Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 06/02/2025, n. 191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 191 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 6637 /2024 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Cesare De Sapia Presidente dott.ssa Raffaella Cimminiello Giudice Relatore dott.ssa Simona Maria Domenica Cherubini Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa promossa nella causa promossa ex art. 473bis.51 c.p.c. da:
, nato a [...] il [...] Parte_1
e
, nato a [...] il [...] Parte_2 entrambi assistiti dall'Avv. GIAZZI NICOLETTA
RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli art. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: separazione e divorzio congiunto
CONCLUSIONI: per i ricorrenti: come da ricorso introduttivo;
per il Pubblico Ministero: parere favorevole;
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va accolta.
Dai documenti prodotti agli atti risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in data 25/10/2014 a OLTRESSENDA ALTA, in regime di separazione dei beni, dalla cui unione sono nati i figli nata a [...] il [...] e nato Bergamo 28.06.2022. Per_1 Per_2
Per l'udienza del 15.01.2025 svoltasi ex art. 127-ter c.p.c., le parti hanno depositato le note scritte dichiarando di non volersi riconciliare e confermando l'intenzione di separarsi alle condizioni di cui al ricorso congiunto (v. note depositate il 23.12.2024).
L'ascolto della prole minorenne deve reputarsi manifestamente superfluo ai sensi dell'art. 473-bis.4
c.p.c., atteso che il programma di affidamento concordato dalla coppia genitoriale appare conforme all'interesse attuale del figlio minore.
Il Tribunale osserva, altresì, che con il medesimo ricorso introduttivo le parti hanno chiesto, così come previsto dall'art. 473-bis.49 c.p.c., anche la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, formulando ulteriori domande connesse alla pronunzia divorzile.
Ebbene, essendo la domanda di divorzio improcedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n. 2, lett. b), della Legge 898/1970 e succ. modif., la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice delegato affinché questi – trascorsi almeno sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2 L. 898/1970, oltre alla prova dell'avvenuto passaggio in giudicato della presente pronunzia.
La statuizione sulle spese di giudizio è riservata alla pronunzia definitiva.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso e ciò
a tutti gli effetti di legge;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) DPR 3/11/2000 n. 396 (ordinamento dello stato civile) all'ufficiale dello stato civile del comune di OLTRESSENDA ALTA (Atto n. 2 Parte
II Serie A Anno 2014 )
provvede, come da separata ordinanza emessa in pari data, alla rimessione della causa sul ruolo del Giudice delegato per l'ulteriore corso del giudizio;
riserva la decisione sulle spese al definitivo.
Così deciso in Bergamo alla camera di consiglio del 30/01/2025
IL PRESIDENTE
Cesare De Sapia
IL GIUDICE ESTENSORE
Raffaella Cimminiello