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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 11/07/2025, n. 832 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 832 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale in persona del Giudice del lavoro, dott. Salvatore La Valle, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 11 luglio 2025, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A con motivazione contestuale ex art. 429 cod. proc. civ. nella causa iscritta al n. 2117/2024
R.G. promossa da:
(C.F.: ) elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Bovalino, al vico I Crotone n. 25, presso lo studio dell'avv. Francesco GIAMPAOLO, che la rappresenta e difende giusta procura in atti - pec:
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RICORRENTE
C O N T R O
in persona del l.r.p.t., con sede legale in Roma, alla via Ciro il Grande, elettivamente CP_1
domiciliato in Locri, via Matteotti n. 48, rappresentato e difeso dall'avv.to Alberto FUOCHI, giusta procura generale alle liti del 22.03.2024, al rogito del notaio in Roma, Persona_1
rep. 37875, pec: t Email_2
RESISTENTE
Oggetto: Giudizio ex art. 445 bis, comma 6, per il riconoscimento dello stato di invalidità civile al 100% con necessità di accompagnamento ex art. 1 l. n. 18/1980.
Decidendo sulle conclusioni rassegnate in atti, formula le seguenti
RAGIONI DELLE DECISIONI
Con ricorso ai sensi dell'art. 445 bis comma 6 c.p.c., depositato il 25.07.2024, Parte_1
ha chiesto il riconoscimento dello stato di invalidità civile al 100% con necessità di
[...]
Pag. 1 a 10 accompagnamento ex l. n. 18/1980 con decorrenza diversa rispetto a quella individuata in fase di ATP, contestando le conclusioni formulate dal consulente tecnico dott.
[...]
Persona_2
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si è costituito l' che ha eccepito CP_1
l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda, insistendo per il rigetto del ricorso.
Il CTU, nella fase di ATPO, ha concluso che la ricorrente è affetta da patologie tali da renderla invalida al 100% con necessità di assistenza continua dal 04.05.2023, data della visita peritale.
I motivi di contestazione posti alla base dell'odierno ricorso si condensano in una critica in ordine alle considerazioni mediche rese dal CTU con riguardo alla data di decorrenza del requisito sanitario, individuata in quella della visita peritale, anziché della domanda amministrativa.
Il ricorso non merita accoglimento.
Giova preliminarmente riportare il contenuto dell'art. 445-bis c.p.c., recante
“Accertamento tecnico preventivo obbligatorio”, il quale dispone che: “1.Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n.
222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale nel cui circondario risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696 - bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo
10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195. (…) 6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile”.
Pag. 2 a 10 Dalla lettura dell'elaborato peritale redatto dalla dott. si Persona_2
evince agevolmente che il CTU ha valutato i singoli apparati compromessi, ha analizzato le patologie, proceduto alla valutazione medico legale assegnando codici e indicando percentuali.
Il consulente ha dunque mostrato di procedere ad una attenta e complessiva verifica delle condizioni sanitarie dell'istante, arrivando all'esito della valutazione riportata dopo uno scrupoloso e attento excursus diagnostico.
In tal senso, il CTU all'esito dell'esame obiettivo ha accertato che la ricorrente è affetta da: “infermità n°1: Esiti amputazione addomino-perianale sec. ES ...(per analogia)Cod. rif. Tab.9334 …50% Infermità n°2: Vasculopatia cerebrale cronica etc. …(per analogia)Cod. rif. Tab. 1006…70% Infermità n° 3. Artrosi polidistrettuale con deficit deambulatorio …(per analogia)Cod. rif. Tab.7335...60% Infermità n°3: Cardiopatia ipertensiva …(per analogia)Cod. rif. Tab. 6442…0% Infermità n°4: Esiti trombosi occhio sin. con ipovisione…Cod. rif. Tab. 5031…31%”.
Da tali complete e consequenziali premesse ha formulato le seguenti conclusioni: “1.
La sig.ra risulta affetta da “Vasculopatia cerebrale cronica con iniziale Parte_1 decadimento cognitivo. Esiti di amputazione addomino-perineale sec. ES con ano preter definitivo. Artrosi polidistrettuale con deficit deambulatorio. Esiti trombosi occhio sin con ipovisone”. 2. (vedere la valutazione percentuale delle invalidità);
3. La ricorrente è
“Invalido Ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti proprie della sua età di grado grave 100%”;
4. La ricorrente abbisogna di assistenza continua;
5. La decorrenza di tale status si può fare risalire alla data del 04.05.2023”.
Al fine di poter eseguire una più approfondita valutazione diagnostica, il CTU ha altresì chiesto ulteriori approfondimenti clinici, quali: esame OCT (eseguito il 31.01.2023), esame potenziali visivi evocati (eseguito il 14.12.2023) e visita oculistica (di cui ai referti del
13.06.2023 e 18.02.2024). Quanto ai referti di cui alla visita oculistica del 13.6.2023 e del
18.02.2024, il CTU ha specificato che gli stessi non sono stati utilizzati ai fini della redazione dell'elaborato in quanto privi di timbro del medico certificatore e di firma riconoscibile (cfr. pag. 5 della consulenza).
Il CTU ha individuato la data di decorrenza del beneficio a quella di esecuzione della visita peritale, e ha precisato che “sebbene tali infermità fossero presenti già all'epoca della
Pag. 3 a 10 visita della Commissione Medica (07.06.21) la loro natura evolutiva ha fatto sì che solo ora raggiungessero un livello critico responsabile dell'attuale quadro clinico”.
Rispetto alle conclusioni peritali, parte ricorrente non ha presentato osservazioni ai sensi dell'art. 195 c.p.c., e le contestazioni sollevate nella presente fase di merito altro non sono che deduzioni generiche non ancorate a dati sanitari temporali specifici, laddove la parte ricorrente rimanda genericamente al contenuto della documentazione sanitaria prodotta, tralasciando l'incidenza degli esiti dell'esame clinico eseguito dal consulente.
Al cospetto di tali specifiche valutazioni le contestazioni contenute in ricorso si prestano, dunque, ad essere considerate generiche deduzioni di parte, prive di rigore scientifico, insufficienti ad integrare quei motivi di contestazione che giustificherebbero, nel giudizio conseguentemente all'opposizione, il rinnovo delle operazioni peritali.
D'altronde, non va trascurato che tali valutazioni sono state espresse non solo in base alla documentazione medica a disposizione, ma anche sulla scorta dell'esame obiettivo, avendo il CTU visitato la ricorrente e chiesto l'esecuzione di ulteriori visite specialistiche.
Consta agli atti una consulenza tecnica di parte a firma del dott. , con la Persona_3
quale, così come in ricorso, si espongono divergenti valutazioni medico-legali, non suffragate da elementi obiettivi, o documentali, o logici idonei a sovrastare e porre in dubbio le convincenti valutazioni e conclusioni del C.T.U. per ciò che concerne la decorrenza dello stato invalidante di cui all'art. 1 l. n. 18/1980.
Tale affermazione è corroborata, inoltre, dal diverso status che ammanta l'elaborato peritale da quello proprio della consulenza tecnica di parte. Quest'ultima, infatti, pur argomentando in ragione di basi medico-scientifiche, è teleologicamente diretta ad evidenziare aspetti o declinazioni coincidenti con interessi di parte.
Diversamente, solo la CTU è per l'intero guidata dal Giudice e trova compiuta disciplina nel codice di rito.
È il Giudice che indica il campo di indagine e definisce i relativi limiti. L'art. 62 del c.p.c. recita infatti “Il consulente compie le indagini che gli sono commesse dal giudice e fornisce...i relativi chiarimenti”.
Già da tale norma si comprende come il CTU sia soggetto ai poteri di direzione che sono propri del giudicante, diversamente da quanto avviene invece per l'opera del consulente di parte, la cui disciplina processuale è solo marginalmente trattata all'art. 201 c.p.c.
Pag. 4 a 10 In tal senso l'opera dell'attività della CTU rappresenta non a caso un “obbligo”, così come disposto dall'art. 63 e dall'art. 192 c.p.c., che così si esprime: “il consulente…obbligato
a prestare il suo ufficio”. Il CTU può essere chiamato dal giudice a rendere chiarimenti, può assistere alle udienze, può compiere le indagini affidategli fuori dal circondario anche da sé.
Allo stesso modo, tra le sue facoltà, sempre ove autorizzato dal giudice, può domandare chiarimenti alle parti, assumere informazioni da terzi, eseguire calchi, piante e rilievi.
Inoltre, sempre l'art. 192 c.p.c. disciplina l'estensione al consulente degli istituti dell'astensione e della ricusazione, istituti, invero, propri del magistrato. Da ciò si deduce che anche l'attività di consulenza deve soddisfare l'esigenza di imparzialità, quasi che essa sia necessariamente da ripetere da colui dal quale viene nominato.
L'intuizione è invero corretta, posto che sul consulente grava, così come sul giudice, la garanzia di imparzialità.
È per tale ragione che il consulente presta il giuramento di “bene e fedelmente adempiere le funzioni affidate”, le quali, come prevede la norma, sono finalisticamente indirizzate “al solo scopo di far conoscere al giudice la verità”.
Tale disciplina trova definitivo compimento nell'art. 64 c.p.c., rubricato
“Responsabilità del consulente”, con la quale si stabilisce l'estensione al CTU delle disposizioni dettate dal codice penale per i periti. Non solo, la norma del codice di rito contiene una fattispecie incriminatrice, per la quale “In ogni caso, il consulente tecnico che incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino ad € 10.329. Si applica l'art. 35 del Codice penale. In ogni caso è dovuto il risarcimento dei danni causati alle parti”. Ne discende pertanto che il consulente tecnico d'ufficio svolge una funzione pubblica, quale ausiliario dell'organo giudicante avente per oggetto una valutazione tecnica dei fatti di causa.
La consulenza tecnica, che -è utile ricordare- non costituisce un mezzo di prova, è diretta unicamente ad integrare l'attività decisoria del giudice, sia in quanto capace di offrire elementi per valutare le risultanze di determinate prove, sia in quanto può offrire elementi concreti di giudizio.
Definito in tal modo lo statuto della consulenza tecnica d'ufficio, si comprende la diversità strutturale di quella propria del consulente tecnico di parte, la cui disciplina è scarnamente dettata dall'art. 201 c.p.c.
Pag. 5 a 10 Questi infatti ha il compito di assistere a tutte le indagini e le operazioni che compie il CTU, partecipa all'udienza e alla camera di consiglio tutte le volte in cui il consulente del giudice vi interviene, e ha la facoltà di esprimere osservazioni sui risultati delle indagini tecniche nell'interesse delle parti, e sempre nell'interesse della parte, il consulente tecnico da essa chiamata redige una propria relazione scritta la quale può connotarsi per la formulazione di osservazioni tecniche, e, per ciò che qui interessa, per la formulazioni di contestazioni alle risultanze dell'elaborato.
La consulenza tecnica di parte, anche quando confermata sotto il vincolo del giuramento, costituisce una semplice allegazione difensiva di natura tecnica, priva di un autonomo valore probatorio, con la conseguenza che essa non introduce nuovi elementi di analisi, né offre punti di giudizio. Invero, essendo vincolata al campo di indagine dei medesimi quesiti posti al CTU, essa si limita ad offrire altre possibili ricostruzioni tecniche,
o ad esprimere contestazioni alle conclusioni peritali sulla scorta di una critica dell'uso delle leges artis applicate dal CTU, e, nell'ottica propria del contraddittorio tecnico, offre analisi critiche delle conclusioni peritali di cui il giudice può tenere conto. Tuttavia, tale lavorìo critico, di sicura utilità, è di per sé destinato ad operare nello spazio dedicato proprio al contraddittorio tecnico, che si esprime pienamente nel momento di consegna della bozza dal
CTU alle parti, si palesa nelle relative osservazioni e trova definitiva conclusione con il deposito dell'elaborato. Ebbene, ne deriva pertanto che non c'è alcuna equiparazione tra i predetti contenuti, posto che solo il CTU, in ultimo, resta vincolato all'obbligo di verità.
Pertanto, ove il consulente non illumina deficienze strutturali o non contesta significativi errori tecnici, ma si limita a formulare ipotesi ricostruttive alternative, di natura solo possibilistica, ebbene esse si riducono a mere allegazioni difensive.
Pertanto, il giudice di merito non è tenuto ad analizzarne o a confutarne il contenuto, specie quando pone a base del proprio convincimento considerazioni con essa incompatibili e conformi al parere del CTU.
Anche la giurisprudenza di legittimità ha in merito concluso che “La consulenza tecnica di parte costituisce una semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio, sicché la sua produzione, in quanto sottratta al divieto di cui all'art. 345 cod. proc. civ., è ammissibile anche in appello” (cfr. Cass. Sez. Un sent. n.
13092/2013) e “La consulenza tecnica di parte costituisce una semplice allegazione
Pag. 6 a 10 difensiva, priva di autonomo valore probatorio, posto che il contenuto tecnico del documento non vale ad alterarne la natura, che resta quella di atto difensivo, e non può, quindi, essere oggetto di consulenza tecnica d'ufficio” (Cass. sent. n. 16552/2015).
Al cospetto di tali specifiche valutazioni, le contestazioni contenute in ricorso si prestano ad essere considerate mere deduzioni di parte, prive di rigore scientifico, insufficienti ad integrare quei motivi di contestazione che giustificherebbero, nel giudizio conseguente all'opposizione, il rinnovo delle operazioni peritali.
Pertanto, essendo le contestazioni del tutto infondate, non si fa luogo a nomina di un nuovo consulente.
Quanto esposto in ricorso si traduce dunque in forme di cd. mero dissenso diagnostico, in cui le contestazioni non evidenziano deficienze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate della perizia, o lacune nel processo di valutazione, bensì fondamentale difformità nella valutazione della condizione sanitaria della parte (cfr. ass. lav. n. 2151/2004).
In conclusione, può dirsi che la consulenza resa in fase di Atp ex art. 445 bis c.p.c. non risulta censurabile o superata da eventuali sopravvenienze. La Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo di chiarire che il Giudice, per discostarsi legittimamente dalle valutazioni effettuate nella CTU, o per poter procedere ad un rinnovazione della stessa, deve operare “una valutazione critica, che sia ancorata alle risultanze processuali e risulti congruamente e logicamente motivata, dovendo il giudice indicare gli elementi cui si è avvalso per ritenere erronei gli argomenti sui quali il consulente si è basato, ovvero gli elementi probatori, i criteri di valutazione e gli argomenti logico-giuridici per addivenire alla decisione contrastante con il parere del ctu” (Cass. Civ., sez. I, 03/03/2011 n.5148), rispondendo tale esigenza “a ragioni di economia processuale e dei costi del giudizio oltre a rispetto del canone della ragionevole durata del processo” (Cass. Civ., sez. lavoro, 01/08/2013 n. 18410).
Le asserzioni della parte ricorrente si condensano dunque in un mero dissenso diagnostico più che in una contestazione sulle risultanze mediche della relazione peritale. A tal riguardo, la recente giurisprudenza di legittimità ha affermato che: "Del pari infondato è il secondo motivo, che esprime mero dissenso diagnostico in ordine alla valutazione dell'incidenza funzionale delle patologie in essere (si veda al riguardo, tra le tante, Sez. 6 -
L, Ordinanza n. 1652 del 03/02/2012, Rv. 620903 - 01, secondo la quale nel giudizio in materia d'invalidità il vizio, denunciabile in sede di legittimità, della sentenza che abbia
Pag. 7 a 10 prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nell'omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in un'inammissibile critica del convincimento del giudice, e ciò anche con riguardo alla data di decorrenza della richiesta prestazione” (cfr. Cass. civ. sez. VI, 11/02/2022 n. 4517, principio affermato ai sensi dell'art. 360 bis c.p.c.).
In definitiva, non emergendo dalle motivazioni dell'opposizione alcuna ulteriore e verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo e nel corso dell'odierno giudizio di opposizione, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
Quanto esposto in ricorso si traduce dunque in forme di cd. mero dissenso diagnostico, in cui le contestazioni non evidenziano deficienze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate della perizia, o lacune nel processo di valutazione, bensì fondamentale difformità nella valutazione della condizione sanitaria della parte (cfr. Cass. lav. n.
2151/2004) le quali peraltro non risultano superate da documentazione sanitaria sopravvenuta.
La Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo di chiarire che il Giudice, per discostarsi legittimamente dalle valutazioni effettuate nella CTU, o per poter procedere ad un rinnovazione della stessa, deve operare “una valutazione critica, che sia ancorata alle risultanze processuali e risulti congruamente e logicamente motivata, dovendo il giudice indicare gli elementi cui si è avvalso per ritenere erronei gli argomenti sui quali il consulente si è basato, ovvero gli elementi probatori, i criteri di valutazione e gli argomenti logico- giuridici per addivenire alla decisione contrastante con il parere del ctu” (Cass. Civ., sez. I,
03/03/2011 n.5148), rispondendo tale esigenza “a ragioni di economia processuale e dei costi del giudizio oltre a rispetto del canone della ragionevole durata del processo” (Cass. Civ., sez. lavoro, 01/08/2013 n. 18410).
Le asserzioni della parte ricorrente si condensano dunque in un mero dissenso diagnostico più che in una contestazione sulle risultanze mediche della relazione peritale. A
Pag. 8 a 10 tal riguardo, la recente giurisprudenza di legittimità ha affermato che: "Del pari infondato è il secondo motivo, che esprime mero dissenso diagnostico in ordine alla valutazione dell'incidenza funzionale delle patologie in essere (si veda al riguardo, tra le tante, Sez. 6 -
L, Ordinanza n. 1652 del 03/02/2012, Rv. 620903 - 01, secondo la quale nel giudizio in materia d'invalidità il vizio, denunciabile in sede di legittimità, della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nell'omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in un'inammissibile critica del convincimento del giudice, e ciò anche con riguardo alla data di decorrenza della richiesta prestazione” (cfr. Cass. civ. sez. VI, 11/02/2022 n. 4517, principio affermato ai sensi dell'art. 360 bis c.p.c.).
In definitiva, non emergendo dalle motivazioni dell'opposizione alcuna ulteriore e verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo e nel corso dell'odierno giudizio di opposizione, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
In conclusione, non si fa luogo a nomina di un nuovo CTU con conseguente reiezione della domanda.
Pertanto, il ricorso va rigettato.
Le spese di lite, atteso l'esito della controversia, considerato che vi è prova dell'insorgenza delle condizioni sanitarie per l'accesso ai benefici invocati in epoca successiva alla domanda amministrativa, e solo dal momento della visita peritale disposta nella precedente fase di giudizi, vengono compensate nella misura di due terzi, e la restante parte, liquidata in complessivi €1.265,00, oltre IVA e CPA come per legge, è posta a carico dell' da distarsi in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario. CP_1
Le spese di CTU sono poste a carico dell' , come da separato decreto. CP_1
P. Q. M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
Pag. 9 a 10 1.- rigetta il ricorso e, per l'effetto, accerta la sussistenza in capo a Parte_1
del requisito sanitario legittimante la percezione del beneficio di cui all'art. 1 l. n. 18/1980, con decorrenza dal 04.05.2023;
2.- compensa tra le parti le spese del presente procedimento nella misura di due terzi,
e la restante parte, liquidata in complessivi €1.265,00, oltre IVA e CPA come per legge, è posta a carico dell' da distarsi in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi CP_1 antistatario;
3.- pone a carico dell' le spese di CTU che si liquidano con separato decreto. CP_1
Locri, 11.07.2025
Il Giudice
Salvatore La Valle
Pag. 10 a 10