;
MOTIVI DELLA DECISIONE I. La domanda di divorzio è fondata. Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale con sentenza n. 115/2021 emessa dal Tribunale di Monza in data 17.12.2020 e pubblicata in data 18.01.2021, passata in cosa giudicata. Non è poi contestato che sin dalla data dell'udienza innanzi al Giudice delegato in sede di separazione, tenuta su richiesta delle parti ex art. 127 ter c.p.c., non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza. Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015. Va dunque emessa la richiesta pronuncia. II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli minori e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi. III. Le spese del procedimento devono essere interamente compensate fra le parti tenuto conto della natura del procedimento.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
e con ricorso depositato in data 22.05.2025, così provvede: Controparte_1
I. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 CP_1 in data 2 agosto 2005 (atto n. 798 parte I del registro degli atti di matrimonio del Controparte_1
Comune di Lissone), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Lissone, dopo il suo passaggio in giudicato, affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898. III. Dichiara compensate le spese del presente giudizio. Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 11 dicembre 2025 Il Giudice est. Camilla Filauro Il Presidente Carmen Arcellaschi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MONZA QUARTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 3512/2025 R.G. vertente tra: (C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
10.12.1984, residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Enzo Pagliarulo ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Sant'Antimo (NA), Via F.sco Girardi n. 37, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
e
(C.F. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
29.07.1971, residente a [...], rappresentato e difeso dall'avv. Concetta Aurora Longo ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Milano (MI), Piazza Umberto Giordano n. 2, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza OGGETTO: scioglimento del matrimonio CONCLUSIONI CONGIUNTE Voglia il Tribunale adito pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti alle seguenti condizioni:
- pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto dai sig.ri e Parte_1 [...] in data 2.8.2005 in Egitto, e trascritto nei registri degli atti di matrimonio Controparte_1 dell'Ufficio di Stato Civile del Comune di Lissone con atto n. 110, p. 2 Serie B anno 2021 (ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere all'annotazione della sentenza), alle condizioni concordate tra le parti così come di seguito precisate:
- Confermare l'affido del minore ad entrambi i genitori con collocamento anche ai Persona_1 fini anagrafici, presso la madre;
- Disporre, con riferimento alla frequentazione padre-figli, che il signor possa vedere e tenere CP_1 con sé il figlio, secondo il seguente calendario, salvo diverso accordo tra le parti: Fine settimana alternati dal sabato pomeriggio alle 14.00 alla domenica sera alle 21.00, provvedendo alla cena. c) Durante le vacanze natalizie il minore starà il giorno della Vigilia di Natale con un genitore e il giorno di Natale con l'altro,
seguendo il principio dell'alternanza di anno in anno. Successivamente il minore potrà trascorrere il periodo dal 26/12 al 31/12 con un genitore e dal 1/1 al 6/1 con l'altro. d) Durante le festività pasquali il minore trascorrerà la Domenica di Pasqua con un genitore e il Lunedi dell'Angelo con l'altro, seguendo il principio dell'alternanza di anno in anno. e) Durante il periodo estivo il padre potrà trascorrere con il figlio due settimane di vacanza anche non consecutive da concordare con la madre entro il 31 maggio di ogni anno.
- Assegnare la casa coniugale sita in Lissone, P.zza Papa Giovanni XXIII, n. 36 con tutti gli arredi in essa contenuti alla signora in qualità di genitore collocatario del minore;
Parte_1
- Porre a carico di l'obbligo di corrispondere alla signora entro Controparte_1 Pt_1 il giorno 20 di ogni mese, a titolo di concorso nel mantenimento dei figli e l'importo Per_2 Per_1 di € 500,00, importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
sono comprese in tale somma le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica, abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno;
eventuali oneri per baby sitter, tempo prolungato, pre-scuola o doposcuola.
- Disporre che i genitori parteciperanno nella misura del 50% ciascuno alle spese mediche, scolastiche e sportive dei figli e , da concordarsi previamente tra i genitori (salvo Per_2 Per_1 che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso Caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori).
- Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
- nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati per corsi di studio successivi a quelli in atto (non è richiesto consenso per i percorsi scolastici già iniziati, in quanto il consenso prestato in origine ha efficacia sino alla conclusione di ciascun ciclo di studi);iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
- iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
- acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione). La richiesta di consenso dovrà pervenire alla controparte, in forma scritta, cartacea o telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), almeno giorni quindici- salvo urgenze- prima del compimento della attività, con indicazione specifica della spesa;
l'altro genitore, con lo stesso mezzo, dovrà far pervenire il proprio eventuale dissenso motivato entro giorni sette dalla comunicazione;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto.
- Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che ha anticipato le spese invierà la propria richiesta in forma scritta, cartacea o telematica, con i relativi documenti giustificativi -anche per le spese erogabili senza preventivo accordo- almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al mantenimento ordinario del mese successivo. In caso di spese superiori a euro 500, ciascuno dei genitori dovrà anticipare e quindi a versare prima dell'erogazione- i relativi costi per la quota di propria spettanza.
- l'assegno unico relativo al figlio minore sarà di spettanza della sola sig.ra con rinuncia ad Pt_1 ogni pretesa in merito da parte del padre;
- i ricorrenti si danno atto di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro a titolo di assegno divorzile, mantenimento o a titolo alimentare/assistenziale, di avere già regolato tra di loro ogni reciproca pendenza economica;
- i ricorrenti rilasciano reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo della carta d'identità e del passaporto, anche con inserimento del figlio minore;
MOTIVI DELLA DECISIONE I. La domanda di divorzio è fondata. Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale con sentenza n. 115/2021 emessa dal Tribunale di Monza in data 17.12.2020 e pubblicata in data 18.01.2021, passata in cosa giudicata. Non è poi contestato che sin dalla data dell'udienza innanzi al Giudice delegato in sede di separazione, tenuta su richiesta delle parti ex art. 127 ter c.p.c., non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza. Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015. Va dunque emessa la richiesta pronuncia. II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli minori e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi. III. Le spese del procedimento devono essere interamente compensate fra le parti tenuto conto della natura del procedimento.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
e con ricorso depositato in data 22.05.2025, così provvede: Controparte_1
I. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 CP_1 in data 2 agosto 2005 (atto n. 798 parte I del registro degli atti di matrimonio del Controparte_1
Comune di Lissone), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Lissone, dopo il suo passaggio in giudicato, affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898. III. Dichiara compensate le spese del presente giudizio. Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 11 dicembre 2025 Il Giudice est. Camilla Filauro Il Presidente Carmen Arcellaschi