Articolo 6 della Legge 11 febbraio 1963, n. 477
Articolo 5Articolo 7
Versione
2 maggio 1963
Art. 6.
I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1950-51 sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle
entrate accertate per la competenza
propria, dell'esercizio 1950-51
(articolo 1).......................... L. 461.122.269.470 -

Somme rimaste da riscuotere sui
residui, degli esercizi precedenti
(articolo 4).......................... L. 255.348.281.210,10

Somme riscosse e non versate in
Tesoreria (colonna s del riassunto
generale)............................. L. 156.744.089.707,21
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Residui attivi al 30 giugno 1951... L. 873.214.640.387,39
Entrata in vigore il 2 maggio 1963