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Sentenza 5 dicembre 2024
Sentenza 5 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 05/12/2024, n. 2083 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 2083 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2024 |
Testo completo
RGAC 1609/2022
TRIBUNALE DI FROSINONE Sezione controversie di lavoro
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Frosinone, in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Rossella Giusi Pastore ha pronunciato all'udienza del 05/12/2024 la seguente
Sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al Rg. n. 1609/2022, posta in deliberazione tra:
Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. TOMASSO GIUSEPPE, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Italico De Santis in Frosinone, Via F. Calvosa;
-ricorrente
E
in persona del l.r.p.t., CP_1 rappresentata e difesa dall'avv. Cosmo Leccese, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Formia, Via Cristoforo Colombo 19;
-convenuta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato ha Parte_1 convenuto in giudizio la società e ha chiesto di CP_2
“Accertarsi e dichiararsi, il diritto della odierna ricorrente, quale dipendente della società con inquadramento nel livello CP_1
IV del CCNL per i dipendenti delle aziende del settore Commercio e terziario, al riconoscimento, anche ai sensi degli artt. 36 della Costituzione e 2099 del cc, delle spettanze economiche con riferimento al periodo dal 26.07.2018 al 22.11.2021 per le 'voci' e quantificazioni riportate nei prospetti contabili sopra testé richiamati quale parte integrante dell'odierno ricorso, per un totale di € 30.160,16, ovvero per la diversa quantificazione e/o somme e/o 'voci' ritenute comunque di giustizia”, con condanna della società convenuta alle dette spettanze economiche con interessi e rivalutazione come per legge.
A fondamento della domanda, parte ricorrente ha esposto quanto segue:
- di aver lavorato alle dipendenze di dal 26.07.2018 CP_3 al 22.11.2021, con contratto di lavoro part time a 24 ore settimanali dal martedì alla domenica dalle 9.00 alle 13.00 per 4 ore giornaliere, con inquadramento nel livello IV del CCNL per i dipendenti delle aziende del settore Commercio e terziario, con mansioni di commessa di negozio, con retribuzione lorda oraria di
€ 9.64429;
- di aver lavorato come commessa e responsabile del negozio, svolgendo altresì le funzioni di addetta alla cassa dalla data di assunzione, senza aver mai percepito la relativa indennità di maneggio denaro da luglio 2018 a febbraio 2020;
- di aver effettivamente lavorato dal martedì alla domenica per un totale di 6 ore giornaliere, effettuando ogni giorno due ore di lavoro straordinario, espletando anche turni pomeridiani dalle 15.00 alle 21.00;
- di aver lavorato tutte le domeniche, con una sola domenica di riposo, escluso periodi natalizi, pasquali e saldi, nella turnazione mensile, senza aver mai percepito alcuna indennità festiva;
- di aver fruito dal marzo 2020 al novembre 2021 dell'astensione dal lavoro per maternità (gravidanza a rischio da marzo 2020, nascita bimba il 04 dicembre 2020, fruizione tre mesi post partum,04 mesi di malattia post partum ed astensione maternità retribuita al 30% sino alle dimissioni);
- di non aver mai percepito dalla società datrice di lavoro le spettanze dovute per indennità di malattia e maternità, per indennità di cassa, per lavoro festivo domenicale, per TFR, 13^ e 14^ mensilità, nonché per lavoro straordinario e supplementare prestato (840 ore);
- di aver pertanto cessato il rapporto di lavoro in data 22.11.2021 per dimissioni, a causa del mancato riconoscimento delle dovute spettanze.
Ciò premesso, parte ricorrente ha dunque chiesto il pagamento delle differenze retributive maturate, non avendo percepito una retribuzione proporzionata alla qualità e quantità del lavoro svolto, ed i particolare per il lavoro straordinario sistematicamente prestato e l'indennità di cassa mai corrisposto alla ricorrente, nonché le spettanze dovute nel periodo dal 26.07.2018 al 22.11.2021 per indennità di malattia e maternità, per indennità di cassa, per lavoro festivo domenicale, per TFR, 13^ e 14^ mensilità, quantificate in euro 30.160,16.
Si è costituta in giudizio la società VEGAS. chiedendo il CP_4 rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e diritto.
La società convenuta ha dedotto che la ricorrente ha svolto la propria attività lavorativa nel rispetto del contratto di lavoro sottoscritto, svolgendo esclusivamente le mansioni di commessa e negando lo svolgimento delle mansioni di cassiera e responsabile del negozio.
Ha inoltre allegato due bonifici del 09.02.2022 e del 09.03.2022 a favore della ricorrente a titolo di spettanze dell'importo rispettivamente di € 500,00 e € 300,00 ritendendo non dovute le ulteriori somme richieste in ricorso, chiedendo in via subordinata, il ricalcolo dei conteggi allegati al ricorso.
Espletata l'istruttoria, concesso termine per note difensive, la causa è stata discussa nel corso dell'odierna udienza e decisa con separata sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata nei limiti di seguito indicati.
Con il presente giudizio parte ricorrente ha chiesto il riconoscimento delle spettanze retributive dovute, quale dipendente della società convenuta con contratto formalmente part-time a 24 ore settimanali (4 ore giornaliere) inquadramento del livello IV del CCNL settore commercio e terziario per il periodo dal 26.07.2018 al 22.11.2021, a titolo di differenze retributive per le ore di straordinario prestate e non pagate oltre l'orario di lavoro contrattualizzato, nonché il pagamento dell'indennità di malattia, maternità, indennità di cassa e TFR maturato e non versato, come da conteggi allegati.
In particolare, la ricorrente ha allegato di aver lavorato dal martedì alla domenica effettuando, per ogni turno lavorativo, due ore di lavoro supplementare (a fronte delle 4 ore previste da contratto) per un totale di 6 ore giornaliere dall'inizio del rapporto di lavoro fino a febbraio 2020, ovvero ad espletare i turni pomeridiani dalle 15.00 alle 21.00.
Ha inoltre allegato di aver svolto le mansioni di responsabile del negozio e di essere altresì stata adibita alla cassa sin dall'inizio del rapporto di lavoro e di avere diritto all'indennità di maternità e di malattia per il periodo da marzo 2020 al novembre 2021.
Di contro, la società ha dedotto che la ricorrente ha svolto la propria attività di commessa nel rispetto dei limiti orari stabiliti dal contratto, negando che la stessa avesse il ruolo di responsabile e che fosse adibita alla cassa, precisando altresì che la cassa era computerizzata.
Giova premettere che spetta alla parte che avanza una domanda giudiziale l'onere di provare i fatti costitutivi della domanda stessa, ciò in base al principio generale fissato all'art. 2697 c.c. secondo il quale "chi vuol far valere un diritto deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento". In base al medesimo principio chi resiste ad una domanda ha l'onere di provare le eccezioni che propone avverso la pretesa della controparte.
In applicazione di tale principio, nelle controversie di lavoro, spetta al lavoratore l'onere di provare la quantità e la qualità della attività lavorativa prestata mentre compete al datore di lavoro di dimostrare di avere retribuito detta attività nella misura dovuta in base alla legge ed al contratto di lavoro.
In particolare, per giurisprudenza pacifica, è onere del lavoratore provare l'esistenza del rapporto di lavoro quale fatto costitutivo del diritto azionato tutte le volte che la domanda verta sul pagamento di retribuzioni non percepite, Tfr (che ha natura di retribuzione differita), tredicesima mensilità, ferie non retribuite, mentre spetta al datore di lavoro che contesti la domanda la prova dell'avvenuto pagamento.
Inoltre, in materia di ferie e permessi non goduti, è orientamento costante e consolidato della S.C. che “il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta” (così Cass. 22751/2004; cfr. nello stesso senso Cass. 681 del 1989, Cass. 12311 del 2003 e Cass. 26985 del 2009).
Per quanto poi concerne in particolare, il lavoro straordinario, il costante orientamento della S.C., risalente a Cass. civ. 24.6.1972 n. 2147, è nel senso di ritenere che la prova del lavoro straordinario deve essere fornita dalla parte che lo deduce in maniera particolarmente precisa e rigorosa, in quanto il lavoratore, dopo aver dimostrato la sussistenza del rapporto di lavoro con l'azienda e l'orario normale di lavoro pattuito, deve indicare precisamente il numero di ore per le quali si è protratta la sua prestazione lavorativa oltre il tempo prestabilito.
A tal proposito la Cassazione ha ritenuto che “il diritto al compenso per lavoro straordinario è configurabile solo quando ne siano provati l'effettivo svolgimento e la relativa puntuale e specifica consistenza, essendo ammissibile il ricorso alla valutazione equitativa solo per determinare la somma spettante per prestazioni lavorative straordinarie di cui sia stata accertata l'esecuzione e non anche per colmare le deficienze della prova concernente l'esecuzione di tali sanzioni” (Cass. Sent. n. 1389/2003).
Ciò premesso, nel caso di specie, non è in contestazione la sussistenza del rapporto di lavoro tra le parti. Parte ricorrente ha chiesto il pagamento delle differenze retributive maturate a titolo di lavoro straordinario, indennità di cassa, oltre alle indennità dovute per malattia e maternità, 13 ^ e 14^ mensilità, oltre al TFR maturato.
Orbene, le allegazioni contenute nel ricorso sono state pienamente confermate dai testi escussi.
In particolare, deve ritenersi determinante la deposizione resa dalla teste , collega di lavoro della ricorrente nel periodo Testimone_1 luglio 2018 – aprile 2021, la quale ha dichiarato: “Abbiamo lavorato insieme nel negozio Okaiidi all'interno del centro commerciale “Le Sorgenti”, io facevo la commessa e la ricorrente la responsabile del negozio. La ricorrente gestiva i turni delle commesse e si occupava anche della cassa. Lavoravamo per 6 ore al giorno sulla base di turni, poteva capitare dalle ore 9-15 o 15- 20 o a volte con un orario spezzato, questo vale anche per la ricorrente. Posso dire che i titolari della società convenuta gestivano anche altri negozi all'interno del centro commerciale come Sorbino, abbigliamento uomo, posto al primo piano”.
Tali circostanze sono state confermate anche dalla teste
[...]
la quale ha riferito: “Abbiamo lavorato insieme a Tes_2
“Sorbino” e successivamente lo stesso proprietario ha aperto un altro negozio per bambini “Okaidi”, adiacente al negozio Sorbino. Nel l'anno e mezzo in cui abbiamo lavorato nello stesso negozio, capitava che io e la ricorrente lavoravamo nello stesso turno. Preciso che quando il titolare ha aperto il negozio
“Okaidi” la ricorrente è passata nel predetto negozio dove svolgeva anche le mansioni di responsabile. Noi lavoravamo 5 ore al giorno, anche se di fatto spesso lavoravamo anche 6 ore al giorno, sulla base di turni dal lunedì alla domenica. Preciso che quando la ricorrente è diventata responsabile di “Okaidi” praticamente noi non la vedevamo più perché si occupava completamente della gestione del negozio. Preciso che il negozio Okaidi era di fatto di fronte al negozio dove lavoravo io, nel centro commerciale “Le Sorgenti” e posso dire che dal mio negozio vedevo all'interno del negozio Okaidi. La ricorrente si occupava anche della cassa. Avevamo libera soltanto una domenica al mese, questo vale anche per riguardo alla ricorrente. La ricorrente si è sempre occupata della casa anche quando abbiamo lavorato nello stesso negozio”.
Entrambi i testi e della cui Tes_1 Testimone_2 attendibilità non vi è motivo di dubitare, hanno confermato che la ricorrente lavorava per 6 ore al giorno, sia in turni di mattina che pomeridiani, con una sola domenica libera al mese.
Inoltre, entrambe hanno confermato che la ricorrente aveva il ruolo di responsabile all'interno del negozio, sin dall'apertura dello stesso, occupandosi della gestione del negozio (“gestiva i turni delle commesse” cfr. teste e altresì della cassa. Tes_1
Né possono ritenersi dirimenti, in ordine alla mansione di cassiera svolta dalla ricorrente, le testimonianze rese da , Testimone_3 responsabile commerciale della società resistente, e
[...]
in quanto tra loro incongruenti e contraddittorie. TE
Infatti, il attribuisce tale mansione di cassiera alla Testimone_3
(“In cassa c'era una ragazza di nome TE [...]
”), mentre la teste escussa riferisce di TE TE aver svolto le mansioni di semplice commessa e che la cassa era di competenza del (“c'era nel negozio in genere il Testimone_3 responsabile , era lui che vedevo gestire il negozio Testimone_3
e fare la cassa”), il quale ha tuttavia dichiarato di non essere stato presente tutti i giorni presso il negozio.
Inoltre, con riferimento a quanto dichiarato in merito all'orario di lavoro dalla teste non può assumere rilievo, Testimone_4 data la circostanza che la stessa non lavorava nello stesso negozio ove lavorava la ricorrente. Invero, per stessa ammissione della testimone, quest'ultima ha dichiarato di aver lavorato el periodo oggetto di causa nel negozio Sorbino, che dal 2020 non era più posto di fronte al negozio Okaidi ma in una posizione dalla quale non si poteva vedere cosa accadeva all'interno del punto vendita ove lavorava la ricorrente.
La teste ha precisato infatti che “Okaidi è posto dietro al Tes_1 negozio Sorbino, per cui dal negozio Sorbino non è possibile vedere dentro il negozio Okaidi”.
Pertanto, dalle deposizioni rese dai testi e Tes_1 Tes_2 pienamente attendibili, in quanto anche colleghe di lavoro della ricorrente all'interno del medesimo negozio, può ritenersi provato che nel periodo oggetto di causa la ricorrente ha lavorato dal martedì alla domenica per 6 ore al giorno, svolgendo le mansioni di responsabile del negozio e di cassiera.
Risulta inoltre corretta l'applicabilità al rapporto di lavoro intercorso tra le parti della contrattazione collettiva del settore e corretto risulta il livello di inquadramento (IV livello) del CCNL Commercio e terziario, peraltro riscontrabile dal contratto di assunzione in atti e dalle relative buste paga, nella cui declaratoria rientrano le mansioni di fatto svolte dalla ricorrente.
Le allegazioni contenute nel ricorso possono poi ritenersi provate anche sulla base della chat WhatsApp depositata in atti e non disconosciuta dalla parte convenuta (all.ti ricorso da 118 a 137) che ben mette in rilievo il ruolo esclusivo di responsabile del negozio solto dalla ricorrente nonché dei tabulati dei turni di lavoro depositati in atti (all.ti ricorso da 5 a 87; riconosciuti dalla teste come tabulati dei turni di lavoro consegnati Tes_1 settimanalmente, affisi in negozio inviati anche tramite WhatsApp dal ). Tes_3 Deve invece ritenersi che l'onere della prova gravante sul datore di avere retribuito il lavoratore nella misura dovuta è rimasto del tutto disatteso (art.2697 cod.civ.).
Sul punto la società convenuta non po' ritenersi abbia adempiuto il proprio onere probatorio, avendo peraltro riconosciuto dovuta, nelle note conclusive depositate, alla lavoratrice la somma di
€3895,45 risultante dall'ultima busta paga di novembre 2021, a tiolo di ferie non godute, 13^ e 14^ mensilità, ROL e festività, impuntando a tale importo i pagamenti effettuati a favore della ricorrente con bonifici del 09.02.2022 e del 09.03.2022 a titolo di dell'importo rispettivamente di € 500,00 e 300,00.
Né parte convenuta ha contestato in maniera analitica e precisa le vari voci dei conteggi allegati, limitandosi a una contestazione del tutto generica delle spettanze avanzate dalla ricorrente.
Alla luce delle considerazioni che precedono, parte ricorrente ha quindi diritto al pagamento delle differenze retributive e del T.F.R. per un totale di € 30.160,16 per il periodo dal 26.07.2018 al 22.11.2018, come da conteggi contenuti in ricorso sulla base delle tabelle retributive del CCNL, che non sono stati oggetto di specifiche contestazioni da parte del convenuto, detratta la somma di € 800,00 versata con bonifici del 09.02.2022 e del 09.03.2022.
In conclusione, il ricorso va accolto nei termini sopra descritti.
Le spese di lite sono poste a carico del convenuto in base alla regola della soccombenza e liquidate come da dispositivo, secondo i parametri minimi stante l'esito del presente giudizio.
P.Q.M.
così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di nella Parte_1 CP_5 causa iscritta al n. 1609/2022, disattesa ogni altra domanda, istanza ed eccezione:
a) Accerta e dichiara il diritto di al pagamento Parte_1 delle differenze retributive maturate con riferimento al periodo dal 26.07.2018 al 22.11.2021 a titolo di lavoro straordinario, indennità di cassa, indennità di maternità di malattia, 13^ e 14^ mensilità e TFR, e per l'effetto, condanna in CP_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della parte ricorrente della somma di € 30.160,16, detratta la somma di euro 800,00 già versata dalla società, al lordo di ogni ritenuta di legge, sia previdenziale che fiscale, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalle scadenze al saldo;
b) condanna al pagamento delle spese processuali CP_1 che liquida in favore della ricorrente in complessivi € 4629,00, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali forfettarie, da distrarsi.
Frosinone, 05/12/2024
Il Giudice Rossella Giusi Pastore
TRIBUNALE DI FROSINONE Sezione controversie di lavoro
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Frosinone, in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Rossella Giusi Pastore ha pronunciato all'udienza del 05/12/2024 la seguente
Sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al Rg. n. 1609/2022, posta in deliberazione tra:
Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. TOMASSO GIUSEPPE, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Italico De Santis in Frosinone, Via F. Calvosa;
-ricorrente
E
in persona del l.r.p.t., CP_1 rappresentata e difesa dall'avv. Cosmo Leccese, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Formia, Via Cristoforo Colombo 19;
-convenuta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato ha Parte_1 convenuto in giudizio la società e ha chiesto di CP_2
“Accertarsi e dichiararsi, il diritto della odierna ricorrente, quale dipendente della società con inquadramento nel livello CP_1
IV del CCNL per i dipendenti delle aziende del settore Commercio e terziario, al riconoscimento, anche ai sensi degli artt. 36 della Costituzione e 2099 del cc, delle spettanze economiche con riferimento al periodo dal 26.07.2018 al 22.11.2021 per le 'voci' e quantificazioni riportate nei prospetti contabili sopra testé richiamati quale parte integrante dell'odierno ricorso, per un totale di € 30.160,16, ovvero per la diversa quantificazione e/o somme e/o 'voci' ritenute comunque di giustizia”, con condanna della società convenuta alle dette spettanze economiche con interessi e rivalutazione come per legge.
A fondamento della domanda, parte ricorrente ha esposto quanto segue:
- di aver lavorato alle dipendenze di dal 26.07.2018 CP_3 al 22.11.2021, con contratto di lavoro part time a 24 ore settimanali dal martedì alla domenica dalle 9.00 alle 13.00 per 4 ore giornaliere, con inquadramento nel livello IV del CCNL per i dipendenti delle aziende del settore Commercio e terziario, con mansioni di commessa di negozio, con retribuzione lorda oraria di
€ 9.64429;
- di aver lavorato come commessa e responsabile del negozio, svolgendo altresì le funzioni di addetta alla cassa dalla data di assunzione, senza aver mai percepito la relativa indennità di maneggio denaro da luglio 2018 a febbraio 2020;
- di aver effettivamente lavorato dal martedì alla domenica per un totale di 6 ore giornaliere, effettuando ogni giorno due ore di lavoro straordinario, espletando anche turni pomeridiani dalle 15.00 alle 21.00;
- di aver lavorato tutte le domeniche, con una sola domenica di riposo, escluso periodi natalizi, pasquali e saldi, nella turnazione mensile, senza aver mai percepito alcuna indennità festiva;
- di aver fruito dal marzo 2020 al novembre 2021 dell'astensione dal lavoro per maternità (gravidanza a rischio da marzo 2020, nascita bimba il 04 dicembre 2020, fruizione tre mesi post partum,04 mesi di malattia post partum ed astensione maternità retribuita al 30% sino alle dimissioni);
- di non aver mai percepito dalla società datrice di lavoro le spettanze dovute per indennità di malattia e maternità, per indennità di cassa, per lavoro festivo domenicale, per TFR, 13^ e 14^ mensilità, nonché per lavoro straordinario e supplementare prestato (840 ore);
- di aver pertanto cessato il rapporto di lavoro in data 22.11.2021 per dimissioni, a causa del mancato riconoscimento delle dovute spettanze.
Ciò premesso, parte ricorrente ha dunque chiesto il pagamento delle differenze retributive maturate, non avendo percepito una retribuzione proporzionata alla qualità e quantità del lavoro svolto, ed i particolare per il lavoro straordinario sistematicamente prestato e l'indennità di cassa mai corrisposto alla ricorrente, nonché le spettanze dovute nel periodo dal 26.07.2018 al 22.11.2021 per indennità di malattia e maternità, per indennità di cassa, per lavoro festivo domenicale, per TFR, 13^ e 14^ mensilità, quantificate in euro 30.160,16.
Si è costituta in giudizio la società VEGAS. chiedendo il CP_4 rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e diritto.
La società convenuta ha dedotto che la ricorrente ha svolto la propria attività lavorativa nel rispetto del contratto di lavoro sottoscritto, svolgendo esclusivamente le mansioni di commessa e negando lo svolgimento delle mansioni di cassiera e responsabile del negozio.
Ha inoltre allegato due bonifici del 09.02.2022 e del 09.03.2022 a favore della ricorrente a titolo di spettanze dell'importo rispettivamente di € 500,00 e € 300,00 ritendendo non dovute le ulteriori somme richieste in ricorso, chiedendo in via subordinata, il ricalcolo dei conteggi allegati al ricorso.
Espletata l'istruttoria, concesso termine per note difensive, la causa è stata discussa nel corso dell'odierna udienza e decisa con separata sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata nei limiti di seguito indicati.
Con il presente giudizio parte ricorrente ha chiesto il riconoscimento delle spettanze retributive dovute, quale dipendente della società convenuta con contratto formalmente part-time a 24 ore settimanali (4 ore giornaliere) inquadramento del livello IV del CCNL settore commercio e terziario per il periodo dal 26.07.2018 al 22.11.2021, a titolo di differenze retributive per le ore di straordinario prestate e non pagate oltre l'orario di lavoro contrattualizzato, nonché il pagamento dell'indennità di malattia, maternità, indennità di cassa e TFR maturato e non versato, come da conteggi allegati.
In particolare, la ricorrente ha allegato di aver lavorato dal martedì alla domenica effettuando, per ogni turno lavorativo, due ore di lavoro supplementare (a fronte delle 4 ore previste da contratto) per un totale di 6 ore giornaliere dall'inizio del rapporto di lavoro fino a febbraio 2020, ovvero ad espletare i turni pomeridiani dalle 15.00 alle 21.00.
Ha inoltre allegato di aver svolto le mansioni di responsabile del negozio e di essere altresì stata adibita alla cassa sin dall'inizio del rapporto di lavoro e di avere diritto all'indennità di maternità e di malattia per il periodo da marzo 2020 al novembre 2021.
Di contro, la società ha dedotto che la ricorrente ha svolto la propria attività di commessa nel rispetto dei limiti orari stabiliti dal contratto, negando che la stessa avesse il ruolo di responsabile e che fosse adibita alla cassa, precisando altresì che la cassa era computerizzata.
Giova premettere che spetta alla parte che avanza una domanda giudiziale l'onere di provare i fatti costitutivi della domanda stessa, ciò in base al principio generale fissato all'art. 2697 c.c. secondo il quale "chi vuol far valere un diritto deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento". In base al medesimo principio chi resiste ad una domanda ha l'onere di provare le eccezioni che propone avverso la pretesa della controparte.
In applicazione di tale principio, nelle controversie di lavoro, spetta al lavoratore l'onere di provare la quantità e la qualità della attività lavorativa prestata mentre compete al datore di lavoro di dimostrare di avere retribuito detta attività nella misura dovuta in base alla legge ed al contratto di lavoro.
In particolare, per giurisprudenza pacifica, è onere del lavoratore provare l'esistenza del rapporto di lavoro quale fatto costitutivo del diritto azionato tutte le volte che la domanda verta sul pagamento di retribuzioni non percepite, Tfr (che ha natura di retribuzione differita), tredicesima mensilità, ferie non retribuite, mentre spetta al datore di lavoro che contesti la domanda la prova dell'avvenuto pagamento.
Inoltre, in materia di ferie e permessi non goduti, è orientamento costante e consolidato della S.C. che “il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta” (così Cass. 22751/2004; cfr. nello stesso senso Cass. 681 del 1989, Cass. 12311 del 2003 e Cass. 26985 del 2009).
Per quanto poi concerne in particolare, il lavoro straordinario, il costante orientamento della S.C., risalente a Cass. civ. 24.6.1972 n. 2147, è nel senso di ritenere che la prova del lavoro straordinario deve essere fornita dalla parte che lo deduce in maniera particolarmente precisa e rigorosa, in quanto il lavoratore, dopo aver dimostrato la sussistenza del rapporto di lavoro con l'azienda e l'orario normale di lavoro pattuito, deve indicare precisamente il numero di ore per le quali si è protratta la sua prestazione lavorativa oltre il tempo prestabilito.
A tal proposito la Cassazione ha ritenuto che “il diritto al compenso per lavoro straordinario è configurabile solo quando ne siano provati l'effettivo svolgimento e la relativa puntuale e specifica consistenza, essendo ammissibile il ricorso alla valutazione equitativa solo per determinare la somma spettante per prestazioni lavorative straordinarie di cui sia stata accertata l'esecuzione e non anche per colmare le deficienze della prova concernente l'esecuzione di tali sanzioni” (Cass. Sent. n. 1389/2003).
Ciò premesso, nel caso di specie, non è in contestazione la sussistenza del rapporto di lavoro tra le parti. Parte ricorrente ha chiesto il pagamento delle differenze retributive maturate a titolo di lavoro straordinario, indennità di cassa, oltre alle indennità dovute per malattia e maternità, 13 ^ e 14^ mensilità, oltre al TFR maturato.
Orbene, le allegazioni contenute nel ricorso sono state pienamente confermate dai testi escussi.
In particolare, deve ritenersi determinante la deposizione resa dalla teste , collega di lavoro della ricorrente nel periodo Testimone_1 luglio 2018 – aprile 2021, la quale ha dichiarato: “Abbiamo lavorato insieme nel negozio Okaiidi all'interno del centro commerciale “Le Sorgenti”, io facevo la commessa e la ricorrente la responsabile del negozio. La ricorrente gestiva i turni delle commesse e si occupava anche della cassa. Lavoravamo per 6 ore al giorno sulla base di turni, poteva capitare dalle ore 9-15 o 15- 20 o a volte con un orario spezzato, questo vale anche per la ricorrente. Posso dire che i titolari della società convenuta gestivano anche altri negozi all'interno del centro commerciale come Sorbino, abbigliamento uomo, posto al primo piano”.
Tali circostanze sono state confermate anche dalla teste
[...]
la quale ha riferito: “Abbiamo lavorato insieme a Tes_2
“Sorbino” e successivamente lo stesso proprietario ha aperto un altro negozio per bambini “Okaidi”, adiacente al negozio Sorbino. Nel l'anno e mezzo in cui abbiamo lavorato nello stesso negozio, capitava che io e la ricorrente lavoravamo nello stesso turno. Preciso che quando il titolare ha aperto il negozio
“Okaidi” la ricorrente è passata nel predetto negozio dove svolgeva anche le mansioni di responsabile. Noi lavoravamo 5 ore al giorno, anche se di fatto spesso lavoravamo anche 6 ore al giorno, sulla base di turni dal lunedì alla domenica. Preciso che quando la ricorrente è diventata responsabile di “Okaidi” praticamente noi non la vedevamo più perché si occupava completamente della gestione del negozio. Preciso che il negozio Okaidi era di fatto di fronte al negozio dove lavoravo io, nel centro commerciale “Le Sorgenti” e posso dire che dal mio negozio vedevo all'interno del negozio Okaidi. La ricorrente si occupava anche della cassa. Avevamo libera soltanto una domenica al mese, questo vale anche per riguardo alla ricorrente. La ricorrente si è sempre occupata della casa anche quando abbiamo lavorato nello stesso negozio”.
Entrambi i testi e della cui Tes_1 Testimone_2 attendibilità non vi è motivo di dubitare, hanno confermato che la ricorrente lavorava per 6 ore al giorno, sia in turni di mattina che pomeridiani, con una sola domenica libera al mese.
Inoltre, entrambe hanno confermato che la ricorrente aveva il ruolo di responsabile all'interno del negozio, sin dall'apertura dello stesso, occupandosi della gestione del negozio (“gestiva i turni delle commesse” cfr. teste e altresì della cassa. Tes_1
Né possono ritenersi dirimenti, in ordine alla mansione di cassiera svolta dalla ricorrente, le testimonianze rese da , Testimone_3 responsabile commerciale della società resistente, e
[...]
in quanto tra loro incongruenti e contraddittorie. TE
Infatti, il attribuisce tale mansione di cassiera alla Testimone_3
(“In cassa c'era una ragazza di nome TE [...]
”), mentre la teste escussa riferisce di TE TE aver svolto le mansioni di semplice commessa e che la cassa era di competenza del (“c'era nel negozio in genere il Testimone_3 responsabile , era lui che vedevo gestire il negozio Testimone_3
e fare la cassa”), il quale ha tuttavia dichiarato di non essere stato presente tutti i giorni presso il negozio.
Inoltre, con riferimento a quanto dichiarato in merito all'orario di lavoro dalla teste non può assumere rilievo, Testimone_4 data la circostanza che la stessa non lavorava nello stesso negozio ove lavorava la ricorrente. Invero, per stessa ammissione della testimone, quest'ultima ha dichiarato di aver lavorato el periodo oggetto di causa nel negozio Sorbino, che dal 2020 non era più posto di fronte al negozio Okaidi ma in una posizione dalla quale non si poteva vedere cosa accadeva all'interno del punto vendita ove lavorava la ricorrente.
La teste ha precisato infatti che “Okaidi è posto dietro al Tes_1 negozio Sorbino, per cui dal negozio Sorbino non è possibile vedere dentro il negozio Okaidi”.
Pertanto, dalle deposizioni rese dai testi e Tes_1 Tes_2 pienamente attendibili, in quanto anche colleghe di lavoro della ricorrente all'interno del medesimo negozio, può ritenersi provato che nel periodo oggetto di causa la ricorrente ha lavorato dal martedì alla domenica per 6 ore al giorno, svolgendo le mansioni di responsabile del negozio e di cassiera.
Risulta inoltre corretta l'applicabilità al rapporto di lavoro intercorso tra le parti della contrattazione collettiva del settore e corretto risulta il livello di inquadramento (IV livello) del CCNL Commercio e terziario, peraltro riscontrabile dal contratto di assunzione in atti e dalle relative buste paga, nella cui declaratoria rientrano le mansioni di fatto svolte dalla ricorrente.
Le allegazioni contenute nel ricorso possono poi ritenersi provate anche sulla base della chat WhatsApp depositata in atti e non disconosciuta dalla parte convenuta (all.ti ricorso da 118 a 137) che ben mette in rilievo il ruolo esclusivo di responsabile del negozio solto dalla ricorrente nonché dei tabulati dei turni di lavoro depositati in atti (all.ti ricorso da 5 a 87; riconosciuti dalla teste come tabulati dei turni di lavoro consegnati Tes_1 settimanalmente, affisi in negozio inviati anche tramite WhatsApp dal ). Tes_3 Deve invece ritenersi che l'onere della prova gravante sul datore di avere retribuito il lavoratore nella misura dovuta è rimasto del tutto disatteso (art.2697 cod.civ.).
Sul punto la società convenuta non po' ritenersi abbia adempiuto il proprio onere probatorio, avendo peraltro riconosciuto dovuta, nelle note conclusive depositate, alla lavoratrice la somma di
€3895,45 risultante dall'ultima busta paga di novembre 2021, a tiolo di ferie non godute, 13^ e 14^ mensilità, ROL e festività, impuntando a tale importo i pagamenti effettuati a favore della ricorrente con bonifici del 09.02.2022 e del 09.03.2022 a titolo di dell'importo rispettivamente di € 500,00 e 300,00.
Né parte convenuta ha contestato in maniera analitica e precisa le vari voci dei conteggi allegati, limitandosi a una contestazione del tutto generica delle spettanze avanzate dalla ricorrente.
Alla luce delle considerazioni che precedono, parte ricorrente ha quindi diritto al pagamento delle differenze retributive e del T.F.R. per un totale di € 30.160,16 per il periodo dal 26.07.2018 al 22.11.2018, come da conteggi contenuti in ricorso sulla base delle tabelle retributive del CCNL, che non sono stati oggetto di specifiche contestazioni da parte del convenuto, detratta la somma di € 800,00 versata con bonifici del 09.02.2022 e del 09.03.2022.
In conclusione, il ricorso va accolto nei termini sopra descritti.
Le spese di lite sono poste a carico del convenuto in base alla regola della soccombenza e liquidate come da dispositivo, secondo i parametri minimi stante l'esito del presente giudizio.
P.Q.M.
così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di nella Parte_1 CP_5 causa iscritta al n. 1609/2022, disattesa ogni altra domanda, istanza ed eccezione:
a) Accerta e dichiara il diritto di al pagamento Parte_1 delle differenze retributive maturate con riferimento al periodo dal 26.07.2018 al 22.11.2021 a titolo di lavoro straordinario, indennità di cassa, indennità di maternità di malattia, 13^ e 14^ mensilità e TFR, e per l'effetto, condanna in CP_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della parte ricorrente della somma di € 30.160,16, detratta la somma di euro 800,00 già versata dalla società, al lordo di ogni ritenuta di legge, sia previdenziale che fiscale, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalle scadenze al saldo;
b) condanna al pagamento delle spese processuali CP_1 che liquida in favore della ricorrente in complessivi € 4629,00, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali forfettarie, da distrarsi.
Frosinone, 05/12/2024
Il Giudice Rossella Giusi Pastore