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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 23/12/2025, n. 868 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 868 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1247/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. MA RU Presidente dott.ssa AN Lo SC Giudice relatore dott. Carlo Salvatore Hamel Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1247/2025, promossa da:
(c.f. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. CANGEMI ANTONELLA
RICORRENTE contro
(c.f. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. MIONE MARCELLO
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
Conclusioni: come da proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c. del 3.12.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 7.08.2025, premetteva di aver intrattenuto Parte_1
un rapporto di convivenza more uxorio con e deduceva che dalla loro Controparte_1 unione era nato un figlio, riconosciuto da entrambi i genitori: (16.01.2019), Persona_1
giovane studente universitario non ancora economicamente autosufficiente.
Adduceva l'interruzione della loro relazione ed invocava l'intervento del Tribunale affinché disciplinasse i rapporti tra i genitori e la prole, concludendo come in ricorso.
1 Si costituiva in giudizio , chiedendo il rigetto del ricorso e Controparte_1
concludendo come in comparsa di costituzione.
All'udienza del 3.12.2025, le parti, ritualmente comparse e liberamente sentite, venivano poi invitate a valutare la percorribilità della seguente proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c.:
“- Affido condiviso e diritto di visita libero, in difetto di accordo 3 pomeriggi i giorni dispari a settimana dall'uscita da scuola e cena compresa con rientro alle 21, con ogni misura di sicurezza e cautela per il minore;
- Fine settimana alternati con rientro la domenica pomeriggio alle 18, sempre salvo diverso accordo;
- Festività alternate, vigilari e diurne,
- AU e provvidenze integralmente alla signora convivente con il minore presso la casa coniugale;
- Assegno omnicomprensivo per il minore di € 500,00 mensili rivalutabili oltre al 60% delle spese straordinarie;
entro il 5 di ogni mese mediante bonifico
- spese compensate;
- il padre potrà tenere il figlio per una settimana continuativa a giugno a luglio, ad agosto, in difetto di accordo la prima e con monitoraggio delle dinamiche familiari da parte della UOS PSG, con indicazione per il primo anno di evitare di condurre il figlio fuori dalla provincia”.
Le parti dichiaravano di accettare e indicavano “concordemente decorrenza da gennaio 2026, anche per il subentro nel contratto di locazione e la variazione di residenza”.
Pertanto, la causa veniva avviata a decisione.
*****
Tanto premesso, ritiene il Tribunale che l'assetto come delineato e condiviso tra le parti, non apparendo contrario a norme imperative né all'interesse psico-fisico della prole minore, che risulta tutelata anche nel suo diritto alla bigenitorialità e di cui si è ritenuto superfluo l'ascolto, anche considerando l'età, debba essere adottato a regolamento dei rapporti tra le medesime e nei confronti della prole minore.
Infine, le spese del giudizio vanno compensate come da accordo.
P.Q.M.
2 Il Tribunale, ogni altra istanza deduzione difesa disattesa e/o assorbita, così provvede:
- regola il regime personale e patrimoniale tra e Parte_1 [...]
, in atti generalizzati, alle condizioni di cui alla proposta CP_1
conciliativa del 3.12.2025; conferma la delega già effettuata in udienza con onere di relazione a 9 mesi al GT da parte della UOS psg;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Trapani, nella camera di consiglio del 22 dicembre 2025
Il Giudice rel. est.
AN Lo SC
Il Presidente
MA RU
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. MA RU Presidente dott.ssa AN Lo SC Giudice relatore dott. Carlo Salvatore Hamel Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1247/2025, promossa da:
(c.f. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. CANGEMI ANTONELLA
RICORRENTE contro
(c.f. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. MIONE MARCELLO
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
Conclusioni: come da proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c. del 3.12.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 7.08.2025, premetteva di aver intrattenuto Parte_1
un rapporto di convivenza more uxorio con e deduceva che dalla loro Controparte_1 unione era nato un figlio, riconosciuto da entrambi i genitori: (16.01.2019), Persona_1
giovane studente universitario non ancora economicamente autosufficiente.
Adduceva l'interruzione della loro relazione ed invocava l'intervento del Tribunale affinché disciplinasse i rapporti tra i genitori e la prole, concludendo come in ricorso.
1 Si costituiva in giudizio , chiedendo il rigetto del ricorso e Controparte_1
concludendo come in comparsa di costituzione.
All'udienza del 3.12.2025, le parti, ritualmente comparse e liberamente sentite, venivano poi invitate a valutare la percorribilità della seguente proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c.:
“- Affido condiviso e diritto di visita libero, in difetto di accordo 3 pomeriggi i giorni dispari a settimana dall'uscita da scuola e cena compresa con rientro alle 21, con ogni misura di sicurezza e cautela per il minore;
- Fine settimana alternati con rientro la domenica pomeriggio alle 18, sempre salvo diverso accordo;
- Festività alternate, vigilari e diurne,
- AU e provvidenze integralmente alla signora convivente con il minore presso la casa coniugale;
- Assegno omnicomprensivo per il minore di € 500,00 mensili rivalutabili oltre al 60% delle spese straordinarie;
entro il 5 di ogni mese mediante bonifico
- spese compensate;
- il padre potrà tenere il figlio per una settimana continuativa a giugno a luglio, ad agosto, in difetto di accordo la prima e con monitoraggio delle dinamiche familiari da parte della UOS PSG, con indicazione per il primo anno di evitare di condurre il figlio fuori dalla provincia”.
Le parti dichiaravano di accettare e indicavano “concordemente decorrenza da gennaio 2026, anche per il subentro nel contratto di locazione e la variazione di residenza”.
Pertanto, la causa veniva avviata a decisione.
*****
Tanto premesso, ritiene il Tribunale che l'assetto come delineato e condiviso tra le parti, non apparendo contrario a norme imperative né all'interesse psico-fisico della prole minore, che risulta tutelata anche nel suo diritto alla bigenitorialità e di cui si è ritenuto superfluo l'ascolto, anche considerando l'età, debba essere adottato a regolamento dei rapporti tra le medesime e nei confronti della prole minore.
Infine, le spese del giudizio vanno compensate come da accordo.
P.Q.M.
2 Il Tribunale, ogni altra istanza deduzione difesa disattesa e/o assorbita, così provvede:
- regola il regime personale e patrimoniale tra e Parte_1 [...]
, in atti generalizzati, alle condizioni di cui alla proposta CP_1
conciliativa del 3.12.2025; conferma la delega già effettuata in udienza con onere di relazione a 9 mesi al GT da parte della UOS psg;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Trapani, nella camera di consiglio del 22 dicembre 2025
Il Giudice rel. est.
AN Lo SC
Il Presidente
MA RU
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