Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 09/04/2025, n. 265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 265 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PAVIA
SEZIONE II CIVILE
R.V.G. 5118/2024
Riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento promosso congiuntamente da
, (C.F. ); Parte_1 C.F._1
e da
, (C.F. ; Parte_2 C.F._2
entrambi con l'Avv. ACCOLLA GIUSEPPE e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Voghera, Via del Castello n. 11;
E con l'intervento del Pubblico Ministero, che nulla ha opposto;
Visto il ricorso ex art 473 bis 51 c.p.c. depositato dalle Parti in data 12.12.2024 per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale;
rilevato che le Parti hanno congiuntamente chiesto al Tribunale di recepire l'accordo tra loro raggiunto circa le condizioni di affido e mantenimento dei figli minori
[...]
, nato a [...] il [...], e , nato a [...] il [...]; Per_1 Persona_2
che in particolare le parti hanno chiesto di recepire le seguenti condizioni:
“A) L'affido dei figli minori e spetta Persona_1 Persona_2
ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica degli stessi presso l'abitazione della madre.
Per effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative pag. 1 di 4
Sarà onere dei genitori tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai figli.
Entrambi i genitori avranno diritto di esercitare la potestà separata sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
La IGa avrà la facoltà, ove lo ritenga opportuno, di trasferire Parte_2
altrove la propria residenza e quella dei figli, purché ciò non limiti il diritto di visita del padre.
In caso di trasferimento della residenza la IGa sarà tenuta a dame notizia al IG
con congruo preavviso. Parte_1
B) Il IG , compatibilmente con i propri impegni di lavoro, avrà Parte_1
facoltà di tenere con sé i figli almeno due giorni alla settimana, dalle ore 16.00 - e comunque dal doposcuola - sino alle ore 21.00.
Il IG potrà altresì tenere con sé i figli a weekend alternati, dalle Parte_1
ore 16.00 del giorno venerdì alle ore 21.00 del giorno domenica.
Ulteriori periodi di visita e di frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni di studio, sportivi e sociali dei figli, nonché nel rispetto delle volontà degli stessi.
C) Per quanto concerne le festività natalizie il IG avrà facoltà Parte_1
di trascorrere con i figli il giorno di Natale, mentre il 31 dicembre 1° gennaio verranno trascorsi dai minori con i genitori in modo alternato. Relativamente alla vacanza pasquali il IG avrà facoltà di trascorrere con i figli il giorno di Parte_1
Pasqua o di Pasquetta ad anni alterni.
In merito alle vacanze estive, il IG avrà la facoltà di trascorrere Parte_1
con i figli almeno due settimane nel periodo compreso tra i mesi di luglio e settembre.
Detto periodo dovrà essere individuato, previo accordo con la madre, entro il 30 giugno di ogni anno, tenuto conto anche delle esigenze lavorative del IG Parte_1
[...]
pag. 2 di 4 I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno i figli.
Qualora la IGa decida di trascorrere dei periodi di vacanza con Parte_2
i figli dovrà darne notizia al IG con congruo preavviso, Parte_1
indicando la località di destinazione nonché le date di partenza e ritorno.
D) Il IG si impegna a corrispondere mensilmente, a titolo di Parte_1
concorso spese per il mantenimento ordinario dei figli, la somma complessiva di Euro
200,00 (pari ad Euro 100,00 per ciascun figlio) da rivalutarsi di anno in anno, a far luogo dalla data di deposito del presente ricorso, secondo la variazione degli indici ISTAT.
Il succitato importo dovrà esser corrisposto mediante bonifico bancario.
I IG inoltre corrisponderà e /o rimborserà alla IGa Parte_1 [...]
il 50% di tutte le spese straordinarie dalla stessa sostenute nell'interesse Parte_2
dei figli dietro semplice prestazione del documento fiscale comprovante la relativa spesa.
In particolare i ricorrenti si danno reciprocamente atto che non sarà necessaria alcuna preventiva concertazione per quanto riguarda le spese mediche ritenute necessarie dal medico curante e per le spese relative alla frequentazione scolastica (tasse d'iscrizione, libri di testo , abbonamento autobus, mensa e ripetizioni).
Sarà invece necessario il preventivo accordo per il rimborso delle ulteriori spese straordinarie di natura scolastica, nonché di quelle di natura sportiva e ricreativa.
Il IG continuerà a corrispondere i sopracitati contributi Parte_1
nell'interesse dei figli fintanto che ciascuno di essi continuerà a convivere con la madre e/o non sarà economicamente indipendente.
Le detrazioni fiscali vengono interamente assegnate alla IGa Parte_3
E) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi e si impegnano inoltre a tutelare la figura patema e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli.
F) I IGi e prestano sin da ora il consenso Parte_1 Parte_3
reciproco all'espatrio nonché al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire i figli nel proprio passaporto”.
pag. 3 di 4 Le parti, all'udienza del 21.02.2025, hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
È stata data la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
Si dà atto che le Parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione della sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale, ritenuto che non vi siano motivi per disporre diversamente da quanto concordemente richiesto dalle parti e che le condiziono siano rispondenti all'interesse della prole;
ritenuto che
nulla vada disposto in ordine alle spese del procedimento, trattandosi di ricorso congiunto;
preso atto della rinuncia all'impugnazione della sentenza;
P.Q.M.
- recepisce integralmente le condizioni come sopra indicate, da ritenersi parte integrante del presente dispositivo;
- nulla dispone in positivo sulle spese del procedimento.
Si comunichi a cura della cancelleria.
Così deciso in data 7.4.2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
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