TRIB
Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 18/06/2025, n. 2690 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2690 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6051/2021
All'esito della camera di consiglio dopo la discussione orale lo scrivente pubblica la seguente sentenza ex art
281 sexies c.p.c. da intendersi facente parte integrante del verbale dell'udienza del 18.06.2025
R E P U B BL I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
- Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del giudice dr. Gustavo Danise, ha emesso la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al numero n. 6051 del R.G.A.C. dell'anno 2021 all'esito della discussione orale nell'udienza del 11/01/2024 vertente t r a in atti generalizzato, rappresentato e difeso dall'avv.to Angelo Girardi (C.F: Parte_1
) presso cui elett.te domiciliato come da procura in atti;
C.F._1
- Attore -
e
C.F. e P.I. ), in persa del suo legale rappresentante, Controparte_1 P.IVA_1 nella qualità d'Impresa Designata per la Regione Campania alla Gestione del F.G.V.S., rappresentata e difesa dall'avv. Michele Marano (c.f. ) presso il cui studio elettivamente domicilia in C.F._2
Scafati alla via Nazionale n. 1, come da procura in atti.
- Convenuta -
OGGETTO: risarcimento danni da sinistro stradale.
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi, e comparse conclusionali e memorie di replica, da intendersi integralmente richiamati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, agiva in giudizio contro la Parte_1 quale F.G.V.S. lamentando che il giorno 11.02.2018, alle ore 07,00 circa, mentre percorreva Controparte_1
pagina 1 di 7 Via Marchiafava di Salerno a bordo del suo motociclo modello Honda SH 150 c.c. tg. DJ44172, di proprietà di veniva tamponato da una autovettura, non identificata né nel modello Controparte_2 né nel numero di targa, riportando lesioni. L'urto avveniva tra la parte anteriore destra del veicolo non identificato e la parte posteriore del ciclomotore di parte attrice e per l'effetto quest'ultimo rovinava al suolo. L'auto danneggiante, non identificata, ometteva di fermarsi e prestare il dovuto soccorso. A seguito del sinistro, riportava delle lesioni personali per cui si rendeva necessario il trasporto, a Parte_1 mezzo di ambulanza del 118, presso il pronto soccorso del P.O. di Salerno “O.O. Controparte_3
dove gli veniva diagnosticata la frattura esposta metafisi prossimale tibia e perone
[...] sinistro-frattura V° dito mano sinistra disponendo il ricovero immediato presso il reparto di ortopedia e traumatologia ed intervento chirurgico di urgenza, con una prognosi di 40 gg e dimissioni in data 22 febbraio 2018. Il 27 marzo 2018. A seguito di una ulteriore visita presso l , reparto di Controparte_4
Ortopedia e Traumatologia, gli veniva disposto un ulteriore controllo a distanza di 30 giorni. Dopo le dimissioni seguivano numerose visite specialistiche di controllo di cui RX alla mano sinistra, al femore, alla gamba e al piede sinistro con prescrizione di un ulteriore periodo di riposo di 30 giorni. Il 21 giugno 2018 veniva disposto un ulteriore ricovero ove si procedeva alla rimozione del fissatore esterno con prognosi di
25 giorni di riposo.
Successivamente gli veniva prescritta una serie di FKT (Fisioterapia) con prescrizione di ulteriore riposo di 90 giorni. Il giorno 08.01.2018 veniva attestata la sua guarigione.
In data 10.01.2019 , l'attore, presentava denuncia querela alla Procura della Parte_1
Repubblica di Salerno.
Tanto premesso, l'attore conveniva in giudizio la lamentando che il decorso della Controparte_1 malattia lo aveva costretto ad una lunga degenza caratterizzata da numerosi controlli specialistici, cure (cosi come da documentazione sanitaria depositata in atti) e sofferenze sia fisiche che morali oltre ad una dolorosa fase riabilitativa la quale si ripercuoteva sulla propria vita sociale e di relazione e per tali ragioni formulava le seguenti conclusioni: - che venisse accertato e dichiarato quale unico responsabile del sinistro il veicolo non identificato;
- che la quale F.G.V.S. venisse condannata al ristoro dei danni subiti CP_1
(danni fisici, morali, esistenziali, ITT e ITP, oltre le spese sostenute) quantificati attraverso una perizia di parte in € 60.051,15 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del fatto all'effettivo soddisfo e nello specifico: € 33.699,00 per danno biologico (14%) da invalidità permanente;
€ 3.960,00 (40 gg x €
99,00) per danno biologico da invalidità temporanea totale;
€ 4.207,50 (85 gg x € 49,50) per danno biologico da invalidità temporanea parziale al 50%; € 2.227,50 (90 gg x € 27,75) per danno biologico da invalidità temporanea parziale al 25%; € 14.698,00 (1/3) per la personalizzazione del danno ed € 1.259,15 a titolo di spese viver sostenute.
pagina 2 di 7 La si costituiva eccependo preliminarmente l'infondatezza in fatto ed in diritto, Controparte_1
l'inammissibilità e l'improponibilità della domanda dell'attore per non aver ottemperato al disposto di cui all'art. 148 del D. Lgs. n. 209/2005 attinente ai presupposti processuali per la validità dell'azione chiedendone l'integrale rigetto.
Nello specifico, contestava che parte attrice aveva omesso di descrivere il luogo del CP_1 sinistro con specifiche in ordine all'esatta individuazione dell'evento; di indicare i punti di impatto e i danni dei veicoli coinvolti;
di precisare la tipologia e la targa dello scooter su cui viaggiava e tale omissione avrebbe leso gravemente il diritto di difesa della compagnia che si sarebbe trovata CP_1 nell'impossibilità di poter compiutamente valutare l'ipotetico grado di responsabilità del presunto motociclo investitore.
Inoltre, contestava che, in violazione dell'art. 287 comma 1 del Decreto Legislativo n. 209/2005,
l'attore ha omesso di provare, quale condizione necessaria all'azione, la costituzione in mora sia della quale impresa assicurativa designata dal F.G.V.S e sia della CONSAP. CP_1
Nel merito eccepiva la sua assoluta carenza di legittimazione passiva quale Impresa Designata alla gestione dei danni del F.G.V.S. e che la domanda è del tutto priva di fondamento contestando la dinamica del sinistro così come descritta dall'attore. Per la la versione dei fatti, così come prospettata, è del CP_1 tutto infondata e sfornita di ogni elemento di prova ex art. 2697 c.c.
Relativamente al quantum ne eccepiva l'eccessiva onerosità, in quanto spropositato, sia in punto di lesioni e sia in punto di spese mediche sostenute e si opponeva alla richiesta di cumulo tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria.
Tanto premesso, la chiedeva: - in via principale di rigettare la domanda formulata CP_1 dall'attore in quanto assolutamente infondata in fatto e in diritto, oltre che inammissibile ed improcedibile, con vittoria di spese e compensi di causa;
- in via subordinata di accertare e dichiarare il concorso di colpa di parte attrice e quindi di ridurre la somma richiesta con vittoria di spese e compensi di causa.
La causa veniva istruita mediante l'esame di un testimone per parte attrice;
visita medica dell'attore tramite fiduciario della compagnia CTU e rinviata all'udienza odierna del 18.06.2025 per CP_1 discussione orale e decisione ex art 281 sexies c.p.c.
Dopo l'espletamento dell'istruttoria, lo scrivente Tribunale formulava una proposta conciliativa ex art 185 bis cpc cui, però, non aderivano le parti.
Su quanto eccepito dalla preliminarmente va rigettata l'eccezione di improcedibilità della CP_1 domanda ex art. 148 Cod. Ass. Priv. in quanto l'attore con la lettera di messa in mora e invito alla negoziazione assistita ha rappresentato le circostanze in cui si è verificato il sinistro stradale ed indicato le lesioni patrimoniali e personali subite mettendo così in condizione la di formulare CP_5 CP_1 un'offerta a titolo di risarcimento dei danni. pagina 3 di 7 Sulla contestata violazione dell'art. 287 comma 1 del Decreto Legislativo n. 209/2005, in merito alla prova della messa in mora e negoziazione, parte attrice ha fornito in atti la prova di aver formulato le stesse sia alla e sia alla CONSAP. CP_1
Passando al merito della controversia, sulla legittimazione passiva di parte convenuta, si richiama l'art. 19 Legge del 24/12/1969 - N. 990, il quale stabilisce che “E' costituito presso la Consap - Concessionaria servizi assicurativi pubblici - S.p.A. un Fondo di garanzia per le vittime della strada, per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli o dei natanti per i quali a norma della presente legge vi è obbligo di assicurazione nei casi in cui a) il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato”. “La liquidazione dei danni è effettuata dall'impresa designata a norma del successivo art. 20 per il territorio in cui il sinistro è avvenuto”.
Dunque, nel caso specifico, trattandosi di un sinistro causato da un veicolo non identificato non vi sono dubbi circa la legittimazione passiva della quale F.G.V.S. CP_1
Inoltre, sulla proponibilità della domanda e sull'onere della prova spettante a parte attrice, si richiama la Cassazione civile sez. III, 22/11/2016, n.23710 secondo cui “Nel caso di sinistro cagionato da veicolo non identificato, il danneggiato, esaurito lo spatium deliberandi previsto dalla legge, potrà agire nei confronti dell'impresa designata per conto del Fondo di solidarietà vittime della strada allegando e provando, oltre al fatto che il sinistro si è verificato per condotta dolosa o colposa del conducente di un altro veicolo, che quest'ultimo non era identificabile in forza di circostanze oggettive, non dipendenti da sua negligenza”.
Nel merito è stato escusso il teste , testimone oculare, che ha dichiarato «nel 2018, Testimone_1 mese di febbraio, se non ricordo male su via Marchiafava in Salerno ho notato un'auto che percorreva la strada con gran velocità che tamponava un motociclo che lo precedeva il cui conducente indossava il casco di protezione. L'auto voleva sorpassare il motorino ma non vi riusciva e lo tamponava, il conducente, un ragazzo, cadeva. l'impatto si è verificato sulla parte posteriore destra ed il ragazzo è caduto sul lato sinistro. L'auto era una
Lancia di colore bianco ma non sono riuscito a vedere il numero di targa essendomi interessato delle condizioni del centauro caduto a terra. Il ragazzo lamentava dolori ad una gamba;
infatti giunse sul posto l'ambulanza. sono rimasto sul posto insieme ad altre due persone per un quarto d'ora fino all'arrivo dell'ambulanza, non si sono presentate le forze dell'ordine almeno fino a quando io sono rimasto lì. L'auto nonostante avesse urtato il motoveicolo non si è fermata per prestare soccorso ma ha proseguito. l'incidente si è verificato alle 7 di mattina circa. il motoveicolo procedeva a velocità moderata»
E' stato precisato dalla Cass. in sentenza del 03/02/2023, n. 3398 che “Nella materia del risarcimento del danno da circolazione dei veicoli, in caso di tamponamento la presunzione di eguale responsabilità di entrambi i conducenti, di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., è superata, ex art. 149, comma 1, cod. str., dalla presunzione «de facto» di inosservanza della distanza di sicurezza da parte del tamponante, sul quale grava l'onere di fornire la prova liberatoria, dimostrando che il tamponamento è derivato da causa in tutto o in parte a lui non imputabile”.
pagina 4 di 7 Pertanto, l'attore ha fornito la prova del sinistro, delle lesioni subite e della non identificabilità del veicolo danneggiante ma, inoltre, trattandosi di un tamponamento, così come sostenuto dalla Cassazione, la responsabilità è da ascriversi esclusivamente in capo al veicolo danneggiante escludendo un eventuale concorso di colpa in capo all'attore danneggiato.
In ragione di quanto sopra si ritiene che la domanda di parte attrice sia fondata e merita accoglimento.
Sul quantum, invece, parte attrice ha quantificato, attraverso un suo consulente di parte, il risarcimento in € 60.051,15 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del fatto all'effettivo soddisfo. In corso di causa la è stata invitata a sottoporre a visita il danneggiato attraverso un CP_1 proprio medico fiduciario, il quale, attraverso l'espletamento della visita, ha riconosciuto un danno biologico del 10% per un totale di € 33.577,68 e che attraverso la personalizzazione massima giungeva a €
43.489,68.
Lo scrivente Tribunale, partendo da un valore mediato tra i due ultimi totali ha fissato l'importo di
€ 38.000,00 tenendo conto dell'incremento a titolo di personalizzazione del danno per pregiudizi dinamico- relazioni patiti dal danneggiato e tentando la definizione bonaria della controversia al fine di contenere gli ulteriori costi e tempi del giudizio ha proposto ai sensi dell'art 185 bis cpc alla di versare a parte CP_1 attrice a titolo di risarcimento la somma onnicomprensiva (anche di interessi e rivalutazione) di € 36.000,00
(tale ulteriore riduzione è finalizzata a rendere la proposta allettante per la compagnia) oltre ad € 5.000,00 per spese legali, con i consueti accessori di legge, e le spese di C.T.U., a tacitazione integrale della pretesa risarcitoria attorea e con rinuncia reciproca all'impugnazione.
Tuttavia, tenuto conto che nessuna delle due parti ha aderito alla proposta conciliativa ex art. 185 bis cpc. e che nelle note scritte di parte attrice il difensore ha allegato una pec in cui non ha dichiarato di aderire alla proposta ma ha chiesto al difensore della quali determinazioni intendesse Controparte_6 assumere, si è ritenuto necessario l'espletamento di una CMU, il quale, in risposta ai quesiti sottopostogli, ha accertato che vi è nesso di causalità/compatibilità tra tutte le lesioni descritte dall'attore in citazione e la dinamica del sinistro;
che le lesioni patite dal danneggiato non incidono sull'attività lavorativa generica e specifica e che lo stesso al momento svolge il lavoro di dipendente;
che le spese mediche sostenute dall'attore e ritenute congrue sono pari ad € 921,43 e che nessun'altra spesa dovrà essere sostenuta;
che a seguito del sinistro del 11 Febbraio 2018 ha riportato la “frattura esposta gamba sinistra e Parte_1 condilo femorale, frattura falange ungueale V dito mano sinistra” e che le lesioni gli hanno comportato un'invalidità temporanea totale di giorni 30 e parziale di giorni 155 così ripartiti: 30 al 75%; 50 al 50%; altri 75 al 25%.
Tali lesioni gli hanno prodotto postumi invalidanti permanenti in misura dell'11,5%.
Alla luce di quanto rilevato dal CTU, la liquidazione del danno deve essere effettuata secondo la tabella per danno biologico permanente secondo il seguente prospetto: pagina 5 di 7 Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2021
Età del danneggiato alla data del sinistro 21 anni
Percentuale di invalidità permanente 11,5 %
Punto danno biologico € 2.402,36
Punto base I.T.T. € 99,00
Giorni di invalidità temporanea totale al 100% 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 50
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 75
Danno non patrimoniale risarcibile € 24.888,00
Invalidità temporanea totale al 100% € 2.970,00
Invalidità temporanea parziale al 75% € 2.227,50
Invalidità temporanea parziale al 50% € 2.475,00
Invalidità temporanea parziale al 25% € 1.856,25
Totale danno biologico temporaneo € 9.528,75
Spese mediche € 921,43
Totale generale: € 35.338,18
La somma viene liquidata all'attualità e, in quanto debito di valore, su di essa dovranno essere calcolati gli interessi sulla somma devalutata alla data del sinistro (11.02.2018) ed annualmente rivalutata fino alla data di pubblicazione della presente sentenza (Cass. Sent. n. 25734/08; Cass. S.U. Sent. n.
1712/1995). Solo per ciò che concerne gli importi dovuti a titolo di ITT e ITP, la rivalutazione delle somme decorre dal momento della cessazione dell'invalidità temporanea e non dal giorno dell'evento dannoso (Cass. sent. n. 5680/1996). Da ciò ne deriva che gli interessi per la liquidazione del danno da invalidità temporanea totale e parziale decorrono non dalla data dell'evento lesivo ma da quella in cui è cessata l'invalidità, come accertata dal CTU. Dalla pubblicazione della sentenza e fino all'effettivo soddisfo decorreranno, invece, gli interessi al tasso legale.
Spese di giudizio e di CTU sono a carico di parte convenuta secondo soccombenza ma con liquidazione secondo lo scaglione di valore individuabile dal decisum senza alcun incremento per il rifiuto della compagnia di aderire alla proposta conciliativa ex art. 185 bis cpc venendo nella presente sentenza riconosciuto un danno di importo inferiore al contenuto della proposta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Gustavo Danise, definitivamente pronunciando sulla domanda di risarcimento danni avanzata da Parte_1
pagina 6 di 7 nei confronti della quale FGVS, ogni contraria istanza ed eccezione rigettata e/o Controparte_1 disattesa, così definitivamente provvede:
1) Previo accertamento della responsabilità esclusiva del conducente del veicolo non identificato nella causazione del sinistro stradale, accoglie la domanda attorea di risarcimento del danno non patrimoniale condannando la nella qualità di FGVS al pagamento, in favore Controparte_1 dell'istante della somma di € 35.338,18 oltre interessi e rivalutazione secondo le modalità indicate in motivazione;
2) Condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite a favore dell'attore, che si liquidano in €
3.500,00 per compensi, oltre esborsi, iva, cpa e rimborso spese generali come per legge da calcolarsi sull'onorario, con attribuzione al difensore antistatario ex art 93 cpc;
3) Pone definitivamente a carico di parte convenuta il rimborso a parte attrice di quanto versato al CTU a titolo di acconto;
Così deciso in Salerno
18.06.2025
IL GIUDICE
Dr. Gustavo Danise
pagina 7 di 7
All'esito della camera di consiglio dopo la discussione orale lo scrivente pubblica la seguente sentenza ex art
281 sexies c.p.c. da intendersi facente parte integrante del verbale dell'udienza del 18.06.2025
R E P U B BL I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
- Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del giudice dr. Gustavo Danise, ha emesso la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al numero n. 6051 del R.G.A.C. dell'anno 2021 all'esito della discussione orale nell'udienza del 11/01/2024 vertente t r a in atti generalizzato, rappresentato e difeso dall'avv.to Angelo Girardi (C.F: Parte_1
) presso cui elett.te domiciliato come da procura in atti;
C.F._1
- Attore -
e
C.F. e P.I. ), in persa del suo legale rappresentante, Controparte_1 P.IVA_1 nella qualità d'Impresa Designata per la Regione Campania alla Gestione del F.G.V.S., rappresentata e difesa dall'avv. Michele Marano (c.f. ) presso il cui studio elettivamente domicilia in C.F._2
Scafati alla via Nazionale n. 1, come da procura in atti.
- Convenuta -
OGGETTO: risarcimento danni da sinistro stradale.
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi, e comparse conclusionali e memorie di replica, da intendersi integralmente richiamati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, agiva in giudizio contro la Parte_1 quale F.G.V.S. lamentando che il giorno 11.02.2018, alle ore 07,00 circa, mentre percorreva Controparte_1
pagina 1 di 7 Via Marchiafava di Salerno a bordo del suo motociclo modello Honda SH 150 c.c. tg. DJ44172, di proprietà di veniva tamponato da una autovettura, non identificata né nel modello Controparte_2 né nel numero di targa, riportando lesioni. L'urto avveniva tra la parte anteriore destra del veicolo non identificato e la parte posteriore del ciclomotore di parte attrice e per l'effetto quest'ultimo rovinava al suolo. L'auto danneggiante, non identificata, ometteva di fermarsi e prestare il dovuto soccorso. A seguito del sinistro, riportava delle lesioni personali per cui si rendeva necessario il trasporto, a Parte_1 mezzo di ambulanza del 118, presso il pronto soccorso del P.O. di Salerno “O.O. Controparte_3
dove gli veniva diagnosticata la frattura esposta metafisi prossimale tibia e perone
[...] sinistro-frattura V° dito mano sinistra disponendo il ricovero immediato presso il reparto di ortopedia e traumatologia ed intervento chirurgico di urgenza, con una prognosi di 40 gg e dimissioni in data 22 febbraio 2018. Il 27 marzo 2018. A seguito di una ulteriore visita presso l , reparto di Controparte_4
Ortopedia e Traumatologia, gli veniva disposto un ulteriore controllo a distanza di 30 giorni. Dopo le dimissioni seguivano numerose visite specialistiche di controllo di cui RX alla mano sinistra, al femore, alla gamba e al piede sinistro con prescrizione di un ulteriore periodo di riposo di 30 giorni. Il 21 giugno 2018 veniva disposto un ulteriore ricovero ove si procedeva alla rimozione del fissatore esterno con prognosi di
25 giorni di riposo.
Successivamente gli veniva prescritta una serie di FKT (Fisioterapia) con prescrizione di ulteriore riposo di 90 giorni. Il giorno 08.01.2018 veniva attestata la sua guarigione.
In data 10.01.2019 , l'attore, presentava denuncia querela alla Procura della Parte_1
Repubblica di Salerno.
Tanto premesso, l'attore conveniva in giudizio la lamentando che il decorso della Controparte_1 malattia lo aveva costretto ad una lunga degenza caratterizzata da numerosi controlli specialistici, cure (cosi come da documentazione sanitaria depositata in atti) e sofferenze sia fisiche che morali oltre ad una dolorosa fase riabilitativa la quale si ripercuoteva sulla propria vita sociale e di relazione e per tali ragioni formulava le seguenti conclusioni: - che venisse accertato e dichiarato quale unico responsabile del sinistro il veicolo non identificato;
- che la quale F.G.V.S. venisse condannata al ristoro dei danni subiti CP_1
(danni fisici, morali, esistenziali, ITT e ITP, oltre le spese sostenute) quantificati attraverso una perizia di parte in € 60.051,15 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del fatto all'effettivo soddisfo e nello specifico: € 33.699,00 per danno biologico (14%) da invalidità permanente;
€ 3.960,00 (40 gg x €
99,00) per danno biologico da invalidità temporanea totale;
€ 4.207,50 (85 gg x € 49,50) per danno biologico da invalidità temporanea parziale al 50%; € 2.227,50 (90 gg x € 27,75) per danno biologico da invalidità temporanea parziale al 25%; € 14.698,00 (1/3) per la personalizzazione del danno ed € 1.259,15 a titolo di spese viver sostenute.
pagina 2 di 7 La si costituiva eccependo preliminarmente l'infondatezza in fatto ed in diritto, Controparte_1
l'inammissibilità e l'improponibilità della domanda dell'attore per non aver ottemperato al disposto di cui all'art. 148 del D. Lgs. n. 209/2005 attinente ai presupposti processuali per la validità dell'azione chiedendone l'integrale rigetto.
Nello specifico, contestava che parte attrice aveva omesso di descrivere il luogo del CP_1 sinistro con specifiche in ordine all'esatta individuazione dell'evento; di indicare i punti di impatto e i danni dei veicoli coinvolti;
di precisare la tipologia e la targa dello scooter su cui viaggiava e tale omissione avrebbe leso gravemente il diritto di difesa della compagnia che si sarebbe trovata CP_1 nell'impossibilità di poter compiutamente valutare l'ipotetico grado di responsabilità del presunto motociclo investitore.
Inoltre, contestava che, in violazione dell'art. 287 comma 1 del Decreto Legislativo n. 209/2005,
l'attore ha omesso di provare, quale condizione necessaria all'azione, la costituzione in mora sia della quale impresa assicurativa designata dal F.G.V.S e sia della CONSAP. CP_1
Nel merito eccepiva la sua assoluta carenza di legittimazione passiva quale Impresa Designata alla gestione dei danni del F.G.V.S. e che la domanda è del tutto priva di fondamento contestando la dinamica del sinistro così come descritta dall'attore. Per la la versione dei fatti, così come prospettata, è del CP_1 tutto infondata e sfornita di ogni elemento di prova ex art. 2697 c.c.
Relativamente al quantum ne eccepiva l'eccessiva onerosità, in quanto spropositato, sia in punto di lesioni e sia in punto di spese mediche sostenute e si opponeva alla richiesta di cumulo tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria.
Tanto premesso, la chiedeva: - in via principale di rigettare la domanda formulata CP_1 dall'attore in quanto assolutamente infondata in fatto e in diritto, oltre che inammissibile ed improcedibile, con vittoria di spese e compensi di causa;
- in via subordinata di accertare e dichiarare il concorso di colpa di parte attrice e quindi di ridurre la somma richiesta con vittoria di spese e compensi di causa.
La causa veniva istruita mediante l'esame di un testimone per parte attrice;
visita medica dell'attore tramite fiduciario della compagnia CTU e rinviata all'udienza odierna del 18.06.2025 per CP_1 discussione orale e decisione ex art 281 sexies c.p.c.
Dopo l'espletamento dell'istruttoria, lo scrivente Tribunale formulava una proposta conciliativa ex art 185 bis cpc cui, però, non aderivano le parti.
Su quanto eccepito dalla preliminarmente va rigettata l'eccezione di improcedibilità della CP_1 domanda ex art. 148 Cod. Ass. Priv. in quanto l'attore con la lettera di messa in mora e invito alla negoziazione assistita ha rappresentato le circostanze in cui si è verificato il sinistro stradale ed indicato le lesioni patrimoniali e personali subite mettendo così in condizione la di formulare CP_5 CP_1 un'offerta a titolo di risarcimento dei danni. pagina 3 di 7 Sulla contestata violazione dell'art. 287 comma 1 del Decreto Legislativo n. 209/2005, in merito alla prova della messa in mora e negoziazione, parte attrice ha fornito in atti la prova di aver formulato le stesse sia alla e sia alla CONSAP. CP_1
Passando al merito della controversia, sulla legittimazione passiva di parte convenuta, si richiama l'art. 19 Legge del 24/12/1969 - N. 990, il quale stabilisce che “E' costituito presso la Consap - Concessionaria servizi assicurativi pubblici - S.p.A. un Fondo di garanzia per le vittime della strada, per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli o dei natanti per i quali a norma della presente legge vi è obbligo di assicurazione nei casi in cui a) il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato”. “La liquidazione dei danni è effettuata dall'impresa designata a norma del successivo art. 20 per il territorio in cui il sinistro è avvenuto”.
Dunque, nel caso specifico, trattandosi di un sinistro causato da un veicolo non identificato non vi sono dubbi circa la legittimazione passiva della quale F.G.V.S. CP_1
Inoltre, sulla proponibilità della domanda e sull'onere della prova spettante a parte attrice, si richiama la Cassazione civile sez. III, 22/11/2016, n.23710 secondo cui “Nel caso di sinistro cagionato da veicolo non identificato, il danneggiato, esaurito lo spatium deliberandi previsto dalla legge, potrà agire nei confronti dell'impresa designata per conto del Fondo di solidarietà vittime della strada allegando e provando, oltre al fatto che il sinistro si è verificato per condotta dolosa o colposa del conducente di un altro veicolo, che quest'ultimo non era identificabile in forza di circostanze oggettive, non dipendenti da sua negligenza”.
Nel merito è stato escusso il teste , testimone oculare, che ha dichiarato «nel 2018, Testimone_1 mese di febbraio, se non ricordo male su via Marchiafava in Salerno ho notato un'auto che percorreva la strada con gran velocità che tamponava un motociclo che lo precedeva il cui conducente indossava il casco di protezione. L'auto voleva sorpassare il motorino ma non vi riusciva e lo tamponava, il conducente, un ragazzo, cadeva. l'impatto si è verificato sulla parte posteriore destra ed il ragazzo è caduto sul lato sinistro. L'auto era una
Lancia di colore bianco ma non sono riuscito a vedere il numero di targa essendomi interessato delle condizioni del centauro caduto a terra. Il ragazzo lamentava dolori ad una gamba;
infatti giunse sul posto l'ambulanza. sono rimasto sul posto insieme ad altre due persone per un quarto d'ora fino all'arrivo dell'ambulanza, non si sono presentate le forze dell'ordine almeno fino a quando io sono rimasto lì. L'auto nonostante avesse urtato il motoveicolo non si è fermata per prestare soccorso ma ha proseguito. l'incidente si è verificato alle 7 di mattina circa. il motoveicolo procedeva a velocità moderata»
E' stato precisato dalla Cass. in sentenza del 03/02/2023, n. 3398 che “Nella materia del risarcimento del danno da circolazione dei veicoli, in caso di tamponamento la presunzione di eguale responsabilità di entrambi i conducenti, di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., è superata, ex art. 149, comma 1, cod. str., dalla presunzione «de facto» di inosservanza della distanza di sicurezza da parte del tamponante, sul quale grava l'onere di fornire la prova liberatoria, dimostrando che il tamponamento è derivato da causa in tutto o in parte a lui non imputabile”.
pagina 4 di 7 Pertanto, l'attore ha fornito la prova del sinistro, delle lesioni subite e della non identificabilità del veicolo danneggiante ma, inoltre, trattandosi di un tamponamento, così come sostenuto dalla Cassazione, la responsabilità è da ascriversi esclusivamente in capo al veicolo danneggiante escludendo un eventuale concorso di colpa in capo all'attore danneggiato.
In ragione di quanto sopra si ritiene che la domanda di parte attrice sia fondata e merita accoglimento.
Sul quantum, invece, parte attrice ha quantificato, attraverso un suo consulente di parte, il risarcimento in € 60.051,15 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del fatto all'effettivo soddisfo. In corso di causa la è stata invitata a sottoporre a visita il danneggiato attraverso un CP_1 proprio medico fiduciario, il quale, attraverso l'espletamento della visita, ha riconosciuto un danno biologico del 10% per un totale di € 33.577,68 e che attraverso la personalizzazione massima giungeva a €
43.489,68.
Lo scrivente Tribunale, partendo da un valore mediato tra i due ultimi totali ha fissato l'importo di
€ 38.000,00 tenendo conto dell'incremento a titolo di personalizzazione del danno per pregiudizi dinamico- relazioni patiti dal danneggiato e tentando la definizione bonaria della controversia al fine di contenere gli ulteriori costi e tempi del giudizio ha proposto ai sensi dell'art 185 bis cpc alla di versare a parte CP_1 attrice a titolo di risarcimento la somma onnicomprensiva (anche di interessi e rivalutazione) di € 36.000,00
(tale ulteriore riduzione è finalizzata a rendere la proposta allettante per la compagnia) oltre ad € 5.000,00 per spese legali, con i consueti accessori di legge, e le spese di C.T.U., a tacitazione integrale della pretesa risarcitoria attorea e con rinuncia reciproca all'impugnazione.
Tuttavia, tenuto conto che nessuna delle due parti ha aderito alla proposta conciliativa ex art. 185 bis cpc. e che nelle note scritte di parte attrice il difensore ha allegato una pec in cui non ha dichiarato di aderire alla proposta ma ha chiesto al difensore della quali determinazioni intendesse Controparte_6 assumere, si è ritenuto necessario l'espletamento di una CMU, il quale, in risposta ai quesiti sottopostogli, ha accertato che vi è nesso di causalità/compatibilità tra tutte le lesioni descritte dall'attore in citazione e la dinamica del sinistro;
che le lesioni patite dal danneggiato non incidono sull'attività lavorativa generica e specifica e che lo stesso al momento svolge il lavoro di dipendente;
che le spese mediche sostenute dall'attore e ritenute congrue sono pari ad € 921,43 e che nessun'altra spesa dovrà essere sostenuta;
che a seguito del sinistro del 11 Febbraio 2018 ha riportato la “frattura esposta gamba sinistra e Parte_1 condilo femorale, frattura falange ungueale V dito mano sinistra” e che le lesioni gli hanno comportato un'invalidità temporanea totale di giorni 30 e parziale di giorni 155 così ripartiti: 30 al 75%; 50 al 50%; altri 75 al 25%.
Tali lesioni gli hanno prodotto postumi invalidanti permanenti in misura dell'11,5%.
Alla luce di quanto rilevato dal CTU, la liquidazione del danno deve essere effettuata secondo la tabella per danno biologico permanente secondo il seguente prospetto: pagina 5 di 7 Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2021
Età del danneggiato alla data del sinistro 21 anni
Percentuale di invalidità permanente 11,5 %
Punto danno biologico € 2.402,36
Punto base I.T.T. € 99,00
Giorni di invalidità temporanea totale al 100% 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 50
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 75
Danno non patrimoniale risarcibile € 24.888,00
Invalidità temporanea totale al 100% € 2.970,00
Invalidità temporanea parziale al 75% € 2.227,50
Invalidità temporanea parziale al 50% € 2.475,00
Invalidità temporanea parziale al 25% € 1.856,25
Totale danno biologico temporaneo € 9.528,75
Spese mediche € 921,43
Totale generale: € 35.338,18
La somma viene liquidata all'attualità e, in quanto debito di valore, su di essa dovranno essere calcolati gli interessi sulla somma devalutata alla data del sinistro (11.02.2018) ed annualmente rivalutata fino alla data di pubblicazione della presente sentenza (Cass. Sent. n. 25734/08; Cass. S.U. Sent. n.
1712/1995). Solo per ciò che concerne gli importi dovuti a titolo di ITT e ITP, la rivalutazione delle somme decorre dal momento della cessazione dell'invalidità temporanea e non dal giorno dell'evento dannoso (Cass. sent. n. 5680/1996). Da ciò ne deriva che gli interessi per la liquidazione del danno da invalidità temporanea totale e parziale decorrono non dalla data dell'evento lesivo ma da quella in cui è cessata l'invalidità, come accertata dal CTU. Dalla pubblicazione della sentenza e fino all'effettivo soddisfo decorreranno, invece, gli interessi al tasso legale.
Spese di giudizio e di CTU sono a carico di parte convenuta secondo soccombenza ma con liquidazione secondo lo scaglione di valore individuabile dal decisum senza alcun incremento per il rifiuto della compagnia di aderire alla proposta conciliativa ex art. 185 bis cpc venendo nella presente sentenza riconosciuto un danno di importo inferiore al contenuto della proposta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Gustavo Danise, definitivamente pronunciando sulla domanda di risarcimento danni avanzata da Parte_1
pagina 6 di 7 nei confronti della quale FGVS, ogni contraria istanza ed eccezione rigettata e/o Controparte_1 disattesa, così definitivamente provvede:
1) Previo accertamento della responsabilità esclusiva del conducente del veicolo non identificato nella causazione del sinistro stradale, accoglie la domanda attorea di risarcimento del danno non patrimoniale condannando la nella qualità di FGVS al pagamento, in favore Controparte_1 dell'istante della somma di € 35.338,18 oltre interessi e rivalutazione secondo le modalità indicate in motivazione;
2) Condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite a favore dell'attore, che si liquidano in €
3.500,00 per compensi, oltre esborsi, iva, cpa e rimborso spese generali come per legge da calcolarsi sull'onorario, con attribuzione al difensore antistatario ex art 93 cpc;
3) Pone definitivamente a carico di parte convenuta il rimborso a parte attrice di quanto versato al CTU a titolo di acconto;
Così deciso in Salerno
18.06.2025
IL GIUDICE
Dr. Gustavo Danise
pagina 7 di 7