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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 26/02/2025, n. 330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 330 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Francesca Garofalo Presidente
2) dott.ssa Elais Mellace Giudice
3) dott. Liberato Faccenda Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2657/2021 del Ruolo Generale, rimessa in decisione con ordinanza del 2.04.2024, all'esito dell'udienza del 5.03.2024 sostituta dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., avente per oggetto: Separazione Giudiziale, vertente
TRA
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, rappresentata e difesa dagli avvocati Helenio Cartaginese e Paola Tarzia, C.F._1
giusta procura alla comparsa di costituzione di nuovo difensore;
Ricorrente
E
, nato a [...] il [...] C.F.: , rappresentato e CP_1 C.F._2
difeso dagli avvocati Rosa Lacava e. Palma Spina, giusta procura in calce alla memoria integrativa;
Resistente
NONCHE'
P.M. in sede
Interventore ex Lege
Conclusioni come da note di trattazione scritta depositate in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 19.07.2021, premetteva di aver contratto Parte_1
matrimonio civile nel Comune di Catanzaro con il resistente in data 22.02.2013 e che CP_1
dalla loro unione era nato il figlio (26.07.2013). Per_1
pagina 1 di 7 Rilevava che il rapporto coniugale si era degradato a cagione delle incompatibilità caratteriali tra le parti, in particolare il carattere immaturo del resistente, tanto da far venire meno l'affectio coniugalis.
Domandava, di conseguenza, che l'intestato Tribunale pronunziasse la separazione personale tra i coniugi, affidando il figlio minore ad entrambi i genitori con fissazione della residenza Per_1
prevalente presso la madre, con conseguente assegnazione della casa coniugale alla stessa.
Sotto il profilo economico, instava, inoltre, affinché fosse posto a carico del marito un assegno di euro
850,00 quale contributo al mantenimento della minore, nonché di provvedere al 50% delle spese straordinarie eventualmente necessarie, oltre alla previsione di un assegno di € 150,00 in proprio favore a titolo di mantenimento.
All'udienza presidenziale del 1° marzo 2022, il resistente depositava propria memoria difensiva, dove non si opponeva alla domanda di separazione personale dei coniugi, contestando la ricostruzione di fatto prospettata da parte ricorrente;
in particolare rappresentava come la vera causa della crisi coniugale era da individuarsi nel comportamento della moglie, ostile e distaccato nei suoi confronti;
per tali ragioni, chiedeva l'affidamento condiviso del figlio con la coniuge, con collocamento Per_1
presso di sé.
Per quanto concerne l'aspetto economico, richiedeva porsi a carico del genitore non collocatario un assegno ammontante ad € 300,00 quale contributo al mantenimento indiretto del figlio minore, oltre il
50% delle spese straordinarie, nonché il rigetto della domanda della ricorrente volta ad ottenere il riconoscimento in suo favore di un assegno di mantenimento.
All'udienza dell'1.03.2022 dopo la comparizione delle parti dinanzi al Presidente del Tribunale, il quale con ordinanza, depositata in data 23.03.2022, assumeva i provvedimenti provvisori ed urgenti, dove autorizzava esclusivamente i coniugi a vivere separatamente, disponendo l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori del figlio minore, con fissazione della residenza prevalente presso la madre.
Con reclamo ex art. 708, proposto da parte resistente, la Corte d'appello di Catanzaro riformava la predetta ordinanza, prevedendo in capo al resistente l'obbligo di versare un assegno in favore della moglie ammontante a complessivi € 300,00 a titolo di contributo del mantenimento del figlio minore, oltre il 50% delle spese straordinarie.
All'udienza del 6.12.2022, la prima celebrata innanzi al giudice istruttore, parte ricorrente chiedeva la modifica delle condizioni di separazione e, nello specifico, l'aumento dell'assegno di mantenimento, oltre che l'assegnazione della casa familiare;
all'esito dell'udienza resa nel contraddittorio tra le parti,
l'istanza veniva parzialmente accolta dal giudice istruttore il quale provvedeva ad assegnare la casa familiare al genitore collocatario, disponendo un aumento dell'assegno di mantenimento previsto per il minore.
pagina 2 di 7 Alla medesima udienza, tuttavia, entrambe le parti chiedevano al Tribunale anche la pronunzia parziale inerente al solo status, con rinuncia ai termini ex art. 190 c.p.c.
Con sentenza n. 1809/2022 veniva, pertanto, pronunciata la separazione dei coniugi, con conseguente ordinanza di rimessione della causa era sul ruolo e concessione dei richiesti termini ex art. 183 co. VI c.p.c.
Con successiva ordinanza del 1.08.2023, rigettate le richieste istruttorie delle parti, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 5 marzo 2024, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter cod. proc. civ., onerando le parti al deposito della propria documentazione reddituale relativa agli ultimi 5 anni;
conseguentemente, con provvedimento del 2.04.2024 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., dei quali entrambe le parti profittavano.
***
Alla luce della pronuncia non definitiva sullo status emessa nel corso del giudizio, residua l'esame delle domande accessorie inerenti alla responsabilità genitoriale del minore e alla richiesta di Per_1
mantenimento della ricorrente.
1) Affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori e assegnazione della casa coniugale.
Quanto all'affidamento del minore, va rammentato che l'affidamento condiviso permette ai genitori di condividere le responsabilità per una sana crescita e per il mantenimento dei figli;
la valutazione in merito alla possibilità di una deroga in favore del regime di affidamento esclusivo deve fondarsi principalmente sull'interesse (non prevalente bensì) esclusivo degli stessi minori.
In altre parole, la forte preferenza attribuita dal legislatore all'affidamento condiviso impone di considerare quest'ultimo il modello privilegiato da seguire, salvo gravi ragioni contrarie in tal senso;
a tal proposito, la scelta per l'affidamento esclusivo o, nei casi più gravi, «super esclusivo» può essere giustificata, in linea generale, solo da una inidoneità educativa o gravi carenze di un genitore cui devono corrispondere requisiti positivi dell'altro o, comunque, da condotte o situazioni particolari che siano particolarmente pregiudizievoli per i figli.
In definitiva, occorre tutelare il diritto dei minori di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi, di conservare significativi rapporti con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale, anche nell'ottica di una maggiore responsabilizzazione della figura paterna attraverso una partecipazione più intensa nella vita dei figli.
pagina 3 di 7 Nel caso di specie, il Tribunale ritiene di dovere confermare l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con residenza prevalente presso la madre, in conformità a quanto già Per_1
disposto nel corso del giudizio, non essendo emersi elementi rilevanti tali da determinare una deroga al regime preferenziale dell'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale.
A tal riguardo, non possono rilevare i meri contrasti insorti tra le parti, atteso che gli stessi - che appaiono motivati da difficoltà economiche - non incidono sugli aspetti evidenziati, non potendosi qualificare sic et simpliciter come elementi significativi di un'inidoneità educativa o di gravi condotte o situazioni particolari pregiudizievoli per la prole.
Pertanto, il Tribunale dispone l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori del figlio , con Per_1
residenza prevalente presso la madre.
A tale ultimo riguardo, occorre ribadire che, ai sensi dell'art. 337 sexies c.c., «Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli. Dell'assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l'eventuale titolo di proprietà. Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l'assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio. Il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili a terzi ai sensi dell'articolo 2643.».
Orbene, tenuto conto della regolamentazione che precede, deve confermarsi l'assegnazione della casa familiare sita in Catanzaro, via Gariano, n. 1A, a per ivi convivere in Parte_1 maniera prevalente con il figlio , trattandosi dell'ambiente domestico nel quale il minore ha Per_1 vissuto negli ultimi anni all'interno del proprio nucleo familiare.
2) Diritto di visita del resistente.
Quanto al diritto di visita che il resistente dovrà esercitare nell'interesse del minore, non sussistono circostanze idonee a modificare, allo stato, i tempi indicativamente disciplinati dalla Corte di Appello in sede di reclamo dell'ordinanza presidenziale.
Invero, in considerazione dell'età di , fatto salvo il diverso accordo delle parti nell'esclusivo Per_1
interesse del minore, questi trascorrerà con il padre due pomeriggi a settimana, dalle CP_1
16,00 alle 20,00; due fine settimana al mese, alternati, dal venerdì alle 16,00 alla domenica alle 20,00; ad anni alterni: col padre le festività natalizie dal 23 al 26 dicembre e con la madre dal 30 dicembre al 2 gennaio, nonché, sempre ad anni alterni, le festività pasquali dal venerdì al lunedì di Pasquetta.
3) Assegno di mantenimento del figlio minore . Per_1
Con riguardo al mantenimento - anche in ragione del procedimento di divorzio in corso - allo stato (e quindi fino all'ordinanza adottiva dei provvedimenti provvisori ed urgenti nel successivo giudizio di pagina 4 di 7 divorzio, se pronunciata) e tenuto conto della documentazione reddituale depositata dalle parti nel corso del giudizio, vanno condivise le previsioni adottate nel corso del giudizio, dovendosi confermare l'obbligo, a carico di , di corrispondere a , entro CP_1 Parte_1 il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 450,00, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT,
a titolo di mantenimento del figlio minore . Persona_2
Le spese straordinarie, invece, possono essere poste a carico di entrambe le parti nella misura del
50% ciascuno.
4) Assegno di mantenimento richiesto dalla ricorrente.
Infine, con riferimento all'assegno di mantenimento richiesto dalla ricorrente, deve rilevarsi che, alla luce dell'orientamento giurisprudenziale costante in materia di mantenimento del coniuge in sede di separazione, l'obbligo di assistenza materiale trova di regola attuazione nel riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore del coniuge che versa in una posizione economica deteriore e non
è in grado, con i propri redditi, di mantenere un tenore di vita analogo a quello offerto dalle potenzialità economiche dei coniugi;
in particolare, la Suprema Corte ha di recente ribadito tale principio laddove ha specificato che, con il termine “redditi adeguati”, l'articolo 156 c.c. ha inteso riferirsi al tenore di vita consentito dalle possibilità economiche dei coniugi (v., tra le tante, Sez. 1,
Ordinanza n. 22616 del 19/07/2022).
In definitiva, ciò comporta che il giudice di merito, per verificare il diritto all'assegno di mantenimento, dovrà appurare se i mezzi economici di cui dispone il coniuge richiedente l'assegno gli consentano o meno di conservare tale tenore di vita;
all'esito di tale verifica, per la determinazione dell'assegno, occorrerà procedere ad una valutazione comparativa dei mezzi di cui dispone ciascun coniuge, valutati anche sulla base di particolari circostanze, come ad esempio la durata della convivenza. Inoltre, in relazione all'assegno di mantenimento in esame, occorre tenere in considerazione l'attitudine del coniuge al lavoro, intesa come effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retributiva, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale
(cfr. Cass., 13 febbraio 2013, n. 3502; Cass., 25 agosto 2006, n. 18547; Cass., 2 luglio 2004, n.
12121).
Tanto premesso, deve rilevarsi anche che, in materia di separazione, il tenore di vita goduto dai coniugi durante il matrimonio rimane uno degli elementi da prendere in considerazione per la quantificazione dell'assegno di mantenimento a favore del coniuge separato.
In particolare, benché la separazione determini normalmente la cessazione di una serie di benefici e consuetudini di vita, “il tenore di vita goduto in costanza della convivenza va identificato avendo riguardo allo standard di vita reso oggettivamente possibile dal complesso delle risorse economiche pagina 5 di 7 dei coniugi, tenendo quindi conto di tutte le potenzialità derivanti dalla titolarità del patrimonio in termini di redditività, di capacità di spesa, di garanzie di elevato benessere e di fondate aspettative per il futuro. Inoltre, al fine della determinazione del “quantum” dell'assegno di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi” (Cass. n. 12196/2017; così anche Cass., 22 febbraio
2008, n. 4540; Cass., 7 dicembre 2007, n. 25618; Cass., 12 giugno 2006, n. 13592; Cass., 19 marzo
2002, n. 3974).
Orbene, nel caso di specie, tenuto conto delle CU depositate dal resistente relative agli ultimi tre anni
(2022, 2023 e 2024), rispettivamente del valore dichiarato di € 37.251,46, 37.274,03 e 38.999,93, appare indubitabile la diversità reddituale tra le parti, tenuto conto che, per il medesimo periodo, la ricorrente ha goduto di un reddito annuo medio di circa € 13.000,00 (cfr. CU 2021, 2022, 2023).
Il Tribunale, pertanto, alla luce dei principi espressi, ritiene equo prevedere, in favore della ricorrente e a carico del resistente, un assegno di mantenimento pari ad € 100,00, oltre aggiornamenti ISTAT, a far data dall'ordinanza presidenziale e fino alla pronuncia del provvedimento provvisorio eventualmente adottato nel giudizio di divorzio.
Occorre precisare che, per entrambi gli assegni di mantenimento, il provvedimento provvisorio e urgente eventualmente adottato nel giudizio di divorzio instaurato durante la pendenza del procedimento di separazione si sostituisce a tutte le determinazioni assunte in tale ultimo giudizio che non siano passibili di passaggio in giudicato.
Conseguentemente, la presente statuizione avrà efficacia esclusivamente per il periodo temporale precedente alle determinazioni assunte in sede divorzile, se questo realmente instaurato.
5) Spese di lite.
La domanda congiunta di separazione e la reciproca soccombenza in ordine alle domande accessorie giustificano la compensazione integrale delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, pronunciando definitivamente nella causa civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
A. dispone l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con residenza Per_1
prevalente presso la ricorrente, alla quale va assegnata la casa coniugale, disponendo che il diritto di visita del padre venga esercitato secondo i tempi indicati in parte motiva, tenendo prioritariamente conto della volontà e dell'interesse del minore medesimo;
pagina 6 di 7 B. pone a carico di l'obbligo di corrispondere alla ricorrente, entro il giorno 5 di ogni CP_1 mese, un assegno mensile pari ad € 450,00 a titolo di mantenimento del figlio, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie;
C. pone a carico di l'obbligo di corrispondere alla ricorrente, a titolo di mantenimento CP_1 della stessa ed entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno mensile pari ad € 100,00, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat;
D. dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio dell'11.7.2024.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott. Liberato Faccenda dott.ssa Francesca Garofalo
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