Articolo 2 della Legge 23 dicembre 1977, n. 933
Articolo 1Articolo 3
Versione
30 dicembre 1977
Art. 2.
E' autorizzato il limite di impegno trentennale di lire 2.500 milioni, da iscrivere nel capitolo 9303 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1977, per far fronte, senza l'ulteriore assenso del Ministero del tesoro, ai sottoindicati adempimenti, relativi all'attuazione dei piani di ricostruzione di cui alla legge 27 ottobre 1951, n. 1402 , e successive modificazioni ed integrazioni, nel seguente ordine di precedenza:
a) reintegro delle somme, destinate ai lavori, impegnate per le esecuzioni dei lavori medesimi e utilizzate per la revisione prezzi;
b) corresponsione dei maggiori oneri per l'intero importo della revisione prezzi dei lavori gia' finanziati, anche se ancora da eseguire;
c) corresponsione dei maggiori importi per il completamento dei lavori in corso di esecuzione, previsti nei progetti gia' approvati in linea tecnica;
d) corresponsione dei maggiori importi per lavori resisi necessari in corso di opera;
e) corresponsione di maggiori oneri conseguenti alle procedure espropriative.
Entrata in vigore il 30 dicembre 1977