CA
Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 08/04/2025, n. 1384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1384 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA composta dai Magistrati:
- dott. Gennaro Iacone Presidente
- dott.ssa Carmen Lombardi Consigliere
- dott.ssa Milena Cortigiano Consigliere relatore riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello alla pubblica udienza dell'8.4.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 117/2024 R.G.
TRA
, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e Parte_1
difeso, in virtù di procura in atti, dall' avv.to Adele Carlino
APPELLANTE
E
rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Giuliano Controparte_1
Ferraro
APPELLATA
NONCHE'
in persona del l.r.p.t. Controparte_2
APPELLATA CONTUMACE
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso al Tribunale di S. Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, depositato in data 28.11.2020, premesso di aver lavorato alle dipendenze Controparte_1
della dal 31/10/2013 al 31/12/2019 (data di risoluzione Controparte_3
del rapporto di lavoro a seguito di passaggio di cantiere), con orario di lavoro full time per 38 settimanali, svolgendo mansioni di impiegata amministrativa nell'ambito di un appalto di servizi plurimi per le categorie svantaggiate (diversamente abili, minori ed anziani) e di assistenza alla refezione scolastica affidato alla dal Comune di , lamentava di CP_2 Parte_1 non aver percepito la retribuzione relativa alla mensilità di luglio 2019 nella misura dell'80 per cento, nonché quelle di agosto, ottobre, novembre, dicembre e la tredicesima dell'anno 2019.
Tanto esposto e invocata la responsabilità solidale del , Parte_1
anche ex art. 1676 c.c., chiedeva la condanna della e, in solido, del CP_2 [...]
al pagamento della somma complessiva di euro 11.1740,04, oltre al Parte_1
versamento dei contributi e al risarcimento del danno da omissione contributiva.
Si costituiva il che, con plurime argomentazioni, chiedeva il Parte_1
rigetto della domanda proposta nei suoi confronti, per difetto di legittimazione passiva, per insussistenza dei presupposti per l'azione ex art. 1676 c.c., per abuso del processo (avendo la ricorrente già ottenuto nei confronti della Cooperativa altro titolo esecutivo, sia pure riferito al solo TFR) e per genericità ed infondatezza della domanda relativa al versamento dei contributi.
In subordine, chiedeva dichiararsi “l'obbligo esclusivo della in virtù dell'atto di CP_2
transazione intercorso con il il 16.12.2019, al pagamento di Parte_1
quanto oggetto di condanna nei confronti dei ricorrenti e/o, comunque dichiararlo obbligato a manlevare e mantenere indenne il da ogni conseguenza Parte_1 derivante dall'accoglimento della domanda”.
Non si costituiva in giudizio la , seppur ritualmente evocata in giudizio dalla Controparte_3
parte ricorrente.
Con sentenza n. 1520/2023 il Tribunale, in parziale accoglimento del ricorso, che per il resto rigettava, rilevato che il datore di lavoro, rimanendo contumace, non aveva offerto alcuna prova dell'avvenuto pagamento delle retribuzioni ed accertata la sussistenza dei presupposti per l'applicabilità alla fattispecie oggetto di causa della disciplina di cui all'art. 1676 c.c., condannava e il in Controparte_4 Parte_1 solido al pagamento, in favore della ricorrente, della complessiva somma di € 11.174,04 per le retribuzioni maturate nel periodo luglio, agosto, ottobre, novembre e dicembre 2019, unitamente alla 13^ mensilità 2019, oltre accessori di legge;
quanto alle spese di lite, le compensa tra le parti in misura di due terzi e condanna i convenuti, in solido, al pagamento della restante parte, che liquidava in complessivi € 700,00, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge, con attribuzione.
Avverso la sentenza proponeva appello, con ricorso a questa Corte depositato in data 14.1.2024, il e ne invocava la riforma. Parte_1 Parte_1 Censurata preliminarmente la pronuncia per extrapetizione, per avere il Tribunale riconosciuto il diritto della ricorrente ex art. 1676 c.c., a fronte di una domanda formulata in termini diversi, contestava la sentenza anche nella parte in cui non aveva accolto la propria eccezione di difetto di legittimazione passiva, sollevata “sul presupposto che la titolarità formale e sostanziale dell'appalto fosse in capo al raggruppamento d'impresa costituito da e da Controparte_3
e non al datore di lavoro della ricorrente” (cfr. pag. 10 del ricorso in Controparte_5
appello).
Lamentava, altresì, l'erroneità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 1676
c.c. e per carenza dei presupposti per l'azione ai sensi della predetta disposizione codicistica.
Si doleva, infine, dell'omessa pronuncia sulla domanda riconvenzionale, articolata in primo grado, nei confronti della in relazione agli obblighi assunti da quest'ultima con l'accordo CP_2
transattivo del 16.12.2019.
Sebbene ritualmente citata, non si costituiva la cooperativa appellata, della quale va qui dichiarata la contumacia.
Onerato all'udienza del 18.2.2025 il alla rinotifica dell'appello a , Pt_1 Controparte_1 questa si costituiva eccependo l'inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c. e, comunque,
l'infondatezza del gravame.
All'udienza dell'8.4.2025, all'esito della camera di consiglio, la Corte decideva la causa come da dispositivo in atti.
*****
2. L'appello è infondato e va rigettato per le motivazioni che si vanno ad illustrare.
Quanto al primo motivo di gravame, la pronuncia impugnata non è viziata da ultrapetizione, avendo la parte ricorrente in primo grado posto a fondamento giuridico della domanda avanzata nei confronti del anche la previsione normativa di cui all'art. 1676 c.c. (cfr. pag. 9 del Pt_1 ricorso ex art. 414 c.p.c.), questione sulla quale l'ente convenuto ha pure articolato le proprie difese, con particolare riferimento alla carenza dei presupposti fattuali per insussistenza di un debito del committente nei confronti dell'appaltatore al momento della domanda (cfr. pag. 14 e ss. della memoria di costituzione di primo grado).
3. Quanto alla doglianza dell'ente relativa al mancato accoglimento, da parte del Tribunale, della propria eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata “sul presupposto che la titolarità formale e sostanziale dell'appalto fosse in capo al raggruppamento d'impresa costituito da e da e non al datore di lavoro della Controparte_3 Controparte_5 ricorrente” (cfr. pag. 10 e ss. del ricorso in appello), rileva la Corte che correttamente il
Tribunale ha ritenuto esperibile nei confronti del Comune l'azione ex art. 1676 c.c. della lavoratrice (dipendente della ) a fronte di un appalto affidato dall'ente all' Controparte_3 [...]
, cui partecipava quale mandataria la . CP_6 Controparte_3
In punto di diritto occorre osservare che nell'ambito della legislazione di settore che si è occupata di forme di raggruppamento di imprese rilevante è quella sugli appalti per l'esecuzione dei lavori pubblici (1.109/1994); il fenomeno, in tempi recenti, era stato definito dal D.Lgs. n.
163 del 2006 art.3 comma 20 secondo cui: "Il termine "raggruppamento temporaneo" designa un insieme di imprenditori, o fornitori, o prestatori di servizi, costituito, anche mediante scrittura privata, allo scopo di partecipare alla procedura di affidamento di uno specifico contratto pubblico, mediante presentazione di una unica offerta".
La norma è poi stata abrogata dal D.Lgs. n. 50 del 2016 (Codice degli appalti pubblici), che nel disciplinare, all'art. 46, gli operatori economici ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici indica anche “i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti”; si specifica al co. 12 dell'art. 48 del d. lgs n. 50 cit. che “Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario… Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione appaltante. In caso di inadempimento dell'impresa mandataria, e' ammessa, con il consenso delle parti, la revoca del mandato collettivo speciale di cui al comma 12 al fine di consentire alla stazione appaltante il pagamento diretto nei confronti delle altre imprese del raggruppamento.”
Il Codice degli appalti pubblici (art. 48), inoltre, distingue tra ATI orizzontali e verticali, intendendo per raggruppamento temporaneo di tipo verticale quello in cui un solo operatore realizza i lavori della categoria prevalente o, nel caso di forniture o servizi, in cui il mandatario esegue le prestazioni indicate come principali anche in termini economici dal bando ed, invece, i mandanti quelle indicate come secondarie;
per raggruppamento orizzontale, invece, viene inteso quello in cui tutti gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di lavori o di prestazione.
L'offerta degli operatori economici raggruppati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonchè nei confronti del subappaltatore e dei fornitori. Per gli assuntori di lavori scorporabili e, nel caso di servizi e forniture, per gli assuntori di prestazioni secondarie, la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario.
Proprio nell'ambito degli appalti pubblici sono intervenute le prime decisioni della Corte di
Cassazione che hanno riconosciuto e definito quello di associazione temporanea di imprese come contratto innominato diretto a realizzare interessi meritevoli di tutela. E' stata sancita l'ammissibilità nel nostro ordinamento "del contratto associativo atipico, distinto dal contratto di società, con il quale le parti pongono in essere un vincolo soltanto interno, non esteriorizzato e senza costituire un'impresa autonoma dotata di un proprio patrimonio distinto da quello dei singoli associati, avente per oggetto la gestione in comune di un appalto di cui una delle parti risulti aggiudicataria" (Cass. civ. 3 24-2-1975 n.681).
E' stato osservato che le principali caratteristiche del nuovo contratto sono individuabili, da un lato, nell'autonomia economica giuridica e negoziale di ogni impresa partecipante, dall'altro, nella presenza di una minima organizzazione destinata a svolgere compiti di coordinamento tra le imprese e in nessun modo idonea a far assurgere il gruppo a centro autonomo di impresa, rimanendo ferme, quindi, le singole individualità giuridiche. L'associazione temporanea di imprese è caratterizzata dall'occasionalità, temporaneità e limitatezza del raggruppamento che non consentono alla stessa di creare un nuovo soggetto giuridico, né una nuova associazione (cfr.
Cass. n. 24063/2015).
Del resto, è lo stesso legislatore a precisare che: “Il rapporto di mandato non determina di per se' organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.” (art. 48 co. 16 cit.).
Così configurato, il raggruppamento di imprese previsto in materia di appalti pubblici si sostanzia quindi in un rapporto contrattuale basato su un mandato con rappresentanza gratuito ed irrevocabile, conferito da una o più imprese, collettivamente, ad altra impresa "capogruppo" legittimata a compiere, nei rapporti con l'amministrazione, ogni attività giuridica connessa o dipendente dall'appalto e produttiva di effetti giuridici direttamente nei confronti delle imprese mandanti sino all'estinzione del rapporto (art 48. co 15 sopra cit.), salva restando l'autonomia negoziale delle imprese riunite per quanto riguarda la gestione dei lavori ad esse affidati (in tali sensi, vedi Cass. Civ. 11-5-1998 n. 4728).
In tal senso, la Corte ha altresì precisato che in tema di associazione temporanea di imprese, il potere di rappresentanza, anche processuale, spetta all'impresa mandataria o "capogruppo" esclusivamente nei confronti della stazione appaltante, per le operazioni e gli atti dipendenti dall'appalto, e non si estende anche nei confronti dei terzi estranei a quel rapporto, atteso che la presenza di tale mandato collettivo non determina un centro autonomo di imputazione giuridica, essendo esso finalizzato ad agevolare l'amministrazione appaltante nella tenuta dei rapporti con le imprese appaltatrici. (vedi Cass.29- 12-2011 n. 29737).
Pertanto, la configurazione come A.T.I spiega la sua efficacia giuridica solo nei rapporti interni tra la stazione appaltante ed i soggetti facenti parte dell'ATI stessa, senza che quest'ultima possa identificare un nuovo soggetto passivo: essa non dissolve la soggettività dei suoi componenti in una distinta e autonoma persona giuridica (v. in tal senso, per tutte, Cons Stato, V, 12 febbraio
2008, n. 490; Ad. Plen., 15 aprile 2010, n. 1) rimanendo esclusa la formazione di un'entità giuridica nuova con un proprio autonomo patrimonio distinto dalle imprese che la compongono
Tenendo conto, dunque, dei principi espressi - ed, in particolare, del fatto che l'ATI non è un soggetto giuridico e, pertanto, ad essa non è imputabile il rapporto obbligatorio derivante dall'aggiudicazione dell'appalto, ma è il solo “intermediario” attraverso cui le imprese riunite si sono interfacciate con la stazione appaltante in virtù del conferimento di un mandato speciale - va allora correttamente interpretata la previsione di cui all'art. 1676 c.c., in base alla quale i dipendenti dell'appaltatore hanno, nei confronti del committente, un'azione diretta allo scopo di conseguire quanto loro è dovuto per l'attività lavorativa prestata in esecuzione dell'appalto fino alla concorrenza del debito che il committente ha con l'appaltatore nel tempo in cui essi propongono la domanda.
L'appaltatore - i cui dipendenti hanno diritto a beneficiare della garanzia in esame - ovverosia il soggetto giuridico titolare del rapporto di appalto resta, pur sempre, ciascuna delle imprese nel
Contr cui nome e nel cui interesse agisce la mandataria e non l' che non è un soggetto di diritto distinto. D'altra parte, a ritenere diversamente, i dipendenti delle imprese appaltatrici raggruppate in ATI perderebbero la garanzia della realizzazione dei crediti retributivi assicurata dall'art. 1676
c.c. e sarebbero, quindi, irragionevolmente sottoposti ad un trattamento diverso e deteriore rispetto ai dipendenti di imprese non temporaneamente raggruppate.
Alla luce della argomentazioni sopra svolte devono essere qui ribadite l'applicabilità alla fattispecie di cui è causa della disciplina di cui all'articolo 1676 c.c. e l'esperibilità da parte della dipendente della , della relativa azione nei confronti del CP_1 CP_2 [...]
, convenuto in primo grado. Parte_1
4. Va, altresì, confermata la responsabilità solidale ex art. 1676 c.c. del Pt_1
committente per i crediti vantati dai dipendenti della sussistendone i relativi Controparte_2
requisiti fattuali: 1) l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di un imprenditore che, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, esercita una attività diretta al compimento di un'opera o di un servizio nei confronti di un determinato committente verso un corrispettivo;
2) l'esecuzione della prestazione lavorativa per il compimento di quella particolare opera o di quello specifico servizio commissionati da quel determinato committente;
3) l'esistenza di un credito di lavoro in capo ai suddetti lavoratori, inadempiuto da parte dell'appaltatore - datore di lavoro;
4) in pari tempo, l'esistenza di un credito dell'appaltatore verso il committente in relazione al compimento dell'opera o del servizio commissionatigli.
Il appellante contesta l'esistenza del credito dell'appaltatore verso il committente al Pt_1
momento della proposizione della domanda.
Ebbene, dalla documentazione depositata, sin dal primo grado, risulta che alla data del
13.12.2019 il non aveva ancora provveduto all'integrale pagamento del corrispettivo Pt_1 per l'appalto; ed, infatti, nella deliberazione di Giunta Comunale, n. 358/2019 del 13.12.2019, avente ad oggetto “Approvazione di un accordo transattivo con l'ATI ”, si dà atto CP_6
che la transazione prevedeva “il pagamento delle somme alla coop. soc. in tre tranche, da CP_2
pagarsi, rispettivamente, nel 2019, nel 2020, nel 2021; che il Consiglio Comunale, in data 28 novembre 2019, con propria deliberazione n.98/2019, ha approvato una variazione al bilancio pluriennale 2019-2021 al fine di coprire ulteriori costi necessari alla stipula di varie transazioni;
- che la Giunta Comunale, con propria deliberazione 356/2019 ha approvato una consequenziale variazione del PEG pluriennale, per cui sussiste la necessaria copertura finanziaria sui capitoli ivi indicati del bilancio pluriennale 2019-2021”.
Con la suddetta delibera espressamente viene approvato l'accordo transattivo per l'importo di euro 1.050.000,00.
Nel predetto accordo transattivo poi sottoscritto il 16.12.2019, peraltro, risulta che dal totale dovuto il aveva diritto a trattenere la somma di complessivi euro 550.000,00 proprio al Pt_1 fine di garantire il pagamento delle retribuzioni non corrisposte a “tutti” i lavoratori addetti al cantiere e non soddisfatti al 30.12.2019.
Si prevede, infatti, espressamente che l'importo di euro 225.000,00, da corrispondersi entro il
15.5.2020, e l'importo di euro 325.000,00, da corrispondersi entro il 15.5.2021, saranno trattenuti dall'ente al fine di procedere in via sostitutiva al pagamento delle maestranze adibite al cantiere.
Anche la documentazione di data successiva, acquisita in primo grado, attesta la persistenza del credito nei confronti del Pt_1
Quindi, al momento della proposizione del ricorso della (28.11.2020) il era CP_1 Pt_1
ancora debitore, almeno, di una delle tranche residue. Né può avere valenza contraria la dichiarazione - invocata dall'ente appellante - del Dirigente del
Settore VI che attesta l'inesistenza di crediti a favore della in quanto: a) resa Controparte_3
con riguardo alla situazione debitoria in essere in data successiva alla domanda;
b) attinente ai rapporti con la sola “ cooperativa”, che non viene individuata nella sua qualità di CP_2
mandataria, non potendosi escludere – stante la tesi dell'ente diretta a sostenere l'autonomia soggettiva dell'ATI – che essa non si riferisca al debito con “l'ATI ”. CP_6
Ad avviso della Corte, nel caso di specie, emerge la prova dell'esistenza di crediti dell'ATI.
Sia la dichiarazione di quantità ex art. 547 c.p.c. resa dal in data 13 maggio 2015 (citata Pt_1 in precedente decisione di questa Corte) che i documenti “nuovi” indicati in corso di causa (in primis i richiamati pignoramenti), formatisi successivamente all'instaurazione della presente lite, contestati nella loro valenza, ma non anche nella loro sussistenza e materialità, suffragano gli assunti di cui al ricorso laddove, sia per il principio di vicinanza della prova, sia, soprattutto, perché, se si ha riguardo ad una circostanza esonerativa della responsabilità solidale, la stazione appaltante avrebbe dovuto fornire analitica dimostrazione della estinzione dei crediti vantati dalla in epoca anteriore alla proposizione del ricorso introduttivo del giudizio ovvero della CP_2
loro irrevocabile destinazione alla soddisfazione di altri debiti della cooperativa medesima.
Il regime di garanzie apprestate dall'ordinamento in favore del lavoratore subordinato, in considerazione della natura dei crediti dallo stesso vantati, non può essere vanificato da un onere probatorio insostenibile ed inesigibile, poiché riferito a complessi rapporti contrattuali ai quali il lavoratore medesimo è del tutto estraneo.
Per contro, la stazione appaltante non soltanto è parte del rapporto da cui i crediti dell'appaltatore derivano ma è destinataria di obblighi legali di contabilità, trasparenza ed oculatezza nella scelta del contraente appaltatore del servizio, che renderebbero agevole una puntuale ed analitica contestazione delle avverse pretese.
Del resto, appaiono generiche le argomentazioni svolte dal secondo cui non vi sono Pt_1
crediti della in quanto assorbiti da pignoramenti presso terzi. CP_2
In sede di gravame il ha nuovamente eccepito, quale circostanza ostativa all'invocata Pt_1
responsabilità solidale, alla luce del tenore dell'art. 1676 c.c., l'intervenuta cessione dei crediti dei pregressi crediti della a favore della Banca Ifis s.p.a.. Parte_2
Rileva, tuttavia, il Collegio in primo luogo la genericità del contenuto del citato atto di cessione riferito anche a crediti non ancora sorti, rinvenienti dal contratto di appalto e quindi di incerta identificazione, come reso evidente dal contenzioso intercorso tra le parti e definito con la transazione del 16.12.2019; in ogni caso la difesa dell'appellante riferisce l'effetto di quella cessione a “pregressi crediti” ed omette di considerare il contenuto della suddetta transazione del 16.12.2019, approvata con la delibera di Giunta comunale n. 358 del 13.12.2019 e articolata in ossequio alla proposta conciliativa ex art 185 bis c.p.c. formulata dal Tribunale delle imprese, transazione, qualificata dalle parti come non novativa (art. 6), con cui il si è impegnato Pt_1
a pagare alla l'importo di € 1.050.000,00, che riguarda, per la maggior parte, Controparte_3 crediti costituenti il prezzo dell'appalto e sussistenti al momento della domanda in quanto solo la somma di € 350.000,00 è stabilita a titolo risarcitorio.
Va, infine, ribadita la genericità della deduzione difensiva dell'ente di incapienza della somma rispetto ai pignoramenti effettuati in danno di esso Comune dai lavoratori della;
detta CP_2 circostanza, esonerativa della responsabilità dell'appellante, avrebbe imposto un onere di specificazione cristallizzato alla data della domanda oggetto dell'odierna controversia e prova della effettiva sopravvenuta estinzione integrale del debito nei confronti della affatto CP_2
assolto nel caso in esame.
5. Quanto, infine, al motivo di gravame relativo all'omessa pronuncia, da parte del
Tribunale, sulla domanda riconvenzionale, articolata in primo grado, nei confronti della in CP_2
relazione agli obblighi assunti da quest'ultima con l'accordo transattivo del 16.12.2019, va rilevata l'inammissibilità di tale domanda per violazione della disposizione di cui all'art. 418
c.p.c., che impone al convenuto - che a norma del secondo comma dell'art. 416 c.p.c. abbia proposto domanda in via riconvenzionale - di avanzare, a pena di decadenza dalla riconvenzionale medesima, istanza, contenuta nella medesima memoria di costituzione, di modifica del decreto di cui al secondo comma dell'art. 415 c.p.c. di fissazione dell'udienza. Nel caso in esame, il convenuto non ha avanzato la predetta istanza, prevista a pena di Pt_1
decadenza, e la domanda di manleva formulata nei confronti della non è Controparte_3
stata mai neppure notificata alla predetta parte.
6. Per le ragioni sopra svolte l'appello va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, con attribuzione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, nell'importo indicato in dispositivo, così quantificato in considerazione del valore della causa, delle attività svolte, dell'assenza della fase istruttoria, della natura e della non complessità delle questioni esaminate.
Nulla per le spese di lite quanto alla cooperativa non costituitasi in questo grado.
Va, infine, dato atto della sussistenza per l'appellante del presupposto processuale di cui al primo periodo dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, come introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012.
P.Q.M.
la Corte così decide: rigetta l'appello; condanna parte appellante al pagamento in favore della appellata costituita delle spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida in euro 2.000,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con attribuzione;
nulla per le spese di lite di Controparte_2
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del DPR n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della
Legge 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza del presupposto processuale per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit..
Così deciso in Napoli, l'8.4.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott.ssa Milena Cortigiano Dott. Gennaro Iacone
In Nome Del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA composta dai Magistrati:
- dott. Gennaro Iacone Presidente
- dott.ssa Carmen Lombardi Consigliere
- dott.ssa Milena Cortigiano Consigliere relatore riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello alla pubblica udienza dell'8.4.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 117/2024 R.G.
TRA
, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e Parte_1
difeso, in virtù di procura in atti, dall' avv.to Adele Carlino
APPELLANTE
E
rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Giuliano Controparte_1
Ferraro
APPELLATA
NONCHE'
in persona del l.r.p.t. Controparte_2
APPELLATA CONTUMACE
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso al Tribunale di S. Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, depositato in data 28.11.2020, premesso di aver lavorato alle dipendenze Controparte_1
della dal 31/10/2013 al 31/12/2019 (data di risoluzione Controparte_3
del rapporto di lavoro a seguito di passaggio di cantiere), con orario di lavoro full time per 38 settimanali, svolgendo mansioni di impiegata amministrativa nell'ambito di un appalto di servizi plurimi per le categorie svantaggiate (diversamente abili, minori ed anziani) e di assistenza alla refezione scolastica affidato alla dal Comune di , lamentava di CP_2 Parte_1 non aver percepito la retribuzione relativa alla mensilità di luglio 2019 nella misura dell'80 per cento, nonché quelle di agosto, ottobre, novembre, dicembre e la tredicesima dell'anno 2019.
Tanto esposto e invocata la responsabilità solidale del , Parte_1
anche ex art. 1676 c.c., chiedeva la condanna della e, in solido, del CP_2 [...]
al pagamento della somma complessiva di euro 11.1740,04, oltre al Parte_1
versamento dei contributi e al risarcimento del danno da omissione contributiva.
Si costituiva il che, con plurime argomentazioni, chiedeva il Parte_1
rigetto della domanda proposta nei suoi confronti, per difetto di legittimazione passiva, per insussistenza dei presupposti per l'azione ex art. 1676 c.c., per abuso del processo (avendo la ricorrente già ottenuto nei confronti della Cooperativa altro titolo esecutivo, sia pure riferito al solo TFR) e per genericità ed infondatezza della domanda relativa al versamento dei contributi.
In subordine, chiedeva dichiararsi “l'obbligo esclusivo della in virtù dell'atto di CP_2
transazione intercorso con il il 16.12.2019, al pagamento di Parte_1
quanto oggetto di condanna nei confronti dei ricorrenti e/o, comunque dichiararlo obbligato a manlevare e mantenere indenne il da ogni conseguenza Parte_1 derivante dall'accoglimento della domanda”.
Non si costituiva in giudizio la , seppur ritualmente evocata in giudizio dalla Controparte_3
parte ricorrente.
Con sentenza n. 1520/2023 il Tribunale, in parziale accoglimento del ricorso, che per il resto rigettava, rilevato che il datore di lavoro, rimanendo contumace, non aveva offerto alcuna prova dell'avvenuto pagamento delle retribuzioni ed accertata la sussistenza dei presupposti per l'applicabilità alla fattispecie oggetto di causa della disciplina di cui all'art. 1676 c.c., condannava e il in Controparte_4 Parte_1 solido al pagamento, in favore della ricorrente, della complessiva somma di € 11.174,04 per le retribuzioni maturate nel periodo luglio, agosto, ottobre, novembre e dicembre 2019, unitamente alla 13^ mensilità 2019, oltre accessori di legge;
quanto alle spese di lite, le compensa tra le parti in misura di due terzi e condanna i convenuti, in solido, al pagamento della restante parte, che liquidava in complessivi € 700,00, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge, con attribuzione.
Avverso la sentenza proponeva appello, con ricorso a questa Corte depositato in data 14.1.2024, il e ne invocava la riforma. Parte_1 Parte_1 Censurata preliminarmente la pronuncia per extrapetizione, per avere il Tribunale riconosciuto il diritto della ricorrente ex art. 1676 c.c., a fronte di una domanda formulata in termini diversi, contestava la sentenza anche nella parte in cui non aveva accolto la propria eccezione di difetto di legittimazione passiva, sollevata “sul presupposto che la titolarità formale e sostanziale dell'appalto fosse in capo al raggruppamento d'impresa costituito da e da Controparte_3
e non al datore di lavoro della ricorrente” (cfr. pag. 10 del ricorso in Controparte_5
appello).
Lamentava, altresì, l'erroneità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 1676
c.c. e per carenza dei presupposti per l'azione ai sensi della predetta disposizione codicistica.
Si doleva, infine, dell'omessa pronuncia sulla domanda riconvenzionale, articolata in primo grado, nei confronti della in relazione agli obblighi assunti da quest'ultima con l'accordo CP_2
transattivo del 16.12.2019.
Sebbene ritualmente citata, non si costituiva la cooperativa appellata, della quale va qui dichiarata la contumacia.
Onerato all'udienza del 18.2.2025 il alla rinotifica dell'appello a , Pt_1 Controparte_1 questa si costituiva eccependo l'inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c. e, comunque,
l'infondatezza del gravame.
All'udienza dell'8.4.2025, all'esito della camera di consiglio, la Corte decideva la causa come da dispositivo in atti.
*****
2. L'appello è infondato e va rigettato per le motivazioni che si vanno ad illustrare.
Quanto al primo motivo di gravame, la pronuncia impugnata non è viziata da ultrapetizione, avendo la parte ricorrente in primo grado posto a fondamento giuridico della domanda avanzata nei confronti del anche la previsione normativa di cui all'art. 1676 c.c. (cfr. pag. 9 del Pt_1 ricorso ex art. 414 c.p.c.), questione sulla quale l'ente convenuto ha pure articolato le proprie difese, con particolare riferimento alla carenza dei presupposti fattuali per insussistenza di un debito del committente nei confronti dell'appaltatore al momento della domanda (cfr. pag. 14 e ss. della memoria di costituzione di primo grado).
3. Quanto alla doglianza dell'ente relativa al mancato accoglimento, da parte del Tribunale, della propria eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata “sul presupposto che la titolarità formale e sostanziale dell'appalto fosse in capo al raggruppamento d'impresa costituito da e da e non al datore di lavoro della Controparte_3 Controparte_5 ricorrente” (cfr. pag. 10 e ss. del ricorso in appello), rileva la Corte che correttamente il
Tribunale ha ritenuto esperibile nei confronti del Comune l'azione ex art. 1676 c.c. della lavoratrice (dipendente della ) a fronte di un appalto affidato dall'ente all' Controparte_3 [...]
, cui partecipava quale mandataria la . CP_6 Controparte_3
In punto di diritto occorre osservare che nell'ambito della legislazione di settore che si è occupata di forme di raggruppamento di imprese rilevante è quella sugli appalti per l'esecuzione dei lavori pubblici (1.109/1994); il fenomeno, in tempi recenti, era stato definito dal D.Lgs. n.
163 del 2006 art.3 comma 20 secondo cui: "Il termine "raggruppamento temporaneo" designa un insieme di imprenditori, o fornitori, o prestatori di servizi, costituito, anche mediante scrittura privata, allo scopo di partecipare alla procedura di affidamento di uno specifico contratto pubblico, mediante presentazione di una unica offerta".
La norma è poi stata abrogata dal D.Lgs. n. 50 del 2016 (Codice degli appalti pubblici), che nel disciplinare, all'art. 46, gli operatori economici ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici indica anche “i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti”; si specifica al co. 12 dell'art. 48 del d. lgs n. 50 cit. che “Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario… Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione appaltante. In caso di inadempimento dell'impresa mandataria, e' ammessa, con il consenso delle parti, la revoca del mandato collettivo speciale di cui al comma 12 al fine di consentire alla stazione appaltante il pagamento diretto nei confronti delle altre imprese del raggruppamento.”
Il Codice degli appalti pubblici (art. 48), inoltre, distingue tra ATI orizzontali e verticali, intendendo per raggruppamento temporaneo di tipo verticale quello in cui un solo operatore realizza i lavori della categoria prevalente o, nel caso di forniture o servizi, in cui il mandatario esegue le prestazioni indicate come principali anche in termini economici dal bando ed, invece, i mandanti quelle indicate come secondarie;
per raggruppamento orizzontale, invece, viene inteso quello in cui tutti gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di lavori o di prestazione.
L'offerta degli operatori economici raggruppati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonchè nei confronti del subappaltatore e dei fornitori. Per gli assuntori di lavori scorporabili e, nel caso di servizi e forniture, per gli assuntori di prestazioni secondarie, la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario.
Proprio nell'ambito degli appalti pubblici sono intervenute le prime decisioni della Corte di
Cassazione che hanno riconosciuto e definito quello di associazione temporanea di imprese come contratto innominato diretto a realizzare interessi meritevoli di tutela. E' stata sancita l'ammissibilità nel nostro ordinamento "del contratto associativo atipico, distinto dal contratto di società, con il quale le parti pongono in essere un vincolo soltanto interno, non esteriorizzato e senza costituire un'impresa autonoma dotata di un proprio patrimonio distinto da quello dei singoli associati, avente per oggetto la gestione in comune di un appalto di cui una delle parti risulti aggiudicataria" (Cass. civ. 3 24-2-1975 n.681).
E' stato osservato che le principali caratteristiche del nuovo contratto sono individuabili, da un lato, nell'autonomia economica giuridica e negoziale di ogni impresa partecipante, dall'altro, nella presenza di una minima organizzazione destinata a svolgere compiti di coordinamento tra le imprese e in nessun modo idonea a far assurgere il gruppo a centro autonomo di impresa, rimanendo ferme, quindi, le singole individualità giuridiche. L'associazione temporanea di imprese è caratterizzata dall'occasionalità, temporaneità e limitatezza del raggruppamento che non consentono alla stessa di creare un nuovo soggetto giuridico, né una nuova associazione (cfr.
Cass. n. 24063/2015).
Del resto, è lo stesso legislatore a precisare che: “Il rapporto di mandato non determina di per se' organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.” (art. 48 co. 16 cit.).
Così configurato, il raggruppamento di imprese previsto in materia di appalti pubblici si sostanzia quindi in un rapporto contrattuale basato su un mandato con rappresentanza gratuito ed irrevocabile, conferito da una o più imprese, collettivamente, ad altra impresa "capogruppo" legittimata a compiere, nei rapporti con l'amministrazione, ogni attività giuridica connessa o dipendente dall'appalto e produttiva di effetti giuridici direttamente nei confronti delle imprese mandanti sino all'estinzione del rapporto (art 48. co 15 sopra cit.), salva restando l'autonomia negoziale delle imprese riunite per quanto riguarda la gestione dei lavori ad esse affidati (in tali sensi, vedi Cass. Civ. 11-5-1998 n. 4728).
In tal senso, la Corte ha altresì precisato che in tema di associazione temporanea di imprese, il potere di rappresentanza, anche processuale, spetta all'impresa mandataria o "capogruppo" esclusivamente nei confronti della stazione appaltante, per le operazioni e gli atti dipendenti dall'appalto, e non si estende anche nei confronti dei terzi estranei a quel rapporto, atteso che la presenza di tale mandato collettivo non determina un centro autonomo di imputazione giuridica, essendo esso finalizzato ad agevolare l'amministrazione appaltante nella tenuta dei rapporti con le imprese appaltatrici. (vedi Cass.29- 12-2011 n. 29737).
Pertanto, la configurazione come A.T.I spiega la sua efficacia giuridica solo nei rapporti interni tra la stazione appaltante ed i soggetti facenti parte dell'ATI stessa, senza che quest'ultima possa identificare un nuovo soggetto passivo: essa non dissolve la soggettività dei suoi componenti in una distinta e autonoma persona giuridica (v. in tal senso, per tutte, Cons Stato, V, 12 febbraio
2008, n. 490; Ad. Plen., 15 aprile 2010, n. 1) rimanendo esclusa la formazione di un'entità giuridica nuova con un proprio autonomo patrimonio distinto dalle imprese che la compongono
Tenendo conto, dunque, dei principi espressi - ed, in particolare, del fatto che l'ATI non è un soggetto giuridico e, pertanto, ad essa non è imputabile il rapporto obbligatorio derivante dall'aggiudicazione dell'appalto, ma è il solo “intermediario” attraverso cui le imprese riunite si sono interfacciate con la stazione appaltante in virtù del conferimento di un mandato speciale - va allora correttamente interpretata la previsione di cui all'art. 1676 c.c., in base alla quale i dipendenti dell'appaltatore hanno, nei confronti del committente, un'azione diretta allo scopo di conseguire quanto loro è dovuto per l'attività lavorativa prestata in esecuzione dell'appalto fino alla concorrenza del debito che il committente ha con l'appaltatore nel tempo in cui essi propongono la domanda.
L'appaltatore - i cui dipendenti hanno diritto a beneficiare della garanzia in esame - ovverosia il soggetto giuridico titolare del rapporto di appalto resta, pur sempre, ciascuna delle imprese nel
Contr cui nome e nel cui interesse agisce la mandataria e non l' che non è un soggetto di diritto distinto. D'altra parte, a ritenere diversamente, i dipendenti delle imprese appaltatrici raggruppate in ATI perderebbero la garanzia della realizzazione dei crediti retributivi assicurata dall'art. 1676
c.c. e sarebbero, quindi, irragionevolmente sottoposti ad un trattamento diverso e deteriore rispetto ai dipendenti di imprese non temporaneamente raggruppate.
Alla luce della argomentazioni sopra svolte devono essere qui ribadite l'applicabilità alla fattispecie di cui è causa della disciplina di cui all'articolo 1676 c.c. e l'esperibilità da parte della dipendente della , della relativa azione nei confronti del CP_1 CP_2 [...]
, convenuto in primo grado. Parte_1
4. Va, altresì, confermata la responsabilità solidale ex art. 1676 c.c. del Pt_1
committente per i crediti vantati dai dipendenti della sussistendone i relativi Controparte_2
requisiti fattuali: 1) l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di un imprenditore che, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, esercita una attività diretta al compimento di un'opera o di un servizio nei confronti di un determinato committente verso un corrispettivo;
2) l'esecuzione della prestazione lavorativa per il compimento di quella particolare opera o di quello specifico servizio commissionati da quel determinato committente;
3) l'esistenza di un credito di lavoro in capo ai suddetti lavoratori, inadempiuto da parte dell'appaltatore - datore di lavoro;
4) in pari tempo, l'esistenza di un credito dell'appaltatore verso il committente in relazione al compimento dell'opera o del servizio commissionatigli.
Il appellante contesta l'esistenza del credito dell'appaltatore verso il committente al Pt_1
momento della proposizione della domanda.
Ebbene, dalla documentazione depositata, sin dal primo grado, risulta che alla data del
13.12.2019 il non aveva ancora provveduto all'integrale pagamento del corrispettivo Pt_1 per l'appalto; ed, infatti, nella deliberazione di Giunta Comunale, n. 358/2019 del 13.12.2019, avente ad oggetto “Approvazione di un accordo transattivo con l'ATI ”, si dà atto CP_6
che la transazione prevedeva “il pagamento delle somme alla coop. soc. in tre tranche, da CP_2
pagarsi, rispettivamente, nel 2019, nel 2020, nel 2021; che il Consiglio Comunale, in data 28 novembre 2019, con propria deliberazione n.98/2019, ha approvato una variazione al bilancio pluriennale 2019-2021 al fine di coprire ulteriori costi necessari alla stipula di varie transazioni;
- che la Giunta Comunale, con propria deliberazione 356/2019 ha approvato una consequenziale variazione del PEG pluriennale, per cui sussiste la necessaria copertura finanziaria sui capitoli ivi indicati del bilancio pluriennale 2019-2021”.
Con la suddetta delibera espressamente viene approvato l'accordo transattivo per l'importo di euro 1.050.000,00.
Nel predetto accordo transattivo poi sottoscritto il 16.12.2019, peraltro, risulta che dal totale dovuto il aveva diritto a trattenere la somma di complessivi euro 550.000,00 proprio al Pt_1 fine di garantire il pagamento delle retribuzioni non corrisposte a “tutti” i lavoratori addetti al cantiere e non soddisfatti al 30.12.2019.
Si prevede, infatti, espressamente che l'importo di euro 225.000,00, da corrispondersi entro il
15.5.2020, e l'importo di euro 325.000,00, da corrispondersi entro il 15.5.2021, saranno trattenuti dall'ente al fine di procedere in via sostitutiva al pagamento delle maestranze adibite al cantiere.
Anche la documentazione di data successiva, acquisita in primo grado, attesta la persistenza del credito nei confronti del Pt_1
Quindi, al momento della proposizione del ricorso della (28.11.2020) il era CP_1 Pt_1
ancora debitore, almeno, di una delle tranche residue. Né può avere valenza contraria la dichiarazione - invocata dall'ente appellante - del Dirigente del
Settore VI che attesta l'inesistenza di crediti a favore della in quanto: a) resa Controparte_3
con riguardo alla situazione debitoria in essere in data successiva alla domanda;
b) attinente ai rapporti con la sola “ cooperativa”, che non viene individuata nella sua qualità di CP_2
mandataria, non potendosi escludere – stante la tesi dell'ente diretta a sostenere l'autonomia soggettiva dell'ATI – che essa non si riferisca al debito con “l'ATI ”. CP_6
Ad avviso della Corte, nel caso di specie, emerge la prova dell'esistenza di crediti dell'ATI.
Sia la dichiarazione di quantità ex art. 547 c.p.c. resa dal in data 13 maggio 2015 (citata Pt_1 in precedente decisione di questa Corte) che i documenti “nuovi” indicati in corso di causa (in primis i richiamati pignoramenti), formatisi successivamente all'instaurazione della presente lite, contestati nella loro valenza, ma non anche nella loro sussistenza e materialità, suffragano gli assunti di cui al ricorso laddove, sia per il principio di vicinanza della prova, sia, soprattutto, perché, se si ha riguardo ad una circostanza esonerativa della responsabilità solidale, la stazione appaltante avrebbe dovuto fornire analitica dimostrazione della estinzione dei crediti vantati dalla in epoca anteriore alla proposizione del ricorso introduttivo del giudizio ovvero della CP_2
loro irrevocabile destinazione alla soddisfazione di altri debiti della cooperativa medesima.
Il regime di garanzie apprestate dall'ordinamento in favore del lavoratore subordinato, in considerazione della natura dei crediti dallo stesso vantati, non può essere vanificato da un onere probatorio insostenibile ed inesigibile, poiché riferito a complessi rapporti contrattuali ai quali il lavoratore medesimo è del tutto estraneo.
Per contro, la stazione appaltante non soltanto è parte del rapporto da cui i crediti dell'appaltatore derivano ma è destinataria di obblighi legali di contabilità, trasparenza ed oculatezza nella scelta del contraente appaltatore del servizio, che renderebbero agevole una puntuale ed analitica contestazione delle avverse pretese.
Del resto, appaiono generiche le argomentazioni svolte dal secondo cui non vi sono Pt_1
crediti della in quanto assorbiti da pignoramenti presso terzi. CP_2
In sede di gravame il ha nuovamente eccepito, quale circostanza ostativa all'invocata Pt_1
responsabilità solidale, alla luce del tenore dell'art. 1676 c.c., l'intervenuta cessione dei crediti dei pregressi crediti della a favore della Banca Ifis s.p.a.. Parte_2
Rileva, tuttavia, il Collegio in primo luogo la genericità del contenuto del citato atto di cessione riferito anche a crediti non ancora sorti, rinvenienti dal contratto di appalto e quindi di incerta identificazione, come reso evidente dal contenzioso intercorso tra le parti e definito con la transazione del 16.12.2019; in ogni caso la difesa dell'appellante riferisce l'effetto di quella cessione a “pregressi crediti” ed omette di considerare il contenuto della suddetta transazione del 16.12.2019, approvata con la delibera di Giunta comunale n. 358 del 13.12.2019 e articolata in ossequio alla proposta conciliativa ex art 185 bis c.p.c. formulata dal Tribunale delle imprese, transazione, qualificata dalle parti come non novativa (art. 6), con cui il si è impegnato Pt_1
a pagare alla l'importo di € 1.050.000,00, che riguarda, per la maggior parte, Controparte_3 crediti costituenti il prezzo dell'appalto e sussistenti al momento della domanda in quanto solo la somma di € 350.000,00 è stabilita a titolo risarcitorio.
Va, infine, ribadita la genericità della deduzione difensiva dell'ente di incapienza della somma rispetto ai pignoramenti effettuati in danno di esso Comune dai lavoratori della;
detta CP_2 circostanza, esonerativa della responsabilità dell'appellante, avrebbe imposto un onere di specificazione cristallizzato alla data della domanda oggetto dell'odierna controversia e prova della effettiva sopravvenuta estinzione integrale del debito nei confronti della affatto CP_2
assolto nel caso in esame.
5. Quanto, infine, al motivo di gravame relativo all'omessa pronuncia, da parte del
Tribunale, sulla domanda riconvenzionale, articolata in primo grado, nei confronti della in CP_2
relazione agli obblighi assunti da quest'ultima con l'accordo transattivo del 16.12.2019, va rilevata l'inammissibilità di tale domanda per violazione della disposizione di cui all'art. 418
c.p.c., che impone al convenuto - che a norma del secondo comma dell'art. 416 c.p.c. abbia proposto domanda in via riconvenzionale - di avanzare, a pena di decadenza dalla riconvenzionale medesima, istanza, contenuta nella medesima memoria di costituzione, di modifica del decreto di cui al secondo comma dell'art. 415 c.p.c. di fissazione dell'udienza. Nel caso in esame, il convenuto non ha avanzato la predetta istanza, prevista a pena di Pt_1
decadenza, e la domanda di manleva formulata nei confronti della non è Controparte_3
stata mai neppure notificata alla predetta parte.
6. Per le ragioni sopra svolte l'appello va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, con attribuzione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, nell'importo indicato in dispositivo, così quantificato in considerazione del valore della causa, delle attività svolte, dell'assenza della fase istruttoria, della natura e della non complessità delle questioni esaminate.
Nulla per le spese di lite quanto alla cooperativa non costituitasi in questo grado.
Va, infine, dato atto della sussistenza per l'appellante del presupposto processuale di cui al primo periodo dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, come introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012.
P.Q.M.
la Corte così decide: rigetta l'appello; condanna parte appellante al pagamento in favore della appellata costituita delle spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida in euro 2.000,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con attribuzione;
nulla per le spese di lite di Controparte_2
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del DPR n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della
Legge 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza del presupposto processuale per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit..
Così deciso in Napoli, l'8.4.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott.ssa Milena Cortigiano Dott. Gennaro Iacone