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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/02/2025, n. 1456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1456 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N.R.G.A.C. 14219/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Valeria Rosetti - Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel. -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 14219 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: divorzio - scioglimento matrimonio promossa con ricorso
DA
(nata a [...] il [...] - C.F. ) rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. RUSSOLILLO EVA presso la quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via Dei Missionari n.11
RICORRENTE
CONTRO
(nato a [...] -NA) l'8.11.1969 C.F. ) CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 25.06.2024 premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio con a Pozzuoli (NA) il 18.11.2002, che dalla loro relazione non erano CP_1
nati figli, che le parti si erano separate in forza di sentenza emessa dall'intestato Tribunale n. 7197/2020 pubblicata in data 30.10.2020 e che da quando furono autorizzate dal Presidente a vivere separatamente la comunione materiale e spirituale non si era più ricostituita, chiedeva pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio (rectius : lo scioglimento del matrimonio ) senza null'altro prevedersi.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 14 c.p.c. e con decreto veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti.
All'udienza del 14.01.2025 compariva solo la ricorrente la quale confermava la volontà di divorziare dal resistente. Verificata la regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza e la mancata comparizione del resistente, il giudice, delegato alla trattazione del procedimento, ne dichiarava la contumacia.
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione previa acquisizione del parere del PM.
Va preliminarmente confermata la dichiarazione di contumacia del resistente non costituitosi in giudizio benchè regolarmente citato.
Nel merito la domanda è fondata e merita accoglimento. Invero si è realizzata la ipotesi di cui all'art. 3 n.
2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorso oltre un anno dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Napoli nel procedimento di separazione giudiziale concluso con sentenza definitiva n. 7197/2020 passata in giudicato, come da attestazione in calce alla copia della stessa (cfr. copia sentenza allegata al fascicolo di parte munita di attestazione di passaggio in giudicato) e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
In assenza di figli minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti ed in mancanza di domande accessorie, nessun'altra statuizione va adottata dal Collegio.
Passando alle spese di giudizio, la natura e l'esito del giudizio depongono per la irripetibilità delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso promosso da contro Parte_1 [...]
, così provvede: CP_1 • dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 [...]
a Pozzuoli (NA) il 18.11. 2002 (atto n.109, parte I , S. A, reg. Atti Matrimonio anno 2002); CP_1
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pozzuoli (NA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 17.01.2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Valeria Rosetti - Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel. -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 14219 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: divorzio - scioglimento matrimonio promossa con ricorso
DA
(nata a [...] il [...] - C.F. ) rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. RUSSOLILLO EVA presso la quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via Dei Missionari n.11
RICORRENTE
CONTRO
(nato a [...] -NA) l'8.11.1969 C.F. ) CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 25.06.2024 premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio con a Pozzuoli (NA) il 18.11.2002, che dalla loro relazione non erano CP_1
nati figli, che le parti si erano separate in forza di sentenza emessa dall'intestato Tribunale n. 7197/2020 pubblicata in data 30.10.2020 e che da quando furono autorizzate dal Presidente a vivere separatamente la comunione materiale e spirituale non si era più ricostituita, chiedeva pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio (rectius : lo scioglimento del matrimonio ) senza null'altro prevedersi.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 14 c.p.c. e con decreto veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti.
All'udienza del 14.01.2025 compariva solo la ricorrente la quale confermava la volontà di divorziare dal resistente. Verificata la regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza e la mancata comparizione del resistente, il giudice, delegato alla trattazione del procedimento, ne dichiarava la contumacia.
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione previa acquisizione del parere del PM.
Va preliminarmente confermata la dichiarazione di contumacia del resistente non costituitosi in giudizio benchè regolarmente citato.
Nel merito la domanda è fondata e merita accoglimento. Invero si è realizzata la ipotesi di cui all'art. 3 n.
2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorso oltre un anno dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Napoli nel procedimento di separazione giudiziale concluso con sentenza definitiva n. 7197/2020 passata in giudicato, come da attestazione in calce alla copia della stessa (cfr. copia sentenza allegata al fascicolo di parte munita di attestazione di passaggio in giudicato) e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
In assenza di figli minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti ed in mancanza di domande accessorie, nessun'altra statuizione va adottata dal Collegio.
Passando alle spese di giudizio, la natura e l'esito del giudizio depongono per la irripetibilità delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso promosso da contro Parte_1 [...]
, così provvede: CP_1 • dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 [...]
a Pozzuoli (NA) il 18.11. 2002 (atto n.109, parte I , S. A, reg. Atti Matrimonio anno 2002); CP_1
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pozzuoli (NA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 17.01.2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino