Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. IV, sentenza 28/11/2025, n. 2200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 2200 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02200/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00959/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 959 del 2022, proposto da
ET UN, rappresentato e difeso dall'avvocato Victor Rampazzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Jesolo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Garofalo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del diniego permesso di costruire in sanatoria n. 2022/11 e di ogni altro atto conseguente o presupposto
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Jesolo;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 novembre 2025 il dott. Marco IN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Si controverte sulla legittimità del provvedimento in epigrafe indicato con cui il Comune di Jesolo, con motivazione plurima, ha denegato il permesso di costruire in sanatoria richiesto dalla parte ricorrente in relazione a un edificio residenziale.
Il ricorrente ha impugnato il prefato diniego, deducendone l’illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere.
Si è costituito in giudizio l’Ente Civico, chiedendo dichiararsi il ricorso inammissibile o, comunque, infondato.
In prossimità dell’udienza di discussione le parti hanno chiesto un rinvio della causa, essendo in corso confronti tra i rispettivi tecnici per verificare i parametri di edificabilità riconosciuti al lotto del ricorrente dalle nuove norme tecniche comunali, al fine di consentire l’eliminazione dell’abuso e la realizzazione di un fabbricato conforme alle prescrizioni vigenti.
All’udienza straordinaria in epigrafe indicata la causa è passata in decisione.
Osserva preliminarmente il Collegio che la richiesta di differimento dell’udienza formulata dai difensori delle parti non può essere accolta, in quanto nel processo amministrativo vengono in rilievo interessi pubblici, la cui composizione e tutela non rientra nella libera disponibilità delle parti (Cons. St. sez. V, 22 febbraio 2016 n. 700; sez. V, 29 dicembre 2014, n. 6414).
Sul piano processuale ciò comporta che una volta che il Giudice sia stato investito della decisione del ricorso non vi è una norma giuridica o un principio di diritto che attribuiscano alla parte ricorrente il diritto al rinvio della discussione del ricorso (cfr. Tar Calabria, Catanzaro, Sez. II, 10 marzo 2017, n. 394; Tar Veneto, Sez. II, 22 gennaio 2016, n. 59; Consiglio di Stato, Sez. V, 22 febbraio 2010, n. 1032; id. 7 ottobre 2008 n. 4889).
Un eventuale rinvio potrebbe trovare fondamento solo in gravi ragioni idonee a incidere, se non tenute in considerazione, sul diritto di difesa costituzionalmente garantito, ovvero su questioni pregiudiziali in senso tecnico la cui cognizione sia attribuita a giudici diversi, evenienze queste che non si verificano nel caso all’esame.
Le considerazioni che precedono, già elaborate dalla giurisprudenza, trovano, ora, conferma, a livello normativo, nel comma 1-bis dell’art. 73 c.p.a., secondo cui “Il rinvio della trattazione della causa è disposto solo per casi eccezionali, che sono riportati nel verbale di udienza (…)”, e valgono a fortiori per il giudizio in esame, che risulta pendente da oltre tre anni ed è incluso nell’ambito del programma straordinario di riduzione dell’arretrato.
Ciò posto, giova premettere che l’edificio per cui è causa è stato realizzato sulla base di un’autorizzazione a costruire rilasciata nel 1966 – a seguito di variante di una precedente – per n. 7 costruzioni, allora ricadenti tutte in un lotto solo successivamente frazionato.
Nel 2022 il signor UN, volendo ammodernare l’immobile, nel corso delle relative verifiche tecniche, si avvedeva che lo stesso non era conforme al progetto licenziato negli anni ’60, in primis ricadendo su di un sedime del tutto differente e comunque presentando differenze riguardo alla superficie e all’altezza utili licenziati; era altresì stata realizzata una casetta in legno senza alcuna autorizzazione.
Egli si determinava pertanto, in data 19 febbraio 2022, a presentare una istanza di permesso di costruire in sanatoria per “interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, o in difformità da esso, ovvero in assenza di SCIA nelle ipotesi di cui all’art. 23, comma 01 del d.P.R. n. 380/2001, o in difformità da essa, qualora i suddetti interventi risultino conformi alla disciplina urbanistica e edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della richiesta”.
La domanda di sanatoria, tuttavia, non veniva ritenuta ammissibile dall’Amministrazione comunale, che ciò comunicava al signor UN in data 24 febbraio 2022 specificando, al riguardo, che:
a) per quanto concerne il fabbricato principale:
- era “aumentato di superficie complessiva passando da mq. 64,37 a mq. 73,45”;
- l’altezza era “aumentata di ml. 0,05”;
- il sedime aveva “subito una modifica sostanziale della localizzazione”;
- il bagno risultava avere “superficie inferiore a mq. 4,00”;
- il fabbricato “dista meno di ml. 5,00 dai confini privati così come individuati nella planimetria generale” ed era stata “presentata mera dichiarazione in carta libera di deroga alle distanze dai confini;
b) per quanto concerne l’edificio secondario (c.d. casetta ricovero attrezzi):
- lo stesso aveva superficie di mq 9,30 ovvero superiore a quella indicata dall’art. 91, punto 5, lett. b) del Regolamento Edilizio, dovendosi pertanto conteggiare interamente “sia in termini di superficie coperta che in termini di superficie accessoria”;
- aveva inoltre distanza dall’edificio principale inferiore a ml. 6,00 e distanza inferiore ai ml. 5.00 dai confini.
Al preavviso di diniego seguiva la presentazione di osservazioni, che, tuttavia, non superavano i rilievi dell’Amministrazione, se non relativamente alle distanze dell’edificio principale rispetto ai lotti contermini; donde, in data 4 maggio 2022, l’emanazione del provvedimento di diniego dell’istanza di permesso di costruire in sanatoria in questa sede impugnato.
Avverso il prefato diniego di sanatoria è insorto, con il ricorso all’esame, l’odierno ricorrente, deducendo di aver demolito la capanna in legno realizzata nello scoperto di pertinenza dell’edificio di sua proprietà e censurando il provvedimento impugnato per i seguenti vizi:
-“eccesso di potere per travisamento dei fatti; violazione di legge in relazione all’art. 12 N.T.A. del Comune di Jesolo”: avrebbe errato l’Amministrazione, in particolare, nel ritenere che l’intervento eseguito debba considerarsi una nuova costruzione e pertanto in “contrasto con le N.T.A. di zona che non consentono la nuova costruzione”;
-“eccesso di potere per travisamento dei fatti; violazione di legge con riferimento all’art. 36 del d.p.r. 380/2001”: illegittimità, questa, che deriverebbe dal non aver considerato il Comune di Jesolo l’intervenuta demolizione della casetta in legno precedentemente realizzata in violazione delle distanze minime tra edifici;
- “violazione di legge con riferimento all’art. 12 N.T.A. del Comune di Jesolo; Violazione di legge con riferimento all’art. 38 del regolamento edilizio del Comune”: di contro all’affermazione comunale secondo cui il servizio igienico dell’edificio avrebbe una superficie di mq 4, inferiore a quella minima prescritta dall’art. 36 del regolamento edilizio, nel caso di specie dovrebbero invece applicarsi l’art. 38 del regolamento edilizio, che consentirebbe la deroga della misura minima in particolari circostanze, e l’art. 12 delle n.t.a., che consente un ampliamento fino al 20% della superficie esistente (pertanto sanabile previo – appunto – ampliamento);
- “violazione di legge in relazione agli artt. 2, 97 Cost. e art. 1 c. 2 bis l. 241/1990 e conseguente violazione dei “principi di buona fede e solidarietà sociale, nonché imparzialità e buon andamento”: a fronte della buona fede in cui si sarebbe trovato il signor UN, inconsapevole delle irregolarità che affliggono il suo immobile, l’Amministrazione comunale non avrebbe tenuto conto della difficoltà del ricorrente di reperire copia degli atti relativi all’originaria licenza edilizia e della volontà di demolire la capanna in legno.
Il ricorso non merita accoglimento per le ragioni di seguito sinteticamente esposte.
Dalla lettura del provvedimento impugnato si evince che lo stesso è fondato su un plurimo ordine di motivazioni, sopra compendiate, che hanno determinato l’Amministrazione a ritenere non raggiunta la condizione di cd. “doppia conformità” dell’edificio richiesta dall’art. 36, D.P.R. n. 380/2001 ai fini del rilascio della sanatoria.
Il ricorso si basa soltanto sulla pretesa non configurabilità di una “nuova costruzione” nonostante la significativa modifica del sedime, sull’intervenuta demolizione della casetta/ricovero attrezzi, sulla pretesa derogabilità delle dimensioni minime del servizio igienico e sulla riscontrata difficoltà a reperire la documentazione relativa allo status quo ante dell’edificio principale nell’ambito del lotto originario.
Nel ricorso non si contesta l’accertata (e pacifica) radicale modifica della localizzazione dell’edificio, che è tale da far valutare l’edificio esistente come realizzato in totale difformità dal titolo a costruire e pertanto qualificabile, oggi, come “nuova costruzione”, radicalmente priva di titolo e vietata dalle N.T.A. vigenti alla data di presentazione dell’istanza, così non potendosi individuare la necessaria “doppia conformità”.
La giurisprudenza ha, invero, chiarito che si è “in presenza di difformità totale del manufatto o di variazioni essenziali, sanzionabili con la demolizione, quando i lavori riguardino un’opera diversa da quella prevista dall’atto di concessione per conformazione, strutturazione, destinazione, ubicazione; si configura invece la difformità parziale quando le ridette modificazioni incidano su elementi particolari e non essenziali della costruzione e si concretizzino in divergenze qualitative e quantitative non incidenti sulle strutture essenziali dell’opera (Consiglio di Stato, Sez. VI, 7 gennaio 2020, n. 104). Con specifico riferimento al concetto di «modifica sostanziale della localizzazione dell’edificio sull’area di pertinenza», e, quindi, di variazione essenziale assoggettabile a sanzione demolitoria in virtù del combinato disposto degli artt. 31 e 32, comma 1, lett. c), del D.P.R. n. 380 del 2001, assume rilievo sia «lo spostamento del manufatto su un’area totalmente o pressoché totalmente diversa da quella originariamente prevista» che «ogni significativa traslazione dell’edificio in relazione alla localizzazione contenuta nelle tavole progettuali, capace di incidere sul rispetto delle prescrizioni normative in tema di distanze minime dalle strade o dai confini nonché sulla destinazione urbanistica dei suoli» (v. Consiglio di Stato, Sez. VI, 7 gennaio 2020, n. 104 e Cons. Stato, Sez. VI, 13 dicembre 2022, n. 10918).
Pertanto, quando – come nel caso di specie – la localizzazione dell’edificio nell’ambito del lotto di pertinenza viene radicalmente mutata, non vi è dubbio che ci si trovi innanzi ad una variazione essenziale ai sensi dell’art. 32, co. 1, lett. c), D.P.R. n. 380/2001, tenuto altresì conto che il comma 4 del medesimo art. 32 precisa che gli interventi in variazione essenziale “effettuati su immobili sottoposti a vincolo storico, artistico, architettonico, archeologico, paesistico, ambientale e idrogeologico, nonché su immobili ricadenti sui parchi o in aree protette nazionali e regionali, sono considerati in totale difformità dal permesso, ai sensi e per gli effetti degli articoli 31 e 44” del medesimo D.P.R.
Ragion per cui, considerato che entrambi gli edifici realizzati dal ricorrente ricadono in zona soggetta a vincolo paesaggistico, ai fini della verifica della cd. “doppia conformità”, ed in specie della conformità dell’edificio alla normativa vigente al momento della presentazione dell’istanza di sanatoria, il manufatto in esame – totalmente difforme dal titolo edificatorio all’epoca ottenuto, e pertanto richiedente una nuova valutazione del progetto da parte dell’Amministrazione concedente onde verificarne la compatibilità con i parametri urbanistici e con le connotazioni dell’area – non poteva che valutarsi come nuova edificazione, come detto vietata.
Si aggiunga che l’edificio secondario è stato demolito successivamente all’emanazione del provvedimento impugnato, essendo invece in quel momento ancora esistente, privo di qualsivoglia titolo e realizzato a quota inferiore a ml 0,5 dal piano di campagna nonché a meno di ml 6 dall’edificio principale: di talché l’Amministrazione non poteva non valutarlo ai fini della verifica di “doppia conformità”.
Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso all’esame deve essere respinto, tenuto conto che in caso di provvedimento basato su una motivazione plurima, accertata la legittimità anche solo di uno dei motivi posti a fondamento del medesimo, è superfluo l'esame della fondatezza delle censure dedotte dai destinatari dell'atto, avverso gli ulteriori motivi addotti a supporto del provvedimento impugnato, poiché esso non può essere annullato qualora anche uno solo dei motivi posti a suo fondamento fornisca autonomamente la legittima e congrua giustificazione della determinazione adottata.
La problematicità delle questioni che hanno dato origine alla vertenza suggerisce la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
PA LI, Presidente
Marco IN, Consigliere, Estensore
Valerio Torano, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco IN | PA LI |
IL SEGRETARIO