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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/11/2025, n. 10107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10107 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI V SEZIONE CIVILE R.G. 24885/2023 Verbale dell'udienza del 4/11/2025 Per è presente l'avv. Francesco Paolo Legnante per delega dell'avv. Rizzo. CP_1
Per l'appellata è presente l'avv. Coppeta. Controparte_2
Il giudice, letto l'art. 281 sexies c.p.c., invita le parti a precisare le conclusioni e discutere la causa. I procuratori si riportano agli atti e alle conclusioni ivi rassegnate. Il giudice, all'esito della camera di consiglio, assenti i procuratori, pronuncia sentenza, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI V SEZIONE CIVILE In persona del giudice unico dott. Gabriele Montefusco ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa d'appello iscritta al n. 24885 del ruolo generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2023 avente ad oggetto azione di accertamento negativo TRA
, c.f.: in persona del Parte_1 P.IVA_1
l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Alberto Rizzo, presso il cui studio elett.te domicilia in Napoli alla Via Domenico Fontana n. 194 APPELLANTE E
, c.f.: Controparte_3 P.IVA_2 in persona del suo l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Anna Laura Coppeta, presso il cui studio elett.te domicilia in Afragola (NA) alla II Trav. Duca degli Abruzzi n. 21-23 APPELLANTE INCIDENTALE NONCHE'
Controparte_4
APPELLATA CONTUMACE CONCLUSIONI DELLE PARTI Come da verbale dell'odierna udienza pagina 1 di 5 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE La sig.ra convenne in giudizio l'agente della riscossione e l'ente impositore, CP_4 [...]
impugnando la cartella di pagamento n. Controparte_3
07120110142477254, relativa (non a sanzioni amministrative per violazioni al c.d.s. come indicato nell'atto introduttivo ma) al mancato pagamento del canone idrico, servizi di depurazione e allaccio alle fognature, come emerge dall'estratto di ruolo prodotto in atti, premettendo di essere venuta a conoscenza del carico a seguito di estratto di ruolo. Eccependo la prescrizione del credito per decorso del termine quinquennale, in relazione alla natura del carico, successiva all'eventuale notifica della cartella impugnata, nonché l'omessa rituale notifica della stessa e l'inesistenza del credito, chiese accertarsi e dichiararsi la nullità e l'invalidità della cartella di pagamento impugnata nonché l'omessa notifica di atti interruttivi della prescrizione successivamente alla cartella stessa, con condanna dei convenuti al pagamento delle spese di lite con attribuzione al difensore costituito di chiaratosi antistatario. Si costituirono l'agente della riscossione e l'ente impositore, resistendo alla domanda e chiedendone il rigetto. In particolare, la ccepiva, tra l'atro, la nullità dell'atto CP_3 di citazione per la violazione del disposto normativo ex art. 164 c.p.c., stante l'assoluta incertezza in merito ai fatti costitutivi della domanda. Il Giudice di Pace di Barra, con sent. n. 5775/2023, accolse la domanda;
rigettò l'eccezione di nullità dell'atto di citazione e, nel rilevare il riconoscimento da parte dell'opponente della regolare notifica della cartella impugnata, evidenziò la non applicabilità al caso di specie dei principi giurisprudenziali affermati dalla Suprema Corte con sentenza resa a Sezioni Unite n. 26283/2022, nonché del disposto normativo di cui al comma 4-bis art. 12 dPR 62/1973, in quanto riferibile alle sole ipotesi in cui la cartella non risulta notificata, e dichiarò la prescrizione del credito per decorso del termine quinquennale (termine vigente prima del 2020) successivamente alla notifica della cartella di pagamento, con condanna dei convenuti, in solido, al pagamento delle spese di lite con attribuzione al difensore dell'attore dichiaratosi antistatario. L'appellante ha tempestivamente impugnato la decisione, deducendo che il giudice a quo ha erroneamente considerato ammissibile l'opposizione, stante la regolare notifica della cartella di pagamento opposta e la carenza di interesse ad agire in capo all'opponente, in violazione del disposto normativo ex comma 4-bis dell'art. 12 del DPR 602/1973, in ragione della non autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo. Si è costituita la la quale, nel formulare appello incidentale Controparte_3 onde ottenere la declaratoria di nullità dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, per la mancanza degli elementi di cui all'art. 164 co. 4 c.p.c. e, per l'effetto, la nullità della sentenza, ha essenzialmente aderito alle ragioni dell'appellante, stante la non autonoma pagina 2 di 5 impugnabilità dell'estratto di ruolo. La sig.ra benché regolarmente evocata, è CP_4 rimasta contumace. L'appello principale è fondato. La domanda trae origine dalla conoscenza degli atti esattoriali per il tramite di estratto di ruolo e, come fondatamente dedotto dall'appellante, in senso contrario a quanto affermato dal primo giudice, va rilevata la carenza di interesse ad agire in capo alla sig.ra CP_4
Invero, premesso che la questione sull'interesse ad agire è stata a lungo dibattuta facendo registrare posizioni contrastanti in giurisprudenza, si osserva che è intervenuto sul tema il legislatore che, con l'art. 3 bis del d.l. 21 ottobre 2021 n. 146, convertito dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, ha introdotto il comma 4 bis all'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. La norma in questione è così formulata: L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione. Di recente, è intervenuto nuovamente il legislatore sul tema, con il d.lgs. n. 110/2024, che con l'art. 12 co. 1, ha introdotto una modifica all'art. 12 d.P.R. n. 602 del 1973, sostituendo il 4-bis ed integrando la casistica dell'impugnazione diretta dell'estratto di ruolo, ritenuta ammissibile anche laddove il debitore dimostri che dall'iscrizione a ruolo di crediti a suo carico possa derivargli un pregiudizio nell'ambito delle procedure previste dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 1, oppure in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati, e ancora nell'ambito della cessione dell'azienda, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. La disposizione, come detto, è stata inserita quale nuovo capoverso dell'articolo 12, rubricato "Formazione e contenuto dei ruoli", del d.P.R. n. 602 del 1973, il quale a sua volta riguarda specificamente le “Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito”. Potrebbe, dunque, ritenersi che le nuove regole valgano solo quando esso abbia ad oggetto tale tipologia di crediti. Sul punto, tuttavia, sono recentemente intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (v. Cass. S.U., n. 26283/2022, in particolare al par. 13.1) precisando che la norma riguarda in realtà la riscossione di tutte le entrate pubbliche, anche extratributarie.
pagina 3 di 5 Ciò discende dal combinato disposto degli artt. 17 e 18 del D.Lgs. n. 46/1999 per i crediti contributivi e previdenziali, dall'art. 27 della L. n. 689/1981 e dall'art. 206 del D.Lgs. n. 285/1992 per le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, la riscossione dei quali è espressamente disciplinata con richiamo alle norme dettate per l'esazione delle imposte dirette. Pertanto, il comma 4-bis dell'art. 12 del d.P.R. n. 602/1973 deve essere ritenuto una disposizione di carattere generale, riguardante tutti i crediti pubblici recuperabili attraverso la procedura di riscossione esattoriale, ivi compresi quelli relativi a sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del C.d.S. La medesima pronuncia si è altresì soffermata sull'applicabilità della nuova norma ai procedimenti pendenti alla data della sua entrata in vigore. Ebbene, le Sezioni Unite (escludendo la fondatezza dei dubbi di costituzionalità sollevati) hanno espressamente affermato che “si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata”. Detta disposizione, infatti, individua i casi specifici nei quali, consentendosi l'impugnazione "diretta" del ruolo o della cartella dei quali si assuma l'omessa o invalida notificazione, è ritenuto sussistente un effettivo interesse ad agire per la tutela immediata dell'attore, a prescindere dalla notificazione di atti impositivi successivi. Essa, pertanto, nel conformare una condizione di ammissibilità dell'azione, individua le ipotesi tassative nella quali è ravvisata. Quest'ultima, come tale, deve sussistere al momento della decisione (v. Cass. S.U., n. 26283 cit., par. 17) e può e deve essere dimostrata anche nell'ambito dei giudizi in corso. L'accertamento va svolto anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, e ben può l'inesistenza di un interesse ad agire essere rilevata in sede di appello (v. Cass., Sez. II, n. 11284/10; 14177/11). Sebbene la disposizione faccia riferimento all'impugnazione “diretta” del ruolo e della cartella di pagamento “invalidamente notificata” si ritiene che, in realtà, il suo ambito applicativo vada esteso anche alle ipotesi di “impugnazione” (che potremmo definire
“indiretta”) mediante cui si intende contestare la prescrizione del credito, anche solo per il decorso del termine di prescrizione tra la data di presunta notifica della cartella e la data di proposizione della domanda (azione che viene introdotta solitamente quale opposizione ex art. 615 c.p.c. od accertamento negativo). A prescindere da questioni “qualificatorie”, le Sezioni Unite, sul presupposto che la novella
“asseconda non soltanto l'esigenza di contrastare la prassi di azioni giudiziarie proposte anche a distanza di tempo assai rilevate dall'emissione delle cartelle .. ma anche quella di prevenire a una riduzione del contenzioso” - pur riferendosi, come detto, all'ipotesi di omessa o invalidità della notificazione della cartella o dell'intimazione (ciò anche perché la controversia nasceva in sede tributaria ove non sussiste l'azione di accertamento negativo)
pagina 4 di 5 -, hanno ricordato (par. 24.1) che nei giudizi non tributari il debitore può impugnare l'iscrizione ipotecaria o il fermo di beni mobili registrati, o il relativo preavviso, anche per accertare l'insussistenza della pretesa;
può proporre opposizione all'esecuzione, qualora contesti il diritto di procedere in executivis, purché ci sia almeno la minaccia di procedere all'esecuzione forzata mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione; può proporre opposizione agli atti esecutivi quando intenda far valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto come ragione di invalidità (derivata) dell'atto successivo. Tali rilievi, che ancorano la reazione del contribuente ad una attività “qualificata” da parte dell'esattore lasciano concludere nel senso che l'accertamento dell'insussistenza della pretesa può essere richiesto soltanto quando vi sia una concreta ragione di pregiudizio. Nella specie, l'odierno appellato non deduce, e tantomeno prova, che sia stato posto in essere un atto di riscossione del credito o che vi sia altro concreto ed attuale interesse ad agire. Pertanto, l'opposizione risulta inammissibile. L'appello incidentale è assorbito, con precisazione che risulta, di fatto, accolto il secondo motivo di appello mentre il preliminare motivo di nullità della citazione va disatteso, in quanto, se è vero che vi sono riferimenti alle sanzioni amministrative e al relativo termine di prescrizione, in ogni caso vi sono anche ulteriori doglianze relative alla legittimità della attività di riscossione. Benchè si tratti di deduzioni generiche ed astratte non ne risulta assolutamente incerto l'oggetto, essendo evidente che il fine dell'opponente è quello di contestare la validità dell'attività di riscossione e, in particolare, la prescrizione che, anche con riferimento all'entrata che ci occupa, è quella quinquennale. Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano ex D.M. 147/2022, in ragione del valore della lite, ai minimi dello scaglione corrispondente, tenuto conto della non particolare complessità della questione trattate e dell'attività svolta, esclusa istruttoria nel presente grado (Cass. 10206/2021).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe:
- in riforma della sentenza n. 5575/2023 del giudice di pace di Barra, dichiara inammissibile la domanda proposta dalla sig.ra Controparte_4
- condanna la stessa alla refusione delle competenze di lite in favore dell'
[...]
e della che liquida, per ciascuna, in € Parte_1 Controparte_3
633,00, per il primo grado, ed in € 852,00, per il grado d'appello, oltre spese al 15%, iva e cpa, se dovuti come per legge. Così deciso in Napoli, il 4/11/2025 Il giudice dott. Gabriele Montefusco
pagina 5 di 5
Per l'appellata è presente l'avv. Coppeta. Controparte_2
Il giudice, letto l'art. 281 sexies c.p.c., invita le parti a precisare le conclusioni e discutere la causa. I procuratori si riportano agli atti e alle conclusioni ivi rassegnate. Il giudice, all'esito della camera di consiglio, assenti i procuratori, pronuncia sentenza, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI V SEZIONE CIVILE In persona del giudice unico dott. Gabriele Montefusco ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa d'appello iscritta al n. 24885 del ruolo generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2023 avente ad oggetto azione di accertamento negativo TRA
, c.f.: in persona del Parte_1 P.IVA_1
l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Alberto Rizzo, presso il cui studio elett.te domicilia in Napoli alla Via Domenico Fontana n. 194 APPELLANTE E
, c.f.: Controparte_3 P.IVA_2 in persona del suo l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Anna Laura Coppeta, presso il cui studio elett.te domicilia in Afragola (NA) alla II Trav. Duca degli Abruzzi n. 21-23 APPELLANTE INCIDENTALE NONCHE'
Controparte_4
APPELLATA CONTUMACE CONCLUSIONI DELLE PARTI Come da verbale dell'odierna udienza pagina 1 di 5 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE La sig.ra convenne in giudizio l'agente della riscossione e l'ente impositore, CP_4 [...]
impugnando la cartella di pagamento n. Controparte_3
07120110142477254, relativa (non a sanzioni amministrative per violazioni al c.d.s. come indicato nell'atto introduttivo ma) al mancato pagamento del canone idrico, servizi di depurazione e allaccio alle fognature, come emerge dall'estratto di ruolo prodotto in atti, premettendo di essere venuta a conoscenza del carico a seguito di estratto di ruolo. Eccependo la prescrizione del credito per decorso del termine quinquennale, in relazione alla natura del carico, successiva all'eventuale notifica della cartella impugnata, nonché l'omessa rituale notifica della stessa e l'inesistenza del credito, chiese accertarsi e dichiararsi la nullità e l'invalidità della cartella di pagamento impugnata nonché l'omessa notifica di atti interruttivi della prescrizione successivamente alla cartella stessa, con condanna dei convenuti al pagamento delle spese di lite con attribuzione al difensore costituito di chiaratosi antistatario. Si costituirono l'agente della riscossione e l'ente impositore, resistendo alla domanda e chiedendone il rigetto. In particolare, la ccepiva, tra l'atro, la nullità dell'atto CP_3 di citazione per la violazione del disposto normativo ex art. 164 c.p.c., stante l'assoluta incertezza in merito ai fatti costitutivi della domanda. Il Giudice di Pace di Barra, con sent. n. 5775/2023, accolse la domanda;
rigettò l'eccezione di nullità dell'atto di citazione e, nel rilevare il riconoscimento da parte dell'opponente della regolare notifica della cartella impugnata, evidenziò la non applicabilità al caso di specie dei principi giurisprudenziali affermati dalla Suprema Corte con sentenza resa a Sezioni Unite n. 26283/2022, nonché del disposto normativo di cui al comma 4-bis art. 12 dPR 62/1973, in quanto riferibile alle sole ipotesi in cui la cartella non risulta notificata, e dichiarò la prescrizione del credito per decorso del termine quinquennale (termine vigente prima del 2020) successivamente alla notifica della cartella di pagamento, con condanna dei convenuti, in solido, al pagamento delle spese di lite con attribuzione al difensore dell'attore dichiaratosi antistatario. L'appellante ha tempestivamente impugnato la decisione, deducendo che il giudice a quo ha erroneamente considerato ammissibile l'opposizione, stante la regolare notifica della cartella di pagamento opposta e la carenza di interesse ad agire in capo all'opponente, in violazione del disposto normativo ex comma 4-bis dell'art. 12 del DPR 602/1973, in ragione della non autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo. Si è costituita la la quale, nel formulare appello incidentale Controparte_3 onde ottenere la declaratoria di nullità dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, per la mancanza degli elementi di cui all'art. 164 co. 4 c.p.c. e, per l'effetto, la nullità della sentenza, ha essenzialmente aderito alle ragioni dell'appellante, stante la non autonoma pagina 2 di 5 impugnabilità dell'estratto di ruolo. La sig.ra benché regolarmente evocata, è CP_4 rimasta contumace. L'appello principale è fondato. La domanda trae origine dalla conoscenza degli atti esattoriali per il tramite di estratto di ruolo e, come fondatamente dedotto dall'appellante, in senso contrario a quanto affermato dal primo giudice, va rilevata la carenza di interesse ad agire in capo alla sig.ra CP_4
Invero, premesso che la questione sull'interesse ad agire è stata a lungo dibattuta facendo registrare posizioni contrastanti in giurisprudenza, si osserva che è intervenuto sul tema il legislatore che, con l'art. 3 bis del d.l. 21 ottobre 2021 n. 146, convertito dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, ha introdotto il comma 4 bis all'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. La norma in questione è così formulata: L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione. Di recente, è intervenuto nuovamente il legislatore sul tema, con il d.lgs. n. 110/2024, che con l'art. 12 co. 1, ha introdotto una modifica all'art. 12 d.P.R. n. 602 del 1973, sostituendo il 4-bis ed integrando la casistica dell'impugnazione diretta dell'estratto di ruolo, ritenuta ammissibile anche laddove il debitore dimostri che dall'iscrizione a ruolo di crediti a suo carico possa derivargli un pregiudizio nell'ambito delle procedure previste dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 1, oppure in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati, e ancora nell'ambito della cessione dell'azienda, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. La disposizione, come detto, è stata inserita quale nuovo capoverso dell'articolo 12, rubricato "Formazione e contenuto dei ruoli", del d.P.R. n. 602 del 1973, il quale a sua volta riguarda specificamente le “Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito”. Potrebbe, dunque, ritenersi che le nuove regole valgano solo quando esso abbia ad oggetto tale tipologia di crediti. Sul punto, tuttavia, sono recentemente intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (v. Cass. S.U., n. 26283/2022, in particolare al par. 13.1) precisando che la norma riguarda in realtà la riscossione di tutte le entrate pubbliche, anche extratributarie.
pagina 3 di 5 Ciò discende dal combinato disposto degli artt. 17 e 18 del D.Lgs. n. 46/1999 per i crediti contributivi e previdenziali, dall'art. 27 della L. n. 689/1981 e dall'art. 206 del D.Lgs. n. 285/1992 per le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, la riscossione dei quali è espressamente disciplinata con richiamo alle norme dettate per l'esazione delle imposte dirette. Pertanto, il comma 4-bis dell'art. 12 del d.P.R. n. 602/1973 deve essere ritenuto una disposizione di carattere generale, riguardante tutti i crediti pubblici recuperabili attraverso la procedura di riscossione esattoriale, ivi compresi quelli relativi a sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del C.d.S. La medesima pronuncia si è altresì soffermata sull'applicabilità della nuova norma ai procedimenti pendenti alla data della sua entrata in vigore. Ebbene, le Sezioni Unite (escludendo la fondatezza dei dubbi di costituzionalità sollevati) hanno espressamente affermato che “si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata”. Detta disposizione, infatti, individua i casi specifici nei quali, consentendosi l'impugnazione "diretta" del ruolo o della cartella dei quali si assuma l'omessa o invalida notificazione, è ritenuto sussistente un effettivo interesse ad agire per la tutela immediata dell'attore, a prescindere dalla notificazione di atti impositivi successivi. Essa, pertanto, nel conformare una condizione di ammissibilità dell'azione, individua le ipotesi tassative nella quali è ravvisata. Quest'ultima, come tale, deve sussistere al momento della decisione (v. Cass. S.U., n. 26283 cit., par. 17) e può e deve essere dimostrata anche nell'ambito dei giudizi in corso. L'accertamento va svolto anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, e ben può l'inesistenza di un interesse ad agire essere rilevata in sede di appello (v. Cass., Sez. II, n. 11284/10; 14177/11). Sebbene la disposizione faccia riferimento all'impugnazione “diretta” del ruolo e della cartella di pagamento “invalidamente notificata” si ritiene che, in realtà, il suo ambito applicativo vada esteso anche alle ipotesi di “impugnazione” (che potremmo definire
“indiretta”) mediante cui si intende contestare la prescrizione del credito, anche solo per il decorso del termine di prescrizione tra la data di presunta notifica della cartella e la data di proposizione della domanda (azione che viene introdotta solitamente quale opposizione ex art. 615 c.p.c. od accertamento negativo). A prescindere da questioni “qualificatorie”, le Sezioni Unite, sul presupposto che la novella
“asseconda non soltanto l'esigenza di contrastare la prassi di azioni giudiziarie proposte anche a distanza di tempo assai rilevate dall'emissione delle cartelle .. ma anche quella di prevenire a una riduzione del contenzioso” - pur riferendosi, come detto, all'ipotesi di omessa o invalidità della notificazione della cartella o dell'intimazione (ciò anche perché la controversia nasceva in sede tributaria ove non sussiste l'azione di accertamento negativo)
pagina 4 di 5 -, hanno ricordato (par. 24.1) che nei giudizi non tributari il debitore può impugnare l'iscrizione ipotecaria o il fermo di beni mobili registrati, o il relativo preavviso, anche per accertare l'insussistenza della pretesa;
può proporre opposizione all'esecuzione, qualora contesti il diritto di procedere in executivis, purché ci sia almeno la minaccia di procedere all'esecuzione forzata mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione; può proporre opposizione agli atti esecutivi quando intenda far valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto come ragione di invalidità (derivata) dell'atto successivo. Tali rilievi, che ancorano la reazione del contribuente ad una attività “qualificata” da parte dell'esattore lasciano concludere nel senso che l'accertamento dell'insussistenza della pretesa può essere richiesto soltanto quando vi sia una concreta ragione di pregiudizio. Nella specie, l'odierno appellato non deduce, e tantomeno prova, che sia stato posto in essere un atto di riscossione del credito o che vi sia altro concreto ed attuale interesse ad agire. Pertanto, l'opposizione risulta inammissibile. L'appello incidentale è assorbito, con precisazione che risulta, di fatto, accolto il secondo motivo di appello mentre il preliminare motivo di nullità della citazione va disatteso, in quanto, se è vero che vi sono riferimenti alle sanzioni amministrative e al relativo termine di prescrizione, in ogni caso vi sono anche ulteriori doglianze relative alla legittimità della attività di riscossione. Benchè si tratti di deduzioni generiche ed astratte non ne risulta assolutamente incerto l'oggetto, essendo evidente che il fine dell'opponente è quello di contestare la validità dell'attività di riscossione e, in particolare, la prescrizione che, anche con riferimento all'entrata che ci occupa, è quella quinquennale. Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano ex D.M. 147/2022, in ragione del valore della lite, ai minimi dello scaglione corrispondente, tenuto conto della non particolare complessità della questione trattate e dell'attività svolta, esclusa istruttoria nel presente grado (Cass. 10206/2021).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe:
- in riforma della sentenza n. 5575/2023 del giudice di pace di Barra, dichiara inammissibile la domanda proposta dalla sig.ra Controparte_4
- condanna la stessa alla refusione delle competenze di lite in favore dell'
[...]
e della che liquida, per ciascuna, in € Parte_1 Controparte_3
633,00, per il primo grado, ed in € 852,00, per il grado d'appello, oltre spese al 15%, iva e cpa, se dovuti come per legge. Così deciso in Napoli, il 4/11/2025 Il giudice dott. Gabriele Montefusco
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