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Ordinanza 31 marzo 2025
Ordinanza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, ordinanza 31/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
LA CORTE D'APPELLO DI LECCE
SEZIONE PROMISCUA riunita in Camera di Consiglio e composta dai seguenti magistrati:
Dott. Carlo Errico PRESIDENTE
Dott.ssa Carolina Elia CONSIGLIERE
Dott.ssa Alessandra Ferraro CONSIGLIERE Est. nel procedimento iscritto al n. 785/2024 R.G. ha pronunciato il seguente
DECRETO
Esaminati gli atti, lette le note scritte depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e sciogliendo la riserva;
premesso che:
con ordinanza emessa il 13 settembre 2024, il G.D., nell'ambito del procedimento di separazione personale tra coniugi promosso da nei confronti di Parte_1
, ha autorizzato - affidataria in via esclusiva dei CP_1 Parte_1 cinque figli minori della coppia in forza di ordinanza emessa all'esito dell'udienza di prima comparizione del 15 luglio 2024 - a trasferire il domicilio proprio e dei figli da
Corigliano d'Otranto a AN, con trasferimento, ove occorrente, anche della frequenza scolastica dei minori in Istituti scolastici in AN o limitrofi;
il Giudice reputava le esigenze di riorganizzazione e di supporto familiare rappresentate dalla ricorrente meritevoli della più attenta considerazione, “dovendo l'istante far fronte agli oneri dell'affidamento esclusivo di cinque figli minori e alle conseguenze dei fatti di grave pregiudizio per le relazioni familiari addebitati al resistente nel procedimento penale in corso (cfr. avviso di conclusione delle indagini preliminari in data 27.8.2024, depositato in atti), procedimento nell'ambito del quale, secondo quanto desumibile dalla documentazione in atti, è tuttora vigente la misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare per il più grave reato originariamente contestato sub B))”; evidenziava, inoltre, che lo spostamento del domicilio dei minori non incideva in alcun modo sui rapporti tra i minori e il padre, tenuto conto delle modalità di incontro tra padre e figli
1 (previste esclusivamente in Spazio Neutro) e valutata, in ogni caso, la distanza non eccessiva tra Corigliano d'Otranto e AN;
avverso tale ordinanza, con ricorso depositato il 24 settembre 2024, ha proposto impugnazione il difensore di , lamentando: 1) la nullità del CP_1 procedimento, in ragione dell'omesso ascolto dei figli (nata il [...]) e R_
(nato il [...]) e dell'omessa motivazione da parte del primo giudizio in Per_2
ordine a tale omissione;
2) la violazione del diritto dei minori alla conservazione della residenza/domicilio abituale, avendo il giudice valutato il solo interesse della madre dei minori al trasferimento della residenza, la quale, in ogni caso, aveva addotto a tal fine motivazioni irrilevanti, oltre che non veritiere e non provate;
3) la ripetuta violazione dell'art. 473-bis.27 c.p.c. e l'inadeguatezza e carenza delle relazioni dei servizi sociali, i quali, a suo dire, avrebbero assunto un comportamento “palesemente parziale, perché volto alla tutela della “donna” e non dei minori” e caratterizzato da chiusura nei confronti del reclamante;
nello specifico, le relazioni depositate non avrebbero fatto riferimento al dissenso espresso dai minori al cambio di residenza negli incontro del 30 agosto e del 3 settembre e avrebbero omesso ogni riferimento agli incontri dal maggio 2024 al luglio 204 al fine di celare il disagio esternato dai ragazzi rispetto allo Spazio Neutro e i crescenti conflitti con la madre;
4) la mancata verifica da parte dei Sociali delle condizioni e delle caratteristiche dell'immobile di AN e la sua idoneità ad accogliere i minori;
5) la mancata verifica del contesto sociale di AN e dell'adeguatezza dei parenti a sostenere i minori, per avere anche in questo caso il giudice omesso di colmare le relazioni gravemente deficitarie dei Servizi e del Curatore;
6) la mancata valutazione della soluzione alternativa proposta dal rappresentata dalla villa degli zii paterni in CP_1
Corigliano, che avrebbe consentito di contemperare le esigenze della madre con l'interesse della prole a conservare la stabilità ambientale;
7) l'erroneo riferimento da parte del primo giudice al procedimento penale pendente a carico del non avendo tale CP_1 circostanza alcuna attinenza con l'istanza di trasferimento, posto che per nessuno dei figli sussiste in sede penale alcun limite ai rapporti con il padre, essendo venuto meno l'unico provvedimento di divieto di avvicinamento, che riguardava il figlio primogenito Per_3
8) la violazione delle norme sulla residenza, avendo il giudice autorizzato il trasferimento del solo domicilio, laddove al mutamento del domicilio dovrebbe conseguire anche il trasferimento della residenza anagrafica;
9) la violazione delle norme sulla competenza dei
2 servizi sociali, per avere il provvedimento reclamato derogato alla competenza dei SS dell'ambito di cui AN appartiene;
10) la mancata statuizione sulla Parte_2
revoca della assegnazione della casa coniugale alla , che avrebbe dovuto far Pt_1
seguito al disposto trasferimento della dimora dei minori, con conseguente lesione del diritto di proprietà dello stesso;
11) la mancata acquisizione di un parere CP_1
motivato dei servizi e del curatore al fine di indagare il concreto impatto sui minori del trasferimento dal luogo ove avevano validi legami affettivi non solo parentali;
per tali motivi, il difensore reclamante ha chiesto: - in via preliminare, di dichiarare la nullità del provvedimento impugnato e, per l'effetto, autorizzare la ed i figli Pt_1
a trasferirsi in Corigliano d'Otranto alla via Gioacchino Rossini n. 11 presso la villa degli zii paterni;
confermare la frequenza scolastica dei minori in Corigliano d'Otranto; revocare l'assegnazione della casa coniugale alla signora - in subordine, di Pt_1
confermare il collocamento dei minori presso la casa coniugale in Corigliano d'Otranto alla via Vecchia Maglie e confermare la frequenza scolastica in Corigliano d'Otranto; ha chiesto, altresì, nel caso di rigetto della eccezione preliminare di nullità, di provvedere all'adozione di ogni opportuno provvedimento a seguito di : ascolto di e e R_ Per_2
anche alla presenza di una psicologa/esperto; deposito da parte dei Servizi Officiati Per_4 di una relazione dettagliata di ogni singolo incontro dall'inizio dello Spazio Neutro sino alla data del 9 settembre (termine a loro concesso con il provvedimento del Tribunale); deposito delle video registrazioni degli incontri del 6 settembre e del 9 settembre 2024 e di quelle eventualmente medio tempore effettuate negli incontri con il padre;
deposito della registrazione del colloquio del Curatore con i minori;
verifica dell'immobile situato in
AN, della casa coniugale e dell'immobile messo a disposizione dagli zii paterni per verificare quale sia più idoneo a ricevere cinque figli di cui tre ormai adolescenti;
verifica della idoneità dei parenti del ramo genitoriale materno indicati dalla signora a Pt_1
supportare il nucleo in AN;
- nell'ipotesi di conferma del trasferimento dei minori in
AN, di revocare l'assegnazione della casa coniugale alla signora di Pt_1 affidare ai Servizi Sociali dell'Ambito di il nucleo familiare con prosecuzione Parte_2
presso lo Spazio Neutro di Vignacastrisi e di ogni altro intervento a sostegno del nucleo;
il curatore dei minori, Avv. , si è costituito in giudizio, con memoria Controparte_2 depositata il 12 novembre 2024, ed ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità del reclamo, in base al rilievo che il provvedimento impugnato non rientrerebbe tra quelli per i
3 quali l'art. 473-bis.24 secondo comma c.p.c. ammette il reclamo innanzi alla Corte di
Appello, non avendo introdotto alcuna modifica sostanziale dell'affidamento e della collocazione dei minori;
nel merito, ha chiesto il rigetto del gravame;
che si è costituita in giudizio, con memoria depositata il 20 Parte_1 novembre 2024, e in via preliminare, ha eccepito l'inammissibilità del reclamo ai sensi del combinato disposto ex artt. 100 c.p.c. e 473 bis 24 c.p.c., osservando che i provvedimenti limitativi della responsabilità, dell'affidamento e della collocazione erano già stati assunti con l'ordinanza del 14.5.2025, resa ai sensi dell'art. 473 bis 15, ed erano stati recepiti e confermati nella successiva ordinanza del 22.7.2024; nel merito, ha chiesto il rigetto del reclamo, deducendone l'infondatezza.
che il P.G., il 7 novembre 2024, ha espresso parere contrario all'accoglimento del reclamo;
OSSERVA
L'eccezione di inammissibilità del reclamo sollevata dalle parti reclamate è fondata.
L'art. 473-bis.24 c.p.c., introdotto dal d.lgs. n. 149 del 2022, nel testo vigente ratione temporis, prevede, al primo comma, che “contro i provvedimenti temporanei e urgenti di cui al primo comma dell'art. 473-bis.22 si può proporre reclamo con ricorso alla Corte di
Appello” e, al comma 2, che “è altresì ammesso reclamo contro i provvedimenti temporanei emessi in corso di causa che sospendono o introducono sostanziali limitazioni alla responsabilità genitoriale, nonché quelli che prevedono sostanziali modifiche dell'affidamento e della collocazione dei minori ovvero ne dispongono l'affidamento a soggetti diversi dai genitori”.
Il legislatore, pertanto, ha previsto che i provvedimenti emessi all'esito dell'udienza di prima comparizione sono sempre reclamabili, mentre i provvedimenti temporanei emessi in corso di causa sono reclamabili sono nei casi specificamente indicati, e cioè nei casi in cui prevedono sostanziali limitazioni alla responsabilità genitoriale e nei casi in cui prevedono sostanziali modifiche dell'affidamento e della collocazione dei minori ovvero ne dispongono l'affidamento a soggetti diversi dai genitori.
La Corte di Cassazione ha di recente chiarito che la norma in esame, nella parte in cui menziona i provvedimenti che prevedono “sostanziali modifiche dell'affidamento e della collocazione dei minori” si riferisce ai provvedimenti temporanei assunti in corso di causa
4 che “intervengono in modo incisivo e invasivo nella relazione tra genitori e figli, trasformandola in senso altamente peggiorativo per uno o entrambi i genitori” (cfr. Cass., prima sezione civile, ordinanza n. 1486/2025 del 21 gennaio 2025).
Rientrano, pertanto, in tale categoria, oltre ai provvedimenti che modificano il regime di affidamento o di collocamento dei minori, anche quelle statuizioni, adottate in materia di frequentazione e visita del figlio, che risultino a tal punto limitative e in contrasto con il tipo di affidamento scelto da violare il diritto alla bigenitorialità, inteso quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantire a quest'ultimo una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, nel dovere dei primi di cooperare nell'assistenza, educazione e istruzione della prole, il cui rispetto deve essere sempre assicurato nell'interesse del minore.
Si tratta, cioè, di provvedimenti che, se pure suscettibili di essere modificati nel corso del procedimento in presenza di determinati presupposti ovvero a definizione del grado di giudizio, all'esito della complessiva valutazione delle risultanze processuali, tuttavia, in relazione alla particolarità del rapporto in cui vengono ad incidere, rischiano di interferire in modo irreversibile sul rapporto tra genitore e figlio, fosse soltanto per il fatto che i bambini, con il passare del tempo, crescono e la condivisione di vita persa non è più recuperabile in alcun modo (cfr. ordinanza n. 1486/2025 innanzi citata).
Nella specie, il provvedimento gravato non ha introdotto modifiche sostanziali dell'affidamento e della collocazione dei minori, nell'accezione di recente chiarita dalla
Suprema Corte.
Infatti, il trasferimento del domicilio dei minori da Corigliano d'Otranto a AN non interferisce in alcun modo sull'attuale frequentazione tra padre e figli, dal momento che, in forza di ordinanza emessa dal giudice delegato all'esito dell'udienza di comparizione (non impugnata dal reclamante) il diritto di visita del padre si esplica, allo stato, esclusivamente in Spazio Neutro e, dunque, potrà continuare a svolgersi con tali modalità anche successivamente al mutamento della dimora abituale dei minori, non senza considerare che la distanza tra i due comuni innanzi indicati è di appena 24 km, il che esclude che gli eventuali spostamenti da un comune all'altro per garantire l'esercizio di tale diritto possano essere eccessivamente gravosi per il padre o per i minori stessi.
A ciò si aggiunga che il reclamante non ha in alcun modo dedotto, a sostegno del reclamo, che la statuizione impugnata verrebbe ad incidere sul diritto alla bigenitorialità o sul suo diritto alla frequentazione dei minori, limitandosi a prospettare censure del tutto
5 estranee all'ambito delineato dall'art. 473-bis.24 secondo comma c.p.c. (e cioè presunte carenze istruttorie nella scelta del domicilio più idoneo per i minori, violazioni della normativa in tema di residenza e di quella in tema di competenza dei Servizi Sociali, nonchè l'illegittimità dell'omessa revoca della statuizione relativa all'assegnazione della casa coniugale).
Le spese seguono la soccombenza – che è integrata anche in presenza di una pronuncia di inammissibilità dell'impugnazione (cfr., da ultimo, Cass.
Sez. 3, Ordinanza n. 6424 del 08/03/2024) - e sono liquidate come in dispositivo (valore indeterminabile, complessità bassa).
Stante la declaratoria di inammissibilità del gravame, ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002, introdotto dall'art. 1 co. 17 l. 24.12.2012 n.
228 (legge di stabilità 2013), con conseguente obbligo del reclamante di pagare il doppio del contributo unificato
P. Q. M.
1) Dichiara inammissibile il reclamo;
2) Condanna il reclamante al pagamento delle spese processuali sostenute da Parte_1
e dall'Avv. , in qualità di curatore speciale dei minori
[...] Controparte_2
, , e , che liquida Persona_5 Persona_6 Persona_7 Persona_8 Per_9
complessivamente in euro 1.984,00 ciascuno per compensi, oltre accessori di legge, di cui rimborso spese generali nella misura del 15%;
3) dà atto che il reclamo è stato dichiarato inammissibile, sicché sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 –quater t.u. 115/2002 introdotto dall'art. 1 co. 17 l. 24.12.2012 n. 228
(legge di stabilità 2013).
Così deciso in Lecce il 28 gennaio 2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Alessandra Ferraro Dott. Carlo Errico
6
SEZIONE PROMISCUA riunita in Camera di Consiglio e composta dai seguenti magistrati:
Dott. Carlo Errico PRESIDENTE
Dott.ssa Carolina Elia CONSIGLIERE
Dott.ssa Alessandra Ferraro CONSIGLIERE Est. nel procedimento iscritto al n. 785/2024 R.G. ha pronunciato il seguente
DECRETO
Esaminati gli atti, lette le note scritte depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e sciogliendo la riserva;
premesso che:
con ordinanza emessa il 13 settembre 2024, il G.D., nell'ambito del procedimento di separazione personale tra coniugi promosso da nei confronti di Parte_1
, ha autorizzato - affidataria in via esclusiva dei CP_1 Parte_1 cinque figli minori della coppia in forza di ordinanza emessa all'esito dell'udienza di prima comparizione del 15 luglio 2024 - a trasferire il domicilio proprio e dei figli da
Corigliano d'Otranto a AN, con trasferimento, ove occorrente, anche della frequenza scolastica dei minori in Istituti scolastici in AN o limitrofi;
il Giudice reputava le esigenze di riorganizzazione e di supporto familiare rappresentate dalla ricorrente meritevoli della più attenta considerazione, “dovendo l'istante far fronte agli oneri dell'affidamento esclusivo di cinque figli minori e alle conseguenze dei fatti di grave pregiudizio per le relazioni familiari addebitati al resistente nel procedimento penale in corso (cfr. avviso di conclusione delle indagini preliminari in data 27.8.2024, depositato in atti), procedimento nell'ambito del quale, secondo quanto desumibile dalla documentazione in atti, è tuttora vigente la misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare per il più grave reato originariamente contestato sub B))”; evidenziava, inoltre, che lo spostamento del domicilio dei minori non incideva in alcun modo sui rapporti tra i minori e il padre, tenuto conto delle modalità di incontro tra padre e figli
1 (previste esclusivamente in Spazio Neutro) e valutata, in ogni caso, la distanza non eccessiva tra Corigliano d'Otranto e AN;
avverso tale ordinanza, con ricorso depositato il 24 settembre 2024, ha proposto impugnazione il difensore di , lamentando: 1) la nullità del CP_1 procedimento, in ragione dell'omesso ascolto dei figli (nata il [...]) e R_
(nato il [...]) e dell'omessa motivazione da parte del primo giudizio in Per_2
ordine a tale omissione;
2) la violazione del diritto dei minori alla conservazione della residenza/domicilio abituale, avendo il giudice valutato il solo interesse della madre dei minori al trasferimento della residenza, la quale, in ogni caso, aveva addotto a tal fine motivazioni irrilevanti, oltre che non veritiere e non provate;
3) la ripetuta violazione dell'art. 473-bis.27 c.p.c. e l'inadeguatezza e carenza delle relazioni dei servizi sociali, i quali, a suo dire, avrebbero assunto un comportamento “palesemente parziale, perché volto alla tutela della “donna” e non dei minori” e caratterizzato da chiusura nei confronti del reclamante;
nello specifico, le relazioni depositate non avrebbero fatto riferimento al dissenso espresso dai minori al cambio di residenza negli incontro del 30 agosto e del 3 settembre e avrebbero omesso ogni riferimento agli incontri dal maggio 2024 al luglio 204 al fine di celare il disagio esternato dai ragazzi rispetto allo Spazio Neutro e i crescenti conflitti con la madre;
4) la mancata verifica da parte dei Sociali delle condizioni e delle caratteristiche dell'immobile di AN e la sua idoneità ad accogliere i minori;
5) la mancata verifica del contesto sociale di AN e dell'adeguatezza dei parenti a sostenere i minori, per avere anche in questo caso il giudice omesso di colmare le relazioni gravemente deficitarie dei Servizi e del Curatore;
6) la mancata valutazione della soluzione alternativa proposta dal rappresentata dalla villa degli zii paterni in CP_1
Corigliano, che avrebbe consentito di contemperare le esigenze della madre con l'interesse della prole a conservare la stabilità ambientale;
7) l'erroneo riferimento da parte del primo giudice al procedimento penale pendente a carico del non avendo tale CP_1 circostanza alcuna attinenza con l'istanza di trasferimento, posto che per nessuno dei figli sussiste in sede penale alcun limite ai rapporti con il padre, essendo venuto meno l'unico provvedimento di divieto di avvicinamento, che riguardava il figlio primogenito Per_3
8) la violazione delle norme sulla residenza, avendo il giudice autorizzato il trasferimento del solo domicilio, laddove al mutamento del domicilio dovrebbe conseguire anche il trasferimento della residenza anagrafica;
9) la violazione delle norme sulla competenza dei
2 servizi sociali, per avere il provvedimento reclamato derogato alla competenza dei SS dell'ambito di cui AN appartiene;
10) la mancata statuizione sulla Parte_2
revoca della assegnazione della casa coniugale alla , che avrebbe dovuto far Pt_1
seguito al disposto trasferimento della dimora dei minori, con conseguente lesione del diritto di proprietà dello stesso;
11) la mancata acquisizione di un parere CP_1
motivato dei servizi e del curatore al fine di indagare il concreto impatto sui minori del trasferimento dal luogo ove avevano validi legami affettivi non solo parentali;
per tali motivi, il difensore reclamante ha chiesto: - in via preliminare, di dichiarare la nullità del provvedimento impugnato e, per l'effetto, autorizzare la ed i figli Pt_1
a trasferirsi in Corigliano d'Otranto alla via Gioacchino Rossini n. 11 presso la villa degli zii paterni;
confermare la frequenza scolastica dei minori in Corigliano d'Otranto; revocare l'assegnazione della casa coniugale alla signora - in subordine, di Pt_1
confermare il collocamento dei minori presso la casa coniugale in Corigliano d'Otranto alla via Vecchia Maglie e confermare la frequenza scolastica in Corigliano d'Otranto; ha chiesto, altresì, nel caso di rigetto della eccezione preliminare di nullità, di provvedere all'adozione di ogni opportuno provvedimento a seguito di : ascolto di e e R_ Per_2
anche alla presenza di una psicologa/esperto; deposito da parte dei Servizi Officiati Per_4 di una relazione dettagliata di ogni singolo incontro dall'inizio dello Spazio Neutro sino alla data del 9 settembre (termine a loro concesso con il provvedimento del Tribunale); deposito delle video registrazioni degli incontri del 6 settembre e del 9 settembre 2024 e di quelle eventualmente medio tempore effettuate negli incontri con il padre;
deposito della registrazione del colloquio del Curatore con i minori;
verifica dell'immobile situato in
AN, della casa coniugale e dell'immobile messo a disposizione dagli zii paterni per verificare quale sia più idoneo a ricevere cinque figli di cui tre ormai adolescenti;
verifica della idoneità dei parenti del ramo genitoriale materno indicati dalla signora a Pt_1
supportare il nucleo in AN;
- nell'ipotesi di conferma del trasferimento dei minori in
AN, di revocare l'assegnazione della casa coniugale alla signora di Pt_1 affidare ai Servizi Sociali dell'Ambito di il nucleo familiare con prosecuzione Parte_2
presso lo Spazio Neutro di Vignacastrisi e di ogni altro intervento a sostegno del nucleo;
il curatore dei minori, Avv. , si è costituito in giudizio, con memoria Controparte_2 depositata il 12 novembre 2024, ed ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità del reclamo, in base al rilievo che il provvedimento impugnato non rientrerebbe tra quelli per i
3 quali l'art. 473-bis.24 secondo comma c.p.c. ammette il reclamo innanzi alla Corte di
Appello, non avendo introdotto alcuna modifica sostanziale dell'affidamento e della collocazione dei minori;
nel merito, ha chiesto il rigetto del gravame;
che si è costituita in giudizio, con memoria depositata il 20 Parte_1 novembre 2024, e in via preliminare, ha eccepito l'inammissibilità del reclamo ai sensi del combinato disposto ex artt. 100 c.p.c. e 473 bis 24 c.p.c., osservando che i provvedimenti limitativi della responsabilità, dell'affidamento e della collocazione erano già stati assunti con l'ordinanza del 14.5.2025, resa ai sensi dell'art. 473 bis 15, ed erano stati recepiti e confermati nella successiva ordinanza del 22.7.2024; nel merito, ha chiesto il rigetto del reclamo, deducendone l'infondatezza.
che il P.G., il 7 novembre 2024, ha espresso parere contrario all'accoglimento del reclamo;
OSSERVA
L'eccezione di inammissibilità del reclamo sollevata dalle parti reclamate è fondata.
L'art. 473-bis.24 c.p.c., introdotto dal d.lgs. n. 149 del 2022, nel testo vigente ratione temporis, prevede, al primo comma, che “contro i provvedimenti temporanei e urgenti di cui al primo comma dell'art. 473-bis.22 si può proporre reclamo con ricorso alla Corte di
Appello” e, al comma 2, che “è altresì ammesso reclamo contro i provvedimenti temporanei emessi in corso di causa che sospendono o introducono sostanziali limitazioni alla responsabilità genitoriale, nonché quelli che prevedono sostanziali modifiche dell'affidamento e della collocazione dei minori ovvero ne dispongono l'affidamento a soggetti diversi dai genitori”.
Il legislatore, pertanto, ha previsto che i provvedimenti emessi all'esito dell'udienza di prima comparizione sono sempre reclamabili, mentre i provvedimenti temporanei emessi in corso di causa sono reclamabili sono nei casi specificamente indicati, e cioè nei casi in cui prevedono sostanziali limitazioni alla responsabilità genitoriale e nei casi in cui prevedono sostanziali modifiche dell'affidamento e della collocazione dei minori ovvero ne dispongono l'affidamento a soggetti diversi dai genitori.
La Corte di Cassazione ha di recente chiarito che la norma in esame, nella parte in cui menziona i provvedimenti che prevedono “sostanziali modifiche dell'affidamento e della collocazione dei minori” si riferisce ai provvedimenti temporanei assunti in corso di causa
4 che “intervengono in modo incisivo e invasivo nella relazione tra genitori e figli, trasformandola in senso altamente peggiorativo per uno o entrambi i genitori” (cfr. Cass., prima sezione civile, ordinanza n. 1486/2025 del 21 gennaio 2025).
Rientrano, pertanto, in tale categoria, oltre ai provvedimenti che modificano il regime di affidamento o di collocamento dei minori, anche quelle statuizioni, adottate in materia di frequentazione e visita del figlio, che risultino a tal punto limitative e in contrasto con il tipo di affidamento scelto da violare il diritto alla bigenitorialità, inteso quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantire a quest'ultimo una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, nel dovere dei primi di cooperare nell'assistenza, educazione e istruzione della prole, il cui rispetto deve essere sempre assicurato nell'interesse del minore.
Si tratta, cioè, di provvedimenti che, se pure suscettibili di essere modificati nel corso del procedimento in presenza di determinati presupposti ovvero a definizione del grado di giudizio, all'esito della complessiva valutazione delle risultanze processuali, tuttavia, in relazione alla particolarità del rapporto in cui vengono ad incidere, rischiano di interferire in modo irreversibile sul rapporto tra genitore e figlio, fosse soltanto per il fatto che i bambini, con il passare del tempo, crescono e la condivisione di vita persa non è più recuperabile in alcun modo (cfr. ordinanza n. 1486/2025 innanzi citata).
Nella specie, il provvedimento gravato non ha introdotto modifiche sostanziali dell'affidamento e della collocazione dei minori, nell'accezione di recente chiarita dalla
Suprema Corte.
Infatti, il trasferimento del domicilio dei minori da Corigliano d'Otranto a AN non interferisce in alcun modo sull'attuale frequentazione tra padre e figli, dal momento che, in forza di ordinanza emessa dal giudice delegato all'esito dell'udienza di comparizione (non impugnata dal reclamante) il diritto di visita del padre si esplica, allo stato, esclusivamente in Spazio Neutro e, dunque, potrà continuare a svolgersi con tali modalità anche successivamente al mutamento della dimora abituale dei minori, non senza considerare che la distanza tra i due comuni innanzi indicati è di appena 24 km, il che esclude che gli eventuali spostamenti da un comune all'altro per garantire l'esercizio di tale diritto possano essere eccessivamente gravosi per il padre o per i minori stessi.
A ciò si aggiunga che il reclamante non ha in alcun modo dedotto, a sostegno del reclamo, che la statuizione impugnata verrebbe ad incidere sul diritto alla bigenitorialità o sul suo diritto alla frequentazione dei minori, limitandosi a prospettare censure del tutto
5 estranee all'ambito delineato dall'art. 473-bis.24 secondo comma c.p.c. (e cioè presunte carenze istruttorie nella scelta del domicilio più idoneo per i minori, violazioni della normativa in tema di residenza e di quella in tema di competenza dei Servizi Sociali, nonchè l'illegittimità dell'omessa revoca della statuizione relativa all'assegnazione della casa coniugale).
Le spese seguono la soccombenza – che è integrata anche in presenza di una pronuncia di inammissibilità dell'impugnazione (cfr., da ultimo, Cass.
Sez. 3, Ordinanza n. 6424 del 08/03/2024) - e sono liquidate come in dispositivo (valore indeterminabile, complessità bassa).
Stante la declaratoria di inammissibilità del gravame, ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002, introdotto dall'art. 1 co. 17 l. 24.12.2012 n.
228 (legge di stabilità 2013), con conseguente obbligo del reclamante di pagare il doppio del contributo unificato
P. Q. M.
1) Dichiara inammissibile il reclamo;
2) Condanna il reclamante al pagamento delle spese processuali sostenute da Parte_1
e dall'Avv. , in qualità di curatore speciale dei minori
[...] Controparte_2
, , e , che liquida Persona_5 Persona_6 Persona_7 Persona_8 Per_9
complessivamente in euro 1.984,00 ciascuno per compensi, oltre accessori di legge, di cui rimborso spese generali nella misura del 15%;
3) dà atto che il reclamo è stato dichiarato inammissibile, sicché sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 –quater t.u. 115/2002 introdotto dall'art. 1 co. 17 l. 24.12.2012 n. 228
(legge di stabilità 2013).
Così deciso in Lecce il 28 gennaio 2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Alessandra Ferraro Dott. Carlo Errico
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