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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 16/05/2025, n. 816 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 816 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1109/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati dott. Maria Cristina Salvadori Presidente dott. Mariacolomba Giuliano Consigliere Relatore dott. Pietro Iovino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 1109/2023 promossa da:
C.F. ), con Parte_1 P.IVA_1 il patrocinio dell'avv. RODA LUCA, dell'avv. LAZZARI MASSIMO e dell'avv. CICCHINI NICOLAS Parte_2
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CAPANNI Controparte_1 P.IVA_2
ALESSANDRO e dell'avv. DI TRAGLIA GIOVANNI
APPELLATA
CONCLUSIONI
Come da rispettivi atti di costituzione in giudizio
RAGIONI DELLA DECISIONE
1)Con ricorso ex art. 447 bis cpc depositato dinanzi al Tribunale di Ravenna la
(già ) esponeva di avere concluso 12.9.2005 con Controparte_1 Controparte_2
la e quattro contratti collegati, in Pt_1 Parte_1
virtù dei quali essa aveva concesso in comodato alla resistente un impianto di distribuzione, in Cervia, dei carburanti e altri prodotti che essa avrebbe C somministrato all'esercente in via esclusiva dalla , e le aveva altresì locato un immobile destinato a market e un terreno destinato al servizio di lavaggio auto.
pagina 1 di 7 La e aveva omesso di pagare il prezzo delle forniture di Pt_1 Parte_1
carburante ed i canoni relativi alle locazioni, maturando un debito pari, al netto delle compensazioni contabili di cui alla propria lettera doc. 7, ad euro 131.040,22; diffidata con lettera del 4.10.2021, la resistente era rimasta inadempiente. C La chiedeva dunque dichiararsi risolti ex art. 1456 cc i contratti, e condannarsi la e al rilascio dei beni concessile in godimento, nonché al Pt_1 Parte_1
pagamento delle penali contrattualmente previste per il ritardato rilascio, pari ad euro 500,00 al giorno quanto all'impianto, euro 258,00 al giorno per il market, euro 258,00 al giorno per il terreno, nonché della penale prevista dall'art. 16.2 per la risoluzione anticipata del contratto di somministrazione.
La resistente si costituiva opponendosi alle domande in ragione del proprio controcredito di euro 165.173,60, che essa aveva già domandato dinanzi al C Tribunale di Roma, derivante dalla mancata applicazione, da parte della , degli sconti previsti nel contratto di somministrazione.
Con sentenza n.392/23 il Tribunale dichiarava risolti i contratti ex art. 1456 cc, e condannava la e al rilascio di tutti i beni concessile in Pt_1 Parte_1
godimento, nonché al pagamento del credito di euro 131.040,22, e delle penali maturate dal 18.11.2021 alla data della decisione (5.6.2023), per complessivi euro
225.600,00, somma determinata previa riduzione ad euro 250,00 al giorno della penale relativa al comodato dell'impianto, ad euro 100,00 al giorno della penale relativa al market e ad euro 50,00 al giorno della penale relativa al terreno;
rigettava invece la domanda di penale ex art. 16.2 per non avere la IP fornito la prova in merito alla entità dell'”acquisto medio” previsto dalle parti quale elemento di quantificazione della penale.
Avverso tale sentenza proponeva appello la e rilevava che il Pt_1 Parte_1
Tribunale era incorso in ultrapetizione, non avendo la IP domandato il pagamento del credito di euro 131.040,22; ribadiva che il proprio controcredito, da accertarsi eventualmente attraverso una CTU, escludeva che essa potesse essere considerata pagina 2 di 7 C inadempiente, denotando piuttosto un ricorso, da parte della , alla risoluzione di diritto contrario alla buona fede;
domandava, in subordine, ulteriore riduzione delle penali.
L'appellata si costituiva deducendo l'inaccoglibilità del gravame.
Con ordinanza del 19.12.2023 la Corte sospendeva la decisione impugnata limitatamente alla condanna dell'appellante al pagamento di euro 131.040,22 e relativi interessi.
La causa veniva decisa in esito all'udienza di discussione del 9.5.2025 come da dispositivo di cui era data immediata lettura.
2)E' fondato il primo motivo di gravame.
Contrariamente a quanto dall'appellata sostenuto nella memoria di costituzione nel presente giudizio, essa ha domandato in primo grado il pagamento delle sole penali così come si evince chiarissimamente dalle conclusioni contenute nel ricorso (< accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione di diritto ex art. 1456 c.c. o, in subordine, per grave inadempimento ai sensi dell'art. 1453 c.c., dei contratti …; dichiarare altresì la sussistenza del diritto di IP di ottenere dalla riconsegna…; condannare la Parte_3
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, al pagamento, in favore di Pt_1
IP: - della somma di Euro 123.500,00, oltre interessi, dovutale dal 4.10.2021 all'8.06.2022 a titolo di penale maturata per la tardiva riconsegna dell'impianto e delle attrezzature consegnategli in comodato, oltre gli ulteriori importi di Euro 500,00 per ogni ulteriore giorno di ritardo dall'8.06.2022 fino all'effettiva riconsegna;
- della somma di Euro 63.726,00, oltre interessi, dovutale dal 4.10.2021 all'8.06.2022 a titolo di penale maturata per la tardiva riconsegna del terreno concesso in locazione, oltre gli ulteriori importi di Euro 258,00 per ogni ulteriore giorno di ritardo dall'8.06.2022 fino all'effettiva riconsegna;
- della somma di Euro
63.726,00, oltre interessi, dovutale dal 4.10.2021 all'8.06.2022 a titolo di penale maturata per la tardiva riconsegna del locale Market concesso in locazione, oltre gli ulteriori importi di Euro
258,00 per ogni ulteriore giorno di ritardo dall'8.06.2022 fino all'effettiva riconsegna;
- della somma da accertare in corso di causa a titolo di penale per la risoluzione anticipata del contratto di fornitura, come previsto dall'art. 16.2 del medesimo contratto;
(C) in via subordinata, e salvo gravame, condannare la in persona del suo legale Pt_1
C rappresentante pro-tempore, al pagamento, in favore di , delle diverse somme, maggiori o pagina 3 di 7 minori che per sorte e interessi dovessero risultare dovute all'esito del presente giudizio, per i titoli e le causali suindicati, anche previa valutazione equitativa>>), nonché dalla narrativa dell'atto.
Il credito di euro 131.040,22 era stato allegato solo poiché ad esso ineriva l'inadempimento che aveva dato luogo all'applicazione delle clausole risolutive espresse poste a fondamento della domanda di dichiarazione della risoluzione di diritto dei contratti collegati.
La sentenza va quindi conseguentemente riformata.
3)I restanti motivi di gravame, pur ammissibili poiché articolari in termini conformi al disposto dell'art. 342 cpc poiché tali da consentire di individuare le statuizioni investite dal gravame e le censure in concreto mosse alla motivazione della sentenza impugnata, così che è possibile desumere quali sono le argomentazioni fatte valere in contrapposizione a quelle da essa evincibili, sono infondati.
Il secondo motivo attiene alla insussistenza dell'inadempimento posto a fondamento della pronuncia di risoluzione, in tesi escluso dall'esistenza del maggior credito della snc di euro 165.173,60 relativo a somme pagate dai clienti della stazione di servizio a mezzo di buoni carburante, carte carburante e buoni
C sconto, o con carte elettroniche, che la avrebbe omesso di portare in compensazione con i debiti della e relativi all'acquisto dei Pt_1 Parte_1
prodotti oggetto del contratto di somministrazione.
E' opportuno premettere che la pendenza dinanzi al Tribunale di Roma del giudizio proposto dalla e per far valere tale credito non è stata dedotta Pt_1 Parte_1
dalle parti né rilevata d'ufficio dal giudice agli effetti della competenza ex art. 39 cpc. In ogni caso, sarebbe rimasta ferma la competenza del Tribunale Ravenna essendo inderogabile la competenza territoriale stabilita dall'art. 21 cpc per i contratti di locazione e di comodato di immobili.
pagina 4 di 7 Orbene, il Tribunale ha affermato che <l'asserita, e tutta da dimostrare, esistenza C di un credito di nei confronti di costituisce vicenda avulsa e scollegata Pt_1
da questo procedimento>>.
Tale considerazione va condivisa.
Ed invero, ancor prima di ogni considerazione in merito alla idoneità della CTP Con prodotta dalla e -sempre specificamente contestata dalla a Pt_1 Parte_1
fornire la prova dell'esistenza del credito in questione o anche solo a costituire la base per la effettuazione di una CTU contabile (questioni su cui nulla è dedotto nell'atto di appello), deve considerarsi che è incontestato il mancato pagamento C non solo di forniture di prodotti da parte della , ma anche di canoni di locazione del terreno e del market.
Rispetto a tali debiti non è stato neppure allegato che operasse il meccanismo di compensazione previsto dal contratto di somministrazione, dal quale sarebbe sorto il preteso controcredito della snc.
Considerate le divergenze fra le parti, documentata dalla corrispondenza anteriore al giudizio, sulla esistenza del credito vantato dalla somministrata;
tenuto conto che, per accordo fra le parti, le somme pagate dai clienti con buoni sconto, carte carburante ecc…avrebbero dovuto essere detratte dal credito della IP nascente dal
(solo) contratto di somministrazione;
valutato, infine, che risultano impagati ben 6 canoni di locazione per ciascun contratto, per un importo complessivo di circa euro
16.800,00, può senz'altro escludersi che le clausole risolutive espresse contenute nei contratti di locazioni siano state invocate dalla IP in modo non conforme ai canoni della correttezza e della buona fede.
Deve poi considerarsi che i contratti di locazione prevedevano che la loro inefficacia, per qualunque causa e dunque anche in ragione delle clausole risolutive espresse da essi previste, avrebbe comportato anche l'inefficacia del contratto di comodato dell'impianto di distribuzione carburanti. Dunque l'eventuale inesistenza del debito della e relativo alla somministrazione, non Pt_1 Parte_1
pagina 5 di 7 impedirebbe comunque l'operatività delle clausole risolutive espresse contenute nei contratti di locazione, dalla cui risoluzione ex art. 1456 cc discendono gli obblighi restitutori oggetto del presente giudizio.
4)Va disattesa la richiesta di riduzione dell'importo delle penali per il ritardo nel rilascio di cui all'ultimo motivo di appello.
Premesso che, contrariamente a quanto supposto nell'atto di appello, non risulta affatto che il Tribunale di Roma sia stato investito della domanda di pagamento delle penali, in ordine alle quali peraltro, come si è detto, esso sarebbe stato incompetente, si premette che non è in discussione il computo del periodo di 564 giorni per il quale il Tribunale le ha ritenute applicabili.
Deve allora rilevarsi che, come sopra indicato, il primo giudice ha già sensibilmente ridotto le penali, in particolare della metà quanto al comodato dell'impianto, di più di 4/5 quanto alla locazione del terreno e di più di 3/5 quanto alla locazione del market.
Agli effetti dell'art. 1384 cc, l'appellante ha richiamato la limitata estensione di soli mq 50 del terreno e del market, ed il fatto che il comodato aveva ad oggetto soltanto <un accettatore di banconote, insegne luminose, serbatoi monoprodotto>> (invero in numero di 7) <>>, beni che risultano comunque posti su di un'area di ben mq 7.000 (v. locazione del terreno).
Ad avviso delle Corte, a prescindere da una rigida ed esclusiva correlazione con l'effettiva entità del danno subito, e considerato, piuttosto, l'interesse del creditore al rilascio dei beni, considerata la loro natura, funzione e consistenza, la rilevante riduzione delle penali operata dal Tribunale non lascia spazio per la ulteriore riduzione sollecitata dalla debitrice, apparendo le penali, come rideterminate dal primo giudice, tutt'altro che manifestamente eccessive.
Si osserva infine, a fronte di quanto osservato dall'appellante sul punto, che è nella stessa natura della penale per il ritardato rilascio che essa si aggiunga al pagamento pagina 6 di 7 del canone di locazione dovuto ex art. 1591 cc, quale “maggior danno” preventivamente determinato dalle parti.
5)Tenuto conto dell'esito complessivo della lite, le spese processuali di entrambi i gradi (assunte quelle di primo grado come liquidate dal Tribunale) vanno compensate per un terzo e per il resto poste a carico della e Pt_1 Parte_1
secondo il principio di soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla e Pt_1 [...]
nei confronti della Parte_1 Controparte_4
avverso la sentenza del Tribunale di Parma n. 747/20, in parziale accoglimento del gravame, dichiara la nullità per ultrapetizione della condanna dell'appellante al pagamento, in favore dell'appellata, di euro 131.040,22 oltre interessi;
rigetta nel resto l'appello.
Compensa per un terzo le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio e condanna l'appellante a rifondere all'appellata la restante parte di tali spese che liquida, già in misura di due terzi, per il primo grado, in euro 363,33 per anticipazioni ed euro
7.333,33 per compensi, e per il secondo grado in euro 4.000,00 per compensi, oltre a 15% dei compensi per spese generali, CPA ed IVA come per legge.
Bologna, 9.5.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Mariacolomba Giuliano Maria Cristina Salvadori
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati dott. Maria Cristina Salvadori Presidente dott. Mariacolomba Giuliano Consigliere Relatore dott. Pietro Iovino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 1109/2023 promossa da:
C.F. ), con Parte_1 P.IVA_1 il patrocinio dell'avv. RODA LUCA, dell'avv. LAZZARI MASSIMO e dell'avv. CICCHINI NICOLAS Parte_2
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CAPANNI Controparte_1 P.IVA_2
ALESSANDRO e dell'avv. DI TRAGLIA GIOVANNI
APPELLATA
CONCLUSIONI
Come da rispettivi atti di costituzione in giudizio
RAGIONI DELLA DECISIONE
1)Con ricorso ex art. 447 bis cpc depositato dinanzi al Tribunale di Ravenna la
(già ) esponeva di avere concluso 12.9.2005 con Controparte_1 Controparte_2
la e quattro contratti collegati, in Pt_1 Parte_1
virtù dei quali essa aveva concesso in comodato alla resistente un impianto di distribuzione, in Cervia, dei carburanti e altri prodotti che essa avrebbe C somministrato all'esercente in via esclusiva dalla , e le aveva altresì locato un immobile destinato a market e un terreno destinato al servizio di lavaggio auto.
pagina 1 di 7 La e aveva omesso di pagare il prezzo delle forniture di Pt_1 Parte_1
carburante ed i canoni relativi alle locazioni, maturando un debito pari, al netto delle compensazioni contabili di cui alla propria lettera doc. 7, ad euro 131.040,22; diffidata con lettera del 4.10.2021, la resistente era rimasta inadempiente. C La chiedeva dunque dichiararsi risolti ex art. 1456 cc i contratti, e condannarsi la e al rilascio dei beni concessile in godimento, nonché al Pt_1 Parte_1
pagamento delle penali contrattualmente previste per il ritardato rilascio, pari ad euro 500,00 al giorno quanto all'impianto, euro 258,00 al giorno per il market, euro 258,00 al giorno per il terreno, nonché della penale prevista dall'art. 16.2 per la risoluzione anticipata del contratto di somministrazione.
La resistente si costituiva opponendosi alle domande in ragione del proprio controcredito di euro 165.173,60, che essa aveva già domandato dinanzi al C Tribunale di Roma, derivante dalla mancata applicazione, da parte della , degli sconti previsti nel contratto di somministrazione.
Con sentenza n.392/23 il Tribunale dichiarava risolti i contratti ex art. 1456 cc, e condannava la e al rilascio di tutti i beni concessile in Pt_1 Parte_1
godimento, nonché al pagamento del credito di euro 131.040,22, e delle penali maturate dal 18.11.2021 alla data della decisione (5.6.2023), per complessivi euro
225.600,00, somma determinata previa riduzione ad euro 250,00 al giorno della penale relativa al comodato dell'impianto, ad euro 100,00 al giorno della penale relativa al market e ad euro 50,00 al giorno della penale relativa al terreno;
rigettava invece la domanda di penale ex art. 16.2 per non avere la IP fornito la prova in merito alla entità dell'”acquisto medio” previsto dalle parti quale elemento di quantificazione della penale.
Avverso tale sentenza proponeva appello la e rilevava che il Pt_1 Parte_1
Tribunale era incorso in ultrapetizione, non avendo la IP domandato il pagamento del credito di euro 131.040,22; ribadiva che il proprio controcredito, da accertarsi eventualmente attraverso una CTU, escludeva che essa potesse essere considerata pagina 2 di 7 C inadempiente, denotando piuttosto un ricorso, da parte della , alla risoluzione di diritto contrario alla buona fede;
domandava, in subordine, ulteriore riduzione delle penali.
L'appellata si costituiva deducendo l'inaccoglibilità del gravame.
Con ordinanza del 19.12.2023 la Corte sospendeva la decisione impugnata limitatamente alla condanna dell'appellante al pagamento di euro 131.040,22 e relativi interessi.
La causa veniva decisa in esito all'udienza di discussione del 9.5.2025 come da dispositivo di cui era data immediata lettura.
2)E' fondato il primo motivo di gravame.
Contrariamente a quanto dall'appellata sostenuto nella memoria di costituzione nel presente giudizio, essa ha domandato in primo grado il pagamento delle sole penali così come si evince chiarissimamente dalle conclusioni contenute nel ricorso (< accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione di diritto ex art. 1456 c.c. o, in subordine, per grave inadempimento ai sensi dell'art. 1453 c.c., dei contratti …; dichiarare altresì la sussistenza del diritto di IP di ottenere dalla riconsegna…; condannare la Parte_3
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, al pagamento, in favore di Pt_1
IP: - della somma di Euro 123.500,00, oltre interessi, dovutale dal 4.10.2021 all'8.06.2022 a titolo di penale maturata per la tardiva riconsegna dell'impianto e delle attrezzature consegnategli in comodato, oltre gli ulteriori importi di Euro 500,00 per ogni ulteriore giorno di ritardo dall'8.06.2022 fino all'effettiva riconsegna;
- della somma di Euro 63.726,00, oltre interessi, dovutale dal 4.10.2021 all'8.06.2022 a titolo di penale maturata per la tardiva riconsegna del terreno concesso in locazione, oltre gli ulteriori importi di Euro 258,00 per ogni ulteriore giorno di ritardo dall'8.06.2022 fino all'effettiva riconsegna;
- della somma di Euro
63.726,00, oltre interessi, dovutale dal 4.10.2021 all'8.06.2022 a titolo di penale maturata per la tardiva riconsegna del locale Market concesso in locazione, oltre gli ulteriori importi di Euro
258,00 per ogni ulteriore giorno di ritardo dall'8.06.2022 fino all'effettiva riconsegna;
- della somma da accertare in corso di causa a titolo di penale per la risoluzione anticipata del contratto di fornitura, come previsto dall'art. 16.2 del medesimo contratto;
(C) in via subordinata, e salvo gravame, condannare la in persona del suo legale Pt_1
C rappresentante pro-tempore, al pagamento, in favore di , delle diverse somme, maggiori o pagina 3 di 7 minori che per sorte e interessi dovessero risultare dovute all'esito del presente giudizio, per i titoli e le causali suindicati, anche previa valutazione equitativa>>), nonché dalla narrativa dell'atto.
Il credito di euro 131.040,22 era stato allegato solo poiché ad esso ineriva l'inadempimento che aveva dato luogo all'applicazione delle clausole risolutive espresse poste a fondamento della domanda di dichiarazione della risoluzione di diritto dei contratti collegati.
La sentenza va quindi conseguentemente riformata.
3)I restanti motivi di gravame, pur ammissibili poiché articolari in termini conformi al disposto dell'art. 342 cpc poiché tali da consentire di individuare le statuizioni investite dal gravame e le censure in concreto mosse alla motivazione della sentenza impugnata, così che è possibile desumere quali sono le argomentazioni fatte valere in contrapposizione a quelle da essa evincibili, sono infondati.
Il secondo motivo attiene alla insussistenza dell'inadempimento posto a fondamento della pronuncia di risoluzione, in tesi escluso dall'esistenza del maggior credito della snc di euro 165.173,60 relativo a somme pagate dai clienti della stazione di servizio a mezzo di buoni carburante, carte carburante e buoni
C sconto, o con carte elettroniche, che la avrebbe omesso di portare in compensazione con i debiti della e relativi all'acquisto dei Pt_1 Parte_1
prodotti oggetto del contratto di somministrazione.
E' opportuno premettere che la pendenza dinanzi al Tribunale di Roma del giudizio proposto dalla e per far valere tale credito non è stata dedotta Pt_1 Parte_1
dalle parti né rilevata d'ufficio dal giudice agli effetti della competenza ex art. 39 cpc. In ogni caso, sarebbe rimasta ferma la competenza del Tribunale Ravenna essendo inderogabile la competenza territoriale stabilita dall'art. 21 cpc per i contratti di locazione e di comodato di immobili.
pagina 4 di 7 Orbene, il Tribunale ha affermato che <l'asserita, e tutta da dimostrare, esistenza C di un credito di nei confronti di costituisce vicenda avulsa e scollegata Pt_1
da questo procedimento>>.
Tale considerazione va condivisa.
Ed invero, ancor prima di ogni considerazione in merito alla idoneità della CTP Con prodotta dalla e -sempre specificamente contestata dalla a Pt_1 Parte_1
fornire la prova dell'esistenza del credito in questione o anche solo a costituire la base per la effettuazione di una CTU contabile (questioni su cui nulla è dedotto nell'atto di appello), deve considerarsi che è incontestato il mancato pagamento C non solo di forniture di prodotti da parte della , ma anche di canoni di locazione del terreno e del market.
Rispetto a tali debiti non è stato neppure allegato che operasse il meccanismo di compensazione previsto dal contratto di somministrazione, dal quale sarebbe sorto il preteso controcredito della snc.
Considerate le divergenze fra le parti, documentata dalla corrispondenza anteriore al giudizio, sulla esistenza del credito vantato dalla somministrata;
tenuto conto che, per accordo fra le parti, le somme pagate dai clienti con buoni sconto, carte carburante ecc…avrebbero dovuto essere detratte dal credito della IP nascente dal
(solo) contratto di somministrazione;
valutato, infine, che risultano impagati ben 6 canoni di locazione per ciascun contratto, per un importo complessivo di circa euro
16.800,00, può senz'altro escludersi che le clausole risolutive espresse contenute nei contratti di locazioni siano state invocate dalla IP in modo non conforme ai canoni della correttezza e della buona fede.
Deve poi considerarsi che i contratti di locazione prevedevano che la loro inefficacia, per qualunque causa e dunque anche in ragione delle clausole risolutive espresse da essi previste, avrebbe comportato anche l'inefficacia del contratto di comodato dell'impianto di distribuzione carburanti. Dunque l'eventuale inesistenza del debito della e relativo alla somministrazione, non Pt_1 Parte_1
pagina 5 di 7 impedirebbe comunque l'operatività delle clausole risolutive espresse contenute nei contratti di locazione, dalla cui risoluzione ex art. 1456 cc discendono gli obblighi restitutori oggetto del presente giudizio.
4)Va disattesa la richiesta di riduzione dell'importo delle penali per il ritardo nel rilascio di cui all'ultimo motivo di appello.
Premesso che, contrariamente a quanto supposto nell'atto di appello, non risulta affatto che il Tribunale di Roma sia stato investito della domanda di pagamento delle penali, in ordine alle quali peraltro, come si è detto, esso sarebbe stato incompetente, si premette che non è in discussione il computo del periodo di 564 giorni per il quale il Tribunale le ha ritenute applicabili.
Deve allora rilevarsi che, come sopra indicato, il primo giudice ha già sensibilmente ridotto le penali, in particolare della metà quanto al comodato dell'impianto, di più di 4/5 quanto alla locazione del terreno e di più di 3/5 quanto alla locazione del market.
Agli effetti dell'art. 1384 cc, l'appellante ha richiamato la limitata estensione di soli mq 50 del terreno e del market, ed il fatto che il comodato aveva ad oggetto soltanto <un accettatore di banconote, insegne luminose, serbatoi monoprodotto>> (invero in numero di 7) <
Ad avviso delle Corte, a prescindere da una rigida ed esclusiva correlazione con l'effettiva entità del danno subito, e considerato, piuttosto, l'interesse del creditore al rilascio dei beni, considerata la loro natura, funzione e consistenza, la rilevante riduzione delle penali operata dal Tribunale non lascia spazio per la ulteriore riduzione sollecitata dalla debitrice, apparendo le penali, come rideterminate dal primo giudice, tutt'altro che manifestamente eccessive.
Si osserva infine, a fronte di quanto osservato dall'appellante sul punto, che è nella stessa natura della penale per il ritardato rilascio che essa si aggiunga al pagamento pagina 6 di 7 del canone di locazione dovuto ex art. 1591 cc, quale “maggior danno” preventivamente determinato dalle parti.
5)Tenuto conto dell'esito complessivo della lite, le spese processuali di entrambi i gradi (assunte quelle di primo grado come liquidate dal Tribunale) vanno compensate per un terzo e per il resto poste a carico della e Pt_1 Parte_1
secondo il principio di soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla e Pt_1 [...]
nei confronti della Parte_1 Controparte_4
avverso la sentenza del Tribunale di Parma n. 747/20, in parziale accoglimento del gravame, dichiara la nullità per ultrapetizione della condanna dell'appellante al pagamento, in favore dell'appellata, di euro 131.040,22 oltre interessi;
rigetta nel resto l'appello.
Compensa per un terzo le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio e condanna l'appellante a rifondere all'appellata la restante parte di tali spese che liquida, già in misura di due terzi, per il primo grado, in euro 363,33 per anticipazioni ed euro
7.333,33 per compensi, e per il secondo grado in euro 4.000,00 per compensi, oltre a 15% dei compensi per spese generali, CPA ed IVA come per legge.
Bologna, 9.5.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Mariacolomba Giuliano Maria Cristina Salvadori
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