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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 12/11/2025, n. 493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 493 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Siena
Causa R.G. 248/24 Oggi 12 novembre 2025 alle ore 11,30 innanzi al giudice o.p. Dott.ssa AR IA CA, mediante l'applicativo “Teams”, sono comparsi: l'Avv. Nicola Cantarelli, per la parte ricorrente e l'Avv. Massimo Autieri, noto all'Ufficio, per l' . Il giudice prende atto della dichiarazione di CP_1 identità dell'Avv. Cantarelli I procuratori delle parti collegati da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del Giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza.
Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni e discutono la causa riportandosi ai rispettivi atti depositati ed a tutto quanto ivi dedotto, eccepito, rilevato, contestato, richiesto e concluso, anche in via istruttoria, contestando ed opponendosi alle avverse difese e pretese tutte anche istruttorie insistendo per l'accoglimento della propria domanda ed il rigetto di quella avversaria. In punto di spese l'Avvocato Cantarelli insiste per la condanna come da nota spese depositata, mentre l'Avv.
Autieri sul punto e per la quantificazione delle stesse si rimette a giustizia, chiedendo i procuratori delle parti di essere esonerati dal presenziare alla lettura del dispositivo. Il giudice prende atto, autorizza quanto richiesto e si ritira in camera di consiglio (poi sospesa dalle ore 13,05 alle ore
13,18 per causa R.G. 810/25) per la decisione della causa, precisando che provvederà a dare lettura del dispositivo, anche in assenza delle parti, mediante deposito della sentenza in PCT dandone atto a verbale con indicazione dell'orario di deposito. Su invito del Giudice, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente fino a questo momento (ore
11,41).
Alle ore 18,35 il giudice anche in assenza delle parti procede a dare lettura del dispositivo e del verbale di udienza mediante deposito in PCT come emerge dall'orario di deposito stesso. Verbale chiuso alle ore 18,36
Il Giudice
Dott.ssa AR IA CA
T
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Siena
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, nella persona della g.o.t. AR IA CA , ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 248 /2024 R.Lav.
promossa da:
, residente in [...], in proprio e quale legale rappresentante Controparte_2 della , con sede in Modena, elettivamente domiciliato in Modena (MO), Stradello CP_3
Armenone, 32, presso lo studio dell'avvocato Nicola Cantarelli dal quali è rappresentato anche nella sua qualità, come da procura allegato al ricorso introduttivo;
PARTE RICORRENTE
contro
:
in persona del l.r.p.t. con sede in Roma, , Controparte_4 rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Autieri ed elettivamente domiciliato presso la sede provinciale dell'Ente in Sine a via Lippo Memmi 2, come da procura allegata alla memoria di costituzione
PARTE RESISTENTE
Oggetto: Obbligo contributivo del datore di lavoro;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso avverso l'ordinanza di ingiunzione n. OI-001309611 ritualmente notificato
, in proprio e nella sua qualità, ha convenuto in giudizio l' , in persona del Controparte_2 CP_1 legale rappresentante pro tempore, per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni “Voglia l'Ill.mo
Tribunale di Siena – in funzione del Giudice del Lavoro, in via preliminare sospendere l'efficacia esecutiva dell'ordinanza ingiunzione opposta n. OI-001309611; nel merito Revocare e/o dichiarare nullo e/o annullare l'ordinanza di ingiunzione opposta (ordinanza n. OI- 001309611) poiché derivante da somme – richieste a titolo di sanzioni – in realtà non dovute, per le ragioni esposte in narrativa;
In ogni caso Accertare e dichiarare L'illegittimità e/o erroneità delle pretese creditorie azionate con l'ordinanza ingiunzione opposta. Con vittoria di spese, competenze ed CP_5 CP_1 onorari del presente giudizio”. Si è costituito in giudizio l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 contestando ed opponendosi alle avverse difese e pretese tutte, insistendo per l'accoglimento delle seguenti conclusioni “Voglia il Tribunale adito , così giudicare: - previo rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecutorietà della ordinanza ingiunzione opposta;
- in via principale, respingere, siccome assolutamente infondate, le domande tutte proposte dall' opponente , confermando la ordinanza - ingiunzione opposta e dichiarandone l'esecutorietà. In ogni caso , con la condanna del ricorrente a corrispondere le spese di lite.”
La causa è stata istruita con prove documentali ed alla odierna udienza del 12 novembre
2025 è stata decisa come da allegato dispositivo del quale si dava contestuale lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Breve riassunto dei fatti di causa
L'odierno contenzioso è stato introdotto lamentando il ricorrente l'illegittimità dell'ordinanza di ingiunzione impugnata assumendo di aver già pagato prima della notifica dell'atto sub iudice e nel termine di 90 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento tutte le somme dovute e qui richieste. Questo è il solo ed unico motivo di impugnazione.
Nel costituirsi in giudizio l' , in persona del legale rappresentante pro tempore ha CP_1 evidenziato che le somme a suo tempo pagate a seguito dell'avviso di accertamento debitamente notificato, erano andate a coprire le somme dovute per le omissioni contributive relative ai dipendenti, ma non era stata versata la somma di €. 1.151,68 relativa alle omissioni contributive di dicembre 2016 e gennaio e febbraio 2017 , per la c.d. “gestione separata”, con la conseguenza che trascorsi inutilmente i 90 giorni di legge, la procedura è andata avanti producendo la sanzione per cui è giudizio. Ha poi evidenziato che riconosciuta la ricezione della notifica nell'ottobre 2018 dell'avviso di accertamento da parte del ricorrente, come dichiarato in ricorso, la notifica dell'ordinanza impugnata risultava tempestiva senza alcuna prescrizione del diritto a fronte dei provvedimenti intervenuti durante l'emergenza covid-19, insistendo per la reiezione del ricorso e la conferma dell'atto impugnato. L'assunto dell' in ordine alla prescrizione non è stato oggetto di contestazione da parte CP_1 del ricorrente, che nulla dice in merito anche nelle note autorizzate.
Questi in estrema sintesi i fatti di causa.
Sull'assenza di prescrizione In base alle difese svolte dall' va evidenziato che l'Istituto di fatto ha chiesto accertarsi CP_1 che il credito oggetto dell'atto impugnato non risulta prescritto. L'assunto è fondato e merita accoglimento.
E' lo stesso ricorrente che dichiara di aver ricevuto l'avviso di accertamento in data 4 ottobre 2018, circostanza che trova piena conferma nella documentazione allegata (sia doc. 3, a e b, parte ricorrente che doc. 3 parte resistente). A fronte di detta notifica è seguita la notifica in data 2 febbraio 2024 dell'ordinanza di ingiunzione qui impugnata. A questo punto va evidenziato che a fronte della notifica dell'avviso di accertamento la prescrizione è stat interrotta ed ha ricominciato a decorrere dal 5 ottobre 2018, in situazioni normali, quindi, i 5 anni di legge sarebbero scaduti in data 5 ottobre 2023, purtroppo però fra il 2020 ed il
2021 c'è stata l'emergenza covid-19 ed il Governo con i provvedimenti ex articolo 37, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.
27, e articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21 ha sospeso ex lege il decorso della prescrizione spostando detto termine di ben 311 giorni (129 giorni + 182 giorni) dell'originario termine di maturazione della stessa, con la conseguenza che alla data del 2 febbraio 2024, giorno di notifica dell'ordinanza qui impugnata, la prescrizione del credito non era ancora maturata.
Va quindi dichiarato ed accertato che il credito de quo non è prescritto.
Sulla legittimità della sanzione
La documentazione depositata in atti comprova che in data 28.12.2018 presso l'
[...]
sono stati pagati €. 8.681,84, già messi a ruolo con sanzioni e more, che Controparte_6 coprono il pagamento delle sole somme dovute per le omissioni contributive relative ai dipendenti.
Non risultano, invece, mai pagati €. 1.151,68 relativi alle omissioni contributive della gestione separata in relazione ai mesi di dicembre 2016 e gennaio e febbraio 2017.
Tale circostanza trova inequivocabile conferma nella documentazione versata in atti dallo stesso ricorrente e dalla parte resistente. Non può sfuggire, infatti che il pagamento del dicembre
2018 ha ad oggetto la somma capitale di €. 7.627,00 maggiorata di more e sanzioni (dovuti al fatto che tale soma era già andata in esecuzione, da qui il pagamento presso Controparte_7
, sennò il pagamento andava fatto con il modello F24, come da istruzioni contenute
[...] nell'atto di accertamento) per un totale complessivo di €. 8.681,84.
Dalla documentazione versata in atti, però non emerge il pagamento della ulteriore somma dovuto per la gestione separata di cui alle pag. 5 e 7 dell'avviso di accertamento (doc. 3° parte ricorrente), per un totale complessivo di €. 1.151,68, come indicato dall' in comparsa, tale CP_1 omissione ha generato la sanzione e l'ordinanza di ingiunzione per cui è giudizio.
Il ricorso, pertanto è infondato e deve essere disatteso e respinto con piena ed integrale conferma dell'atto impugnato e condanna del ricorrente al pagamento della somma di €. 1.727,52 ivi ingiunta.
Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in assenza di nota spese sulla base dei criteri di cui al D.M. 147/22 ai medi di scaglione in ragione del valore della causa come indicato in atti e dell'attività processuale effettivamente espletata che non ha visto istruttoria e nemmeno il deposito di note conclusive da parte dell' , giustificando la liquidazione ai minimi CP_1 di detta fase, quindi in complessivi €. 1.310,00, oltre rimborso forfettario del 15% ed oneri di legge se dovuti che il ricorrente dovrà versare all' . CP_1
Sulla condanna ex art. 96, comma III, c.p.c.
La pretestuosità dell'opposizione come si manifesta ex se dai motivi di impugnazione e dalla documentazione versata in atti dallo stesso ricorrente giustifica anche la condanna ex art. 96, comma III, c.p.c.
Tale condanna, infatti, serve anche a sanzionare il comportamento abusivo della parte in considerazione del danno, arrecato al sistema giudiziario che, inteso nella sua complessità, è già gravato da milioni di procedimenti pendenti per cui, l'aggravamento del carico complessivo con procedimenti introdotti per finalità strumentali e dilatorie, è un comportamento abusivo che merita di essere adeguatamente sanzionato con il pagamento di una somma equitativamente individuata
Del resto corre l'obbligo rilevare che il terzo comma dell'art. 96 c.p.c. presuppone il requisito della mala fede o della colpa grave, ossia la rimproverabilità della condotta del soccombente come nell'ipotesi di cui all'articolo 96, primo comma, c.p.c., ma non esige la prova specifica del pregiudizio sofferto dalla parte a causa della lite temeraria subita, trattandosi di una condanna che può essere emessa dal Giudice anche d'ufficio, sulla base degli elementi emersi all'esito del giudizio.
Infatti l'istituto presenta una natura mista sanzionatoria risarcitoria, ove la liquidazione viene operata in via equitativa dal decidente, tenendo conto della gravità della colpa, dei presumibili pregiudizi arrecati alla controparte in ragione della natura, dell'oggetto della causa e della durata del processo, sia in termini di pregiudizio patrimoniale che non patrimoniale.
Ciò è coerente con quanto anche recentemente affermato dal Supremo Collegio che ha chiarito che “…La ratio dell'istituto delineato nell'art. 96 comma 3 c.p.c. è assolutamente pubblicistica, come conferma d'altronde la natura sanzionatoria e non risarcitoria della condanna. Si tratta, invero, di un presidio del processo dal suo abuso, ovvero dalla lesione dell'interesse collettivo, id est pubblico, a un adeguato funzionamento del sistema giurisdizionale, che ovviamente si rispecchia sull'esigenza della ragionevole durata del processo. La norma presuppone anche un criterio di imputazione soggettiva, da intravedere nel dolo o nella colpa grave. Quantomeno abuso con colpa grave deve riscontrarsi in una impugnazione che travisa un contenuto chiaro e lineare del provvedimento impugnato, attribuendo ad esso un contenuto diverso per sostenere la propria tesi di impugnante. E ancora, deve riconoscersi un abuso con mala fede o colpa grave nel caso in cui, senza alcun dubbio, l'impugnazione viene utilizzata per una funzione diversa da quella che il legislatore le affida. Così avviene, per esempio, qualora si presenti una impugnazione esclusivamente di merito dinanzi al giudice di legittimità (cfr. in quest'ultimo senso la già citata Cass. sez. 6 - 3, ord. 22 febbraio 2016 n. 3376). Infine, non può non rilevare quel che è sempre stato il presupposto sotto il profilo soggettivo già del primo comma dell'articolo 96, cioè la conclamata infondatezza (la "temerarietà") della prospettazione giuridica con cui si agisce o con cui ci si difende, vale a dire una inconsistenza giuridica percepibile che avrebbe dovuto indurre dal farla valere (cfr. ancora la già citata Cass. sez. 6 - 3, ord. 18 novembre 2014 n. 24546, nonché Cass. sez. 3, 30 dicembre 2014 n. 27534 e
Cass. sez. 6 - 3, 21 gennaio 2016 n. 1115): infondatezza che non rileva soltanto in relazione al diritto sostanziale, ma deve rapportarsi anche al rito processuale, e dunque a quanto concerne le modalità di proposizione del diritto sostanziale (per esempio, una rappresentazione del diritto sostanziale del tutto generica ed assertiva, priva di alcuna specifica illustrazione). Tutti aspetti che, ovviamente, sono ben idonei a riflettersi, previo il necessario accertamento su chi ha operato nel caso concreto le scelte abusive, sulla responsabilità professionale del difensore: nel caso in cui questa sussista e l'assistito agisca nei confronti del suo avvocato, viene a configurarsi - logico e inevitabile completamento del presidio posto dal legislatore a una corretta utilizzazione dello strumento processuale - una fattispecie di sanzione per via indiretta a carico della parte tecnica in forza di iniziativa della parte sostanziale (aspetto, questo, che non a caso riecheggia parzialmente l'altro affidamento all'iniziativa privata che si rinviene nell'articolo 96, terzo comma, cioè, come evidenziato dalla Corte Costituzionale, la riscossione ad opera della parte vittoriosa della sanzione dal suo avversario), così giungendo tendenzialmente a un pieno effetto deflattivo/preventivo di tutela dell'adeguato funzionamento del sistema giurisdizionale…” (v. Cass. 19285/16).
Del resto anche successivamente un orientamento costante della Suprema Corte ha chiarito che “..la condanna ex art. 96 c.p.c., comma 3, applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., commi 1 e 2, e con queste cumulabile, volta – con finalità deflattive del contenzioso – alla repressione dell'abuso dello strumento processuale. (Sez. 2,
Sentenza n. 27623 del 21/11/2017)….” (v. Cass. 21055/19), non può sfuggire, infatti, che la norma richiamata ha introdotto nel nostro codice l'istituto dei "punitive damages" per scoraggiare l'abuso del processo e preservare la funzione del sistema giustizia.
L'orientamento giurisprudenziale sopra ricordato, cui il giudicante aderisce, è stato poi, ulteriormente confermato dalla nuova formulazione dell'art. 96 c.p.c., che prevede all'ultimo comma una condanna in favore della cassa delle ammende, con ciò solo confermando il carattere sanzionatorio e deflattivo verso l'abuso del processo.
Per le dette considerazioni, quindi, si ritengono sussistenti i presupposti per la condanna dell'attore anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96, u.c., c.p.c. e tutto quanto sopra considerato sanzione equa, anche alla luce del principio di diritto espresso dal Cass. Sez. 6-2,
Ordinanza n. 21570 del 30/11/2012, appare essere quella pari alla somma sopra liquidata per le spese di lite ai sensi del D.M. n. 147/22.
Visto l'art. 96 c.p.c. u.c. condanna altresì l'attrice al pagamento della somma di €. 500,00 in favore della cassa delle ammende
P. Q. M.
Visti gli artt. 429 e segg. c.p.c.
Il Giudice del Lavoro di Siena, definitivamente pronunciando:
1) Accerta e dichiara la non intervenuta prescrizione del credito per cui è causa;
2) Rigetta il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto conferma integralmente l'atto impugnato con condanna del ricorrente in proprio e nella sua qualità, al pagamento della somma di €. 1.727,52 ivi ingiunta;
3) visto l'art. 91 c.p.c. condanna la ricorrente al pagamento in favore dell' delle spese di lite CP_1 liquidate in complessivi €.. 1.310,00, oltre rimborso forfettario del 15% ed oneri di legge se dovuti;
4) visto l'art. 96 c.p.c. condanna, per quanto in motivazione, il ricorrente al pagamento in favore dell' della somma di €. 1.310,00; CP_1
5) visto l'art. 96 c.p.c. u.c. condanna altresì l'attrice al pagamento della somma di €. 500,00 in favore della cassa delle ammende;
6) visto l'art. 52, comma V, D. Lgs. 196/03 dispone che la cancelleria, in caso di diffusione del presente provvedimento, diffusione per formazione della banca dati ovvero per gli obiettivi previsti dal PNRR, assuma provvedimenti/strumenti idonei ad omettere l´indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati.
Siena, 12/11/2025 Il g.o.t.
AR IA CA