Ordinanza collegiale 18 giugno 2025
Ordinanza collegiale 6 agosto 2025
Ordinanza cautelare 7 novembre 2025
Sentenza breve 23 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza breve 23/04/2026, n. 7349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7349 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07349/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04856/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4856 del 2025, proposto dal Sig.
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. AT CI , con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI), in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall' Avvocatura Generale dello Stato , con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, 12.
Per l'annullamento
-previa tutela cautelare -
- del provvedimento di diniego del visto di reingresso dell’Ambasciata d'Italia a Quito, in Equador;
- di tutti gli atti prodromici e consequenziali, comunque connessi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI);
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2026 il dott. TO MA RD .
Ritenuto che
- a seguito del riesame disposto dal Collegio con Ordinanza cautelare n. 6197 del7/11/2025 , la competente Sede Diplomatica a Quito ha rilasciato al ricorrente l’agognato visto di reingresso nel territorio nazionale.
Considerato come
-pertanto ricorrano i presupposti per applicare l’ art. 34, comma 5 cpa , con condanna del MAECI al pagamento delle spese di lite, che si liquidano nella misura f orfettaria indicata in dispositivo - in ragione del principio della soccombenza virtuale , atteso che il visto è stato rilasciato solo dopo la proposizione del gravame (Cfr. Tar Lazio - Sez. I quater, n. 5698/2024).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Quater ), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Liquida le spese di lite – oltre agli accessori di legge e al rimborso del contributo unificato, ove versato – in € 1.500 (millecinquecento) a carico del MAECI e a favore del ricorrente
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
Francesco LO, Presidente
TO MA RD, Referendario, Estensore
Giovanni Petroni, Referendario
| L'NS | IL PRESIDENTE |
| TO MA RD | Francesco LO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.