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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 11/07/2025, n. 230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 230 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
2116/2024 N.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Maria Rosaria Barbato Presidente
2) dott.ssa Giovanna Di Meo Giudice
3) dott.ssa Anna Coletti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.v.g. 2116/2024, avente ad oggetto separazione consensuale
TRA
(C.F , nato il [...] a [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...], e (C.F. Parte_2
), nata a [...] il [...] e residente in [...]
264, entrambi rappresentati e difesi giusta procura in atti dall'avv. Maddalena Faraone presso il cui studio, sito in Boscoreale alla Via Marchesa n. 305, sono elettivamente domiciliati
RICORRENTI
NONCHE'
P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 18.06.2025 i ricorrenti si sono riportati al contenuto del ricorso introduttivo, esprimendo la volontà di non riconciliarsi e di volersi quindi separare alle condizioni indicate in ricorso e parzialmente modificate recependo i rilievi del tribunale.
Il P.M., in data 24.06.2025, ha espresso parere favorevole.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 22.10.2024 parti in epigrafe indicate hanno dedotto di aver contratto matrimonio concordatario nel comune di Boscoreale in data 24.05.2001, nel corso del quale sono nate
1 le figlie (nata a [...] in data [...]) e (nata in data [...]), entrambe Per_1 Per_2 maggiorenni ed economicamente non autosufficienti;
che essendo venuta tra loro meno la comunione materiale e spirituale, a causa di incomprensioni caratteriali, hanno rappresentato di aver deciso di separarsi alle condizioni concordate e riportate in ricorso.
Designato il giudice relatore e fissata l'udienza di comparizione dei coniugi, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata inizialmente rinviata stante il mancato deposito delle note alla prima udienza;
successivamente, viste le note depositate dalle parti, sono stati richiesti chiarimenti in ordine al contenuto degli accordi avendo le parti stabilito l'assegnazione della casa coniugale al in quanto convivente con le figlie e, al contempo, la previsione di un assegno di Pt_1 mantenimento a suo carico in favore delle figlie. All'esito delle note depositate in sostituzione dell'udienza del 18.06.2025, nelle quali le parti hanno precisato che le figlie trascorrono la maggior parte del tempo con la madre addivenendo così ad una modifica degli accordi in merito all'assegnazione della casa familiare, con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. depositata in data
19.06.2025, la causa è stata riservata al collegio per la decisione disponendo la trasmissione degli atti al P.M. per rendere il parere.
Tanto premesso, quanto alla domanda di separazione, ritiene il collegio che risulta incontrovertibilmente provato il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, allo stesso tempo, deve escludersi la verosimile possibilità della ricostruzione di una vita coniugale, avendo i coniugi ribadito, nelle note di trattazione scritta, la volontà di non riconciliarsi.
Ciò detto, le condizioni stabilite in ricorso e riportate in dispositivo possono essere omologate, in quanto non in contrasto con norme imperative.
Quanto, infine, alle spese di lite, nulla va disposto trattandosi di procedura su ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e alle Parte_1 Parte_2 condizioni pattuite di seguito riportate:
1) i coniugi vivranno separati, liberi di fissare il loro domicilio e la loro residenza dove riterranno più opportuno, nell'obbligo del reciproco rispetto;
2) la casa coniugale, sita in Boscoreale (NA), alla Via Marchesa n. 264, sarà abitata dalla sig.ra insieme alle figlie e;
Parte_2 Per_1 Per_2
3) il Sig. verserà a titolo di contributo al mantenimento ordinario delle figlie maggiorenni Pt_1 ma non autosufficienti, la complessiva somma di euro 400,00 (quattrocento/00) mensili. Detta somma
2 sarà annualmente rivalutata secondo gli indici Istat come per legge e dovrà essere corrisposta entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie per le figlie, secondo l'attuale tenore di vita e/o preventivamente concordate tra i genitori, salvo i casi di urgenza per quelle mediche non ricomprese dal Servizio Sanitario Nazionale. Le spese extra e quelle anticipate da uno dei genitori verranno rimborsate alla presentazione di giustificativi di spesa nel mese successivo;
3) i coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento in quanto economicamente autosufficienti;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di Boscoreale per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento stato Civile) (atto n. 10 parte II, serie A dei registri di matrimonio del
Comune di Boscoreale dell'anno 2001);
c) nulla sulle spese.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 2.07.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Anna Coletti dott.ssa Maria Rosaria Barbato
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Maria Rosaria Barbato Presidente
2) dott.ssa Giovanna Di Meo Giudice
3) dott.ssa Anna Coletti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.v.g. 2116/2024, avente ad oggetto separazione consensuale
TRA
(C.F , nato il [...] a [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...], e (C.F. Parte_2
), nata a [...] il [...] e residente in [...]
264, entrambi rappresentati e difesi giusta procura in atti dall'avv. Maddalena Faraone presso il cui studio, sito in Boscoreale alla Via Marchesa n. 305, sono elettivamente domiciliati
RICORRENTI
NONCHE'
P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 18.06.2025 i ricorrenti si sono riportati al contenuto del ricorso introduttivo, esprimendo la volontà di non riconciliarsi e di volersi quindi separare alle condizioni indicate in ricorso e parzialmente modificate recependo i rilievi del tribunale.
Il P.M., in data 24.06.2025, ha espresso parere favorevole.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 22.10.2024 parti in epigrafe indicate hanno dedotto di aver contratto matrimonio concordatario nel comune di Boscoreale in data 24.05.2001, nel corso del quale sono nate
1 le figlie (nata a [...] in data [...]) e (nata in data [...]), entrambe Per_1 Per_2 maggiorenni ed economicamente non autosufficienti;
che essendo venuta tra loro meno la comunione materiale e spirituale, a causa di incomprensioni caratteriali, hanno rappresentato di aver deciso di separarsi alle condizioni concordate e riportate in ricorso.
Designato il giudice relatore e fissata l'udienza di comparizione dei coniugi, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata inizialmente rinviata stante il mancato deposito delle note alla prima udienza;
successivamente, viste le note depositate dalle parti, sono stati richiesti chiarimenti in ordine al contenuto degli accordi avendo le parti stabilito l'assegnazione della casa coniugale al in quanto convivente con le figlie e, al contempo, la previsione di un assegno di Pt_1 mantenimento a suo carico in favore delle figlie. All'esito delle note depositate in sostituzione dell'udienza del 18.06.2025, nelle quali le parti hanno precisato che le figlie trascorrono la maggior parte del tempo con la madre addivenendo così ad una modifica degli accordi in merito all'assegnazione della casa familiare, con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. depositata in data
19.06.2025, la causa è stata riservata al collegio per la decisione disponendo la trasmissione degli atti al P.M. per rendere il parere.
Tanto premesso, quanto alla domanda di separazione, ritiene il collegio che risulta incontrovertibilmente provato il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, allo stesso tempo, deve escludersi la verosimile possibilità della ricostruzione di una vita coniugale, avendo i coniugi ribadito, nelle note di trattazione scritta, la volontà di non riconciliarsi.
Ciò detto, le condizioni stabilite in ricorso e riportate in dispositivo possono essere omologate, in quanto non in contrasto con norme imperative.
Quanto, infine, alle spese di lite, nulla va disposto trattandosi di procedura su ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e alle Parte_1 Parte_2 condizioni pattuite di seguito riportate:
1) i coniugi vivranno separati, liberi di fissare il loro domicilio e la loro residenza dove riterranno più opportuno, nell'obbligo del reciproco rispetto;
2) la casa coniugale, sita in Boscoreale (NA), alla Via Marchesa n. 264, sarà abitata dalla sig.ra insieme alle figlie e;
Parte_2 Per_1 Per_2
3) il Sig. verserà a titolo di contributo al mantenimento ordinario delle figlie maggiorenni Pt_1 ma non autosufficienti, la complessiva somma di euro 400,00 (quattrocento/00) mensili. Detta somma
2 sarà annualmente rivalutata secondo gli indici Istat come per legge e dovrà essere corrisposta entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie per le figlie, secondo l'attuale tenore di vita e/o preventivamente concordate tra i genitori, salvo i casi di urgenza per quelle mediche non ricomprese dal Servizio Sanitario Nazionale. Le spese extra e quelle anticipate da uno dei genitori verranno rimborsate alla presentazione di giustificativi di spesa nel mese successivo;
3) i coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento in quanto economicamente autosufficienti;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di Boscoreale per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento stato Civile) (atto n. 10 parte II, serie A dei registri di matrimonio del
Comune di Boscoreale dell'anno 2001);
c) nulla sulle spese.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 2.07.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Anna Coletti dott.ssa Maria Rosaria Barbato
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