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Sentenza 8 agosto 2025
Sentenza 8 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 08/08/2025, n. 160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 160 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione Collegiale, nella persona dei signori Magistrati:
Dott.ssa Francesca Garofalo Presidente
Dott.ssa Elais Mellace Giudice rel./est.
Dott.ssa Olimpia Abet Giudice riunito in camera di consiglio, udito il giudice relatore e viste le richieste delle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1142 del R.G.V.G. dell'anno 2024 avente ad oggetto ricorso congiunto per lo scioglimento del matrimonio civile, vertente
TRA
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi elettivamente domiciliati in Vibo Valentia, alla C.F._2
Via G. Barrio snc, presso lo studio dell'Avv. Domenicantonio Natale che li rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
RICORRENTI
NONCHÈ
Pubblico Ministero –in sede-
interventore ex lege
CONCLUSIONI
Per entrambe le parti: “DICHIARARE lo scioglimento del matrimonio civile celebrato tra i sig.ri e il sig. in data Parte_1 Parte_2
21.08.2009 e trascritto sul registro degli atti di matrimonio del Comune di
Catanzaro e per l'effetto:
- ORDINARE all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Catanzaro di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza;
RGVG n. 1142/2024 - Pagina 1 di 5 - DISPORRE il mantenimento del precedente accordo, così come indicato del
Decreto di omologa”.
RILEVATO IN FATTO
1. Con ricorso congiuntamente proposto ed iscritto a ruolo in data 8 luglio 2024,
e - premesso di aver contratto matrimonio in Parte_1 Parte_2
Catanzaro il 21 agosto 2009, optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni ed in costanza del quale erano nati i figli: (nato Persona_1 il 08.05.2006), maggiorenne, economicamente non autosufficiente e convivente con il padre e (nato il [...]) convivente con la madre – deducevano che, in Per_2 seguito alla comparizione in data 09.07.2019 dinnanzi al Presidente del Tribunale ed alla trasformazione del rito da giudiziale in consensuale, la separazione veniva omologata con decreto del 01.10.2019.
Esponevano, altresì, che da allora i coniugi non si erano riconciliati, né avevano ricostituito la comunione materiale e spirituale. Chiedevano, pertanto pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio alle medesime condizioni concordemente stabilite in sede di separazione.
1.1. Con decreto del Presidente di Sezione del 26 settembre 2024 il procedimento era assegnato allo scrivente Giudice relatore, in sostituzione del precedente
Magistrato, destinato ad altro ufficio del medesimo Tribunale.
All'udienza di prima comparizione del 19 febbraio 2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note di trattazione scritta, il Giudice delegato – preso atto della volontà dei coniugi di non riconciliarsi, confermava le vigenti condizioni della separazione ed all'esito della successiva udienza del 13 maggio 2025- celebrata anch'essa in modalità cartolare, con provvedimento del 12 giugno 2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
OSSERVATO IN DIRITTO
2. La domanda di scioglimento del matrimonio civile congiuntamente proposta da e è fondata e meritevole di accoglimento, atteso Parte_1 Parte_2 che il Collegio rileva la ricorrenza di tutte le condizioni previste dalla legge.
Ed invero, deve rilevarsi che sono decorsi i termini previsti dall'art. 3 L. 898/70, essendosi la separazione protratta ininterrottamente per circa cinque anni e, dunque,
RGVG n. 1142/2024 - Pagina 2 di 5 ben oltre i sei mesi previsti dalla Legge, decorrenti da quando i coniugi – incardinato il giudizio di separazione - sono comparsi all'udienza presidenziale del 9 luglio
2019 e la separazione è stata omologata dall'intestato Tribunale con decreto n.
6813/2019 dell'1 ottobre 2019.
In siffatta situazione, l'indagine in ordine alla possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale non può che risolversi negativamente dal momento che: la durata della separazione, il rifiuto opposto al tentativo di riconciliazione operato dal Tribunale, nonché la concorde domanda di divorzio, rendono palese come sia venuta meno tra i coniugi ogni forma di affectio coniugalis.
Alla luce di quanto sopra, ritiene il Collegio che sussistano tutti i presupposti di legge per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio civile contratto dai coniugi in epigrafe indicati.
2.1. Quanto alle condizioni di divorzio, afferenti, in particolare, sia alla regolamentazione dei rapporti personali e patrimoniali dei coniugi che riguardanti la prole, il Collegio osserva che gli odierni ricorrenti chiedono la conferma di quelle concordemente stabilite in sede di separazione.
Queste, in particolare, prevedono quanto segue:
“I coniugi vivranno, separati fissando la propria residenza ovunque e dovunque credano, nel mutuo e civile rispetto reciproco;
2) i figli minori e vengono affidati Persona_3 Persona_4 ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni sull'affido condiviso, con collocamento e residenza anagrafica:- , presso il Persona_3 padre attualmente residente in [...].- Per_4
presso la madre attualmente residente in [...]A. Izzi De
[...]
Falenta, 3, presso l'abitazione coniugale che rimarrà assegnata alla medesima;
Per
l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori tenuto conto di quelle che sono le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni dei medesimi;
RGVG n. 1142/2024 - Pagina 3 di 5 3) ciascuno dei coniugi provvederà in via autonoma al proprio mantenimento ed a quello del figlio minore che sarà collocato presso di sé anche relativamente alle spese straordinarie.
In merito all'abitazione acquistata dal sig. sita in Montepaone Parte_2 lido, Via Eugenio Montale n. 1, La GN rinuncia sin d'ora a Parte_1 qualsiasi diritto e/o pretesa su detto immobile, rimanendo il medesimo nella esclusiva disponibilità e proprietà del sig. . Il sig. Parte_2 Parte_2 rinuncia a qualunque pretesa su quanto apportato sull'immobile e nell'immobile adibito a casa coniugale sito in Catanzaro Lido alla Via A. Izzi De Falenta,3.
4) il sig. la GN , compatibilmente con i Parte_2 Parte_1 propri impegni di lavoro, avranno facoltà di tenere entrambi i figli minori due giorni alla settimana, martedì e giovedì, dalle 16.00 alle 21.00, ciascuno dei genitori provvederà a prelevare e riaccompagnare i figli presso le rispettive abitazioni ove collocati i figli minori. Per ciò che attiene i pernottamenti alternativamente dalle 9.00 del sabato fino alle 21.00 della domenica, a fine settimana alterni. Nel periodo natalizio ad anni alterni dal 24 al 26 dicembre o dal
31 dicembre al 2 gennaio;
nel periodo pasquale da domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo dalle ore 10.00 alle ore 19.00. Nel periodo estivo quindici giorni ciascuno consecutivi nei mesi di luglio ed agosto, tenendo conto dei rispettivi periodi di ferie, previo accordo entro il mese di maggio. In tutti questi periodi i minori saranno insieme presso i rispettivi genitori”.
Ebbene, il Tribunale ritiene che quanto stabilito dai coniugi appare congruo e adeguato, conforme alle norme di legge e all'ordine pubblico e all'interesse della prole, sicché – non rendendosi necessario alcun ulteriore intervento giudiziale sul punto – il Tribunale omologa gli accordi intervenuti tra le parti.
2.2. Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
3. In considerazione degli interessi coinvolti e della congiunta domanda di divorzio, ritiene il Tribunale che sussistano evidenti ragioni per poter disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
RGVG n. 1142/2024 - Pagina 4 di 5 Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1142 del R.G.V.G. dell'anno 2024 avente ad oggetto domanda di scioglimento del matrimonio civile promossa congiuntamente da , nata a [...] Parte_1 il 12.04.1975 e nato a [...] il [...], disattesa ogni Parte_2 contraria istanza, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto da e Parte_1
in Catanzaro il 21 agosto 2009 ed iscritto nei Registri dello Stato Parte_2
Civile del Comune di Catanzaro, Anno 2009, Parte I, Serie, N. 37;
2) omologa le condizioni concordate dalle parti, che qui s'intendono integralmente riportate e trascritte;
3) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Catanzaro, cui viene trasmessa la sentenza a cura della Cancelleria in copia autentica, di procedere alle trascrizioni, annotazioni e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238,
49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74
4) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Catanzaro, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del
6 agosto 2025.
Il Giudice rel./est
Dott.ssa Elais Mellace
Il Presidente
Dott.ssa Francesca Garofalo
RGVG n. 1142/2024 - Pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione Collegiale, nella persona dei signori Magistrati:
Dott.ssa Francesca Garofalo Presidente
Dott.ssa Elais Mellace Giudice rel./est.
Dott.ssa Olimpia Abet Giudice riunito in camera di consiglio, udito il giudice relatore e viste le richieste delle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1142 del R.G.V.G. dell'anno 2024 avente ad oggetto ricorso congiunto per lo scioglimento del matrimonio civile, vertente
TRA
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi elettivamente domiciliati in Vibo Valentia, alla C.F._2
Via G. Barrio snc, presso lo studio dell'Avv. Domenicantonio Natale che li rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
RICORRENTI
NONCHÈ
Pubblico Ministero –in sede-
interventore ex lege
CONCLUSIONI
Per entrambe le parti: “DICHIARARE lo scioglimento del matrimonio civile celebrato tra i sig.ri e il sig. in data Parte_1 Parte_2
21.08.2009 e trascritto sul registro degli atti di matrimonio del Comune di
Catanzaro e per l'effetto:
- ORDINARE all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Catanzaro di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza;
RGVG n. 1142/2024 - Pagina 1 di 5 - DISPORRE il mantenimento del precedente accordo, così come indicato del
Decreto di omologa”.
RILEVATO IN FATTO
1. Con ricorso congiuntamente proposto ed iscritto a ruolo in data 8 luglio 2024,
e - premesso di aver contratto matrimonio in Parte_1 Parte_2
Catanzaro il 21 agosto 2009, optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni ed in costanza del quale erano nati i figli: (nato Persona_1 il 08.05.2006), maggiorenne, economicamente non autosufficiente e convivente con il padre e (nato il [...]) convivente con la madre – deducevano che, in Per_2 seguito alla comparizione in data 09.07.2019 dinnanzi al Presidente del Tribunale ed alla trasformazione del rito da giudiziale in consensuale, la separazione veniva omologata con decreto del 01.10.2019.
Esponevano, altresì, che da allora i coniugi non si erano riconciliati, né avevano ricostituito la comunione materiale e spirituale. Chiedevano, pertanto pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio alle medesime condizioni concordemente stabilite in sede di separazione.
1.1. Con decreto del Presidente di Sezione del 26 settembre 2024 il procedimento era assegnato allo scrivente Giudice relatore, in sostituzione del precedente
Magistrato, destinato ad altro ufficio del medesimo Tribunale.
All'udienza di prima comparizione del 19 febbraio 2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note di trattazione scritta, il Giudice delegato – preso atto della volontà dei coniugi di non riconciliarsi, confermava le vigenti condizioni della separazione ed all'esito della successiva udienza del 13 maggio 2025- celebrata anch'essa in modalità cartolare, con provvedimento del 12 giugno 2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
OSSERVATO IN DIRITTO
2. La domanda di scioglimento del matrimonio civile congiuntamente proposta da e è fondata e meritevole di accoglimento, atteso Parte_1 Parte_2 che il Collegio rileva la ricorrenza di tutte le condizioni previste dalla legge.
Ed invero, deve rilevarsi che sono decorsi i termini previsti dall'art. 3 L. 898/70, essendosi la separazione protratta ininterrottamente per circa cinque anni e, dunque,
RGVG n. 1142/2024 - Pagina 2 di 5 ben oltre i sei mesi previsti dalla Legge, decorrenti da quando i coniugi – incardinato il giudizio di separazione - sono comparsi all'udienza presidenziale del 9 luglio
2019 e la separazione è stata omologata dall'intestato Tribunale con decreto n.
6813/2019 dell'1 ottobre 2019.
In siffatta situazione, l'indagine in ordine alla possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale non può che risolversi negativamente dal momento che: la durata della separazione, il rifiuto opposto al tentativo di riconciliazione operato dal Tribunale, nonché la concorde domanda di divorzio, rendono palese come sia venuta meno tra i coniugi ogni forma di affectio coniugalis.
Alla luce di quanto sopra, ritiene il Collegio che sussistano tutti i presupposti di legge per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio civile contratto dai coniugi in epigrafe indicati.
2.1. Quanto alle condizioni di divorzio, afferenti, in particolare, sia alla regolamentazione dei rapporti personali e patrimoniali dei coniugi che riguardanti la prole, il Collegio osserva che gli odierni ricorrenti chiedono la conferma di quelle concordemente stabilite in sede di separazione.
Queste, in particolare, prevedono quanto segue:
“I coniugi vivranno, separati fissando la propria residenza ovunque e dovunque credano, nel mutuo e civile rispetto reciproco;
2) i figli minori e vengono affidati Persona_3 Persona_4 ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni sull'affido condiviso, con collocamento e residenza anagrafica:- , presso il Persona_3 padre attualmente residente in [...].- Per_4
presso la madre attualmente residente in [...]A. Izzi De
[...]
Falenta, 3, presso l'abitazione coniugale che rimarrà assegnata alla medesima;
Per
l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori tenuto conto di quelle che sono le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni dei medesimi;
RGVG n. 1142/2024 - Pagina 3 di 5 3) ciascuno dei coniugi provvederà in via autonoma al proprio mantenimento ed a quello del figlio minore che sarà collocato presso di sé anche relativamente alle spese straordinarie.
In merito all'abitazione acquistata dal sig. sita in Montepaone Parte_2 lido, Via Eugenio Montale n. 1, La GN rinuncia sin d'ora a Parte_1 qualsiasi diritto e/o pretesa su detto immobile, rimanendo il medesimo nella esclusiva disponibilità e proprietà del sig. . Il sig. Parte_2 Parte_2 rinuncia a qualunque pretesa su quanto apportato sull'immobile e nell'immobile adibito a casa coniugale sito in Catanzaro Lido alla Via A. Izzi De Falenta,3.
4) il sig. la GN , compatibilmente con i Parte_2 Parte_1 propri impegni di lavoro, avranno facoltà di tenere entrambi i figli minori due giorni alla settimana, martedì e giovedì, dalle 16.00 alle 21.00, ciascuno dei genitori provvederà a prelevare e riaccompagnare i figli presso le rispettive abitazioni ove collocati i figli minori. Per ciò che attiene i pernottamenti alternativamente dalle 9.00 del sabato fino alle 21.00 della domenica, a fine settimana alterni. Nel periodo natalizio ad anni alterni dal 24 al 26 dicembre o dal
31 dicembre al 2 gennaio;
nel periodo pasquale da domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo dalle ore 10.00 alle ore 19.00. Nel periodo estivo quindici giorni ciascuno consecutivi nei mesi di luglio ed agosto, tenendo conto dei rispettivi periodi di ferie, previo accordo entro il mese di maggio. In tutti questi periodi i minori saranno insieme presso i rispettivi genitori”.
Ebbene, il Tribunale ritiene che quanto stabilito dai coniugi appare congruo e adeguato, conforme alle norme di legge e all'ordine pubblico e all'interesse della prole, sicché – non rendendosi necessario alcun ulteriore intervento giudiziale sul punto – il Tribunale omologa gli accordi intervenuti tra le parti.
2.2. Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
3. In considerazione degli interessi coinvolti e della congiunta domanda di divorzio, ritiene il Tribunale che sussistano evidenti ragioni per poter disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
RGVG n. 1142/2024 - Pagina 4 di 5 Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1142 del R.G.V.G. dell'anno 2024 avente ad oggetto domanda di scioglimento del matrimonio civile promossa congiuntamente da , nata a [...] Parte_1 il 12.04.1975 e nato a [...] il [...], disattesa ogni Parte_2 contraria istanza, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto da e Parte_1
in Catanzaro il 21 agosto 2009 ed iscritto nei Registri dello Stato Parte_2
Civile del Comune di Catanzaro, Anno 2009, Parte I, Serie, N. 37;
2) omologa le condizioni concordate dalle parti, che qui s'intendono integralmente riportate e trascritte;
3) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Catanzaro, cui viene trasmessa la sentenza a cura della Cancelleria in copia autentica, di procedere alle trascrizioni, annotazioni e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238,
49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74
4) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Catanzaro, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del
6 agosto 2025.
Il Giudice rel./est
Dott.ssa Elais Mellace
Il Presidente
Dott.ssa Francesca Garofalo
RGVG n. 1142/2024 - Pagina 5 di 5