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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 06/03/2025, n. 735 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 735 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, prima sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice unico dott. Alessandro Silvestrini, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 1238/2012 R.G. avente ad oggetto “responsabilità professionale”
e vertente:
T R A
, rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele Fatano, giusta mandato in atti. Parte_1
ATTORE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Pellegrino, giusta Controparte_1
mandato in atti.
CONVENUTA
E
quale erede del dott. , rappresentata e difesa Controparte_2 Persona_1
dall'avv. Cristiano Solinas, giusta mandato in atti.
E
e , quali eredi del dott. . Controparte_3 Controparte_4 Persona_1
CONVENUTI
E
beneficio d'inventario del dott. rappresentate e difese dall'avv. Daniele Persona_2
Sicilia, giusta mandato in atti.
E
, già , rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonio Controparte_9 Controparte_10
Geronimo La Russa e Gianfranco Giannoccaro, giusta mandato in atti.
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La causa, sulle conclusioni delle parti come precisate nel verbale di udienza dell'11.12.2024, veniva riservata per la decisione nella medesima udienza, previa concessione dei termini di legge per comparse conclusionali e repliche.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
, con atto di citazione notificato l'1.3.2012, conveniva in giudizio, davanti a Parte_1 questo Tribunale, l , l , il Controparte_11 Controparte_12 dott. e il dott. per sentir adottare le seguenti statuizioni: Persona_1 Persona_2
a) accertare che tra il sig. l i l Pt_1 Controparte_11 CP_1 Controparte_12
, il dott. e il dott. si era concluso un contratto di spedalità; b)
[...] Per_1 ER accertare che il dott. e la sua equipe, di cui aveva fatto parte anche il dott. Per_1 ER aveva eseguito un intervento chirurgico errato sulla persona del sig. c) accertare che il Pt_1 sig. era stato sottoposto all'intervento chirurgico senza una adeguata, completa e Pt_1 dettagliata informazione;
d) accertare che il sig. a seguito dell'errato intervento Pt_1 chirurgico, aveva subito un danno non patrimoniale di euro 622.587,00, oltre ad un danno patrimoniale, per lucro cessante, di euro 200.000; e) per l'effetto, condannare i convenuti in solido al pagamento delle predette somme, con gli accessori di legge e con vittoria di spese e competenze di lite.
A fondamento della domanda l'attore deduceva: che il 10.8.2004 era stato ricoverato presso l i con la diagnosi di “stenosi vertebrale e lombare”; che Controparte_11 CP_1 il 13.8.2004 era stato sottoposto a intervento chirurgico e il 23.8.2004 era stato dimesso dall'ospedale con la diagnosi “stenosi del canale lombare. Epidurite fibroaderenziale”; che, all'esito dell'intervento, il paziente aveva subito manifestato paresi dei piedi, turbe sfinteriche e altri sintomi di una “paraparesi flaccida da compressione mieloradicolare cono-cauda”; che tale patologia era certamente conseguenza di manovre incongrue effettuate dagli operatori nel corso dell'intervento chirurgico, come anche risultava dall'allegata consulenza di parte del dott. ; che con lettera racc.ta dell'8.6.2009 l'attore aveva chiesto al dott. e Per_3 Per_1 alla ASL il risarcimento del danno, determinato in conformità alle tabelle in uso presso il Tribunale di Milano;
che l'ASL LE/1 aveva trasmesso la richiesta dell'attore alla compagnia di assicurazione , la quale tuttavia, non aveva accordato il chiesto Controparte_13 risarcimento;
che con lettera del 18.6.2011 era stato costituito in mora anche il dott. ER che proprio il dott. aveva segnalato all'attore il nominativo del dott. per ER Per_1
l'intervento chirurgico e si era dichiarato disponibile a far parte dell'equipe che avrebbe curato l'intervento; che, a seguito di contatto sociale, l il dott. Controparte_11
e il dott. rano contrattualmente responsabili dei danni subiti dal sig. Per_1 ER Pt_1
a seguito dell'errato intervento chirurgico;
che non vi era stato neppure il c.d. consenso informato da parte dei medici.
Il dott. costituitosi in giudizio, eccepiva: di aver visionato, su richiesta del dott. ER
, il referto radiologico del sig. e di aver assistito, su sollecitazione dello stesso Per_1 Pt_1
, all'intervento chirurgico, senza eseguire alcuna attività e senza percepire alcun Per_1 compenso;
che pertanto, difettava di legittimazione passiva;
che l'azione era comunque prescritta e infondata nel merito;
che, in ogni caso, in via preliminare, intendeva chiamare in causa la compagnia , per essere dalla stessa manlevata. Controparte_10
Previo differimento dell'udienza di prima comparizione, il dott. chiamava in causa ER
, presso la quale era assicurato. Controparte_10
Il dott. , costituitosi in giudizio, resisteva alla domanda. Per_1
, costituitasi in giudizio, resisteva alla domanda ed indicava il massimale Controparte_10 previsto dalla polizza assicurativa stipulata dal dott. ER
Analogamente resisteva alla domanda l . Parte_2
All'udienza dell'8.7.2014 veniva dichiarata l'interruzione del giudizio per il decesso del dott.
. Per_1
Dopo la riassunzione del giudizio, si costituivano in giudizio il dott. (già ER CP_14
), l , nonché , in Controparte_10 Controparte_1 Controparte_2 proprio e quale esercente la responsabilità sulla figlia minore , Controparte_3 quali eredi del dott. . Per_1
Dopo l'interrogatorio formale del sig. del dott. si procedeva all'espletamento Pt_1 ER della prova testimoniale, con l'audizione del sig. (genero dell'attore), della sig.ra TE
(figlia dell'attore) e del dott. (consulente di parte dell'attore). Testimone_2 CP_15
Veniva poi disposta ed espletata consulenza medico legale.
Con ordinanza del 16.12.2021 veniva dichiarata l'interruzione del giudizio per il decesso del dott. ER
A seguito della riassunzione da parte dell'attore, si costituivano in giudizio: , CP_5
eredi con beneficio d'inventario del Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8 dott. , , quale erede del dott. ER Controparte_16 Controparte_2 ER
e l . Parte_2 All'udienza dell'11.12.2024 le parti precisavano le conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Logicamente preliminare è l'esame della eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla difesa del dott. che ha dedotto di non aver avuto alcun rapporto diretto ER con il sig. infatti, sarebbe stato il dott. a parlargli del e ad inviargli dei Pt_1 Per_1 Pt_1 referti per un parere sull'opportunità di un intervento chirurgico di decompressione e stabilizzazione chirurgica vertebrale;
il dott. sarebbe stato poi invitato dal dott. ER
a visionare l'intervento, quale mero osservatore (tant'è che non aveva percepito Per_1 alcun compenso) e solo in tale occasione aveva visto per la prima e unica volta in sala operatoria il sig. Pt_1
Viceversa, il sig. a sostenuto di essersi messo in contatto con il dott. di avergli Pt_1 ER inviato i referti radiologici e di aver ricevuto il consiglio di rivolgersi al dott. , con Per_1
l'assicurazione che avrebbe anche lui partecipato all'intervento chirurgico.
Osserva il giudicante che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, qualora i fatti di causa si collochino anteriormente alla data di entrata in vigore della legge Gelli-Bianco, deve affermarsi la sussumibilità della condotta del sanitario nell'ambito della responsabilità contrattuale, con conseguente applicazione dell'ordinario termine prescrizionale decennale e onere dell'attore di provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia, con l'allegazione di qualificate inadempienze, astrattamente idonee a provocare (quale causa o concausa efficiente) il danno lamentato, nonché il nesso eziologico tra l'inadempimento e il pregiudizio;
spetterà al danneggiante dimostrare che non vi sia stato inadempimento, che questo non gli sia imputabile o che non abbia avuto, in concreto, incidenza causale sulla verificazione del danno.
E' pure pacifico in giurisprudenza che anche il contatto sociale meramente fortuito ed informale, intercorso tra medico e paziente, sia idoneo a far scattare i presidi della responsabilità contrattuale (Cassazione civile sez. III, 03/10/2016, n.19670).
Nel caso in esame risulta dalla espletata prova testimoniale che il sig. ra effettivamente Pt_1 in contatto con il dott. che proprio su suo consiglio si rivolse al dott. , che
ER Per_1 si presentava come il referente in loco del dott. (il teste , genero
ER TE dell'attore ha riferito che “attraverso mio cugino, ing. , misi in contatto mio Persona_4 suocero con il dott. Ho quindi anche seguito da vicino i loro colloqui Pt_1 Pt_1 ER telefonici informando di questi periodicamente mio cugino….Ribadisco quindi la telefonata fra il e il con l'indicazione di recarsi dal dott. , una volta presa visione Pt_1 ER Per_1 della documentazione medica di mio suocero. Preciso che gli accordi intercorsi fra e
ER mio suocero prevedevano che avrebbe eseguito personalmente l'intervento a
ER
Lecce….Confermo che mio suocero si recò dal dott. , il quale dopo aver visionato i Per_1 referti ed essersi sentito telefonicamente con il dott. gli comunicò che avrebbero ER effettuato l'intervento chirurgico…”. D'altro canto, la presenza del dott. in sala operatoria dimostra che lo stesso si era ER direttamente impegnato con il paziente quanto meno a supervisionare l'operazione che egli stesso aveva consigliato, non essendo credibile la sua spiegazione di essere venuto a ed CP_1 aver assistito all'intervento chirurgico (sebbene non avesse titolo per farlo, non essendo stato a ciò autorizzato dalla Direzione della ASL) soltanto per la “amicizia” che lo legava al dott.
. Per_1
Tanto basta a giustificare la responsabilità contrattuale (con conseguente applicabilità del termine decennale di prescrizione) del dott. da “contatto sociale”, intendendosi con ER tale espressione la situazione in cui un medico è chiamato a rispondere per i danni causati a un paziente durante l'esercizio della sua professione, anche quando non risulti formalmente stipulato un contratto d'opera professionale.
Tanto chiarito, si può passare ad esaminare i profili di responsabilità addebitabili al dott.
e al dott. Per_1 ER
Risulta dalla relazione di consulenza tecnica d'ufficio, ampiamente motivata e supportata dagli insegnamenti della scienza medica, che il sig. l momento del ricovero presso la U.O. di Pt_1
Ortopedia del P.O. era affetto da una condizione di claudicatio neurogena da stenosi CP_11 lombare L4-L5 e L5-S1.
In presenza di tale patologia era condivisibile l'indicazione dell'intervento chirurgico di laminectomia;
non era, invece, altrettanto condivisibile la scelta di effettuare un'artrodesi. Infatti, risultando dalla TAC e dalla RM preoperatoria una stenosi marcata a L4-L5 e meno accentuata alla L5-S1, secondo il ctu il trattamento di stabilizzazione è stato “un di più” e, come tale, poteva non essere eseguito. In sostanza, non risultando dalle indagini strumentali effettuate prima dell'operazione alcuna instabilità lombare, prima di optare per un intervento invasivo come quello della stabilizzazione i medici avrebbero dovuto sottoporre il paziente ad ulteriori esami per eventualmente accertare una condizione d'instabilità e, soltanto in questo caso, eseguire l'intervento di artodesi.
Peraltro, prima di adottare un intervento chirurgico invasivo e rischioso come l'artrodesi, bisognava necessariamente coinvolgere nella scelta il paziente e ciò, secondo il ctu, non sarebbe avvenuto, in quanto all'interno della cartella clinica è rilevabile un consenso informato abbastanza preciso riguardo alle possibili complicanze legate al trattamento chirurgico, ma non risulta nessuna indicazione sulle possibili opzioni chirurgiche, mentre anche su tale aspetto il coinvolgimento del paziente andava ricercato.
Il ctu ha poi rilevato l'imperizia del chirurgo nel trattamento della complicanza (fistola durale) insorta durante l'intervento e ciò in quanto “il chirurgo nelle manovre di riposizionamento delle radici nervose all'interno dell'astuccio durale determinò un traumatismo dello stesso che è responsabile dell'aggravamento della condizione neurologica del . Pt_1
Il consulente medico-legale ha altresì ritenuto che anche nella fase post operatoria il Pt_1 non abbia ricevuto le cure e l'assistenza adeguate: infatti, nonostante il danno iatrogeno, il paziente è stato dimesso ed inviato a domicilio, senza che i medici che lo avevano in cura effettuassero ulteriori accertamenti atti a comprendere i motivi dei disturbi iatrogeni lamentati. In particolare, il paziente dovette rientrare a domicilio in sedia a rotelle e con il catetere vescicale e, da una visita neurologica successiva alla dimissione (effettuata il 22.9.2004) risultò affetto da “paraparesi flaccida da compressione mieloradicolare (cono cauda)”, con
“una deambulazione a piccoli passi, steppante a destra, possibilità solo per brevi tratti con sostegno bilaterale per una paraparesi flaccida ipotonico-areflessica più marcata a destra con paraparesi dei dorsi flessori del piede-ipotrofie muscolari diffuse (crurali a anticrurali” ed ancora “…turbe sfinteriche da probabile vescica neurologica”.
In definitiva, un allarmante quadro patologico di cui pure non vi è traccia nella cartella clinica, tanto da far ritenere che i medici che ebbero in cura il sig. o abbiano talmente trascurato Pt_1 da non accorgersi del suo peggioramento clinico, perché altrimenti avrebbero dovuto sottoporre con urgenza il paziente ad ulteriori esami strumentali, indispensabili per escludere patologie emendabili soltanto con un ulteriore urgente intervento chirurgico.
Pertanto, il ctu ha ravvisato negligenza e imperizia nella condotta dei medici sia in fase preoperatoria (con conseguente responsabilità tanto del dott. quanto del dott. Per_1
che certamente ebbe a condividere la scelta di effettuare l'intervento di ER stabilizzazione chirurgica e non di semplice laminectomia), sia in fase operatoria (con conseguente esclusiva responsabilità del dott. , non essendovi prova che anche il Per_1 dott. abbia partecipato all'operazione e non si sia limitato ad assistere all'intervento ER eseguito dal collega in qualità di mero osservatore) sia in fase postoperatoria (ravvisandosi in particolare la negligenza del dott. , non potendosi imputare anche al dott. Per_1 ER partito subito dopo l'intervento, di non aver seguito con la necessaria diligenza il decorso postoperatorio del paziente).
Per quanto riguarda, infine, il nesso di causalità fra le accertate inadempienze dei medici e l'aggravamento della malattia del sig. il ctu ha accertato a carico del sig. un Pt_1 Pt_1 danno biologico del 35% a causa delle seguenti menomazioni: artrodesi della colonna lombare valutabile nella misura del 15% e paraparesi con deficit di forza lieve-moderato e possibilità di deambulare senza appoggio (a seconda del deficit della funzionalità sfinteriale) valutabile nella misura del 20%. Tuttavia, poiché in conseguenza del negligente intervento dei medici si è verificato l'aggravamento di una situazione patologica preesistente, a carico degli stessi medici può essere posto soltanto il c.d. danno differenziale, che si ottiene sottraendo dal danno biologico totale accertato del 35% la percentuale d'invalidità del 15% riferibile alla situazione patrologica preesistente.
Reputa il giudicante di dover condividere tutte le conclusioni cui è motivatamente pervenuto il consulente medico-legale, dopo aver esaminato e disatteso punto per punto i rilievi critici formulati da tutti i consulenti di parte, con argomentazioni logiche e validate dalla scienza medica, che in questa sede è sufficiente richiamare. In particolare, si condivide la conclusione del ctu d'imputare ai medici soltanto il danno differenziale, avendo lo stesso ctu accertato che i postumi causati dall'errore medico e quelli riferibili alla menomazione preesistente sono in rapporto di concorrenza e non di semplice coesistenza (v. Cassazione civile sez. III, 15/11/2024, n.29549), anche se, in ossequio alla stessa giurisprudenza di legittimità, in sede di liquidazione si deve avere riguardo al differenziale (non – come ha fatto il ctu - delle percentuali d'invalidità, ma) dei valori monetari, per cui bisogna innanzitutto liquidare la somma astrattamente dovuta con riferimento al danno biologico totale accertato (che il ctu ha dichiarato essere pari al 35%); poi liquidare la somma astrattamente dovuta nel caso di danno biologico pari alla preesistente percentuale d'invalidità (che il ctu ha riferito essere del 15%); ed infine liquidare il danno risarcibile, detraendo il secondo importo dal primo.
Pertanto, poiché In base alle tabelle milanesi dell'anno 2024 il risarcimento spettante per il danno biologico totale era di euro 206.028,00 (tenuto conto che il danneggiato aveva 61 anni alla data del sinistro e che i postumi permanenti erano del 35%), mentre la somma teoricamente dovuta per il danno biologico riferibile alla preesistente percentuale d'invalidità del 15% era pari ad euro 44.174,00, va liquidata in favore dell'attore, a titolo di risarcimento del danno differenziale, la somma di euro (206.028- 44.174=) 161.854,00.
Tale somma (determinata avendo riguardo al valore attuale della moneta) va devalutata fino alla data dell'evento lesivo (13.8.2004) e sulla somma così devalutata e poi rivalutata anno dopo anno fino alla data della presente sentenza vanno conteggiati gli interessi compensativi al tasso legale dalla medesima data del 13.8.2004 fino al soddisfo.
Nulla compete, invece, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale per mancato guadagno conseguente alla asserita diminuzione dell'attività lavorativa dell'attore, non risultando dalle dichiarazioni dei redditi presentate dal che i suoi redditi subirono una flessione dopo il Pt_1 sinistro.
Al risarcimento sono solidalmente tenuti gli eredi (e tra gli eredi l'obbligazione si Per_1 divide in proporzione delle rispettive quote ex art. 1295 c.c.), gli eredi (e tra gli stessi ER
l'obbligazione si divide in proporzione delle rispettive quote ex art. 1295 c.c.; inoltre, la responsabilità degli eredi limitata al valore dei beni loro pervenuti ex art. 490 n. 2 c.c.) ER
e l . Parte_2
Gli eredi , gli eredi e l vanno altresì condannati in solido al Per_1 ER Parte_2 rimborso in favore dell'attore delle spese processuali, liquidate come in dispositivo. Anche le spese di consulenza tecnica d'ufficio restano definitivamente a loro carico.
Infine, la compagnia di assicurazione è tenuta a manlevare gli eredi i tutte le somme ER dai medesimi pagate in conseguenza del presente giudizio;
fra gli eredi la compagnia ER di assicurazione le spese processuali vanno dichiarate interamente compensate.
p.q.m.
Il Tribunale di Lecce, sezione prima civile, in composizione monocratica, in persona del giudice unico dott. A. Silvestrini, pronunciando sulla domanda proposta, con atto di citazione notificato l'1.3.2012, da nei confronti di dott. Parte_1 Per_1 Per_1 CP_17
e l , come riassunta dal nei confronti degli
[...] Controparte_1 Pt_1 eredi e degli eredi nonché sull'azione di rivalsa spiegata dal nei Per_1 ER ER confronti di , già , così provvede: Controparte_9 Controparte_10
1) condanna gli eredi , gli eredi l , in solido Per_1 ER Controparte_1 fra loro, al pagamento, in favore di , della somma di euro 161.854,00., oltre Parte_1 interessi compensativi al tasso legale da conteggiare sulla somma previamente devalutata al 13.8.2004 e poi rivalutata anno dopo anno fino alla data della presente sentenza con decorrenza dalla medesima data del 13.8.2004 sino al soddisfo;
ciascun erede è tenuto in proporzione delle rispettive quote e gli eredi ei limiti del valore dei beni loro pervenuti;
ER
2) condanna gli eredi , gli eredi l , in solido Per_1 ER Controparte_1 fra loro, al rimborso, in favore di , delle spese del presente giudizio, che liquida Parte_1 in euro 1.466,00 per spese ed euro 14.000,00 per compenso, oltre rimborso forfettario spese generali, cap ed iva come per legge;
pone le spese di consulenza definitivamente a carico degli eredi , degli eredi e dell con conseguente diritto del al Per_1 ER Parte_2 Pt_1 rimborso delle somme eventualmente anticipate al ctu;
3) condanna a rivalere gli eredi di tutte le somme che gli stessi Controparte_9 ER pagheranno in conseguenza del presente giudizio, incluse le spese processuali;
dichiara interamente compensate tra gli eredi e la compagnia di assicurazione le spese ER processuali.
Così deciso in Lecce il 5.3.2025.
Il giudice unico