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Articolo 3 della Legge 18 febbraio 1999, n. 58
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Legge 18 febbraio 1999, n. 58
Articolo 3 della Legge 18 febbraio 1999, n. 58
Versione
12 marzo 1999
Art. 3. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Entrata in vigore il 12 marzo 1999
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