TRIB
Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 29/10/2025, n. 378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 378 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2205/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
riunito in camera di consiglio e così composto:
Dott. ES Lupia Presidente
Dott.ssa Chiara Pulicati Giudice
Dott.ssa Francesca Iaconi Giudice rel. ed. est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 2205/2024 V.G. promossa da:
nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Riccardo Fravili C.F._1
e
, nato a [...], il [...], (C.F. Controparte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. Carla Gatta C.F._2
Con l'intervento necessario del P.M. presso il Tribunale di Tivoli
Oggetto: separazione consensuale
Motivi della decisione in fatto e in diritto
Con ricorso congiunto depositato in data 23.05.2024 le parti, premesso di aver contratto matrimonio civile in data 23.08.2007 in Avola (SR), matrimonio trascritto regolarmente presso gli atti dello stato civile del Comune di Avola (SR), alla parte I, N.
21, anno 2007 e che dall'unione sono nati i figli (nato a [...] il Persona_1
05/10/2004) e (nato a [...] il [...]), hanno dedotto che Parte_2 nel tempo la convivenza è divenuta intollerabile e hanno chiesto, quindi, pronunciarsi la separazione consensuale con ogni conseguente statuizione alle condizioni concordate.
All'udienza del 19.05.2025, sostituita con il deposito di note scritte autorizzate, le parti hanno insistito per la pronuncia sulla separazione ed hanno chiesto l'accoglimento delle seguenti condizioni:
“1. i coniugi, che già di comune accordo hanno deciso di vivere separati, continueranno a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2. il figlio ES, maggiorenne, ha espresso la volontà di continuare ad abitare col padre presso il cui domicilio è collocato dal mese di giugno 2022;
3. il figlio minore , che continuerà a restare collocato presso la madre, sarà Parte_2 affidato ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità, assumendo in accordo le decisioni più importanti relative alla sua educazione, istruzione e salute, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni;
4. il padre potrà vedere il figlio con ampia libertà, previo avviso alla madre, Parte_2
e potrà tenerlo con sé, compatibilmente con le esigenze di salute e scolastiche dello stesso, ogni qualvolta lo riterrà e comunque almeno due giorni a settimana ed a fine settimana alternati, secondo i turni di lavoro, con impegno a prelevarlo e riaccompagnarlo presso la dimora materna;
5. con riferimento alle festività, il ragazzo le trascorrerà in maniera alternata con i genitori (es: vigilia Natale con uno, 25 dicembre con l'altro, 31 dicembre con l'uno, 01 gennaio con l'altro e così via), il tutto salvo diverso accordo che i coniugi potranno assumere in base alle loro esigenze lavorative e/o personali. Per quanto riguarda il periodo estivo, ciascun genitore potrà tenere con sé il figlio – anche presso eventuali luoghi di villeggiatura da comunicare preventivamente all'altro genitore – per 15 giorni, anche non consecutivi, da concordarsi fra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno e garantendo ad ogni buon conto i contatti con l'altro genitore durante il periodo di vacanza;
6. il signor a decorrere dal mese di ottobre 2023 corrisponderà alla Sig.ra CP_1
a titolo di contributo al mantenimento del figlio la somma mensile Parte_1 Parte_2 di € 250,00 (duecentocinquanta/00), da versarsi in via anticipata entro il giorno 25 di ogni mese, con rivalutazione annuale Istat costo vita, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo le previsioni del Protocollo attualmente in vigore presso il
Tribunale di Tivoli, cui le parti dichiarano di fare esplicito riferimento;
7. L'assegno mensile per il mantenimento del figlio di cui al superiore punto Parte_2
6, sarà corrisposto dal sig. nella superiore misura di € 400,00 mensili nei CP_1 periodi e limitatamente al tempo di durata dell'eventuale missione all'estero a cui egli sarà applicato, ferma in ogni caso la contribuzione al pagamento, nella misura del 50% delle spese straordinarie relative allo stesso figlio, secondo le previsioni del Protocollo attualmente in vigore presso il Tribunale di Tivoli, cui le parti hanno dichiarato di fare esplicito riferimento;
8. entrambi i coniugi contribuiranno nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie relative al figlio ES secondo le previsioni del Protocollo attualmente in vigore presso il Tribunale di Tivoli, cui le parti dichiarano di fare esplicito riferimento;
9. la signora percepirà gli assegni unici destinati ad entrambi i figli;
Parte_1
10. i coniugi, invece, provvederanno ciascuno al proprio mantenimento.
11. I coniugi dichiarano di aver regolato ogni questione economica pendente ad oggi fra gli stessi e quindi dichiarano di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro per i loro rapporti economici pregressi, anche con riferimento alla transazione intervenuta con i cui oneri eventualmente dovuti rimarranno a carico del Sig. Controparte_2
.” Controparte_1
Il Giudice, acquisita la documentazione prodotta e preso atto delle conclusioni rassegnate dalle parti, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Ritiene il Tribunale che il ricorso meriti di essere accolto, non essendo in contestazione l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza ai sensi dell'art. 151 comma 1 c.c. presupposto necessario per pronunciare la separazione.
Le condizioni di cui all'accordo concluso dalle parti sono congrue e conformi a legge.
Il Tribunale, in particolare, valuta la rispondenza dell'accordo all'interesse della prole e ravvisa che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi. Ritiene il Collegio che possano, quindi, essere recepite le condizioni proposte dalle parti.
Deve, pertanto, essere dichiarata la separazione personale dei coniugi Parte_1
e alle condizioni di cui all'accordo raggiunto.
[...] Controparte_1
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto della presente controversia, considerata la proposizione congiunta del ricorso, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
, coniugati in data 23.08.2007 in Avola (SR), matrimonio trascritto regolarmente
[...] presso gli atti dello stato civile del Comune di Avola (SR), alla parte I, N. 21, anno 2007;
- Dispone che le condizioni di separazione siano quelle indicate in parte motiva, da intendersi qui integralmente trascritte;
- Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Avola (SR) di provvedere alle annotazioni di competenza e agli ulteriori incombenti di legge;
- Compensa le spese di lite.
Così deciso nella “stanza virtuale” del Tribunale di Tivoli, nella camera di consiglio telematica del
25-09-2025, svoltasi mediante il sistema autorizzato “Teams”, su relazione della dott.ssa Francesca
Iaconi.
Il Giudice rel. ed est.
Dott.ssa Francesca Iaconi
Il Presidente
Dott. ES Lupia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
riunito in camera di consiglio e così composto:
Dott. ES Lupia Presidente
Dott.ssa Chiara Pulicati Giudice
Dott.ssa Francesca Iaconi Giudice rel. ed. est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 2205/2024 V.G. promossa da:
nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Riccardo Fravili C.F._1
e
, nato a [...], il [...], (C.F. Controparte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. Carla Gatta C.F._2
Con l'intervento necessario del P.M. presso il Tribunale di Tivoli
Oggetto: separazione consensuale
Motivi della decisione in fatto e in diritto
Con ricorso congiunto depositato in data 23.05.2024 le parti, premesso di aver contratto matrimonio civile in data 23.08.2007 in Avola (SR), matrimonio trascritto regolarmente presso gli atti dello stato civile del Comune di Avola (SR), alla parte I, N.
21, anno 2007 e che dall'unione sono nati i figli (nato a [...] il Persona_1
05/10/2004) e (nato a [...] il [...]), hanno dedotto che Parte_2 nel tempo la convivenza è divenuta intollerabile e hanno chiesto, quindi, pronunciarsi la separazione consensuale con ogni conseguente statuizione alle condizioni concordate.
All'udienza del 19.05.2025, sostituita con il deposito di note scritte autorizzate, le parti hanno insistito per la pronuncia sulla separazione ed hanno chiesto l'accoglimento delle seguenti condizioni:
“1. i coniugi, che già di comune accordo hanno deciso di vivere separati, continueranno a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2. il figlio ES, maggiorenne, ha espresso la volontà di continuare ad abitare col padre presso il cui domicilio è collocato dal mese di giugno 2022;
3. il figlio minore , che continuerà a restare collocato presso la madre, sarà Parte_2 affidato ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità, assumendo in accordo le decisioni più importanti relative alla sua educazione, istruzione e salute, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni;
4. il padre potrà vedere il figlio con ampia libertà, previo avviso alla madre, Parte_2
e potrà tenerlo con sé, compatibilmente con le esigenze di salute e scolastiche dello stesso, ogni qualvolta lo riterrà e comunque almeno due giorni a settimana ed a fine settimana alternati, secondo i turni di lavoro, con impegno a prelevarlo e riaccompagnarlo presso la dimora materna;
5. con riferimento alle festività, il ragazzo le trascorrerà in maniera alternata con i genitori (es: vigilia Natale con uno, 25 dicembre con l'altro, 31 dicembre con l'uno, 01 gennaio con l'altro e così via), il tutto salvo diverso accordo che i coniugi potranno assumere in base alle loro esigenze lavorative e/o personali. Per quanto riguarda il periodo estivo, ciascun genitore potrà tenere con sé il figlio – anche presso eventuali luoghi di villeggiatura da comunicare preventivamente all'altro genitore – per 15 giorni, anche non consecutivi, da concordarsi fra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno e garantendo ad ogni buon conto i contatti con l'altro genitore durante il periodo di vacanza;
6. il signor a decorrere dal mese di ottobre 2023 corrisponderà alla Sig.ra CP_1
a titolo di contributo al mantenimento del figlio la somma mensile Parte_1 Parte_2 di € 250,00 (duecentocinquanta/00), da versarsi in via anticipata entro il giorno 25 di ogni mese, con rivalutazione annuale Istat costo vita, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo le previsioni del Protocollo attualmente in vigore presso il
Tribunale di Tivoli, cui le parti dichiarano di fare esplicito riferimento;
7. L'assegno mensile per il mantenimento del figlio di cui al superiore punto Parte_2
6, sarà corrisposto dal sig. nella superiore misura di € 400,00 mensili nei CP_1 periodi e limitatamente al tempo di durata dell'eventuale missione all'estero a cui egli sarà applicato, ferma in ogni caso la contribuzione al pagamento, nella misura del 50% delle spese straordinarie relative allo stesso figlio, secondo le previsioni del Protocollo attualmente in vigore presso il Tribunale di Tivoli, cui le parti hanno dichiarato di fare esplicito riferimento;
8. entrambi i coniugi contribuiranno nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie relative al figlio ES secondo le previsioni del Protocollo attualmente in vigore presso il Tribunale di Tivoli, cui le parti dichiarano di fare esplicito riferimento;
9. la signora percepirà gli assegni unici destinati ad entrambi i figli;
Parte_1
10. i coniugi, invece, provvederanno ciascuno al proprio mantenimento.
11. I coniugi dichiarano di aver regolato ogni questione economica pendente ad oggi fra gli stessi e quindi dichiarano di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro per i loro rapporti economici pregressi, anche con riferimento alla transazione intervenuta con i cui oneri eventualmente dovuti rimarranno a carico del Sig. Controparte_2
.” Controparte_1
Il Giudice, acquisita la documentazione prodotta e preso atto delle conclusioni rassegnate dalle parti, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Ritiene il Tribunale che il ricorso meriti di essere accolto, non essendo in contestazione l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza ai sensi dell'art. 151 comma 1 c.c. presupposto necessario per pronunciare la separazione.
Le condizioni di cui all'accordo concluso dalle parti sono congrue e conformi a legge.
Il Tribunale, in particolare, valuta la rispondenza dell'accordo all'interesse della prole e ravvisa che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi. Ritiene il Collegio che possano, quindi, essere recepite le condizioni proposte dalle parti.
Deve, pertanto, essere dichiarata la separazione personale dei coniugi Parte_1
e alle condizioni di cui all'accordo raggiunto.
[...] Controparte_1
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto della presente controversia, considerata la proposizione congiunta del ricorso, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
, coniugati in data 23.08.2007 in Avola (SR), matrimonio trascritto regolarmente
[...] presso gli atti dello stato civile del Comune di Avola (SR), alla parte I, N. 21, anno 2007;
- Dispone che le condizioni di separazione siano quelle indicate in parte motiva, da intendersi qui integralmente trascritte;
- Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Avola (SR) di provvedere alle annotazioni di competenza e agli ulteriori incombenti di legge;
- Compensa le spese di lite.
Così deciso nella “stanza virtuale” del Tribunale di Tivoli, nella camera di consiglio telematica del
25-09-2025, svoltasi mediante il sistema autorizzato “Teams”, su relazione della dott.ssa Francesca
Iaconi.
Il Giudice rel. ed est.
Dott.ssa Francesca Iaconi
Il Presidente
Dott. ES Lupia