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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 21/01/2025, n. 111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 111 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 5446/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Pierangela Congiu, lette le note scritte in sostituzione di udienza, depositate dalla parte ricorrente ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. 5446/24 R.G. avente ad oggetto: rilascio immobile
TRA
(c.f. ) residente in [...]in Persiceto (BO), in Parte_1 C.F._1
qualità di erede di , elettivamente domiciliato in Bologna, alla via Amendola n. Persona_1
4, presso lo studio dell'avv. Ivanoe Danilo GRAZIAN (c.f.: che lo C.F._2 rappresentata e difende congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Lucia PERSELLO (c.f.
), come da procura in atti C.F._3
(Ricorrente)
E
(c.f. ), residente in [...]in Persiceto Controparte_1 C.F._4
(BO), alla via Romitta n. 8 (Resistente contumace)
CONCLUSIONI
All'udienza del 17.12.2024 l'avv. Ivanoe Danilo Grazian ha precisato le conclusioni come di seguito: “In via principale e nel merito: dichiarare risolto il contratto di locazione stipulato tra le parti del presente giudizio e meglio descritto in premessa a seguito del grave inadempimento del
Sig. nato a [...] il [...], c.f. , con Controparte_1 C.F._4
conseguente condanna dello stesso a lasciare immediatamente libero da persone, anche interposte,
e vuoto da cose l'immobile dagli intimati condotto in locazione, sito in San Giovanni in Persiceto
(BO), via Romita n.
8. In via principale e nel merito: condannare il Sig. nato a [...]
Napoli il 14 luglio 1963, c.f. , al pagamento della somma di €. 400,00 per C.F._4 canone locatizio scaduto a marzo 2024, nonché di €. 3.500,00 per spese accessorie anche relative a parti comuni, come meglio specificate in premessa e all'art. 5 del contratto di locazione de quo, oltre alle spese accessorie a scadere e alla somma di €. 3.600,00, od altra stabilita dal Giudice, per la occupazione sine titulo del predetto immobile in San Giovanni in Persiceto (BO), via Romita n. 8 dal mese di aprile 2024 al mese di dicembre 2024, nonché alle successive fino alla esecuzione dello sfratto o al rilascio spontaneo.
In via subordinata e nel merito: dichiarare risolto il contratto di locazione stipulato tra le parti del presente giudizio e meglio descritto in premessa a seguito della finita locazione, con conseguente condanna del Sig. , nato a [...] il [...], c.f. Controparte_1 C.F._4
a lasciare immediatamente libero da persone, anche interposte, e vuoto da cose l'immobile dagli intimati condotto in locazione, sito in San Giovanni in Persiceto (BO), via Romita n. 8.
Il tutto con vittoria delle spese e compensi professionali di giudizio, oltre al 15% ex art. 2, comma 2
D.M. 10 aprile 2014 n. 55 su compenso totale, I.V.A. e C.P.A. come per legge.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.
Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c. depositato in data 16.04.2024 deduceva: Parte_2
- di essere erede di deceduto in data 31.10.2023, il quale aveva concesso in Persona_1 locazione ad uso abitativo per 12 mesi dal 1.04.2023 al 31.03.2024 l'immobile in San Giovanni in
Persiceto (BO), alla via Romitta n. 8 a , che ivi risiedeva e domiciliava, come Controparte_1
dichiarato in contratto;
- il contratto di natura transitoria (per motivi di lavoro), registrato in data 26.04.2023, prevedeva un canone di locazione di € 400 mensili al 10 di ciascun mese, oltre una somma mensile forfettaria di €
250,00 per le spese comuni, tasse dei rifiuti, utenze (luce, acqua e gas);
- il conduttore si era reso moroso del canone del mese di marzo 2024, non provvedendo al pagamento delle spese forfettizzate dal mese di novembre 2023 sino a tutto marzo 2024 per complessivi €
1.650,00;
- il conduttore non aveva rilasciato alla scadenza l'immobile, detenendolo quindi sine titulo, con ulteriori spese di occupazione ed accessorie.
Chiedeva pertanto la risoluzione del contratto di locazione per inadempimento con condanna di al rilascio dell'immobile ed al pagamento di € 400, per canone scaduto, € Controparte_1
1.250 per spese accessorie già maturate, oltre a quelle a scadere, nonché € 400 per tutte le successive mensilità di detenzione sine titulo sino alla effettiva restituzione, ovvero dichiarare
- 2 - risolto il contratto per finita locazione con ordine di rilascio immediato.
2.
Con decreto del 16.05.2024 il Giudice fissava l'udienza di discussione al 10.10.2024, concedendo alla parte ricorrente termine di 10 giorni per la notifica al resistente. Il ricorrente vi provvedeva in data 18.05.2024 con notifica in proprio ex L. 53/94 a mezzo posta presso l'immobile locato, ma la raccomandata non veniva ritirata dal resistente. Con successiva istanza del 25.07.2024 il ricorrente chiedeva termine per la rinotifica dell'atto introduttivo a mezzo ufficiale giudiziario a mani, rappresentando la circostanza del possesso delle chiavi della cassetta delle poste (intestata anche al de cuius) dell'abitazione locata da parte del ricorrente. Con decreto del 12.09.2024 il Giudice accoglieva l'istanza, spostando l'udienza al 21.11.2024. Il ricorrente provvedeva alla rinotifica in proprio a mezzo posta ex art.
3-ter L. n. 53/94, sempre presso l'immobile locato, con C.A.D. immessa nella cassetta postale il 19.09.24. All'udienza del 21.11.2024, rilevata la regolarità della notifica, veniva dichiarata la contumacia del convenuto e fissata per la discussione l'udienza cartolare del 17.12.2024, con termine per note conclusionali sino all'udienza.
2.1
Nelle note, depositate in data 3.12.2024, il ricorrente ribadiva le proprie richieste e quantificava le somme ritenute dovute dal convenuto conduttore, incrementate dalle ulteriori somme indicate a titolo di occupazione sine titulo da aprile 2024 a dicembre 2024, ossia € 3.600 per indennità di occupazione, oltre ad € 2.250 per spese accessorie forfettizzate (9 mensilità).
3.
Tanto premesso sullo svolgimento del processo, il Tribunale ritiene che le domande debbano essere respinte per mancata prova dei presupposti della legittimatio ad causam vantata del ricorrente.
3.1
Occorre infatti preliminarmente esaminare la questione della prova della legittimazione del ricorrente, poiché lo stesso dichiara di agire quale erede di ma nel corso del Persona_1
giudizio non fornisce prova di tale qualità, limitandosi alla produzione del certificato di morte (doc.
3) di senza allegare l'esistenza di un rapporto parentale con il de cuius, ovvero Persona_1
produrre ulteriore documentazione attestante la sua chiamata all'eredità (come erede e/o coerede necessario o testamentario) ovvero l'accettazione dell'eredità di Persona_1
3.2.
La giurisprudenza è costante nell'affermare il principio secondo cui “il soggetto che promuove
l'azione nella asserita qualità di erede di un altro soggetto, indicato come originario titolare del
- 3 - diritto fatto valere, deve allegare la propria legittimazione e deve dimostrare sia il decesso della parte originaria sia l'asserita qualità di erede, di tal che - in difetto di una prova siffatta - resta indimostrato uno dei fatti costitutivi del diritto ad agire o a contraddire (Cass., 30/08/2018, n.
21436: l'onere della prova della qualità di erede incombe sulla parte attrice, rappresentando la qualità di erede un elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto evocato in giudizio, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 cod. civ.; v. inoltre Cass.,
26/06/2018, n. 16814, secondo cui nel caso di azione proposta da un soggetto che si qualifichi erede in virtù di un determinato rapporto parentale o di coniugio, la produzione del certificato dello stato di famiglia è idonea a dimostrare l'allegata relazione familiare e, dunque, la qualità di soggetto che deve ritenersi chiamato all'eredità, ma non anche la qualità di erede, posto che essa deriva dall'accettazione espressa o tacita, non evincibile dal certificato).” (Così in motivazione
Cassazione civile sez. III, 28/03/2024, n. 8545)
Tale principio, condiviso ed a cui si intende dare continuità, afferma quindi che colui che promuove l'azione (o specularmente vi contraddica) nell'asserita qualità di erede di altro soggetto indicato come originario titolare del diritto deve allegare la propria legittimazione per essere subentrato nella medesima posizione del proprio autore, fornendo la prova, in ottemperanza all'onere di cui all'art. 2697 c.c. del decesso della parte originaria e della sua qualità di erede, perché altrimenti resta indimostrato uno dei fatti costitutivi del diritto di agire (o a contraddire); per quanto concerne la delazione dell'eredità, tale onere – che non è assolto con la produzione della denuncia di successione – è idoneamente adempiuto con la produzione degli atti dello stato civile, dai quali è dato coerentemente desumere quel rapporto di parentela con il de cuius che legittima alla successione ai sensi degli artt. 565 e ss. c.c.
Con riguardo all'accettazione dell'eredità, ai sensi dell'art. 476 c.c. l'accettazione tacita può desumersi dall'esplicazione di un'attività personale del chiamato incompatibile con la volontà di rinunciarvi, id est con un comportamento tale da presupporre la volontà di accettare l'eredità secondo una valutazione obiettiva condotta alla stregua del comune modo di agire di una persona normale, l'accettazione è implicita nell'esperimento, da parte del chiamato, di azioni giudiziarie, che
- essendo intese alla rivendica o alla difesa della proprietà o ai danni per la mancata disponibilità di beni ereditari - non rientrano negli atti conservativi e di gestione dei beni ereditari consentiti dall'art. 460 c.c., sicché, trattandosi di azioni che travalicano il semplice mantenimento dello stato di fatto quale esistente al momento dell'apertura della successione, il chiamato non avrebbe diritto di proporle e, proponendole, dimostra di avere accettato la qualità di erede (Cassazione civile sez. II,
- 4 - 11/08/2021, n. 22730; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 13738 del 27/06/2005, Rv. 581423; conf. Cass.Sez.
2, Ordinanza n. 10060 del 24/04/2018, Rv. 648326; cfr. anche Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 14499 del
06/06/2018, Rv. 648845 e Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 16814 del 26/06/2018, Rv. 649422).
E ancora, l'erede che intenda esercitare un diritto riconducibile al de cuius deve provare la propria legittimazione per essere subentrato nella medesima posizione di quest'ultimo, fornendo la prova, mediante la produzione in giudizio di idonea documentazione, del decesso della parte originaria e della propria qualità di erede;
solo successivamente acquisisce rilievo l'accettazione dell'eredità, la quale può anche avvenire tacitamente, attraverso l'esercizio di un'azione petitoria.
3.3. In definitiva, il ricorrente avrebbe dovuto provare la sua qualità di erede di Persona_1
originario sottoscrittore del contratto di locazione per il cui inadempimento ha agito nel presente giudizio, mentre non vi è agli atti alcuna documentazione che provi tale qualità, non risultando neppure la produzione degli atti dello stato civile, dai quali avrebbe potuto desumersi l'eventuale rapporto di parentela del ricorrente con il de cuius, rapporto che non viene indicato nell'atto introduttivo né negli altri atti di causa, per cui non è possibile procedere ad alcuna verifica circa l'applicabilità - nel caso concreto - della disciplina dettata dagli artt. 565 e ss. c.c.
3.4. Il ricorrente, pertanto, non ha fornito prova circa la propria titolarità del diritto fatto valere in giudizio (Cassazione civile sez. III, 28/03/2024, n. 8545, Cass. S.U. n. 2951/2016; Cass. Civ. sez. I
n. 4116/2016 del 02.03.2016) che, come noto, è questione attinente al merito (Cassazione civile sez.
VI - 02/12/2019, n. 31402), conseguendone il rigetto delle domande proposte con il ricorso.
3.5 Quanto alle spese di lite, essendo il convenuto contumace non si fa luogo ad alcuna statuizione
(da ultimo cfr. Cass. 13253/24).
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta:
- rigetta il ricorso proposto da Parte_1
Bologna, 21 gennaio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Pierangela Congiu
- 5 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Pierangela Congiu, lette le note scritte in sostituzione di udienza, depositate dalla parte ricorrente ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. 5446/24 R.G. avente ad oggetto: rilascio immobile
TRA
(c.f. ) residente in [...]in Persiceto (BO), in Parte_1 C.F._1
qualità di erede di , elettivamente domiciliato in Bologna, alla via Amendola n. Persona_1
4, presso lo studio dell'avv. Ivanoe Danilo GRAZIAN (c.f.: che lo C.F._2 rappresentata e difende congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Lucia PERSELLO (c.f.
), come da procura in atti C.F._3
(Ricorrente)
E
(c.f. ), residente in [...]in Persiceto Controparte_1 C.F._4
(BO), alla via Romitta n. 8 (Resistente contumace)
CONCLUSIONI
All'udienza del 17.12.2024 l'avv. Ivanoe Danilo Grazian ha precisato le conclusioni come di seguito: “In via principale e nel merito: dichiarare risolto il contratto di locazione stipulato tra le parti del presente giudizio e meglio descritto in premessa a seguito del grave inadempimento del
Sig. nato a [...] il [...], c.f. , con Controparte_1 C.F._4
conseguente condanna dello stesso a lasciare immediatamente libero da persone, anche interposte,
e vuoto da cose l'immobile dagli intimati condotto in locazione, sito in San Giovanni in Persiceto
(BO), via Romita n.
8. In via principale e nel merito: condannare il Sig. nato a [...]
Napoli il 14 luglio 1963, c.f. , al pagamento della somma di €. 400,00 per C.F._4 canone locatizio scaduto a marzo 2024, nonché di €. 3.500,00 per spese accessorie anche relative a parti comuni, come meglio specificate in premessa e all'art. 5 del contratto di locazione de quo, oltre alle spese accessorie a scadere e alla somma di €. 3.600,00, od altra stabilita dal Giudice, per la occupazione sine titulo del predetto immobile in San Giovanni in Persiceto (BO), via Romita n. 8 dal mese di aprile 2024 al mese di dicembre 2024, nonché alle successive fino alla esecuzione dello sfratto o al rilascio spontaneo.
In via subordinata e nel merito: dichiarare risolto il contratto di locazione stipulato tra le parti del presente giudizio e meglio descritto in premessa a seguito della finita locazione, con conseguente condanna del Sig. , nato a [...] il [...], c.f. Controparte_1 C.F._4
a lasciare immediatamente libero da persone, anche interposte, e vuoto da cose l'immobile dagli intimati condotto in locazione, sito in San Giovanni in Persiceto (BO), via Romita n. 8.
Il tutto con vittoria delle spese e compensi professionali di giudizio, oltre al 15% ex art. 2, comma 2
D.M. 10 aprile 2014 n. 55 su compenso totale, I.V.A. e C.P.A. come per legge.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.
Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c. depositato in data 16.04.2024 deduceva: Parte_2
- di essere erede di deceduto in data 31.10.2023, il quale aveva concesso in Persona_1 locazione ad uso abitativo per 12 mesi dal 1.04.2023 al 31.03.2024 l'immobile in San Giovanni in
Persiceto (BO), alla via Romitta n. 8 a , che ivi risiedeva e domiciliava, come Controparte_1
dichiarato in contratto;
- il contratto di natura transitoria (per motivi di lavoro), registrato in data 26.04.2023, prevedeva un canone di locazione di € 400 mensili al 10 di ciascun mese, oltre una somma mensile forfettaria di €
250,00 per le spese comuni, tasse dei rifiuti, utenze (luce, acqua e gas);
- il conduttore si era reso moroso del canone del mese di marzo 2024, non provvedendo al pagamento delle spese forfettizzate dal mese di novembre 2023 sino a tutto marzo 2024 per complessivi €
1.650,00;
- il conduttore non aveva rilasciato alla scadenza l'immobile, detenendolo quindi sine titulo, con ulteriori spese di occupazione ed accessorie.
Chiedeva pertanto la risoluzione del contratto di locazione per inadempimento con condanna di al rilascio dell'immobile ed al pagamento di € 400, per canone scaduto, € Controparte_1
1.250 per spese accessorie già maturate, oltre a quelle a scadere, nonché € 400 per tutte le successive mensilità di detenzione sine titulo sino alla effettiva restituzione, ovvero dichiarare
- 2 - risolto il contratto per finita locazione con ordine di rilascio immediato.
2.
Con decreto del 16.05.2024 il Giudice fissava l'udienza di discussione al 10.10.2024, concedendo alla parte ricorrente termine di 10 giorni per la notifica al resistente. Il ricorrente vi provvedeva in data 18.05.2024 con notifica in proprio ex L. 53/94 a mezzo posta presso l'immobile locato, ma la raccomandata non veniva ritirata dal resistente. Con successiva istanza del 25.07.2024 il ricorrente chiedeva termine per la rinotifica dell'atto introduttivo a mezzo ufficiale giudiziario a mani, rappresentando la circostanza del possesso delle chiavi della cassetta delle poste (intestata anche al de cuius) dell'abitazione locata da parte del ricorrente. Con decreto del 12.09.2024 il Giudice accoglieva l'istanza, spostando l'udienza al 21.11.2024. Il ricorrente provvedeva alla rinotifica in proprio a mezzo posta ex art.
3-ter L. n. 53/94, sempre presso l'immobile locato, con C.A.D. immessa nella cassetta postale il 19.09.24. All'udienza del 21.11.2024, rilevata la regolarità della notifica, veniva dichiarata la contumacia del convenuto e fissata per la discussione l'udienza cartolare del 17.12.2024, con termine per note conclusionali sino all'udienza.
2.1
Nelle note, depositate in data 3.12.2024, il ricorrente ribadiva le proprie richieste e quantificava le somme ritenute dovute dal convenuto conduttore, incrementate dalle ulteriori somme indicate a titolo di occupazione sine titulo da aprile 2024 a dicembre 2024, ossia € 3.600 per indennità di occupazione, oltre ad € 2.250 per spese accessorie forfettizzate (9 mensilità).
3.
Tanto premesso sullo svolgimento del processo, il Tribunale ritiene che le domande debbano essere respinte per mancata prova dei presupposti della legittimatio ad causam vantata del ricorrente.
3.1
Occorre infatti preliminarmente esaminare la questione della prova della legittimazione del ricorrente, poiché lo stesso dichiara di agire quale erede di ma nel corso del Persona_1
giudizio non fornisce prova di tale qualità, limitandosi alla produzione del certificato di morte (doc.
3) di senza allegare l'esistenza di un rapporto parentale con il de cuius, ovvero Persona_1
produrre ulteriore documentazione attestante la sua chiamata all'eredità (come erede e/o coerede necessario o testamentario) ovvero l'accettazione dell'eredità di Persona_1
3.2.
La giurisprudenza è costante nell'affermare il principio secondo cui “il soggetto che promuove
l'azione nella asserita qualità di erede di un altro soggetto, indicato come originario titolare del
- 3 - diritto fatto valere, deve allegare la propria legittimazione e deve dimostrare sia il decesso della parte originaria sia l'asserita qualità di erede, di tal che - in difetto di una prova siffatta - resta indimostrato uno dei fatti costitutivi del diritto ad agire o a contraddire (Cass., 30/08/2018, n.
21436: l'onere della prova della qualità di erede incombe sulla parte attrice, rappresentando la qualità di erede un elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto evocato in giudizio, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 cod. civ.; v. inoltre Cass.,
26/06/2018, n. 16814, secondo cui nel caso di azione proposta da un soggetto che si qualifichi erede in virtù di un determinato rapporto parentale o di coniugio, la produzione del certificato dello stato di famiglia è idonea a dimostrare l'allegata relazione familiare e, dunque, la qualità di soggetto che deve ritenersi chiamato all'eredità, ma non anche la qualità di erede, posto che essa deriva dall'accettazione espressa o tacita, non evincibile dal certificato).” (Così in motivazione
Cassazione civile sez. III, 28/03/2024, n. 8545)
Tale principio, condiviso ed a cui si intende dare continuità, afferma quindi che colui che promuove l'azione (o specularmente vi contraddica) nell'asserita qualità di erede di altro soggetto indicato come originario titolare del diritto deve allegare la propria legittimazione per essere subentrato nella medesima posizione del proprio autore, fornendo la prova, in ottemperanza all'onere di cui all'art. 2697 c.c. del decesso della parte originaria e della sua qualità di erede, perché altrimenti resta indimostrato uno dei fatti costitutivi del diritto di agire (o a contraddire); per quanto concerne la delazione dell'eredità, tale onere – che non è assolto con la produzione della denuncia di successione – è idoneamente adempiuto con la produzione degli atti dello stato civile, dai quali è dato coerentemente desumere quel rapporto di parentela con il de cuius che legittima alla successione ai sensi degli artt. 565 e ss. c.c.
Con riguardo all'accettazione dell'eredità, ai sensi dell'art. 476 c.c. l'accettazione tacita può desumersi dall'esplicazione di un'attività personale del chiamato incompatibile con la volontà di rinunciarvi, id est con un comportamento tale da presupporre la volontà di accettare l'eredità secondo una valutazione obiettiva condotta alla stregua del comune modo di agire di una persona normale, l'accettazione è implicita nell'esperimento, da parte del chiamato, di azioni giudiziarie, che
- essendo intese alla rivendica o alla difesa della proprietà o ai danni per la mancata disponibilità di beni ereditari - non rientrano negli atti conservativi e di gestione dei beni ereditari consentiti dall'art. 460 c.c., sicché, trattandosi di azioni che travalicano il semplice mantenimento dello stato di fatto quale esistente al momento dell'apertura della successione, il chiamato non avrebbe diritto di proporle e, proponendole, dimostra di avere accettato la qualità di erede (Cassazione civile sez. II,
- 4 - 11/08/2021, n. 22730; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 13738 del 27/06/2005, Rv. 581423; conf. Cass.Sez.
2, Ordinanza n. 10060 del 24/04/2018, Rv. 648326; cfr. anche Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 14499 del
06/06/2018, Rv. 648845 e Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 16814 del 26/06/2018, Rv. 649422).
E ancora, l'erede che intenda esercitare un diritto riconducibile al de cuius deve provare la propria legittimazione per essere subentrato nella medesima posizione di quest'ultimo, fornendo la prova, mediante la produzione in giudizio di idonea documentazione, del decesso della parte originaria e della propria qualità di erede;
solo successivamente acquisisce rilievo l'accettazione dell'eredità, la quale può anche avvenire tacitamente, attraverso l'esercizio di un'azione petitoria.
3.3. In definitiva, il ricorrente avrebbe dovuto provare la sua qualità di erede di Persona_1
originario sottoscrittore del contratto di locazione per il cui inadempimento ha agito nel presente giudizio, mentre non vi è agli atti alcuna documentazione che provi tale qualità, non risultando neppure la produzione degli atti dello stato civile, dai quali avrebbe potuto desumersi l'eventuale rapporto di parentela del ricorrente con il de cuius, rapporto che non viene indicato nell'atto introduttivo né negli altri atti di causa, per cui non è possibile procedere ad alcuna verifica circa l'applicabilità - nel caso concreto - della disciplina dettata dagli artt. 565 e ss. c.c.
3.4. Il ricorrente, pertanto, non ha fornito prova circa la propria titolarità del diritto fatto valere in giudizio (Cassazione civile sez. III, 28/03/2024, n. 8545, Cass. S.U. n. 2951/2016; Cass. Civ. sez. I
n. 4116/2016 del 02.03.2016) che, come noto, è questione attinente al merito (Cassazione civile sez.
VI - 02/12/2019, n. 31402), conseguendone il rigetto delle domande proposte con il ricorso.
3.5 Quanto alle spese di lite, essendo il convenuto contumace non si fa luogo ad alcuna statuizione
(da ultimo cfr. Cass. 13253/24).
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta:
- rigetta il ricorso proposto da Parte_1
Bologna, 21 gennaio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Pierangela Congiu
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