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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 11/11/2025, n. 694 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 694 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI UDINE
PRIMA SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, Sezione I Civile, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati: dott.ssa Annamaria Antonini Presidente dott.ssa Marta Diamante Giudice dott.ssa Elisabetta Sartor Giudice rel. decidendo sul ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto a ruolo in data 24/07/2025 sub R.G. n.
8272/2025 presentato congiuntamente da:
e , Parte_1 Parte_2 entrambi con il difensore avv. ZUNICA ANTONIA;
con l'intervento del P.M. in sede;
letti gli atti, sulle seguenti conclusioni congiunte delle parti:
“1) Il figlio resta affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con residenza prevalente Per_1 presso la madre.
La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni afferenti l'istruzione,
l'educazione e la salute del minore saranno assunte dai genitori di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di Limitatamente alle decisioni su Per_1 questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la loro responsabilità separatamente.
2) La residenza del minore è fissata presso la madre ORa che si trasferirà ad Parte_1
TE (Udine), via Villa n. 126/2.
3) Il padre potrà vedere il figlio e potrà tenerlo con sé ogniqualvolta lo desideri, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extra scolastici del minore previo accordo con la madre e comunque:
- Il weekend che il minore è con il papà: due pomeriggi infrasettimanali (martedì e giovedì), dall'uscita di scuola sino alle 21,00 (ovvero nel periodo non scolastico dalle 17,30) con riaccompagnamento del papà presso la residenza materna;
- Il weekend che il minore non è con il papà: dal martedì dall'uscita di scuola (ovvero nel periodo non scolastico dalle 17,30) sino al giovedì mattina quando il minore verrà riaccompagnato dal papà a scuola ovvero, in pe-riodo non scolastico, presso la residenza materna;
- un fine settimana ogni 15 giorni, dal venerdì all'uscita di scuola (ovvero nel periodo non scolastico dalle 17,00) sino alla domenica alle ore 20,30 quando il minore verrà riaccompagnato presso la residenza materna;
1 - due settimane anche non consecutive, durante le vacanze scolastiche estive, secondo il calendario che i genitori dovranno concordare entro il 30 aprile di ogni anno;
- metà delle vacanze scolastiche natalizie comprendenti, a rotazione, un anno i giorni dal 23 al 30 dicembre e quello successivo i giorni dal 31 di-cembre al 6 gennaio, con la precisazione che ad anni alternati il 24 dicembre il minore trascorrerà la giornata con un genitore mentre il 25 dicembre con
l'altro genitore;
- metà delle vacanze scolastiche pasquali comprendenti, a rotazione, un anno il giorno di Pasqua e quello successivo il lunedì in Albis;
- a rotazione le festività, ovvero i ponti primaverili del 25 aprile e del 1° maggio, le festività, ovvero i ponti del 1° novembre e dell'8 dicembre salvo di-versi accordi dei genitori.
4) Con decorrenza dal mese di agosto 2025 il signor corrisponderà alla signora Parte_2
, a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore la somma mensile di Parte_1 Per_1 euro 300,00 (euro trecento/00) rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT nazionali. Il pagamento del suddetto assegno dovrà avvenire entro il quindicesimo giorno lavorativo di ciascun mese mediante accredito sul conto corrente intestato alla signora in es-sere presso Parte_1 le Poste Italiane IBAN: [...].
5) Le spese straordinarie del minore per tali intendendosi quelle dettagliate dal Protocollo del Per_1
Tribunale di Udine, resteranno a carico nella misura del 50% alla ORa e nella Parte_1 misura del 50% al OR . Parte_2
6) L'assegno unico per il figlio verrà percepito interamente dalla madre ORa Per_1 [...]
, mentre il “bonus asilo” e altri bonus afferenti il minore verrà percepito nella misura Pt_1 Per_1 del 50% dalla signora e nella misura del 50% dal OR . Parte_1 Parte_2
Le detrazioni fiscali, così come gli oneri/spese detraibili o deducibili verranno suddivise dai genitori nella misura del 50% ciascuno. Il genitore che avrà provveduto al pagamento, tracciabile e dimostrabile di una spesa detraibile e/o deducibile, sarà tenuto, laddove trattenga l'originale, a fornirne una copia all'altro. Laddove fosse necessaria l'esibizione dell'originale all'atto della dichiarazione dei redditi, il genitore che ne è in possesso si impegna a metterlo a disposizione dell'altro per la stretta necessità.
7) I ricorrenti concordano e si danno reciprocamente atto che in caso di impossibilità a tenere Per_1 ciascun genitore potrà farsi aiutare dai nonni e/o da persone fidate.
8) I ricorrenti dichiarano che l'autovettura Fiat 600 targata: BJ 499 PZ intestata al OR Parte_2
ed in uso alla ORa è stata restituita da quest'ultima al proprietario in data
[...] Parte_1
19.7.2025
9) I ricorrenti si danno reciproco assenso al rilascio del passaporto e/o di ogni altro documento valido per l'espatrio, anche del figlio ” Per_1 pronuncia la seguente
SENTENZA
2 Dalla relazione sentimentale tra le parti è nato il figlio il 23/07/2023, riconosciuto da entrambi Per_1
i genitori, i quali hanno chiesto col ricorso in epigrafe – premesso che la loro relazione sentimentale
è cessata – che il Tribunale adotti le necessarie statuizioni in ordine all'affidamento del minore, alla sua collocazione e al suo mantenimento, in maniera conforme agli accordi tra loro intervenuti.
Il Collegio non ravvisa motivi ostativi all'accoglimento del ricorso, ritenendo le pattuizioni delle parti conformi agli interessi morali e materiali del minore.
P.Q.M.
accoglie il ricorso presentato da e e, per l'effetto, così Parte_1 Parte_2 provvede:
1) dispone che il figlio rimanga affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con Per_1 residenza prevalente presso la madre.
2) Dà atto che la responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni afferenti l'istruzione, l'educazione e la salute del minore saranno assunte dai genitori di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, i genitori Per_1 eserciteranno la loro responsabilità separatamente.
3) Dà atto che la residenza del minore è fissata presso la madre signora che Parte_1 si trasferirà ad TE (Udine), via Villa n. 126/2.
4) Dispone che il padre veda il figlio e lo tenga con sé ogniqualvolta lo desideri, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extra scolastici del minore previo accordo con la madre e comunque:
- il weekend che il minore è con il papà: due pomeriggi infrasettimanali (martedì e giovedì), dall'uscita di scuola sino alle 21.00 (ovvero nel periodo non scolastico dalle
17.30) con riaccompagnamento del papà presso la residenza materna;
- il weekend che il minore non è con il papà: dal martedì dall'uscita di scuola (ovvero nel periodo non scolastico dalle 17.30) sino al giovedì mattina quando il minore verrà riaccompagnato dal papà a scuola ovvero, in periodo non scolastico, presso la residenza materna;
- un fine settimana ogni 15 giorni, dal venerdì all'uscita di scuola (ovvero nel periodo non scolastico dalle 17.00) sino alla domenica alle ore 20.30 quando il minore verrà riaccompagnato presso la residenza materna;
- due settimane anche non consecutive, durante le vacanze scolastiche estive, secondo il calendario che i genitori dovranno concordare entro il 30 aprile di ogni anno;
- metà delle vacanze scolastiche natalizie comprendenti, a rotazione, un anno i giorni dal 23 al 30 dicembre e quello successivo i giorni dal 31 dicembre al 6 gennaio, con
3 la precisazione che ad anni alternati il 24 dicembre il minore trascorrerà la giornata con un genitore mentre il 25 dicembre con l'altro genitore;
- metà delle vacanze scolastiche pasquali comprendenti, a rotazione, un anno il giorno di Pasqua e quello successivo il lunedì in Albis;
- a rotazione le festività, ovvero i ponti primaverili del 25 aprile e del 1° maggio, le festività, ovvero i ponti del 1° novembre e dell'8 dicembre salvo diversi accordi dei genitori.
5) Dispone che, con decorrenza dal mese di agosto 2025 il signor corrisponda Parte_2 alla signora , a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore la Parte_1 Per_1 somma mensile di euro 300,00 (euro trecento/00) rivalutabile annualmente in base agli indici
ISTAT nazionali. Il pagamento del suddetto assegno dovrà avvenire entro il quindicesimo giorno lavorativo di ciascun mese mediante accredito sul conto corrente intestato alla signora in essere presso le Poste Italiane IBAN: [...]. Parte_1
6) Le spese straordinarie del minore per tali intendendosi quelle dettagliate dal Protocollo Per_1 del Tribunale di Udine, sono poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
7) Dà atto che l'assegno unico per il figlio verrà percepito interamente dalla madre signora Per_1
, mentre il “bonus asilo” e altri bonus afferenti il minore verranno Parte_1 Per_1 percepiti nella misura del 50% dalla signora e nella misura del 50% dal Parte_1 signor . Parte_2
8) Dà atto che le detrazioni fiscali, così come gli oneri/spese detraibili o deducibili, verranno suddivisi dai genitori nella misura del 50% ciascuno. Il genitore che avrà provveduto al pagamento, tracciabile e dimostrabile di una spesa detraibile e/o deducibile, sarà tenuto, laddove trattenga l'originale, a fornirne una copia all'altro. Laddove fosse necessaria l'esibizione dell'originale all'atto della dichiarazione dei redditi, il genitore che ne è in possesso si impegna a metterlo a disposizione dell'altro per la stretta necessità.
9) Dà atto che i ricorrenti concordano e si danno reciprocamente atto che in caso di impossibilità
a tenere ciascun genitore potrà farsi aiutare dai nonni e/o da persone fidate. Per_1
10) Dà atto che i ricorrenti dichiarano che l'autovettura Fiat 600 targata: BJ 499 PZ intestata al signor ed in uso alla signora è stata restituita da quest'ultima Parte_2 Parte_1 al proprietario in data 19.7.2025.
11) Dà atto che i ricorrenti si danno reciproco assenso al rilascio del passaporto e/o di ogni altro documento valido per l'espatrio, anche del figlio Per_1
12) Spese compensate.
Così deciso in Udine, nella Camera di Consiglio del 06/11/2025
4 Il Giudice relatore dott.ssa Elisabetta Sartor
Il Presidente dott.ssa Annamaria Antonini
5
TRIBUNALE DI UDINE
PRIMA SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, Sezione I Civile, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati: dott.ssa Annamaria Antonini Presidente dott.ssa Marta Diamante Giudice dott.ssa Elisabetta Sartor Giudice rel. decidendo sul ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto a ruolo in data 24/07/2025 sub R.G. n.
8272/2025 presentato congiuntamente da:
e , Parte_1 Parte_2 entrambi con il difensore avv. ZUNICA ANTONIA;
con l'intervento del P.M. in sede;
letti gli atti, sulle seguenti conclusioni congiunte delle parti:
“1) Il figlio resta affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con residenza prevalente Per_1 presso la madre.
La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni afferenti l'istruzione,
l'educazione e la salute del minore saranno assunte dai genitori di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di Limitatamente alle decisioni su Per_1 questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la loro responsabilità separatamente.
2) La residenza del minore è fissata presso la madre ORa che si trasferirà ad Parte_1
TE (Udine), via Villa n. 126/2.
3) Il padre potrà vedere il figlio e potrà tenerlo con sé ogniqualvolta lo desideri, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extra scolastici del minore previo accordo con la madre e comunque:
- Il weekend che il minore è con il papà: due pomeriggi infrasettimanali (martedì e giovedì), dall'uscita di scuola sino alle 21,00 (ovvero nel periodo non scolastico dalle 17,30) con riaccompagnamento del papà presso la residenza materna;
- Il weekend che il minore non è con il papà: dal martedì dall'uscita di scuola (ovvero nel periodo non scolastico dalle 17,30) sino al giovedì mattina quando il minore verrà riaccompagnato dal papà a scuola ovvero, in pe-riodo non scolastico, presso la residenza materna;
- un fine settimana ogni 15 giorni, dal venerdì all'uscita di scuola (ovvero nel periodo non scolastico dalle 17,00) sino alla domenica alle ore 20,30 quando il minore verrà riaccompagnato presso la residenza materna;
1 - due settimane anche non consecutive, durante le vacanze scolastiche estive, secondo il calendario che i genitori dovranno concordare entro il 30 aprile di ogni anno;
- metà delle vacanze scolastiche natalizie comprendenti, a rotazione, un anno i giorni dal 23 al 30 dicembre e quello successivo i giorni dal 31 di-cembre al 6 gennaio, con la precisazione che ad anni alternati il 24 dicembre il minore trascorrerà la giornata con un genitore mentre il 25 dicembre con
l'altro genitore;
- metà delle vacanze scolastiche pasquali comprendenti, a rotazione, un anno il giorno di Pasqua e quello successivo il lunedì in Albis;
- a rotazione le festività, ovvero i ponti primaverili del 25 aprile e del 1° maggio, le festività, ovvero i ponti del 1° novembre e dell'8 dicembre salvo di-versi accordi dei genitori.
4) Con decorrenza dal mese di agosto 2025 il signor corrisponderà alla signora Parte_2
, a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore la somma mensile di Parte_1 Per_1 euro 300,00 (euro trecento/00) rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT nazionali. Il pagamento del suddetto assegno dovrà avvenire entro il quindicesimo giorno lavorativo di ciascun mese mediante accredito sul conto corrente intestato alla signora in es-sere presso Parte_1 le Poste Italiane IBAN: [...].
5) Le spese straordinarie del minore per tali intendendosi quelle dettagliate dal Protocollo del Per_1
Tribunale di Udine, resteranno a carico nella misura del 50% alla ORa e nella Parte_1 misura del 50% al OR . Parte_2
6) L'assegno unico per il figlio verrà percepito interamente dalla madre ORa Per_1 [...]
, mentre il “bonus asilo” e altri bonus afferenti il minore verrà percepito nella misura Pt_1 Per_1 del 50% dalla signora e nella misura del 50% dal OR . Parte_1 Parte_2
Le detrazioni fiscali, così come gli oneri/spese detraibili o deducibili verranno suddivise dai genitori nella misura del 50% ciascuno. Il genitore che avrà provveduto al pagamento, tracciabile e dimostrabile di una spesa detraibile e/o deducibile, sarà tenuto, laddove trattenga l'originale, a fornirne una copia all'altro. Laddove fosse necessaria l'esibizione dell'originale all'atto della dichiarazione dei redditi, il genitore che ne è in possesso si impegna a metterlo a disposizione dell'altro per la stretta necessità.
7) I ricorrenti concordano e si danno reciprocamente atto che in caso di impossibilità a tenere Per_1 ciascun genitore potrà farsi aiutare dai nonni e/o da persone fidate.
8) I ricorrenti dichiarano che l'autovettura Fiat 600 targata: BJ 499 PZ intestata al OR Parte_2
ed in uso alla ORa è stata restituita da quest'ultima al proprietario in data
[...] Parte_1
19.7.2025
9) I ricorrenti si danno reciproco assenso al rilascio del passaporto e/o di ogni altro documento valido per l'espatrio, anche del figlio ” Per_1 pronuncia la seguente
SENTENZA
2 Dalla relazione sentimentale tra le parti è nato il figlio il 23/07/2023, riconosciuto da entrambi Per_1
i genitori, i quali hanno chiesto col ricorso in epigrafe – premesso che la loro relazione sentimentale
è cessata – che il Tribunale adotti le necessarie statuizioni in ordine all'affidamento del minore, alla sua collocazione e al suo mantenimento, in maniera conforme agli accordi tra loro intervenuti.
Il Collegio non ravvisa motivi ostativi all'accoglimento del ricorso, ritenendo le pattuizioni delle parti conformi agli interessi morali e materiali del minore.
P.Q.M.
accoglie il ricorso presentato da e e, per l'effetto, così Parte_1 Parte_2 provvede:
1) dispone che il figlio rimanga affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con Per_1 residenza prevalente presso la madre.
2) Dà atto che la responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni afferenti l'istruzione, l'educazione e la salute del minore saranno assunte dai genitori di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, i genitori Per_1 eserciteranno la loro responsabilità separatamente.
3) Dà atto che la residenza del minore è fissata presso la madre signora che Parte_1 si trasferirà ad TE (Udine), via Villa n. 126/2.
4) Dispone che il padre veda il figlio e lo tenga con sé ogniqualvolta lo desideri, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extra scolastici del minore previo accordo con la madre e comunque:
- il weekend che il minore è con il papà: due pomeriggi infrasettimanali (martedì e giovedì), dall'uscita di scuola sino alle 21.00 (ovvero nel periodo non scolastico dalle
17.30) con riaccompagnamento del papà presso la residenza materna;
- il weekend che il minore non è con il papà: dal martedì dall'uscita di scuola (ovvero nel periodo non scolastico dalle 17.30) sino al giovedì mattina quando il minore verrà riaccompagnato dal papà a scuola ovvero, in periodo non scolastico, presso la residenza materna;
- un fine settimana ogni 15 giorni, dal venerdì all'uscita di scuola (ovvero nel periodo non scolastico dalle 17.00) sino alla domenica alle ore 20.30 quando il minore verrà riaccompagnato presso la residenza materna;
- due settimane anche non consecutive, durante le vacanze scolastiche estive, secondo il calendario che i genitori dovranno concordare entro il 30 aprile di ogni anno;
- metà delle vacanze scolastiche natalizie comprendenti, a rotazione, un anno i giorni dal 23 al 30 dicembre e quello successivo i giorni dal 31 dicembre al 6 gennaio, con
3 la precisazione che ad anni alternati il 24 dicembre il minore trascorrerà la giornata con un genitore mentre il 25 dicembre con l'altro genitore;
- metà delle vacanze scolastiche pasquali comprendenti, a rotazione, un anno il giorno di Pasqua e quello successivo il lunedì in Albis;
- a rotazione le festività, ovvero i ponti primaverili del 25 aprile e del 1° maggio, le festività, ovvero i ponti del 1° novembre e dell'8 dicembre salvo diversi accordi dei genitori.
5) Dispone che, con decorrenza dal mese di agosto 2025 il signor corrisponda Parte_2 alla signora , a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore la Parte_1 Per_1 somma mensile di euro 300,00 (euro trecento/00) rivalutabile annualmente in base agli indici
ISTAT nazionali. Il pagamento del suddetto assegno dovrà avvenire entro il quindicesimo giorno lavorativo di ciascun mese mediante accredito sul conto corrente intestato alla signora in essere presso le Poste Italiane IBAN: [...]. Parte_1
6) Le spese straordinarie del minore per tali intendendosi quelle dettagliate dal Protocollo Per_1 del Tribunale di Udine, sono poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
7) Dà atto che l'assegno unico per il figlio verrà percepito interamente dalla madre signora Per_1
, mentre il “bonus asilo” e altri bonus afferenti il minore verranno Parte_1 Per_1 percepiti nella misura del 50% dalla signora e nella misura del 50% dal Parte_1 signor . Parte_2
8) Dà atto che le detrazioni fiscali, così come gli oneri/spese detraibili o deducibili, verranno suddivisi dai genitori nella misura del 50% ciascuno. Il genitore che avrà provveduto al pagamento, tracciabile e dimostrabile di una spesa detraibile e/o deducibile, sarà tenuto, laddove trattenga l'originale, a fornirne una copia all'altro. Laddove fosse necessaria l'esibizione dell'originale all'atto della dichiarazione dei redditi, il genitore che ne è in possesso si impegna a metterlo a disposizione dell'altro per la stretta necessità.
9) Dà atto che i ricorrenti concordano e si danno reciprocamente atto che in caso di impossibilità
a tenere ciascun genitore potrà farsi aiutare dai nonni e/o da persone fidate. Per_1
10) Dà atto che i ricorrenti dichiarano che l'autovettura Fiat 600 targata: BJ 499 PZ intestata al signor ed in uso alla signora è stata restituita da quest'ultima Parte_2 Parte_1 al proprietario in data 19.7.2025.
11) Dà atto che i ricorrenti si danno reciproco assenso al rilascio del passaporto e/o di ogni altro documento valido per l'espatrio, anche del figlio Per_1
12) Spese compensate.
Così deciso in Udine, nella Camera di Consiglio del 06/11/2025
4 Il Giudice relatore dott.ssa Elisabetta Sartor
Il Presidente dott.ssa Annamaria Antonini
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