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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/01/2025, n. 608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 608 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
La dott.ssa Daniela D'Auria, giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2970/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi, posta in decisione all'udienza del 15.10.2024, con termine di deposito delle comparse conclusionali e delle successive memorie di replica ai sensi dell'art. 190 c.p.c. applicabile ratione temporis e vertente
TRA
, con il patrocinio dell'avv. Riccardo Catini Parte_1
ATTORE
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio Controparte_1 dell'avv. Domenico Vizzone
CONVENUTO
NONCHE'
, contumace Controparte_2
CONVENUTO
Oggetto: risarcimento dei danni da circolazione stradale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta per l'udienza del 15.10.2024
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Sullo svolgimento del processo ha convenuto in giudizio , in qualità di proprietaria del Parte_1 Controparte_2
veicolo targato TK8535F e immatricolato in Polonia, e l' , legittimato passivo Controparte_1
nelle controversie di risarcimento danni derivanti dalla circolazione di veicoli esteri, chiedendo – previo accertamento della responsabilità esclusiva della SI.ra , in ordine Controparte_2
1 al sinistro stradale del 18.02.2011 avvenuto in Roma, via Alberto Da Giussano, all'altezza dell'intersezione stradale con Via Conte di Carmagnola – la condanna dei convenuti in solido al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali.
In particolare, il SI. ha dedotto che: Pt_1
- in data 18.02.2011, mentre attraversava via Alberto Da Giussano sulle apposite strisce, era stato investito dalla già menzionata autovettura;
- nell'immediatezza dell'incidente era riuscito a recuperare le generalità della conducente, identificata nell'odierna convenuta SI.ra ; Controparte_2
- a seguito del sinistro, aveva subito gravi lesioni fisiche, consistenti nella frattura al piatto tibiale destro, con conseguente invalidità sia temporanea che permanente e con relative spese per le opportune cure mediche;
- aveva quindi sporto querela, a seguito della quale era stato istaurato, innanzi al Giudice di Pace di
Roma, procedimento penale nr. 11/003182 Re.Ge., per il reato di cui all'art. 590 c.p., nei confronti della SI.ra , ma il processo si era concluso con pronuncia di non luogo Controparte_2
a procedere per intervenuta prescrizione del reato.
Ciò premesso, ha concluso chiedendo di “accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità della
SI.ra in ordine alla produzione del sinistro in premessa e, per l'effetto, Controparte_2
ai sensi degli artt.144 e 148 D. Lgs. 209/2005, condannare le parti convenute, in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni conseguenti alle lesioni subite dal SI. nell'importo Parte_1
complessivo che qui, ex art. 14 T.U. Spese di Giustizia, espressamente è dichiarato e quantificato in
€ 62.078,00 – comprensivo dell'intero danno non patrimoniale (composto dalle voci descrittive di
“danno biologico” e “danno morale”), nonché spese mediche documentate - ovvero negli importi diversi minori o maggiori ritenuti di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata”, nonché di “condannare le parti convenute al pagamento di spese, competenze ed onorari di causa da distrarsi in favore dei procuratori che si dichiarano antistatari”.
L ha contestato la domanda, affermando in particolare l'insussistenza di Controparte_1
prova in ordine al fatto storico (sulla base della considerazione che non erano intervenute autorità a rilevare il sinistro), ai danni effettivamente subìti ed al nesso di causalità.
La SI.ra è rimasta contumace. Controparte_2
Espletata CTU, la causa è stata trattenuta in decisione in data 15.10.2024, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. applicabile ratione temporis.
2. Sulla ricostruzione del sinistro e sulla attribuzione delle responsabilità
La domanda di parte attrice deve essere accolta per le motivazioni di seguito esposte.
2 Innanzitutto, con riferimento alla prova del sinistro e al suo nesso causale con i danni lamentati, occorre concludere nel senso che l'attore ha assolto al proprio onere probatorio.
In via generale, giova sottolineare, come affermato da costante giurisprudenza, che “in mancanza di una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, il giudice civile può legittimamente porre
a base del proprio convincimento le prove "atipiche" (...), se idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie, senza che sia configurabile la violazione del principio ex art. 101 c.p.c., dal momento che il contraddittorio sui mezzi istruttori si instaura con la loro formale produzione nel giudizio civile e la conseguente possibilità per le parti di farne oggetto di valutazione critica e di stimolare la valutazione giudiziale”
(ex multis, Cass., ordinanza n. 2947 del 01/02/2023).
Nel caso di specie, assumono particolare rilievo le sommarie informazioni assunte dalla polizia giudiziaria da persone in grado di riferire circostanze utili. Sul punto, la giurisprudenza ha ripetutamente affermato che, anche nei casi in cui non possono attribuirsi alla sentenza penale effetti vincolanti nel giudizio civile ai sensi degli artt. 654, 652 e 651 c.p.p. (che, tra l'altro, nel caso in esame è stata di non luogo a procedere per intervenuta prescrizione del reato), il giudice civile possa liberamente valutare i verbali delle sommarie informazioni ai sensi dell'art. 116 c.p.c. e, di conseguenza, porli a fondamento della propria decisione.
Ebbene, quanto affermato da parte attrice nel proprio atto introduttivo in relazione alla dinamica del sinistro trova conferma nei verbali delle sommarie informazioni acquisite dagli agenti di Polizia
Stradale di Roma Capitale – Reparto Infortunistica.
In particolare, la ricostruzione del fatto storico effettuata dal SI. - ossia di essere stato Pt_1
investito in data 18.02.2011, mentre attraversava a piedi, sulle apposite strisce pedonali, Via Alberto
Da Giussano, all'altezza dell'intersezione stradale con Via Conte di Carmagnola, dall'autovettura
Citroen tg. TK8535F - è perfettamente in linea con le dichiarazioni degli informatori, Testimone_1
e (doc. 5 degli allegati all'atto di citazione), che hanno assistito ai fatti. Testimone_2
Le lesioni fisiche subìte dal e descritte nella documentazione medica prodotta da parte attrice Pt_1
(si veda in particolare la cartella clinica del pronto soccorso di cui al doc. 1) risultano, inoltre, coerenti con la dinamica del sinistro e inducono a ritenere provato – secondo la regola del “più probabile che non” – il nesso causale tra il fatto illecito e il danno, rimanendo a tal fine irrilevante la circostanza che non siano immediatamente intervenute autorità a rilevare il sinistro.
Ciò posto, in punto di diritto, deve farsi applicazione della norma di cui all'art. 2054 co. 1 c.c. secondo cui “il conducente del veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”.
3 In virtù della presunzione di colpa stabilita dalla norma in questione, la responsabilità del conducente coinvolto nell'investimento del pedone può essere esclusa solo quando l'investitore abbia fornito la prova di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno (adottando un comportamento esente da colpa e conforme alle regole imposte dal codice della strada) e dalle modalità del fatto risulti che non vi era da parte sua una reale possibilità di evitare l'incidente, ossia la prova di essersi trovato, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, nella oggettiva impossibilità di avvistare il pedone e di osservarne tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido e inatteso.
Nel caso di specie non risulta fornita la prova liberatoria di cui sopra e non può, dunque, ritenersi che l'incidente sia avvenuto per cause oggettive estranee all'obbligo di diligenza del conducente.
Segnatamente, dalle dichiarazioni rese in sede di sommarie informazioni alla PG dai due testimoni del sinistro (doc. 5 degli allegati all'atto di citazione) emerge che, al momento del sinistro, il si trovava sull'attraversamento pedonale: pertanto, il conducente non ha rispettato le Pt_1 prescrizioni di cui all'art. 191 C.d.S., che impongono – tra le altre – di fermarsi quando i pedoni transitano sulle strisce pedonali e comunque di rallentare e all'occorrenza fermarsi in prossimità delle stesse. Dall'esame dei documenti fotografici (doc. 9 degli allegati all'atto di citazione) dell'intersezione tra Via Conte di Carmagnola, da dove proveniva la conducente, e via Alberto da
Giussano, dove si è verificato l'incidente, si evince che la presenza delle strisce pedonali è visibile e non rappresenta una circostanza imprevedibile per i conducenti delle autovetture.
Inoltre, risulta che il pedone non è apparso in modo improvviso e imprevedibile dinanzi alla traiettoria dell'autovettura (si veda, in particolare, il verbale di sommarie informazioni rese da Tes_2
: D “può riferirmi se questo pedone attraversava la strada velocemente?” R “No, aveva
[...] un'andatura normale”).
Pertanto, dalla ricostruzione del sinistro come sopra e in mancanza di prova che il conducente del veicolo investitore abbia fatto tutto il possibile per evitare il danno, ai sensi dell'art. 2054, 1°co., c.c., discende l'imputabilità dell'evento a responsabilità esclusiva di detto conducente, mentre nessun concorso di colpa può addebitarsi all'attore, che si è attenuto alle prescrizioni dell'art. 190, comma secondo, C.d.S.
3. Sulla liquidazione del danno
Tanto premesso, il sinistro stradale- come si evince dalla CTU, che risulta condivisibile in quanto coerente con gli accertamenti effettuati, sorretta da adeguata motivazione e priva di vizi logici - ha cagionato “un peggioramento delle condizioni generali del soggetto rispetto a quelle preesistenti rappresentato da: “Frattura pluriframmentaria del piatto tibiale destro”” (p. 9).
Difatti, in conseguenza del sinistro, ha riportato danni fisici permanenti, meglio descritti Parte_1
nella consulenza tecnica, alla quale integralmente si rinvia, pari al 12% del totale rispetto alla integrità
4 psicofisica del soggetto. Dal sinistro sono altresì derivati periodi di invalidità temporanea, inizialmente assoluta e successivamente diminuita fino al 25%, che possono essere così schematizzati: 30 giorni di invalidità temporanea assoluta;
30 giorni di invalidità temporanea al 75%;
30 giorni di invalidità temporanea al 50%; 30 giorni di invalidità temporanea al 25%.
Inoltre, il SI. ha affrontato spese mediche, documentate e ritenute congrue dal CTU, di euro Pt_1
267,76.
Per la liquidazione del danno biologico, inteso come menomazione che incide sulla integrità psicofisica della persona, esplicando incidenza sulla vita quotidiana del soggetto e sulle sue attività dinamico-relazionali, deve farsi applicazione delle tabelle redatte dal Tribunale di Roma, aggiornate al 2023.
Con riferimento, infatti, alla tabella adottata dal Tribunale di Milano, e pur dandosi atto dell'orientamento della Corte di Cassazione che, al fine di perseguire l'uniformità delle valutazioni dei giudici di merito, individua quali parametri di rifermento quelli tabellati dal Tribunale di Milano, deve tuttavia (e sempre nell'attesa di un auspicabile intervento normativo) rimarcarsi l'opportunità di utilizzare le tabelle romane, che appaiono più che adeguate a perseguire gli scopi in parola, anche in ragione della circostanza che i parametri indicati sono stati desunti dalla media delle pronunce emesse dai giudici del Tribunale con il maggior carico di affari, che tratta circa il 20% del contenzioso in materia di responsabilità civile, atteso che, peraltro, la soluzione adottata dalla Cassazione, come espressamente affermato nella stessa pronuncia, deriva da una “operazione di natura sostanzialmente ricognitiva”.
Non è inutile, peraltro, sottolineare che l'eSIenza di garantire la parità di trattamento di casi analoghi
è ampiamente soddisfatta attraverso l'utilizzo dei parametri contenuti nella tabella uniformemente utilizzata dal Tribunale di Roma, elaborata in relazione alla media dei risarcimenti liquidati in loco, secondo un sistema di risarcimento non standardizzato in cui viene individuato un valore base fisso del danno biologico (secondo i menzionati indici parametrati all'età e ai postumi riportati dal danneggiato) che viene integrato, in una prospettiva di ampia personalizzazione, mediante il potere equitativo del giudice applicato in ragione del caso concreto e dei fatti allegati e provati dalla parte.
Tanto premesso, il c.d. danno biologico subito da parte attrice (che aveva 44 anni all'epoca dei fatti, in quanto egli è nato in data [...] e l'incidente si è verificato in data 18.02.2011) può esser così valutato:
- € 9.605,1 (128,07 x 30 = 3.842,1 + 96,06 x 30 = 2.881,8 + 64,03 x 30 = 1.920,9 + 32,01 x 30 =
960,3) per l'inabilità temporanea, sia assoluta che relativa.
- € 26.400,85 per l'invalidità permanente del 12 %, in un soggetto leso di anni 44 alla data del sinistro.
5 Per quanto concerne il risarcimento del danno non patrimoniale subito, inteso quale sofferenza soggettiva, appare, invero, equo l'aumento di euro 4.800,00, anche alla luce della sentenza delle
SS.UU. della Corte di Cassazione n. 26792/2008, in considerazione dei patemi d'animo e del disagio subiti dall'attore a seguito dei traumi riportati e dei vari controlli medici e diagnostici cui si è dovuto sottoporre nel tempo per controllare l'evoluzione clinica e per riprendere la pregressa condizione di vita. Tali circostanze risultano provate tramite la documentazione prodotta (si veda, in particolare, il doc. 2 tra gli allegati all'atto di citazione).
Tale voce di danno non può infatti ritenersi compensata con la sola liquidazione del danno biologico, danno affatto diverso da quello morale, riguardando il primo la lesione della sfera dinamico- relazionale dell'individuo, ed essendo al contrario il secondo consistente in uno stato d'animo di sofferenza interiore del tutto prescindente dalle vicende dinamico relazionali della vita del danneggiato.
Ai predetti importi va aggiunto, come già evidenziato, l'importo di euro 267,76 per spese mediche.
Concludendo, tutti i danni subiti da parte attrice ammontano ad euro 41.073,71 (€ 26.400,85 per IP;
€ 9.605,1 per IT;
€ 4.800,00 per danno morale;
€ 267,76 per spese mediche).
Per quanto concerne, poi, gli interessi per il ritardo nel pagamento (ovvero per il lucro cessante conseguente al mancato godimento della somma dalla data del fatto illecito alla liquidazione del danno), escludendosi la possibilità di porre a base del calcolo la somma già rivalutata all'attualità, occorre procedere come segue: a) gli interessi vanno computati sulla sorte capitale come sopra liquidata e svalutata all'epoca del fatto illecito, quindi rivalutata anno per anno secondo gli indici
Istat; b) il tasso di interesse da applicare (non sussistendo elementi che consentano di presumere un impiego maggiormente remunerativo delle somme in questione) è pari al rendimento medio degli interessi legali per il periodo di indisponibilità della somma, dalla data del fatto e fino alla liquidazione definitiva.
Per quanto attiene, infine, al periodo intercorrente tra la data della presente sentenza e la data dell'effettivo pagamento, sul totale delle somme sopra liquidate dovranno essere corrisposti, per effetto della pronuncia di liquidazione che attribuisce al “quantum” dovuto natura di debito di valuta, in applicazione dell'art. 1282 c.c. gli interessi annui al tasso legale.
4. Sulla regolamentazione delle spese di lite
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto della minima attività istruttoria.
Spese di CTU a carico definivo dei convenuti in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
6 1) dichiara che il sinistro di cui in citazione si è verificato per responsabilità esclusiva della SI.ra
; Controparte_2
2) condanna l' e , in solido tra loro, a pagare Controparte_1 Controparte_2
a favore di a titolo risarcitorio del danno, liquidato ai valori attuali, la somma di € Parte_1
41.073,71, oltre lucro cessante calcolato con le modalità di cui alla parte motiva, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
3) condanna l' e in solido. a pagare le spese Controparte_1 Controparte_2 del giudizio, che liquida in euro € 6.700,00 per compensi ed euro 813,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore di avv. Parte_1
Riccardo Catini, dichiaratosi antistatario;
4) pone le spese di CTU definitivamente a carico dei convenuti in solido.
Roma, 13.1.2025
IL GIUDICE
(dott.ssa Daniela D'Auria)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Eleonora Canale, magistrato ordinario in tirocinio.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
La dott.ssa Daniela D'Auria, giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2970/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi, posta in decisione all'udienza del 15.10.2024, con termine di deposito delle comparse conclusionali e delle successive memorie di replica ai sensi dell'art. 190 c.p.c. applicabile ratione temporis e vertente
TRA
, con il patrocinio dell'avv. Riccardo Catini Parte_1
ATTORE
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio Controparte_1 dell'avv. Domenico Vizzone
CONVENUTO
NONCHE'
, contumace Controparte_2
CONVENUTO
Oggetto: risarcimento dei danni da circolazione stradale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta per l'udienza del 15.10.2024
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Sullo svolgimento del processo ha convenuto in giudizio , in qualità di proprietaria del Parte_1 Controparte_2
veicolo targato TK8535F e immatricolato in Polonia, e l' , legittimato passivo Controparte_1
nelle controversie di risarcimento danni derivanti dalla circolazione di veicoli esteri, chiedendo – previo accertamento della responsabilità esclusiva della SI.ra , in ordine Controparte_2
1 al sinistro stradale del 18.02.2011 avvenuto in Roma, via Alberto Da Giussano, all'altezza dell'intersezione stradale con Via Conte di Carmagnola – la condanna dei convenuti in solido al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali.
In particolare, il SI. ha dedotto che: Pt_1
- in data 18.02.2011, mentre attraversava via Alberto Da Giussano sulle apposite strisce, era stato investito dalla già menzionata autovettura;
- nell'immediatezza dell'incidente era riuscito a recuperare le generalità della conducente, identificata nell'odierna convenuta SI.ra ; Controparte_2
- a seguito del sinistro, aveva subito gravi lesioni fisiche, consistenti nella frattura al piatto tibiale destro, con conseguente invalidità sia temporanea che permanente e con relative spese per le opportune cure mediche;
- aveva quindi sporto querela, a seguito della quale era stato istaurato, innanzi al Giudice di Pace di
Roma, procedimento penale nr. 11/003182 Re.Ge., per il reato di cui all'art. 590 c.p., nei confronti della SI.ra , ma il processo si era concluso con pronuncia di non luogo Controparte_2
a procedere per intervenuta prescrizione del reato.
Ciò premesso, ha concluso chiedendo di “accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità della
SI.ra in ordine alla produzione del sinistro in premessa e, per l'effetto, Controparte_2
ai sensi degli artt.144 e 148 D. Lgs. 209/2005, condannare le parti convenute, in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni conseguenti alle lesioni subite dal SI. nell'importo Parte_1
complessivo che qui, ex art. 14 T.U. Spese di Giustizia, espressamente è dichiarato e quantificato in
€ 62.078,00 – comprensivo dell'intero danno non patrimoniale (composto dalle voci descrittive di
“danno biologico” e “danno morale”), nonché spese mediche documentate - ovvero negli importi diversi minori o maggiori ritenuti di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata”, nonché di “condannare le parti convenute al pagamento di spese, competenze ed onorari di causa da distrarsi in favore dei procuratori che si dichiarano antistatari”.
L ha contestato la domanda, affermando in particolare l'insussistenza di Controparte_1
prova in ordine al fatto storico (sulla base della considerazione che non erano intervenute autorità a rilevare il sinistro), ai danni effettivamente subìti ed al nesso di causalità.
La SI.ra è rimasta contumace. Controparte_2
Espletata CTU, la causa è stata trattenuta in decisione in data 15.10.2024, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. applicabile ratione temporis.
2. Sulla ricostruzione del sinistro e sulla attribuzione delle responsabilità
La domanda di parte attrice deve essere accolta per le motivazioni di seguito esposte.
2 Innanzitutto, con riferimento alla prova del sinistro e al suo nesso causale con i danni lamentati, occorre concludere nel senso che l'attore ha assolto al proprio onere probatorio.
In via generale, giova sottolineare, come affermato da costante giurisprudenza, che “in mancanza di una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, il giudice civile può legittimamente porre
a base del proprio convincimento le prove "atipiche" (...), se idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie, senza che sia configurabile la violazione del principio ex art. 101 c.p.c., dal momento che il contraddittorio sui mezzi istruttori si instaura con la loro formale produzione nel giudizio civile e la conseguente possibilità per le parti di farne oggetto di valutazione critica e di stimolare la valutazione giudiziale”
(ex multis, Cass., ordinanza n. 2947 del 01/02/2023).
Nel caso di specie, assumono particolare rilievo le sommarie informazioni assunte dalla polizia giudiziaria da persone in grado di riferire circostanze utili. Sul punto, la giurisprudenza ha ripetutamente affermato che, anche nei casi in cui non possono attribuirsi alla sentenza penale effetti vincolanti nel giudizio civile ai sensi degli artt. 654, 652 e 651 c.p.p. (che, tra l'altro, nel caso in esame è stata di non luogo a procedere per intervenuta prescrizione del reato), il giudice civile possa liberamente valutare i verbali delle sommarie informazioni ai sensi dell'art. 116 c.p.c. e, di conseguenza, porli a fondamento della propria decisione.
Ebbene, quanto affermato da parte attrice nel proprio atto introduttivo in relazione alla dinamica del sinistro trova conferma nei verbali delle sommarie informazioni acquisite dagli agenti di Polizia
Stradale di Roma Capitale – Reparto Infortunistica.
In particolare, la ricostruzione del fatto storico effettuata dal SI. - ossia di essere stato Pt_1
investito in data 18.02.2011, mentre attraversava a piedi, sulle apposite strisce pedonali, Via Alberto
Da Giussano, all'altezza dell'intersezione stradale con Via Conte di Carmagnola, dall'autovettura
Citroen tg. TK8535F - è perfettamente in linea con le dichiarazioni degli informatori, Testimone_1
e (doc. 5 degli allegati all'atto di citazione), che hanno assistito ai fatti. Testimone_2
Le lesioni fisiche subìte dal e descritte nella documentazione medica prodotta da parte attrice Pt_1
(si veda in particolare la cartella clinica del pronto soccorso di cui al doc. 1) risultano, inoltre, coerenti con la dinamica del sinistro e inducono a ritenere provato – secondo la regola del “più probabile che non” – il nesso causale tra il fatto illecito e il danno, rimanendo a tal fine irrilevante la circostanza che non siano immediatamente intervenute autorità a rilevare il sinistro.
Ciò posto, in punto di diritto, deve farsi applicazione della norma di cui all'art. 2054 co. 1 c.c. secondo cui “il conducente del veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”.
3 In virtù della presunzione di colpa stabilita dalla norma in questione, la responsabilità del conducente coinvolto nell'investimento del pedone può essere esclusa solo quando l'investitore abbia fornito la prova di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno (adottando un comportamento esente da colpa e conforme alle regole imposte dal codice della strada) e dalle modalità del fatto risulti che non vi era da parte sua una reale possibilità di evitare l'incidente, ossia la prova di essersi trovato, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, nella oggettiva impossibilità di avvistare il pedone e di osservarne tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido e inatteso.
Nel caso di specie non risulta fornita la prova liberatoria di cui sopra e non può, dunque, ritenersi che l'incidente sia avvenuto per cause oggettive estranee all'obbligo di diligenza del conducente.
Segnatamente, dalle dichiarazioni rese in sede di sommarie informazioni alla PG dai due testimoni del sinistro (doc. 5 degli allegati all'atto di citazione) emerge che, al momento del sinistro, il si trovava sull'attraversamento pedonale: pertanto, il conducente non ha rispettato le Pt_1 prescrizioni di cui all'art. 191 C.d.S., che impongono – tra le altre – di fermarsi quando i pedoni transitano sulle strisce pedonali e comunque di rallentare e all'occorrenza fermarsi in prossimità delle stesse. Dall'esame dei documenti fotografici (doc. 9 degli allegati all'atto di citazione) dell'intersezione tra Via Conte di Carmagnola, da dove proveniva la conducente, e via Alberto da
Giussano, dove si è verificato l'incidente, si evince che la presenza delle strisce pedonali è visibile e non rappresenta una circostanza imprevedibile per i conducenti delle autovetture.
Inoltre, risulta che il pedone non è apparso in modo improvviso e imprevedibile dinanzi alla traiettoria dell'autovettura (si veda, in particolare, il verbale di sommarie informazioni rese da Tes_2
: D “può riferirmi se questo pedone attraversava la strada velocemente?” R “No, aveva
[...] un'andatura normale”).
Pertanto, dalla ricostruzione del sinistro come sopra e in mancanza di prova che il conducente del veicolo investitore abbia fatto tutto il possibile per evitare il danno, ai sensi dell'art. 2054, 1°co., c.c., discende l'imputabilità dell'evento a responsabilità esclusiva di detto conducente, mentre nessun concorso di colpa può addebitarsi all'attore, che si è attenuto alle prescrizioni dell'art. 190, comma secondo, C.d.S.
3. Sulla liquidazione del danno
Tanto premesso, il sinistro stradale- come si evince dalla CTU, che risulta condivisibile in quanto coerente con gli accertamenti effettuati, sorretta da adeguata motivazione e priva di vizi logici - ha cagionato “un peggioramento delle condizioni generali del soggetto rispetto a quelle preesistenti rappresentato da: “Frattura pluriframmentaria del piatto tibiale destro”” (p. 9).
Difatti, in conseguenza del sinistro, ha riportato danni fisici permanenti, meglio descritti Parte_1
nella consulenza tecnica, alla quale integralmente si rinvia, pari al 12% del totale rispetto alla integrità
4 psicofisica del soggetto. Dal sinistro sono altresì derivati periodi di invalidità temporanea, inizialmente assoluta e successivamente diminuita fino al 25%, che possono essere così schematizzati: 30 giorni di invalidità temporanea assoluta;
30 giorni di invalidità temporanea al 75%;
30 giorni di invalidità temporanea al 50%; 30 giorni di invalidità temporanea al 25%.
Inoltre, il SI. ha affrontato spese mediche, documentate e ritenute congrue dal CTU, di euro Pt_1
267,76.
Per la liquidazione del danno biologico, inteso come menomazione che incide sulla integrità psicofisica della persona, esplicando incidenza sulla vita quotidiana del soggetto e sulle sue attività dinamico-relazionali, deve farsi applicazione delle tabelle redatte dal Tribunale di Roma, aggiornate al 2023.
Con riferimento, infatti, alla tabella adottata dal Tribunale di Milano, e pur dandosi atto dell'orientamento della Corte di Cassazione che, al fine di perseguire l'uniformità delle valutazioni dei giudici di merito, individua quali parametri di rifermento quelli tabellati dal Tribunale di Milano, deve tuttavia (e sempre nell'attesa di un auspicabile intervento normativo) rimarcarsi l'opportunità di utilizzare le tabelle romane, che appaiono più che adeguate a perseguire gli scopi in parola, anche in ragione della circostanza che i parametri indicati sono stati desunti dalla media delle pronunce emesse dai giudici del Tribunale con il maggior carico di affari, che tratta circa il 20% del contenzioso in materia di responsabilità civile, atteso che, peraltro, la soluzione adottata dalla Cassazione, come espressamente affermato nella stessa pronuncia, deriva da una “operazione di natura sostanzialmente ricognitiva”.
Non è inutile, peraltro, sottolineare che l'eSIenza di garantire la parità di trattamento di casi analoghi
è ampiamente soddisfatta attraverso l'utilizzo dei parametri contenuti nella tabella uniformemente utilizzata dal Tribunale di Roma, elaborata in relazione alla media dei risarcimenti liquidati in loco, secondo un sistema di risarcimento non standardizzato in cui viene individuato un valore base fisso del danno biologico (secondo i menzionati indici parametrati all'età e ai postumi riportati dal danneggiato) che viene integrato, in una prospettiva di ampia personalizzazione, mediante il potere equitativo del giudice applicato in ragione del caso concreto e dei fatti allegati e provati dalla parte.
Tanto premesso, il c.d. danno biologico subito da parte attrice (che aveva 44 anni all'epoca dei fatti, in quanto egli è nato in data [...] e l'incidente si è verificato in data 18.02.2011) può esser così valutato:
- € 9.605,1 (128,07 x 30 = 3.842,1 + 96,06 x 30 = 2.881,8 + 64,03 x 30 = 1.920,9 + 32,01 x 30 =
960,3) per l'inabilità temporanea, sia assoluta che relativa.
- € 26.400,85 per l'invalidità permanente del 12 %, in un soggetto leso di anni 44 alla data del sinistro.
5 Per quanto concerne il risarcimento del danno non patrimoniale subito, inteso quale sofferenza soggettiva, appare, invero, equo l'aumento di euro 4.800,00, anche alla luce della sentenza delle
SS.UU. della Corte di Cassazione n. 26792/2008, in considerazione dei patemi d'animo e del disagio subiti dall'attore a seguito dei traumi riportati e dei vari controlli medici e diagnostici cui si è dovuto sottoporre nel tempo per controllare l'evoluzione clinica e per riprendere la pregressa condizione di vita. Tali circostanze risultano provate tramite la documentazione prodotta (si veda, in particolare, il doc. 2 tra gli allegati all'atto di citazione).
Tale voce di danno non può infatti ritenersi compensata con la sola liquidazione del danno biologico, danno affatto diverso da quello morale, riguardando il primo la lesione della sfera dinamico- relazionale dell'individuo, ed essendo al contrario il secondo consistente in uno stato d'animo di sofferenza interiore del tutto prescindente dalle vicende dinamico relazionali della vita del danneggiato.
Ai predetti importi va aggiunto, come già evidenziato, l'importo di euro 267,76 per spese mediche.
Concludendo, tutti i danni subiti da parte attrice ammontano ad euro 41.073,71 (€ 26.400,85 per IP;
€ 9.605,1 per IT;
€ 4.800,00 per danno morale;
€ 267,76 per spese mediche).
Per quanto concerne, poi, gli interessi per il ritardo nel pagamento (ovvero per il lucro cessante conseguente al mancato godimento della somma dalla data del fatto illecito alla liquidazione del danno), escludendosi la possibilità di porre a base del calcolo la somma già rivalutata all'attualità, occorre procedere come segue: a) gli interessi vanno computati sulla sorte capitale come sopra liquidata e svalutata all'epoca del fatto illecito, quindi rivalutata anno per anno secondo gli indici
Istat; b) il tasso di interesse da applicare (non sussistendo elementi che consentano di presumere un impiego maggiormente remunerativo delle somme in questione) è pari al rendimento medio degli interessi legali per il periodo di indisponibilità della somma, dalla data del fatto e fino alla liquidazione definitiva.
Per quanto attiene, infine, al periodo intercorrente tra la data della presente sentenza e la data dell'effettivo pagamento, sul totale delle somme sopra liquidate dovranno essere corrisposti, per effetto della pronuncia di liquidazione che attribuisce al “quantum” dovuto natura di debito di valuta, in applicazione dell'art. 1282 c.c. gli interessi annui al tasso legale.
4. Sulla regolamentazione delle spese di lite
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto della minima attività istruttoria.
Spese di CTU a carico definivo dei convenuti in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
6 1) dichiara che il sinistro di cui in citazione si è verificato per responsabilità esclusiva della SI.ra
; Controparte_2
2) condanna l' e , in solido tra loro, a pagare Controparte_1 Controparte_2
a favore di a titolo risarcitorio del danno, liquidato ai valori attuali, la somma di € Parte_1
41.073,71, oltre lucro cessante calcolato con le modalità di cui alla parte motiva, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
3) condanna l' e in solido. a pagare le spese Controparte_1 Controparte_2 del giudizio, che liquida in euro € 6.700,00 per compensi ed euro 813,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore di avv. Parte_1
Riccardo Catini, dichiaratosi antistatario;
4) pone le spese di CTU definitivamente a carico dei convenuti in solido.
Roma, 13.1.2025
IL GIUDICE
(dott.ssa Daniela D'Auria)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Eleonora Canale, magistrato ordinario in tirocinio.
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