Sentenza 3 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 03/03/2025, n. 78 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 78 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
Sentenza n. 78/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI SALERNO
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dr. Maura Stassano Presidente rel. dr. Arturo Pizzella Consigliere
avv. Mauro Casale G.O.A. ha pronunciato in grado di appello, in data 3 marzo 2025, a seguito di camera di consiglio ex art. 127-ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 539/2020 R. G. sezione lavoro, vertente
TRA
, parte rappresentata e difesa come in atti dall'Avv. Ventura Parte_1
Domenico con domicilio eletto in Salerno, alla Via Domenico Scaramella n. 15/bis
RICORRENTE IN RIASSUNZIONE già PARTE APPELLANTE
E
, in persona del Sindaco p.t., parte rappresentata e Controparte_1 difesa come in atti dall'Avv. Pichierri Stefano, con domicilio eletto in Roma, alla
Via Nemorense n. 93
RESISTENTE IN RIASSUNZIONE già PARTE APPELLATA
Oggetto: diritto all'assunzione - pubblico impiego.
RAGIONI DELLA DECISIONE SULLE CONCLUSIONI DELLE PARTI
(art. 132 c.p.c.; art. 118 disp. att. c.p.c.)
1. Con sentenza n. 2626/2010 pronunciata in data 26 maggio 2010, il Tribunale di Salerno, in funzione di G.L., respingeva, con compensazione tra le parti delle
1
depositato in data 9 febbraio 2009 nei confronti del , Controparte_1 avente ad oggetto il diritto all'assunzione per essersi collocato al primo posto nella graduatoria del concorso pubblico, indetto con delibera comunale del 9 maggio 2006 per la copertura di un posto vacante a tempo indeterminato, part- time, di Istruttore area tecnica categoria C, posizione economica C1, con le decorrenze di legge sia ai fini giuridici che economici, assistenziali e previdenziali.
Chiedeva, in subordine, il risarcimento dei danni derivanti da responsabilità contrattuale per inadempimento del medesimo in ragione della mancata CP_1
assunzione, con vittoria di spese.
2. A sostegno del proprio convincimento, il Tribunale osservava, relativamente al diritto all'assunzione che, in ragione delle sopravvenute norme disciplinanti il c.d.
“blocco delle assunzioni” (art. 1, co. 562, legge n. 296/06 come modificato dall'art. 3, co. 121. Legge n. 244/07; art. 76, co. 2, legge n. 133/08), “pur avendo il ricorrente astrattamente diritto all'assunzione, non potrebbe comunque l'adito
Giudice ordinare alla convenuta P.A. di stipulare il contratto di lavoro in violazione delle predette norme di legge. Si aggiunge - precisava il Giudice di prime cure - che non si potrebbe parimenti statuire nel senso richiesto nel ricorso anche laddove volesse ritenersi il convenuto non rientrante nell'applicabilità di CP_1
tali limiti e vincoli normativi. Infatti, non potrebbe comunque emettersi in questa sede una pronunzia di condanna alla stipula del contratto, trattandosi di un
“facere” infungibile, non suscettibile di esecuzione coattiva in danno dell'ente pubblico.”
Quanto alla domanda di risarcimento dei danni, il Tribunale ne disponeva il rigetto, rilevando il mancato assolvimento dell'onere probatorio richiesto all'istante dalla legge e dalla consolidata giurisprudenza di legittimità. Il ricorrente aveva fornito, a dire del primo Giudice, un'indicazione del danno risarcibile “del tutto generica e priva degli specifici riscontri fattuali richiesti dalla S.C.”, deducendo
“unicamente “le mancate retribuzioni corrisposte nel corso degli anni” (danno emergente) nonché “una ideale ricostruzione degli utili che…avrebbe conseguito per il normale succedersi degli eventi qualora l'obbligazione fosse stata adempiuta” (lucro cessante). Tale indicazione, del tutto generica e priva degli specifici riscontri fattuali richiesti dalla S.C., non consente pertanto di accogliere
2 la pretesa, in ordine alla quale del resto non sono stati neppure articolati idonei mezzi probatori”.
3. Avverso tale sentenza proponeva appello con ricorso Parte_1
depositato in data 22 giugno 2010, dolendosi del rigetto della domanda e concludendo pertanto come in atti per l'accoglimento della stessa, in riforma della gravata sentenza e con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Riepilogate le vicende di causa e riproposte tutte le argomentazioni, deduzioni e difese svolte in primo grado, l'appellante deduceva:
- “Error in judicando et in decidendo – Errore di diritto e di giudizio – Violazione di legge art. 63 d. lgs 165/2001 – Violazione di legge art. 1 c. 562 L. 296/06
(finanziaria 2007) e art. 3 c. 121 L. 244/07 (legge finanziaria 2008) art. 76 c. 2 L.
133/08 – Difetto di motivazione – Mancato apprezzamento di elementi decisivi in fatto e diritto – Difetto di presupposti – Eccesso di potere giudicante –
Omissione”;
- “Violazione di legge (artt. 89 e 91 d.lgs 267/2000; artt. 2 e 6 d.lgs 165/2001;
DPCM 15.02.2006 in applicazione della l. 311/04 art. 1 c. 93 e 98 – art. 1 c. 562
L. 296/06 e art. 3 c. 121 legge 244707 finanziaria 2008 – art. 76 c.2 L. 133/08) –
Violazione del programma triennale delle assunzioni (delibera Controparte_1
59/05) – Violazione del regolamento degli uffici e dei servizi del CP_1
– Violazione art. 97 Cost.”.
[...]
4. Instauratosi il contraddittorio, la parte appellata si costituiva in giudizio con memoria del 30 novembre 2011, con la quale proponeva appello incidentale per la declaratoria del difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo e nel merito resisteva al gravame richiedendone il rigetto.
5. Con sentenza n. 1481/2014 pubblicata il 5 gennaio 2015, la Corte di Appello di Salerno, sez. lavoro, preliminarmente rigettava l'appello incidentale formulato dal , ribadendo quanto statuito dal Giudice di prime cure in Controparte_1
merito alla sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario.
Nel merito, il Collegio accoglieva parzialmente l'appello principale e condannava il al pagamento, in favore di parte appellante, del Controparte_1
“risarcimento del danno patito dal a decorrere dalla data di pubblicazione Pt_1
della graduatoria approvata con delibera n. 41 del 16.4.2007 ed equitativamente
3 determinato in € 5000,00 annui, già rivalutati all'attualità oltre accessori, come per legge, fino alla data di effettivo soddisfo”.
A fondamento delle proprie statuizioni la Corte di Appello poneva il fatto che il provvedimento di approvazione della graduatoria (delibera n. 41 del 16 aprile
2007), da cui risultava inequivocabilmente l'appellante quale vincitore della procedura concorsuale e, dunque, quale futuro contraente con la P.A., non era mai stato revocato, neanche in via implicita, da parte del . Controparte_1
Per la Corte “il risultato vincitore, ha, quindi (…) un vero e proprio diritto di Pt_1 credito alla stipulazione del contratto di lavoro e l'adempimento dell'amministrazione non è stato impedito né da cause di impossibilità sopravvenuta (art. 1256 c.c.), né da circostanze comunque indipendenti dalla sua volontà, sicchè non può essere negato, almeno, il suo diritto ad ottenere un risarcimento del danno.”. Ciò in quanto “per i dipendenti pubblici con i quali il rapporto di impiego si costituisce mediante contratto e non in virtù di atto unilaterale di nomina, la giurisprudenza riconosce il grado di protezione del diritto soggettivo all'interesse del vincitore del concorso a stipulare il contratto, correlato all'obbligo della amministrazione pubblica di prestare il proprio consenso.” Di conseguenza, proseguiva la Corte, “la mancata o tardiva assunzione del soggetto che è stato riconosciuto vincitore di un pubblico concorso si configura come lesione di un diritto soggettivo ed, in quanto tale, genera un danno, ricondotto dalla Suprema Corte al risarcimento del mero interesse negativo, analogamente a quanto la giurisprudenza prevede, in generale, in tema di responsabilità precontrattuale.”.
Quanto ai danni risarcibili, il Collegio vi ricomprendeva “tutti i danni in via equitativa determinati, costituenti la ricaduta della violazione del diritto all'assunzione”, ossia “quell'insieme di danni corrispondenti alle spese effettuate in vista dell'assunzione a quelle sostenute per intraprendere provvisorie attività lavorative, da abbandonare all'atto dell'assunzione da parte della P.A., nonchè alla perdita di chance.”.
Con specifico riferimento alla domanda di condanna del a Controparte_1 procedere all'assunzione di la Corte rilevava che per la Parte_1 giurisprudenza amministrativa in materia “non si possa ordinare alla P.A.
l'effettiva assunzione del vincitore di concorso” e che, al contempo, la stessa “ha
4 sempre acceduto, però, ad una diretta liquidazione del danno, ritenuto sussistente in re ipsa, commisurandolo alle retribuzioni che sarebbero maturate per il periodo in rilievo, ridotte in percentuale, e dalle quali si detraevano, altresì, le somme fruite per altre attività eventualmente svolte dal danneggiato.”.
6. Avverso la sentenza della Corte di Appello di Salerno, il CP_1
adiva la Suprema Corte di Cassazione con ricorso depositato in data
[...]
8 aprile 2015, proponendo impugnazione per tre motivi con i quali, in particolare, denunciava:
- primo motivo: “a) grave violazione dell'art. 1256 cod. civ. per avere la Corte
d'appello affermato la sussistenza in capo al di un vero e proprio diritto di Pt_1 credito alla stipulazione del contratto di lavoro, escludendo che l'adempimento dell'Amministrazione sia stato impedito da impossibilità sopravvenuta o da circostanze indipendenti dalla volontà della P.A. medesima, tanto più che la stessa non ha mai provveduto a revocare la graduatoria approvata (…)
Che, in particolare, la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto dei limiti di spesa per il derivanti dalla legge finanziaria per il 2007 né avrebbe CP_1
considerato che, per effetto del superamento del concorso e del primo posto nella relativa graduatoria, il avrebbe solo un interesse legittimo o tutt'al più Pt_1
un'aspettativa all'assunzione, ma non un diritto soggettivo”;
- secondo motivo: “a) grave violazione ed erronea applicazione degli artt. 1223,
1218, 2697 cod. civ., per avere la Corte territoriale condannato il al CP_1
risarcimento dei danni in favore del senza che questi ne avesse provato la Pt_1 sussistenza né avesse provveduto a quantificare i danni subiti (…)”;
- terzo motivo: “sempre sul risarcimento del danno, si rileva che il danno avrebbe dovuto considerarsi insussistente (…)”.
7. Si costituiva con ricorso incidentale denunciando, con Parte_1 un unico motivo, “in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., la violazione di numerose norme di legge, nonché della delibera del n. Controparte_1
59/2005 di approvazione del programma triennale delle assunzioni e del
Regolamento degli uffici e dei servizi del stesso, sostenendosi che la CP_1
Corte d'appello, dopo aver correttamente riconosciuto in capo al un diritto Pt_1 soggettivo perfetto all'assunzione, avrebbe dovuto provvedere a condannare il
5 ad assumere il in applicazione dell'art. 63, comma 2, del d.lgs. n. CP_1 Pt_1
165 del 2001, sussistendone tutte le condizioni normative e di bilancio”.
8. Con ordinanza n. 12368/2020 pubblicata in data 23 giugno 2020, la Suprema
Corte di Cassazione dichiarava inammissibile il ricorso principale del CP_1
e accoglieva il ricorso incidentale di , enunciando il
[...] Parte_1 seguente principio di diritto: “la pretesa azionata dal vincitore di un pubblico concorso bandito da un piccolo Comune non soggetto al patto di stabilità interno
(vigente ratione temporis), posizionatosi al primo posto della relativa graduatoria finale, a causa della propria mancata assunzione in servizio - della quale il giudice del merito abbia ritenuto l'illegittimità in considerazione dell'assenza di impedimenti dovuti ad impossibilità sopravvenuta o a circostanze indipendenti dalla volontà della P.A. - non investe provvedimenti discrezionali della P.A. medesima, ma atti negoziali, relativi alla fase della gestione del rapporto di lavoro, cui si correlano diritti soggettivi;
essa pertanto rientra a pieno titolo nell'ambito applicativo dell'art. 63, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 e ciò comporta che il giudice ordinario ha anche il potere di adottare nei confronti della P.A. una sentenza di condanna all'assunzione dell'interessato”.
9. Con ricorso depositato in data 10 settembre 2020, Parte_1
riassumeva il giudizio dinanzi alla presente sezione della Corte d'Appello di
Salerno chiedendo l'applicazione del principio di diritto enunciato dalla SCC e, dunque, il riconoscimento, con sentenza costitutiva, del diritto all'assunzione del ricorrente presso il Comune di . CP_1
10. Con memoria difensiva del 13 novembre 2020, il Controparte_1
si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso in riassunzione in ordine alla richiesta di assunzione del ricorrente, data l'impossibilità sopravvenuta per il resistente di assumere il lavoratore, nonché di respingere ogni domanda risarcitoria ex adverso proposta, in virtù del giudicato al riguardo formatosi sul relativo capo della sentenza resa dalla Corte di Appello di Salerno.
11. All'esito della prima udienza, fissata per la data del 23 novembre 2020, il
Collegio rilevava “ considerato che per i problemi tecnici del sistema PCT risalenti sin dal 9/11/2020 e non ancora definitivamente risolti fino all'apertura dell'odierna udienza, risulta che la memoria difensiva della parte appellata costituitasi in data
13/11/2020 è pervenuta in cancelleria in data 18/11/2020, e che a tale ultima data
6 non era possibile garantire il deposito di note di trattazione scritta nei termini di dieci giorni prima dell'odierna udienza, sicché, equiparandosi ad esse la fase di discussione, non è possibile, allo stato, accertare l'instaurazione del regolare contraddittorio, evidenziandosi un vulnus nelle garanzie difensive delle parti costituito;
ritenuto che
, per le suesposte ragioni, appare opportuno il differimento della decisione ” e disponeva il rinvio all'udienza del 19 aprile 2021.
Tale udienza veniva rinviata, per legittimo impedimento del Consigliere relatore, all'udienza del 3 maggio 2021, all'esito della quale il Collegio, ritenendone l'opportunità, disponeva informativa presso l'Agenzia delle Entrate di Salerno
“circa l'eventuale esistenza di redditi da lavoro autonomo o da lavoro dipendente che l'appellante possa aver conseguito, dalla data di approvazione definitiva della graduatoria (20/12/2007) alla data di soppressione del posto vacante di Istruttore
Tecnico del Comune di approvata da delibera di Giunta n. 123 del CP_1
13/10/2015 ”, rinviando alla successiva udienza del 12 luglio 2021.
12. In ragione di legittimo impedimento del relatore esonerato totalmente dall'attività giurisdizionale il presente procedimento R.G.n. 539/2020 veniva riassegnato al presidente della sezione lavoro, con rinvio dell'udienza alla data del 26 settembre 2022 e successivamente rinviata per esigenze di ruolo.
13. Al termine dell'udienza del 6 marzo 2023, la Corte ordinava disporsi consulenza tecnica d'ufficio contabile-finanziaria, ritenuta necessaria “per l'accertamento della eventuale sussistenza delle condizioni legittimanti la domanda di pretese economiche del ricorrente (anche sotto l'eventuale profilo risarcitorio)” e formulava i seguenti quesiti: “1. dica il CTU:
2. se, nel periodo successivo alla data di approvazione della graduatoria del concorso ad 1 posto di istruttore area tecnica C1 del Comune di (bando n.96 del 9/5/2006), e CP_1
quindi a decorrere dalla data della delibera n.41 del 16/4/2007 di approvazione della graduatoria, sussistessero le condizioni del limite di spesa di cui all'art. 1 comma 562 della Legge 27/11/2006 n.296 e ss. mod. per l'assunzione del vincitore sig. , quali fossero le dotazioni organiche ed il Parte_1 fabbisogno dell'amministrazione comunale di negli anni successivi e CP_1
quali fossero le coperture finanziarie previste e garantite, e se le stesse condizioni di limite di spesa, in relazione alla dotazione organica ed alle deroghe e modifiche normative successivamente intervenute, siano rimaste invariate o siano mutate
7 nel corso degli anni, e fino alla soppressione del posto deliberata con del. GM
n.123 del 13/10/2015; 3. quant'altro utile ai fini di giustizia”.
14. Con ricorso ex art. 52 c.p.c. del 14 novembre 2023, Parte_1 ricusava i componenti del collegio, i quali “avrebbero avuto l'obbligo di astenersi perché informati dallo stesso deducente della presentazione dell'esposto con il quale venivano segnalate alle competenti Autorità, ai fini disciplinari, le decisioni assunte dai predetti – e ritenute illegittime (…)”- a seguito della sentenza di annullamento della S.C. in data 25/2/2020 e della riassunzione del giudizio
539/2020 RGL” (v. ordinanza n. 1611 del 2023 del 2 novembre 2023).
15. In data 21 settembre 2023, in virtù del suddetto ricorso per ricusazione, la
Corte disponeva la sospensione del presente procedimento, “ritenuti non prima facie carenti i requisiti formali di legge per l'ammissibilità dell'istanza”.
16. Con ordinanza n. 1611/2023 del 2 novembre 2023, la Corte di Appello respingeva l'istanza di ricusazione, la quale “presenta in rito un evidente profilo di inammissibilità, essendo del tutto generica nel ricondurre all'intero Collegio giudicante e non ai singoli suoi componenti la violazione dell'obbligo di astensione”. Parimenti, “nel merito la istanza è del tutto infondata. E difatti la astensione per gravi ragioni di convenienza è una facoltà del giudice alla cui violazione non consegue la possibilità di proporre la ricusazione, che è ammissibile solo quando sussista la violazione dell'obbligo di astensione nei casi indicati dall'art. 51 comma 1, numeri da 1 a 5 cpc”. Del resto, “non è (…) sufficiente desumere dalla semplice presentazione dell'esposto disciplinare la non idoneità degli incolpati “a decidere la causa loro assegnata per mancanza di terzietà (…) e ancor meno un eventuale risentimento dei medesimi verso la parte che ha chiesto l'accertamento disciplinare”.
17. Con ricorso depositato in data 1° febbraio 2024, Parte_1
chiedeva la riassunzione del presente procedimento, sospeso a seguito della suddetta istanza di ricusazione.
18. Ripreso il procedimento ed espletata la c.t.u., in data 9 ottobre 2024 il
Consulente tecnico officiato depositava la relazione peritale, dalla quale risultava che “l'indagine e la conseguente risposta al quesito su quali fossero le coperture finanziarie previste e garantite rispetto al fabbisogno di personale negli anni successivi alla delibera del 2007, non è stato possibile effettuarle per carenza
8 documentale”. Pertanto, il Consulente “concludeva dichiarando che nulla poteva osservare sulle annualità dal 2007 al 2009 in carenza di documentazione”.
19. Con ordinanza del 25 novembre 2024 la Corte fissava l'udienza in presenza per il 9 dicembre 2024, al fine di consentire alla parte ricorrente di interloquire con il proprio C.t.p., dal quale non era pervenuta alcuna osservazione in merito all'elaborato peritale depositato.
In sede di udienza di discussione, parte appellante chiedeva rinvio per dar modo al proprio C.t.p. di controdedurre e discutere. L'appellato domandava che la causa venisse decisa. La Corte rinviava all'udienza cartolare del 10 febbraio
2025, poi fissata in data 3 marzo 2025 per legittimo impedimento del relatore.
20. Disposto in sostituzione dell'udienza il deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. e lette le conclusioni e la c.t.u. depositate, rispettivamente, dalle parti e dall'Ausiliare, all'esito dell'odierna camera di consiglio la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.
21. Orbene, a conclusione del giudizio di legittimità di cui al R.G. n. 8510/2015, la S.C. ha enunciato il seguente principio di diritto “la pretesa azionata dal vincitore di un pubblico concorso bandito da un piccolo Comune non soggetto al patto di stabilità interno (vigente ratione temporis), posizionatosi al primo posto della relativa graduatoria finale, a causa della propria mancata assunzione in servizio - della quale il giudice del merito abbia ritenuto l'illegittimità in considerazione dell'assenza di impedimenti dovuti ad impossibilità sopravvenuta o a circostanze indipendenti dalla volontà della P.A. - non investe provvedimenti discrezionali della P.A. medesima, ma atti negoziali, relativi alla fase della gestione del rapporto di lavoro, cui si correlano diritti soggettivi;
essa pertanto rientra a pieno titolo nell'ambito applicativo dell'art. 63, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 e ciò comporta che il giudice ordinario ha anche il potere di adottare nei confronti della P.A. una sentenza di condanna all'assunzione dell'interessato”.
In ragione di tale pronuncia ed, in particolare, dell'inciso “ … a causa della propria mancata assunzione in servizio - della quale il giudice del merito abbia ritenuto l'illegittimità in considerazione dell'assenza di impedimenti dovuti ad impossibilità sopravvenuta o a circostanze indipendenti dalla volontà della P.A. ”, questa Corte ha ritenuto necessario procedere ad un approfondimento istruttorio volto ad accertare l'eventuale sussistenza di “ impedimenti dovuti ad impossibilità
9 sopravvenuta o a circostanze indipendenti dalla volontà della P.A. ” che potessero aver ostacolato ed impedito al , nel caso di Controparte_1 specie, di procedere all'assunzione del vincitore di pubblico concorso
[...]
. Parte_1
22. Tale decisione ha trovato fondamento, invero, nelle particolari circostanze economiche-finanziarie del tempo in cui le vicende oggetto di esame si sono verificate, le quali imponevano dei limiti di spesa nei confronti degli Enti pubblici nell'ottica del risparmio della spesa pubblica.
Più specificamente, come ricostruito dal S.C. nella sua ordinanza:
“ a) a partire dalla legge finanziaria per il 1999 è stato introdotto nel nostro ordinamento il Patto di stabilità interno (art. 28 della legge 23 dicembre 1998, n.
448) come fondamentale strumento di coordinamento della finanza pubblica, finalizzato ad istituire il concorso delle Regioni e degli enti locali "alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica che il Paese ha adottato con l'adesione al Patto di stabilità e crescita" (PSC) stipulato nel 1997 tra gli Stati membri dell'Unione europea per garantire il controllo delle rispettive politiche di bilancio pubblico, con l'assunzione dell'impegno degli enti medesimi a ridurre il finanziamento in disavanzo delle proprie spese e il rapporto tra il proprio ammontare di debito e il prodotto interno lordo";
b) dal 2002 in poi e, in particolare, nel periodo dal 2005 al 2012 - che qui interessa - sono stati esclusi dall'applicazione del patto di stabilità interno i comuni con popolazione fino a 5000 abitanti;
c) è indubbio, quindi - e non è in contestazione - che tale esclusione riguardi il
; Controparte_1
d) l'art, 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel testo successivo ad alcune modifiche succedutesi nel tempo, ha stabilito che: "Per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008. Gli enti di cui al primo periodo possono procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno, ivi compreso il personale di cui al comma 558";
10 e) in base a questa disposizione, salvo l'obbligo di non superare l'ammontare dell'anno 2008 (originariamente del 2004) per le spese per il personale, gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno erano autorizzati a procedere "all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno";
f) la norma è inserita in una legge finanziaria complessivamente diretta in materia di impiego pubblico a realizzare - per tutte le P.A. e per le Regioni e gli enti locali in genere - una riduzione dell'incidenza percentuale delle spese per il personale rispetto al complesso delle spese correnti, a razionalizzare e snellire le strutture burocratico-amministrative ma anche a stabilizzare il personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, come risulta dal richiamo finale al comma 558;
g) ne consegue che l'interpretazione letterale e logico-finalistica sistematica della disposizione - quale prescritta dall'art. 12 disp. prel. cod. civ. - porta a ritenere che salvo il limite di spesa prescritto e il rispetto della disciplina in materia di dotazione organica, il riferimento al "limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno" deve essere inteso nel senso di potersi riferire a vacanze in organico intervenute anche in esercizi antecedenti, rimaste anche nell'anno precedente a quello della decisione di effettuare l'assunzione (vedi in tal senso: deliberazione n.
52/CONTR/2010 dell'Il novembre 2010 delle Sezioni riunite della Corte dei conti);
h) come si è detto, la suddetta disposizione è entrata in vigore I'l gennaio 2007, quindi in un momento in cui, in ipotesi, il Comune avrebbe potuto procedere alla revoca del bando o della procedura del concorso de quo (vedi, per tutte: Cons.
Stato, sez. V, 19 marzo 2001, n.1632; Cons. Stato, Sez. V, 21 gennaio 2019, n.
522; Cons. giur. Amm. Reg. Sic., Sez. giur. 17 marzo2020, n. 178) cui si era dato l'avvio con delibera del 9 maggio 2006, per il posto di istruttore dell'Area tecnica, cat. C, posizione economica C1, pacificamente vacante e disponibile;
i) invece, il ha discrezionalmente scelto di procedere all'approvazione CP_1 della graduatoria finale del concorso con la delibera n. 41 del 16 aprile 2007 ”.
Ne consegue, come afferma il S.C. che si è consolidato in capo a un diritto Pt_1 soggettivo all'assunzione, diritto soggettivo violato dalla P.A. che a tutt'oggi non vi
11 ha provveduto. Ne consegue che va emesso ordine di assunzione e riconosciuto il diritto al risarcimento del danno patrimoniale come richiesto. Ed invero, la Corte ha liquidato con sent. 1481/2014 il diritto ad un risarcimento di €5.000,00 con riferimento: “ a quell'insieme di danni corrispondenti alle spese effettuate in vista dell'assunzione, a quelle sostenute per intraprendere provvisorie attività lavorative, da abbandonare all'atto dell'assunzione da parte della P.A., nonché alla perdita di chance “. Su tale diritto si è formato il giudicato. Il diritto l risarcimento del danno per mancata assunzione assume quindi una rilevanza autonoma, perché consegue alla riforma della decisione di solo parziale accoglimento ed afferisce ad una lesione patrimoniale diversa, patita non in vista dell'assunzione ma subita a cagione della mancata assunzione.
23. All'esito dell'espletata istruttoria, il C.t.u. dr. ha premesso che “ Per_1 non è stato possibile rispondere compiutamente a tutti i quesiti formulati ” stante l'insufficienza della documentazione contenuta nel fascicolo d'ufficio relativamente ai quesiti posti dal Collegio ed evidenziando che la documentazione concordemente richiesta al in sede di svolgimento delle operazioni CP_1
peritali e successivamente da questi fornita, si era rilevata in parte inutilizzabile ed in parte non pertinente. Il Consulente ha poi concluso la perizia, sulla base della parziale documentazione in suo possesso, evidenziando che in relazione al livello della dotazione organica dell'Ente dal 2004 al 2015 si rilevava “ per gli esercizi 2007-2009-2011-2012-2013-2014-2015 un numero di risorse impiegate inferiore a quello previsto dalla dotazione organica vigente ”, mentre nulla poteva osservare sulle coperture finanziarie previste e garantite rispetto al fabbisogno di personale negli anni successivi alla delibera del 2007, in ragione della carenza documentale.
24. Gli esiti dell'attività istruttoria hanno dunque condotto il Collegio giudicante ad escludere la sussistenza di ipotetici fatti sopravvenuti di ostacolo all'assunzione del da parte del , comune non vincolato Pt_1 Controparte_1 dal Patto di Stabilità ma comunque sottoposto alle limitazioni all'assunzione del personale “ nel limite delle cessazioni dei rapporti di lavoro intervenute nel precedente anno ” (Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 2316 del 31/01/2020 ).
12 Ne consegue un diritto al risarcimento integrale, non essendo stati dimostrati né accertati quegli “ impedimenti dovuti ad impossibilità sopravvenuta o a circostanze indipendenti dalla volontà della P.A ”.
25. Non solo il non ha collaborato con l'Ausiliare nel corso Controparte_1 dell'incarico conferito, quanto nessuna prova né articolazione di prova ha fornito in ordine all'aliunde perceptum.
“ In tema di pubblico impiego contrattualizzato, la responsabilità risarcitoria della
P.A. per mancata tempestiva assunzione del lavoratore postula, ai fini dell'accertamento della colpa, l'esatta identificazione delle regole e dei principi che devono ispirare l'azione amministrativa, alla stregua di un giudizio che può essere sindacato in sede di legittimità per violazione di legge qualora l'esclusione o l'affermazione della colpa sia il risultato di un'individuazione non corretta dei principi in questione, venendo in rilievo le regole giuridiche alla luce delle quali deve essere espressa la valutazione sull'illiceità dell'atto o della condotta. (Nella specie, la S.C. - in relazione a vicenda in cui la vincitrice di un concorso pubblico, posposta, nelle procedure di assunzione, ad altri candidati collocatisi dietro di lei in graduatoria, aveva ottenuto l'assunzione solo dopo che il giudice amministrativo aveva ritenuto illegittimo l'operato della P.A., la quale non aveva tuttavia proceduto alla pronta instaurazione del rapporto a causa del sopravvenuto blocco delle assunzioni - ha cassato la sentenza di merito che aveva escluso la colpa dell'amministrazione sulla base del solo presupposto della mancanza di una norma che espressamente le imponesse di definire le procedure successive all'approvazione della graduatoria nel rispetto dell'ordine fissato da quest'ultima, senza valutare se tale necessità non discendesse dai principi di imparzialità, buon andamento e trasparenza dell'azione amministrativa). ”(Cass. Sez. L - , Sentenza n. 825 del 19/01/2021).
26. Per le suesposte ed assorbenti considerazioni, l'appello è fondato e va quindi accolto.
27. Le spese processuali liquidate in dispositivo ex D.M. n. 55/2014 seguono la soccombenza, con attribuzione al procuratore antistatario avv. Ventura
Domenico. Con istanza in data 28 marzo 2025 il difensore dell'appellante ha depositato istanza di revoca della decisione di distrazione delle spese, in favore dell'appellante, in quanto “ … nelle more del giudizio in appello durato ben 4 anni
13 l'attore ha provveduto a saldare il credito vantato dall'avv. Parte_1
Domenico Ventura il quale dichiara che il geom. ha provveduto Parte_1
a pagare, nel corso del processo di appello, tutte le somme, per spese, onorari e competenze relative ai giudizi sopra indicati e di non aver null'altro a pretendere ”.
L'istanza, benché sottoscritta dalla parte personalmente e dal suo difensore, non può trovare accoglimento in questa sede stante la natura decisoria della statuizione, dovendo l'Ufficio fissare con separato decreto l'udienza di comparizione delle parti e provvedere ex art. 93 co. II c.p.c..
28. Le spese relative alla c.t.u. del presente grado sono poste a definitivo carico della parte appellata.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, quale giudice del rinvio, a seguito di sentenza della Corte di cassazione n. 12368/2020, sull'appello proposto da
[...]
nei confronti di , in persona del Sindaco Parte_1 Controparte_1
p.t., con atto in data 22 giugno 2010, parimenti ricorrente in riassunzione con ricorso in data 10 settembre 2020, avverso la sentenza del Tribunale g.l. di
Salerno nr. 2626/2010 in data 25 maggio 2010, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
Accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, dichiara il diritto di ad essere assunto alle dipendenze del Parte_1 CP_1
sul posto di Istruttore area tecnica categoria C, posizione economica
[...]
C1, con le decorrenze di legge sia ai fini giuridici che economici, assistenziali e previdenziali, condannando il a procedere Controparte_1 all'assunzione;
Condanna alla refusione in favore dell'appellante delle Controparte_1
spese di lite che liquida in: quanto al giudizio di primo grado nr 890/2009 complessivi €10.717,00 oltre IVA
CPA e RF e spese vive come per legge;
quanto al giudizio di secondo grado nr 1109/2010 complessivi €9.991,00 oltre IVA
CPA e RF e spese vive come per legge;
quanto al giudizio di legittimità nr 8510/2015 complessivi €7.655,00 oltre IVA CPA
e RF e spese vive come per legge;
14 quanto al presente giudizio di rinvio complessivi €11.981,00 oltre IVA CPA e RF e spese vive come per legge;
attribuisce dette spese al difensore di per dichiarato anticipo. Parte_1
Pone a carico del le spese di consulenza che liquida in complessivi CP_1
€734,00 oltre C.P. ed I.V.A.
Salerno, 3 marzo 2025
il presidente
M. Stassano
15