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Sentenza 28 dicembre 2025
Sentenza 28 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 28/12/2025, n. 686 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 686 |
| Data del deposito : | 28 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1966/2024 Ruolo Generale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PORDENONE
Il Tribunale di Pordenone, in persona del Giudice dr.ssa Maria Paola Costa, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile di primo grado, promossa con atto di citazione notificato il 22 ottobre
2024 da
C.F. ) e C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
) rappresentate e difese, per mandato in calce al predetto atto di CodiceFiscale_2 citazione, dall'avv. Michele Peretto ed elettivamente domiciliate presso il suo studio in
Bologna piazzale Anceschi n. 5
- attrici opponenti - contro
(C.F. e P.I. ) rappresentata e difesa, per mandato in calce alla Controparte_1 P.IVA_1 comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Paolo Panontin ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Pordenone via T. Donadon n. 4
- convenuta opposta -
Oggetto: opposizione contro il decreto ingiuntivo n. 615/2024.
Causa iscritta a ruolo il 31 ottobre 2024 e trattenuta in decisione all'esito dell'udienza cartolare del 31 ottobre 2025.
CONCLUSIONI
Per le attrici opponenti: come da foglio depositato telematicamente il 31 ottobre 2025:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Pordenone adito, previa ogni più utile declaratoria, contrariis reiectis e con riserva di ulteriormente eccepire, dedurre e argomentare, per i motivi sopra esposti:
In via pregiudiziale:
A. Dichiarare la propria incompetenza territoriale, fissando termine per la riassunzione del giudizio innanzi al Tribunale di Bologna
Nel merito:
Pag. 1 di 9 B. Rigettare le richieste di parte opposta in quanto infondate in fatto e in diritto;
in ogni caso:
C. Con vittoria di spese, diritti e onorari di lite, oltre rimborso forfetario delle spese generali e oneri come per legge”.
Per la convenuta opposta: come da foglio depositato telematicamente il 27 ottobre 2025:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria, contrariis reiectis, per i motivi sopra esposti preliminarmente:
-concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 c.p.c.; nel merito:
-accertare e dichiarare la totale infondatezza in fatto e in diritto dell'odierna opposizione e, per l'effetto, rigettarla;
-accertare e dichiarare la fondatezza del credito azionato in via monitoria e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto ovvero, in subordine, condannare l'opponente al pagamento delle somme di cui al D.I. opposto ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia, il tutto oltre interessi fino all'effettivo soddisfo;
-con vittoria di spese, diritti e onorari di lite, oltre rimborso forfetario delle spese generali e oneri come per legge.
In via istruttoria:
-si fa riferimento ai precedenti scritti difensivi, da aversi qui integralmente richiamati, e si insiste per le richieste prove per interpello e testi e per l'accoglimento della richiesta di
CTU formulata dalle parti attrici opponenti, alla quale ci si associa.
Salvis iuribus”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1 Con atto di citazione ritualmente notificato, le attrici opponenti Parte_1 hanno evocato avanti al Tribunale di Pordenone per l'udienza del 14 Parte_2 marzo 2025 la convenuta opposta proponendo opposizione contro il Controparte_1 decreto ingiuntivo n. 615/2024 emesso il 29 - 30 agosto 2024 e notificato il 16 settembre
2024, col quale era stato intimato loro il pagamento, in solido, di residui € 24.367,69 complessivi (oltre interessi e spese) per la fornitura e posa in opera di serramenti e componenti vari presso la loro abitazione sita a Pianoro (BO).
Le attrici opponenti hanno chiesto al Tribunale di accogliere le seguenti, testuali,
Pag. 2 di 9 domande:
“In via preliminare in rito:
Ci si oppone all'eventuale richiesta ex adverso di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, in quanto l'opposizione si fonda su prova scritta, attesa l'insussistenza del credito azionato, non essendovi prova del credito e non essendovi allo stato i requisiti di legge.
Si sottolinea inoltre come la opposta sia una ditta con capitale sociale di 500 euro e priva di bilanci dall'anno 2020 pertanto in caso di ripetizione sarebbe pressochè impossibile il recupero di quanto eventualmente ingiunto provvisoriamente (all. 5).
Accertarsi e dichiararsi la incompetenza territoriale del Tribunale di Pordenone per le ragioni anzi esposte e accertare e dichiarare la competenza del Tribunale di Bologna.
Accertarsi e dichiararsi la materia del contendere da devolversi obbligatoriamente alla mediazione civile e commerciale, per l'effetto sospendere il processo e dichiarare la parte opposta tenuta agli adempimenti necessari al fine di tentare il componimento dinanzi l'organo di mediazione.
Nel merito:
Annullarsi e/o revocarsi e/o dichiarare privo di effetti il decreto ingiuntivo oggetto di opposizione del Giudice di Pordenone, e ciò per insussistenza del credito azionato, atteso lo svolgimento non a regola d'arte dei lavori, la mancanza di certificazioni di legge ed il danno subito dalla opponente.
Con rifusione di spese, diritti ed onorari.
Nel merito in via principale ai sensi dell'art 1453 c.c.: accertarsi e dichiararsi il danno patito e patendo dalle opponenti e per l'effetto condannare la opposta al risarcimento del medesimo da quantificarsi nella somma non inferiore a quella oggetto di procedimento monitorio ovvero a quella che sarà accertata in giudizio o a quella ritenuta di equità e giustizia.
Nel merito in ulteriore via principale ai sensi dell'art 1668 e/o dell'art 2226 cc accertarsi e dichiararsi le gravi difformità dell'opera prestata dalla opposta e per l'effetto condannarla al risarcimento di danni patiti e patendi dalla opponente nella misura almeno equivalente a quanto chiesto in procedimento monitorio o a quella acceratata” [rectius: accertata] “in corso di causa ovvero a quella ritenuta di equità e giustizia.
Con vittoria si” [rectius: di] “spese diritti e onorari.
Pag. 3 di 9 In via subordinata:
Nell'ipotesi in cui venisse provato un eventuale credito della società opposta, ridursi secondo giustizia ed equità̀ il dovuto, anche alla luce dei difetti nell'esecuzione del lavoro e dell'accertamento del danno patito dalla opponente anche a mezzo CTU di cui si chiede sin d'ora ammissione.
Eccezione riconvenzionale:
Accertato e dichiarato il danno patito dalla opponente nella misura pari al credito azionato, accertare e dichiarare che nulla è dovuto alla opposta a nessun titolo . Con rifusione di spese, diritti ed onorari.
In via istruttoria si chiede ammettersi CTU volta ad esattamente valutare la entità dei lavori di cui è causa, la esatta consistenza e l'esatto ammontare dovuto nonché volta ad accertare i vizi e difetti di costruzione nonché la mancanza delle certificazioni di legge.
Si chiede di essere ammessi alla prova per testi sui capitoli indicati ed indicandi:
1. Vero che ha partecipato professionalmente alla ristrutturazione 110 ecobonus dell'immobile di proprietà delle signore e . Parte_1 Pt_2
2. Vero che la ditta nella persona del sig. veniva ripetutamente CP_1 Parte_3 sollecitata a consegnare e terminare i lavori di sua competenza (infissi).
3. Vero che la ditta nella persona del sig. veniva ripetutamente CP_1 Parte_3 sollecitata a comparire agli incontri con le altre maestranze di cantiere senza esito.
4. Vero che la ditta non terminava i lavori di installazione e posa serramenti CP_1 presso il cantiere Parte_1
5. Vero che la ditta nella persona del sig. veniva ripetutamente CP_1 Parte_3 sollecitata alla consegna delle certificazioni e attestazioni di conformità dei beni
(serramenti) senza esito.
6. Vero che la ditta nella persona del sig. non terminava i lavori CP_1 Parte_3 presso il cantiere Parte_1
7. Vero che la ditta nella persona del sig. in conseguenza della CP_1 Parte_3 mancata ultimazione dei lavori ed a causa della mancata consegna delle certificazioni di conformità faceva perdere alle opponenti il diritto alla cessione del credito derivante dal lavoro cosiddetto trainato.
8. Vero che le opponenti dovevano smaltire a proprie spese e cura i materiali di risulta Contr lasciati nel giardino di casa dalla
Pag. 4 di 9 Testi: Dott. di Bologna;
perito industriale di Bologna;
geom. Tes_1 Testimone_2 [...] di Bologna;
sig. O Caselli di Bologna;
geom. Tes_3 Testimone_4 Testimone_5 di Bologna;
sig. di Bologna (responsabile cantiere CG
[...] Testimone_6 costruzioni).
E su quelli indicandi entro i termini di legge di cui si chiede sin d'ora concessione”.
1.2 Con decreto del 7 gennaio 2025 il Giudice, atteso che la convenuta opposta non risultava ancora costituita, ha ordinato alle attrici opponenti di depositare entro il 31 gennaio 2025 la notifica della citazione, al fine di verificare la rituale instaurazione del contraddittorio, differendo, ex art. 171 bis comma 3° c.p.c., la data della prima udienza al
16 maggio 2025.
1.3 La convenuta opposta nel costituirsi il 28 gennaio 2025 contestando Controparte_1 integralmente quanto ex adverso dedotto e richiesto, ha formulato le seguenti, testuali, conclusioni:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria, contrariis reiectis e con riserva di ulteriormente eccepire, dedurre e argomentare, per i motivi sopra esposti: in via preliminare:
A. concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 c.p.c.; nel merito:
B. accertare e dichiarare la totale infondatezza in fatto e in diritto dell'odierna opposizione e, per l'effetto, rigettarla;
C. accertare e dichiarare la fondatezza del credito azionato in via monitoria e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto ovvero, in subordine, condannare l'opponente al pagamento delle somme di cui al D.I. opposto ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia, il tutto oltre interessi fino all'effettivo soddisfo;
D. con vittoria di spese , diritti e onorari di lite, oltre rimborso forfetario delle spese generali e oneri come per legge.
In via istruttoria: con la più ampia riserva di depositare ogni ulteriore documento giustificativo in corso di causa, di articolare prove ed indicare testi che potranno essere sentiti anche a prova contraria a quella cui eventualmente dovesse essere ammessa controparte, il tutto nelle memorie ex art. 171-ter c.p.c., … sempre in via istruttoria, si chiede ammettersi interrogatorio formale delle opponenti Sig.re
Pag. 5 di 9 e inoltre prova per testi sui capitoli che seguono: Pt_2 Parte_1
1. Vero è che in data 22 luglio 2021 Lei si recò, unitamente al sig. di Parte_3 in Bologna per incontrare la sig.ra e il di lei padre? (teste CP_1 Parte_2
titolare ditta Clima Ambiente) Testimone_7
2. Vero è che in quell'occasione Lei concluse l'affare e sottoscrisse il contratto mentre Contr si rifiutò di sottoscriverlo a causa della eccessiva richiesta di sconto formulata dal sig. (teste titolare ditta Clima Ambiente) Parte_1 Testimone_7
3. Vero che i documenti di lavoro (rapportini) che mi si rammostrano sono l'esatta specifica dei lavori eseguiti da CMS, nelle giornate e per le ore puntualmente indicate, in riferimento al cantiere di Pianoro presso l'abitazione delle sig.re (testi e Parte_1 Testimone_8
di AN Decimo) Testimone_9
4. Vero è che le fotografie che mi si rammostrano sono relative ai serramenti consegnati dalla ditta polacca RE presso il cantiere (testi e Parte_1 Testimone_8 Tes_9
di AN Decimo)
[...]
Contr 5. Vero è che nell'estate del 2021 Lei accompagnò il sig. di presso Parte_3 le abitazioni delle sorelle in Pianoro allo scopo di rilevare le misure dei Parte_1 serramenti? (teste di AN Decimo) Testimone_10
6. Vero è che con il mezzo della ditta vi recaste nel cantiere e faceste ritorno dallo stesso nelle date indicate nei documenti attestanti i transiti autostradali che mi vengono rammostrati e che sono compresi tra fine giugno e fine agosto 2022? (testi
[...]
e di AN Decimo) Tes_8 Testimone_9
7. Vero è che a fine agosto il lavoro era stato ultimato mancando solo un vetro ed una soglia che si erano rotti in fase di installazione? (testi e Testimone_8 Testimone_9
di AN Decimo)
[...]
8. Vero è che nell'autunno del 2022 il sig. ordinò il vetro da sostituire, con il foro Pt_3 passagatti, la soglia sostitutiva e la maniglia di un serramento da modificare e che il materiale giace tutt'ora in azienda? (testi e di Testimone_8 Testimone_9
AN Decimo)
9. Vero è che il materiale di risulta del cantiere, salvo qualche sacco di immondizia, fu tutto prelevato da voi a fine agosto 2022 e trasferito presso la sede aziendale dove ancora giace in attesa di smaltimento? (testi e di AN Testimone_8 Testimone_9
Decimo)
Pag. 6 di 9 Si indicano come testi:
Sig. da AN Decimo;
Testimone_7
Sig. da AN Decimo;
Testimone_10
Sig. da AN Decimo;
Testimone_8
Sig. da AN Decimo. Testimone_9
Oltre a quelli che si indicheranno nei termini di legge e di cui si chiede sin d'ora concessione”.
1.4 Acquisite le memorie ex art. 171 ter c.p.c. ed esperito senza esito il tentativo di conciliazione, la causa, all'esito dell'udienza cartolare del 31 ottobre 2025 giunge oggi in decisione.
2.1 Operata, nei termini succinti che precedono, l'esposizione dei fatti rilevanti oggetto del contendere, va, preliminarmente, esaminata, per essere accolta in quanto fondata,
l'eccezione di incompetenza territoriale, sollevata dalle attrici opponenti.
Posto, peraltro, che la delibazione di tale eccezione implica la valutazione della nullità - o meno - del decreto ingiuntivo, la presente decisione va assunta nelle forme della sentenza, come affermato da consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità sul punto (cfr., ex multis, Cassazione civile, sez. VI - 2, 21 agosto 2012 n. 14594 e
Cassazione civile, sez. VI - 2, 10 giugno 2019 n. 15579).
Orbene, quanto al foro del convenuto ex art. 18 c.p.c., è incontestato che, alla data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo proposto da nonché al Controparte_1 momento della successiva pronuncia dello stesso decreto da parte di questo Tribunale, entrambe le attrici opponenti risiedevano (come tuttora risiedono) a Pianoro (BO).
Ne discende che, ai sensi del citato art. 18 c.p.c., competente a conoscere della domanda monitoria non era (e non è) il Tribunale di Pordenone, bensì il Tribunale di
Bologna, trattandosi, peraltro, di foro inderogabile ai sensi dell'art. 33 del Codice del
Consumo (rivestendo pacificamente la qualità di Parte_1 Parte_2
“consumatrici”).
Né ricorre la competenza di questo Tribunale in forza dei criteri concorrenti relativi alle cause di diritti di obbligazione di cui all'art. 20 c.p.c..
Invero, da un lato, la circostanza che le obbligazioni dedotte in giudizio siano sorte in provincia di Bologna non è stata in alcun modo proficuamente contestata da
[...]
dovendosi, dall'altro lato, escludere l'applicabilità del foro del creditore, giacché ci Pt_4
Pag. 7 di 9 si trova al cospetto di un credito non quantificabile con una semplice operazione di calcolo, attesa l'assenza di un contratto sottoscritto fra le parti o, quantomeno, di un preventivo debitamente approvato.
Su tale ultimo punto, non resta, difatti, che richiamarsi all'insegnamento espresso dalla Corte di legittimità con la sentenza delle sezioni unite n. 17989 del 13 settembre
2016, sentenza che ha statuito che “rientrano nella previsione di cui all'art. 1182, terzo comma, c.c. esclusivamente le obbligazioni pecuniarie liquide, il cui ammontare, cioè, sia determinato direttamente dal titolo ovvero possa essere determinato in base ad esso con un semplice calcolo aritmetico” e che, pertanto, “Liquidità … significa che la somma dovuta risulta dal titolo e dunque non è necessario, per determinarla, un ulteriore titolo negoziale o giudiziale”.
In conclusione, l'arresto del 2016 insegna che l'obbligazione pecuniaria liquida è caratterizzata da un ammontare del credito determinato direttamente dal contratto o facilmente determinabile in base al contratto con criteri stringenti, non essendo sufficiente per ritenere la liquidità dell'obbligazione che il creditore abbia prospettato la debenza di una somma esattamente determinata sulla scorta di fatture unilateralmente emesse dal creditore medesimo (cfr., per tutte, Tribunale di Milano 21 novembre 2017 n. 11749 e
Tribunale Novara 4 gennaio 2021 n. 1).
E, venendo al caso di specie, non sussiste alcun elemento - titolo convenzionale o giudiziale - dal quale si possa far derivare la liquidità del credito postulato da Parte_4 nei confronti di di come si è evidenziato, manca Parte_1 Parte_2 un contratto sottoscritto dalle parti e manca altresì un documento da cui si possa almeno evincere il valido perfezionamento, fra le parti stesse, di un accordo economico sul prezzo applicabile.
Ne discende, sulla scorta dei principi che precedono e che si condividono, che l'obbligazione dedotta in giudizio dalla convenuta opposta è (e rimane) una obbligazione querable ai sensi degli artt. 1219 e 1182 c.c., onde non è applicabile l'art. 1182 comma 3°
c.c., ma l'art. 1182 comma 4° c.c.: il forum destinatae solutionis è, dunque, nel domicilio delle asserite debitrici in Bologna.
Per l'effetto, l'eccezione svolta da e da va, Parte_1 Parte_2 come detto, accolta, dovendosi revocare il decreto ingiuntivo impugnato, in quanto nullo, posto che il Tribunale competente a conoscere della domanda monitoria non era il
Pag. 8 di 9 Tribunale di Pordenone ai sensi dell'art. 637 c.p.c., bensì era il Tribunale di Bologna, e ciò in base a tutti i criteri di radicamento della competenza sopra indicati.
L'accertata incompetenza per territorio di questo Tribunale assorbe ed impedisce la delibazione di ogni altra domanda, rimessa al Giudice dichiarato competente.
2.2 Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo secondo i valori minimi suggeriti dai vigenti parametri forensi (attesa la sostanziale ripetitività delle difese svolte), vanno poste a carico della convenuta opposta, in applicazione del principio della soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale di Pordenone, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, così provvede:
1) revoca in ogni sua parte il decreto ingiuntivo impugnato, in quanto nullo per difetto di competenza territoriale del Giudice del monitorio;
2) dichiara che competente a conoscere della presente controversia è il Tribunale di
Bologna, assegnando alla parte interessata il termine di mesi tre, decorrente dalla data di ricezione della comunicazione della presente sentenza, per la riassunzione della causa avanti al suddetto Tribunale di Bologna;
3) condanna la convenuta opposta alla rifusione delle spese processuali sostenute dalle attrici opponenti, che liquida in € 3.809,00 per compenso ed € 145.50 per anticipazioni, oltre rimborso forfettario 15%, CNA ed IVA come per legge.
Così deciso in Pordenone il 28 dicembre 2025.
Il Giudice dr.ssa Maria Paola Costa
Pag. 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PORDENONE
Il Tribunale di Pordenone, in persona del Giudice dr.ssa Maria Paola Costa, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile di primo grado, promossa con atto di citazione notificato il 22 ottobre
2024 da
C.F. ) e C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
) rappresentate e difese, per mandato in calce al predetto atto di CodiceFiscale_2 citazione, dall'avv. Michele Peretto ed elettivamente domiciliate presso il suo studio in
Bologna piazzale Anceschi n. 5
- attrici opponenti - contro
(C.F. e P.I. ) rappresentata e difesa, per mandato in calce alla Controparte_1 P.IVA_1 comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Paolo Panontin ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Pordenone via T. Donadon n. 4
- convenuta opposta -
Oggetto: opposizione contro il decreto ingiuntivo n. 615/2024.
Causa iscritta a ruolo il 31 ottobre 2024 e trattenuta in decisione all'esito dell'udienza cartolare del 31 ottobre 2025.
CONCLUSIONI
Per le attrici opponenti: come da foglio depositato telematicamente il 31 ottobre 2025:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Pordenone adito, previa ogni più utile declaratoria, contrariis reiectis e con riserva di ulteriormente eccepire, dedurre e argomentare, per i motivi sopra esposti:
In via pregiudiziale:
A. Dichiarare la propria incompetenza territoriale, fissando termine per la riassunzione del giudizio innanzi al Tribunale di Bologna
Nel merito:
Pag. 1 di 9 B. Rigettare le richieste di parte opposta in quanto infondate in fatto e in diritto;
in ogni caso:
C. Con vittoria di spese, diritti e onorari di lite, oltre rimborso forfetario delle spese generali e oneri come per legge”.
Per la convenuta opposta: come da foglio depositato telematicamente il 27 ottobre 2025:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria, contrariis reiectis, per i motivi sopra esposti preliminarmente:
-concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 c.p.c.; nel merito:
-accertare e dichiarare la totale infondatezza in fatto e in diritto dell'odierna opposizione e, per l'effetto, rigettarla;
-accertare e dichiarare la fondatezza del credito azionato in via monitoria e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto ovvero, in subordine, condannare l'opponente al pagamento delle somme di cui al D.I. opposto ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia, il tutto oltre interessi fino all'effettivo soddisfo;
-con vittoria di spese, diritti e onorari di lite, oltre rimborso forfetario delle spese generali e oneri come per legge.
In via istruttoria:
-si fa riferimento ai precedenti scritti difensivi, da aversi qui integralmente richiamati, e si insiste per le richieste prove per interpello e testi e per l'accoglimento della richiesta di
CTU formulata dalle parti attrici opponenti, alla quale ci si associa.
Salvis iuribus”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1 Con atto di citazione ritualmente notificato, le attrici opponenti Parte_1 hanno evocato avanti al Tribunale di Pordenone per l'udienza del 14 Parte_2 marzo 2025 la convenuta opposta proponendo opposizione contro il Controparte_1 decreto ingiuntivo n. 615/2024 emesso il 29 - 30 agosto 2024 e notificato il 16 settembre
2024, col quale era stato intimato loro il pagamento, in solido, di residui € 24.367,69 complessivi (oltre interessi e spese) per la fornitura e posa in opera di serramenti e componenti vari presso la loro abitazione sita a Pianoro (BO).
Le attrici opponenti hanno chiesto al Tribunale di accogliere le seguenti, testuali,
Pag. 2 di 9 domande:
“In via preliminare in rito:
Ci si oppone all'eventuale richiesta ex adverso di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, in quanto l'opposizione si fonda su prova scritta, attesa l'insussistenza del credito azionato, non essendovi prova del credito e non essendovi allo stato i requisiti di legge.
Si sottolinea inoltre come la opposta sia una ditta con capitale sociale di 500 euro e priva di bilanci dall'anno 2020 pertanto in caso di ripetizione sarebbe pressochè impossibile il recupero di quanto eventualmente ingiunto provvisoriamente (all. 5).
Accertarsi e dichiararsi la incompetenza territoriale del Tribunale di Pordenone per le ragioni anzi esposte e accertare e dichiarare la competenza del Tribunale di Bologna.
Accertarsi e dichiararsi la materia del contendere da devolversi obbligatoriamente alla mediazione civile e commerciale, per l'effetto sospendere il processo e dichiarare la parte opposta tenuta agli adempimenti necessari al fine di tentare il componimento dinanzi l'organo di mediazione.
Nel merito:
Annullarsi e/o revocarsi e/o dichiarare privo di effetti il decreto ingiuntivo oggetto di opposizione del Giudice di Pordenone, e ciò per insussistenza del credito azionato, atteso lo svolgimento non a regola d'arte dei lavori, la mancanza di certificazioni di legge ed il danno subito dalla opponente.
Con rifusione di spese, diritti ed onorari.
Nel merito in via principale ai sensi dell'art 1453 c.c.: accertarsi e dichiararsi il danno patito e patendo dalle opponenti e per l'effetto condannare la opposta al risarcimento del medesimo da quantificarsi nella somma non inferiore a quella oggetto di procedimento monitorio ovvero a quella che sarà accertata in giudizio o a quella ritenuta di equità e giustizia.
Nel merito in ulteriore via principale ai sensi dell'art 1668 e/o dell'art 2226 cc accertarsi e dichiararsi le gravi difformità dell'opera prestata dalla opposta e per l'effetto condannarla al risarcimento di danni patiti e patendi dalla opponente nella misura almeno equivalente a quanto chiesto in procedimento monitorio o a quella acceratata” [rectius: accertata] “in corso di causa ovvero a quella ritenuta di equità e giustizia.
Con vittoria si” [rectius: di] “spese diritti e onorari.
Pag. 3 di 9 In via subordinata:
Nell'ipotesi in cui venisse provato un eventuale credito della società opposta, ridursi secondo giustizia ed equità̀ il dovuto, anche alla luce dei difetti nell'esecuzione del lavoro e dell'accertamento del danno patito dalla opponente anche a mezzo CTU di cui si chiede sin d'ora ammissione.
Eccezione riconvenzionale:
Accertato e dichiarato il danno patito dalla opponente nella misura pari al credito azionato, accertare e dichiarare che nulla è dovuto alla opposta a nessun titolo . Con rifusione di spese, diritti ed onorari.
In via istruttoria si chiede ammettersi CTU volta ad esattamente valutare la entità dei lavori di cui è causa, la esatta consistenza e l'esatto ammontare dovuto nonché volta ad accertare i vizi e difetti di costruzione nonché la mancanza delle certificazioni di legge.
Si chiede di essere ammessi alla prova per testi sui capitoli indicati ed indicandi:
1. Vero che ha partecipato professionalmente alla ristrutturazione 110 ecobonus dell'immobile di proprietà delle signore e . Parte_1 Pt_2
2. Vero che la ditta nella persona del sig. veniva ripetutamente CP_1 Parte_3 sollecitata a consegnare e terminare i lavori di sua competenza (infissi).
3. Vero che la ditta nella persona del sig. veniva ripetutamente CP_1 Parte_3 sollecitata a comparire agli incontri con le altre maestranze di cantiere senza esito.
4. Vero che la ditta non terminava i lavori di installazione e posa serramenti CP_1 presso il cantiere Parte_1
5. Vero che la ditta nella persona del sig. veniva ripetutamente CP_1 Parte_3 sollecitata alla consegna delle certificazioni e attestazioni di conformità dei beni
(serramenti) senza esito.
6. Vero che la ditta nella persona del sig. non terminava i lavori CP_1 Parte_3 presso il cantiere Parte_1
7. Vero che la ditta nella persona del sig. in conseguenza della CP_1 Parte_3 mancata ultimazione dei lavori ed a causa della mancata consegna delle certificazioni di conformità faceva perdere alle opponenti il diritto alla cessione del credito derivante dal lavoro cosiddetto trainato.
8. Vero che le opponenti dovevano smaltire a proprie spese e cura i materiali di risulta Contr lasciati nel giardino di casa dalla
Pag. 4 di 9 Testi: Dott. di Bologna;
perito industriale di Bologna;
geom. Tes_1 Testimone_2 [...] di Bologna;
sig. O Caselli di Bologna;
geom. Tes_3 Testimone_4 Testimone_5 di Bologna;
sig. di Bologna (responsabile cantiere CG
[...] Testimone_6 costruzioni).
E su quelli indicandi entro i termini di legge di cui si chiede sin d'ora concessione”.
1.2 Con decreto del 7 gennaio 2025 il Giudice, atteso che la convenuta opposta non risultava ancora costituita, ha ordinato alle attrici opponenti di depositare entro il 31 gennaio 2025 la notifica della citazione, al fine di verificare la rituale instaurazione del contraddittorio, differendo, ex art. 171 bis comma 3° c.p.c., la data della prima udienza al
16 maggio 2025.
1.3 La convenuta opposta nel costituirsi il 28 gennaio 2025 contestando Controparte_1 integralmente quanto ex adverso dedotto e richiesto, ha formulato le seguenti, testuali, conclusioni:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria, contrariis reiectis e con riserva di ulteriormente eccepire, dedurre e argomentare, per i motivi sopra esposti: in via preliminare:
A. concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 c.p.c.; nel merito:
B. accertare e dichiarare la totale infondatezza in fatto e in diritto dell'odierna opposizione e, per l'effetto, rigettarla;
C. accertare e dichiarare la fondatezza del credito azionato in via monitoria e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto ovvero, in subordine, condannare l'opponente al pagamento delle somme di cui al D.I. opposto ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia, il tutto oltre interessi fino all'effettivo soddisfo;
D. con vittoria di spese , diritti e onorari di lite, oltre rimborso forfetario delle spese generali e oneri come per legge.
In via istruttoria: con la più ampia riserva di depositare ogni ulteriore documento giustificativo in corso di causa, di articolare prove ed indicare testi che potranno essere sentiti anche a prova contraria a quella cui eventualmente dovesse essere ammessa controparte, il tutto nelle memorie ex art. 171-ter c.p.c., … sempre in via istruttoria, si chiede ammettersi interrogatorio formale delle opponenti Sig.re
Pag. 5 di 9 e inoltre prova per testi sui capitoli che seguono: Pt_2 Parte_1
1. Vero è che in data 22 luglio 2021 Lei si recò, unitamente al sig. di Parte_3 in Bologna per incontrare la sig.ra e il di lei padre? (teste CP_1 Parte_2
titolare ditta Clima Ambiente) Testimone_7
2. Vero è che in quell'occasione Lei concluse l'affare e sottoscrisse il contratto mentre Contr si rifiutò di sottoscriverlo a causa della eccessiva richiesta di sconto formulata dal sig. (teste titolare ditta Clima Ambiente) Parte_1 Testimone_7
3. Vero che i documenti di lavoro (rapportini) che mi si rammostrano sono l'esatta specifica dei lavori eseguiti da CMS, nelle giornate e per le ore puntualmente indicate, in riferimento al cantiere di Pianoro presso l'abitazione delle sig.re (testi e Parte_1 Testimone_8
di AN Decimo) Testimone_9
4. Vero è che le fotografie che mi si rammostrano sono relative ai serramenti consegnati dalla ditta polacca RE presso il cantiere (testi e Parte_1 Testimone_8 Tes_9
di AN Decimo)
[...]
Contr 5. Vero è che nell'estate del 2021 Lei accompagnò il sig. di presso Parte_3 le abitazioni delle sorelle in Pianoro allo scopo di rilevare le misure dei Parte_1 serramenti? (teste di AN Decimo) Testimone_10
6. Vero è che con il mezzo della ditta vi recaste nel cantiere e faceste ritorno dallo stesso nelle date indicate nei documenti attestanti i transiti autostradali che mi vengono rammostrati e che sono compresi tra fine giugno e fine agosto 2022? (testi
[...]
e di AN Decimo) Tes_8 Testimone_9
7. Vero è che a fine agosto il lavoro era stato ultimato mancando solo un vetro ed una soglia che si erano rotti in fase di installazione? (testi e Testimone_8 Testimone_9
di AN Decimo)
[...]
8. Vero è che nell'autunno del 2022 il sig. ordinò il vetro da sostituire, con il foro Pt_3 passagatti, la soglia sostitutiva e la maniglia di un serramento da modificare e che il materiale giace tutt'ora in azienda? (testi e di Testimone_8 Testimone_9
AN Decimo)
9. Vero è che il materiale di risulta del cantiere, salvo qualche sacco di immondizia, fu tutto prelevato da voi a fine agosto 2022 e trasferito presso la sede aziendale dove ancora giace in attesa di smaltimento? (testi e di AN Testimone_8 Testimone_9
Decimo)
Pag. 6 di 9 Si indicano come testi:
Sig. da AN Decimo;
Testimone_7
Sig. da AN Decimo;
Testimone_10
Sig. da AN Decimo;
Testimone_8
Sig. da AN Decimo. Testimone_9
Oltre a quelli che si indicheranno nei termini di legge e di cui si chiede sin d'ora concessione”.
1.4 Acquisite le memorie ex art. 171 ter c.p.c. ed esperito senza esito il tentativo di conciliazione, la causa, all'esito dell'udienza cartolare del 31 ottobre 2025 giunge oggi in decisione.
2.1 Operata, nei termini succinti che precedono, l'esposizione dei fatti rilevanti oggetto del contendere, va, preliminarmente, esaminata, per essere accolta in quanto fondata,
l'eccezione di incompetenza territoriale, sollevata dalle attrici opponenti.
Posto, peraltro, che la delibazione di tale eccezione implica la valutazione della nullità - o meno - del decreto ingiuntivo, la presente decisione va assunta nelle forme della sentenza, come affermato da consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità sul punto (cfr., ex multis, Cassazione civile, sez. VI - 2, 21 agosto 2012 n. 14594 e
Cassazione civile, sez. VI - 2, 10 giugno 2019 n. 15579).
Orbene, quanto al foro del convenuto ex art. 18 c.p.c., è incontestato che, alla data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo proposto da nonché al Controparte_1 momento della successiva pronuncia dello stesso decreto da parte di questo Tribunale, entrambe le attrici opponenti risiedevano (come tuttora risiedono) a Pianoro (BO).
Ne discende che, ai sensi del citato art. 18 c.p.c., competente a conoscere della domanda monitoria non era (e non è) il Tribunale di Pordenone, bensì il Tribunale di
Bologna, trattandosi, peraltro, di foro inderogabile ai sensi dell'art. 33 del Codice del
Consumo (rivestendo pacificamente la qualità di Parte_1 Parte_2
“consumatrici”).
Né ricorre la competenza di questo Tribunale in forza dei criteri concorrenti relativi alle cause di diritti di obbligazione di cui all'art. 20 c.p.c..
Invero, da un lato, la circostanza che le obbligazioni dedotte in giudizio siano sorte in provincia di Bologna non è stata in alcun modo proficuamente contestata da
[...]
dovendosi, dall'altro lato, escludere l'applicabilità del foro del creditore, giacché ci Pt_4
Pag. 7 di 9 si trova al cospetto di un credito non quantificabile con una semplice operazione di calcolo, attesa l'assenza di un contratto sottoscritto fra le parti o, quantomeno, di un preventivo debitamente approvato.
Su tale ultimo punto, non resta, difatti, che richiamarsi all'insegnamento espresso dalla Corte di legittimità con la sentenza delle sezioni unite n. 17989 del 13 settembre
2016, sentenza che ha statuito che “rientrano nella previsione di cui all'art. 1182, terzo comma, c.c. esclusivamente le obbligazioni pecuniarie liquide, il cui ammontare, cioè, sia determinato direttamente dal titolo ovvero possa essere determinato in base ad esso con un semplice calcolo aritmetico” e che, pertanto, “Liquidità … significa che la somma dovuta risulta dal titolo e dunque non è necessario, per determinarla, un ulteriore titolo negoziale o giudiziale”.
In conclusione, l'arresto del 2016 insegna che l'obbligazione pecuniaria liquida è caratterizzata da un ammontare del credito determinato direttamente dal contratto o facilmente determinabile in base al contratto con criteri stringenti, non essendo sufficiente per ritenere la liquidità dell'obbligazione che il creditore abbia prospettato la debenza di una somma esattamente determinata sulla scorta di fatture unilateralmente emesse dal creditore medesimo (cfr., per tutte, Tribunale di Milano 21 novembre 2017 n. 11749 e
Tribunale Novara 4 gennaio 2021 n. 1).
E, venendo al caso di specie, non sussiste alcun elemento - titolo convenzionale o giudiziale - dal quale si possa far derivare la liquidità del credito postulato da Parte_4 nei confronti di di come si è evidenziato, manca Parte_1 Parte_2 un contratto sottoscritto dalle parti e manca altresì un documento da cui si possa almeno evincere il valido perfezionamento, fra le parti stesse, di un accordo economico sul prezzo applicabile.
Ne discende, sulla scorta dei principi che precedono e che si condividono, che l'obbligazione dedotta in giudizio dalla convenuta opposta è (e rimane) una obbligazione querable ai sensi degli artt. 1219 e 1182 c.c., onde non è applicabile l'art. 1182 comma 3°
c.c., ma l'art. 1182 comma 4° c.c.: il forum destinatae solutionis è, dunque, nel domicilio delle asserite debitrici in Bologna.
Per l'effetto, l'eccezione svolta da e da va, Parte_1 Parte_2 come detto, accolta, dovendosi revocare il decreto ingiuntivo impugnato, in quanto nullo, posto che il Tribunale competente a conoscere della domanda monitoria non era il
Pag. 8 di 9 Tribunale di Pordenone ai sensi dell'art. 637 c.p.c., bensì era il Tribunale di Bologna, e ciò in base a tutti i criteri di radicamento della competenza sopra indicati.
L'accertata incompetenza per territorio di questo Tribunale assorbe ed impedisce la delibazione di ogni altra domanda, rimessa al Giudice dichiarato competente.
2.2 Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo secondo i valori minimi suggeriti dai vigenti parametri forensi (attesa la sostanziale ripetitività delle difese svolte), vanno poste a carico della convenuta opposta, in applicazione del principio della soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale di Pordenone, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, così provvede:
1) revoca in ogni sua parte il decreto ingiuntivo impugnato, in quanto nullo per difetto di competenza territoriale del Giudice del monitorio;
2) dichiara che competente a conoscere della presente controversia è il Tribunale di
Bologna, assegnando alla parte interessata il termine di mesi tre, decorrente dalla data di ricezione della comunicazione della presente sentenza, per la riassunzione della causa avanti al suddetto Tribunale di Bologna;
3) condanna la convenuta opposta alla rifusione delle spese processuali sostenute dalle attrici opponenti, che liquida in € 3.809,00 per compenso ed € 145.50 per anticipazioni, oltre rimborso forfettario 15%, CNA ed IVA come per legge.
Così deciso in Pordenone il 28 dicembre 2025.
Il Giudice dr.ssa Maria Paola Costa
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