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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 06/03/2025, n. 295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 295 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DELL'AQUILA
in persona dei magistrati:
dr. Nicoletta Orlandi - Presidente rel. dr. Carla Ciofani - Consigliere dr. Andrea Dell'Orso - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1177 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, vertente tra
, in persona del legale rappresentante Parte_1 Parte_2
, rappresentata e difesa dall'Avv. Florindo Di Lucente
[...]
e dall'Avv. Fabio Pagano, procuratori antistatari, come da procura allegata all'atto di citazione in appello
- appellante e
in persona del procuratore Controparte_1 CP_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Luccitti, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello
- appellata avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 1364 del
Tribunale Ordinario di Pescara, pubblicata in data 18/10/2022 in materia di contratti bancari
Conclusioni per l'appellante
“La presente difesa si riporta integralmente all'atto di citazione in appello e a tutto quanto ivi dedotto, richiesto
(anche in via istruttoria) ed eccepito – che di seguito si trascrivono: “A) accertare e dichiarare che, in relazione ai rapporti di conto corrente ordinario n. 1000/2654 (già conto n.
986657701-38 e 1000/2128), sul quale era regolata un'apertura di credito superiore ad euro 5000,00 la ha richiesto e CP_3 applicato tassi di interessi debitori usurari in violazione della legge 108/1996; B) in ogni caso accertare e dichiarare, in relazione ai contratti relativi ai medesimi rapporti, per i rilievi svolti in narrativa, la nullità per mancanza di forma scritta e per indeterminabilità dell'oggetto delle clausole inerenti all'applicazione e alla determinazione di tassi debitori ultralegali, all'applicazione della commissione massimo scoperto e delle commissioni variamente denominate, all'applicazione degli interessi per cd. giorni-valuta, dei costi, spese e remunerazioni e competenze a qualsiasi titolo addebitate;
C) in ogni caso, dichiarare la nullità degli addebiti, sui suddetti conti, a titolo di “commissione massimo scoperto” in quanto nulle le eventuali pattuizioni per mancanza di causa e per indeterminabilità dell'oggetto, per i rilievi formulati in premessa;
D) In ogni caso, dichiarare la nullità degli addebiti, sui suddetti conti, operati dall'Istituto di
Credito convenuto in applicazione del cd. “sistema dei giorni valuta”, in quanto nulle le eventuali pattuizioni per mancanza di causa, per i rilievi formulati in premessa;
E) in ogni caso, accertare che la ha capitalizzato trimestralmente sul CP_3 conto corrente ordinario n. 1000/2654 le competenze del medesimo conto, in violazione dell'art. 1283 c.c. per quanto dedotto e rilevato in premessa;
F) accertare e determinare, per l'effetto, la reale situazione contabile del conto corrente n.1000/2654, ricondotta a criteri di giustizia, nonché che il reale saldo del suddetto conti è pari, al 30.09.2020, a € 95.455,31 a fronte del saldo passivo risultante dagli estratti conto della pari CP_3
a € -83.023,17, come da risultanze della Consulenza tecnica di parte agli atti o, in via gradata, che lo stesso è pari alla diversa somma, maggiore o minore, che dovesse risultare di giustizia, in relazione alle eccezioni ed ai rilievi proposti in narrativa, anche in base ai risultati del ricalcolo che potrà essere effettuato in sede di CTU tecnico contabile secondo i criteri utilizzati dal Ctp, o, in via gradata, secondo i criteri che saranno ritenuti di giustizia dall'Ill.mo GI;
G) per
l'effetto condannare la banca convenuta ad apportare ogni opportuna modifica alle risultanze contabili di tale conto, nei modi risultanti dalla determinazione di cui innanzi;
H) condannare, altresì, la convenuta alle spese ed onorari di CP_3 entrambi i giudizi, oltre rimborso spese generali, Iva e Cpa, da attribuirsi ai sottoscritti procuratori per dichiarazione di fattone anticipo” - Impugna e contesta integralmente la comparsa di costituzione e risposta della convenuta e tutto quanto attraverso la stessa dedotto, richiesto ed eccepito, in quanto assolutamente infondato in fatto e in diritto. Si precisano le conclusioni come da atti, concludendo per l'integrale accoglimento dell'appello e la riforma della sentenza impugnata, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, con distrazione a favore dei procuratori”.
Conclusioni dell'appellata
“L'avv. Andrea Luccitti, per la nel Controparte_1 riportarsi integralmente ai propri scritti difensivi ed a tutte le richieste formulate, di merito ed istruttorie, ribadisce
l'inammissibilità e l'infondatezza dell'avverso atto di appello.
In via subordinata per la denegata ipotesi di ammissione di CTU contabile con riferimento al rapporto di conto oggetto di causa si chiede che vengano formulati i quesiti proposti con la comparsa di costituzione e risposta.
L'avv. Andrea Luccitti precisa le conclusioni, anche istruttorie, riportandosi a quelle rassegnate con la comparsa di costituzione qui da aversi per integralmente ritrascritte – che di seguito si riportano: “in via principale, rigettare l'appello proposto perché inammissibile e comunque infondato in punto di diritto e di fatto così confermare la sentenza n. 1364/2022 del
Tribunale di Pescara nel giudizio iscritto al n. 1141/2021 R.G.;
- in ogni caso, rigettare integralmente tutte le domande proposte dall'appellante, poiché inammissibili ed infondate in fatto ed in diritto ovvero con qualsivoglia altra statuizione di rito o di merito ed accogliere le conclusioni del primo grado di giudizio di seguito ritrascritte: “In via preliminare nel merito: 1) dichiarare la decadenza da ogni azione per mancata contestazione degli estratti conto;
2) in via ulteriormente gradata, dichiarare la intervenuta prescrizione delle richieste di controparte;
In via principale nel merito: 3) rigettare tutte le domande attrici siccome infondate in fatto ed in diritto;
In ogni caso e salvo gravame: 4) nella denegata ipotesi di accertamento di un qualsiasi credito dell'attrice, dichiarare la compensazione di detto credito con quello della convenuta;
CP_3
In ordine alle spese di lite: 5) in ogni caso condannare
l'attrice al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre al rimborso forfetario delle spese generali, iva e cassa di previdenza come per legge.” - con vittoria di spese e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria ci si oppone per i motivi appena esposti alla richiesta di ammissione di CTU contabile ed alla richiesta di emissione di ordine di esibizione ex art. 210 cpc”.
Fatti di causa e ragioni della decisione
1. Con sentenza n. 1364, pubblicata in data 18/10/2022, il
Tribunale Ordinario di Pescara rigettava le domande proposte da aventi ad oggetto il rapporto di conto corrente Parte_1
n. 1000/2654 (già n. 986657701-38 e 1000/2128), intrattenuto dall'attrice con e condannava Controparte_1 Parte_1
a rifondere alla banca le spese di lite.
1.1. Il Tribunale esponeva che aveva Parte_1 chiesto la condanna della banca convenuta a restituirle gli importi illegittimamente addebitatile nel corso del rapporto di conto corrente n. 1000/2654, già n. 986657701-38 e n. 1000/2128, aperto nel 1993 presso divenuta, a Controparte_4 seguito di successive fusioni, per Controparte_1 effetto di clausole contrattuali nulle relative ai tassi di interesse, alle commissioni, alle spese ed alla capitalizzazione degli interessi debitori nonché per l'arbitraria applicazione dei giorni valuta, l'uso illegittimo dello ius variandi da parte della banca ed il superamento del tasso soglia.
1.2. Il giudice dava atto che la banca si era costituita in giudizio ed aveva contestato le deduzioni avversarie, allegando di avere correttamente gestito il rapporto oggetto di causa, ed aveva eccepito la mancata produzione degli estratti conto relativi ad alcuni trimestri, la decadenza dell'attrice dalla facoltà di contestare gli estratti del conto corrente e la prescrizione dell'azione di ripetizione degli indebiti relativi alle rimesse di natura solutoria precedenti il decennio anteriore alla data di invio della prima diffida della correntista del 25 novembre 2020. 1.3. Il Tribunale riteneva infondata l'azione di ripetizione per difetto di prova, non avendo l'attrice prodotto gli estratti conto e gli estratti scalari dalla data di apertura del conto corrente, acceso nel 1993, sino al 1995 ed avendo prodotto sino al primo trimestre del 2001 unicamente gli estratti scalari, rendendo così impossibile l'esatta ricostruzione dei rapporti di dare-avere tra le parti. Riteneva assorbita ogni altra questione.
2. Con atto di citazione notificato il 23/11/2022 Parte_1
proponeva appello avverso la sentenza sopra indicata,
[...] notificatale il 24/10/2022, sulla base di tre motivi, chiedendo la rideterminazione del saldo del conto corrente n. 1000/2654 alla data del 30/09/2020 nell'importo di € 95.455,31 a suo credito, come da perizia di parte prodotta in primo grado, a fronte del saldo passivo risultante dagli estratti conto della banca che mostravano a quella data un debito di € 83.023,17 a suo carico.
2.1. In via istruttoria chiedeva che venisse ordinata alla banca l'esibizione degli estratti conto mancanti e che venisse disposta consulenza tecnica d'ufficio al fine del calcolo del saldo del conto corrente mediante l'espunzione degli addebiti illegittimi.
2.2. Con comparsa depositata il 31/03/2023 si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
2.2.1. L'appellata deduceva l'inammissibilità della domanda formulata da , in quanto sfornita di prova, come Parte_1 evidenziato dal giudice di primo grado, e reiterava le eccezioni di decadenza della correntista, ai sensi degli artt. 1857 e 1832
c.c. e 119 TUB, dalla facoltà di contestare gli estratti conto e di prescrizione della domanda formulata dall'appellante con riferimento a tutte le rimesse effettuate fino al 25/11/2010. 2.3. Con ordinanza in data 18/5/2023 la Corte rigettava l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata formulata da Parte_3
. L'udienza di precisazione delle conclusioni del
[...]
18/06/2024 si svolgeva con modalità cartolare, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e le parti nelle note depositate ai sensi della norma citata reiteravano le conclusioni formulate nei rispettivi atti introduttivi.
2.4.1. Con ordinanza in data 20/6/2024 la causa veniva quindi assunta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., nella loro massima estensione.
3. Con il primo motivo di appello deduce che il Parte_1 primo giudice aveva errato nel qualificare la sua domanda come ripetizione di indebito, mentre oggetto del giudizio era l'accertamento del saldo del conto corrente mediante l'espunzione degli addebiti illegittimi;
lamenta inoltre che il giudice di primo grado aveva omesso di pronunciare sulle altre domande da lei formulate, aventi ad oggetto la nullità delle clausole contrattuali, limitandosi a rilevare l'incompletezza degli estratti conto prodotti.
3.1. Chiede quindi che la Corte si pronunci in ordine alla nullità degli addebiti illegittimamente applicati con rettifica del saldo del conto corrente, deducendo che gli estratti scalari, contenendo il saldo finale di ogni trimestre e il dettaglio delle competenze, permettono di ricostruire il rapporto.
3.2. L'appellante evidenzia di aver richiesto alla banca ai sensi dell'art. 119 TUB prima del giudizio e poi in corso di causa ai sensi dell'art. 210 c.p.c. copia della documentazione contabile e contrattuale relativa al rapporto controverso, ma di avere ricevuto dalla banca una documentazione parziale.
4. Con il secondo motivo di appello reitera le Parte_1 domande di accertamento della nullità di clausole contrattuali, già formulate in primo grado, non esaminate dal Tribunale, relative: 1) all'usurarietà degli interessi applicati dalla banca nel terzo trimestre del 2006 e nel secondo trimestre del
2007 per effetto dell'esercizio dello ius variandi; all'usurarietà genetica delle pattuizioni contenute nel contratto “conto Business Insieme” del 13/02/2013 (saggio previsto del 23,041% con tasso soglia al 23,25) e nel contratto quadro di affidamento del 29/11/2013 (TAEG al 17,3237% e soglia antiusura al 16,6625%); 2) alla indeterminatezza degli interessi ultralegali indicati con rinvio agli usi piazza nel contratto di apertura del conto corrente del 27/01/1993, nonché nel contratto di apertura di credito del 18/07/2006, modificato con missiva del 09/09/2011, nel contratto quadro del 21/05/2018 e nel contratto del 1°/04/2019; 3) alla commissione di massimo scoperto ed alle altre commissioni previste nei contratti via via succedutisi nel tempo;
4) all'addebito di oneri e spese non pattuiti;
5) all'indebita applicazione di interessi per giorni di valuta;
6) alla capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori;
7) all'applicazione dello ius variandi in assenza di comunicazione, in violazione di quanto previsto dall'art. 118
TUB.
4.1. Insiste quindi nella richiesta di emissione di un ordine di esibizione alla banca di tutti gli estratti conto ex art. 210 c.p.c. e di espletamento di consulenza tecnica al fine di calcolare il saldo del conto corrente alla data della
30/9/2020, mediante l'espunzione delle somme illegittimamente addebitate dalla banca.
5. Con il terzo motivo di gravame l'appellante contesta la sua condanna al pagamento delle spese del primo grado di giudizio e chiede che queste siano poste a carico della banca in base al principio della soccombenza in accoglimento dei motivi d'appello sopra esposti. 6. I primi due motivi di gravame vanno esaminati congiuntamente, stante la loro interconnessione.
6.1. Prima di esaminare le doglianze dell'appellante è opportuno ricostruire i rapporti contrattuali succedutisi tra le parti, secondo quanto risulta dalla documentazione in atti:
1) aprì il conto corrente n. 986657701-38, che Parte_1 in seguito assunse la numerazione 1000/2128 e poi 1000/2654, presso la mediante la stipula di un Controparte_4 contratto in data 27/01/1993 (all. 2 delle produzioni della banca in primo grado), contenente il rinvio agli usi su piazza per la regolamentazione del rapporto;
2) il 18/7/2006 le parti stipularono un contratto di apertura di credito sul conto corrente (all. 3 banca), in cui risulta pattuito il tasso debitore nominale (8,00%) con previsione della capitalizzazione trimestrale degli interessi, il tasso annuo effettivo (8,843%), il tasso debitore oltre fido (11,00%), la commissione trimestrale di massimo scoperto (specificamente prevista nel limite del fido nell'importo dello 0,125% e oltre fido dello 0,75%), e lo ius variandi a favore della banca;
3) il conto corrente sopra indicato fu oggetto di ricontrattualizzazione con sottoscrizione del “conto business illimitato” (all. 4 banca) in data 23/02/2010, il cui riferimento al conto corrente n. 986657701-38 (ora n. 1000/2654) è reso chiaro dall'indicazione dell'IBAN nel testo del documento.
Nel contratto sono disciplinate tutte le condizioni economiche applicate al rapporto, ed è prevista la pari periodicità trimestrale di capitalizzazione degli interessi creditori e debitori, è inoltre disciplinata la commissione di massimo scoperto stabilita in misura di 2,00 euro per ogni giorno nel quale il conto ha presentato uno scoperto superiore a 1.000,00 euro, da calcolare alla fine di ogni trimestre con importo massimo di 100,00 euro;
4) con lettera del 09/11/2011, sottoscritta per accettazione dalla cliente, la banca ridusse da € 206.583,00 a € 200.000,00
l'importo della linea utilizzabile per apertura di credito in conto corrente (all. 8 banca), facendo espresso rimando per le condizioni economiche alle precedenti pattuizioni intercorse fra le parti;
5) in data 22/02/2012 il conto in contestazione fu nuovamente ricontrattualizzato (all. 5 banca), con pattuizione scritta di tutte le condizioni normative ed economiche applicate al rapporto: tassi, commissioni, spese, valute e periodicità trimestrale di capitalizzazione degli interessi e della commissione di scoperto, con l'indicazione della medesima modalità applicativa descritta al punto che precede;
6) in data 13/02/2013 AN aderì alla convenzione Conto
Business Insieme (all. 6 e n. 7 della banca). Nel contratto risultano pattuite le condizioni economiche del rapporto: tasso creditore, commissioni, spese, valute, periodicità trimestrale di capitalizzazione degli interessi, ius variandi (art. 25) tasso debitore annuo nominale sugli sconfinamenti fino a €
1.500,00 nella misura del 21,2500% e tasso effettivo del
23,0041%; tasso debitore annuo nominale sugli sconfinamenti oltre € 1.500,00 pari al 20,9375% e tasso effettivo su tale sconfinamento del 22,6395%;
7) in data 29/11/2013 venne stipulato un contratto quadro di affidamento a breve termine con concessione alla correntista della linea di credito continuativa di € 100.000,00 per apertura di credito in conto corrente (all. 9 banca). Anche tale contratto contiene tutte le condizioni economiche e normative
(commissioni, spese e valute), con indicazione del tasso debitore annuo nella misura del 15,0000% e del tasso effettivo pari al 15,8650%, nonché del tasso extrafido in misura del
15,6625%, pari ad un tasso effettivo del 16,6066%; 8) in data 02/09/2014 vennero stipulati due atti integrativi del contratto quadro, con affidamento di euro 100.000,00 sino al
30/9/2014 e con aumento della linea di affidamento continuativo da € 100.000,00 a € 150.000,00 (all. 11 e 12 banca), con rinvio per le condizioni economiche a quanto indicato nel contratto quadro;
11) in data 21/05/2018 venne stipulato un atto integrativo del contratto quadro di affidamento con riduzione da € 150.000,00 a
€ 130.000,00 della linea di credito continuativa (all. 13 banca), con pattuizione di un tasso variabile parametrato all'Euribor medio a tre mesi con base di calcolo 365 giorni, aumentato di 6 punti di spread. Nel contratto era indicato il T.A.E.G. al
7,2565% e il TAN al 5,6670% applicati al momento della stipula, con previsione del T.A.N. al 12,925% con decorrenza dal
01/01/2019.
12) in pari data venne concessa alla cliente una linea di credito transitoria con scadenza al 30/11/2018 di € 20.000,00 per apertura di credito in conto corrente (all. 14 banca) con previsione di tutte le condizioni applicate;
13) in data 16/11/2018 venne stipulato un atto integrativo del contratto quadro di affidamento di proroga della linea di credito transitoria con nuova scadenza al 31/03/2019, con previsione di rientro rateale di € 5.000,00 ad ogni fine mese (all. 15 banca);
14) in data 01/04/2019 venne stipulato un ulteriore atto integrativo del contratto quadro di affidamento, con riduzione della linea continuativa di credito da € 130.000,00 a € 80.000,00
(all. 15 bis della banca), con pattuizione del T.A.N. al 6,6910%, pari al T.A.E.G. dell'8,5949% e con previsione del TAN al 12,860%
a partire dal 01/08/2019.
6.2. Tutti i contratti sopra indicati risultano sottoscritti dalla cliente.
6.2.1. Il fatto che la sottoscrizione sia apposta solo in calce alle scritture non ha alcun rilievo, poiché la firma, ai sensi dell'art. 2702 c.c., si riferisce all'intera dichiarazione e non al solo foglio che la contiene, sicché la scrittura privata deve ritenersi valida ed efficace nel suo complesso, con la conseguenza che, al fine di impedire che l'intero contenuto faccia stato nei confronti del sottoscrittore, questi è tenuto ad impugnarlo di falso.
6.3. E' fondata la deduzione dell'appellante, secondo la quale in primo grado essa non aveva formulato domanda di ripetizione di indebito, bensì di accertamento del saldo del conto corrente, che risultava ancora aperto alla data del
30/9/2020 indicata nell'atto di citazione.
6.4. Fondata è anche la deduzione di secondo la Parte_1 quale la mancanza degli estratti conto relativi alla parte iniziale del rapporto non impedisce la ricostruzione di esso con riferimento al periodo successivo.
6.4.1. E' pacifico in giurisprudenza che il correntista che contesti il saldo negativo del conto corrente e chieda di rideterminare i movimenti ed il saldo del rapporto, alla luce della pretesa invalidità delle clausole contrattuali che ne costituiscono il regolamento pattizio, è gravato dal corrispondente onere probatorio che investe sia il profilo della mancanza di una valida “causa debendi” sia quello dei versamenti effettuati (vedi tra le altre Cass. n. 30822 del 2018; Cass. n.
33009 del 2019; Cass. n. 7895 del 2020), essendo, per un verso, onerato della produzione del contratto contenente le clausole denunciate di nullità e per altro verso della ricostruzione del rapporto attraverso la produzione degli estratti conto.
6.4.2. Può tuttavia considerarsi superato l'orientamento interpretativo secondo cui il correntista che agisce per l'accertamento giudiziale del saldo e la ripetizione delle somme indebitamente riscosse dall'istituto di credito è gravato dell'onere di produrre l'intera serie degli estratti conto
(Cass. n. 9201 del 2015; Cass. n. 20693 del 2016; Cass. n.24948 del 2017). Secondo il più recente orientamento della Suprema
Corte (Cass. n. 22290 del 2023, Cass. n. 30822 del 2018 - in motivazione -, Cass. n. 11543 del 2019, Cass. n. 23852 del 2020) nel caso di incompletezza degli estratti conto il conteggio del dare e avere deve essere effettuato partendo dal primo saldo a debito negativo del cliente di cui si abbia evidenza, atteso che la mancata documentazione di una parte delle movimentazioni del conto, il cui saldo sia a debito del correntista, non esclude una definizione del rapporto fondata sugli estratti conto prodotti da una certa data in poi, in quanto non vi sarebbe ragione, in senso logico e giuridico, per ritenere che nell'ambito del contratto di conto corrente un adempimento solo parziale dell'onere di produzione degli estratti conto precluda di procedere alla semplice sterilizzazione del saldo debitorio portato dal primo degli estratti conto prodotti (Cass. n. 37800 del 2022).
6.5. Nel caso in esame, peraltro, la carenza della documentazione contabile relativa agli anni 1993 – 2001 non assume rilievo ai fini della ricostruzione del rapporto, stante la fondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca con riferimento a tutte le rimesse effettuate dalla correntista sino alla stipula del contratto di apertura di credito del 18/7/2006, non essendovi alcuna prova che in precedenza il contratto fosse affidato e dovendo pertanto ritenersi che tutti i versamenti effettuati da Parte_1 avessero valore di pagamento, con conseguente prescrizione del diritto della correntista di ottenere la rettifica del saldo sino a tale data, risalendo al 25/11/2020 la prima diffida inviata dall'odierna appellante alla banca con richiesta di ricostruzione del rapporto mediante l'espunzione dei saldi illegittimamente applicati.
6.5.1. Tali principi si applicano non solo in caso di ripetizione di indebito, ma anche quando il correntista agisca per l'accertamento del saldo del conto, al fine di rideterminare l'ammontare del proprio credito o del proprio debito per effetto dell'elisione di prelievi illegittimi, sussistendo in tal caso uno speculare interesse della banca, meritevole di tutela, di eccepire che il conteggio da effettuarsi tenga conto della non ripetibilità di quei prelievi per i quali è maturata la prescrizione (Cass. n. 9756 del 2024).
6.5.2. Sul punto giova ricordare che il termine di prescrizione decennale del diritto del cliente di conseguire la corretta ricostruzione del saldo del conto corrente mediante espunzione degli addebiti che assume indebitamente iscritti, decorre, qualora i versamenti eseguiti dal correntista in pendenza del rapporto abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, dalla data di chiusura del conto, mentre, ove i versamenti abbiano avuto natura solutoria, dall'esecuzione di ciascuno dei pagamenti (Cass. SS. UU.
24418/2010). Ne consegue che l'ordinaria prescrizione decennale decorre dalla data dell'annotazione in conto, qualora si tratti di versamenti su un conto in passivo (o scoperto), cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista, e dalla data di chiusura del rapporto quando i versamenti in conto, non avendo il passivo superato il limite dell'affidamento concesso al cliente, consistano in meri atti ripristinatori della provvista (sulla differenza fra rimesse solutorie e ripristinatorie vedi Cass. S.U. n. 24418 del 2010, si vedano inoltre Cass. 27704 del 2018; 2660 del 2019; 31927 del 2019;
Cass. 1388 del 2022).
6.5.3. Con sentenza n. 15895 del 2019 delle S.U. della Corte di Cassazione è stato inoltre chiarito che l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte. L'onere della prova in ordine all'esistenza dell'apertura di credito grava sul correntista.
6.5.4. Nel caso in esame tale onere non è stato assolto per il periodo antecedete al 18/7/2006, non avendo la correntista fornito nessuna prova che il conto corrente fosse affidato sin dalla sua apertura, giacché non ha neppure indicato Parte_1 quale fosse il limite dell'eventuale affidamento e non potendo la prova della concessione di un fido di fatto trarsi dalla mera tolleranza da parte della banca degli eventuali sconfinamenti da parte del cliente (Cass. n. 14470 del 2005, Corte d'Appello dell'Aquila, n. 354/2023 pubbl. il 08/03/2023).
6.5.5. Per quanto attiene al periodo successivo, sino al
25/11/2010, nel quale il conto corrente risulta assistito da affidamento, l'esistenza di eventuali rimesse solutorie, superiori ai limiti dell'affidamento concesso alla correntista, andrà verificata previa rettifica dei saldi, con espunzione degli addebiti illegittimi, per quanto appresso si dirà (vedi
Cass. n. 9141 del 2021, nello stesso senso Cass. n. 3858 del
2021).
6.6. Stante la prescrizione del diritto della correntista di ottenere la rideterminazione del saldo con riferimento al periodo antecedente al 18/7/2006, risulta carente di Parte_1 interesse in ordine alle domande di accertamento della nullità delle clausole contenute nel contratto del 27/1/1993, non essendo tale accertamento per lei di nessuna utilità.
7. Venendo all'esame delle censure formulate da Parte_1 con riferimento al periodo successivo, risultano infondate le doglianze relative all'indeterminatezza dei tassi e delle commissioni, al superamento del tasso soglia ed all'illegittimo esercizio dello ius variandi.
7.1. Come esposto al punto 6.1., a partire dalla stipula del contratto del 18/7/2006 risultano pattuiti nei limiti della soglia usuraria i tassi di interesse, le commissioni, con indicazione delle modalità di calcolo, e le spese gravanti sul conto.
7.2. Per quanto attiene alla lamentata usura originaria nel contratto del 13/2/2013, come evidenziato al punto 6.1.,
ha erroneamente indicato il tasso debitore riferito a Parte_1 sconfinamenti sino a 1.500,00 euro, pari al 21,250%, al tasso pattuito per gli sconfinamenti oltre 1.500,00 euro, pari al
20,9375%.
7.2.1. Analogo errore si rinviene in relazione al contratto del 29/11/2013, in riferimento al quale l'appellante riporta il tasso pattuito per sconfinamenti su aperture di credito fino ad euro 5.000,00 e non quello pattuito per gli sconfinamenti su aperture di credito superiori all'importo sopra indicato.
7.2.2. Il superamento del tasso soglia nel terzo trimestre del 2006 e nel secondo trimestre del 2007 è smentito dalle stesse allegazioni dell'appellante, che a pag. 25 del proprio atto di appello deduce che la banca avrebbe applicato al 30/9/2006 un tasso del 33,70%, a fronte della soglia del 14,37%, ed al
30/6/2007 il tasso del 15,04%, a fronte della soglia del 14,85%.
In contrasto con tali allegazioni a pag. 45 dello Parte_1 stesso atto di citazione indica l'applicazione nei medesimi periodi dei tassi dell'8,250% al 17/9/2006, dell'8,250% al
1°/10/2006, dell'8,750% al 22/5/2007, dell'8,750% al 18/6/2007
e del 6,350% al 19/6/2007.
7.3. La tabella riprodotta nelle pagine 43 – 48 dell'atto di citazione, volta a provare l'esercizio illegittimo da parte della banca dello ius variandi, smentisce l'assunto dell'appellante, atteso che le variazioni ivi riportate sono tutte contenute all'interno dei tassi pattuiti nei contratti via via succedutisi, che prevedevano tassi diversi a seconda che si trattasse di apertura di credito ordinaria, a termine o di sconfinamenti.
8. Fondata è invece la contestazione degli appellanti con riferimento alla capitalizzazione degli interessi debitori sino alla stipula del contratto del 23/2/2010, nel quale venne pattuita la medesima periodicità trimestrale per la capitalizzazione degli interessi debitori e creditori secondo quanto stabilito nell'art. 120 TUB e nella delibera CICR del 9 febbraio 2000.
8.1. Sul punto va in primo luogo rigettata l'eccezione della banca di decadenza della correntista ai sensi dell'art. 1832
c.c. dalla facoltà di impugnare le risultanze degli estratti conto. Secondo la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, infatti, la mancata contestazione dell'estratto conto e la connessa implicita approvazione delle operazioni in esso annotate riguardano gli accrediti e gli addebiti considerati nella loro consistenza contabile, ma non impediscono la formulazione al correntista di censure concernenti, come nel caso in esame, la validità ed efficacia dei rapporti obbligatori sottostanti (vedi, ex plurimis, Cass. n. 30000 del 2018, Cass.
n. 23421 del 2016, Cass. n. 11626 del 2011).
8.2. Per quanto attiene alla capitalizzazione, l'art. 7 della menzionata delibera CICR del 9/2/2000 stabiliva che “
1. Le condizioni applicate sulla base dei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente delibera devono essere adeguate alle disposizioni in questa contenute entro il 30 giugno 2000 e i relativi effetti si producono a decorrere dal successivo 1 luglio.
2. Qualora le nuove condizioni contrattuali non comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, le banche e gli intermediari finanziari, entro il medesimo termine del 30 giugno 2000, possono provvedere all'adeguamento, in via generale, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Di tali nuove condizioni deve essere fornita opportuna notizia per iscritto alla clientela alla prima occasione utile
e, comunque, entro il 31 dicembre 2000. 3. Nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse devono essere approvate dalla clientela”.
8.3. La banca ha dedotto di essersi adeguata alla nuova disciplina con pubblicazione del relativo avviso sulla Gazzetta
Ufficiale.
8.3.1. Tale modalità non risulta tuttavia idonea, giacché essendo nulla la clausola di capitalizzazione degli interessi pattuita nei precedenti contratti, per violazione dell'art. 1283
c.c., l'introduzione della capitalizzazione trimestrale degli interessi comportava una modifica peggiorativa rispetto alla condizione preesistente ed era pertanto necessario che essa venisse introdotta mediante una specifica pattuizione scritta fra le parti (vedi Cass. n. 9140 del 2020; n. 26769 e 26779 del
2019).
8.3.2. Nel caso in esame, come detto, tale pattuizione si rinviene per la prima volta nel contratto del 23/2/2010, mentre nel contratto del 18/7/2006 era indicata unicamente la disciplina della capitalizzazione degli interessi debitori.
8.4. Fondata risulta altresì la contestazione dell'appellante in ordine all'applicazione dei giorni valuta per il periodo dal 18/6/2006 sino al 23/2/2010, mancando nel primo contratto una specifica regolamentazione dei tempi di accredito e di addebito degli interessi in relazione alle operazioni compiute.
9. Sulla base di quanto esposto, con sentenza non definitiva deve essere dichiarato il difetto di interesse dell'appellante con riferimento alle censure riferite al contratto di conto corrente stipulato il 27/1/1993; va inoltre dichiarata la prescrizione del diritto di di ottenere la Parte_1 rideterminazione del saldo del conto corrente con riferimento a tutte le rimesse effettuate sino al 18/7/2006; va dichiarata la nullità della clausola anatocistica applicata dalla banca dal
18/7/2006 sino al 23/2/2010 e dell'addebito di interessi per il calcolo delle valute effettuato dalla banca nello stesso periodo;
vanno rigettate tutte le altre contestazioni sollevate dalla correntista con riferimento al conto corrente sopra indicato.
10. La causa deve essere quindi rimessa sul ruolo, come da separata ordinanza, per l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio volta a rideterminare il saldo conto corrente n.
1000/2654 (già conto già n. 986657701-38 e 1000/2128), alla data del 30/9/2020, partendo dal saldo risultante dagli estratti conto bancari alla data del 18/7/2006, senza alcuna capitalizzazione degli interessi debitori sino al 23/2/2010 e dal 1°/1/2014, espungendo inoltre sino al 23/2/2010 gli interessi applicati dalla banca in forza dell'applicazione di giorni valuta non coincidenti con l'effettuazione delle operazioni;
con applicazione per il resto dei tassi, delle spese, delle commissioni e della capitalizzazione applicati dalla banca;
verificando quindi la sussistenza di rimesse effettuate dalla correntista sino al 25/11/2010 che risultino eccedere il limite dei fidi concessile in relazione ai saldi rettificati, determinando in caso positivo il saldo del conto corrente alla data sopra indicata del 30/9/2020 a partire dall'ultima rimessa solutoria così individuata.
11. La regolamentazione delle spese di lite va rimessa alla sentenza definitiva, nella quale dovrà essere esaminato il terzo motivo di appello.
P.Q.M
La Corte d'Appello dell'Aquila, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara il difetto di interesse dell'appellante con riferimento alle domande di accertamento della nullità delle clausole contenute nel contratto di conto corrente stipulato il 27/1/1993;
2) dichiara la prescrizione del diritto di Parte_1 di ottenere la riderminazione del saldo del conto corrente n. 1000/2654 con riferimento a tutte le rimesse effettuate sino al 18/7/2006;
3) dichiara la nullità della clausola anatocistica applicata dalla banca dal 18/7/2006 sino al 23/2/2010 e dell'addebito di interessi per il calcolo delle valute effettuato dalla banca nello stesso periodo;
4) rigetta tutte le altre domande di nullità proposte dalla correntista con riferimento al conto corrente sopra indicato;
5) rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza per l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio per i fini indicati in motivazione;
6) riserva la liquidazione delle spese di lite alla sentenza definitiva.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 20/2/2025
La Presidente est.
dr. Nicoletta Orlandi