Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 23/04/2025, n. 376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 376 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
328/2024 R.G.A.C.
C O R T E D ' A P P E L L O
DI REGGIO CALABRIA
Sezione civile
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati:
1) dott.ssa Viviana Cusolito Presidente;
2) dott.ssa Federica Rende Consigliere relatore;
3) dott.ssa Ivana Acacia Consigliere;
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 328/2024 R.G.A.C. vertente tra nato a Gujranwala, in [...] l'[...], C.F.: Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Piero Lucà ed elettivamente domiciliato C.F._1 presso il suo studio in Crotone (Kr), Vico Municipio 8, PEC:
Email_1 ricorrente e Controparte_1 [...]
; Controparte_2 resistente contumace
Oggetto: Protezione internazionale – appello a seguito del giudizio di cassazione R.G. 12059/2023, sentenza n. 7836/2024, pubblicata il 22.3.2024, che ha cassato con rinvio la sentenza della Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, R.G. 28/2022, pubblicata il 30.12.2022
CONCLUSIONI DELLE PARTI
La sola parte appellante ha precisato le conclusioni con note scritte il cui contenuto deve intendersi qui integralmente trascritto.
***
La sentenza viene redatta in maniera sintetica, senza l'esposizione dello svolgimento del processo, in conformità alle seguenti norme:
a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione;
c) art. 16 bis comma 9-octies d.l. 179/12, a norma del quale < provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica>>.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, notificato in data 15 settembre 2017 e depositato il 21 settembre 2017,
[...]
proponeva appello al fine di ottenere la riforma dell'ordinanza - emessa dal Tribunale Pt_1 di Reggio Calabria il 16.5.2017 ed a lui comunicata a mezzo PEC in data 18.7.2017 - a definizione del procedimento n. 3040/2016 R.G.A.C., con cui era stato rigettato il ricorso proposto avverso il provvedimento di diniego emesso dalla di Crotone, sezione di Reggio Controparte_2
Calabria.
La Corte d'Appello riteneva la domanda del ricorrente infondata e con sentenza n. 21/2020 pubblicata il 9.1.2020 – r.g. n. 578/2017 – rigettava integralmente l'appello, confermando il provvedimento impugnato.
Avverso detta pronuncia, proponeva ricorso per Cassazione r.g. 27370/2020 Parte_1 denunciando la violazione degli artt. 3, d.lgs. 251/07, con riferimento ai profili di credibilità, e 8, 10
e 27, d.lgs. 25/08, in punto di grave deficit istruttorio – omessa audizione del richiedente ed omesso esercizio dei poteri-doveri officiosi di indagine (Cass., n. 2355/2020) – che avrebbe consentito, secondo il richiedente, di superare le apparenti contraddizioni nella narrazione della vicenda di persecuzione politica.
Deduceva, altresì, la violazione degli artt. 2, 5, 7 e 14 del d.lgs. 251/07 sulla protezione sussidiaria, attesa, da un lato, l'omessa verifica della capacità effettiva del Pakistan di proteggere i cittadini perseguitati politici, nella dimensione narrata, e, dall'altro, l'erronea sussunzione dei subiti trattamenti inumani e degradanti (rapimento, rottura della spalla e minacce) sotto la norma di cui alla lett. b) dell'art. 14 d.lgs. 251/07. Eccepiva, infine, la violazione dell'art. 5, d.lgs. 286/89 sulla protezione umanitaria, in quanto le vicende personali narrate configuravano quantomeno una vulnerabilità personale del ricorrente, non presa in considerazione.
La Corte di Cassazione, ritenendo i motivi connessi, accoglieva il ricorso con sentenza n. 28698 emessa il 23.6.2021 e pubblicata il 18.10.2021 e cassava, dunque, la sentenza n. 21/2020 pronunciata dalla Corte d'Appello di Reggio Calabria, rinviando la causa avanti alla stessa Corte distrettuale, in diversa composizione, così motivando: “In definitiva, sono rimasti disattesi i criteri di valutazione della credibilità, che richiedono di considerare lo sforzo del migrante teso a circostanziare la domanda, gli elementi in suo possesso (nella specie, in particolare, la pertinente documentazione prodotta), la coerenza e plausibilità delle dichiarazioni rese e la data di presentazione della domanda
(Cass. 6925/2021; cfr. Cass. 11925/2020, 21142/2019), oltre all'acquisizione da parte del giudice, in adempimento del proprio potere-dovere di cooperazione istruttoria officiosa, di COI aggiornate ai fini della valutazione di tutti i fatti pertinenti che riguardano il Paese d'origine del richiedente, alla luce della specifica vicenda narrata (Cass. 14674/2020, 19716/2018, 26921/2017). In questa prospettiva, la ricostruzione dei fatti non risulta chiara e la motivazione della sentenza impugnata non può dirsi raggiungere quella soglia del "minimo costituzionale" sindacabile in sede di legittimità
(Cass. Sez. U, 8053/2014; cfr. Cass. Sez. U, 22232/2016; Cass. 13977/2019), tanto più in difetto di un compiuto esercizio del potere-dovere di cooperazione istruttoria officiosa (Cass. 14674/2020,
19716/2018, 26921/2017) ai fini della protezione internazionale e con i possibili riflessi sull'invocata protezione umanitaria” ( Cass. civ., Sez. I, n. 28698/2021).
Riassunta la causa innanzi alla Corte d'Appello di Reggio Calabria – r.g. 28/2022, il Collegio rilevava preliminarmente la nullità della notificazione e della notificazione in rinnovazione dell'atto di citazione in riassunzione, per violazione dell'art. 16 comma 1 bis D.L. n. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 221/2012, come novellato dall'art. 28 comma 1 lett. c) D.L. n. 76/2020 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 120/2020. In particolare, il collegio evidenziava che il ricorrente aveva effettato in data 13/01/2022 (cfr. ricevute di accettazione e consegna del 13/01/2022) una prima notifica dell'atto di impulso in riassunzione, corredato da procura e relata, nei confronti dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, rappresentante del , presso il domicilio telematico CP_1
estratto dall'indice nazionale degli indirizzi PEC della Email_2
Pubblica Amministrazione c.d. (cfr. relata di notifica del 13/01/2022). Email_3
A seguito di decreto di fissazione udienza e di trattazione scritta del 18.01.2022, il richiedente aveva spontaneamente compiuto una seconda notifica della citazione, corredata, in questo caso, anche del provvedimento presidenziale, in data 19/01/2022 (ricevute di accettazione e consegna del 19/01/2022), nei confronti dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, sempre presso il domicilio telematico estratto dall'indice nazionale Email_2 degli indirizzi PEC della Pubblica Amministrazione c.d. (cfr. relata di notifica Email_4 del 19/01/2022).
La Corte riteneva entrambe le notifiche nulle in quanto effettuate presso un domicilio digitale (dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Reggio Calabria) non conforme a quello presente su
. Per tali ragioni dichiarava l'impossibilità di CP_3 Email_5 autorizzare la riattivazione del procedimento notificatorio non andato a buon fine per circostanze imputabili al richiedente rilevando la violazione del termine trimestrale, dalla pubblicazione della sentenza della Suprema Corte, per la riassunzione della causa di cui all'art. 392 c.p.c., con conseguente estinzione del processo ex art. 393 c.p.c., a norma del quale «Se la riassunzione non avviene entro il termine di cui all'articolo precedente, o si avvera successivamente ad essa una causa di estinzione del giudizio di rinvio, l'intero processo si estingue». In conclusione, la Corte d'Appello con sentenza n. 1072/2022 pubblicata il 30.12.2022, dichiarava l'estinzione del processo ex art. 393 c.p.c. e poneva le spese processuali a carico delle parti che le avevano anticipate.
Anche avverso detta pronuncia roponeva ricorso per Cassazione n. 12059/2023, Parte_1 con un unico motivo così rubricato: “Violazione art. 360 c.p.c. comma 1 n. 4: nullità della sentenza o del procedimento – violazione di norma di procedura;
violazione artt. 156-160-291-392 c.p.c. – errata pronuncia di rito – obbligo di rinnovazione della notifica nulla”. La Corte di Cassazione con sentenza numero raccolta generale 7836/2024, pubblicata il
22.3.2024, accoglieva il ricorso evidenziando che “La notifica fatta all'Avvocatura dello Stato non presso l'indirizzo risultante dal Reginde, ma ‒ come nella specie ‒ ad altro indirizzo, che abbia comunque un'attinenza con il destinatario, è nulla, non inesistente, in conformità a quanto stabilito da Cass. S.U. 14916/2016) (cfr. Cass. 11574/2018; Cass. 13224/2018; Cass. 24948/2021). L'indirizzo più recente ha, di conseguenza, affermato che in tali casi la notifica va rinnovata all'indirizzo previsto dal Reginde: «Nel caso di ricorso proposto nei confronti della P.A., la nullità della notificazione eseguita presso l'Avvocatura distrettuale ovvero presso un non idoneo indirizzo di posta certificata resta sanata, con effetto "ex tunc", non soltanto dalla costituzione in giudizio, anche dopo il decorso del termine dell'art. 370 c.p.c., dell'Amministrazione medesima rappresentata dall'Avvocatura generale, ma anche dalla rinnovazione della notificazione stessa presso detta
Avvocatura generale, ancorché posteriore alla scadenza del termine per impugnare, sia quando il ricorrente a ciò provveda di propria iniziativa, anticipando l'ordine contemplato dall'art. 291 c.p.c., sia quando agisca in esecuzione di tale ordine», «la causa va quindi rinviata a nuovo ruolo per rinnovare la notificazione al Ministero della Giustizia» (Cass. 6025/2023; conf. Cass. 19351/2022, non massimate). Pertanto, la Corte d'appello ha erroneamente dichiarato inammissibile l'appello, senza disporre la rinnovazione della notifica ex art. 291 c.p.c., per cui la sentenza va cassata con rinvio, per nuovo esame, alla luce del principio suesposto”.
Con atto di citazione iscritto a ruolo l'11.6.2024 – r.g. 328/2024 – ha riassunto la Parte_1 causa innanzi alla Corte d'Appello chiedendo: in via principale e nel merito, il riconoscimento del diritto allo status di rifugiato;
quindi di accertare e riconoscere il diritto alla protezione sussidiaria;
in via subordinata, accertare e riconoscere il diritto alla protezione speciale. In via istruttoria: richiede audizione personale formale dell'appellante con l'ausilio di interprete di madrelingua;
eventuale traduzione dei documenti;
nel caso in cui il Giudice non ritenesse sufficienti i rapporti internazionali citati, richiede che venga disposta l'acquisizione di informazioni sulla situazione afferente alla sicurezza dei cittadini residenti in [...]. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.
Dichiarazioni del ricorrente
L'odierno appellante ha ricostruito tutta la propria vicenda personale evidenziando di essere nato a [...], villaggio del distretto di Gujranwala, regione del Punjab, in Pakistan e di aver vissuto nel paese d'origine fino al 2015, anno in cui è fuggito a causa delle persecuzioni subite per motivi politici.
In particolare, riferiva di appartenere al gruppo etnico di professare la religione musulmana Per_1
e di aver svolto la professione di agricoltore nel suo villaggio d'origine. Riferiva che la sua famiglia era composta dalla moglie, 4 figli, i genitori e 4 fratelli, tutti residenti nel villaggio di Pakrewali e che uno dei suoi fratelli era stato ucciso.
Specificava, ancora, sempre in sede di audizione, di non aver avuto più alcun rapporto con i propri familiari. Riferiva di avere lasciato il proprio paese d'origine l'1.10.2015, di avere attraversato l'Iran, la Turchia
e la Grecia per giungere in Italia e di essere arrivato in data 1.12.2015.
Nel raccontare la propria vicenda personale, riferiva che, sebbene non fosse personalmente iscritto ad alcun partito, era solito coadiuvare il fratello nell'attività di propaganda elettorale del partito politico P.P.P., in quanto quest'ultimo era un'attivista. A novembre 2015, durante le elezioni politiche, dieci uomini appartenenti al partito opposto, ovvero il Muslim League Noon, attaccavano con armi da fuoco l'appellante ed il suo fratello mentre si trovavano in un campo all'aperto ove solitamente si svolgevano le riunioni del partito e, in quell'occasione, il fratello era stato colpito alla testa da un colpo di arma da fuoco. Giunti in ospedale, accertavano che il fratello era stato ucciso. L'appellante sporgeva immediatamente denuncia in ospedale – precisamente presso l'ospedale Siwal di Gujranwala. Pochi giorni dopo, tre uomini lo assalivano e malmenavano, intimandogli di ritirare la denuncia, altrimenti l'avrebbero ucciso;
dinanzi alle pressioni inoltrategli, l'appellante prometteva che l'avrebbe ritirata, motivo per cui lo lasciavano andare.
Una volta liberato, il ricorrente non ritirava la denuncia, anzi avrebbe voluto denunciare anche l'avvenuto sequestro;
veniva, tuttavia, redarguito dai familiari dal farlo per evitare ulteriori ritorsioni. Stante le continue minacce promanate al suo indirizzo il ricorrente chiedeva aiuto ad un suo zio militante del patito P.P.P., il quale, a causa della vittoria del Muslim League Noon, gli negava ogni forma di sostegno, informandolo altresì che qualsiasi tentativo di ottenere giustizia sarebbe stato inutile.
Temendo, dunque, per la sua incolumità a causa del mancato ritiro della denuncia, decideva di espatriare.
Il richiedente, a sostegno di quanto dichiarato in sede di audizione personale, produceva documentazione relativa alla denuncia dell'omicidio del fratello inviatagli mediante posta da un cugino (con traduzione in lingua italiana). In assenza di elementi di prova in grado di fornire univoco riscontro alle dichiarazioni dall'interessato, l'esame della domanda richiede, in primo luogo, che si verifichi la credibilità del ricorrente e l'attendibilità delle sue dichiarazioni. In merito, secondo quanto statuito dall'art. 3, quinto comma d.lgs. 251/07, qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri se l'autorità competente a decidere sulla domanda ritiene che: a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda;
b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita una idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi;
c) le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone;
d) il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che egli non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla;
e) dai riscontri effettuati il richiedente è, in generale, attendibile.
L'organo giudicante di primo grado, ed ancor prima la , hanno ritenuto che Controparte_2 il ricorrente non fosse credibile. Il primo giudice, in particolare, osservava che: “La narrazione della vicenda personale del Sig. come correttamente evidenziato dalla Commissione Parte_1
Territoriale nel provvedimento di rigetto, appare oltre modo generica, lacunosa e contraddittoria sotto molteplici aspetti. Il ricorrente racconta con estrema, inaccettabile genericità l'attività politica propria e del fratello (attività che avrebbe condotto alla sua uccisione da parte di estremisti criminali sostenitori di un altro partito), rendendo poco credibile tutto il resto. Non è davvero pensabile che il
Sig. conoscesse così poco del partito che pure ha dichiarato di aver sostenuto fermamente Pt_1
(senza dimenticare che si tratta di una persona ultratrentenne). Inoltre, dopo aver affermato – in un primo momento (Modello C3) – di aver lasciato il Pakistan il 1° ottobre 2015, egli fa riferimento a tragici avvenimenti, come la morte del fratello, che sarebbero accaduti un mese e mezzo dopo.
Suscita non poche perplessità, inoltre, il racconto del tutto asettico ed impersonale, oltre che intriso di contraddizioni, delle vicende immediatamente successive alla morte ed al funerale del fratello
(tempi e modalità di presentazione della denuncia, rapimento, rilascio a seguito del ritiro, modalità
e tempo di fuga dal Pakistan). Ne consegue che su tutta la storia non possono non sussistere insormontabili dubbi - già espressi nel provvedimento della Commissione Territoriale e che questo decidente fa propri - circa la veridicità che non consentono a questo decidente di accogliere la domanda volta di riconoscimento dello status di rifugiato che, di conseguenza deve essere certamente rigettata (…) Al fine di ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato, come si è già rilevato, occorre che il ricorrente abbia il fondato timore di subire delle persecuzioni per uno dei motivi indicati dall'art. 8 del d. lgs. 251/07 e che le stesse siano poste in essere da uno dei soggetti indicati dall'art. 5 del decreto citato. Non si ritiene che il ricorrente abbia superato il vaglio che questo decidente deve operare circa i ragionevoli sforzi fatti nel tentativo di circostanziare la domanda, la non contraddittorietà delle dichiarazioni rispetto alla situazione del Paese e l'attendibilità intrinseca del racconto”.
La valutazione espressa dall'organo giudicante di prime cure non può che essere pienamente condivisa: il racconto dell'uomo, oltre ad essere impreciso e lacunoso, presenta delle insanabili contraddizioni che ne minano l'attendibilità.
Emerge una prima significativa contraddizione di ordine temporale nel suo narrato.
Egli, infatti, in sede di compilazione del modello C3, ha indicato quale data in cui ha lasciato il proprio paese d'origine l'1 ottobre 2015. Nel corso della audizione innanzi alla Commissione Territoriale, ha ribadito la medesima data (domanda: “Lei ricorda quando ha lasciato il paese?”, risposta: “l'1.10.2015”) ed ha confermato tale informazione anche alla fine della audizione, salvo poi affermare, a seguito dell'ulteriore richiesta rivoltagli, di non ricordare a causa delle minacce ricevute (domanda: “Lei ha dichiarato in fase di redazione del modello C3 che oggi in sede di audizione di avere lasciato il Paese il 01/01/2015, conferma questa dichiarazione?”, risposta: “si”, domanda: “ne è certo?”, risposta: “non lo so, ho ricevuto molte minacce, non ricordo bene”).
Emerge dunque una discrasia temporale tra l'episodio che avrebbe determinato nel richiedente la decisione di lasciare il paese d'origine, cioè l'uccisione del fratello e le minacce da lui ricevute al fine di indurlo a ritirare la denuncia sporta, eventi che egli stesso assume essersi verificati a metà del mese di novembre 2015 e la data in cui egli ha lasciato il suo paese d'origine, il 1° ottobre 2015.
Assolutamente poco credibile, ancora, appare la circostanza che l'uomo non abbia saputo fornire alcuna indicazione sul partito PPP nel quale militava il fratello ucciso (“Non conosco nulla del partito, ho solo aiutato mio fratello”) e che egli avrebbe supportato (“chiedevo ai miei amici e parenti di votare per il partito, quando c'erano le manifestazioni aiutavo nella logistica, attaccando i cartelli”, “dicevo alle persone di votare i partito che avrebbe fatto tante cose buone”).
Numerose incongruenze emergono altresì con riferimento al racconto di quanto accaduto.
Ed invero, dapprima egli affermava che le elezioni a cui faceva riferimento erano quelle comunali del 19.11.2015 e che l'omicidio del fratello si era verificato prima delle elezioni;
aggiungeva che, sempre nella stessa data, dopo il tragico evento, c'era stato il funerale e subito dopo egli si era recato a fare la denuncia. In un secondo momento, invece, dichiarava che il funerale si era svolto il giorno dopo l'omicidio, la denuncia era stata raccolta direttamente in ospedale, ove si era recata la Polizia, informata dal personale ospedaliero della presenza di una persona attinta da un colpo d'arma da fuoco.
Egli si sarebbe successivamente recato presso il Commissariato di EW (cittadina diversa da quella di residenza) per ritirare la denuncia.
A prescindere dalla circostanza che il richiedente abbia prospettato due diverse ricostruzioni dei fatti in un brevissimo arco temporale, neppure si comprende perché se, come da lui riferito, l'ospedale in cui era stato portato il fratello era il “Siwal Ospedale che si trova a Gujranwaln”, fosse stato poi necessario recarsi nella città di Ludhewala per ritirare la denuncia.
Ed ancora non si comprende perché, se effettivamente aveva ritirato la denuncia sporta in precedenza recandosi presso il commissariato di Ludhewala, continuasse a ricevere minacce (R. “La polizia è venuta in ospedale io ho dato tutti i dati e poi ho ritirato la denuncia in commissariato a Ludhewnln”).
Nel prosieguo della sua audizione aggiungeva che il 18.11.2015 – quindi il giorno precedente a quello in cui si sono svolte le elezioni – era stato rapito, malmenato e sequestrato per tre giorni dai sostenitori del partito opposto.
Il 21.11.2015 veniva rilasciato con la promessa che avrebbe ritirato la denuncia.
Non riusciva ad indicare dopo quanto tempo da tali fatti avesse lasciato il paese (D. “Dopo quanto tempo del suo rilascio lei ha lasciato il suo Paese?” R. “Non mi ricordo”), circostanza questa che, unitamente all'incongruenza temporale prima rilevata, ne mina ulteriormente la credibilità.
A supporto delle dichiarazioni da rese, produceva la denuncia sporta a seguito della uccisione del fratello, affermando che si era fatto spedire tale documento una settimana prima dal fratello (D: “Mi conferma che la denuncia che lei ha presentato è in originale?”, R: “Credo di sì. Mi è stata inviata dal Pakistan”, d: “chi gliel'ha inviata?” r: “mio fratello via posta”). Anche tali dichiarazioni appaiono essere poco credibili atteso che, poco prima, il richiedente aveva riferito di non aver avuto alcun rapporto con la famiglia d'origine poiché temeva di dire loro dove si trovava dal momento che era ancora ricercato.
Fatta rilevare tale incongruenza, egli spiegava che la denuncia gli era stata inviata da un cugino, che loro chiamano “fratello”.
Anche nel documento prodotto, si ravvisano delle divergenze con quanto da lui riferito in sede di audizione. Innanzi alla Commissione, egli aveva dichiarato di essere nato nel villaggio di Pakrcwali, comune di Gujranwala, provincia del Punjab e di avere sempre vissuto lì e che l'aggressione al fratello era avvenuta di mattina (“D. A che ora si è svolta l'aggressione? R. Verso le dieci del mattino”). Nel documento depositato, invece, si legge che egli è residente a [...]e che l'aggressione al fratello è avvenuta in data 17 novembre 2015, alle ore due del pomeriggio.
Sottoposto ad interrogatorio formale nel corso del giudizio di primo grado, egli ha confermato le dichiarazioni rese innanzi alla Commissione.
***
1.- Status di rifugiato L'art. 2 del d. lgs. n. 251/2007 considera rifugiato “il cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno” (lett. e). L'art. 7 del d. lgs. 251/2007 dispone che gli atti di persecuzione devono alternativamente:
“a) essere sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, in particolare dei diritti per cui qualsiasi deroga è esclusa, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, della Convenzione sui diritti dell'Uomo;
b) costituire la somma di diverse misure, tra cui violazioni dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercitare sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla lettera a).
2. Gli atti di persecuzione di cui al comma 1 possono, tra l'altro, assumere la forma di:
a) atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza sessuale;
b) provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia o giudiziari, discriminatori per loro stessa natura o attuati in modo discriminatorio;
c) azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie;
d) rifiuto di accesso ai mezzi di tutela giuridici e conseguente sanzione sproporzionata o discriminatoria;
e) azioni giudiziarie o sanzioni penali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto, quando questo potrebbe comportare la commissione di crimini, reati o atti che rientrano nelle clausole di esclusione di cui all'articolo 10, comma 2;
((e-bis) azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie che comportano gravi violazioni di diritti umani fondamentali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare per motivi di natura morale, religiosa, politica o di appartenenza etnica o nazionale;
)) f) atti specificamente diretti contro un genere sessuale o contro l'infanzia.” Per l'art. 8, al fine del riconoscimento dello status di rifugiato, gli atti di persecuzione di cui all'articolo 7 o la mancanza di protezione contro tali atti devono essere riconducibili ai motivi di seguito definiti:
“a) “razza”: si riferisce, in particolare, a considerazioni inerenti al colore della pelle, alla discendenza o all'appartenenza ad un determinato gruppo etnico;
b) “religione”: include, in particolare, le convinzioni teiste, non teiste e ateiste, la partecipazione a,
o l'astensione da, riti di culto celebrati in privato o in pubblico, sia singolarmente sia in comunità, altri atti religiosi o professioni di fede, nonché le forme di comportamento personale o sociale fondate su un credo religioso o da esso prescritte;
c) “nazionalità”: non si riferisce esclusivamente alla cittadinanza, o all'assenza di cittadinanza, ma designa, in particolare, l'appartenenza ad un gruppo caratterizzato da un'identità culturale, etnica o linguistica, comuni origini geografiche o politiche o la sua affinità con la popolazione di un altro
Stato;
d) “particolare gruppo sociale”: è quello costituito da membri che condividono una caratteristica innata o una storia comune, che non può essere mutata oppure condividono una caratteristica o una fede che è così fondamentale per l'identità o la coscienza che una persona non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi, ovvero quello che possiede un'identità distinta nel Paese di origine, perchè vi è percepito come diverso dalla società circostante. In funzione della situazione nel Paese d'origine, un particolare gruppo sociale può essere individuato in base alla caratteristica comune dell'orientamento sessuale, fermo restando che tale orientamento non includa atti penalmente rilevanti ai sensi della legislazione italiana ai fini della determinazione dell'appartenenza a un determinato gruppo sociale o dell'individuazione delle caratteristiche proprie di tale gruppo, si tiene debito conto delle considerazioni di genere, compresa l'identità di genere;
e) “opinione politica”: si riferisce, in particolare, alla professione di un'opinione, un pensiero o una convinzione su una questione inerente ai potenziali persecutori di cui all'articolo 5 e alle loro politiche o ai loro metodi, indipendentemente dal fatto che il richiedente abbia tradotto tale opinione, pensiero o convinzione in atti concreti.
2. Nell'esaminare se un richiedente abbia un timore fondato di essere perseguitato, è irrilevante che il richiedente possegga effettivamente le caratteristiche razziali, religiose, nazionali, sociali o politiche che provocano gli atti di persecuzione, purché una siffatta caratteristica gli venga attribuita dall'autore delle persecuzioni.”
A prescindere dalle numerose incoerenze che caratterizzano la sua deposizione e che ne determinano l'inattendibilità, al ricorrente non può essere riconosciuto lo status di rifugiato politico.
Al riguardo, appare assolutamente condivisibile quanto affermato dal primo giudice: “Nel caso in esame, il ricorrente non è stato vittima di persecuzione per ragioni legate alle sue opinioni politiche, ma ha subito minacce dalle persone ritenute responsabili della morte del fratello, affinché ritirasse la denuncia sporta contro di loro. D'altra parte, come dallo stesso affermato, non è mai stato Pt_1 iscritto al partito popolare (di cui non conosceva nulla), essendosi limitato ad aiutare il fratello, iscritto al partito, nella sua attività di propaganda politica, limitandosi a chiedere il voto a parenti ed amici (soprattutto quando c'erano ospiti), e ad attaccare cartelli in occasione di manifestazioni”.
Come emerso dallo stesso racconto del ricorrente, le ragioni per le quali egli ha lasciato il Pakistan non sono collegate alla sua militanza politica, ed infatti egli stesso ha dichiarato di non essere mai stato iscritto al partito popolare pakistano e di non sapere neppure di cosa si occupasse. Piuttosto, secondo quanto da lui narrato, egli sarebbe stato minacciato al fine di ritirare la denuncia sporta. Peraltro, se i responsabili dell'omicidio del fratello avessero goduto della protezione degli organi statuali (circostanza, peraltro, mai affermata dall'appellante) non avrebbero avuto bisogno di rapire e minacciare per costringerlo a ritirare la denuncia sporta nei loro confronti. Pt_1
Ne deriva che debba essere rigettato l'appello nella parte in cui si chiede il riconoscimento dello status di rifugiato, non sussistendo il “fondato timore di essere perseguitato” per una delle ragioni previste dalla normativa.
2.- Protezione sussidiaria
L'art. 2 del d. lgs. n. 251/2007 definisce persona ammissibile alla protezione sussidiaria il “cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dal presente decreto e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese” (lett. g).
L'art. 5 dello stesso decreto prevede che, ai fini della domanda di protezione internazionale, responsabili del danno grave possano essere lo Stato, i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio, i soggetti non statuali, se i responsabili dello
Stato, dei partiti e delle organizzazioni di cui sopra, comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire protezione contro i danni gravi.
L'art. 14 d.lgs. 251 del 2007 dispone inoltre che, ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, sono considerati danni gravi: la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte (c. 1 lett. a); la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine (c. 1 lett. b); la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale (c. 1 lett. c).
Con riferimento alle prime due fattispecie, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, nell'individuare l'ambito di protezione offerta dall'art. 15 della direttiva 2004/83/CE (corrispondente all'art. 14 d.lgs. n. 251/2007), ha chiarito che i termini “condanna a morte”, “esecuzione” e “tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente” riguardano situazioni in cui il soggetto è esposto in modo specifico al rischio di un danno particolare, ossia di un danno riferito alla sua peculiare posizione, divergendo tale ipotesi dal pericolo di danno derivante da situazioni di violenza generalizzata e incontrollata in uno scenario di conflitto armato interno o internazionale (cfr. Corte di Giustizia dell'Unione Europea, Grande Chambre, sentenza 17 febbraio 2009 in C – 465/07,
punti da 31 a 35). È quindi necessario che, dal complesso della vicenda posta a base della Per_2 domanda, emerga l'esistenza di un fondato rischio per il richiedente di essere esposto a simili sanzioni a causa della propria condizione specifica, mentre non rileva l'eventuale pericolo connesso a una situazione di violenza indiscriminata alla quale potrebbe essere esposta l'intera popolazione presente in una determinata zona, situazione che può assumere rilevanza ai sensi della lettera c).
Al riguardo occorre rilevare che, in base alle più recenti e affidabili informazioni sul Pakistan, emerge che vi sia una situazione di generale insicurezza e diffusa violenza, tale da integrare i presupposti richiesti dalla lettera c). Sussiste dunque un rischio effettivo per la vita o l'incolumità che il soggetto rinviato nella regione in questione possa correre in virtù della sola sua presenza sul territorio (cfr. Cass. Civ., sez. VI, n. 18130/2017, secondo cui: in tema di protezione sussidiaria dello straniero prevista dall'art. 14, lett. c), del d.lgs. n. 251 del 2007, l'ipotesi della minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno od internazionale, non è subordinata alla condizione che lo straniero fornisca la prova di essere interessato in modo specifico a motivo di elementi che riguardino la sua persona, ma sussiste anche qualora il grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso, valutato dalle autorità nazionali competenti, raggiunga un livello così elevato da far ritenere presumibile che il rientro dello straniero lo sottoponga, per la sola presenza sul territorio, al rischio di subire concretamente gli effetti della minaccia, nonché Cass. Civ., sez. I, n. 14006/2018: “In tema di protezione sussidiaria dello straniero prevista dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), l'ipotesi della minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale implica o una contestualizzazione della minaccia suddetta, in rapporto alla situazione soggettiva del richiedente, laddove il medesimo sia in grado di dimostrare di essere colpito in modo specifico, in ragione della sua situazione personale, ovvero la dimostrazione dell'esistenza di un conflitto armato interno, nel
Paese o nella regione, caratterizzato dal ricorso ad una violenza indiscriminata, che raggiunga un livello talmente elevato da far sussistere fondati motivi per ritenere che un civile, rientrato nel paese in questione o, se del caso, nella regione in questione, correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio di questi ultimi, un rischio effettivo di subire la detta minaccia").
Dalle fonti più accreditate in materia emerge che “La crisi politica ed economica del Pakistan si è aggravata nel 2023. Seguendo un programma simile a quello dei suoi predecessori, il governo del primo ministro ha represso i media, le organizzazioni non governative (ONG) e Parte_2
l'opposizione politica. Le autorità hanno utilizzato leggi draconiane contro il terrorismo e la sedizione per intimidire i critici pacifici. Il mandato del governo è terminato ad agosto ed è subentrato un governo ad interim guidato dal primo ministro provvisorio Anwar Kakar. Le elezioni precedentemente previste per novembre sono state ritardate a causa di un processo incompleto di censimento e di delimitazione delle circoscrizioni elettorali. Si è intensificata la violenza legata alla blasfemia contro le minoranze religiose, favorita in parte dalla persecuzione governativa e dalle leggi discriminatorie. Gli attacchi da parte di militanti islamici, in particolare del Tehrik-i-Taliban
Pakistan (TT) e della provincia dello Stato islamico del (ISKP), contro le forze dell'ordine CP_4
e le minoranze religiose, hanno ucciso dozzine di persone nel 2023. Con l'impennata della povertà, dell'inflazione e della disoccupazione, il Pakistan ha dovuto affrontare una delle peggiori crisi economiche della sua storia, mettendo a repentaglio il diritto di milioni di persone alla salute, al cibo e a uno standard di vita adeguato. L'insistenza del Fondo monetario internazionale (FMI) sull'austerità e sulla rimozione dei sussidi senza adeguate misure compensative ha comportato ulteriori difficoltà per i gruppi a basso reddito. Il Pakistan è rimasto estremamente vulnerabile ai cambiamenti climatici e ha dovuto affrontare tassi di riscaldamento notevolmente superiori alla media globale, rendendo gli eventi climatici estremi più frequenti e intensi. Il TT, Al-Qaeda,
l'Esercito di liberazione del UC (BLA), l' e i loro affiliati hanno effettuato attentati suicidi CP_5
e altri attacchi indiscriminati contro il personale di sicurezza che hanno causato centinaia di morti e feriti tra civili durante l'anno. Secondo un think tank pakistano, il Pakistan Institute for Concept and Security Studies (PICSS), nel mese di agosto si sono verificati 99 attacchi militanti, il numero più alto di attacchi nel mese dal 2014. La violenza ha colpito il Pakistan il 9 maggio 2023, dopo che la polizia ha arrestato l'ex primo ministro con l'accusa di corruzione. Molti sostenitori CP_6 di hanno attaccato gli agenti di polizia e dato fuoco ad ambulanze, veicoli della polizia e scuole. CP_6
Tra i luoghi presi di mira c'erano il quartier generale militare di Rawalpindi e le case degli alti ufficiali militari. In seguito agli scontri, la polizia ha arrestato migliaia di membri del partito politico Cont di con l'accusa di intimidazione criminale, rivolta e aggressione a funzionari governativi. CP_6
Molti sono stati accusati in base a leggi vaghe ed esagerate che vietano le rivolte e creano minacce all'ordine pubblico;
Coloro che sono stati accusati di violazione di domicilio o di ingresso in installazioni militari ad accesso limitato sono stati processati in tribunali militari, violando i principi del giusto processo e del giusto processo.” (HRW – Human Rights Watch (Author): World Report
2024-Pakistan, 11 January 2024 https://www.ecoi.net/en/document/2103138.html )
La situazione più di recente è peggiorata: - Rapporto mondiale 2025 – Pakistan – “Il governo del primo ministro entrato in carica dopo le elezioni generali del Pakistan nel febbraio Parte_2
2024, ha proseguito la repressione della libertà di espressione e della società civile del precedente governo. La violenza legata alla blasfemia contro le minoranze religiose, favorita in parte dalla persecuzione governativa e dalle leggi discriminatorie, si è intensificata. Gli attacchi da parte di militanti islamici, che hanno preso di mira funzionari delle forze dell'ordine e minoranze religiose, sono aumentati, uccidendo decine di persone nel 2024 e fornendo un pretesto alle autorità pakistane per continuare la loro campagna per cacciare i rifugiati afghani.
La diffusa repressione delle autorità sulla libertà di espressione e di associazione ha rovinato le elezioni di febbraio. Le piattaforme di social media come X sono state bloccate a intermittenza durante tutto l'anno. Il governo ha represso i partiti di opposizione e i media, arrestando centinaia di attivisti, alcuni con l'accusa di aver usato la violenza, mentre i giornalisti hanno subito intimidazioni, molestie e sorveglianza digitale e fisica per aver percepito critiche nei confronti del governo. Le minacce e gli attacchi del governo hanno creato un clima di paura tra i giornalisti e i gruppi della società civile, molti dei quali hanno fatto ricorso all'autocensura.(…)”
[... Ed ancora: “Gruppi militanti, tra cui , Stato della provincia Controparte_8 CP_9
, Al-Qaeda, l'Esercito di liberazione del LO e i loro affiliati, hanno effettuato CP_10 attentati suicidi e altri attacchi contro il personale di sicurezza che hanno ucciso almeno 757 persone e causato centinaia di feriti, per lo più civili, durante l'anno. Ad agosto, l'Esercito di Liberazione del
LO ha ucciso almeno 74 persone in attacchi coordinati contro stazioni di polizia, linee ferroviarie e autostrade in tutta la provincia del LO.
Le forze dell'ordine pakistane sono state responsabili di gravi violazioni dei diritti umani, tra cui la detenzione senza accusa e le uccisioni extragiudiziali. A luglio, le autorità hanno arrestato centinaia di persone in risposta al , una marcia che cerca di sensibilizzare Controparte_11
l'opinione pubblica sulle preoccupazioni relative ai diritti umani in LO. Secondo quanto riferito, alcuni manifestanti hanno attaccato le forze di sicurezza, uccidendo un soldato e ferendone altri. Gli attivisti beluci hanno affermato che le forze di sicurezza governative hanno usato una forza eccessiva per impedire ai manifestanti di raggiungere la città portuale di Gwadar, il punto finale della marcia. Le autorità governative hanno imposto la chiusura di Internet a Gwadar a luglio.
A dicembre un tribunale militare ha condannato 60 civili da 2 a 10 anni di carcere con l'accusa di aver attaccato installazioni e uffici militari in seguito all'arresto dell'ex primo ministro CP_6 nel maggio 2023. I tribunali militari hanno tenuto procedimenti segreti e hanno negato agli imputati un giusto processo. Il governo ha detto che questi imputati avranno il diritto di appellarsi alle alte corti civili e alla Corte Suprema.” Il Pakistan presenta numerose lacune sistemiche e cronicizzate rispetto all'accesso e all'esercizio dei diritti e alla loro tutela effettiva. La mancanza di effettività delle norme che sancirebbero formalmente la difesa dei diritti della persona resta l'elemento di maggior rilievo. (Human Rights Watch Report
Pakistan 2022, 2023 url,)
Il Pakistan ha firmato il Patto sui diritti civili e politici (ICCPR) il 17 aprile 2008 e lo ha ratificato il
23 giugno 2010, tuttavia non ha firmato né il Protocollo opzionale 1 (relativo all'accettazione di procedure di reclamo per le persone procedure di reclamo per gli individui) né il Protocollo opzionale
2 (che mira ad abolire la pena di morte). Le disposizioni dell'ICCPR sono legalmente vincolanti per il Pakistan. Con riferimento al Patto sui diritti economici e sociali (ICESCR), il Pakistan, inizialmente, ha dichiarato che le disposizioni sarebbero state poi ratificate ed attuate in modo progressivo, in base ai piani di sviluppo e alla posizione economica dello Stato. L'altra dichiarazione era che il Patto sarebbe stato attuato compatibilmente con i principi stabiliti dalla Costituzione pakistana del 1973. Nel sistema giuridico pakistano attualmente la Costituzione del 1973 incorpora più del 75% delle disposizioni dei Patti internazionali sui diritti umani, il resto delle disposizioni
(tranne alcune) sono protette formalmente anche da altre leggi del Paese. Tuttavia, si tratta per lo più di un riconoscimento meramente formale in quanto molteplici sono le mancate attuazioni nella pratica, anche per la particolarità dell'ordinamento pakistano. Nell'ordinamento islamico la legge islamica è parte consistente del sistema e dove diversi livelli di norme provenienti da sistemo giuridici molto lontani fra loro (common law- islamic law) faticano ad interagire in modo armonico e a rispondere alla effettività richiesta per poter garantire una piena compatibilità con gli standard di Con tutela dei diritti umani a livello internazionale. (Hussain, A., , M. (2021). CP_12 CP_14
Application of Human Rights Laws in Pakistan: A Study with Reference to International Bill of
Human Rights. Journal of Business and Social Review in Emerging Economies, 7(4), 963-976. https://doi.org/10.26710/jbsee.v7i4.2061 , url)
Rispetto alla sicurezza, è utile osservare come il Global Terrorism Index, che viene sviluppato annualmente dall'Institute of Economics and Peace (IEP) e che fornisce la risorsa più completa sulle tendenze del terrorismo globale, nella sua ultima edizione rilasciata a marzo 2024, abbia classificato il Pakistan al 4° posto su 158 Paesi scrutinati con un punteggio di 7.916, che fa rientrare il Paese in esame tra quelli con un impatto del terrorismo di livello più alto al mondo. Il rapporto elenca i Paesi con punteggi tra 0 e 10. I Paesi con punteggi compresi tra 8 e 10 sono i più colpiti dal terrorismo, quelli con un punteggio compreso tra 6 e 8 sono ad alto rischio di terrorismo, i punteggi compresi tra
4 e 6 si riferiscono a livelli moderati di terrorismo, i punteggi da 2 a 4 sottintendono una minore presenza di terrorismo e infine i Paesi con punteggi che vanno da zero a due hanno livelli di terrorismo molto bassi. Il Pakistan ha totalizzato un punteggio compreso nella fascia tra 9 e 10, registrando, dunque, un livello estremamente alto di impatto del terrorismo nel Paese. Occorre, poi, aggiungere come lo stesso report attesti che nel 2023 si siano registrati, in Pakistan, 490 incidenti di sicurezza, e come gli stessi abbiano provocato 689 morti e 1173 feriti. (Global Terrorism Index 2024 - World |
ReliefWeb)
Sempre la stessa fonte indica come “l'impatto del terrorismo è aumentato in modo significativo in Pakistan, con il numero di morti per attacchi terroristici è in aumento del 35 per cento nell'ultimo anno a 689. Questo è il quarto anno consecutivo in cui è stato registrato un aumento delle morti per terrorismo e il secondo più grande aumento su base annua nell'ultimo decennio. Questa tendenza è stata rispecchiata da un aumento del numero degli attacchi terroristici, che sono aumentati del 34% arrivando a 490 nel 2023. Il Pakistan ha registrato un aumento significativo del terrorismo dall'ascesa al potere dei in Afghanistan. Gruppi militanti operanti Per_3 dall'Afghanistan hanno intensificato i loro attacchi, in particolare lungo il confine tra Pakistan e
Afghanistan. Le province del LO e del ne sono state pesantemente Persona_4 colpite, con queste zone di confine che rappresentano il 93 percento degli attacchi terroristici e il
96% delle morti legate al terrorismo in Pakistan nel 2023. Il Pakistan (TT) ha Controparte_8 superato l'Esercito di Liberazione del LO come l'organizzazione terroristica più mortale del
Pakistan. Il TT è responsabile del 42% delle morti legate al terrorismo in Pakistan nel 2023. Nel
2023, il TT ha effettuato 210 attacchi, provocando 288 morti, con un aumento del 42% dei decessi rispetto i 130 attentati dell'anno precedente. Questa è l'attività massima che il gruppo ha effettuato Cont in un decennio. Il è stato responsabile dell'attacco terroristico più mortale del Pakistan del
2023, quando un attentatore suicida uccise almeno 84 persone e ne ha feriti altri 200 in una moschea a Peshwar, nella provincia di , nel gennaio 2023. La moschea si trova Persona_4 all'interno di un complesso ad alta sicurezza che comprende il quartier generale delle forze di polizia e del dipartimento antiterrorismo. È probabile che gli agenti di polizia erano l'obiettivo principale dell'attacco. Mentre nessun gruppo ha rivendicato la responsabilità dell'attacco, sulla base del bersaglio e della posizione, molto probabilmente il responsabile era il TT.” (vedi anche Aamir,
“Pakistan Faces Terrorism Surge Post-Afghan War.” Nikkei Asia, March 15, 2023 Per_5 https://asia.nikkei.com/Spotlight/The-Big-Story/Pakistan-faces-terrorism-surge-post-Afghan-war)
“Gruppi militanti beluci come l'Esercito di liberazione del LO (BLA) continuano a sfruttare l'instabilità in corso, considerato che gli attacchi da parte di questi gruppi si siano quasi triplicati, passando da 43 nel 2022 a 110 nel 2023. In aumento anche i decessi, passati da 74 a 83, il totale più alto del Paese in quasi due decenni. La crescita dell'insurrezione beluci è alimentata dall'incapacità del governo di far fronte alle richieste di sovranità.” (vedi anche AR HA, '59
Killed, 157 Injured in Blast at Peshawar Police Lines Mosque', DAWN.COM, 2023 https://www.dawn.com/news/1734414 )
“Il Pakistan sostiene che l'offerta di rifugio ai militanti, da parte dell'Afghanistan, sia la causa dell'aumento della violenza, affermazione negata dai talebani. La situazione si è aggravata quando il Pakistan espulse oltre 1,5 milioni Afgani per presunta mancanza di documentazione adeguata nell'ottobre del 2023. La persistente instabilità all'interno del Pakistan, a fianco delle crescenti tensioni con l'Afghanistan, suggeriscono che sia probabile che l'impennata nel terrorismo persista.” (Global Terrorism Index 2024 - World | ReliefWeb) (Vedi anche , 'LO's Controparte_16
Deadly Confluence of Separatist Insurgency and Islamist Militancy', Himal South Asian, 28 August
2023 https://www.himalmag.com/politics/balochistan-pakistan-tehreek-i-taliban-islamist-militancy- gwadar-rights-movement-army-official-secrets-act )
L'esercito pakistano è stato giustamente descritto come “uno stato nello stato”; del resto, ha governato direttamente lo stato per 33 anni e ha esercitato la sua influenza da dietro le quinte durante il restante periodo. (Il ruolo dell'esercito pakistano nella politica nazionale è in crescita, The
Wired, Sharat Sabharwal, 4 settembre 2023, url,)
Da un'analisi di ACLED, risulta come il clima intorno alle manifestazioni politiche e alla campagna elettorale sia drammaticamente influenzato da pesanti ingerenze dei militari, oltre che dalla violenza dei militanti del TT (“Nel periodo precedente alle elezioni del 2024, finora, ACLED registra non meno di 24 casi in cui gruppi armati hanno organizzato attacchi contro membri di partiti politici. Questo numero è paragonabile al numero registrato prima delle elezioni del 2018, ma significativamente inferiore agli oltre 100 eventi registrati prima delle elezioni del 2013. Tuttavia, mentre nel 2013 il TT aveva individuato diversi partiti politici come obiettivi, ora si è impegnato a non attaccare le manifestazioni elettorali, sostenendo che i suoi obiettivi sono limitati solo alle forze militari e di sicurezza. L'annuncio è arrivato al termine di un raro incontro tra il capo della e Pt_3
i vertici dei Talebani in Afghanistan, dove si ritiene abbiano discusso le preoccupazioni del governo pakistano riguardo alla crescente attività del TT. Il Pakistan ha spesso accusato l'Afghanistan, che gode di stretti legami con il TT, di fornire un rifugio sicuro al TT. Allo stesso tempo, un cambiamento nelle tattiche elettorali da parte dei leader politici, alcuni dei quali hanno evitato i tradizionali grandi raduni in favore di una campagna più attenuata, potrebbe anche spiegare il calo del numero di attacchi ad alto tasso di mortalità rispetto a quelli con un alto tasso di mortalità del
2013”.) (Political Repression and Militant Targeting Set the Stage for Pakistan's 2024 Elections https://acleddata.com/2024/02/01/political-repression-and-militant-targeting-set-the-stage-for- pakistans-2024-elections/)
Infine, anche dal sito di si evidenzia una situazione in Pakistan veramente gravosa, Parte_4
“In considerazione delle condizioni generali di sicurezza nel Paese ed, in particolare, dell'elevato livello di rischio terrorismo, si consiglia di limitare i viaggi a quelli indispensabili.”
Alla luce di quanto sopra, si può ritenere che il Pakistan, compresa la zona di origine del ricorrente, sia indubbiamente interessato da una violenza indiscriminata in situazione di conflitto armato interno esploso da tempo, che può mettere a repentaglio la vita del ricorrente ed è dunque rischioso per chiunque si trovi sul territorio a prescindere da un suo coinvolgimento diretto nel conflitto o dal suo specifico profilo personale.
Inoltre, in simili casi non vale sottolineare che la situazione di grave pericolo per l'incolumità del ricorrente sarebbe derivata dalla peculiare situazione esistente nel luogo di residenza, non corrispondente a quella esistente in altre aree del paese, poiché, come sottolineato dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di protezione internazionale dello straniero, il riconoscimento del diritto ad ottenere lo status di rifugiato politico, o la misura più gradata della protezione sussidiaria, non può essere escluso, nel nostro ordinamento, in virtù della ragionevole possibilità del richiedente di trasferirsi in altra zona del territorio del Paese d'origine, ove egli non abbia fondati motivi di temere di essere perseguitato o non corra rischi effettivi di subire danni gravi, atteso che tale condizione, contenuta nell'art. 8 della Direttiva 2004/83/CE, non è stata trasposta nel d.lgs. n. 251 del 2007, essendo una facoltà rimessa agli Stati membri inserirla nell'atto normativo di attuazione della Direttiva (Cass. civ., 16 febbraio 2012, n. 2294).
Né sono state prospettate eventuali cause ostative alla concessione della misura di protezione sussidiaria, stabilite nell'art. 16 del D.Lgs. n. 251/2007 (quando lo straniero abbia commesso un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine contro l'umanità; quando lo straniero abbia commesso al di fuori del territorio nazionale, prima di esservi ammesso, un reato grave, anche tenendo conto della pena non inferiore nel minimo a quattro anni o nel massimo a dieci anni;
quando lo straniero si sia reso colpevole di atti contrari alle finalità ed ai principi della Nazioni Unite;
quando lo straniero costituisca un pericolo per la sicurezza dello Stato;
quando lo straniero costituisca un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, essendo stato condannato con sentenza definitiva per i reati previsti dall'art. 407, comma 2, lett. a), c.p.p.) o cause che determinerebbero comunque l'espulsione dello straniero ammesso alla protezione internazionale ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n.
251/2007 (sussistenza di un pericolo per la sicurezza dello Stato;
sussistenza di un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica a seguito di condanna con sentenza definitiva per un reato per il quale
è prevista la reclusione non inferiore nel minimo a quattro anni o nel massimo a dieci anni).
Va quindi riconosciuto al ricorrente il diritto ad ottenere la protezione sussidiaria mentre non occorre esaminare, per il principio di assorbimento, la domanda subordinata di protezione speciale.
- Spese processuali
Dichiara compensate le spese di questo grado di giudizio e di quello innanzi alla Corte di Cassazione, poiché la parte vittoriosa è risultata ammessa al patrocinio a spese dello Stato, in virtù del principio per cui “In ogni caso in cui la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile proposta contro un'amministrazione statale, l'art. 133 del D.P.R. osta alla pronuncia di una sentenza di condanna al pagamento delle spese, dovendo la liquidazione degli onorari e delle spese in favore del difensore della parte ammessa, avvenire seguendo il procedimento di cui all'art. 82, e quindi con istanza di liquidazione al giudice del procedimento” (Cass. Civ., sez.
VI, n. 30976/2018; sez. II, n. 18583/2012).
Si dispone con separato provvedimento in ordine alla istanza di liquidazione dei compensi avanzata dal difensore dell'appellante ai sensi dell'art. 83 d.p.r. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di e Parte_1 Controparte_1
Controparte_2
, e disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
[...] così provvede:
1. Accoglie parzialmente l'appello e per effetto dichiara il diritto dell'appellante alla protezione sussidiaria.
2. Rigetta nel resto.
3. Nulla sulle spese per questo grado di giudizio e per quello precedente svoltosi innanzi alla Corte di Cassazione.
Così deciso in Reggio Calabria, nella camera di consiglio del 22 aprile 2025
La cons.est. La Presidente dott. Federica Rende dott.ssa Viviana Cusolito