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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 09/12/2025, n. 2270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2270 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MESSINA Seconda Sezione Civile Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico, dott.ssa Emanuela Lo Presti ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1118 /2021 R.G., introitata per la decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale del 6 novembre 2025, promossa da (C.F. , in proprio e n.q. di Parte_1 C.F._1 titolare dell'impresa individuale “ Parte_2 rappresentato e difeso dall'avv. D'Arrigo, giusta procura in atti, opponente contro (p. iva e, per essa, Controparte_1 P.IVA_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_2 rappresentato e difeso dall'avv. Nunzio Sinagra, giusta procura in atti, opposta avente ad oggetto: opposizione all'esecuzione; IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SENTENZA In fatto ed in diritto Con atto di citazione, notificato in data 08.03.2021, , in Parte_1 proprio e nella qualità di titolare dell'impresa individuale “ Parte_2
ha introdotto il presente procedimento che costituisce la
[...] fase di merito dell'opposizione all'esecuzione dallo stesso proposta nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare n. 378/2017 R.G.E., promossa nei suoi confronti da in forza del Controparte_1 contratto di mutuo ipotecario stipulato con in data 24.06.2011, Controparte_3 con atto a rogito del Notaio n. 95114 rep. e n. 25554 racc. A Per_1 fondamento della domanda proposta, ha eccepito il difetto di legittimazione ad agire della cessionaria per mancanza di prova dell'intervenuta cessione e la carenza di formale messa in mora del debitore. Nel merito, ha contestato il superamento del limite di finanziabilità e la mancanza di prova in ordine all'avvenuta erogazione del mutuo per la costituzione di un deposito cauzionale. Ha, altresì, eccepito la nullità dell'ipoteca, iscritta su un bene di sua proprietà quale persona fisica e non come titolare della ditta individuale e contestato la violazione da parte dell'istituto di credito degli obblighi informativi sullo stesso gravanti. Ha, quindi, chiesto la condanna della banca opposta al risarcimento dei danni subiti per abuso del diritto e dei mezzi esecutivi, nonché per la violazione dei principi di buona fede e correttezza. Disposta la rinnovazione della notifica dell'atto di citazione, si è costituita in giudizio e , per essa, quale mandataria Controparte_1 CP_2
contestando la fondatezza dell'opposizione e chiedendone il rigetto con
[...] condanna della controparte ex art. 96 c.p.c. Concessi i termini ex art. 183, comma VI, c.p.c., in assenza di ulteriore attività istruttoria, il giudizio è stato rinviato per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.. L'eccezione di nullità della notifica ex art. 140 c.p.c. del precetto e dell'atto di pignoramento perfezionatesi per compiuta giacenza è inammissibile atteso che in ordine alle questioni afferenti ai vizi di notifica del precetto e/o del pignoramento l'opponente avrebbe dovuto proporre opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617, comma II, c.p.c., entro il termine perentorio previsto dalla legge, decorrente dall'effettiva conoscenza dell'atto esecutivo. Ebbene, nel caso di specie, è incontestato il deposito in data 11.06.2019 dell'opposizione all'esecuzione da parte di e la conoscenza Parte_1 in capo a quest'ultimo della procedura esecutiva promossa nei suoi confronti con la notifica dell'udienza fissata per la comparizione delle parti nel giudizio n. 378/2017 R.G.E., comunicata dalla cancelleria in data 27.06.2018, e il deposito, in data 08.02.2019, dell'istanza di accesso e visibilità al fascicolo dell'esecuzione, nella quale la parte dà atto della pendenza della procedura esecutiva immobiliare con udienza di comparizione delle parti fissata al 12.02.2019. Nel merito, l'opposizione è fondata e deve essere accolta. Va, in primo luogo, accolta con effetto assorbente rispetto alle altre questioni di merito prospettate da parte opponente, l'eccezione di carenza di legittimazione ad agire della cessionaria per mancanza di prova dell'intervenuta cessione del credito. Deve, infatti, ritenersi che, nel caso di specie, la banca opposta non abbia assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante, non avendo dimostrato la sussistenza del titolo, fonte negoziale del diritto di credito fatto valere in via esecutiva, stante la mancata produzione del contratto di cessione del credito stipulato tra l'originaria creditrice e la sua dante causa Controparte_3 [...]
, ovvero di ulteriore documentazione dalla quale poter Controparte_1 desumere l'avvenuta cessione del credito di cui al contratto sottoscritto dall'opponente, non potendosi evincere con certezza, dall'estratto della Gazzetta Ufficiale versato in atti, l'inclusione tra i crediti ceduti di quello vantato nei confronti di . Parte_1
2 Costituisce, infatti, ius receptum il principio per cui, in materia di cessione di credito, in caso di contestazione del debitore, è il cessionario a dover provare la titolarità del rapporto di credito. In tema di cessione dei crediti in blocco ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. n. 385/1993, in particolare, la giurisprudenza ha avuto modo di evidenziare che “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco D.Lgs. n. 385 del 1998 ex art. 58, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (Cass. civ., sez. VI, 5.11.2020, n. 24798; conf. Cass. Civ., 02.03.2016, n. 4116; Cass. Civ., 22.02.2022, n. 5857). In caso di contestazione in sede processuale del credito della cessionaria, occorre quindi che la cessionaria dimostri l'inclusione di quel credito nell'operazione di cessione, la quale può dirsi soddisfatta tramite l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, purché “tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete;
con la conseguenza che ove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo” (Cass. Civ., sez. III, 22.03.2024, n. 7866; conf. Cass. Civ., sez. VI, 13.05.2021, n. 12739; Cass. Civ., 16.04.2021, n. 10200). In particolare, condivisibile orientamento giurisprudenziale ha evidenziato che, nel caso in cui sia oggetto di contestazione la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione, detto contratto “deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine (…) di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera “notificazione” della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco” (Cass. Civ., sez. III, 22.06.2023, n. 17944, la quale ha accolto il ricorso, evidenziando che “risulta, in primo luogo, del tutto erronea la stessa impostazione logico-giuridica seguita dai giudici di merito, in quanto, come già chiarito, essi hanno ritenuto sufficiente la mera prova dell'avvenuta “notificazione” della cessione, senza neanche affrontare né il problema della prova del contratto di cessione o, più precisamente, dei vari contratti di cessione successivamente posti in essere e in base ai quali il credito oggetto del precetto opposto sarebbe infine
3 pervenuto nella titolarità dell'intimante, né, tanto meno, quello dell'inclusione del credito ceduto tra quelli oggetto dell'ultimo di tali trasferimenti, che si assume avvenuto sulla base di una operazione di cessione di crediti individuabili blocco. Inoltre, per quanto emerge dagli atti, poiché le cessioni in base alle quali il credito oggetto del precetto opposto sarebbe pervenuto nella titolarità dell'intimante risultano essere addirittura tre (…), avrebbe dovuto essere accertata la avvenuta dimostrazione della regolare conclusione di tutti e tre i relativi contratti”). Traslando i superiori principi al caso di specie, deve ritenersi che non sia stata raggiunta la prova dell'inclusione del credito in questione tra quelli oggetto dell'operazione di cessione in favore di la Controparte_4 quale ha prodotto una dichiarazione proveniente dalla cedente Controparte_3 che non appare, tuttavia, riferibile al credito oggetto del presente giudizio (v. doc. 6 alla comparsa di costituzione e risposta - dichiarazione in cui la cedente fa riferimento a crediti derivanti dai rapporti di finanziamento n. 3858701 e di conto corrente n.300352515), nonchè l'avviso di cessione, pubblicato nella G.U. dell'08.08.2017, n. 93 (doc. 5), il quale non può da solo ritenersi sufficiente in mancanza di prova della sussistenza di tutte le condizioni ivi previste per poter desumere che il credito vantato da in forza Controparte_3 del contratto di mutuo ipotecario de quo sia ricompreso tra quelli ceduti in blocco all'odierna opposta. In particolare, la Gazzetta Ufficiale fa riferimento a “tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di derivanti da Controparte_3 contratti di mutuo, di apertura di credito o da finanziamenti erogati in altre forme tecniche concessi a persone fisiche e persone giuridiche nel periodo compreso tra il 1971 e il 2016 e qualificati come attivita' finanziarie deteriorate”, sicchè deve ritenersi che il generico riferimento a crediti qualificati come attività finanziarie deteriorate, che presuppongono l'accertamento di un'esposizione debitoria conseguente alla formale messa in mora del mutuatario e la decadenza di quest'ultimo dal beneficio del termine, impedisca di includere il credito de quo tra quelli oggetto della cessione pubblicata in Gazzetta Ufficiale, stante la specifica contestazione sul punto svolta dall'opponente e l'assenza di documentazione (condizioni economiche allegate al contratto di mutuo, piano di ammortamento, estratti conto) dalla quale possa emergere il mancato pagamento da parte di di Parte_1 una o più rate del finanziamento e la relativa esposizione debitoria di quest'ultimo, con conseguente deterioramento del credito che si configura, come è noto, in presenza di significativi ritardi nei pagamenti ed al passaggio a sofferenza del rapporto. Va, infatti, osservato che dalla documentazione in atti non emerge la comunicazione al debitore della costituzione in mora e dell'esercizio da parte dell'originaria creditrice della volontà di avvalersi della facoltà di dichiarare la
4 decadenza del cliente dal beneficio del termine, non essendo la medesima automatica in seguito all'omesso pagamento di una o più rate del finanziamento – nella specie neppure documentato.
La “dichiarazione” della decadenza dal beneficio del termine non può, infatti, contrattualmente prescindere dalla comunicazione della stessa al debitore (così come, d'altronde, previsto dall'art. 1186 c.c., secondo l'interpretazione fornita da Cass. Civ., sez. I, 23.09.2024, n. 25376, per la quale “la disposizione di carattere generale dell'art. 1186 cod. civ. (…) non postula il conseguimento di una preventiva pronuncia giudiziale, né la formulazione di un'espressa domanda, potendo essere il diritto al pagamento immediato virtualmente dedotto con la domanda giudiziale (…) dovendosi soltanto aggiungere che la disposizione suddetta è posta a favore del creditore, sicché, lungi dal potersi ritenere che la stessa operi automaticamente, al semplice verificarsi, cioè, di un inadempimento, deve opinarsi che la stessa postuli comunque, oltre alle altre condizioni ivi previste (insolvenza del debitore o avvenuta diminuzione, da parte sua, delle garanzie offerte), una manifestazione di volontà del creditore medesimo di volersene avvalere”; v. nella giurisprudenza di merito per un caso analogo Tribunale Napoli, 21.11.2024, n. 10069, nonché Tribunale Asti, 07.11.2024, n. 710; Tribunale Palermo, 04.11.2024, n. 5302; Tribunale Napoli Nord, 27.06.2024, n. 3098; Tribunale Bari, 30.01.2024, n. 439; Tribunale Salerno, 03.01.2024, n. 32; Tribunale Civitavecchia, 13.09.2024, n. 1207; Tribunale Siracusa, 31.01.2023, n. 204; Tribunale Santa Maria Capua Vetere, 28.02.2025, n. 698, per la quale “sulla scorta della documentazione in atti, non risulta che la dichiarazione della decadenza dal beneficio del termine sia stata regolarmente comunicata ai debitori. Tenuto conto, dunque, che la decadenza dal beneficio del termine, ai sensi dell'art. 1186 c.c., integra un atto unilaterale recettizio che spiega i propri effetti dal momento in cui perviene a conoscenza del debitore (Cfr. Cass. n. 5371/1989), nell'ipotesi scrutinata non può dirsi che la stessa sia stata effettivamente “dichiarata”, con quanto ne consegue in ordine alla impossibilità di ritenere cumulativamente soddisfatti tutti i criteri di individuazione dei crediti ceduti in base alla contestata operazione di cartolarizzazione (…). In definitiva, risultando indimostrata la titolarità del credito azionato in sede monitoria in capo all'ingiungente, l'opposto decreto ingiuntivo va revocato”; Tribunale Lecco, 10.01.2023, n. 29, per il quale “sebbene nell'estratto conto prodotto in sede monitoria si faccia riferimento all'intervenuta decadenza del debitore dal beneficio del termine, non risulta agli atti alcuna documentazione attestante l'intervenuta comunicazione ai signori (…) della decadenza dal beneficio del termine, elemento che invero risulta indispensabile sia ai fini del soddisfacimento dei requisiti sopra menzionati, sia ai fini della prova dell'esigibilità del credito”; v. in generale anche Tribunale Termini Imerese, 06.03.2025, n. 288, per il
5 quale “la specifica contestazione formulata dall'opponente, invero, avrebbe potuto essere superata solo dalla produzione in giudizio dell'avvenuta comunicazione della decadenza del beneficio del termine prima della data di cessione, come previsto dal contratto di cessione dei crediti concluso tra il dante causa (…) e l'opposta”; Tribunale Nola, 19.02.2005, n. 548, per il quale “vista l'eccezione con cui si contesta l'inclusione del finanziamento oggetto di causa tra le operazioni oggetto di cessione, incombe(va) sulla parte opposta fornire la relativa prova, ovvero la regolare comunicazione di decadenza dal beneficio del termine, anteriore al perfezionamento del contratto di cessione del credito”; conf. Tribunale Palermo, 10.02.2025, n. 645; Tribunale Arezzo, 03.03.2025, n. 143). Da ciò consegue l'impossibilità di ricondurre il credito ingiunto tra quelli oggetto della cessione intercorsa tra e Controparte_3 Controparte_1
con la conseguenza che sussiste in capo all'opposta un difetto di
[...] titolarità attiva del rapporto dedotto in giudizio non risultando dagli atti la prova della sua qualità di creditrice esclusiva ed unica legittimata a pretendere la prestazione. L'opposizione proposta da va, pertanto, accolta e per Parte_1
l'effetto va dichiarata l'insussistenza del diritto dell'opposta di agire esecutivamente nei confronti di in forza del contratto di Parte_1 mutuo ipotecario stipulato con in data 24.06.2011, con atto a Controparte_3 rogito del Notaio n. 95114 rep. e n. 25554 racc.. Per_1
Deve, invece, rigettarsi la domanda di risarcimento danni svolta da parte opponente per violazione dei principi di buona fede e correttezza e di abuso del diritto. In tema di risarcimento del danno è, infatti, costante l'orientamento giurisprudenziale nel ritenere che il danno risarcibile non può considerarsi in re ipsa, identificandosi non nella lesione del diritto inviolabile, bensì nelle conseguenze di tale lesione, con la conseguenza che è onere del danneggiato provarne la sussistenza, potendo il Giudice procedere alla sua liquidazione sulla base, non di valutazioni astratte, ma del concreto pregiudizio patito, per come dedotto e provato (cfr. Cass. Civ., sez. VI, 05.12.2017, n. 28995, per la quale “ai fini dell'affermazione della responsabilità, sia in materia contrattuale che extracontrattuale, si richiede il nesso di causalità tra l'inadempimento o il fatto illecito e il danno e l'onere della dimostrazione di tale nesso, sia in materia contrattuale che extracontrattuale, è a carico di colui che agisce per il risarcimento”). Il sistema di responsabilità civile e contrattuale è, invero, permeato dal principio della risarcibilità del danno effettivo che possa considerarsi come conseguenza diretta ed immediata dell'altrui comportamento illecito ovvero inadempiente (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 24.03.2006, n. 6572, per la quale “la forma rimediale del risarcimento del danno opera solo in funzione di
6 neutralizzare la perdita sofferta, concretamente, dalla vittima, mentre l'attribuzione ad essa di una somma di denaro in considerazione del mero accertamento della lesione, finirebbe con il configurarsi come somma-castigo, come una sanzione civile punitiva, inflitta sulla base del solo inadempimento, ma questo istituto non ha vigenza nel nostro ordinamento”). Ebbene, nel caso di specie, non sussistono sufficienti elementi per concludere nel senso dell'esistenza del danno, non avendo parte opponente né allegato né fornito prova dell'effettivo pregiudizio che avrebbe subito, essendosi quest'ultimo genericamente limitato ad allegare di aver subito dei danni. Per costante orientamento giurisprudenziale, poi, la liquidazione equitativa del danno, come richiesta da parte opponente, presuppone l'esistenza di un danno risarcibile certo e non meramente eventuale o ipotetico, nonché l'impossibilità, l'estrema o la particolare difficoltà di provarlo nel suo preciso ammontare in relazione al caso concreto. La determinazione dell'ammontare del danno secondo il criterio equitativo, ove ne sussistano i presupposti, è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito e può ritenersi legittima nel solo caso in cui il danno stesso sia non meramente potenziale, bensì certo nella sua esistenza ontologica, pur non essendo suscettibile di prova del quantum e richiede, altresì, per non risultare arbitraria, l'indicazione di congrue, anche se sommarie, ragioni del processo logico sul quale è fondata (Cass. Civ., 17.11.2020 n. 26051; Cass. Civ., 5.2.2021 n. 2831), postulando “il preventivo accertamento che l'impossibilità o estrema difficoltà di una stima esatta dipenda da fattori oggettivi e non dalla negligenza della parte danneggiata nell'allegarne e dimostrarne gli elementi dai quali desumerne l'entità” (Cass. Civ., 07.03.2022 n. 7348). Va, infine, rigettata la domanda azionata ex art. 96 c.p.c. da parte opposta in carenza di alcuna allegazione e prova in ordine alla mala fede o colpa grave di parte opponente e del danno subito atteso che, anche in tema di responsabilità aggravata per lite temeraria la domanda ex art. 96, comma 1, c.p.c. è richiesta pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, dell'effettiva esistenza di un danno, in conseguenza del comportamento processuale della controparte. Non ricorrono, peraltro, neppure i presupposti per la condanna d'ufficio dovendosi condividere quell'impostazione ormai consolidata in giurisprudenza secondo cui “presupposto indefettibile per la sua applicazione è comunque l'allegazione e la dimostrazione, anche in via indiziaria, quanto meno della colpa grave in capo alla parte soccombente nell'agire o resistere in giudizio, ponendo in essere una condotta consapevolmente contraria alle regole generali di correttezza e buona fede e tale da risolversi in un uso strumentale ed illecito del processo, in violazione sostanziale anche del canone costituzionale del dovere di solidarietà” (Tribunale Palermo,
7 06.11.2019, negli stessi termini Corte d'Appello Ancona, 28.10.2019; Tribunale Milano, 09.01.2020). Ogni altra questione è da ritenersi assorbita. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico di parte opposta ed in favore dell'opponante e liquidate, come da dispositivo, tenuto conto delle attività difensive spiegate, applicando i parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014 relativi alle controversie di valore compreso tra € 52.001,00 ed € 260.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria, istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1118/2021 R.G., così provvede:
1. accoglie l'opposizione proposta da e, per Parte_1
l'effetto, dichiara l'insussistenza del diritto di Controparte_1 di procedere all'esecuzione in forza del contratto di mutuo
[...] ipotecario stipulato con in data 24.06.2011, con atto Controparte_3
a rogito del Notaio n. 95114 rep. e n. 25554 racc.; Per_1
2. rigetta le altre domande;
3. condanna l'opposta al pagamento in favore dell'opponente, delle spese di giudizio, liquidate in € 195,00 per spese ed € 7.052,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge. Si comunichi. Così deciso in Messina il 5 dicembre 2025.
Il Giudice
dott.ssa Emanuela Lo Presti
8
, in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_2 rappresentato e difeso dall'avv. Nunzio Sinagra, giusta procura in atti, opposta avente ad oggetto: opposizione all'esecuzione; IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SENTENZA In fatto ed in diritto Con atto di citazione, notificato in data 08.03.2021, , in Parte_1 proprio e nella qualità di titolare dell'impresa individuale “ Parte_2
ha introdotto il presente procedimento che costituisce la
[...] fase di merito dell'opposizione all'esecuzione dallo stesso proposta nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare n. 378/2017 R.G.E., promossa nei suoi confronti da in forza del Controparte_1 contratto di mutuo ipotecario stipulato con in data 24.06.2011, Controparte_3 con atto a rogito del Notaio n. 95114 rep. e n. 25554 racc. A Per_1 fondamento della domanda proposta, ha eccepito il difetto di legittimazione ad agire della cessionaria per mancanza di prova dell'intervenuta cessione e la carenza di formale messa in mora del debitore. Nel merito, ha contestato il superamento del limite di finanziabilità e la mancanza di prova in ordine all'avvenuta erogazione del mutuo per la costituzione di un deposito cauzionale. Ha, altresì, eccepito la nullità dell'ipoteca, iscritta su un bene di sua proprietà quale persona fisica e non come titolare della ditta individuale e contestato la violazione da parte dell'istituto di credito degli obblighi informativi sullo stesso gravanti. Ha, quindi, chiesto la condanna della banca opposta al risarcimento dei danni subiti per abuso del diritto e dei mezzi esecutivi, nonché per la violazione dei principi di buona fede e correttezza. Disposta la rinnovazione della notifica dell'atto di citazione, si è costituita in giudizio e , per essa, quale mandataria Controparte_1 CP_2
contestando la fondatezza dell'opposizione e chiedendone il rigetto con
[...] condanna della controparte ex art. 96 c.p.c. Concessi i termini ex art. 183, comma VI, c.p.c., in assenza di ulteriore attività istruttoria, il giudizio è stato rinviato per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.. L'eccezione di nullità della notifica ex art. 140 c.p.c. del precetto e dell'atto di pignoramento perfezionatesi per compiuta giacenza è inammissibile atteso che in ordine alle questioni afferenti ai vizi di notifica del precetto e/o del pignoramento l'opponente avrebbe dovuto proporre opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617, comma II, c.p.c., entro il termine perentorio previsto dalla legge, decorrente dall'effettiva conoscenza dell'atto esecutivo. Ebbene, nel caso di specie, è incontestato il deposito in data 11.06.2019 dell'opposizione all'esecuzione da parte di e la conoscenza Parte_1 in capo a quest'ultimo della procedura esecutiva promossa nei suoi confronti con la notifica dell'udienza fissata per la comparizione delle parti nel giudizio n. 378/2017 R.G.E., comunicata dalla cancelleria in data 27.06.2018, e il deposito, in data 08.02.2019, dell'istanza di accesso e visibilità al fascicolo dell'esecuzione, nella quale la parte dà atto della pendenza della procedura esecutiva immobiliare con udienza di comparizione delle parti fissata al 12.02.2019. Nel merito, l'opposizione è fondata e deve essere accolta. Va, in primo luogo, accolta con effetto assorbente rispetto alle altre questioni di merito prospettate da parte opponente, l'eccezione di carenza di legittimazione ad agire della cessionaria per mancanza di prova dell'intervenuta cessione del credito. Deve, infatti, ritenersi che, nel caso di specie, la banca opposta non abbia assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante, non avendo dimostrato la sussistenza del titolo, fonte negoziale del diritto di credito fatto valere in via esecutiva, stante la mancata produzione del contratto di cessione del credito stipulato tra l'originaria creditrice e la sua dante causa Controparte_3 [...]
, ovvero di ulteriore documentazione dalla quale poter Controparte_1 desumere l'avvenuta cessione del credito di cui al contratto sottoscritto dall'opponente, non potendosi evincere con certezza, dall'estratto della Gazzetta Ufficiale versato in atti, l'inclusione tra i crediti ceduti di quello vantato nei confronti di . Parte_1
2 Costituisce, infatti, ius receptum il principio per cui, in materia di cessione di credito, in caso di contestazione del debitore, è il cessionario a dover provare la titolarità del rapporto di credito. In tema di cessione dei crediti in blocco ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. n. 385/1993, in particolare, la giurisprudenza ha avuto modo di evidenziare che “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco D.Lgs. n. 385 del 1998 ex art. 58, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (Cass. civ., sez. VI, 5.11.2020, n. 24798; conf. Cass. Civ., 02.03.2016, n. 4116; Cass. Civ., 22.02.2022, n. 5857). In caso di contestazione in sede processuale del credito della cessionaria, occorre quindi che la cessionaria dimostri l'inclusione di quel credito nell'operazione di cessione, la quale può dirsi soddisfatta tramite l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, purché “tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete;
con la conseguenza che ove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo” (Cass. Civ., sez. III, 22.03.2024, n. 7866; conf. Cass. Civ., sez. VI, 13.05.2021, n. 12739; Cass. Civ., 16.04.2021, n. 10200). In particolare, condivisibile orientamento giurisprudenziale ha evidenziato che, nel caso in cui sia oggetto di contestazione la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione, detto contratto “deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine (…) di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera “notificazione” della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco” (Cass. Civ., sez. III, 22.06.2023, n. 17944, la quale ha accolto il ricorso, evidenziando che “risulta, in primo luogo, del tutto erronea la stessa impostazione logico-giuridica seguita dai giudici di merito, in quanto, come già chiarito, essi hanno ritenuto sufficiente la mera prova dell'avvenuta “notificazione” della cessione, senza neanche affrontare né il problema della prova del contratto di cessione o, più precisamente, dei vari contratti di cessione successivamente posti in essere e in base ai quali il credito oggetto del precetto opposto sarebbe infine
3 pervenuto nella titolarità dell'intimante, né, tanto meno, quello dell'inclusione del credito ceduto tra quelli oggetto dell'ultimo di tali trasferimenti, che si assume avvenuto sulla base di una operazione di cessione di crediti individuabili blocco. Inoltre, per quanto emerge dagli atti, poiché le cessioni in base alle quali il credito oggetto del precetto opposto sarebbe pervenuto nella titolarità dell'intimante risultano essere addirittura tre (…), avrebbe dovuto essere accertata la avvenuta dimostrazione della regolare conclusione di tutti e tre i relativi contratti”). Traslando i superiori principi al caso di specie, deve ritenersi che non sia stata raggiunta la prova dell'inclusione del credito in questione tra quelli oggetto dell'operazione di cessione in favore di la Controparte_4 quale ha prodotto una dichiarazione proveniente dalla cedente Controparte_3 che non appare, tuttavia, riferibile al credito oggetto del presente giudizio (v. doc. 6 alla comparsa di costituzione e risposta - dichiarazione in cui la cedente fa riferimento a crediti derivanti dai rapporti di finanziamento n. 3858701 e di conto corrente n.300352515), nonchè l'avviso di cessione, pubblicato nella G.U. dell'08.08.2017, n. 93 (doc. 5), il quale non può da solo ritenersi sufficiente in mancanza di prova della sussistenza di tutte le condizioni ivi previste per poter desumere che il credito vantato da in forza Controparte_3 del contratto di mutuo ipotecario de quo sia ricompreso tra quelli ceduti in blocco all'odierna opposta. In particolare, la Gazzetta Ufficiale fa riferimento a “tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di derivanti da Controparte_3 contratti di mutuo, di apertura di credito o da finanziamenti erogati in altre forme tecniche concessi a persone fisiche e persone giuridiche nel periodo compreso tra il 1971 e il 2016 e qualificati come attivita' finanziarie deteriorate”, sicchè deve ritenersi che il generico riferimento a crediti qualificati come attività finanziarie deteriorate, che presuppongono l'accertamento di un'esposizione debitoria conseguente alla formale messa in mora del mutuatario e la decadenza di quest'ultimo dal beneficio del termine, impedisca di includere il credito de quo tra quelli oggetto della cessione pubblicata in Gazzetta Ufficiale, stante la specifica contestazione sul punto svolta dall'opponente e l'assenza di documentazione (condizioni economiche allegate al contratto di mutuo, piano di ammortamento, estratti conto) dalla quale possa emergere il mancato pagamento da parte di di Parte_1 una o più rate del finanziamento e la relativa esposizione debitoria di quest'ultimo, con conseguente deterioramento del credito che si configura, come è noto, in presenza di significativi ritardi nei pagamenti ed al passaggio a sofferenza del rapporto. Va, infatti, osservato che dalla documentazione in atti non emerge la comunicazione al debitore della costituzione in mora e dell'esercizio da parte dell'originaria creditrice della volontà di avvalersi della facoltà di dichiarare la
4 decadenza del cliente dal beneficio del termine, non essendo la medesima automatica in seguito all'omesso pagamento di una o più rate del finanziamento – nella specie neppure documentato.
La “dichiarazione” della decadenza dal beneficio del termine non può, infatti, contrattualmente prescindere dalla comunicazione della stessa al debitore (così come, d'altronde, previsto dall'art. 1186 c.c., secondo l'interpretazione fornita da Cass. Civ., sez. I, 23.09.2024, n. 25376, per la quale “la disposizione di carattere generale dell'art. 1186 cod. civ. (…) non postula il conseguimento di una preventiva pronuncia giudiziale, né la formulazione di un'espressa domanda, potendo essere il diritto al pagamento immediato virtualmente dedotto con la domanda giudiziale (…) dovendosi soltanto aggiungere che la disposizione suddetta è posta a favore del creditore, sicché, lungi dal potersi ritenere che la stessa operi automaticamente, al semplice verificarsi, cioè, di un inadempimento, deve opinarsi che la stessa postuli comunque, oltre alle altre condizioni ivi previste (insolvenza del debitore o avvenuta diminuzione, da parte sua, delle garanzie offerte), una manifestazione di volontà del creditore medesimo di volersene avvalere”; v. nella giurisprudenza di merito per un caso analogo Tribunale Napoli, 21.11.2024, n. 10069, nonché Tribunale Asti, 07.11.2024, n. 710; Tribunale Palermo, 04.11.2024, n. 5302; Tribunale Napoli Nord, 27.06.2024, n. 3098; Tribunale Bari, 30.01.2024, n. 439; Tribunale Salerno, 03.01.2024, n. 32; Tribunale Civitavecchia, 13.09.2024, n. 1207; Tribunale Siracusa, 31.01.2023, n. 204; Tribunale Santa Maria Capua Vetere, 28.02.2025, n. 698, per la quale “sulla scorta della documentazione in atti, non risulta che la dichiarazione della decadenza dal beneficio del termine sia stata regolarmente comunicata ai debitori. Tenuto conto, dunque, che la decadenza dal beneficio del termine, ai sensi dell'art. 1186 c.c., integra un atto unilaterale recettizio che spiega i propri effetti dal momento in cui perviene a conoscenza del debitore (Cfr. Cass. n. 5371/1989), nell'ipotesi scrutinata non può dirsi che la stessa sia stata effettivamente “dichiarata”, con quanto ne consegue in ordine alla impossibilità di ritenere cumulativamente soddisfatti tutti i criteri di individuazione dei crediti ceduti in base alla contestata operazione di cartolarizzazione (…). In definitiva, risultando indimostrata la titolarità del credito azionato in sede monitoria in capo all'ingiungente, l'opposto decreto ingiuntivo va revocato”; Tribunale Lecco, 10.01.2023, n. 29, per il quale “sebbene nell'estratto conto prodotto in sede monitoria si faccia riferimento all'intervenuta decadenza del debitore dal beneficio del termine, non risulta agli atti alcuna documentazione attestante l'intervenuta comunicazione ai signori (…) della decadenza dal beneficio del termine, elemento che invero risulta indispensabile sia ai fini del soddisfacimento dei requisiti sopra menzionati, sia ai fini della prova dell'esigibilità del credito”; v. in generale anche Tribunale Termini Imerese, 06.03.2025, n. 288, per il
5 quale “la specifica contestazione formulata dall'opponente, invero, avrebbe potuto essere superata solo dalla produzione in giudizio dell'avvenuta comunicazione della decadenza del beneficio del termine prima della data di cessione, come previsto dal contratto di cessione dei crediti concluso tra il dante causa (…) e l'opposta”; Tribunale Nola, 19.02.2005, n. 548, per il quale “vista l'eccezione con cui si contesta l'inclusione del finanziamento oggetto di causa tra le operazioni oggetto di cessione, incombe(va) sulla parte opposta fornire la relativa prova, ovvero la regolare comunicazione di decadenza dal beneficio del termine, anteriore al perfezionamento del contratto di cessione del credito”; conf. Tribunale Palermo, 10.02.2025, n. 645; Tribunale Arezzo, 03.03.2025, n. 143). Da ciò consegue l'impossibilità di ricondurre il credito ingiunto tra quelli oggetto della cessione intercorsa tra e Controparte_3 Controparte_1
con la conseguenza che sussiste in capo all'opposta un difetto di
[...] titolarità attiva del rapporto dedotto in giudizio non risultando dagli atti la prova della sua qualità di creditrice esclusiva ed unica legittimata a pretendere la prestazione. L'opposizione proposta da va, pertanto, accolta e per Parte_1
l'effetto va dichiarata l'insussistenza del diritto dell'opposta di agire esecutivamente nei confronti di in forza del contratto di Parte_1 mutuo ipotecario stipulato con in data 24.06.2011, con atto a Controparte_3 rogito del Notaio n. 95114 rep. e n. 25554 racc.. Per_1
Deve, invece, rigettarsi la domanda di risarcimento danni svolta da parte opponente per violazione dei principi di buona fede e correttezza e di abuso del diritto. In tema di risarcimento del danno è, infatti, costante l'orientamento giurisprudenziale nel ritenere che il danno risarcibile non può considerarsi in re ipsa, identificandosi non nella lesione del diritto inviolabile, bensì nelle conseguenze di tale lesione, con la conseguenza che è onere del danneggiato provarne la sussistenza, potendo il Giudice procedere alla sua liquidazione sulla base, non di valutazioni astratte, ma del concreto pregiudizio patito, per come dedotto e provato (cfr. Cass. Civ., sez. VI, 05.12.2017, n. 28995, per la quale “ai fini dell'affermazione della responsabilità, sia in materia contrattuale che extracontrattuale, si richiede il nesso di causalità tra l'inadempimento o il fatto illecito e il danno e l'onere della dimostrazione di tale nesso, sia in materia contrattuale che extracontrattuale, è a carico di colui che agisce per il risarcimento”). Il sistema di responsabilità civile e contrattuale è, invero, permeato dal principio della risarcibilità del danno effettivo che possa considerarsi come conseguenza diretta ed immediata dell'altrui comportamento illecito ovvero inadempiente (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 24.03.2006, n. 6572, per la quale “la forma rimediale del risarcimento del danno opera solo in funzione di
6 neutralizzare la perdita sofferta, concretamente, dalla vittima, mentre l'attribuzione ad essa di una somma di denaro in considerazione del mero accertamento della lesione, finirebbe con il configurarsi come somma-castigo, come una sanzione civile punitiva, inflitta sulla base del solo inadempimento, ma questo istituto non ha vigenza nel nostro ordinamento”). Ebbene, nel caso di specie, non sussistono sufficienti elementi per concludere nel senso dell'esistenza del danno, non avendo parte opponente né allegato né fornito prova dell'effettivo pregiudizio che avrebbe subito, essendosi quest'ultimo genericamente limitato ad allegare di aver subito dei danni. Per costante orientamento giurisprudenziale, poi, la liquidazione equitativa del danno, come richiesta da parte opponente, presuppone l'esistenza di un danno risarcibile certo e non meramente eventuale o ipotetico, nonché l'impossibilità, l'estrema o la particolare difficoltà di provarlo nel suo preciso ammontare in relazione al caso concreto. La determinazione dell'ammontare del danno secondo il criterio equitativo, ove ne sussistano i presupposti, è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito e può ritenersi legittima nel solo caso in cui il danno stesso sia non meramente potenziale, bensì certo nella sua esistenza ontologica, pur non essendo suscettibile di prova del quantum e richiede, altresì, per non risultare arbitraria, l'indicazione di congrue, anche se sommarie, ragioni del processo logico sul quale è fondata (Cass. Civ., 17.11.2020 n. 26051; Cass. Civ., 5.2.2021 n. 2831), postulando “il preventivo accertamento che l'impossibilità o estrema difficoltà di una stima esatta dipenda da fattori oggettivi e non dalla negligenza della parte danneggiata nell'allegarne e dimostrarne gli elementi dai quali desumerne l'entità” (Cass. Civ., 07.03.2022 n. 7348). Va, infine, rigettata la domanda azionata ex art. 96 c.p.c. da parte opposta in carenza di alcuna allegazione e prova in ordine alla mala fede o colpa grave di parte opponente e del danno subito atteso che, anche in tema di responsabilità aggravata per lite temeraria la domanda ex art. 96, comma 1, c.p.c. è richiesta pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, dell'effettiva esistenza di un danno, in conseguenza del comportamento processuale della controparte. Non ricorrono, peraltro, neppure i presupposti per la condanna d'ufficio dovendosi condividere quell'impostazione ormai consolidata in giurisprudenza secondo cui “presupposto indefettibile per la sua applicazione è comunque l'allegazione e la dimostrazione, anche in via indiziaria, quanto meno della colpa grave in capo alla parte soccombente nell'agire o resistere in giudizio, ponendo in essere una condotta consapevolmente contraria alle regole generali di correttezza e buona fede e tale da risolversi in un uso strumentale ed illecito del processo, in violazione sostanziale anche del canone costituzionale del dovere di solidarietà” (Tribunale Palermo,
7 06.11.2019, negli stessi termini Corte d'Appello Ancona, 28.10.2019; Tribunale Milano, 09.01.2020). Ogni altra questione è da ritenersi assorbita. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico di parte opposta ed in favore dell'opponante e liquidate, come da dispositivo, tenuto conto delle attività difensive spiegate, applicando i parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014 relativi alle controversie di valore compreso tra € 52.001,00 ed € 260.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria, istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1118/2021 R.G., così provvede:
1. accoglie l'opposizione proposta da e, per Parte_1
l'effetto, dichiara l'insussistenza del diritto di Controparte_1 di procedere all'esecuzione in forza del contratto di mutuo
[...] ipotecario stipulato con in data 24.06.2011, con atto Controparte_3
a rogito del Notaio n. 95114 rep. e n. 25554 racc.; Per_1
2. rigetta le altre domande;
3. condanna l'opposta al pagamento in favore dell'opponente, delle spese di giudizio, liquidate in € 195,00 per spese ed € 7.052,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge. Si comunichi. Così deciso in Messina il 5 dicembre 2025.
Il Giudice
dott.ssa Emanuela Lo Presti
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