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Sentenza 31 maggio 2025
Sentenza 31 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 31/05/2025, n. 195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 195 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2025 |
Testo completo
N. 1008 /2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PORDENONE
-Sezione Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Paola Costa Presidente Dott. Giorgio Cozzarini Giudice relatore Dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 12/03/2025 da:
1) n. a AVIANO (PN) il 23/10/1968 (C.F. Parte_1
); residente in [...]; C.F._1
e
2) n. a PORDENONE (PN) il 20/04/1974 (C.F. ); residente Parte_2 C.F._2 in Azzano Decimo (PN), Via Fratte n. 115/O;
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. CALLEGARO MATTIA presso il quale hanno eletto domicilio telematico;
i quali in data 15/5/2004 hanno contratto matrimonio con rito concordatario presso il Comune di
Azzano Decimo, successivamente trascritto presso il Registro degli Atti di Matrimonio del Comune medesimo (anno 2004; atto n. 7; parte II;
serie A)
separati consensualmente con verbale in data 28/04/2021 omologato con decreto del 28/04/2021
con i seguenti figli:
- n. a Pordenone il 05/09/2003; Persona_1
- n. a Pordenone il 8/2/2007; Controparte_1
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 12/03/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni: A) Assegnarsi la casa coniugale di Azzano Decimo, Via Fratte n.115/O alla moglie, che già vi risiede con i figli e che ne è proprietaria.
B) A titolo di contributo per il mantenimento ordinario dei figli maggiorenni, ma non economicamente autosufficienti, il padre corrisponderà alla madre un assegno mensile di € 650,00 per ciascun figlio oltre al 100% delle spese scolastiche/universitarie necessarie per entrambi i figli
e al 60% delle altre spese straordinarie previste dal protocollo in vigore presso il Tribunale di
Pordenone, rimanendo il residuo 40% a carico della moglie. E ciò sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica di ciascun figlio;
C) Gli assegni per i figli sono soggetti ad adeguamento annuale in base agli indici ISTAT.
D) I figli maggiorenni, ma non economicamente autosufficienti verranno considerati fiscalmente a carico del marito, che potrà fruire delle relative detrazioni.
E) Se ed in quanto spettanti, la moglie potrà usufruire per l'intero degli assegni familiari per i figli.
F) Nulla per il mantenimento tra i coniugi.
G) Fatto salvo quanto previsto ai punti che precedono, le parti danno atto di aver definito tra loro ogni rapporto di dare avere insorto durante il matrimonio e di non avere perciò più nulla a pretendere l'uno dall'altro a qualsiasi altro titolo. Spese legali integralmente a carico del marito
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 comma 3 c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
È stata data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. al pubblico ministero, che ha espresso parere favorevole.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) legge n. 898/1970, accertato che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto presso il Comune di Azzano
Decimo il 15/05/2004 tra e Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Nulla sulle spese;
4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Azzano Decimo perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge (registro atti di matrimonio: anno 2004 atto n. 7 parte 2 serie A). Così deciso in Pordenone, il 27/05/2025
Il Giudice relatore dott. Giorgio Cozzarini
Il Presidente
dott.ssa Maria Paola Costa
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PORDENONE
-Sezione Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Paola Costa Presidente Dott. Giorgio Cozzarini Giudice relatore Dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 12/03/2025 da:
1) n. a AVIANO (PN) il 23/10/1968 (C.F. Parte_1
); residente in [...]; C.F._1
e
2) n. a PORDENONE (PN) il 20/04/1974 (C.F. ); residente Parte_2 C.F._2 in Azzano Decimo (PN), Via Fratte n. 115/O;
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. CALLEGARO MATTIA presso il quale hanno eletto domicilio telematico;
i quali in data 15/5/2004 hanno contratto matrimonio con rito concordatario presso il Comune di
Azzano Decimo, successivamente trascritto presso il Registro degli Atti di Matrimonio del Comune medesimo (anno 2004; atto n. 7; parte II;
serie A)
separati consensualmente con verbale in data 28/04/2021 omologato con decreto del 28/04/2021
con i seguenti figli:
- n. a Pordenone il 05/09/2003; Persona_1
- n. a Pordenone il 8/2/2007; Controparte_1
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 12/03/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni: A) Assegnarsi la casa coniugale di Azzano Decimo, Via Fratte n.115/O alla moglie, che già vi risiede con i figli e che ne è proprietaria.
B) A titolo di contributo per il mantenimento ordinario dei figli maggiorenni, ma non economicamente autosufficienti, il padre corrisponderà alla madre un assegno mensile di € 650,00 per ciascun figlio oltre al 100% delle spese scolastiche/universitarie necessarie per entrambi i figli
e al 60% delle altre spese straordinarie previste dal protocollo in vigore presso il Tribunale di
Pordenone, rimanendo il residuo 40% a carico della moglie. E ciò sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica di ciascun figlio;
C) Gli assegni per i figli sono soggetti ad adeguamento annuale in base agli indici ISTAT.
D) I figli maggiorenni, ma non economicamente autosufficienti verranno considerati fiscalmente a carico del marito, che potrà fruire delle relative detrazioni.
E) Se ed in quanto spettanti, la moglie potrà usufruire per l'intero degli assegni familiari per i figli.
F) Nulla per il mantenimento tra i coniugi.
G) Fatto salvo quanto previsto ai punti che precedono, le parti danno atto di aver definito tra loro ogni rapporto di dare avere insorto durante il matrimonio e di non avere perciò più nulla a pretendere l'uno dall'altro a qualsiasi altro titolo. Spese legali integralmente a carico del marito
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 comma 3 c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
È stata data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. al pubblico ministero, che ha espresso parere favorevole.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) legge n. 898/1970, accertato che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto presso il Comune di Azzano
Decimo il 15/05/2004 tra e Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Nulla sulle spese;
4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Azzano Decimo perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge (registro atti di matrimonio: anno 2004 atto n. 7 parte 2 serie A). Così deciso in Pordenone, il 27/05/2025
Il Giudice relatore dott. Giorgio Cozzarini
Il Presidente
dott.ssa Maria Paola Costa