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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 04/12/2025, n. 2247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2247 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Messina
Seconda Sezione civile nella persona del Giudice monocratico dott. Giuseppe Bonfiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6332/2018 R.G., Oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, 1° comma, c.p.c.) proposta da
( , difesa dall'avv. Massimo Parte_1 P.IVA_1
Galletti,
– appellante contro
( ), difeso dall'avv. Salvatore Irrera, Controparte_1 C.F._1
– appellato e nei confronti di
Conclusioni delle parti: come in atti.
FATTO E DIRITTO
ha proposto opposizione, davanti al Giudice di pace di Messina, Controparte_1 avverso l'intimazione di pagamento n. 295 2016 9012165420 000, limitatamente alla parte dell'atto il cui presupposto è la cartella di pagamento n. 295 2003 0050904211 001, emessa per la riscossione di una somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa irrogata per una violazione del codice della strada.
La ha resistito. Controparte_2
La non si è costituita. Controparte_3
Il Giudice di pace, con la sentenza n. 724/18, depositata il 20 aprile 2018, accogliendo la domanda, ha annullato parzialmente l'intimazione opposta – nella parte in cui presuppone la cartella impugnata ‒ e condannato l'agente della riscossione al
1 pagamento delle spese di lite, compensandole, invece, nel rapporto con la CP_3
[...]
La ha proposto appello avverso la sentenza. Controparte_2
ha resistito. Controparte_1
Alla è succeduta, a titolo universale, l Controparte_2 [...]
. Parte_1
Preliminarmente, bisogna osservare che la declaratoria di cessata materia del contendere è una pronuncia necessaria, non essendone possibili altre e diverse, così come ha un contenuto necessario la pronuncia sulle spese.
Ciò comporta che, per un principio di economicità processuale, non sarebbe (e non
è) possibile disporre che sia integrato il contraddittorio o rinnovata la notificazione dell'atto di appello nei confronti della . Controparte_3
L'atto di appello non è stato notificato presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato, nonostante non sia integrato uno dei casi di deroga alle norme generali di cui agli artt.
144 c.p.c. e 11 del R.D. n. 1611/33, perché l'opposizione è stata proposta avverso una intimazione di pagamento e la sottesa cartella e non (direttamente) avverso ordinanze- ingiunzioni o verbali di accertamento di violazioni del codice della strada, in relazione alle quali il ricorso va notificato alle autorità amministrative che hanno emesso gli atti impugnati, ai sensi degli artt. 6, comma 9, e 7, comma 8, del d.lgs. n. 150/11.
Inoltre, essendo questo un giudizio di appello, comunque l'atto di impugnazione deve essere notificato presso l'Avvocatura dello Stato, anche se l'oggetto fosse l'opposizione a sanzione amministrativa irrogata per violazione del codice della strada.
La giurisprudenza di legittimità ha affermato che, in materia di opposizione a sanzione amministrativa per violazione del codice della strada, «la facoltà concessa all'amministrazione resistente, in deroga alla disciplina ordinaria, di avvalersi di funzionari appositamente delegati, è limitata al solo giudizio di primo grado, mentre, per quelli successivi, trovano applicazione le norme generali in materia di rappresentanza e difesa da parte dell'Avvocatura dello Stato», ai sensi dell'art. 11, comma 1, R.D. n. 1611 del 1933, con la conseguenza che la notifica dell'appello contro la sentenza di prime cure deve essere effettuata, a pena di nullità, presso la l'Avvocatura dello Stato (Cass. n.
15263/18).
Ne deriva che la non può neanche essere considerata parte del Controparte_3 giudizio.
2 Tuttavia, essendo cessata la materia del contendere per una ragione legislativa sopravvenuta che non apre spazi ad altri epiloghi e dovendo necessariamente essere compensate le spese (di entrambi i gradi), non si può fare luogo ad integrazione del contraddittorio o a rinnovazione della notificazione dell'atto di appello, attività ‒ a questo punto ‒ completamente superflue (cfr. Cass. n. 8080/20; Cass. n. 800/20, in motivazione;
Cass. n. Cass. n. 12515/18; Cass. n. 15106/13).
Deve essere dichiarata cessata la materia del contendere.
La pronuncia di cessata materia del contendere è stata ed è prevista, in generale, nel diritto amministrativo e nel diritto tributario (artt. 26 e 27, legge n. 1034/71, in materia di contenzioso amministrativo;
art. 46, d.lgs. n. 546/92, in materia di contenzioso tributario)
e in specifici casi di diritto civile (cfr. l'art. 140 de d.lgs. n. 206/05, che, a proposito dell'azione inibitoria a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti, dispone che l'intervenuta conciliazione dinanzi alla camera di commercio «viene valutata ai fini della cessazione della materia del contendere»): ad essa si fa luogo quando, in pendenza del giudizio, l'amministrazione annulla o riforma l'atto impugnato (v. l'art. 23, comma 7, l. n. 1034/71), cioè quando – generalizzando il senso della proposizione normativa – essa ritorna sul proprio provvedimento in senso satisfattorio per il ricorrente
(cfr., oggi, l'art. 34, comma 5 del d.lgs. n. 104/10, recante il «Codice del processo amministrativo»).
La pronuncia in questione ha trovato diffusione anche nel processo civile per effetto di una giurisprudenza, ormai consolidata, che ne ravvisa i presupposti quando «risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti» (Cass. n. 271/06; Cass. n. 14775/04): si tratta in definitiva di una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale.
Ha affermato la Suprema Corte che la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice (Cass. n. 23289/07; Cass. n. 11962/05; Cass. S.U. n. 13969/04): la perfetta rimozione di ogni ragione di contrasto deve essere chiaramente riconosciuta ed
3 ammessa da tutte le parti interessate (v. Cass. n. 576/94; Cass. n. 6881/91).
Ad ogni modo, «la cessazione della materia del contendere – che deve essere dichiarata dal giudice anche di ufficio – costituisce, nel rito contenzioso davanti al giudice civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire, e cioè l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto» (Cass. n. 2567/07).
La appellante ha documentato il fatto che i carichi iscritti a ruolo, oggetto della cartella n. 295 2003 0050904211 001, sono stati annullati ex lege, depositando l'estratto di ruolo aggiornato.
Sull'intervenuto annullamento per legge dei carichi iscritti a ruolo non c'è contestazione tra le parti.
Effettivamente, l'art. 4 del decreto-legge n. 119/18, convertito nella legge n. 136/18, ha stabilito che i debiti di importo residuo, alla data della sua entrata in vigore, «fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al
31 dicembre 2010,… sono automaticamente annullati».
L'annullamento previsto dall'art. 4, comma 1, «opera automaticamente, ipso iure, in presenza dei presupposti di legge» e, quanto ai debiti litigiosi, «determina l'estinzione del processo per cessata materia del contendere, senza che assuma rilievo la mancata adozione del provvedimento di sgravio, trattandosi di atto dovuto meramente dichiarativo, previsto solo per consentire i necessari adempimenti tecnici e contabili nell'ambito dei rapporti tra agenti di riscossione ed enti impositori» (Cass. n. 34841/23).
L'annullamento dei carichi di ruolo sottesi alla cartella si deve ricondurre alla previsione di cui all'art. 4, poiché non risulta né da allegazioni né da documenti che l'annullamento sia stato determinato, eventualmente, da atti di impulso o di iniziativa di parte (ad es., una definizione agevolata).
A prescindere dalla disposizione normativa a cui ricondurre l'annullamento,
l'estratto aggiornato indica importi azzerati.
Pertanto, non può che essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, in riforma della sentenza impugnata (cfr. Cass. n. 4167/20).
4 Resta da decidere sulle spese del giudizio, avendone la appellante chiesto la compensazione e l'appellato il rimborso.
Una recentissima pronuncia ha affermato il seguente principio: «L'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere – in conseguenza dell'annullamento dei debiti tributari fino a mille euro ex art. 4 d.l. n. 119 del 2018 – comporta necessariamente la compensazione delle spese processuali tra le parti, risultando la controversia definita ope legis e, cioè, in virtù di un fatto ad essa estraneo» (Cass. n.
2828/24, relativamente al caso – non dissimile da quello in esame, nei tratti rilevanti – di un'impugnazione di una cartella di pagamento davanti al giudice di pace, che aveva dichiarato cessata la materia del contendere e compensato le spese, essendo intervenuto ex lege l'annullamento della cartella).
Applicando questo principio, le spese di entrambi i gradi sono da compensare.
In proposito, si devono considerare, preliminarmente, i seguenti principi: la declaratoria di cessata materia del contendere comporta la caducazione di tutte le sentenze pronunciate nel processo o nei gradi del processo e non passate in cosa giudicata (così,
Cass. n. 12887/09; Cass. n. 4714/06); nei casi di riforma, totale o parziale, della sentenza impugnata, il giudice di appello deve procedere d'ufficio «ad un nuovo regolamento delle spese processuali», tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la soccombenza va individuata, ai fini delle spese, con un criterio unitario e globale che non ammetterebbe distinzioni per gradi (Cass. n. 6259/14); solo in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere dal giudice del gravame esaminata se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo di impugnazione (Cass. n. 23226/14); anche nei casi di declaratoria di cessata materia del contendere nei gradi di impugnazione rileva l'esito finale, complessivo, della lite, non la soccombenza in ognuno dei gradi.
Pertanto, applicando i principi giurisprudenziali illustrati, le spese di entrambi i gradi sono da compensare.
Dato l'epilogo, non sussiste il presupposto di cui all'art. 13, comma 1-quater, del
D.P.R. n. 115/02 (Cass. n. 3542/17).
P.Q.M.
il Tribunale, pronunciando definitivamente, in riforma della sentenza impugnata,
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) compensa le spese del primo grado;
5 3) compensa le spese di questo giudizio.
Così deciso in Messina il 3 dicembre 2025.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Bonfiglio
6
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Messina
Seconda Sezione civile nella persona del Giudice monocratico dott. Giuseppe Bonfiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6332/2018 R.G., Oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, 1° comma, c.p.c.) proposta da
( , difesa dall'avv. Massimo Parte_1 P.IVA_1
Galletti,
– appellante contro
( ), difeso dall'avv. Salvatore Irrera, Controparte_1 C.F._1
– appellato e nei confronti di
Conclusioni delle parti: come in atti.
FATTO E DIRITTO
ha proposto opposizione, davanti al Giudice di pace di Messina, Controparte_1 avverso l'intimazione di pagamento n. 295 2016 9012165420 000, limitatamente alla parte dell'atto il cui presupposto è la cartella di pagamento n. 295 2003 0050904211 001, emessa per la riscossione di una somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa irrogata per una violazione del codice della strada.
La ha resistito. Controparte_2
La non si è costituita. Controparte_3
Il Giudice di pace, con la sentenza n. 724/18, depositata il 20 aprile 2018, accogliendo la domanda, ha annullato parzialmente l'intimazione opposta – nella parte in cui presuppone la cartella impugnata ‒ e condannato l'agente della riscossione al
1 pagamento delle spese di lite, compensandole, invece, nel rapporto con la CP_3
[...]
La ha proposto appello avverso la sentenza. Controparte_2
ha resistito. Controparte_1
Alla è succeduta, a titolo universale, l Controparte_2 [...]
. Parte_1
Preliminarmente, bisogna osservare che la declaratoria di cessata materia del contendere è una pronuncia necessaria, non essendone possibili altre e diverse, così come ha un contenuto necessario la pronuncia sulle spese.
Ciò comporta che, per un principio di economicità processuale, non sarebbe (e non
è) possibile disporre che sia integrato il contraddittorio o rinnovata la notificazione dell'atto di appello nei confronti della . Controparte_3
L'atto di appello non è stato notificato presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato, nonostante non sia integrato uno dei casi di deroga alle norme generali di cui agli artt.
144 c.p.c. e 11 del R.D. n. 1611/33, perché l'opposizione è stata proposta avverso una intimazione di pagamento e la sottesa cartella e non (direttamente) avverso ordinanze- ingiunzioni o verbali di accertamento di violazioni del codice della strada, in relazione alle quali il ricorso va notificato alle autorità amministrative che hanno emesso gli atti impugnati, ai sensi degli artt. 6, comma 9, e 7, comma 8, del d.lgs. n. 150/11.
Inoltre, essendo questo un giudizio di appello, comunque l'atto di impugnazione deve essere notificato presso l'Avvocatura dello Stato, anche se l'oggetto fosse l'opposizione a sanzione amministrativa irrogata per violazione del codice della strada.
La giurisprudenza di legittimità ha affermato che, in materia di opposizione a sanzione amministrativa per violazione del codice della strada, «la facoltà concessa all'amministrazione resistente, in deroga alla disciplina ordinaria, di avvalersi di funzionari appositamente delegati, è limitata al solo giudizio di primo grado, mentre, per quelli successivi, trovano applicazione le norme generali in materia di rappresentanza e difesa da parte dell'Avvocatura dello Stato», ai sensi dell'art. 11, comma 1, R.D. n. 1611 del 1933, con la conseguenza che la notifica dell'appello contro la sentenza di prime cure deve essere effettuata, a pena di nullità, presso la l'Avvocatura dello Stato (Cass. n.
15263/18).
Ne deriva che la non può neanche essere considerata parte del Controparte_3 giudizio.
2 Tuttavia, essendo cessata la materia del contendere per una ragione legislativa sopravvenuta che non apre spazi ad altri epiloghi e dovendo necessariamente essere compensate le spese (di entrambi i gradi), non si può fare luogo ad integrazione del contraddittorio o a rinnovazione della notificazione dell'atto di appello, attività ‒ a questo punto ‒ completamente superflue (cfr. Cass. n. 8080/20; Cass. n. 800/20, in motivazione;
Cass. n. Cass. n. 12515/18; Cass. n. 15106/13).
Deve essere dichiarata cessata la materia del contendere.
La pronuncia di cessata materia del contendere è stata ed è prevista, in generale, nel diritto amministrativo e nel diritto tributario (artt. 26 e 27, legge n. 1034/71, in materia di contenzioso amministrativo;
art. 46, d.lgs. n. 546/92, in materia di contenzioso tributario)
e in specifici casi di diritto civile (cfr. l'art. 140 de d.lgs. n. 206/05, che, a proposito dell'azione inibitoria a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti, dispone che l'intervenuta conciliazione dinanzi alla camera di commercio «viene valutata ai fini della cessazione della materia del contendere»): ad essa si fa luogo quando, in pendenza del giudizio, l'amministrazione annulla o riforma l'atto impugnato (v. l'art. 23, comma 7, l. n. 1034/71), cioè quando – generalizzando il senso della proposizione normativa – essa ritorna sul proprio provvedimento in senso satisfattorio per il ricorrente
(cfr., oggi, l'art. 34, comma 5 del d.lgs. n. 104/10, recante il «Codice del processo amministrativo»).
La pronuncia in questione ha trovato diffusione anche nel processo civile per effetto di una giurisprudenza, ormai consolidata, che ne ravvisa i presupposti quando «risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti» (Cass. n. 271/06; Cass. n. 14775/04): si tratta in definitiva di una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale.
Ha affermato la Suprema Corte che la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice (Cass. n. 23289/07; Cass. n. 11962/05; Cass. S.U. n. 13969/04): la perfetta rimozione di ogni ragione di contrasto deve essere chiaramente riconosciuta ed
3 ammessa da tutte le parti interessate (v. Cass. n. 576/94; Cass. n. 6881/91).
Ad ogni modo, «la cessazione della materia del contendere – che deve essere dichiarata dal giudice anche di ufficio – costituisce, nel rito contenzioso davanti al giudice civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire, e cioè l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto» (Cass. n. 2567/07).
La appellante ha documentato il fatto che i carichi iscritti a ruolo, oggetto della cartella n. 295 2003 0050904211 001, sono stati annullati ex lege, depositando l'estratto di ruolo aggiornato.
Sull'intervenuto annullamento per legge dei carichi iscritti a ruolo non c'è contestazione tra le parti.
Effettivamente, l'art. 4 del decreto-legge n. 119/18, convertito nella legge n. 136/18, ha stabilito che i debiti di importo residuo, alla data della sua entrata in vigore, «fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al
31 dicembre 2010,… sono automaticamente annullati».
L'annullamento previsto dall'art. 4, comma 1, «opera automaticamente, ipso iure, in presenza dei presupposti di legge» e, quanto ai debiti litigiosi, «determina l'estinzione del processo per cessata materia del contendere, senza che assuma rilievo la mancata adozione del provvedimento di sgravio, trattandosi di atto dovuto meramente dichiarativo, previsto solo per consentire i necessari adempimenti tecnici e contabili nell'ambito dei rapporti tra agenti di riscossione ed enti impositori» (Cass. n. 34841/23).
L'annullamento dei carichi di ruolo sottesi alla cartella si deve ricondurre alla previsione di cui all'art. 4, poiché non risulta né da allegazioni né da documenti che l'annullamento sia stato determinato, eventualmente, da atti di impulso o di iniziativa di parte (ad es., una definizione agevolata).
A prescindere dalla disposizione normativa a cui ricondurre l'annullamento,
l'estratto aggiornato indica importi azzerati.
Pertanto, non può che essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, in riforma della sentenza impugnata (cfr. Cass. n. 4167/20).
4 Resta da decidere sulle spese del giudizio, avendone la appellante chiesto la compensazione e l'appellato il rimborso.
Una recentissima pronuncia ha affermato il seguente principio: «L'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere – in conseguenza dell'annullamento dei debiti tributari fino a mille euro ex art. 4 d.l. n. 119 del 2018 – comporta necessariamente la compensazione delle spese processuali tra le parti, risultando la controversia definita ope legis e, cioè, in virtù di un fatto ad essa estraneo» (Cass. n.
2828/24, relativamente al caso – non dissimile da quello in esame, nei tratti rilevanti – di un'impugnazione di una cartella di pagamento davanti al giudice di pace, che aveva dichiarato cessata la materia del contendere e compensato le spese, essendo intervenuto ex lege l'annullamento della cartella).
Applicando questo principio, le spese di entrambi i gradi sono da compensare.
In proposito, si devono considerare, preliminarmente, i seguenti principi: la declaratoria di cessata materia del contendere comporta la caducazione di tutte le sentenze pronunciate nel processo o nei gradi del processo e non passate in cosa giudicata (così,
Cass. n. 12887/09; Cass. n. 4714/06); nei casi di riforma, totale o parziale, della sentenza impugnata, il giudice di appello deve procedere d'ufficio «ad un nuovo regolamento delle spese processuali», tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la soccombenza va individuata, ai fini delle spese, con un criterio unitario e globale che non ammetterebbe distinzioni per gradi (Cass. n. 6259/14); solo in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere dal giudice del gravame esaminata se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo di impugnazione (Cass. n. 23226/14); anche nei casi di declaratoria di cessata materia del contendere nei gradi di impugnazione rileva l'esito finale, complessivo, della lite, non la soccombenza in ognuno dei gradi.
Pertanto, applicando i principi giurisprudenziali illustrati, le spese di entrambi i gradi sono da compensare.
Dato l'epilogo, non sussiste il presupposto di cui all'art. 13, comma 1-quater, del
D.P.R. n. 115/02 (Cass. n. 3542/17).
P.Q.M.
il Tribunale, pronunciando definitivamente, in riforma della sentenza impugnata,
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) compensa le spese del primo grado;
5 3) compensa le spese di questo giudizio.
Così deciso in Messina il 3 dicembre 2025.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Bonfiglio
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