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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 06/10/2025, n. 3687 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3687 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 15674/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. Federica Izzo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 15674/2024 R.G. LAVORO
TRA
. a AN PE SU (NA) il 09/11/1984 rappresentato e Parte_1 difeso dall'avv. ODIERNA UGO e avv. LEPERINO ALFONSO, come da procura in atti
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
RO SA
RESISTENTE
OGGETTO: differenze retributive
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 9.12.2024, l'istante in epigrafe ha allegato di lavorare nella qualità di dipendente della , con la qualifica di infermiere professionale D2 in servizio presso CP_2
l'Ospedale di Frattamaggiore e di aver svolto attività di somministrazioni dei vaccini contro il SARS-
CoV-2 nel periodo indicato in ricorso ad un compenso orario pari ad € 50,00 in luogo di quello ricevuto parametrato, invece, ad attività straordinaria. Ha agito in giudizio, affinché, previo accertamento del diritto a ottenere il compenso orario di cui all'art. 1 comma 464 Legge n°178/2020 per le prestazioni aggiuntive di somministrazione dei vaccini svolte nel periodo dal 1.05.21 al Cont 28.02.2022, la osse condannata al pagamento delle differenze retributive maturate.
1 Cont L' resistente si è costituita in giudizio eccependo l'infondatezza della domanda con riferimento al mese di gennaio 2022 e chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere per le prestazioni effettuate nell'anno 2021, atteso che già prima della notifica del ricorso introduttivo, intervenuta il 09.03.2025, aveva provveduto ad adeguare la retribuzione per le prestazioni aggiuntive effettuate alla tariffa oraria prevista dalla norma di legge invocata, pari ad € 50,00 per ogni ora effettivamente prestata ed autorizzata, e corrisposte al ricorrente nel gennaio 2025, anche per un numero di ore superiore a quello ivi richieste, come da documentazione allegata.
Parte ricorrente nelle note di trattazione scritta depositate per l'udienza ha chiesto dichiararsi la cessata materia del contendere.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con la presente sentenza.
Preliminarmente, giova osservare in termini generali che parte ricorrente richiama, a fondamento della propria pretesa, il comma 464 dell'art. 1 della Legge n°178 del 30.12.2020 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023), richiamato dal ricorrente a fondamento della propria pretesa creditoria nei confronti dell
[...]
, dispone che “Le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, anche in deroga ai Pt_2 vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa del personale e fino alla concorrenza dell'importo massimo complessivo di 100 milioni di euro di cui al comma 467, possono ricorrere... per il personale infermieristico e per gli assistenti sanitari, alle prestazioni aggiuntive di cui all' articolo 6, comma 1, lettera d), del contratto collettivo nazionale di lavoro - triennio 2016-2018 relativo al personale del comparto sanità dipendente del Servizio sanitario nazionale, di cui all'accordo del 21 maggio 2018 , pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 233 del 6 ottobre 2018, con un aumento della tariffa oraria a 50 euro lordi onnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di prestazioni aggiuntive con particolare riferimento ai volumi di prestazioni erogabili nonché all'orario massimo di lavoro e ai prescritti riposi. I predetti incrementi operano solo con riferimento alle prestazioni aggiuntive rese e rendicontate per le attività previste dai commi da 457 a 467, restando fermi i valori tariffari vigenti per le restanti attività”.
Ancora, si osserva sempre in termini generali che il successivo comma 467 stabilisce che “Per
l'attuazione del comma 464 è autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di 100 milioni di euro.
Conseguentemente il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2021. Al predetto finanziamento accedono tutte le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al
2 finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2020, come riportato nella tabella di cui all'allegato C annesso alla presente legge”. Con Ciò posto, dall'esame di tale previsioni emerge la fondatezza di quanto dedotto ed eccepito dall , ossia che le prestazioni aggiuntive eventualmente autorizzabili da parte delle , con Controparte_3 aumento della tariffa oraria ad € 50,00, erano solo quelle riferibili all'anno 2021, considerati gli Cont stanziamenti statali individuati solo per l'anno in questione (v. all. 10 , e che dunque nulla è dovuto a tale titolo al ricorrente in relazione al mese di Gennaio 2022. Cont Rileva inoltre il giudicante, al riguardo, che l resistente ha anche eccepito di aver regolarmente corrisposto al ricorrente il corrispettivo del plus orario effettuato mediante l'applicazione dei parametri contrattualmente previsti per il lavoro straordinario, circostanza, quest'ultima, non contestata poi dal ricorrente e confermata dalla documentazione allegata dalla resistente.
Si rileva infatti come il ricorrente, a seguito dell'eccezione di controparte, non abbia insistito specificamente sul punto, dando genericamente atto della cessazione della materia del contendere fra le parti a seguito del pagamento da parte dell' della complessiva somma di euro Parte_2
9.766,00.
Deve quindi dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Si tratta di una formula, questa, che, pur non trovando positivo fondamento nel codice di rito, risulta ampiamente utilizzata in giurisprudenza ad indicare il complesso delle situazioni, successive alla pendenza della lite, idonee a determinare il venir meno tra le parti di ogni ulteriore ragione di contesa e si presta, dunque, ad essere utilizzata nel caso di specie.
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere, devono infatti ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- il fatto sopravvenuto deve aver determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione che deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614;
Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151).
Ebbene, nel caso di specie la documentazione relativa al pagamento e l'istanza formulata da entrambe le parti inerente alla declaratoria della cessata materia del contendere, determina il venir meno di ogni interesse delle parti alla prosecuzione della lite: deve essere, pertanto, dichiarata, la cessazione della materia del contendere.
3 Come chiarito dalla Corte di Legittimità (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 13217 del 2013), “la materia del contendere può ritenersi cessata solo quando, nel corso del processo, sopraggiungano determinate circostanze riferibili a fatti obiettivi, riconosciuti ed ammessi da entrambe le parti, che avendo incidenza sulla situazione sostanziale prospettata, facciano venir meno la necessità della pronuncia del giudice in precedenza richiesta (Cass. 19-11-1996 n. 9808).”
Con riferimento alle spese di lite, posto che non v'è concordia tra le parti in sul punto, insistendo Cont parte ricorrente per la condanna dell al relativo pagamento, deve quindi vagliarsi da parte di
Questo Giudice la cd. soccombenza virtuale.
Si osserva, al riguardo, che non può negarsi la fondatezza della domanda con riferimento alle pretese Cont del 2021, visto quanto dedotto da entrambe le parti e visto il pagamento effettuato dall e documentato in atti (v. cedolino Gennaio 2025).
Le spese di lite sono quindi integralmente compensate tra le parti, considerata l'infondatezza della Cont domanda con riferimento alle mensilità di gennaio 2022, e considerato che l ha provveduto al pagamento di quanto dovuto per le pretese del 2021 in data precedente alla notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
1. accerta e dichiara l'infondatezza della pretesa relativa al mese di gennaio 2022;
2. dichiara la cessazione della materia del contendere con riferimento alle pretese da maggio
2021 a dicembre 2021;
3. compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Aversa, 6/10/2025. il Giudice del Lavoro dott.ssa Federica Izzo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. Federica Izzo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 15674/2024 R.G. LAVORO
TRA
. a AN PE SU (NA) il 09/11/1984 rappresentato e Parte_1 difeso dall'avv. ODIERNA UGO e avv. LEPERINO ALFONSO, come da procura in atti
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
RO SA
RESISTENTE
OGGETTO: differenze retributive
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 9.12.2024, l'istante in epigrafe ha allegato di lavorare nella qualità di dipendente della , con la qualifica di infermiere professionale D2 in servizio presso CP_2
l'Ospedale di Frattamaggiore e di aver svolto attività di somministrazioni dei vaccini contro il SARS-
CoV-2 nel periodo indicato in ricorso ad un compenso orario pari ad € 50,00 in luogo di quello ricevuto parametrato, invece, ad attività straordinaria. Ha agito in giudizio, affinché, previo accertamento del diritto a ottenere il compenso orario di cui all'art. 1 comma 464 Legge n°178/2020 per le prestazioni aggiuntive di somministrazione dei vaccini svolte nel periodo dal 1.05.21 al Cont 28.02.2022, la osse condannata al pagamento delle differenze retributive maturate.
1 Cont L' resistente si è costituita in giudizio eccependo l'infondatezza della domanda con riferimento al mese di gennaio 2022 e chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere per le prestazioni effettuate nell'anno 2021, atteso che già prima della notifica del ricorso introduttivo, intervenuta il 09.03.2025, aveva provveduto ad adeguare la retribuzione per le prestazioni aggiuntive effettuate alla tariffa oraria prevista dalla norma di legge invocata, pari ad € 50,00 per ogni ora effettivamente prestata ed autorizzata, e corrisposte al ricorrente nel gennaio 2025, anche per un numero di ore superiore a quello ivi richieste, come da documentazione allegata.
Parte ricorrente nelle note di trattazione scritta depositate per l'udienza ha chiesto dichiararsi la cessata materia del contendere.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con la presente sentenza.
Preliminarmente, giova osservare in termini generali che parte ricorrente richiama, a fondamento della propria pretesa, il comma 464 dell'art. 1 della Legge n°178 del 30.12.2020 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023), richiamato dal ricorrente a fondamento della propria pretesa creditoria nei confronti dell
[...]
, dispone che “Le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, anche in deroga ai Pt_2 vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa del personale e fino alla concorrenza dell'importo massimo complessivo di 100 milioni di euro di cui al comma 467, possono ricorrere... per il personale infermieristico e per gli assistenti sanitari, alle prestazioni aggiuntive di cui all' articolo 6, comma 1, lettera d), del contratto collettivo nazionale di lavoro - triennio 2016-2018 relativo al personale del comparto sanità dipendente del Servizio sanitario nazionale, di cui all'accordo del 21 maggio 2018 , pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 233 del 6 ottobre 2018, con un aumento della tariffa oraria a 50 euro lordi onnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di prestazioni aggiuntive con particolare riferimento ai volumi di prestazioni erogabili nonché all'orario massimo di lavoro e ai prescritti riposi. I predetti incrementi operano solo con riferimento alle prestazioni aggiuntive rese e rendicontate per le attività previste dai commi da 457 a 467, restando fermi i valori tariffari vigenti per le restanti attività”.
Ancora, si osserva sempre in termini generali che il successivo comma 467 stabilisce che “Per
l'attuazione del comma 464 è autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di 100 milioni di euro.
Conseguentemente il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2021. Al predetto finanziamento accedono tutte le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al
2 finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2020, come riportato nella tabella di cui all'allegato C annesso alla presente legge”. Con Ciò posto, dall'esame di tale previsioni emerge la fondatezza di quanto dedotto ed eccepito dall , ossia che le prestazioni aggiuntive eventualmente autorizzabili da parte delle , con Controparte_3 aumento della tariffa oraria ad € 50,00, erano solo quelle riferibili all'anno 2021, considerati gli Cont stanziamenti statali individuati solo per l'anno in questione (v. all. 10 , e che dunque nulla è dovuto a tale titolo al ricorrente in relazione al mese di Gennaio 2022. Cont Rileva inoltre il giudicante, al riguardo, che l resistente ha anche eccepito di aver regolarmente corrisposto al ricorrente il corrispettivo del plus orario effettuato mediante l'applicazione dei parametri contrattualmente previsti per il lavoro straordinario, circostanza, quest'ultima, non contestata poi dal ricorrente e confermata dalla documentazione allegata dalla resistente.
Si rileva infatti come il ricorrente, a seguito dell'eccezione di controparte, non abbia insistito specificamente sul punto, dando genericamente atto della cessazione della materia del contendere fra le parti a seguito del pagamento da parte dell' della complessiva somma di euro Parte_2
9.766,00.
Deve quindi dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Si tratta di una formula, questa, che, pur non trovando positivo fondamento nel codice di rito, risulta ampiamente utilizzata in giurisprudenza ad indicare il complesso delle situazioni, successive alla pendenza della lite, idonee a determinare il venir meno tra le parti di ogni ulteriore ragione di contesa e si presta, dunque, ad essere utilizzata nel caso di specie.
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere, devono infatti ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- il fatto sopravvenuto deve aver determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione che deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614;
Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151).
Ebbene, nel caso di specie la documentazione relativa al pagamento e l'istanza formulata da entrambe le parti inerente alla declaratoria della cessata materia del contendere, determina il venir meno di ogni interesse delle parti alla prosecuzione della lite: deve essere, pertanto, dichiarata, la cessazione della materia del contendere.
3 Come chiarito dalla Corte di Legittimità (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 13217 del 2013), “la materia del contendere può ritenersi cessata solo quando, nel corso del processo, sopraggiungano determinate circostanze riferibili a fatti obiettivi, riconosciuti ed ammessi da entrambe le parti, che avendo incidenza sulla situazione sostanziale prospettata, facciano venir meno la necessità della pronuncia del giudice in precedenza richiesta (Cass. 19-11-1996 n. 9808).”
Con riferimento alle spese di lite, posto che non v'è concordia tra le parti in sul punto, insistendo Cont parte ricorrente per la condanna dell al relativo pagamento, deve quindi vagliarsi da parte di
Questo Giudice la cd. soccombenza virtuale.
Si osserva, al riguardo, che non può negarsi la fondatezza della domanda con riferimento alle pretese Cont del 2021, visto quanto dedotto da entrambe le parti e visto il pagamento effettuato dall e documentato in atti (v. cedolino Gennaio 2025).
Le spese di lite sono quindi integralmente compensate tra le parti, considerata l'infondatezza della Cont domanda con riferimento alle mensilità di gennaio 2022, e considerato che l ha provveduto al pagamento di quanto dovuto per le pretese del 2021 in data precedente alla notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
1. accerta e dichiara l'infondatezza della pretesa relativa al mese di gennaio 2022;
2. dichiara la cessazione della materia del contendere con riferimento alle pretese da maggio
2021 a dicembre 2021;
3. compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Aversa, 6/10/2025. il Giudice del Lavoro dott.ssa Federica Izzo
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