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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. I, sentenza 25/02/2026, n. 789 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 789 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 789/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 1, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
CRISCI LUCIANA, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4224/2025 depositato il 22/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Publiservizi Srl - P.IVA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 19362500000231 TARI 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 178/2026 depositato il
27/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente: chiede l'annullamento dell'avviso di accertamento n. 19362500000231.
Resistente: chiede il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in esame Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso l'avviso di accertamento n. 19362500000231 con il quale le si chiedeva il pagamento della TARI dovuta per l'anno 2020 relativamente all'immobile sito in Luogo alla Indirizzo_1.
Ne chiedeva l'annullamento eccependo il difetto di legittimazione passiva, considerato che l'immobile che giustificava quella pretesa impositiva era di proprietà del padre Nominativo_1 e che lei e la sua famiglia occupavano invece l'abitazione sita in Luogo alla Indirizzo_2 a far data dal 16.11.1998.
Si costituiva Agenzia delle Entrate Riscossione, che chiedeva il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non merita accoglimento.
La ricorrente ha dedotto che dal 16.11.1998 il proprio nucleo familiare risiede nel Comune di Luogo
alla Indirizzo_2, e ha documentato tale fatto depositando telematicamente un certificato di residenza storico, un certificato di stato di famiglia e la ricevuta di pagamento della TARI anno 2020 corrisposta per quell'immobile dal marito.
Tuttavia parte resistente ha depositato un atto trasmesso da Ricorrente_1 alla PUBLISERVIZI s.r.l. - società concessionaria per la riscossione dei tributi del Comune di Luogo - in data 16.5.2024, con il quale la ricorrente dichiarava che il proprio nucleo familiare, composto da cinque persone, aveva occupato l'immobile sito in Luogo alla Indirizzo_1 dall'1.1.2019 al 31.12.2022.
Rispetto a tale produzione documentale parte ricorrente nulla ha osservato.
La dichiarazione della Ricorrente_1 impone di rigettare l'unica eccezione dalla stessa sollevata di difetto di legittimazione passiva.
Il ricorso è dunque infondato.
La pronuncia sulle spese segue la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e per l'effetto conferma l'avviso di accertamento n. 19362500000231. Condanna parte ricorrente alle spese di giudizio di parte resistente, che si liquidano in € 200,00 oltre accessori se dovuti.
Caserta, li 26.1.2026.
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 1, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
CRISCI LUCIANA, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4224/2025 depositato il 22/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Publiservizi Srl - P.IVA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 19362500000231 TARI 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 178/2026 depositato il
27/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente: chiede l'annullamento dell'avviso di accertamento n. 19362500000231.
Resistente: chiede il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in esame Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso l'avviso di accertamento n. 19362500000231 con il quale le si chiedeva il pagamento della TARI dovuta per l'anno 2020 relativamente all'immobile sito in Luogo alla Indirizzo_1.
Ne chiedeva l'annullamento eccependo il difetto di legittimazione passiva, considerato che l'immobile che giustificava quella pretesa impositiva era di proprietà del padre Nominativo_1 e che lei e la sua famiglia occupavano invece l'abitazione sita in Luogo alla Indirizzo_2 a far data dal 16.11.1998.
Si costituiva Agenzia delle Entrate Riscossione, che chiedeva il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non merita accoglimento.
La ricorrente ha dedotto che dal 16.11.1998 il proprio nucleo familiare risiede nel Comune di Luogo
alla Indirizzo_2, e ha documentato tale fatto depositando telematicamente un certificato di residenza storico, un certificato di stato di famiglia e la ricevuta di pagamento della TARI anno 2020 corrisposta per quell'immobile dal marito.
Tuttavia parte resistente ha depositato un atto trasmesso da Ricorrente_1 alla PUBLISERVIZI s.r.l. - società concessionaria per la riscossione dei tributi del Comune di Luogo - in data 16.5.2024, con il quale la ricorrente dichiarava che il proprio nucleo familiare, composto da cinque persone, aveva occupato l'immobile sito in Luogo alla Indirizzo_1 dall'1.1.2019 al 31.12.2022.
Rispetto a tale produzione documentale parte ricorrente nulla ha osservato.
La dichiarazione della Ricorrente_1 impone di rigettare l'unica eccezione dalla stessa sollevata di difetto di legittimazione passiva.
Il ricorso è dunque infondato.
La pronuncia sulle spese segue la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e per l'effetto conferma l'avviso di accertamento n. 19362500000231. Condanna parte ricorrente alle spese di giudizio di parte resistente, che si liquidano in € 200,00 oltre accessori se dovuti.
Caserta, li 26.1.2026.