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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 09/07/2025, n. 650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 650 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________________
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente,
2) dott. Natalino Sapone Consigliere,
3) dott. Salvatore Catalano Giudice ausiliario rel.,
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 115/2020 r.g., vertente tra
(subentrata ex lege e a titolo universale a Parte_1 Parte_2
), Codice fiscale, Partita Iva in persona del legale rappresentante pro-
[...] P.IVA_1 tempore, sede in Via Giuseppe Grezar,14 - 00142 Roma (RM), rappresentata e difesa dall'avv.
Francesco Bavasso ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Cosenza alla via Nicola Serra
96, giusta procura in atti
APPELLANTE
CONTRO
(C.F.: ), nato a [...], il [...], ed Controparte_1 CodiceFiscale_1 ivi residente a[...], rappresentato e difeso dall' Avv. Murdaca Maria, del Foro di Locri (RC)
APPELLATO
Oggetto: Appello avverso la Sentenza del Tribunale di Locri n° 41/20.
CONCLUSIONI
Le parti precisavano le conclusioni come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 11/05/2019, il sig. proponeva opposizione ex art. 615 CP_1
c.p.c., all'intimazione di pagamento n. 094 2019 9001207873 000 ed alla presupposta cartella n. 094
2009 00353861 71 000, relative ad iscrizioni a ruolo effettuate dalla Direzione Provinciale del Lavoro
1 di Reggio Calabria per mancato pagamento di sanzioni amministrative.
A fondamento della propria richiesta di annullamento, l'opponente lamentava la prescrizione dei crediti, intervenuta successivamente alla notifica della cartella richiamata.
L'ente di riscossione si costituiva in giudizio, contestando le suddette doglianze, concludendo per la piena legittimità dell'atto impugnato sostenendo altresì la non invocabilità del termine di prescrizione quinquennale a fronte dell'avvenuta notifica delle cartelle presupposte, chiedeva, pertanto, il rigetto dell'opposizione con il favore delle spese.
Istruita la causa a mezzo produzione documentale, il Tribunale di Locri, con sentenza n. 41/20, accoglieva l'opposizione.
Avverso detta sentenza con atto ritualmente notificato, proponeva appello Parte_3
, eccependo l'erroneità della sentenza impugnata, per i motivi meglio esplicati nel detto
[...]
atto, chiedendone la riforma con il rigetto dell'opposizione e con il favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva l'appellato, resistendo al gravame di cui chiedeva il rigetto.
Con ordinanza del 19/11/24, a scioglimento della riserva dell'udienza del /24, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c, così come novellato dall'art. 35 del decreto legislativo
149/2022, questa Corte ha assegnato la causa in decisione coi termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.) Preliminarmente occorre esitare l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., avanzata dall'appellato.
1.1) La superiore eccezione non coglie nel segno atteso che il gravame proposto individua in maniera sufficientemente specifica le parti della sentenza impugnata delle quali si chiede la modifica, sì da superare il vaglio di ammissibilità richiesto dalla citata norma.
Riguardo l'interpretazione del sopra citato art.342 c.p.c., infatti, sono intervenute di recente le Sezioni
Unite affermando il seguente principio “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del
2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (
Cassazione civile, sez. un., 16/11/2017, n. 27199).
Prosegue la Corte chiarendo che “quello che viene richiesto - in nome del criterio della
2 razionalizzazione del processo civile, che è in funzione del rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata - è che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza quale è il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili. Dunque è necessario perché l'appello sia ammissibile che l'appellante indichi specifici motivi di censura alla sentenza gravata e tale specificità esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte a incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime.
Sicché nell'atto di appello alla parte volitiva deve sempre accompagnarsi, a pena d'inammissibilità del gravame, rilevabile d'ufficio e non sanabile per effetto dell'attività difensiva della controparte, una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice.
A tal fine “non è sufficiente che l'atto di appello consenta d'individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è - altresì - necessario, pur quando la sentenza di primo grado sia censurata nella sua interezza, che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità da correlare, peraltro, con la motivazione della sentenza impugnata.” (Cassazione civile, sez. III, 09/03/2017, n. 6043).
Tale specificità consente al giudice di “individuare in modo chiaro ed esauriente il "quantum appellatum", circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata, nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata” (cfr. Cass. Civ. sez. VI,
n. 21336/2017).
Nella specie l'eccezione è infondata alla luce del contenuto dei motivi di appello dai quali emerge la individuazione del “quantum appellatum” e dunque l'ambito del giudizio di gravame, con le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice.
2.) Con il proposto gravame si lamenta l'erroneità della sentenza impugnata per errata applicazione del termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 3, comma 9, legge n. 335/95 e violazione dell'art. 2946 c.c., per avere il primo giudice ritenuto che anche a seguito di notifica della cartella di pagamento il termine di prescrizione applicabile sia quello quinquennale di cui all'art. 3, comma 9, legge n. 335/95, previsto per la contribuzione previdenziale.
2.1) Il gravame è infondato per le argomentazioni che seguono.
L'appellante eccepisce l'errata applicazione del termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 3, comma 9, legge n. 335/95 e violazione dell'art. 2946 c.c.., dolendosi che il giudice di prime cure ha ritenuto che, anche in seguito di notifica della cartella di pagamento, il termine di prescrizione applicabile sia quello quinquennale di cui all'art. 3, comma 9, legge n. 335/95, previsto per la
3 contribuzione previdenziale.
, sostiene che, in relazione all'asserita prescrizione quinquennale Parte_1 del diritto alla riscossione di cui al credito riportato nell'atto impugnato, l'attività dell' CP_2
deve ritenersi soggetta al termine ordinario di prescrizione previsto dall'art. 2946 c.c.
[...] ritenendo che, con la formazione del ruolo e della conseguente cartella di pagamento, si determina un effetto novativo sia oggettivo che soggettivo e che, pertanto, a decorrere dalla notifica della cartella non può più farsi riferimento ai singoli termini di prescrizione previsti per ciascuno dei crediti portati nel ruolo, bensì alla ordinaria prescrizione per l'unico credito pecuniario.
Secondo il costante orientamento della Suprema Corte “La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs.
n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c..
Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell CP_3 che, dall'1gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto (art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla l n. 122 del 2010)” ( Cass., CP_4
Sez. U, sent. n. 23397del17/11/2016).
L'art. 2953 c.c., infatti, dispone che “i diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, quando riguardo ad essi è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di dieci anni”.
La norma suddetta, pertanto, ancora la prescrizione decennale, esclusivamente, al passaggio in giudicato della sentenza.
Nel caso che ci occupa, dalla data di notifica della cartella di pagamento n. 09420090035386171000, avvenuta in data 10/11/2009, non risulta essere stato notificato alcun formale atto interruttivo della prescrizione quinquennale fino alla notifica dell'intimazione di pagamento avvenuta solo il
06.05.2019, pertanto, correttamente il primo giudice ha ritenuto la prescrizione delle obbligazioni pecuniarie di cui alla detta cartella di pagamento.
Per quanto fin qui esposto, corretta appare la sentenza impugnata che deve essere confermata, con il conseguenziale rigetto dell'appello.
3.) Le spese seguono la soccombenza e devono essere liquidate in considerazione del valore della controversia e dell'attività difensiva spiegata, secondo i criteri di cui al d.m. 147/22 (valore da
4 26.001,00 a 52.000,00, parametri minimi data la bassa complessità della causa, per fase studio (€.
1.029,00), per la fase introduttiva (€. 709,00), per la fase istruttoria/trattazione (€. 1.523,00), e per la fase decisionale (€. 1.735,00) e minimi, in quanto la stessa interviene successivamente all'entrata in vigore del citato decreto (Cass. n. 23318/2012).
Trattandosi di impugnazione proposta con citazione successivo al 01/01/2013, va fatta applicazione del disposto di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, introdotto dall'articolo 1, comma 17,
L. 228/2012, con la decorrenza di cui al comma 18 del medesimo articolo, il quale ne dispone l'applicabilità ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge (1.1.2013).
L'espressione <> va riferita alla proposizione dell'impugnazione, indipendentemente dalla data di inizio del procedimento in primo grado: “L'obbligo del versamento per il ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto integrale della domanda (ovvero di definizione negativa, in rito, del gravame), previsto, per i procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, dall'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, postula esclusivamente l'avvenuta notifica dell'atto di appello, quale atto che, determinando l'instaurazione del rapporto processuale, dà inizio al procedimento di impugnazione, senza che assuma rilevanza la data di introduzione del giudizio di primo grado. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione impugnata nella parte in cui aveva ritenuto ricorrere le condizioni per la debenza, da parte dell'appellante soccombente, dell'ulteriore importo pari a quello già versato per il contributo unificato in una fattispecie in cui il giudizio era stato introdotto in primo grado in data 16 gennaio 2007, ma l'atto di appello era stato notificato in data successiva al 30 gennaio 2013)”. (Cass. civ. sez. II,
25/09/2018, n. 22726).
Deve, pertanto, darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater DPR
115/2002, a tenore del quale quando l'impugnazione è stata integralmente respinta, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , avverso la sentenza del Parte_3
Tribunale di Locri n. 41/20 disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così decide:
rigetta l'appello; conferma la sentenza n.41/20; condanna l'appellante alla rifusione delle spese di giudizio nei confronti dell'appellato che liquida in
5 complessivi €.4.996,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito;
Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del 02/07/2025.
Il Giudice ausiliario estensore La Presidente
(dott. Salvatore Catalano) (dott.ssa Patrizia Morabito)
6
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________________
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente,
2) dott. Natalino Sapone Consigliere,
3) dott. Salvatore Catalano Giudice ausiliario rel.,
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 115/2020 r.g., vertente tra
(subentrata ex lege e a titolo universale a Parte_1 Parte_2
), Codice fiscale, Partita Iva in persona del legale rappresentante pro-
[...] P.IVA_1 tempore, sede in Via Giuseppe Grezar,14 - 00142 Roma (RM), rappresentata e difesa dall'avv.
Francesco Bavasso ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Cosenza alla via Nicola Serra
96, giusta procura in atti
APPELLANTE
CONTRO
(C.F.: ), nato a [...], il [...], ed Controparte_1 CodiceFiscale_1 ivi residente a[...], rappresentato e difeso dall' Avv. Murdaca Maria, del Foro di Locri (RC)
APPELLATO
Oggetto: Appello avverso la Sentenza del Tribunale di Locri n° 41/20.
CONCLUSIONI
Le parti precisavano le conclusioni come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 11/05/2019, il sig. proponeva opposizione ex art. 615 CP_1
c.p.c., all'intimazione di pagamento n. 094 2019 9001207873 000 ed alla presupposta cartella n. 094
2009 00353861 71 000, relative ad iscrizioni a ruolo effettuate dalla Direzione Provinciale del Lavoro
1 di Reggio Calabria per mancato pagamento di sanzioni amministrative.
A fondamento della propria richiesta di annullamento, l'opponente lamentava la prescrizione dei crediti, intervenuta successivamente alla notifica della cartella richiamata.
L'ente di riscossione si costituiva in giudizio, contestando le suddette doglianze, concludendo per la piena legittimità dell'atto impugnato sostenendo altresì la non invocabilità del termine di prescrizione quinquennale a fronte dell'avvenuta notifica delle cartelle presupposte, chiedeva, pertanto, il rigetto dell'opposizione con il favore delle spese.
Istruita la causa a mezzo produzione documentale, il Tribunale di Locri, con sentenza n. 41/20, accoglieva l'opposizione.
Avverso detta sentenza con atto ritualmente notificato, proponeva appello Parte_3
, eccependo l'erroneità della sentenza impugnata, per i motivi meglio esplicati nel detto
[...]
atto, chiedendone la riforma con il rigetto dell'opposizione e con il favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva l'appellato, resistendo al gravame di cui chiedeva il rigetto.
Con ordinanza del 19/11/24, a scioglimento della riserva dell'udienza del /24, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c, così come novellato dall'art. 35 del decreto legislativo
149/2022, questa Corte ha assegnato la causa in decisione coi termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.) Preliminarmente occorre esitare l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., avanzata dall'appellato.
1.1) La superiore eccezione non coglie nel segno atteso che il gravame proposto individua in maniera sufficientemente specifica le parti della sentenza impugnata delle quali si chiede la modifica, sì da superare il vaglio di ammissibilità richiesto dalla citata norma.
Riguardo l'interpretazione del sopra citato art.342 c.p.c., infatti, sono intervenute di recente le Sezioni
Unite affermando il seguente principio “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del
2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (
Cassazione civile, sez. un., 16/11/2017, n. 27199).
Prosegue la Corte chiarendo che “quello che viene richiesto - in nome del criterio della
2 razionalizzazione del processo civile, che è in funzione del rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata - è che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza quale è il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili. Dunque è necessario perché l'appello sia ammissibile che l'appellante indichi specifici motivi di censura alla sentenza gravata e tale specificità esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte a incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime.
Sicché nell'atto di appello alla parte volitiva deve sempre accompagnarsi, a pena d'inammissibilità del gravame, rilevabile d'ufficio e non sanabile per effetto dell'attività difensiva della controparte, una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice.
A tal fine “non è sufficiente che l'atto di appello consenta d'individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è - altresì - necessario, pur quando la sentenza di primo grado sia censurata nella sua interezza, che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità da correlare, peraltro, con la motivazione della sentenza impugnata.” (Cassazione civile, sez. III, 09/03/2017, n. 6043).
Tale specificità consente al giudice di “individuare in modo chiaro ed esauriente il "quantum appellatum", circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata, nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata” (cfr. Cass. Civ. sez. VI,
n. 21336/2017).
Nella specie l'eccezione è infondata alla luce del contenuto dei motivi di appello dai quali emerge la individuazione del “quantum appellatum” e dunque l'ambito del giudizio di gravame, con le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice.
2.) Con il proposto gravame si lamenta l'erroneità della sentenza impugnata per errata applicazione del termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 3, comma 9, legge n. 335/95 e violazione dell'art. 2946 c.c., per avere il primo giudice ritenuto che anche a seguito di notifica della cartella di pagamento il termine di prescrizione applicabile sia quello quinquennale di cui all'art. 3, comma 9, legge n. 335/95, previsto per la contribuzione previdenziale.
2.1) Il gravame è infondato per le argomentazioni che seguono.
L'appellante eccepisce l'errata applicazione del termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 3, comma 9, legge n. 335/95 e violazione dell'art. 2946 c.c.., dolendosi che il giudice di prime cure ha ritenuto che, anche in seguito di notifica della cartella di pagamento, il termine di prescrizione applicabile sia quello quinquennale di cui all'art. 3, comma 9, legge n. 335/95, previsto per la
3 contribuzione previdenziale.
, sostiene che, in relazione all'asserita prescrizione quinquennale Parte_1 del diritto alla riscossione di cui al credito riportato nell'atto impugnato, l'attività dell' CP_2
deve ritenersi soggetta al termine ordinario di prescrizione previsto dall'art. 2946 c.c.
[...] ritenendo che, con la formazione del ruolo e della conseguente cartella di pagamento, si determina un effetto novativo sia oggettivo che soggettivo e che, pertanto, a decorrere dalla notifica della cartella non può più farsi riferimento ai singoli termini di prescrizione previsti per ciascuno dei crediti portati nel ruolo, bensì alla ordinaria prescrizione per l'unico credito pecuniario.
Secondo il costante orientamento della Suprema Corte “La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs.
n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c..
Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell CP_3 che, dall'1gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto (art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla l n. 122 del 2010)” ( Cass., CP_4
Sez. U, sent. n. 23397del17/11/2016).
L'art. 2953 c.c., infatti, dispone che “i diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, quando riguardo ad essi è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di dieci anni”.
La norma suddetta, pertanto, ancora la prescrizione decennale, esclusivamente, al passaggio in giudicato della sentenza.
Nel caso che ci occupa, dalla data di notifica della cartella di pagamento n. 09420090035386171000, avvenuta in data 10/11/2009, non risulta essere stato notificato alcun formale atto interruttivo della prescrizione quinquennale fino alla notifica dell'intimazione di pagamento avvenuta solo il
06.05.2019, pertanto, correttamente il primo giudice ha ritenuto la prescrizione delle obbligazioni pecuniarie di cui alla detta cartella di pagamento.
Per quanto fin qui esposto, corretta appare la sentenza impugnata che deve essere confermata, con il conseguenziale rigetto dell'appello.
3.) Le spese seguono la soccombenza e devono essere liquidate in considerazione del valore della controversia e dell'attività difensiva spiegata, secondo i criteri di cui al d.m. 147/22 (valore da
4 26.001,00 a 52.000,00, parametri minimi data la bassa complessità della causa, per fase studio (€.
1.029,00), per la fase introduttiva (€. 709,00), per la fase istruttoria/trattazione (€. 1.523,00), e per la fase decisionale (€. 1.735,00) e minimi, in quanto la stessa interviene successivamente all'entrata in vigore del citato decreto (Cass. n. 23318/2012).
Trattandosi di impugnazione proposta con citazione successivo al 01/01/2013, va fatta applicazione del disposto di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, introdotto dall'articolo 1, comma 17,
L. 228/2012, con la decorrenza di cui al comma 18 del medesimo articolo, il quale ne dispone l'applicabilità ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge (1.1.2013).
L'espressione <> va riferita alla proposizione dell'impugnazione, indipendentemente dalla data di inizio del procedimento in primo grado: “L'obbligo del versamento per il ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto integrale della domanda (ovvero di definizione negativa, in rito, del gravame), previsto, per i procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, dall'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, postula esclusivamente l'avvenuta notifica dell'atto di appello, quale atto che, determinando l'instaurazione del rapporto processuale, dà inizio al procedimento di impugnazione, senza che assuma rilevanza la data di introduzione del giudizio di primo grado. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione impugnata nella parte in cui aveva ritenuto ricorrere le condizioni per la debenza, da parte dell'appellante soccombente, dell'ulteriore importo pari a quello già versato per il contributo unificato in una fattispecie in cui il giudizio era stato introdotto in primo grado in data 16 gennaio 2007, ma l'atto di appello era stato notificato in data successiva al 30 gennaio 2013)”. (Cass. civ. sez. II,
25/09/2018, n. 22726).
Deve, pertanto, darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater DPR
115/2002, a tenore del quale quando l'impugnazione è stata integralmente respinta, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , avverso la sentenza del Parte_3
Tribunale di Locri n. 41/20 disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così decide:
rigetta l'appello; conferma la sentenza n.41/20; condanna l'appellante alla rifusione delle spese di giudizio nei confronti dell'appellato che liquida in
5 complessivi €.4.996,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito;
Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del 02/07/2025.
Il Giudice ausiliario estensore La Presidente
(dott. Salvatore Catalano) (dott.ssa Patrizia Morabito)
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