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Sentenza 19 luglio 2024
Sentenza 19 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 19/07/2024, n. 890 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 890 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2024 |
Testo completo
N. 1716/2023, R.G. DIV.
DIVORZIO SU RICORSO CONGIUNTO
CON FIGLI MINORI/ECONOM. DIP.
Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Barbara Cao Presidente
dott.ssa Nicoletta Sommazzi Giudice relatore dott. Lorenzo Azzi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 09/05/2023 , da
1) Parte_1
nato/a IN il 19/06/1962
cittadino/a: italiano Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...].
con l'Avv. Daniele Franzetti e l'Avv. Filippo Biancheri
e
2) Parte_2
nato/a Ungheria il 11/03/1979
cittadino/a: ungherese/italiana Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...] con l'Avv. Krisztina Ilona Molnar
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario ,
in IN , in data 11/10/2008 ,
(anno 2008 , atto n. 20 , parte II , serie A ) separati con sentenza n. 1029/2023 del Tribunale di Como
(passata in giudicato, v. documenti in atti).
con i seguenti figli minori/maggiorenni non economicamente indipendenti:
- nato il [...] Persona_1
- nato il [...] Persona_2
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 09/05/2023 , richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
1. Esercizio della responsabilità genitoriale e modalità di visita dei figli minori
1.1. I figli minori sono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento preferenziale presso la madre, nell'immobile di cui al punto III.
4.2 del ricorso cumulativo del 03/05/2023.
I genitori assumeranno di comune accordo e nel pieno rispetto l'uno dell'altra, le decisioni di maggiore interesse che riguardano i figli relativamente all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla religione, tenendo conto dei loro bisogni, capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascuno dei genitori eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà i figli con sé. I genitori, nell'esclusivo interesse dei minori, si impegnano entrambi a mantenere, mediante telefono, mail, messaggistica e incontri personali, ove necessario anche con presenza dei figli, rapporti personali cordiali e collaborativi, necessari a favorire la sussistenza di un clima di armonia intorno ai figli minori, onde assolvere al meglio i loro obblighi genitoriali e favorire una sana crescita sul piano psico-affettivo e formativo dei figli, nel loro primario interesse.
1.2. Al fine di cautelare i minori e consentire loro una stabilità anche scolastica, i genitori si impegnano a non trasferire, senza preventivo accordo, la residenza dei minori e/o il domicilio prevalente, al di fuori delle province di Varese/Como/Milano; in difetto si procederà alla modifica delle presenti condizioni in punto collocamento dei minori e sotto il profilo economico.
1.3. Il padre avrà diritto di vedere e tenere con sé i figli liberamente, previo accordo con la madre e nel rispetto delle esigenze dei minori. Pertanto, i periodi di visita e di frequentazione anche nelle festività e nelle vacanze scolastiche (tra cui quelle pasquali, estive e natalizie) verranno concordati tra i genitori e i figli secondo le esigenze di vita e gli impegni di tutti, nel primario interesse dei due minori.
In caso di disaccordo, i genitori convengono le seguenti modalità di frequentazione e di visita da parte del padre:
- visite periodiche: ogni secondo weekend del mese dalle ore 16:00 di venerdì alle ore 20:00 della domenica prelevando i figli presso la loro abitazione o presso l'indirizzo da questi indicato in caso di allenamenti e/o altri loro impegni scolastici ed extrascolastici e riportandoli a casa della madre entro le ore 20:00 di domenica sera.
Il padre potrà inoltre passare con i figli le vacanze scolastiche nel seguente modo:
- vacanze natalizie: ogni secondo anno a partire dal 2024 dalle ore 9:00 del primo giorno delle vacanze alle ore 20:00 dell'ultimo giorno, prelevandoli e riportandoli a casa della madre (e quindi ad esempio Natale 2023 con il padre e Natale 2024 con la madre e via seguendo, in modo da alternare le vacanze natalizie e quelle pasquali dei figli con i rispettivi genitori, ovviamente salvo diversi accordi);
- vacanze di Pasqua: ogni secondo anno a partire dal 2025 dalle ore 9:00 del primo giorno delle vacanze alle ore 20:00 dell'ultimo giorno, prelevandoli e riportandoli a casa della madre (e quindi ad esempio Pasqua 2023 con la madre e Pasqua 2024 con il padre e via seguendo, in modo da alternare le vacanze natalizie e quelle pasquali dei figli con i rispettivi genitori, ovviamente salvo diversi accordi);
- vacanze estive: il padre comunica alla madre entro il 30 aprile di ogni anno il periodo da lui prescelto per le vacanze estive scegliendo 1 settimana a giugno, 15 giorni a luglio e 15 giorni ad agosto. In difetto, il padre potrà stare con i figli la prima settimana intera dopo la fine dell'anno scolastico, nonché la prima quindicina di giorni sia nel mese di luglio che ad agosto, compatibilmente con le eventuali esigenze lavorative del padre;
- il padre potrà passare con i figli i loro compleanni ogni secondo anno a partire dal 2025;
- la madre garantisce, in ogni caso, la propria disponibilità affinché il padre possa recarsi occasionalmente a fare brevi visite infrasettimanali ai figli, presso il domicilio materno, previo tempestivo avviso;
- laddove il padre si trovi all'estero viene riconosciuto il diritto ad effettuare almeno una videochiamata al giorno tra padre e figli.
2. Mantenimento dei figli minori
2.1. Il sig. a titolo di concorso nel mantenimento dei figli minori e verserà Pt_1 Per_1 Per_2
alla signora l'importo mensile di € 800,00 (euro ottocento/00) per ciascun figlio (quindi Pt_2
complessivamente 1.600,00 euro mensili) entro il 5 di ogni mese.
2.2. L'obbligo del padre, assunto in sede di separazione, al versamento di un ulteriore contributo al mantenimento indiretto dei minori, a copertura di tutte le spese di gestione dell'immobile locato di
UA (per un ammontare mensile complessivo di €. 3.200,00) verrà quindi interrotto e cesserà, a partire dal mese successivo alla liquidazione da parte del SI. del versamento di €. 200.000,00 Pt_1
(euro duecentomila/00) quale prima tranche dell'assegno “una tantum” (cfr. punti III.
4.2 e IV.
3.1. del ricorso cumulativo, come modificati dalle parti e meglio precisati nel punto 3.1 del verbale) in favore della SI.ra (a cessazione di ogni ulteriore obbligo economico nei confronti della medesima), Pt_2
finalizzato all'acquisto di un immobile, presso il quale trasferire la residenza dei figli minori e della madre.
In forza di quanto sopra pattuito, il padre continuerà a versare, a titolo di mantenimento dei minori,
la somma di euro 800 mensili a figlio, per un totale di euro 1.600 mensili, di cui al punto 2.1 del verbale di udienza del 06.06.2024, mentre dal mese di luglio 2024 cesserà di versare il contributo ulteriore di cui al punto IV.
2.2. di cui alla pagina 11 del ricorso congiunto di separazione e divorzio depositato in data 10.05.2023.
2.3. Inoltre, il SI. contribuirà in misura del 100% alle spese straordinarie (scolastiche, ludico- Pt_1
sportive e mediche di cui alle Linee Guida adottate dal Tribunale di Como in data 24/05/2018 (da intendersi come riferimento) sostenute nell'interesse dei figli, che dovranno essere preventivamente concordate dai genitori e, comunque, documentate. In particolare, le parti concordano che, avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro,
dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10
gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
3. Rapporti personali e patrimoniali tra i coniugi
3.1. Le parti premettono e segnalano che, a seguito del deposito del ricorso cumulativo e congiunto del 10/05/2023 la situazione è in parte mutata sotto i seguenti aspetti: - il SI. è stato licenziato a novembre 2023 per una grave crisi che ha colpito la società Pt_1
presso cui lavorava e da allora è alla ricerca di una nuova occupazione lavorativa;
- la SI.ra ha nel mentre reperito un'occupazione lavorativa;
Pt_2
- la disdetta dal contratto di locazione presso l'immobile di UA (doc. 15) è stata inviata dalla SI.ra in data 20/04/24, a fronte di un preavviso contrattuale di 6 mesi e di ampie Pt_2
garanzie a suo tempo prestate dal SI. in relazione a detto contratto (doc. 10 – ricorso Pt_1
cumulativo);
- il nuovo immobile da acquistare dalla SI.ra presso cui trasferire la residenza sua e Pt_2
dei figli della coppia, non è stato dalla stessa ancora reperito.
Per tutti questi motivi i coniugi, in adempimento comunque degli accordi già assunti nel ricorso cumulativo e congiunto, concordano che a definitiva tacitazione di ogni e qualunque pretesa avanzata dalla signora nei confronti del signor anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 L. Pt_2 Pt_1
898/70, il signor corrisponderà alla signora visto il positivo avveramento delle Pt_1 Pt_2
condizioni di procedibilità della presente domanda di divorzio e la fissazione dell'udienza di comparizione per la trattazione del divorzio, la somma di € 400.000,00 (euro quattrocentomila/00) quale assegno divorzile “una tantum” che sostituirà ogni e qualsivoglia assegno di mantenimento e determinerà una riduzione del mantenimento ai minori per le ragioni e nei limiti di cui al punto IV.2.2.
del ricorso cumulativo, nelle due seguenti soluzioni:
1) €. 200.000,00 banco iudicis con assegno circolare intestato alla SI.ra Parte_2
2) €. 200.000,00 con assegno bancario intestato alla SI.ra depositato presso lo Parte_2
Studio dell'avv. Biancheri, da convertirsi in assegno circolare e consegnare alla SI.ra entro Pt_2
la data del rogito notarile della compravendita immobiliare (cfr. punti III, 4.2 e IV.
3.1. del ricorso cumulativo e 3.1. del verbale) e a fronte della liberazione dalla fideiussione e da ogni garanzia prestata dal SI. per la locazione dell'immobile di UA. Pt_1
Si da atto che all'udienza del 6/06/24 il SI. ha consegnato, davanti al Giudice, alla SI.ra Pt_1
in forza di quanto previsto al punto 3.1, sub 1) del verbale, assegno circolare Banca Intesa Pt_2
San Paolo n. 7400151854-04 del 3/06/24 di €. 200.000,00 e che l'assegno divorzile una tantum pattuito appare equo e conforme ai criteri di quantificazione dello stesso in considerazione delle condizioni patrimoniali e reddituali delle parti. Sentite all'udienza fissata per la loro comparizione, le parti confermavano la loro volontà di ottenere pronuncia divorzile alle condizioni sopra riportate. Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono le condizioni di legge per procedere alla pronuncia di divorzio, dovendosi ritenere provato che i coniugi vivono separati fin dall'udienza di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di
Como, nel procedimento di separazione, e che detto stato di separazione personale dei coniugi prosegue tuttora, dal momento che i coniugi non si sono più riconciliati e non hanno ripreso neppure in via temporanea la convivenza, mentre è ormai decorso il termine normativamente previsto per l'ottenimento della pronuncia di divorzio;
al contempo dalle risultanze di causa e da quanto dedotto dalle stesse parti deve ritenersi definitivamente venuta meno ogni forma di comunione sia materiale che spirituale tra i coniugi e che la stessa non possa più essere ricostituita.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve valutarsi manifestamente superfluo (art. 337-octies cod. civ.), alla luce degli esiti dell'udienza di comparizione delle parti e tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in camera di consiglio,
DICHIARA la cessazione degli effetti civili
del matrimonio contratto dai coniugi
Parte_1 Parte_2
in data 11/10/2008 , in IN
con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di IN
(anno 2008 , atto n. 20, reg. , parte II , Serie A ), alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica della sentenza, passata in giudicato,
all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di IN perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge .
Così deciso in COMO, il 17.7.2024
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Nicoletta Sommazzi dott.ssa Barbara Cao
DIVORZIO SU RICORSO CONGIUNTO
CON FIGLI MINORI/ECONOM. DIP.
Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Barbara Cao Presidente
dott.ssa Nicoletta Sommazzi Giudice relatore dott. Lorenzo Azzi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 09/05/2023 , da
1) Parte_1
nato/a IN il 19/06/1962
cittadino/a: italiano Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...].
con l'Avv. Daniele Franzetti e l'Avv. Filippo Biancheri
e
2) Parte_2
nato/a Ungheria il 11/03/1979
cittadino/a: ungherese/italiana Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...] con l'Avv. Krisztina Ilona Molnar
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario ,
in IN , in data 11/10/2008 ,
(anno 2008 , atto n. 20 , parte II , serie A ) separati con sentenza n. 1029/2023 del Tribunale di Como
(passata in giudicato, v. documenti in atti).
con i seguenti figli minori/maggiorenni non economicamente indipendenti:
- nato il [...] Persona_1
- nato il [...] Persona_2
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 09/05/2023 , richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
1. Esercizio della responsabilità genitoriale e modalità di visita dei figli minori
1.1. I figli minori sono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento preferenziale presso la madre, nell'immobile di cui al punto III.
4.2 del ricorso cumulativo del 03/05/2023.
I genitori assumeranno di comune accordo e nel pieno rispetto l'uno dell'altra, le decisioni di maggiore interesse che riguardano i figli relativamente all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla religione, tenendo conto dei loro bisogni, capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascuno dei genitori eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà i figli con sé. I genitori, nell'esclusivo interesse dei minori, si impegnano entrambi a mantenere, mediante telefono, mail, messaggistica e incontri personali, ove necessario anche con presenza dei figli, rapporti personali cordiali e collaborativi, necessari a favorire la sussistenza di un clima di armonia intorno ai figli minori, onde assolvere al meglio i loro obblighi genitoriali e favorire una sana crescita sul piano psico-affettivo e formativo dei figli, nel loro primario interesse.
1.2. Al fine di cautelare i minori e consentire loro una stabilità anche scolastica, i genitori si impegnano a non trasferire, senza preventivo accordo, la residenza dei minori e/o il domicilio prevalente, al di fuori delle province di Varese/Como/Milano; in difetto si procederà alla modifica delle presenti condizioni in punto collocamento dei minori e sotto il profilo economico.
1.3. Il padre avrà diritto di vedere e tenere con sé i figli liberamente, previo accordo con la madre e nel rispetto delle esigenze dei minori. Pertanto, i periodi di visita e di frequentazione anche nelle festività e nelle vacanze scolastiche (tra cui quelle pasquali, estive e natalizie) verranno concordati tra i genitori e i figli secondo le esigenze di vita e gli impegni di tutti, nel primario interesse dei due minori.
In caso di disaccordo, i genitori convengono le seguenti modalità di frequentazione e di visita da parte del padre:
- visite periodiche: ogni secondo weekend del mese dalle ore 16:00 di venerdì alle ore 20:00 della domenica prelevando i figli presso la loro abitazione o presso l'indirizzo da questi indicato in caso di allenamenti e/o altri loro impegni scolastici ed extrascolastici e riportandoli a casa della madre entro le ore 20:00 di domenica sera.
Il padre potrà inoltre passare con i figli le vacanze scolastiche nel seguente modo:
- vacanze natalizie: ogni secondo anno a partire dal 2024 dalle ore 9:00 del primo giorno delle vacanze alle ore 20:00 dell'ultimo giorno, prelevandoli e riportandoli a casa della madre (e quindi ad esempio Natale 2023 con il padre e Natale 2024 con la madre e via seguendo, in modo da alternare le vacanze natalizie e quelle pasquali dei figli con i rispettivi genitori, ovviamente salvo diversi accordi);
- vacanze di Pasqua: ogni secondo anno a partire dal 2025 dalle ore 9:00 del primo giorno delle vacanze alle ore 20:00 dell'ultimo giorno, prelevandoli e riportandoli a casa della madre (e quindi ad esempio Pasqua 2023 con la madre e Pasqua 2024 con il padre e via seguendo, in modo da alternare le vacanze natalizie e quelle pasquali dei figli con i rispettivi genitori, ovviamente salvo diversi accordi);
- vacanze estive: il padre comunica alla madre entro il 30 aprile di ogni anno il periodo da lui prescelto per le vacanze estive scegliendo 1 settimana a giugno, 15 giorni a luglio e 15 giorni ad agosto. In difetto, il padre potrà stare con i figli la prima settimana intera dopo la fine dell'anno scolastico, nonché la prima quindicina di giorni sia nel mese di luglio che ad agosto, compatibilmente con le eventuali esigenze lavorative del padre;
- il padre potrà passare con i figli i loro compleanni ogni secondo anno a partire dal 2025;
- la madre garantisce, in ogni caso, la propria disponibilità affinché il padre possa recarsi occasionalmente a fare brevi visite infrasettimanali ai figli, presso il domicilio materno, previo tempestivo avviso;
- laddove il padre si trovi all'estero viene riconosciuto il diritto ad effettuare almeno una videochiamata al giorno tra padre e figli.
2. Mantenimento dei figli minori
2.1. Il sig. a titolo di concorso nel mantenimento dei figli minori e verserà Pt_1 Per_1 Per_2
alla signora l'importo mensile di € 800,00 (euro ottocento/00) per ciascun figlio (quindi Pt_2
complessivamente 1.600,00 euro mensili) entro il 5 di ogni mese.
2.2. L'obbligo del padre, assunto in sede di separazione, al versamento di un ulteriore contributo al mantenimento indiretto dei minori, a copertura di tutte le spese di gestione dell'immobile locato di
UA (per un ammontare mensile complessivo di €. 3.200,00) verrà quindi interrotto e cesserà, a partire dal mese successivo alla liquidazione da parte del SI. del versamento di €. 200.000,00 Pt_1
(euro duecentomila/00) quale prima tranche dell'assegno “una tantum” (cfr. punti III.
4.2 e IV.
3.1. del ricorso cumulativo, come modificati dalle parti e meglio precisati nel punto 3.1 del verbale) in favore della SI.ra (a cessazione di ogni ulteriore obbligo economico nei confronti della medesima), Pt_2
finalizzato all'acquisto di un immobile, presso il quale trasferire la residenza dei figli minori e della madre.
In forza di quanto sopra pattuito, il padre continuerà a versare, a titolo di mantenimento dei minori,
la somma di euro 800 mensili a figlio, per un totale di euro 1.600 mensili, di cui al punto 2.1 del verbale di udienza del 06.06.2024, mentre dal mese di luglio 2024 cesserà di versare il contributo ulteriore di cui al punto IV.
2.2. di cui alla pagina 11 del ricorso congiunto di separazione e divorzio depositato in data 10.05.2023.
2.3. Inoltre, il SI. contribuirà in misura del 100% alle spese straordinarie (scolastiche, ludico- Pt_1
sportive e mediche di cui alle Linee Guida adottate dal Tribunale di Como in data 24/05/2018 (da intendersi come riferimento) sostenute nell'interesse dei figli, che dovranno essere preventivamente concordate dai genitori e, comunque, documentate. In particolare, le parti concordano che, avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro,
dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10
gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
3. Rapporti personali e patrimoniali tra i coniugi
3.1. Le parti premettono e segnalano che, a seguito del deposito del ricorso cumulativo e congiunto del 10/05/2023 la situazione è in parte mutata sotto i seguenti aspetti: - il SI. è stato licenziato a novembre 2023 per una grave crisi che ha colpito la società Pt_1
presso cui lavorava e da allora è alla ricerca di una nuova occupazione lavorativa;
- la SI.ra ha nel mentre reperito un'occupazione lavorativa;
Pt_2
- la disdetta dal contratto di locazione presso l'immobile di UA (doc. 15) è stata inviata dalla SI.ra in data 20/04/24, a fronte di un preavviso contrattuale di 6 mesi e di ampie Pt_2
garanzie a suo tempo prestate dal SI. in relazione a detto contratto (doc. 10 – ricorso Pt_1
cumulativo);
- il nuovo immobile da acquistare dalla SI.ra presso cui trasferire la residenza sua e Pt_2
dei figli della coppia, non è stato dalla stessa ancora reperito.
Per tutti questi motivi i coniugi, in adempimento comunque degli accordi già assunti nel ricorso cumulativo e congiunto, concordano che a definitiva tacitazione di ogni e qualunque pretesa avanzata dalla signora nei confronti del signor anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 L. Pt_2 Pt_1
898/70, il signor corrisponderà alla signora visto il positivo avveramento delle Pt_1 Pt_2
condizioni di procedibilità della presente domanda di divorzio e la fissazione dell'udienza di comparizione per la trattazione del divorzio, la somma di € 400.000,00 (euro quattrocentomila/00) quale assegno divorzile “una tantum” che sostituirà ogni e qualsivoglia assegno di mantenimento e determinerà una riduzione del mantenimento ai minori per le ragioni e nei limiti di cui al punto IV.2.2.
del ricorso cumulativo, nelle due seguenti soluzioni:
1) €. 200.000,00 banco iudicis con assegno circolare intestato alla SI.ra Parte_2
2) €. 200.000,00 con assegno bancario intestato alla SI.ra depositato presso lo Parte_2
Studio dell'avv. Biancheri, da convertirsi in assegno circolare e consegnare alla SI.ra entro Pt_2
la data del rogito notarile della compravendita immobiliare (cfr. punti III, 4.2 e IV.
3.1. del ricorso cumulativo e 3.1. del verbale) e a fronte della liberazione dalla fideiussione e da ogni garanzia prestata dal SI. per la locazione dell'immobile di UA. Pt_1
Si da atto che all'udienza del 6/06/24 il SI. ha consegnato, davanti al Giudice, alla SI.ra Pt_1
in forza di quanto previsto al punto 3.1, sub 1) del verbale, assegno circolare Banca Intesa Pt_2
San Paolo n. 7400151854-04 del 3/06/24 di €. 200.000,00 e che l'assegno divorzile una tantum pattuito appare equo e conforme ai criteri di quantificazione dello stesso in considerazione delle condizioni patrimoniali e reddituali delle parti. Sentite all'udienza fissata per la loro comparizione, le parti confermavano la loro volontà di ottenere pronuncia divorzile alle condizioni sopra riportate. Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono le condizioni di legge per procedere alla pronuncia di divorzio, dovendosi ritenere provato che i coniugi vivono separati fin dall'udienza di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di
Como, nel procedimento di separazione, e che detto stato di separazione personale dei coniugi prosegue tuttora, dal momento che i coniugi non si sono più riconciliati e non hanno ripreso neppure in via temporanea la convivenza, mentre è ormai decorso il termine normativamente previsto per l'ottenimento della pronuncia di divorzio;
al contempo dalle risultanze di causa e da quanto dedotto dalle stesse parti deve ritenersi definitivamente venuta meno ogni forma di comunione sia materiale che spirituale tra i coniugi e che la stessa non possa più essere ricostituita.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve valutarsi manifestamente superfluo (art. 337-octies cod. civ.), alla luce degli esiti dell'udienza di comparizione delle parti e tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in camera di consiglio,
DICHIARA la cessazione degli effetti civili
del matrimonio contratto dai coniugi
Parte_1 Parte_2
in data 11/10/2008 , in IN
con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di IN
(anno 2008 , atto n. 20, reg. , parte II , Serie A ), alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica della sentenza, passata in giudicato,
all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di IN perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge .
Così deciso in COMO, il 17.7.2024
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Nicoletta Sommazzi dott.ssa Barbara Cao