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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XII, sentenza 09/01/2026, n. 328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 328 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 328/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 12, riunita in udienza il 06/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
IOVINO FELICE PIER CARLO, Presidente
BARBIERI LUIGI, EL
FUCCI FRANCESCA, Giudice
in data 06/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8824/2025 depositato il 10/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Camera Di Commercio Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Grezar 14 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via Oberdan 3 80100 Napoli NA elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAV ISR IPOT n. 07176202500002843 IVA-ALTRO 2013
- PREAV ISR IPOT n. 07176202500002843 IVA-ALTRO 2019
- PREAV ISR IPOT n. 07176202500002843 IVA-ALTRO 2022
- PREAV ISR IPOT n. 07176202500002843 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2018
- PREAV ISR IPOT n. 07176202500002843 IRAP 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 19096/2025 depositato il
06/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta agli atti ed insiste per l'accoglimento del ricorso.
Resistente/Appellato: si riportano agli atti ed insistono per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato il preavviso di iscrizione ipotecaria, notificato in data 4-03-2025 dalla Agenzia delle Entrate riscossione.
La pretesa tributaria ammonta a €. 30.756,69.
Il ricorrente censura l'atto impugnato per plurima violazione di legge.
In particolare:
illegittimità della procedura notificatoria per non essere l'indirizzo di posta elettronica inserito nei pubblici registri (produce in proposito copiosa giurisprudenza),
omessa notifica degli atti prodromici,
decadenza e prescrizione della pretesa tributaria.
L'ADE si è costituita in giudizio per chiedere il rigetto del ricorso con tutte le conseguenze di legge. Il resistente offre la prova documentale dell'avvenuta notifica degli atti prodromici, eccependo conseguentemente l'inammissibilità del ricorso.
L'ADE-R si è costituita in giudizio per chiedere il rigetto del ricorso. Il resistente eccepisce la tardività del ricorso per essere stati regolarmente notificati gli atti prodromici, come si evince dalla documentazione depositata dall'ente impositore, nonché dall'estratto ruolo.
La Camera di Commercio di Napoli si è costituita in giudizio e ha chiesto il rigetto del ricorso, ricalcando in sostanza le stesse eccezioni dell'A.F. ed eccependo la carenza di legittimazione passiva per gli atti che non rientrano nella propria competenza.
Nell'imminenza dell'udienza di discussione la difesa del ricorrente ha depositato memoria illustrativa, insistendo nell'accoglimento della domanda. All'udienza del 6-11-2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è meritevole di accoglimento.
In merito all'eccezione relativa all'indirizzo di provenienza della P.E.C., formulata dal ricorrente, deve osservarsi la mancanza di pregio dell'eccezione di inesistenza della notifica. La certezza in ordine all'indirizzo P.E.C. coinvolto nella notificazione medesima attiene, infatti, alla sfera del destinatario, al quale l'atto deve essere notificato ad un indirizzo effettivo e inserito negli appositi elenchi, così da garantire la conoscenza legale dell'atto trasmesso. Nulla di tutto ciò riguarda, invece, la sfera del mittente e, in particolare l'indirizzo di provenienza della P.E.C. Del resto, ogni eventuale dubbio in proposito, e dunque il dubbio su chi sia l'effettivo mittente del messaggio di posta, è un vizio formale che tende a risolversi immediatamente al momento della costituzione del convenuto presunto notificante;
questi, infatti, potrà chiarire ogni dubbio al destinatario, dichiarando la paternità della notifica. Si rileva, inoltre, che la notificazione degli atti da parte dell'Agente della riscossione è regolata in via esclusiva dalle norme speciali costituite dall'art 26, secondo comma, DPR 602/73 e dall'art. 60 DPR 600/73. L'art. 26 prevede che “La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC)”; a sua volta l'art. 60
DPR 600/73, cui l'art. 26 citato rimanda espressamente, afferma, in punto di notifica a mezzo PEC, che
“in deroga all'articolo 149-bis del codice di procedura civile e alle modalità di notificazione previste dalle norme relative alle singole leggi d'imposta non compatibili con quelle di cui al presente comma, la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati alle imprese individuali o costituite in forma societaria e ai professionisti iscritti in albi o elenchi istituiti con legge dello Stato può essere effettuata direttamente dal competente ufficio con le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC)”. Da quanto sopra discende che non esiste alcun obbligo normativo che disponga l'utilizzo obbligatorio ed esclusivo del solo indirizzo PEC pubblicato in IPA da parte dell'Agente della riscossione, pena la nullità della notifica, né può sussistere una ipotesi di invalidità non sancita espressamente da una norma giuridica quale conseguenza della mancata osservanza di un precetto normativo (cfr. CASS. 20809/2020). La norma (art. 26 D.P.R. 602/73) prende infatti in considerazione l'uso obbligatorio del solo indirizzo INI PEC del destinatario, non quello del mittente.
La notifica effettuata con la PEC si perfeziona per il destinatario al momento in cui l'e-mail certificata arriva nella disponibilità informatica del ricevente e per il mittente al momento in cui arriva la ricevuta di consegna. Nel caso in esame, pertanto, la notificazione delle cartelle di pagamento, effettuata attraverso il sistema diposta elettronica certificata è rispettosa dei dettati normativi. Al riguardo la Corte osserva, inoltre, che l'eventuale nullità della notifica di una cartella esattoriale deve ritenersi sanata, per il raggiungimento dello scopo della notifica, dalla proposizione di una tempestiva e rituale opposizione. Il vizio della notifica, infatti, non può mai assumere rilievo se l'atto ha raggiunto lo scopo cui è destinato, ai sensi e per gli effetti degli articoli 160 e 156, terzo comma, c.p.c. che in via generale si applica alla materia tributaria (cfr.
Cassazione n. 8674 del 29/04/2015, n. 1301 del 26/01/2015, n.416 del 14/0112015, n. 27089 del
19/12/2014).
Ciò posto e passando alle altre eccezioni formulate in ricorso, la Corte osserva che i resistenti hanno offerto la prova documentale dell'avvenuta notifica degli atti prodromici, idonei anche i fini interruttivi delle eccezioni di prescrizione e di decadenza.
Per i motivi che precedono il ricorso deve essere respinto. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 800 in favore di ciascuna parte resistente costituita.
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 12, riunita in udienza il 06/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
IOVINO FELICE PIER CARLO, Presidente
BARBIERI LUIGI, EL
FUCCI FRANCESCA, Giudice
in data 06/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8824/2025 depositato il 10/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Camera Di Commercio Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Grezar 14 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via Oberdan 3 80100 Napoli NA elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAV ISR IPOT n. 07176202500002843 IVA-ALTRO 2013
- PREAV ISR IPOT n. 07176202500002843 IVA-ALTRO 2019
- PREAV ISR IPOT n. 07176202500002843 IVA-ALTRO 2022
- PREAV ISR IPOT n. 07176202500002843 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2018
- PREAV ISR IPOT n. 07176202500002843 IRAP 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 19096/2025 depositato il
06/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta agli atti ed insiste per l'accoglimento del ricorso.
Resistente/Appellato: si riportano agli atti ed insistono per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato il preavviso di iscrizione ipotecaria, notificato in data 4-03-2025 dalla Agenzia delle Entrate riscossione.
La pretesa tributaria ammonta a €. 30.756,69.
Il ricorrente censura l'atto impugnato per plurima violazione di legge.
In particolare:
illegittimità della procedura notificatoria per non essere l'indirizzo di posta elettronica inserito nei pubblici registri (produce in proposito copiosa giurisprudenza),
omessa notifica degli atti prodromici,
decadenza e prescrizione della pretesa tributaria.
L'ADE si è costituita in giudizio per chiedere il rigetto del ricorso con tutte le conseguenze di legge. Il resistente offre la prova documentale dell'avvenuta notifica degli atti prodromici, eccependo conseguentemente l'inammissibilità del ricorso.
L'ADE-R si è costituita in giudizio per chiedere il rigetto del ricorso. Il resistente eccepisce la tardività del ricorso per essere stati regolarmente notificati gli atti prodromici, come si evince dalla documentazione depositata dall'ente impositore, nonché dall'estratto ruolo.
La Camera di Commercio di Napoli si è costituita in giudizio e ha chiesto il rigetto del ricorso, ricalcando in sostanza le stesse eccezioni dell'A.F. ed eccependo la carenza di legittimazione passiva per gli atti che non rientrano nella propria competenza.
Nell'imminenza dell'udienza di discussione la difesa del ricorrente ha depositato memoria illustrativa, insistendo nell'accoglimento della domanda. All'udienza del 6-11-2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è meritevole di accoglimento.
In merito all'eccezione relativa all'indirizzo di provenienza della P.E.C., formulata dal ricorrente, deve osservarsi la mancanza di pregio dell'eccezione di inesistenza della notifica. La certezza in ordine all'indirizzo P.E.C. coinvolto nella notificazione medesima attiene, infatti, alla sfera del destinatario, al quale l'atto deve essere notificato ad un indirizzo effettivo e inserito negli appositi elenchi, così da garantire la conoscenza legale dell'atto trasmesso. Nulla di tutto ciò riguarda, invece, la sfera del mittente e, in particolare l'indirizzo di provenienza della P.E.C. Del resto, ogni eventuale dubbio in proposito, e dunque il dubbio su chi sia l'effettivo mittente del messaggio di posta, è un vizio formale che tende a risolversi immediatamente al momento della costituzione del convenuto presunto notificante;
questi, infatti, potrà chiarire ogni dubbio al destinatario, dichiarando la paternità della notifica. Si rileva, inoltre, che la notificazione degli atti da parte dell'Agente della riscossione è regolata in via esclusiva dalle norme speciali costituite dall'art 26, secondo comma, DPR 602/73 e dall'art. 60 DPR 600/73. L'art. 26 prevede che “La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC)”; a sua volta l'art. 60
DPR 600/73, cui l'art. 26 citato rimanda espressamente, afferma, in punto di notifica a mezzo PEC, che
“in deroga all'articolo 149-bis del codice di procedura civile e alle modalità di notificazione previste dalle norme relative alle singole leggi d'imposta non compatibili con quelle di cui al presente comma, la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati alle imprese individuali o costituite in forma societaria e ai professionisti iscritti in albi o elenchi istituiti con legge dello Stato può essere effettuata direttamente dal competente ufficio con le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC)”. Da quanto sopra discende che non esiste alcun obbligo normativo che disponga l'utilizzo obbligatorio ed esclusivo del solo indirizzo PEC pubblicato in IPA da parte dell'Agente della riscossione, pena la nullità della notifica, né può sussistere una ipotesi di invalidità non sancita espressamente da una norma giuridica quale conseguenza della mancata osservanza di un precetto normativo (cfr. CASS. 20809/2020). La norma (art. 26 D.P.R. 602/73) prende infatti in considerazione l'uso obbligatorio del solo indirizzo INI PEC del destinatario, non quello del mittente.
La notifica effettuata con la PEC si perfeziona per il destinatario al momento in cui l'e-mail certificata arriva nella disponibilità informatica del ricevente e per il mittente al momento in cui arriva la ricevuta di consegna. Nel caso in esame, pertanto, la notificazione delle cartelle di pagamento, effettuata attraverso il sistema diposta elettronica certificata è rispettosa dei dettati normativi. Al riguardo la Corte osserva, inoltre, che l'eventuale nullità della notifica di una cartella esattoriale deve ritenersi sanata, per il raggiungimento dello scopo della notifica, dalla proposizione di una tempestiva e rituale opposizione. Il vizio della notifica, infatti, non può mai assumere rilievo se l'atto ha raggiunto lo scopo cui è destinato, ai sensi e per gli effetti degli articoli 160 e 156, terzo comma, c.p.c. che in via generale si applica alla materia tributaria (cfr.
Cassazione n. 8674 del 29/04/2015, n. 1301 del 26/01/2015, n.416 del 14/0112015, n. 27089 del
19/12/2014).
Ciò posto e passando alle altre eccezioni formulate in ricorso, la Corte osserva che i resistenti hanno offerto la prova documentale dell'avvenuta notifica degli atti prodromici, idonei anche i fini interruttivi delle eccezioni di prescrizione e di decadenza.
Per i motivi che precedono il ricorso deve essere respinto. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 800 in favore di ciascuna parte resistente costituita.