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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 03/01/2025, n. 28 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 28 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Terza Sezione Civile
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Gustavo Nanni Presidente dott. Costanza Teti Giudice dott. Francesco Rinaldi Giudice rel. all'esito della camera di consiglio del 19/12/2024, nella causa iscritta al n.r.g. 12149/2024, promossa da:
c.f. Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. SCHIAVO MARIALUISA e FACCOLI MATTEO e c.f. Parte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'Avv. TOLASI VITTORIO ANGELO RICORRENTI PUBBLICO MINISTERO in sede INTERVENUTO ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ( ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. )
Letto il ricorso depositato il 28/06/2024, con cui e hanno Parte_1 Parte_2 chiesto di regolare l'affidamento, i tempi di permanenza e il mantenimento delle figlie e Per_1
(nate il 22.1.2011); Per_2
Preso atto delle dichiarazioni scritte con cui le parti hanno confermato la propria volontà di procedere alle condizioni indicate, così come modificate con note scritte del 17.12.2024, e rinunciato al tentativo di conciliazione;
Rilevato che la visibilità del fascicolo al P.M. è stata aperta in data 8.7.2024;
Ritenuto che sussistano i presupposti legali per pronunciarsi in conformità alle seguenti condizioni proposte dalle parti, che appaiono rispondere alla legge e agli interessi della famiglia:
«1) QUANTO ALL'AFFIDAMENTO DELLE FIGLIE MINORI
Disporre l'affido condiviso delle figlie minorenni e ad entrambi i genitori, con Persona_3 Persona_4 collocazione prevalente presso la madre nell'abitazione di proprietà esclusiva di quest'ultima, sita in Rovato (BS) via Toscana n. 9/A. I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo delle figlie con ciascuno di essi.
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2) QUANTO ALLE FREQUENTAZIONI PADRE/ FIGLIE Il padre avrà la facoltà di vedere le figlie ogni qual volta lo desideri, compatibilmente con i propri impegni lavorativi e le necessità delle minori e, in ogni caso:
2.a) Ogni settimana: il mercoledì dalle 18.30, allorché andrà a prelevarle presso l'abitazione della madre, tenendole con sé per la cena ed il pernottamento, accompagnandole a scuola la mattina del giovedì.
2.b) A settimane alterne: il martedì dalle 18.30, allorché andrà a prelevarle presso l'abitazione della madre o presso la scuola di danza, tenendole con sé per la cena e riaccompagnandole presso la casa materna alle ore 21.30.
2.c) Il fine settimana:
- nelle settimane in cui tiene le figlie il martedì sera, dal sabato dalle ore 12.00, allorché andrà a prelevarle presso l'abitazione della madre, tenendole con sé per il pranzo sino alla domenica alle ore 21.30, allorché le riaccompagnerà presso la madre;
- nelle settimane in cui non tiene le figlie con sé il martedì sera, dal venerdì alle 18.30, allorché andrà a prelevarle presso l'abitazione della madre, tenendole con sé per la cena ed il pernottamento, sino alle ore 16,00 del sabato, allorquando le riaccompagnerà presso la casa materna.
2.d) Mesi estivi non scolastici: i genitori concorderanno entro il 31 maggio di ciascun anno la collocazione delle figlie per le vacanze estive, fermo il diritto rispettivo di trascorrere con ciascun genitore un periodo di almeno 15 giorni, anche non consecutivi.
2.e) Vacanze natalizie: salvo diversa intesa in ragione del prevalente interesse delle minori, le figlie trascorreranno con ciascun genitore 7 giorni anche non consecutivi, ripartiti di anno in anno a seconda degli impegni lavorativi dei genitori e delle necessità delle figlie secondo il calendario del periodo natalizio che sarà concordato tra i genitori entro il giorno 1° dicembre di ogni anno, seguendo in ogni caso il criterio dell'alternanza delle festività come segue disciplinato:
- dal termine della scuola (23 dicembre) sino alla mattina del giorno di S. Stefano alle ore 11.30 allorché saranno riaccompagnate presso la casa dell'altro genitore;
- dalle ore 16.30 del giorno 31 dicembre e sino alle 11.00 del giorno 2 gennaio allorché saranno riaccompagnate presso la casa dell'altro genitore;
- il giorno 6 gennaio, coincidente con il giorno del compleanno del IG le figlie staranno sempre con il Parte_2 padre dalle ore 11 sino alle ore 21.30.
2.f) Vacanze pasquali: tre giorni consecutivi con ciascun genitore, alternando il periodo dalla fine della scuola sino al giorno di Pasqua alle ore 19.00 (cena esclusa) con quello del Lunedì dell'Angelo sino alla ripresa della scuola, sicché il genitore con cui staranno a Pasqua non sia lo stesso con cui avranno trascorso il Natale precedente.
2.g) Il giorno 22 gennaio (giorno del compleanno delle minori), ad anni alterni con l'uno o con l'altro genitore.
2.h) Ogni altra festività scolastica seguirà il calendario ordinario sopra delineato.
La SI prende atto che l'attività lavorativa del IG può comportare trasferte anche estere per brevi Pt_1 Pt_2 periodi e, in tal caso, si rende disponibile sin da ora a tenere le figlie con sé anche in deroga al calendario concordato, salvo l'impegno del IG a comunicare le date di assenza con tutto l'anticipo possibile e comunque entro 48 ore prima Pt_2 della partenza in tutti i casi in cui sia possibile.
In ogni caso: rimane salva la facoltà delle minori di vedere i genitori ogni volta che loro desiderino compatibilmente con i propri impegni scolastici e ricreativi. I genitori si impegnano a collaborare fattivamente per rendere possibile la massima frequentazione con entrambi i genitori, impegnandosi a comunicare con il preavviso possibile e a riscontrare con la possibile urgenza e direttamente tra loro ogni eventuale richiesta di variazione di calendario, imprevisto o circostanza che incida sul calendario qui concordato.
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3) CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO DELLE FIGLIE MINORI
Entrambi i genitori saranno tenuti al mantenimento delle figlie. Al fine di realizzare il principio di proporzionalità delle spese, avuto riguardo alle esigenze delle figlie, ai tempi di permanenza presso ciascun genitore, alle risorse economiche di entrambi i genitori ed, infine, al costo economico dei compiti domestici e di cura che sono presi in carico da ciascun genitore, i ricorrenti convengono che, a titolo di concorso al mantenimento delle figlie minorenni, fino a quando le stesse non avranno raggiunto l'indipendenza e l'autonomia economica, il padre corrisponderà alla madre, entro il giorno 27 (ventisette) di ogni mese, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente acceso dalla madre presso – Controparte_1 filiale di Rovato – IBAN IT62 G051 1655 1400 0000 0002 276, la somma mensile come di seguito specificata, da rivalutarsi annualmente in misura del 100% della variazione degli indici ISTAT:
- €. 400,00 (quattrocento/00) mensili sino al mese di dicembre 2024, dandosi atto che nel predetto mese di dicembre il IG continuerà a farsi, altresì, carico del pagamento della somma di € 165,00 (centosessantacinque/00) Parte_2 quale quota della retta scolastica presso l'Istituto privato le canossiane di Rovato;
- considerato che da gennaio 2025 la retta scolastica presso l'istituto Canossiane di Rovate sarà interamente coperta dalla
“dote scuola” e da contributi erogati dalla diocesi, a partire dal mese di gennaio 2025 l'assegno di mantenimento posto a carico del IG verrà elevato alla somma di € 500,00 (cinquecento/00) mensili, nell'intesa che al termine Parte_2 del ciclo scolastico in corso o, comunque, in ogni caso di cambiamento dell'attuale collocazione scolastica, le figlie si iscriveranno, secondo le rispettive aspirazioni ed inclinazioni, ad istituti pubblici.
I genitori specificano che il contributo al mantenimento di cui sopra comprende tutte le spese ordinarie ed in particolare quelle relative: vitto, alloggio, spese per utenze domestiche, spese per acquisto di cancelleria, acquisto abbigliamento, ecc.
4) SPESE STRAORDINARIE
4.a) I genitori concordano che le spese straordinarie per le figlie saranno sostenute in ragione del 50% a carico del padre e del 50% a carico della madre, secondo il Protocollo d'Intesa sul regime delle spese non comprese nell'assegno di mantenimento, sottoscritto tra il Tribunale di Brescia e l'Ordine degli Avvocati di Brescia in data 14 luglio 2016; pertanto:
A) SPESE MEDICHE A1) spese che non richiedono il preventivo accordo tra coniugi: - visite specialistiche prescritte dal medico curante;
- cure dentistiche presso strutture pubbliche;
- trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale prescritti dal medico curante e comunque non oggetto di sperimentazione scientifica;
- tickets sanitari;
A2) spese che necessitano del preventivo accordo tra coniugi: - cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
- cure termali e fisioterapiche;
- farmaci particolari. A parziale deroga della ripartizione al 50%, le Parti precisano che il nucleo familiare del IG beneficia delle prestazioni del Fondo Meta Salute al fine di avere cure mediche gratuite e/o a prezzi Parte_3 convenzionati presso le strutture affiliate. Le spese sanitarie coperte dai servizi erogati dal Fondo Meta saranno, pertanto, a integrale carico del padre ed i genitori concorreranno in misura paritaria solo per le spese sanitarie non coperte da tale Fondo. Al fine di rendere possibile il ricorso alle prestazioni coperte dal Fondo, i genitori si impegnano, in caso di necessità e ogni volta che sia possibile, a verificare preventivamente tale possibilità comunicandosi tempestivamente le informazioni del caso.
B) SPESE PER L'ISTRUZIONE B1) spese che non richiedono il preventivo accordo tra coniugi: - tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
- libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
- gite scolastiche senza pernottamento;
- trasporto pubblico;
B2) spese che necessitano del preventivo accordo tra coniugi: - tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati;
- corsi di specializzazione;
- gite scolastiche con pernottamento;
- corsi di recupero e lezioni private;
- alloggio presso la sede universitaria;
B3) spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, prescuola e dopo scuola.
C) ALTRE SPESE, che richiedono il preventivo accordo tra i coniugi: - attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, salvo quanto sotto previsto alla voce “Varie” in relazione all'attività di danza classica e moderna e i relativi
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costi; - corsi di lingua straniera;
- viaggi e vacanze.
D) SPESE PER LA CUSTODIA PROLE MINORENNE CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: D1) spese di custodia dei figli minorenni (baby-sitter) rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
D2) centro ricreativo estivo e gruppo estivo.
Con la precisazione che le suddette spese dovranno essere: a) documentate;
b) suddivise tra i genitori in ragione del 50% ciascuno;
c) corrisposte al genitore che le anticipa entro 15 giorni dalla richiesta documentata.
***
4.b) Le Parti si danno atto che a partire dal mese di settembre 2023 la SI ha sostenuto in via esclusiva Parte_1 le spese per la retta scolastica dell'anno corrente, per un costo complessivo di €. 3.300, ed ha sostenuto altresì le spese per l'iscrizione all'anno scolastico 2024/2025, pari a €. 720; la stessa ha sostenuto, infine, in via esclusiva le spese straordinarie relative alla scuola di danza, per complessivi € 1400 (spese quantificate fino all'08 aprile 2024).
4.c) In ragione degli accordi intercorsi, il IG si impegna a rifondere alla SI la quota Parte_2 Parte_1 parte di propria competenza delle somme dovute in ragione delle spese scolastiche sopra richiamate secondo la seguente rateizzazione:
- in data 31.05.2024 il IG ha già provveduto a rimborsare alla SI la il 50% della Parte_2 Parte_4 retta di iscrizione all'anno scolastico 2024/2025 e quindi la somma di €. 360,00;
- il IG si impegna a rifondere alla SI l'ulteriore somma di € 1.650,00, pari al Parte_2 Parte_1
50% della retta scolastica relativa all'anno scolastico 2023-2024 in n. rate, ovvero: € 1.000,00 entro il 31 gennaio 2025 ed € 650,00 entro il 30.6.2025.
4.d) con la sottoscrizione del presente ricorso il IG corrisponde alla SI la propria quota Parte_2 Pt_1 parte del 50% delle spese oculistiche straordinarie delle figlie documentate dalla SI e quindi l'importo di €. 67. Pt_1
4.e) entro il 31 luglio 2024 il IG corrisponderà alla SI la propria quota parte del 50% Parte_2 Pt_1 delle spese relative alla gita scolastica per € 130 e relative al grest per € 177.
4.f) Con l'esatto e puntuale pagamento di cui ai punti che precedono, la SI rinuncia a qualsivoglia ulteriore Parte_1 pretesa relativamente alle spese straordinarie di qualsiasi natura sino ad oggi sostenute in via esclusiva, ivi comprese le spese relative alla danza e salvi gli impegni di seguito espressamente disciplinati.
4.f) Il IG e la SI concordano che le figlie proseguano nell'attività di danza classica Parte_2 Parte_1
e moderna, che svolgono da anni. Fino al mese di giugno 2025 compreso, ogni esborso dipendente da tale attività verrà sostenuto in via esclusiva dalla SI . Dall'anno 2025 in poi, il IG corrisponderà alla Parte_1 Parte_2 SI un contributo annuale di €. 450,00 da versarsi in un'unica soluzione entro il 31 dicembre di ogni anno a Pt_1 titolo di concorso forfettario alle spese relative alla danza e ciò a fronte dell'impegno della SI a farsi carico Parte_1 in via esclusiva di ogni esborso conseguente a tale attività delle figlie.
5) QUANTO ALL'ASSEGNO UNICO PER I FIGLI A CARICO
I ricorrenti si danno reciprocamente atto che l'assegno unico e universale per i figli a carico, attualmente di circa € 400,00 mensili, verrà percepito al 100%, della SI . Ove per cause non dipendenti dal reddito della SI Parte_1 [...]
la media annuale degli importi pagati a titolo di assegno unico dovesse scendere al di sotto della soglia di € 400 Pt_1 mensili, il IG provvederà a farsi carico dell'eventuale diminuzione per la quota del 50% di propria Parte_2 competenza aumentando automaticamente del relativo importo il concorso mensile al mantenimento e comunque fino a un importo integrativo massimo di €. 50,00 mensili.
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6) I ricorrenti, infine, si prestano reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e della carta d'identità valida per l'espatrio delle figlie minori, impegnandosi a rinnovare l'impegno ove richiesto dalle amministrazioni pubbliche preposte.
7) spese di giudizio interante compensate tra le parti».
Preso atto, altresì, che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza;
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale dispone in conformità all'accordo raggiunto tra le parti e riportato in motivazione;
compensa per intero le spese di lite;
manda alla Cancelleria per gli adempimenti di sua competenza.
Brescia, 19/12/2024
Il Giudice est.
Dott. Francesco Rinaldi
Il Presidente
Dott. Gustavo Nanni
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