TRIB
Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/06/2025, n. 936 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 936 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
n. rg6186 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente-
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. -
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6186 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c. e 473 bis.51 cpc
[...]
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1
dall'avv. FORNI GIUSEPPE presso il quale elettivamente domicilia in Acerra alla Via Vittorio Veneto n.1,
E
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Parte_2
FORNI GIUSEPPE presso il quale elettivamente domicilia in Acerra alla Via Vittorio Veneto n.1,
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 26/03/2025 e Parte_1
premettendo di aver contratto matrimonio in Napoli il Parte_2
21/01/1981 e che dalla loro unione nascevano tre figli: nata Per_1
1 il 30.11.81, il 21.9.84 e il 2.6.87, tutti maggiorenni ed Per_2 Per_3
economicamente autosufficienti, rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1 )i vivranno separatamente con l'obbligo del mutuo rispetto e libero ognuno Pt_3
di fissare la propria dimora dove meglio crede, il marito in Napoli Parte_1
alla via Salita Muro n. 26, la moglie in Acerra alla via Lauro n. 18; Parte_2
2) entrambi rinunciano a qualsiasi tipo di mantenimento economico per se stessi da parte del relativo coniuge;
3)1 coniugi separandi si scambiano sin d'ora reciproco assenso per il rilascio del passaporto e per ogni ¢ qualsiasi altro documento per il quale, in costanza di rapporto matrimoniale, era necessario l'assenso del coniuge, ¢ convengono di stabilire la propria residenza dove riterranno più giusto ed opportuno con il solo obbligo di comunicazione,
a mezzo raccomandata, dell'indirizzo all'altra parte.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare); di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il
Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
2 Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi
(atto n.18, Parte_4
parte II, s. A Sez. B, reg. Atti Matrimonio anno 1981);
b) omologa pattuizioni delle parti,
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R
3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
d) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 13/06/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Valeria Rosetti
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente-
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. -
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6186 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c. e 473 bis.51 cpc
[...]
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1
dall'avv. FORNI GIUSEPPE presso il quale elettivamente domicilia in Acerra alla Via Vittorio Veneto n.1,
E
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Parte_2
FORNI GIUSEPPE presso il quale elettivamente domicilia in Acerra alla Via Vittorio Veneto n.1,
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 26/03/2025 e Parte_1
premettendo di aver contratto matrimonio in Napoli il Parte_2
21/01/1981 e che dalla loro unione nascevano tre figli: nata Per_1
1 il 30.11.81, il 21.9.84 e il 2.6.87, tutti maggiorenni ed Per_2 Per_3
economicamente autosufficienti, rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1 )i vivranno separatamente con l'obbligo del mutuo rispetto e libero ognuno Pt_3
di fissare la propria dimora dove meglio crede, il marito in Napoli Parte_1
alla via Salita Muro n. 26, la moglie in Acerra alla via Lauro n. 18; Parte_2
2) entrambi rinunciano a qualsiasi tipo di mantenimento economico per se stessi da parte del relativo coniuge;
3)1 coniugi separandi si scambiano sin d'ora reciproco assenso per il rilascio del passaporto e per ogni ¢ qualsiasi altro documento per il quale, in costanza di rapporto matrimoniale, era necessario l'assenso del coniuge, ¢ convengono di stabilire la propria residenza dove riterranno più giusto ed opportuno con il solo obbligo di comunicazione,
a mezzo raccomandata, dell'indirizzo all'altra parte.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare); di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il
Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
2 Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi
(atto n.18, Parte_4
parte II, s. A Sez. B, reg. Atti Matrimonio anno 1981);
b) omologa pattuizioni delle parti,
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R
3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
d) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 13/06/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Valeria Rosetti
3