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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 29/04/2025, n. 623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 623 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1025/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari, Prima Sezione Civile, composta dai signori Magistrati
1) dr. Maria Mitola Presidente
2) dr.Michele Prencipe Consigliere
3) dr.Alessandra Piliego Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, in secondo grado, iscritta sul ruolo generale affari del contenzioso al n. 1025 R.G.
2023 avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Bari n. 2388/2023 pubblicata il
15.06.2023 tra
(avv.to ) Parte_1 Parte_1
e
(avv.to ) CP_1 CP_1
All'udienza del 1°.04.2025 la causa è stata riservata per la decisione
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
, di professione avvocato, ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Bari, n.2388/2023 pubblicata il 15/06/2023, reiettiva dell'opposizione al precetto di pagamento della somma complessiva di €94.167,06.
Il precetto era notificato, in data 16.07.2021, dal creditore, avv.to , ed era fondato sui CP_1
seguenti titoli: sentenza del Tribunale di Roma n. 17869/2017, depositata il 25/9/2017; sentenza della
Corte di Cassazione n. 17446/2019, depositata il 28/06/2019; sentenza della Corte di Appello di Roma
n. 1093/2021, depositata l'11/02/2021.
Il Tribunale preliminarmente rigettava l'istanza di riunione del giudizio di primo grado con altri cinque pendenti presso la medesima sezione mancando qualsivoglia allegazione in ordine ai profili di connessione oggettiva e soggettiva.
Nel merito, quanto al motivo di opposizione sub I), non ravvisava la denunciata carenza della formula esecutiva, essendone il titolo giudiziale azionato con il precetto (sentenza Corte di cassazione pagina 1 di 5 n.17446/2019) ritualmente munito, come emergeva sia dalla produzione telematica dell'opposto, sia dall'esame del titolo in originale, esibito in udienza recante il timbro di congiunzione “a secco”.
Superava, altresì, la dedotta violazione dell'art. 475 cpc con riferimento alla sentenza n. 1093/2021 poiché, dall'esame testuale del predetto titolo esecutivo, emergeva trattarsi di una copia esecutiva telematica della sentenza, rilasciata ai sensi dell'art. 23, comma 9 bis, del d.l. 137/2020, da cui si evinceva l'esistenza della firma digitale del Funzionario Giudiziario dell'Ufficio Copie Civili, rappresentata graficamente dalla cd.“coccarda”.
Precisava che trattandosi di copia esecutiva telematica non poteva esservi alcun timbro di congiunzione, come dedotto dall'opponente, in quanto sostituito dalla firma digitale del funzionario che la rilascia.
Superava, altresì, la questione relativa alla omessa applicazione della ritenuta di acconto in violazione dell'art. 25 DRP n. 600/1973 con conseguente rettifica in diminuzione di € 10.030 dell'importo precettato, avendo l'opposto documentato di essere soggetto a regime fiscale forfettario con esonero dall'obbligo in questione
Riteneva, infine, infondato l'ultimo motivo di opposizione relativo all'errato conteggio degli interessi quantificati in € 464,68 e condannava l'opponente al pagamento delle spese.
Avverso detta pronuncia ha proposto appello articolando i seguenti motivi: Parte_1
1) incompetenza funzionale del Tribunale per aver delibato in presenza di querele di falso incidentali sollevate dall'opponente;
2) omessa sospensione del giudizio;
omesso interpello e violazione del disposto di cui all'art. 216
cpc;
3) omessa convocazione del PM;
4) omessa redazione del verbale in presenza delle parti e del PM né convocato né presente in udienza;
5) omessa motivazione in ordine alle querele di falso, ai disconoscimenti ed alle contestazioni della conformità delle copie agli originali;
6) nullità della sentenza per violazione del disposto di cui all'art. 281 sexies cpc per omessa lettura del dispositivo;
7) omessa riunione del giudizio di primo grado con altri pendenti dinnanzi alla medesima sezione del Tribunale di Bari;
8) erronea esclusione della denunciata carenza di formula esecutiva relativamente alla sentenza della Cassazione n. 17446/2019 e n. 1093/2021;
pagina 2 di 5 9) erronea esclusione della inesistenza giuridica della notifica del precetto e dei titoli esecutivi sottostanti;
10) erronea esclusione dell'applicazione della ritenuta fiscale sulle somme di cui al precetto opposto;
11) erronea valutazione della documentazione depositata dalla parte opposta pur essendo irrilevante e disconosciuta da esso appellante;
12) erronea valutazione in ordine alla sussistenza per l'opposto del regime forfettario con esclusione della ritenuta di acconto;
13) omessa rilevazione dell'errato calcolo degli interessi;
14) erronea condanna alle spese.
Instava per la riforma integrale della sentenza di primo grado con conseguente accoglimento dell'opposizione e con vittoria di spese del doppio grado.
Si è costituito eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello in quanto CP_1
reiterativo di questioni già sollevate in primo grado.
Nel merito contestava ala fondatezza dell'avverso gravame instando per il rigetto con vittoria di spese.
Preliminarmente deve essere superata l'eccezione di formale inammissibilità del gravame avendo l'appellante articolato censure non totalmente reiterative di questioni già sollevate in primo grado.
Nel merito l'appello non può essere accolto.
Sono infondate le censure nn. 1,2,3, 4 e 5 e possono essere esaminate congiuntamente.
L'appellante si duole della omessa di motivazione, da parte del Tribunale, in ordine alle querele di falso proposte incidentalmente in primo grado.
Il profilo di falsità sollevato riguarda la relata di notifica via pec, del precetto e delle sentenze azionate, per aver il creditore erroneamente attestato che l'indirizzo pec era stato estratto dagli elenchi ufficiali del Ministero dello Sviluppo economico rinvenuto sul sito Ini pec e non già dal Reginde.
Il , a tal fine ha, altresì, depositato una scansione da cui emergerebbe l'esito negativo della Pt_1
interrogazione del registro con riferimento alla pec ricevuta. Pt_2
In realtà, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità ( Corte Cassazione n. 15035/2016) deve escludersi che alle ricevute delle notifiche a mezzo PEC sia attribuita fede privilegiata.
I profili di falsità sollevati dall'appellante sono, dunque, irrilevanti atteso che le relate delle notifiche eseguite via pec hanno valenza di scrittura privata e in quanto tali non sono contestabili con la querela di falso.
A ciò aggiungasi che, secondo la giurisprudenza di legittimità, in tema di domicilio digitale,
l'indirizzo risultante dal registro INI-PEC, che sia stato attivato dal destinatario con riferimento pagina 3 di 5 ad una specifica attività professionale, può essere utilizzato anche per la notificazione di atti ad essa estranei, poiché nei confronti dei soggetti, obbligati per legge a munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, la notifica si ha per perfezionata con la ricevuta di avvenuta consegna, non essendovi un domicilio digitale diverso per ogni singolo atto (Cass. n.
12134/2024).
Nel caso di specie, il creditore ha depositato l'interrogazione al sito INI-PEC originale estratta dal sito INI-PEC ( trattasi di documento in originale e non la scansione di una fotocopia come depositata dall'opponente) da cui si evince chiaramente come la ricerca dell'indirizzo PEC abbia dato esito pienamente positivo. Email_1
La notifica del precetto e dei titoli esecutivi è stata correttamente eseguita e gli eventuali vizi dedotti integrano, a tutto voler concedere, mere irregolarità sanate, ex art. 156 cpc, come dimostrato dalla tempestiva proposizione dell'atto di opposizione.
Ne consegue, altresì, l'infondatezza della censura sub 9 non ravvisandosi alcuna inesistenza della notifica.
Parimenti infondata è la censura sub 11 avendo l'appellante disconosciuto la documentazione depositata dalla parte creditrice contestandone genericamente la conformità all'originale senza, tuttavia, alcuna specifica indicazione degli aspetti differenziali di quanto prodotto rispetto all'originale (Cass. n. 24634/2021).
Non è condivisibile la censura sub 6.
Ed infatti, come emerge dagli atti del giudizio di primo grado, il Giudice, con ordinanza del
16.03.2023, preso atto che le parti avevano già svolto memorie scritte conclusive e non avevano richiesto, neppure subordinatamente, ulteriori termini per memorie, ha revocato l'ordinanza di decisione della causa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. ed ha riservato la causa in decisione.
Con il motivo sub 7 parte appellante lamenta l'omessa riunione del giudizio di primo grado con altri 5 giudizi, pendenti dinnanzi alla medesima sezione del Tribunale, senza indicare- come puntualmente già rilevato dal primo giudice- alcun profilo di connessione a fondamento della invocata riunione.
Parimenti infondata è la censura sub 8 avente ad oggetto la violazione del disposto di cui all'art. 475 cpc in quanto le notifiche delle sentenze n. 17446 del 2019 e n. 1093/2021 sarebbero prive della formula esecutiva.
Parte appellante si limita a reiterare un'eccezione già superata dal Tribunale che ha evideniato, in ordine al primo titolo, sulla base dell'originale depositato, la presenza del timbro di congiunzione a secco.
pagina 4 di 5 Quanto alla sentenza n. 1093/2021 ha spiegato che trattasi di una copia esecutiva telematica della sentenza rilasciata ai sensi dell'art. 23, co. 9 bis, dl 137/2020 su cui ha rilevato la sussistenza della firma digitale del funzionario giudiziario rappresentata graficamente dalla cd. coccarda.
Ha, altresì, precisato che, trattandosi di copia esecutiva telematica non poteva esservi alcun timbro di congiunzione poiché sostituito dalla firma digitale del funzionario.
A fronte di tale motivazione, alcuna specifica contestazione è stata sollevata dall'appellante limitatosi a reiterare genericamente la censura.
Sono, altresì, infondati i motivi nn. 10 e 12 avendo il Tribunale ritenuto documentalmente provato che l'avv.to soggiace al regime fiscale forfettario e non è tenuto a detrarre la ritenuta d'acconto in CP_1
fattura in virtù della art. 1 comma 67 della Legge 190/2014.
Anche in questo caso, l'appellante ha riproposto la censura senza contestare, in maniera specifica, le argomentazioni sviluppate dal primo giudice.
Parimenti, l'appellante contesta, anche in questo grado, l'erroneo calcolo degli interessi senza, tuttavia, indicare, in maniera specifica, gli errori che inficiano i conteggi né proporre un calcolo alternativo.
La condanna al pagamento delle spese è aderente alla regola della soccombenza.
Non ricorrono i presupposti per la condanna ex art. 96 cpc.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in base al valore della causa ai sensi del DM n. 55/2014 (parametri medi con fase di trattazione dimidiata per assenza di istruttoria).
Sussistono i presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato.
PQM
La Corte di Appello di Bari, I sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Bari n. 2388/2023 pubblicata il 15.06.2023, Parte_1
così decide: rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento, in favore di , delle spese del grado che liquida in € CP_1
12.154,00 oltre rsf 15%, IVA e CPA come per legge.
Sussistono i presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte d'Appello di Bari del
15.04.2025
Il Presidente
Maria Mitola
Il Consigliere est.
Alessandra Piliego pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari, Prima Sezione Civile, composta dai signori Magistrati
1) dr. Maria Mitola Presidente
2) dr.Michele Prencipe Consigliere
3) dr.Alessandra Piliego Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, in secondo grado, iscritta sul ruolo generale affari del contenzioso al n. 1025 R.G.
2023 avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Bari n. 2388/2023 pubblicata il
15.06.2023 tra
(avv.to ) Parte_1 Parte_1
e
(avv.to ) CP_1 CP_1
All'udienza del 1°.04.2025 la causa è stata riservata per la decisione
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
, di professione avvocato, ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Bari, n.2388/2023 pubblicata il 15/06/2023, reiettiva dell'opposizione al precetto di pagamento della somma complessiva di €94.167,06.
Il precetto era notificato, in data 16.07.2021, dal creditore, avv.to , ed era fondato sui CP_1
seguenti titoli: sentenza del Tribunale di Roma n. 17869/2017, depositata il 25/9/2017; sentenza della
Corte di Cassazione n. 17446/2019, depositata il 28/06/2019; sentenza della Corte di Appello di Roma
n. 1093/2021, depositata l'11/02/2021.
Il Tribunale preliminarmente rigettava l'istanza di riunione del giudizio di primo grado con altri cinque pendenti presso la medesima sezione mancando qualsivoglia allegazione in ordine ai profili di connessione oggettiva e soggettiva.
Nel merito, quanto al motivo di opposizione sub I), non ravvisava la denunciata carenza della formula esecutiva, essendone il titolo giudiziale azionato con il precetto (sentenza Corte di cassazione pagina 1 di 5 n.17446/2019) ritualmente munito, come emergeva sia dalla produzione telematica dell'opposto, sia dall'esame del titolo in originale, esibito in udienza recante il timbro di congiunzione “a secco”.
Superava, altresì, la dedotta violazione dell'art. 475 cpc con riferimento alla sentenza n. 1093/2021 poiché, dall'esame testuale del predetto titolo esecutivo, emergeva trattarsi di una copia esecutiva telematica della sentenza, rilasciata ai sensi dell'art. 23, comma 9 bis, del d.l. 137/2020, da cui si evinceva l'esistenza della firma digitale del Funzionario Giudiziario dell'Ufficio Copie Civili, rappresentata graficamente dalla cd.“coccarda”.
Precisava che trattandosi di copia esecutiva telematica non poteva esservi alcun timbro di congiunzione, come dedotto dall'opponente, in quanto sostituito dalla firma digitale del funzionario che la rilascia.
Superava, altresì, la questione relativa alla omessa applicazione della ritenuta di acconto in violazione dell'art. 25 DRP n. 600/1973 con conseguente rettifica in diminuzione di € 10.030 dell'importo precettato, avendo l'opposto documentato di essere soggetto a regime fiscale forfettario con esonero dall'obbligo in questione
Riteneva, infine, infondato l'ultimo motivo di opposizione relativo all'errato conteggio degli interessi quantificati in € 464,68 e condannava l'opponente al pagamento delle spese.
Avverso detta pronuncia ha proposto appello articolando i seguenti motivi: Parte_1
1) incompetenza funzionale del Tribunale per aver delibato in presenza di querele di falso incidentali sollevate dall'opponente;
2) omessa sospensione del giudizio;
omesso interpello e violazione del disposto di cui all'art. 216
cpc;
3) omessa convocazione del PM;
4) omessa redazione del verbale in presenza delle parti e del PM né convocato né presente in udienza;
5) omessa motivazione in ordine alle querele di falso, ai disconoscimenti ed alle contestazioni della conformità delle copie agli originali;
6) nullità della sentenza per violazione del disposto di cui all'art. 281 sexies cpc per omessa lettura del dispositivo;
7) omessa riunione del giudizio di primo grado con altri pendenti dinnanzi alla medesima sezione del Tribunale di Bari;
8) erronea esclusione della denunciata carenza di formula esecutiva relativamente alla sentenza della Cassazione n. 17446/2019 e n. 1093/2021;
pagina 2 di 5 9) erronea esclusione della inesistenza giuridica della notifica del precetto e dei titoli esecutivi sottostanti;
10) erronea esclusione dell'applicazione della ritenuta fiscale sulle somme di cui al precetto opposto;
11) erronea valutazione della documentazione depositata dalla parte opposta pur essendo irrilevante e disconosciuta da esso appellante;
12) erronea valutazione in ordine alla sussistenza per l'opposto del regime forfettario con esclusione della ritenuta di acconto;
13) omessa rilevazione dell'errato calcolo degli interessi;
14) erronea condanna alle spese.
Instava per la riforma integrale della sentenza di primo grado con conseguente accoglimento dell'opposizione e con vittoria di spese del doppio grado.
Si è costituito eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello in quanto CP_1
reiterativo di questioni già sollevate in primo grado.
Nel merito contestava ala fondatezza dell'avverso gravame instando per il rigetto con vittoria di spese.
Preliminarmente deve essere superata l'eccezione di formale inammissibilità del gravame avendo l'appellante articolato censure non totalmente reiterative di questioni già sollevate in primo grado.
Nel merito l'appello non può essere accolto.
Sono infondate le censure nn. 1,2,3, 4 e 5 e possono essere esaminate congiuntamente.
L'appellante si duole della omessa di motivazione, da parte del Tribunale, in ordine alle querele di falso proposte incidentalmente in primo grado.
Il profilo di falsità sollevato riguarda la relata di notifica via pec, del precetto e delle sentenze azionate, per aver il creditore erroneamente attestato che l'indirizzo pec era stato estratto dagli elenchi ufficiali del Ministero dello Sviluppo economico rinvenuto sul sito Ini pec e non già dal Reginde.
Il , a tal fine ha, altresì, depositato una scansione da cui emergerebbe l'esito negativo della Pt_1
interrogazione del registro con riferimento alla pec ricevuta. Pt_2
In realtà, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità ( Corte Cassazione n. 15035/2016) deve escludersi che alle ricevute delle notifiche a mezzo PEC sia attribuita fede privilegiata.
I profili di falsità sollevati dall'appellante sono, dunque, irrilevanti atteso che le relate delle notifiche eseguite via pec hanno valenza di scrittura privata e in quanto tali non sono contestabili con la querela di falso.
A ciò aggiungasi che, secondo la giurisprudenza di legittimità, in tema di domicilio digitale,
l'indirizzo risultante dal registro INI-PEC, che sia stato attivato dal destinatario con riferimento pagina 3 di 5 ad una specifica attività professionale, può essere utilizzato anche per la notificazione di atti ad essa estranei, poiché nei confronti dei soggetti, obbligati per legge a munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, la notifica si ha per perfezionata con la ricevuta di avvenuta consegna, non essendovi un domicilio digitale diverso per ogni singolo atto (Cass. n.
12134/2024).
Nel caso di specie, il creditore ha depositato l'interrogazione al sito INI-PEC originale estratta dal sito INI-PEC ( trattasi di documento in originale e non la scansione di una fotocopia come depositata dall'opponente) da cui si evince chiaramente come la ricerca dell'indirizzo PEC abbia dato esito pienamente positivo. Email_1
La notifica del precetto e dei titoli esecutivi è stata correttamente eseguita e gli eventuali vizi dedotti integrano, a tutto voler concedere, mere irregolarità sanate, ex art. 156 cpc, come dimostrato dalla tempestiva proposizione dell'atto di opposizione.
Ne consegue, altresì, l'infondatezza della censura sub 9 non ravvisandosi alcuna inesistenza della notifica.
Parimenti infondata è la censura sub 11 avendo l'appellante disconosciuto la documentazione depositata dalla parte creditrice contestandone genericamente la conformità all'originale senza, tuttavia, alcuna specifica indicazione degli aspetti differenziali di quanto prodotto rispetto all'originale (Cass. n. 24634/2021).
Non è condivisibile la censura sub 6.
Ed infatti, come emerge dagli atti del giudizio di primo grado, il Giudice, con ordinanza del
16.03.2023, preso atto che le parti avevano già svolto memorie scritte conclusive e non avevano richiesto, neppure subordinatamente, ulteriori termini per memorie, ha revocato l'ordinanza di decisione della causa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. ed ha riservato la causa in decisione.
Con il motivo sub 7 parte appellante lamenta l'omessa riunione del giudizio di primo grado con altri 5 giudizi, pendenti dinnanzi alla medesima sezione del Tribunale, senza indicare- come puntualmente già rilevato dal primo giudice- alcun profilo di connessione a fondamento della invocata riunione.
Parimenti infondata è la censura sub 8 avente ad oggetto la violazione del disposto di cui all'art. 475 cpc in quanto le notifiche delle sentenze n. 17446 del 2019 e n. 1093/2021 sarebbero prive della formula esecutiva.
Parte appellante si limita a reiterare un'eccezione già superata dal Tribunale che ha evideniato, in ordine al primo titolo, sulla base dell'originale depositato, la presenza del timbro di congiunzione a secco.
pagina 4 di 5 Quanto alla sentenza n. 1093/2021 ha spiegato che trattasi di una copia esecutiva telematica della sentenza rilasciata ai sensi dell'art. 23, co. 9 bis, dl 137/2020 su cui ha rilevato la sussistenza della firma digitale del funzionario giudiziario rappresentata graficamente dalla cd. coccarda.
Ha, altresì, precisato che, trattandosi di copia esecutiva telematica non poteva esservi alcun timbro di congiunzione poiché sostituito dalla firma digitale del funzionario.
A fronte di tale motivazione, alcuna specifica contestazione è stata sollevata dall'appellante limitatosi a reiterare genericamente la censura.
Sono, altresì, infondati i motivi nn. 10 e 12 avendo il Tribunale ritenuto documentalmente provato che l'avv.to soggiace al regime fiscale forfettario e non è tenuto a detrarre la ritenuta d'acconto in CP_1
fattura in virtù della art. 1 comma 67 della Legge 190/2014.
Anche in questo caso, l'appellante ha riproposto la censura senza contestare, in maniera specifica, le argomentazioni sviluppate dal primo giudice.
Parimenti, l'appellante contesta, anche in questo grado, l'erroneo calcolo degli interessi senza, tuttavia, indicare, in maniera specifica, gli errori che inficiano i conteggi né proporre un calcolo alternativo.
La condanna al pagamento delle spese è aderente alla regola della soccombenza.
Non ricorrono i presupposti per la condanna ex art. 96 cpc.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in base al valore della causa ai sensi del DM n. 55/2014 (parametri medi con fase di trattazione dimidiata per assenza di istruttoria).
Sussistono i presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato.
PQM
La Corte di Appello di Bari, I sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Bari n. 2388/2023 pubblicata il 15.06.2023, Parte_1
così decide: rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento, in favore di , delle spese del grado che liquida in € CP_1
12.154,00 oltre rsf 15%, IVA e CPA come per legge.
Sussistono i presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte d'Appello di Bari del
15.04.2025
Il Presidente
Maria Mitola
Il Consigliere est.
Alessandra Piliego pagina 5 di 5