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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 09/12/2025, n. 2027 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 2027 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5847/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
Sezione Prima Civile composto dai magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.5847 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024, promossa da
, nata a [...] il [...], residente in [...], elettivamente domiciliato in Cagliari Parte_1
presso lo studio dell'avv. Alessio Dessì che lo rappresenta e difende giusta procura speciale allegata al ricorso;
ricorrente contro
, nata a [...] il [...], quivi residente, elettivamente domiciliata in Cagliari presso CP_1
lo studio dell'avvocato Tiziana Carta che, lo rappresenta e difende per procura speciale in calce alla comparsa di costituzione;
resistente e con l'intervento del pagina 1 di 4 PUBBLICO MINISTERO,
intervenuto per legge
Conclusioni conformi:
1) Le figlie gemelle NA e nata il [...] rimangono affidate congiuntamente ad entrambi i Per_1
genitori;
2) Le minori avranno collocazione prevalente presso l'abitazione della madre in Cagliari Pirri via Duca
di Genova n.21/C;
3) Il padre potrà tenere con sé le figlie il martedì e giovedì dalle 18,30 alle 21,30; la settimana successiva il lunedì e venerdì e sabato dalle 18,30 alle 21,30 e la domenica dalle 9,00 alle 21,30; sono fatti salvi diversi accordi secondo le necessità di entrambi i genitori.
4) Durante le principali festività le minori staranno con ciascun genitore con il regime dell'alternanza;
durante il periodo estivo le minori staranno con il padre anche per 15 giorni consecutivi anche con pernottamento salvi diversi accordi.
5) Il padre è obbligato a versare entro il giorno 10 di ogni mese la somma di euro 400,00 a titolo di mantenimento delle figlie minori oltre rivalutazione secondo gli indici ISTAT con decorrenza da novembre 2026, e partecipazione nella misura del 50% alle spese straordinarie e alle spese di abbigliamento;
la madre percepirà, come già avviene, l'assegno unico erogato dall' CP_1 CP_2
per l'intero;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22.9.2024, ha domandato la regolamentazione dei rapporti Parte_1
con le figlie gemelle e nate il 7.2.2021. Per_2 Per_1
pagina 2 di 4 Ha allegato che la relazione sentimentale con la resistente si è interrotta quando le figlie avevano appena nove mesi e, nonostante i tentativi, essi non sono riusciti a raggiungere un accordo sui tempi di permanenza presso ciascuno.
Si è costituita in giudizio la lamentando la scarsa attitudine del padre all'accudimento delle CP_1
bambine e, inoltre, l'inidoneità dell'abitazione del ove non è presente una cameretta per le figlie. Pt_1
All'udienza del 7.10.2025 sono comparse personalmente le parti affermando di avere raggiunto un accordo sulle condizioni relative all'esercizio della responsabilità genitoriale
Con note scritte in sostituzione d'udienza le parti hanno dato atto di avere raggiunto un accordo sulle condizioni della separazione e hanno formulato le conclusioni conformi in epigrafe riportare.
Pronunciata l'ordinanza di cui all'art.473 bis 22 c.p.c. la causa è stata trattenuta in decisione sulle le condizioni concordate dalle parti.
Il Collegio ritenute tali condizioni eque e confacenti alle esigenze delle minori provvede in conformità.
Spese del giudizio compensate.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale,
definitivamente decidendo omologa le condizioni concordate dalle parti di seguito riportate
1) Le figlie gemelle NA e nata il [...] rimagono affidate congiuntamente ad entrambi i Per_1
genitori;
pagina 3 di 4 2) Le minori avranno collocazione prevalente presso l'abitazione della madre in Cagliari Pirri via Duca
di Genova n.21/C;
3) Il padre potrà tenere con sé le figlie il martedì e giovedì dalle 18,30 alle 21,30; la settimana successiva il lunedì e venerdì e sabato dalle 18,30 alle 21,30 e la domenica dalle 9,00 alle 21,30; sono fatti salvi diversi accordi secondo le necessità di entrambi i genitori.
4) Durante le principali festività le minori staranno con ciascun genitore con il regime dell'alternanza;
durante il periodo estivo le minori staranno con il padre anche per 15 giorni consecutivi anche con pernottamento salvi diversi accordi.
5) Il padre è obbligato a versare entro il giorno 10 di ogni mese la somma di euro 400,00 a titolo di mantenimento delle figlie minori oltre rivalutazione secondo gli indici ISTAT con decorrenza da novembre 2026, e partecipazione nella misura del 50% alle spese straordinarie e alle spese di abbigliamento;
la madre percepirà, come già avviene, l'assegno unico erogato dall' CP_1 CP_2
per l'intero;
Spese del giudizio compensate
Così deciso in Cagliari in data 9.12.2025 nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale.
Il Giudice estensore
Dott. Mario Farina
Il Presidente
Dott. Giorgio Latti
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
Sezione Prima Civile composto dai magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.5847 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024, promossa da
, nata a [...] il [...], residente in [...], elettivamente domiciliato in Cagliari Parte_1
presso lo studio dell'avv. Alessio Dessì che lo rappresenta e difende giusta procura speciale allegata al ricorso;
ricorrente contro
, nata a [...] il [...], quivi residente, elettivamente domiciliata in Cagliari presso CP_1
lo studio dell'avvocato Tiziana Carta che, lo rappresenta e difende per procura speciale in calce alla comparsa di costituzione;
resistente e con l'intervento del pagina 1 di 4 PUBBLICO MINISTERO,
intervenuto per legge
Conclusioni conformi:
1) Le figlie gemelle NA e nata il [...] rimangono affidate congiuntamente ad entrambi i Per_1
genitori;
2) Le minori avranno collocazione prevalente presso l'abitazione della madre in Cagliari Pirri via Duca
di Genova n.21/C;
3) Il padre potrà tenere con sé le figlie il martedì e giovedì dalle 18,30 alle 21,30; la settimana successiva il lunedì e venerdì e sabato dalle 18,30 alle 21,30 e la domenica dalle 9,00 alle 21,30; sono fatti salvi diversi accordi secondo le necessità di entrambi i genitori.
4) Durante le principali festività le minori staranno con ciascun genitore con il regime dell'alternanza;
durante il periodo estivo le minori staranno con il padre anche per 15 giorni consecutivi anche con pernottamento salvi diversi accordi.
5) Il padre è obbligato a versare entro il giorno 10 di ogni mese la somma di euro 400,00 a titolo di mantenimento delle figlie minori oltre rivalutazione secondo gli indici ISTAT con decorrenza da novembre 2026, e partecipazione nella misura del 50% alle spese straordinarie e alle spese di abbigliamento;
la madre percepirà, come già avviene, l'assegno unico erogato dall' CP_1 CP_2
per l'intero;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22.9.2024, ha domandato la regolamentazione dei rapporti Parte_1
con le figlie gemelle e nate il 7.2.2021. Per_2 Per_1
pagina 2 di 4 Ha allegato che la relazione sentimentale con la resistente si è interrotta quando le figlie avevano appena nove mesi e, nonostante i tentativi, essi non sono riusciti a raggiungere un accordo sui tempi di permanenza presso ciascuno.
Si è costituita in giudizio la lamentando la scarsa attitudine del padre all'accudimento delle CP_1
bambine e, inoltre, l'inidoneità dell'abitazione del ove non è presente una cameretta per le figlie. Pt_1
All'udienza del 7.10.2025 sono comparse personalmente le parti affermando di avere raggiunto un accordo sulle condizioni relative all'esercizio della responsabilità genitoriale
Con note scritte in sostituzione d'udienza le parti hanno dato atto di avere raggiunto un accordo sulle condizioni della separazione e hanno formulato le conclusioni conformi in epigrafe riportare.
Pronunciata l'ordinanza di cui all'art.473 bis 22 c.p.c. la causa è stata trattenuta in decisione sulle le condizioni concordate dalle parti.
Il Collegio ritenute tali condizioni eque e confacenti alle esigenze delle minori provvede in conformità.
Spese del giudizio compensate.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale,
definitivamente decidendo omologa le condizioni concordate dalle parti di seguito riportate
1) Le figlie gemelle NA e nata il [...] rimagono affidate congiuntamente ad entrambi i Per_1
genitori;
pagina 3 di 4 2) Le minori avranno collocazione prevalente presso l'abitazione della madre in Cagliari Pirri via Duca
di Genova n.21/C;
3) Il padre potrà tenere con sé le figlie il martedì e giovedì dalle 18,30 alle 21,30; la settimana successiva il lunedì e venerdì e sabato dalle 18,30 alle 21,30 e la domenica dalle 9,00 alle 21,30; sono fatti salvi diversi accordi secondo le necessità di entrambi i genitori.
4) Durante le principali festività le minori staranno con ciascun genitore con il regime dell'alternanza;
durante il periodo estivo le minori staranno con il padre anche per 15 giorni consecutivi anche con pernottamento salvi diversi accordi.
5) Il padre è obbligato a versare entro il giorno 10 di ogni mese la somma di euro 400,00 a titolo di mantenimento delle figlie minori oltre rivalutazione secondo gli indici ISTAT con decorrenza da novembre 2026, e partecipazione nella misura del 50% alle spese straordinarie e alle spese di abbigliamento;
la madre percepirà, come già avviene, l'assegno unico erogato dall' CP_1 CP_2
per l'intero;
Spese del giudizio compensate
Così deciso in Cagliari in data 9.12.2025 nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale.
Il Giudice estensore
Dott. Mario Farina
Il Presidente
Dott. Giorgio Latti
pagina 4 di 4