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Sentenza 7 agosto 2025
Sentenza 7 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 07/08/2025, n. 701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 701 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1164/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dai Sigg. Magistrati dott.ssa Rossana ZAPPASODI Presidente dott. Francesco RIZZI Consigliere dott.ssa Maria Gabriella RIGOLETTI Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1164/2023 R.G. promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 CodiceFiscale_1
difeso dagli avv.ti Monica Muci e Roberto Rollero, in forza di procura allegata alla busta telematica contenente l'atto di citazione, elettivamente domiciliato all'indirizzo pec dei difensori
Email_1 Email_2
APPELLANTE
Contro
(C.F. , nata a [...] il [...], rappresentata e Controparte_1 C.F._2
difesa dall'avv. Elena Cecilia Morra in forza di procura allegata alla busta telematica contenente la comparsa di costituzione e risposta in appello, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Lanzo T.se, via Perucca n. 14
APPELLATA
Contro
(P.I. ), con sede Controparte_2 P.IVA_1
legale in Novara, in persona del Presidente del C.d.A., dott. , rappresentata Controparte_3
e difesa dagli avv.ti Vincenzo Lamastra e Daniele Raiteri, elettivamente domiciliata all'indirizzo di posta elettronica certificata dei propri difensori ( Email_3
Email_4
pagina 1 di 14 APPELLATA
e con
[...]
Controparte_4
CHIAMATI contumaci
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 658/2023 del Tribunale di Ivrea in data 14/07/2023
- Risarcimento danni da responsabilità medica
CONCLUSIONI
Per parte appellante : Parte_1
“IN VIA PRINCIPALE:
Riformare la sentenza n. 658/2023 del Tribunale di Ivrea, G.U. dott.ssa Stefania Frojo, in data 12 luglio 2023, pubblicata in data 14 luglio 2023 e notificata in data 7 settembre 2023, ed in sua riforma:
IN VIA PRINCIPALE:
Accertare e dichiarare l'insussistenza di qualsivoglia responsabilità del conchiudente per i danni lamentati dalla signora e, conseguentemente, respingere tutte le avversarie domande Controparte_1
in quanto infondate in fatto e in diritto ed assolvere il conchiudente dalle medesime;
Dichiarare la nullità per indeterminatezza della domanda restitutoria proposta dalla signora CP_1
o, comunque, dato atto dell'insussistenza di qualsivoglia inadempimento imputabile al
[...] conchiudente in relazione al contratto con la stessa intercorso in occasione dell'intervento chirurgico di artrodesi posteriore a destra con viti L4-L5 e discectomia L4-L5 a destra, eseguito in data 18 giugno 2014 sulla persona della medesima signora (in atti indicato come il “Secondo CP_1
Intervento”), rigettarla in quanto infondata;
IN VIA SUBORDINATA, per il denegato caso di mancato accoglimento dei primi tre motivi di appello svolti nell'atto di citazione introduttivo del presente grado di giudizio:
Riformare la sentenza n. 658/2023 del Tribunale di Ivrea, G.U. dott.ssa Stefania Frojo, in data 12 luglio 2023, pubblicata in data 14 luglio 2023 e notificata in data 7 settembre 2023, ed in sua riforma:
Ridurre congruamente l'ammontare del risarcimento a favore della signora Controparte_1
escludendo sia il danno morale, in quanto già ricompreso nella liquidazione effettuata sulla base delle tabelle risarcitorie in uso, sia la personalizzazione, in quanto priva di allegazioni e di elementi probatori;
pagina 2 di 14 Dichiarare la nullità per vizio di ultrapetizione della statuizione che accerta la pretesa quota di responsabilità del conchiudente a titolo di regresso da parte della struttura sanitaria o, in ulteriore subordine, ridurla congruamente in relazione all'effettivo apporto causale, rispetto ai danni lamentati dalla signora del comportamento ascritto al conchiudente;
Controparte_1
IN OGNI CASO:
Con il favore delle spese e dei compensi di giudizio e patrocinio, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, ed oltre IVA e CPA sugli importi imponibili, di entrambi i gradi di giudizio e del precedente procedimento di accertamento tecnico preventivo inter partes.”
Per parte appellata : Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino,
Respinta ogni avversa istanza, eccezione e deduzione, previe le più opportune declaratorie e provvidenze contrariis rejectis
IN VIA PREGIUDIZIALE E/0 PRELIMINARE E PRINCIPALE
Dichiararsi inammissibile l'impugnazione avversaria, ex artt. 348 bis c.p.c. 342 c.p.c. nonché ex artt.
345 e 346 c.p.c. e per manifesta infondatezza
NEL MERITO
Respingersi l'avversaria impugnazione in quanto infondata, dandosi atto che vengono in questa sede riproposte le argomentazioni, le opposizioni e le istanze istruttorie articolate in atti nel giudizio di primo grado, confermandosi la sentenza n. 658/2023 del Tribunale di Ivrea. Dott.ssa Stefania Frojo, del 12-14 luglio 2023 e notificata in data 7 settembre 2023 emessa nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2185/2020 degli Affari Contenziosi Civili del Tribunale di Ivrea.
IN OGNI CASO
Con vittoria di spese di primo e di secondo grado.”
Per parte appellata Controparte_2
“Voglia la Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni avversa istanza, rigettare l'appello proposta dal Dott. nella parte in cui viene chiesta la dichiarazione di nullità della sentenza per il Parte_1
vizio di ultra-petizione della statuizione che accerta la quota di responsabilità del Dott. . Parte_1
Con vittoria di spese e compensi professionali da distrarsi in favore degli avvocati che si dichiarano antistatari.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza pronunciata in data 14/07/2023 il Tribunale di Ivrea, in parziale accoglimento delle domande proposte da - previa declaratoria del difetto di legittimazione passiva della Controparte_1
pagina 3 di 14 in relazione alle domande dirette proposte dall'attrice nei confronti della compagnia Controparte_4
assicuratrice - ha accertato la responsabilità solidale dei convenuti, dott. , dott. CP_4 Pt_1
e del in relazione all'intervento chirurgico cui si era
[...] Controparte_2
sottoposta presso la in data 18/06/2014, conseguentemente Controparte_1 CP_2
condannando i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento in suo favore della somma di euro
41.306,14, a titolo di danno non patrimoniale, e di euro 3.200,00, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale;
quindi ha condannato, in via di regresso interno, il dott. a tenere indenne CP_4
il Policlinico di da quanto fosse stato tenuto a pagare in favore dell'attrice, in proporzione alla CP_2
quota di responsabilità a lui attribuita, pari al 50%.
La sentenza ha inoltre accolto la domanda di di restituzione dei compensi pagati per Controparte_1
la prestazione professionale risultata poi dannosa, così condannando il dott. a restituire CP_4
la somma di euro 6.502,00, il dott. a restituire euro 1.000,00 e il Parte_1 Controparte_2
l'importo di euro 10.210,48.
[...]
Infine, ha posto le spese di lite, ivi comprese quelle relative al procedimento di ATP, a carico solidale dei convenuti.
La sentenza – per quanto rileva ai fini del presente gravame – ha escluso, sulla base della CTU disposta, che fossero ravvisabili dei censurabili profili di negligenza con riferimento al primo intervento di “laminectomia L4-L5 emilato dx con ernaintrectomia dx – per ernia discale L4-L5 dx”, cui si era sottoposta la in data 16/05/2014, mentre ha ritenuto sussistente una responsabilità CP_1
dei sanitari in relazione al successivo intervento chirurgico del 18/06/2014 di “decompressione del sacco durale e delle radici di destra, asportazione del disco L4 -L5, posizionamento di viti peduncolari
L4- L5 monolaterali a dx.”
Nello specifico il Tribunale ha ravvisato nel secondo intervento chirurgico un errore esecutivo, consistito nello scorretto posizionamento della vite peduncolare L5 destra, già evidenziato nella TC di controllo del rachide lombo-sacrale eseguita, prima delle dimissioni, in data 19/06/2014, errore tuttavia non riscontrato, tanto che veniva certificato sia nel diario clinico, che nella relazione clinica del
23/06/2014, il corretto posizionamento dei mezzi di sintesi. Lo scorretto posizionamento aveva determinato, con elevata probabilità, un peggioramento del deficit neurologico lamentato dalla paziente al momento dell'ingresso in ospedale, fino a causare la quasi scomparsa della dorsiflessione del piede destro e delle dita del piede.
Il Tribunale, sulla base delle conclusioni dei cc.tt.uu., ha ritenuto quindi accertata la negligenza dei sanitari sotto il duplice profilo della scorretta esecuzione dell'intervento del 18/06/2014, nonché della gestione della fase post-operatoria, e specificamente per aver certificato in modo inesatto le risultanze pagina 4 di 14 dell'esame radiografico di controllo eseguito sulla paziente il giorno successivo all'intervento (il
19/06/2014), con l'effetto di compromettere la possibilità di un tempestivo intervento correttivo.
Nell'esaminare i distinti apporti causali dei medici convenuti, ha reputato sussistenti profili di colpa a carico di entrambi i sanitari: quanto alla negligente esecuzione dell'intervento del 18/06/2014, è stata ravvisata la responsabilità esclusiva del dott. che ha agito in qualità di primo operatore, mentre CP_4
il dott. , che ha partecipato all'intervento in qualità di secondo operatore, non poteva essere Pt_1
chiamato a rispondere di un errore, che aveva natura squisitamente esecutiva, concernendo l'errato compimento della manovra di inserimento della vite peduncolare, che, nella distribuzione dei compiti all'interno dell'equipe, compete esclusivamente ad un operatore;
invece ha ravvisato la responsabilità di entrambi i sanitari, riguardo all'errata certificazione delle risultanze dell'esame radiografico, atteso che l'annotazione nel diario clinico in data 19/06/2014 era stata compiuta dal dott. , risultando Pt_1
irrilevante, a fronte della contestazione sul punto, accertare la diretta riferibilità al dott. anche Pt_1
della compilazione della relazione del 23/06/2014, dal momento che quella si limitava a ripetere l'inesatta refertazione contenuta nel diario clinico, ed un addebito di responsabilità era in ogni caso ravvisabile anche in capo al dott. il quale era tenuto, per la sua qualità di responsabile u.f. di CP_4
neurochirurgia, a vigilare affinché venissero osservate le regole in tema di regolare compilazione della cartella.
Il danno non patrimoniale riconosciuto è stato valutato in termini di danno differenziale, tenuto conto del grado di menomazione preesistente all'intervento, e dunque nella percentuale compresa tra il 19% e il 25%; la liquidazione è stata operata sulla base delle “tabelle milanesi”, applicando un aumento equitativo del 15%, “a titolo di danno morale, in relazione all'andamento non previsto e peggiorativo del propria integrità psico fisica”, unita "al ragionevole sconforto legato alla mancata risoluzione tempestiva della patologia", così pervenendo alla liquidazione dell'importo di euro 25.792,20. Inoltre, tenuto conto delle peculiarità della fattispecie, da cui emergerebbe come la "abbia subito una CP_1
modificazione della propria vita relazionale più radicale rispetto a quella che si attende in casi consimili tenuto conto della componente psicologica conseguente alla lunga dolorosa ospedalizzazione… e alla circostanza che è stata costretta a sottoporsi ulteriori interventi chirurgici per rimediare in parte alle conseguenze dannose dell'attività imperita”, ha applicato, ai fini della personalizzazione del danno biologico permanente, un incremento del 20%, così pervenendo alla liquidazione finale di euro 30.950,64, nonché liquidando per il periodo di inabilità temporanea la somma di euro 10.355,50.
A titolo di danno patrimoniale sono stati riconosciuti gli esborsi documentati sostenuti per il secondo intervento, precisando che "la richiesta di restituzione del compenso pagato per la prestazione
pagina 5 di 14 professionale dannosa è ritenuta ammissibile in quanto la proposizione della domanda di risoluzione, pur non formulata espressamente, è ricavabile per via implicita dalla dichiarata volontà della parte di ottenere la restituzione del corrispettivo per l'opera professionale prestata", pertanto i convenuti sono stati, rispettivamente, condannati alla restituzione degli importi percepiti per le attività prestate in occasione del secondo intervento del 18/06/2014. Quindi, a titolo di danno patrimoniale futuro, è stata liquidata, in via equitativa, la somma di euro 3.000,00, tenuto conto dei costi medi annui delle sedute fisioterapiche, in relazione all'aspettativa di vita residua della paziente.
2. Avverso la predetta sentenza, notificata in data 07/09/2023, ha proposto appello il dott. Parte_1
con atto di citazione notificato il 20/09/2023, con il quale ha chiesto, via principale, la reiezione delle domande proposte nei suoi confronti da in quanto infondate in fatto in diritto, e la Controparte_1
dichiarazione di nullità per indeterminatezza della domanda restitutoria, o comunque il suo rigetto nel merito, stante l'insussistenza di qualsivoglia inadempimento a lui imputabile;
in via subordinata, ha chiesto la riduzione dell'ammontare del risarcimento riconosciuto, escludendo sia il danno morale, in quanto già ricompreso nella liquidazione effettuata sulla base delle tabelle milanesi, sia la personalizzazione del danno, in quanto priva di allegazione ed elementi di prova;
da ultimo,
l'appellante ha chiesto che sia dichiarata la nullità della sentenza per vizio di ultrapetizione, in relazione alla statuizione con cui è stata accertata, pur in assenza di domanda di regresso da parte del la sua quota di responsabilità interna. Controparte_2
Si è costituita in giudizio , eccependo l'inammissibilità del gravame, ex artt. 348 bis e Controparte_1
342 c.p.c., nonché chiedendone la reiezione nel merito.
Si è costituito altresì il chiedendo il rigetto dell'appello Controparte_2
proposto da nella parte in cui chiede la declaratoria di nullità della sentenza impugnata per Parte_1
vizio di ultrapetizione, per aver accertato la sua quota interna di responsabilità.
Non si sono costituiti in giudizio, benché ritualmente citati, il dott. e la CP_4 CP_4
di cui è stata dichiarata la contumacia.
[...]
Disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, con ordinanza in data
27/02/2024 il Consigliere Istruttore disponeva un'integrazione peritale, affidata ai cc.tt.uu. già nominati nel giudizio di primo grado, dando loro incarico di accertare: “se l'errata annotazione sul diario clinico, in data 19.6.2014, del corretto posizionamento dei mezzi di sintesi (condotta colposa del dott.
) abbia causato, secondo il criterio del “più probabile che non”, in tutto o in parte Parte_1
(specificandone in tal caso l'entità), la lesione riportata dalla sig.ra già accertata, Controparte_1 verificando se la condotta doverosa avrebbe evitato in tutto o in parte la lesione”.
pagina 6 di 14 All'esito del deposito dell'integrazione di CTU, la causa veniva quindi rimessa in decisione, ai sensi dell'art. 352 c.p.c.
3. Preliminarmente va disattesa, al di là di quanto già osservato dal Consigliere Istruttore con l'ordinanza in data 27/02/2024, riguardo all'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c., l'eccezione di cui all'art. 342 c.p.c. formulata dalla difesa dell'appellata . Controparte_1
L'eccezione è infatti formulata attraverso un tautologico richiamo alla lettera dell'art. 342 c.p.c. (v. pag. 2 comparsa di costituzione), non accompagnata da alcun pertinente riferimento all'atto d'appello, allo scopo di evidenziarne le carenze.
Carenze che, per quanto si andrà di seguito ad esporre, non sono in alcun modo ravvisabili, poiché i motivi d'impugnazione individuano con sufficiente ed adeguata specificità i passaggi del percorso motivazionale censurati, le ragioni delle loro asserita erroneità e la diversa ricostruzione a cui il
Giudice sarebbe dovuto pervenire sulla base degli elementi acquisiti al giudizio.
Con i primi due motivi d'impugnazione l'appellante censura la pronuncia di primo grado, nella parte in cui ha ravvisato una sua responsabilità nella causazione del danno, sostenendo che il Tribunale, dopo essersi richiamato alle valutazioni espresse dai cc.tt.uu. - i quali hanno ritenuto che l'aggravamento dello stato patologico di sia dipeso dall'errato posizionamento della vite peduncolare Controparte_1
in L5, che avrebbe probabilmente leso la radice nervosa - pur in assenza di un'indicazione in tal senso da parte dei consulenti, ha attribuito efficacia causale nella produzione di tale danno alla "imperfetta annotazione" sul diario clinico, relativa al corretto posizionamento dei mezzi di sintesi.
Pertanto, con il primo motivo d'appello viene specificamente contestata la sussistenza del nesso
Parte eziologico tra l'asserita errata annotazione dell'esito della ed il danno, rilevando come la pronuncia sia pervenuta a ritenere l'esistenza di tale nesso causale sull'assunto che l'inesatta refertazione dell'esame radiografico, eseguito il giorno successivo al secondo intervento, avrebbe avuto
"l'effetto di compromettere la possibilità di un tempestivo intervento correttivo". Tale conclusione sarebbe del tutto apodittica, oltre che scientificamente infondata, atteso che le lesioni delle radici nervose, una volta prodottesi, non sono in alcun modo recuperabili, oltre ad essere basata sull'asserita possibilità di eseguire un intervento correttivo, per ovviare ai danni conseguenti alla probabile lesione della radice nervosa, possibilità che introduce un tema mai allegato, né tanto meno trattato nel giudizio di primo grado.
Con il secondo motivo di gravame viene invece censurata la valutazione di erroneità o inesattezza dell'annotazione riportata sul diario clinico nella giornata del 19/06/2014, e poi riprodotta nella relazione del 23/06/2014, sostenendo che l'annotazione di corretto posizionamento della vite in L5 è del tutto coerente con la refertazione del radiologo. Il referto dell'esame TAC del 19/06/2014 indicava pagina 7 di 14 come la vite in L5 corresse "lungo il piano mediale del peduncolo", e dunque all'interno dello stesso, poiché, in caso contrario, il radiologo avrebbe scritto che la vite oltrepassava la corticale mediana del peduncolo, ed è sulla base di tale rilievo che nel diario clinico è stata apposta l'annotazione di corretto posizionamento dei mezzi di sintesi.
Aggiunge inoltre l'appellante come la refertazione di un esame per immagini competa solo ed esclusivamente al radiologo, che ha eseguito l'esame in questione, pertanto, non può comunque essere ascritta alcuna responsabilità al sanitario, che abbia riportato sul diario clinico un'annotazione del tutto coerente con il referto radiologico.
Ragioni di ordine logico impongono di esaminare i due motivi secondo un ordine diverso, rispetto a quello della loro prospettazione, atteso che occorre, in primo luogo esaminare, la sussistenza del profilo di responsabilità attribuito al dott. , per poi accertare se quella condotta colposa abbia avuto Pt_1
un'efficienza causale in ordine alla produzione del danno, consistito nei postumi residuati all'errato posizionamento dei mezzi di sintesi, che hanno comportato un peggioramento della sofferenza neurogenica nei muscoli di pertinenza di L5, fino alla quasi scomparsa della dorsiflessione del piede e delle dita a destra, in ragione del danno arrecato dalla vite sulla radice di L5.
Orbene, alla luce delle chiare valutazioni espresse sul punto dai cc.tt.uu. con la relazione depositata nel giudizio di primo grado, deve ritenersi addebitabile al dott. di avere erroneamente interpretato la Pt_1
refertazione della TAC in data 19/06/2014 ed inoltre di avere ritenuto che non gli competesse, nella sua qualità di specialista in neurochirurgia, di visionare direttamente - onde fugare qualsiasi dubbio sul corretto posizionamento del mezzo sintesi, che è quanto era primariamente finalizzato ad accertare l'esame eseguito il giorno successivo all'intervento - le immagini dell'esame, rientrando tale diretta valutazione sicuramente nelle sue competenze specialistiche.
Il referto della TAC non forniva alcuna indicazione/valutazione sul corretto posizionamento del mezzo di sintesi, limitandosi – correttamente – alla descrizione di quanto veniva osservato all'esame per immagini, riportando, per quanto in questa sede rileva, che: "La vite trans-peduncolare di L5 decorre lungo il profilo mediale del peduncolo".
I cc.tt.uu. hanno al proposito osservato come: "La posizione della vite peduncolare L5 dx che si documenta nel controllo del 19/06/2014, non può essere definita corretta. Il mezzo di sintesi decorre mediale al peduncolo, con alta probabilità non lo percorre mai durante il decorso, ed è in contatto con la radice di L5 dx.”, pertanto hanno concluso che il referto redatto dal radiologo fosse ineccepibile, in quanto provvedeva ad una chiara analisi del quadro e alla descrizione del reperto, non essendo compito del radiologo esprimere una valutazione sull'esito chirurgico, mentre l'errore è consistito nella valutazione, e conseguente annotazione, di corretto posizionamento del mezzo di sintesi, compiuta dal pagina 8 di 14 dott. , essendo “il dato TC difforme da quanto si dovrebbe evidenziare nel controllo di mezzi di Pt_1
sintesi peduncolari”. (v, pag. 26 relazione di CTU).
Del resto, il non corretto posizionamento del mezzo di sintesi, sulla base di quello stesso esame TC, è stato senza incertezze riscontrato alla visita eseguita in data 01/08/2014 presso l'Ospedale CTO di
Torino, nel corso della quale veniva rilevato come alla valutazione TC la vite di L5 fosse chiaramente posizionata medialmente al peduncolo ed entrasse in contatto con le strutture neurologiche endocanalari.
La relazione integrativa depositata nel presente grado di giudizio dai cc.tt.uu. (dott. Persona_1
medico legale, e dott. , neurochirurgo), ha confermato quanto già indicato nella prima Persona_2
relazione, in merito al posizionamento della vite L5 dx, che entra in chiaro conflitto con la radice omolaterale e ne incrementa la lesione, aggiungendo come una gestione accurata della paziente avrebbe imposto la revisione chirurgica la mattina successiva al riscontro TC o nella medesima giornata, tuttavia ha concluso come non si possa sostenere che il rioperare la paziente il 19/06/2014, quando si sarebbe dovuta acquisire contezza del chiaro malposizionamento della vite, avrebbe garantito alla paziente un recupero migliore ed un decorso meno difficile.
Tale conclusione è stata confermata nel rispondere alle osservazioni presentate dal c.t.p. di CP_1
dopo che questi aveva ribadito la propria posizione, secondo cui sarebbe stato probabilmente
[...]
emendabile il danno accertato, in caso di tempestiva asportazione dell'insulto meccanico causato da una vite malposizionata su una radice nervosa, pur ammettendo che "non esistono, ad onor del vero, dati di letteratura che possano quantificare quanto la radice nervosa possa recuperare se rimossa quanto prima la noxa patogena, ma la buona pratica clinica suggerisce che una vite mediale rispetto al peduncolo, in contatto con la radice, debba essere riposizionata quando clinicamente rilevante."
I cc.tt.uu. hanno precisato come i dati rinvenibili nella letteratura medica, anche citati dal c.t.p. della riguardino la diversa ipotesi di danno neurologico provocato da un'ernia discale e non CP_1
l'insulto provocato da un materiale protesico, confermando quindi che un più tempestivo intervento di rimozione del mezzo di sintesi non sarebbe valso a rimediare o ridurre il danno ormai prodottosi.
Da tali conclusioni, che questa Corte ritiene di condividere, in quanto adeguatamente motivate, anche con convincente confutazione delle contrarie argomentazioni del c.t.p. di parte appellata, ed immuni da vizi logici, consegue che l'errore compiuto dal dott. non ha avuto alcuna efficienza Parte_1
causale nel produrre il danno derivato dall'intervento chirurgico eseguito in data 18/06/2014, e cioè la sofferenza neurogenica dei muscoli di pertinenza della radice L5.
Del resto, i medesimi cc.tt.uu., nella relazione integrativa già depositata nel corso del giudizio di primo grado, avevano chiaramente indicato come la vite peduncolare, scorrettamente posizionata, fosse pagina 9 di 14 entrata in diretto contatto con la quinta radice lombare omolaterale, causandone la lesione, e dunque provocando un danno diretto, insuscettibile, una volta verificatosi, di essere eliminato o attenuato nelle sue conseguenze per effetto della rimozione del fattore che l'ha causato.
Giova ancora sottolineare come - secondo quanto correttamente evidenziato dall'appellante - la diversa conclusione cui è pervenuta al riguardo la sentenza impugnata, sia frutto di un'autonoma argomentazione svolta dal Tribunale, che non trovava alcun supporto nella CTU espletata, poiché, pur essendo stato richiesto ai cc.tt.uu. di valutare, in relazione alle diverse condotte colpose allegate dalla
- tra cui vi era l'errata valutazione sul corretto posizionamento dei mezzi di sintesi - se quelle CP_1
avessero causato lesioni, ovvero un'invalidità temporanea, solo il non corretto posizionamento del mezzo di sintesi è stato indicato come causalmente rilevante sia nel peggioramento della sofferenza neurogenica, tradottasi in danno permanente, sia nel determinare un periodo di inabilità temporanea totale, con ricovero ospedaliero per riposizionamento della vite L5 dx (in data 18/08/2014), e poi di inabilità temporanea parziale.
nel prendere posizione con la comparsa conclusionale sull'integrazione di CTU, Controparte_1
disposta nel presente grado di giudizio, da un lato, ha riproposto le argomentazioni già svolte dal suo c.t.p. in sede di osservazioni, alle quali hanno già puntualmente replicato i cc.tt.uu., in coerenza con le valutazioni da essi espresse sulla specifica questione oggetto di approfondimento nel presente giudizio, dall'altro, ha introdotto delle nuove considerazioni, allegando che una tempestiva proposta di revisione chirurgica avrebbe evitato le innegabili sofferenze fisiche, cui è andata incontro nel periodo successivo all'intervento, avendo una vite malposizionata, con evidente sintomatologia algica e funzionale.
I cc.tt.uu., come già esposto, hanno escluso che un tempestivo intervento di rimozione del mezzo di sintesi avrebbe assicurato un intervento operatorio correttivo e un decorso postoperatorio meno difficile, sicché non è ammissibile l'introduzione in sede di scritti conclusionali di circostanze di fatto in precedenza mai oggetto di deduzione, e dunque di valutazione in giudizio, quali la sofferenza algica e funzionale che la avrebbe sopportato nel periodo intercorso tra il 19/06/2014 e l'intervento CP_1
di riposizionamento del mezzo di sintesi.
La durata dell'invalidità temporanea è stata infatti valutata dai cc.tt.uu. avendo riguardo al periodo della degenza per l'intervento chirurgico volto ad emendare il non corretto posizionamento del mezzo di sintesi ed al successivo periodo di convalescenza e riabilitazione, che, a prescindere dal momento in cui l'intervento fosse stato eseguito - nell'immediatezza del riscontro dell'erroneo posizionamento della vite, ovvero, come di fatto avvenuto, a distanza di circa due mesi - non sarebbe mutato.
pagina 10 di 14 Non sorrette da alcuna specifica argomentazione sono infine le richieste di chiarimenti e di rinnovazione della CTU inserite da nelle conclusioni della comparsa conclusionale, Controparte_1
che non trovano rispondenza nelle osservazioni presentate in sede di contraddittorio tecnico, né tanto meno, per quanto sopra premesso, le stesse possono essere riferite a nuovi temi d'indagine, avendo i cc.tt.uu. puntualmente risposto ai quesiti loro formulati.
Per effetto dell'accoglimento del sopra esposto motivo d'impugnazione, risultano assorbiti il quarto ed il quinto motivo d'appello, a mezzo dei quali vengono censurati i criteri seguiti dal Tribunale nella liquidazione del danno non patrimoniale.
Con il terzo motivo d'impugnazione l'appellante critica la sentenza nella parte in cui ha ritenuto implicitamente formulata la domanda di risoluzione del contratto e lo ha quindi condannato alla restituzione di quanto percepito (€ 1.000,00) per l'opera da lui prestata, osservando, da un lato, come la domanda di risoluzione, verosimilmente per inadempimento, non possa ritenersi proposta dalla e, dall'altro, che quel corrispettivo era stato da lui ricevuto in forza del contratto stipulato con CP_1
la ed avente ad oggetto la sua partecipazione, in qualità di secondo operatore, all'intervento CP_1
chirurgico del 18/06/2014, in relazione al quale è stata esclusa qualsivoglia sua responsabilità.
Il motivo d'appello risulta fondato in relazione a questo secondo profilo, atteso che dal doc. 22 prodotto da emerge come l'importo oggetto della condanna alla restituzione rappresenti il Controparte_1
compenso corrisposto al dott. per la partecipazione, in qualità di secondo operatore, all'intervento Pt_1
chirurgico, intervento rispetto al quale - per le argomentazioni già espresse anche nella sentenza di primo grado - non è ravvisabile alcun suo inadempimento.
Pertanto, in riforma dell'impugnata sentenza, debbono essere respinte tutte le domande proposte da
, a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali e dei danni patrimoniali, proposte Controparte_1
nei confronti del dott. . Parte_1
4. Con il sesto motivo d'impugnazione, proposto in via gradata, il dott. impugna la Parte_1
sentenza nella parte in cui, in assenza di una domanda di regresso proposta nei suoi confronti dal e, pur dando atto di non poter emettere una Controparte_2
“statuizione espressa di condanna (preventiva)" (v. pag. 23 sentenza impugnata), ha comunque accertato nella misura del 40% la percentuale di concorso di colpa a lui attribuibile.
Il motivo è espressamente qualificato come proposto in via di subordine, per il caso di mancato accoglimento dei motivi principali d'appello, atteso che l'esclusione della responsabilità dell'appellante, per carenza del nesso causale, comporta il venir meno di qualsivoglia percentuale di concorso nella causazione del danno.
pagina 11 di 14 A tale riguardo giova rilevare come, nel costituirsi in appello, il Controparte_2
abbia contestato l'assunto dell'appellante, in ordine ad un vizio di ultrapetizione della
[...]
sentenza del Tribunale di Ivrea, osservando come il Tribunale non abbia pronunciato su alcuna domanda di regresso interno e manleva, essendo una siffatta domanda stata proposta dal CP_2
solo nei confronti del dott. per cui difetterebbe un interesse del dott. all'impugnazione sul CP_4 Pt_1
punto.
In maniera del tutto singolare, tuttavia, il di con la comparsa conclusionale, pur CP_2 CP_2
continuando a ribadire tali argomentazioni, ha svolto ulteriori considerazioni, volte a sostenere l'esistenza di una responsabilità del dott. , fondate sulla contestazione delle conclusioni cui erano Pt_1
già pervenuti i cc.tt.uu. in primo grado, e cioè asserendo che il dott. e il dott. in quanto Pt_1 CP_4
entrambi chirurghi operatori, avrebbero avuto analoghe responsabilità di salvaguardia e controllo nei confronti della paziente.
Si tratta di una questione del tutto eccentrica rispetto all'ambito del presente giudizio, oltre ad essere estranea anche alle difese svolte in primo grado dal al fine di escludere la Controparte_2
sussistenza di una sua responsabilità.
Il non ha proposto appello incidentale in ordine alla sua accertata responsabilità Controparte_2
solidale, né, proprio perché si tratta di tema mai in precedenza trattato, può ritenersi che sul punto abbia riproposto, ex art. 346 c.p.c., le difese svolte in primo grado riguardo ai profili di responsabilità ravvisabili in capo ai corresponsabili in solido.
Il motivo d'impugnazione proposto dal dott. nei confronti del Parte_1 Controparte_2
deve pertanto ritenersi assorbito dall'accoglimento del motivo, che ha condotto
[...]
ad escludere l'esistenza di un nesso casuale tra la condotta negligente a lui imputabile e la causazione del danno, sicché il profilo della sussistenza di un interesse all'impugnazione della sentenza nei confronti del di può venire in rilievo solo ai fini della pronuncia sulle spese. CP_2 CP_2
5. Tenuto conto dell'accoglimento dell'appello proposto nei confronti di le spese del Controparte_1
doppio grado di giudizio debbono essere poste a carico della e vengono liquidate, quanto al CP_1
primo grado, nell'importo complessivo di € 5.405,00, avuto riguardo ai compensi tabellari previsti per lo scaglione di valore di riferimento, da determinarsi in base al decisum ed in relazione alle domande proposte nei confronti del dott. (e quindi da € 26.000,00 a € 52.000,00), facendo applicazione Pt_1
degli importi medi per la fase di studio ed introduttiva e di quelli compresi tra i minimi e i medi per le fasi istruttoria e decisionale;
mentre, quanto al presente grado d'appello, vengono liquidate in €
6.616,00, sulla scorta dei medesimi criteri, e cioè applicati i compensi compresi tra i minimi ed i medi e considerata anche la fase istruttoria, vista l'integrazione di CTU espletata.
pagina 12 di 14 Quanto ai rapporti tra il dott. e il va invece considerato come tra Parte_1 Controparte_2
dette parti, che si trovavano nella posizione di co-convenuti, in quanto ritenuti corresponsabili in solido, non vi sia stato contraddittorio nel giudizio di primo grado, avendo il Controparte_2
proposto domanda di regresso anticipato solo nei confronti del dott. . CP_4
Il Giudice di primo grado, pur non emettendo alcuna pronuncia conseguenziale nel dispositivo, ha comunque nella parte motiva della sentenza proceduto a determinare la percentuale di responsabilità del dott. , in proporzione della ritenuta gravità delle rispettive colpe e dell'entità delle Parte_1
conseguenze derivatene, così inducendo prudenzialmente l'odierno appellante a censurare quel passaggio motivazionale.
Il Tribunale ha fatto ciò in assenza di domanda e quindi in difformità all'orientamento giurisprudenziale, secondo cui la domanda di regresso - anche se formulata in via preventiva, per l'eventualità di esito positivo dell'azione intrapresa dal danneggiato - deve essere proposta espressamente dal responsabile regrediente in funzione della ripartizione interna del peso del risarcimento con i corresponsabili e non può neppure essere ricavata dalle eccezioni con cui con debitore abbia escluso la sua responsabilità nel diverso rapporto con il danneggiato (v. Cass.
20/12/2018 n. 32930; Cass. 19/03/2025 n. 7332).
Tale circostanza induce a ravvisare l'esistenza gravi ed eccezionali ragioni idonee, ex art. 92 c.p.c., quale risultante a seguito della sentenza n. 77/2018 della Corte Costituzionale, a giustificare la compensazione delle spese di lite, poiché l'assenza in origine di una domanda, da un lato, non rende ravvisabile una soccombenza, dall'altro, il timore del dott. di vedersi comunque opporre Pt_1
l'accertamento contenuto nella parte motiva della sentenza da parte del non Controparte_2
appare manifestamente destituito di fondamento.
Stante la contumacia del dott. e della nei confronti dei quali non è CP_4 Controparte_4
stata proposta alcuna impugnazione, non deve essere emessa alcuna pronuncia in punto spese nei loro confronti.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Torino - Sezione Terza Civile, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal dott. avverso la sentenza n. Parte_1
658/2023 emessa dal Tribunale di Ivrea in data 14/07/2023, in accoglimento dell'appello, ed in parziale riforma, respinge le domande proposte da CP_1
nei confronti di ferma nel resto l'impugnata sentenza;
[...] Parte_1
pagina 13 di 14 condanna a rifondere al dott. le spese del doppio grado di Controparte_1 Parte_1
giudizio, che liquidano, quanto al primo grado in € 5.405,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15% sui compensi, C.P.A., IVA e, quanto al presente grado d'appello, in € 6.616,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15% sui compensi, C.P.A., IVA, se dovuta, e successive occorrende;
dichiara compensate le spese del presente giudizio tra e il Parte_1 [...]
Controparte_2
nulla in punto spese nei confronti di ed CP_4 Controparte_4
Così deciso nella camera di consiglio in data 23/04/2025.
Il Consigliere est. dott.ssa Maria Gabriella Rigoletti Il Presidente
dott.ssa Rossana Zappasodi
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dai Sigg. Magistrati dott.ssa Rossana ZAPPASODI Presidente dott. Francesco RIZZI Consigliere dott.ssa Maria Gabriella RIGOLETTI Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1164/2023 R.G. promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 CodiceFiscale_1
difeso dagli avv.ti Monica Muci e Roberto Rollero, in forza di procura allegata alla busta telematica contenente l'atto di citazione, elettivamente domiciliato all'indirizzo pec dei difensori
Email_1 Email_2
APPELLANTE
Contro
(C.F. , nata a [...] il [...], rappresentata e Controparte_1 C.F._2
difesa dall'avv. Elena Cecilia Morra in forza di procura allegata alla busta telematica contenente la comparsa di costituzione e risposta in appello, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Lanzo T.se, via Perucca n. 14
APPELLATA
Contro
(P.I. ), con sede Controparte_2 P.IVA_1
legale in Novara, in persona del Presidente del C.d.A., dott. , rappresentata Controparte_3
e difesa dagli avv.ti Vincenzo Lamastra e Daniele Raiteri, elettivamente domiciliata all'indirizzo di posta elettronica certificata dei propri difensori ( Email_3
Email_4
pagina 1 di 14 APPELLATA
e con
[...]
Controparte_4
CHIAMATI contumaci
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 658/2023 del Tribunale di Ivrea in data 14/07/2023
- Risarcimento danni da responsabilità medica
CONCLUSIONI
Per parte appellante : Parte_1
“IN VIA PRINCIPALE:
Riformare la sentenza n. 658/2023 del Tribunale di Ivrea, G.U. dott.ssa Stefania Frojo, in data 12 luglio 2023, pubblicata in data 14 luglio 2023 e notificata in data 7 settembre 2023, ed in sua riforma:
IN VIA PRINCIPALE:
Accertare e dichiarare l'insussistenza di qualsivoglia responsabilità del conchiudente per i danni lamentati dalla signora e, conseguentemente, respingere tutte le avversarie domande Controparte_1
in quanto infondate in fatto e in diritto ed assolvere il conchiudente dalle medesime;
Dichiarare la nullità per indeterminatezza della domanda restitutoria proposta dalla signora CP_1
o, comunque, dato atto dell'insussistenza di qualsivoglia inadempimento imputabile al
[...] conchiudente in relazione al contratto con la stessa intercorso in occasione dell'intervento chirurgico di artrodesi posteriore a destra con viti L4-L5 e discectomia L4-L5 a destra, eseguito in data 18 giugno 2014 sulla persona della medesima signora (in atti indicato come il “Secondo CP_1
Intervento”), rigettarla in quanto infondata;
IN VIA SUBORDINATA, per il denegato caso di mancato accoglimento dei primi tre motivi di appello svolti nell'atto di citazione introduttivo del presente grado di giudizio:
Riformare la sentenza n. 658/2023 del Tribunale di Ivrea, G.U. dott.ssa Stefania Frojo, in data 12 luglio 2023, pubblicata in data 14 luglio 2023 e notificata in data 7 settembre 2023, ed in sua riforma:
Ridurre congruamente l'ammontare del risarcimento a favore della signora Controparte_1
escludendo sia il danno morale, in quanto già ricompreso nella liquidazione effettuata sulla base delle tabelle risarcitorie in uso, sia la personalizzazione, in quanto priva di allegazioni e di elementi probatori;
pagina 2 di 14 Dichiarare la nullità per vizio di ultrapetizione della statuizione che accerta la pretesa quota di responsabilità del conchiudente a titolo di regresso da parte della struttura sanitaria o, in ulteriore subordine, ridurla congruamente in relazione all'effettivo apporto causale, rispetto ai danni lamentati dalla signora del comportamento ascritto al conchiudente;
Controparte_1
IN OGNI CASO:
Con il favore delle spese e dei compensi di giudizio e patrocinio, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, ed oltre IVA e CPA sugli importi imponibili, di entrambi i gradi di giudizio e del precedente procedimento di accertamento tecnico preventivo inter partes.”
Per parte appellata : Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino,
Respinta ogni avversa istanza, eccezione e deduzione, previe le più opportune declaratorie e provvidenze contrariis rejectis
IN VIA PREGIUDIZIALE E/0 PRELIMINARE E PRINCIPALE
Dichiararsi inammissibile l'impugnazione avversaria, ex artt. 348 bis c.p.c. 342 c.p.c. nonché ex artt.
345 e 346 c.p.c. e per manifesta infondatezza
NEL MERITO
Respingersi l'avversaria impugnazione in quanto infondata, dandosi atto che vengono in questa sede riproposte le argomentazioni, le opposizioni e le istanze istruttorie articolate in atti nel giudizio di primo grado, confermandosi la sentenza n. 658/2023 del Tribunale di Ivrea. Dott.ssa Stefania Frojo, del 12-14 luglio 2023 e notificata in data 7 settembre 2023 emessa nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2185/2020 degli Affari Contenziosi Civili del Tribunale di Ivrea.
IN OGNI CASO
Con vittoria di spese di primo e di secondo grado.”
Per parte appellata Controparte_2
“Voglia la Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni avversa istanza, rigettare l'appello proposta dal Dott. nella parte in cui viene chiesta la dichiarazione di nullità della sentenza per il Parte_1
vizio di ultra-petizione della statuizione che accerta la quota di responsabilità del Dott. . Parte_1
Con vittoria di spese e compensi professionali da distrarsi in favore degli avvocati che si dichiarano antistatari.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza pronunciata in data 14/07/2023 il Tribunale di Ivrea, in parziale accoglimento delle domande proposte da - previa declaratoria del difetto di legittimazione passiva della Controparte_1
pagina 3 di 14 in relazione alle domande dirette proposte dall'attrice nei confronti della compagnia Controparte_4
assicuratrice - ha accertato la responsabilità solidale dei convenuti, dott. , dott. CP_4 Pt_1
e del in relazione all'intervento chirurgico cui si era
[...] Controparte_2
sottoposta presso la in data 18/06/2014, conseguentemente Controparte_1 CP_2
condannando i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento in suo favore della somma di euro
41.306,14, a titolo di danno non patrimoniale, e di euro 3.200,00, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale;
quindi ha condannato, in via di regresso interno, il dott. a tenere indenne CP_4
il Policlinico di da quanto fosse stato tenuto a pagare in favore dell'attrice, in proporzione alla CP_2
quota di responsabilità a lui attribuita, pari al 50%.
La sentenza ha inoltre accolto la domanda di di restituzione dei compensi pagati per Controparte_1
la prestazione professionale risultata poi dannosa, così condannando il dott. a restituire CP_4
la somma di euro 6.502,00, il dott. a restituire euro 1.000,00 e il Parte_1 Controparte_2
l'importo di euro 10.210,48.
[...]
Infine, ha posto le spese di lite, ivi comprese quelle relative al procedimento di ATP, a carico solidale dei convenuti.
La sentenza – per quanto rileva ai fini del presente gravame – ha escluso, sulla base della CTU disposta, che fossero ravvisabili dei censurabili profili di negligenza con riferimento al primo intervento di “laminectomia L4-L5 emilato dx con ernaintrectomia dx – per ernia discale L4-L5 dx”, cui si era sottoposta la in data 16/05/2014, mentre ha ritenuto sussistente una responsabilità CP_1
dei sanitari in relazione al successivo intervento chirurgico del 18/06/2014 di “decompressione del sacco durale e delle radici di destra, asportazione del disco L4 -L5, posizionamento di viti peduncolari
L4- L5 monolaterali a dx.”
Nello specifico il Tribunale ha ravvisato nel secondo intervento chirurgico un errore esecutivo, consistito nello scorretto posizionamento della vite peduncolare L5 destra, già evidenziato nella TC di controllo del rachide lombo-sacrale eseguita, prima delle dimissioni, in data 19/06/2014, errore tuttavia non riscontrato, tanto che veniva certificato sia nel diario clinico, che nella relazione clinica del
23/06/2014, il corretto posizionamento dei mezzi di sintesi. Lo scorretto posizionamento aveva determinato, con elevata probabilità, un peggioramento del deficit neurologico lamentato dalla paziente al momento dell'ingresso in ospedale, fino a causare la quasi scomparsa della dorsiflessione del piede destro e delle dita del piede.
Il Tribunale, sulla base delle conclusioni dei cc.tt.uu., ha ritenuto quindi accertata la negligenza dei sanitari sotto il duplice profilo della scorretta esecuzione dell'intervento del 18/06/2014, nonché della gestione della fase post-operatoria, e specificamente per aver certificato in modo inesatto le risultanze pagina 4 di 14 dell'esame radiografico di controllo eseguito sulla paziente il giorno successivo all'intervento (il
19/06/2014), con l'effetto di compromettere la possibilità di un tempestivo intervento correttivo.
Nell'esaminare i distinti apporti causali dei medici convenuti, ha reputato sussistenti profili di colpa a carico di entrambi i sanitari: quanto alla negligente esecuzione dell'intervento del 18/06/2014, è stata ravvisata la responsabilità esclusiva del dott. che ha agito in qualità di primo operatore, mentre CP_4
il dott. , che ha partecipato all'intervento in qualità di secondo operatore, non poteva essere Pt_1
chiamato a rispondere di un errore, che aveva natura squisitamente esecutiva, concernendo l'errato compimento della manovra di inserimento della vite peduncolare, che, nella distribuzione dei compiti all'interno dell'equipe, compete esclusivamente ad un operatore;
invece ha ravvisato la responsabilità di entrambi i sanitari, riguardo all'errata certificazione delle risultanze dell'esame radiografico, atteso che l'annotazione nel diario clinico in data 19/06/2014 era stata compiuta dal dott. , risultando Pt_1
irrilevante, a fronte della contestazione sul punto, accertare la diretta riferibilità al dott. anche Pt_1
della compilazione della relazione del 23/06/2014, dal momento che quella si limitava a ripetere l'inesatta refertazione contenuta nel diario clinico, ed un addebito di responsabilità era in ogni caso ravvisabile anche in capo al dott. il quale era tenuto, per la sua qualità di responsabile u.f. di CP_4
neurochirurgia, a vigilare affinché venissero osservate le regole in tema di regolare compilazione della cartella.
Il danno non patrimoniale riconosciuto è stato valutato in termini di danno differenziale, tenuto conto del grado di menomazione preesistente all'intervento, e dunque nella percentuale compresa tra il 19% e il 25%; la liquidazione è stata operata sulla base delle “tabelle milanesi”, applicando un aumento equitativo del 15%, “a titolo di danno morale, in relazione all'andamento non previsto e peggiorativo del propria integrità psico fisica”, unita "al ragionevole sconforto legato alla mancata risoluzione tempestiva della patologia", così pervenendo alla liquidazione dell'importo di euro 25.792,20. Inoltre, tenuto conto delle peculiarità della fattispecie, da cui emergerebbe come la "abbia subito una CP_1
modificazione della propria vita relazionale più radicale rispetto a quella che si attende in casi consimili tenuto conto della componente psicologica conseguente alla lunga dolorosa ospedalizzazione… e alla circostanza che è stata costretta a sottoporsi ulteriori interventi chirurgici per rimediare in parte alle conseguenze dannose dell'attività imperita”, ha applicato, ai fini della personalizzazione del danno biologico permanente, un incremento del 20%, così pervenendo alla liquidazione finale di euro 30.950,64, nonché liquidando per il periodo di inabilità temporanea la somma di euro 10.355,50.
A titolo di danno patrimoniale sono stati riconosciuti gli esborsi documentati sostenuti per il secondo intervento, precisando che "la richiesta di restituzione del compenso pagato per la prestazione
pagina 5 di 14 professionale dannosa è ritenuta ammissibile in quanto la proposizione della domanda di risoluzione, pur non formulata espressamente, è ricavabile per via implicita dalla dichiarata volontà della parte di ottenere la restituzione del corrispettivo per l'opera professionale prestata", pertanto i convenuti sono stati, rispettivamente, condannati alla restituzione degli importi percepiti per le attività prestate in occasione del secondo intervento del 18/06/2014. Quindi, a titolo di danno patrimoniale futuro, è stata liquidata, in via equitativa, la somma di euro 3.000,00, tenuto conto dei costi medi annui delle sedute fisioterapiche, in relazione all'aspettativa di vita residua della paziente.
2. Avverso la predetta sentenza, notificata in data 07/09/2023, ha proposto appello il dott. Parte_1
con atto di citazione notificato il 20/09/2023, con il quale ha chiesto, via principale, la reiezione delle domande proposte nei suoi confronti da in quanto infondate in fatto in diritto, e la Controparte_1
dichiarazione di nullità per indeterminatezza della domanda restitutoria, o comunque il suo rigetto nel merito, stante l'insussistenza di qualsivoglia inadempimento a lui imputabile;
in via subordinata, ha chiesto la riduzione dell'ammontare del risarcimento riconosciuto, escludendo sia il danno morale, in quanto già ricompreso nella liquidazione effettuata sulla base delle tabelle milanesi, sia la personalizzazione del danno, in quanto priva di allegazione ed elementi di prova;
da ultimo,
l'appellante ha chiesto che sia dichiarata la nullità della sentenza per vizio di ultrapetizione, in relazione alla statuizione con cui è stata accertata, pur in assenza di domanda di regresso da parte del la sua quota di responsabilità interna. Controparte_2
Si è costituita in giudizio , eccependo l'inammissibilità del gravame, ex artt. 348 bis e Controparte_1
342 c.p.c., nonché chiedendone la reiezione nel merito.
Si è costituito altresì il chiedendo il rigetto dell'appello Controparte_2
proposto da nella parte in cui chiede la declaratoria di nullità della sentenza impugnata per Parte_1
vizio di ultrapetizione, per aver accertato la sua quota interna di responsabilità.
Non si sono costituiti in giudizio, benché ritualmente citati, il dott. e la CP_4 CP_4
di cui è stata dichiarata la contumacia.
[...]
Disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, con ordinanza in data
27/02/2024 il Consigliere Istruttore disponeva un'integrazione peritale, affidata ai cc.tt.uu. già nominati nel giudizio di primo grado, dando loro incarico di accertare: “se l'errata annotazione sul diario clinico, in data 19.6.2014, del corretto posizionamento dei mezzi di sintesi (condotta colposa del dott.
) abbia causato, secondo il criterio del “più probabile che non”, in tutto o in parte Parte_1
(specificandone in tal caso l'entità), la lesione riportata dalla sig.ra già accertata, Controparte_1 verificando se la condotta doverosa avrebbe evitato in tutto o in parte la lesione”.
pagina 6 di 14 All'esito del deposito dell'integrazione di CTU, la causa veniva quindi rimessa in decisione, ai sensi dell'art. 352 c.p.c.
3. Preliminarmente va disattesa, al di là di quanto già osservato dal Consigliere Istruttore con l'ordinanza in data 27/02/2024, riguardo all'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c., l'eccezione di cui all'art. 342 c.p.c. formulata dalla difesa dell'appellata . Controparte_1
L'eccezione è infatti formulata attraverso un tautologico richiamo alla lettera dell'art. 342 c.p.c. (v. pag. 2 comparsa di costituzione), non accompagnata da alcun pertinente riferimento all'atto d'appello, allo scopo di evidenziarne le carenze.
Carenze che, per quanto si andrà di seguito ad esporre, non sono in alcun modo ravvisabili, poiché i motivi d'impugnazione individuano con sufficiente ed adeguata specificità i passaggi del percorso motivazionale censurati, le ragioni delle loro asserita erroneità e la diversa ricostruzione a cui il
Giudice sarebbe dovuto pervenire sulla base degli elementi acquisiti al giudizio.
Con i primi due motivi d'impugnazione l'appellante censura la pronuncia di primo grado, nella parte in cui ha ravvisato una sua responsabilità nella causazione del danno, sostenendo che il Tribunale, dopo essersi richiamato alle valutazioni espresse dai cc.tt.uu. - i quali hanno ritenuto che l'aggravamento dello stato patologico di sia dipeso dall'errato posizionamento della vite peduncolare Controparte_1
in L5, che avrebbe probabilmente leso la radice nervosa - pur in assenza di un'indicazione in tal senso da parte dei consulenti, ha attribuito efficacia causale nella produzione di tale danno alla "imperfetta annotazione" sul diario clinico, relativa al corretto posizionamento dei mezzi di sintesi.
Pertanto, con il primo motivo d'appello viene specificamente contestata la sussistenza del nesso
Parte eziologico tra l'asserita errata annotazione dell'esito della ed il danno, rilevando come la pronuncia sia pervenuta a ritenere l'esistenza di tale nesso causale sull'assunto che l'inesatta refertazione dell'esame radiografico, eseguito il giorno successivo al secondo intervento, avrebbe avuto
"l'effetto di compromettere la possibilità di un tempestivo intervento correttivo". Tale conclusione sarebbe del tutto apodittica, oltre che scientificamente infondata, atteso che le lesioni delle radici nervose, una volta prodottesi, non sono in alcun modo recuperabili, oltre ad essere basata sull'asserita possibilità di eseguire un intervento correttivo, per ovviare ai danni conseguenti alla probabile lesione della radice nervosa, possibilità che introduce un tema mai allegato, né tanto meno trattato nel giudizio di primo grado.
Con il secondo motivo di gravame viene invece censurata la valutazione di erroneità o inesattezza dell'annotazione riportata sul diario clinico nella giornata del 19/06/2014, e poi riprodotta nella relazione del 23/06/2014, sostenendo che l'annotazione di corretto posizionamento della vite in L5 è del tutto coerente con la refertazione del radiologo. Il referto dell'esame TAC del 19/06/2014 indicava pagina 7 di 14 come la vite in L5 corresse "lungo il piano mediale del peduncolo", e dunque all'interno dello stesso, poiché, in caso contrario, il radiologo avrebbe scritto che la vite oltrepassava la corticale mediana del peduncolo, ed è sulla base di tale rilievo che nel diario clinico è stata apposta l'annotazione di corretto posizionamento dei mezzi di sintesi.
Aggiunge inoltre l'appellante come la refertazione di un esame per immagini competa solo ed esclusivamente al radiologo, che ha eseguito l'esame in questione, pertanto, non può comunque essere ascritta alcuna responsabilità al sanitario, che abbia riportato sul diario clinico un'annotazione del tutto coerente con il referto radiologico.
Ragioni di ordine logico impongono di esaminare i due motivi secondo un ordine diverso, rispetto a quello della loro prospettazione, atteso che occorre, in primo luogo esaminare, la sussistenza del profilo di responsabilità attribuito al dott. , per poi accertare se quella condotta colposa abbia avuto Pt_1
un'efficienza causale in ordine alla produzione del danno, consistito nei postumi residuati all'errato posizionamento dei mezzi di sintesi, che hanno comportato un peggioramento della sofferenza neurogenica nei muscoli di pertinenza di L5, fino alla quasi scomparsa della dorsiflessione del piede e delle dita a destra, in ragione del danno arrecato dalla vite sulla radice di L5.
Orbene, alla luce delle chiare valutazioni espresse sul punto dai cc.tt.uu. con la relazione depositata nel giudizio di primo grado, deve ritenersi addebitabile al dott. di avere erroneamente interpretato la Pt_1
refertazione della TAC in data 19/06/2014 ed inoltre di avere ritenuto che non gli competesse, nella sua qualità di specialista in neurochirurgia, di visionare direttamente - onde fugare qualsiasi dubbio sul corretto posizionamento del mezzo sintesi, che è quanto era primariamente finalizzato ad accertare l'esame eseguito il giorno successivo all'intervento - le immagini dell'esame, rientrando tale diretta valutazione sicuramente nelle sue competenze specialistiche.
Il referto della TAC non forniva alcuna indicazione/valutazione sul corretto posizionamento del mezzo di sintesi, limitandosi – correttamente – alla descrizione di quanto veniva osservato all'esame per immagini, riportando, per quanto in questa sede rileva, che: "La vite trans-peduncolare di L5 decorre lungo il profilo mediale del peduncolo".
I cc.tt.uu. hanno al proposito osservato come: "La posizione della vite peduncolare L5 dx che si documenta nel controllo del 19/06/2014, non può essere definita corretta. Il mezzo di sintesi decorre mediale al peduncolo, con alta probabilità non lo percorre mai durante il decorso, ed è in contatto con la radice di L5 dx.”, pertanto hanno concluso che il referto redatto dal radiologo fosse ineccepibile, in quanto provvedeva ad una chiara analisi del quadro e alla descrizione del reperto, non essendo compito del radiologo esprimere una valutazione sull'esito chirurgico, mentre l'errore è consistito nella valutazione, e conseguente annotazione, di corretto posizionamento del mezzo di sintesi, compiuta dal pagina 8 di 14 dott. , essendo “il dato TC difforme da quanto si dovrebbe evidenziare nel controllo di mezzi di Pt_1
sintesi peduncolari”. (v, pag. 26 relazione di CTU).
Del resto, il non corretto posizionamento del mezzo di sintesi, sulla base di quello stesso esame TC, è stato senza incertezze riscontrato alla visita eseguita in data 01/08/2014 presso l'Ospedale CTO di
Torino, nel corso della quale veniva rilevato come alla valutazione TC la vite di L5 fosse chiaramente posizionata medialmente al peduncolo ed entrasse in contatto con le strutture neurologiche endocanalari.
La relazione integrativa depositata nel presente grado di giudizio dai cc.tt.uu. (dott. Persona_1
medico legale, e dott. , neurochirurgo), ha confermato quanto già indicato nella prima Persona_2
relazione, in merito al posizionamento della vite L5 dx, che entra in chiaro conflitto con la radice omolaterale e ne incrementa la lesione, aggiungendo come una gestione accurata della paziente avrebbe imposto la revisione chirurgica la mattina successiva al riscontro TC o nella medesima giornata, tuttavia ha concluso come non si possa sostenere che il rioperare la paziente il 19/06/2014, quando si sarebbe dovuta acquisire contezza del chiaro malposizionamento della vite, avrebbe garantito alla paziente un recupero migliore ed un decorso meno difficile.
Tale conclusione è stata confermata nel rispondere alle osservazioni presentate dal c.t.p. di CP_1
dopo che questi aveva ribadito la propria posizione, secondo cui sarebbe stato probabilmente
[...]
emendabile il danno accertato, in caso di tempestiva asportazione dell'insulto meccanico causato da una vite malposizionata su una radice nervosa, pur ammettendo che "non esistono, ad onor del vero, dati di letteratura che possano quantificare quanto la radice nervosa possa recuperare se rimossa quanto prima la noxa patogena, ma la buona pratica clinica suggerisce che una vite mediale rispetto al peduncolo, in contatto con la radice, debba essere riposizionata quando clinicamente rilevante."
I cc.tt.uu. hanno precisato come i dati rinvenibili nella letteratura medica, anche citati dal c.t.p. della riguardino la diversa ipotesi di danno neurologico provocato da un'ernia discale e non CP_1
l'insulto provocato da un materiale protesico, confermando quindi che un più tempestivo intervento di rimozione del mezzo di sintesi non sarebbe valso a rimediare o ridurre il danno ormai prodottosi.
Da tali conclusioni, che questa Corte ritiene di condividere, in quanto adeguatamente motivate, anche con convincente confutazione delle contrarie argomentazioni del c.t.p. di parte appellata, ed immuni da vizi logici, consegue che l'errore compiuto dal dott. non ha avuto alcuna efficienza Parte_1
causale nel produrre il danno derivato dall'intervento chirurgico eseguito in data 18/06/2014, e cioè la sofferenza neurogenica dei muscoli di pertinenza della radice L5.
Del resto, i medesimi cc.tt.uu., nella relazione integrativa già depositata nel corso del giudizio di primo grado, avevano chiaramente indicato come la vite peduncolare, scorrettamente posizionata, fosse pagina 9 di 14 entrata in diretto contatto con la quinta radice lombare omolaterale, causandone la lesione, e dunque provocando un danno diretto, insuscettibile, una volta verificatosi, di essere eliminato o attenuato nelle sue conseguenze per effetto della rimozione del fattore che l'ha causato.
Giova ancora sottolineare come - secondo quanto correttamente evidenziato dall'appellante - la diversa conclusione cui è pervenuta al riguardo la sentenza impugnata, sia frutto di un'autonoma argomentazione svolta dal Tribunale, che non trovava alcun supporto nella CTU espletata, poiché, pur essendo stato richiesto ai cc.tt.uu. di valutare, in relazione alle diverse condotte colpose allegate dalla
- tra cui vi era l'errata valutazione sul corretto posizionamento dei mezzi di sintesi - se quelle CP_1
avessero causato lesioni, ovvero un'invalidità temporanea, solo il non corretto posizionamento del mezzo di sintesi è stato indicato come causalmente rilevante sia nel peggioramento della sofferenza neurogenica, tradottasi in danno permanente, sia nel determinare un periodo di inabilità temporanea totale, con ricovero ospedaliero per riposizionamento della vite L5 dx (in data 18/08/2014), e poi di inabilità temporanea parziale.
nel prendere posizione con la comparsa conclusionale sull'integrazione di CTU, Controparte_1
disposta nel presente grado di giudizio, da un lato, ha riproposto le argomentazioni già svolte dal suo c.t.p. in sede di osservazioni, alle quali hanno già puntualmente replicato i cc.tt.uu., in coerenza con le valutazioni da essi espresse sulla specifica questione oggetto di approfondimento nel presente giudizio, dall'altro, ha introdotto delle nuove considerazioni, allegando che una tempestiva proposta di revisione chirurgica avrebbe evitato le innegabili sofferenze fisiche, cui è andata incontro nel periodo successivo all'intervento, avendo una vite malposizionata, con evidente sintomatologia algica e funzionale.
I cc.tt.uu., come già esposto, hanno escluso che un tempestivo intervento di rimozione del mezzo di sintesi avrebbe assicurato un intervento operatorio correttivo e un decorso postoperatorio meno difficile, sicché non è ammissibile l'introduzione in sede di scritti conclusionali di circostanze di fatto in precedenza mai oggetto di deduzione, e dunque di valutazione in giudizio, quali la sofferenza algica e funzionale che la avrebbe sopportato nel periodo intercorso tra il 19/06/2014 e l'intervento CP_1
di riposizionamento del mezzo di sintesi.
La durata dell'invalidità temporanea è stata infatti valutata dai cc.tt.uu. avendo riguardo al periodo della degenza per l'intervento chirurgico volto ad emendare il non corretto posizionamento del mezzo di sintesi ed al successivo periodo di convalescenza e riabilitazione, che, a prescindere dal momento in cui l'intervento fosse stato eseguito - nell'immediatezza del riscontro dell'erroneo posizionamento della vite, ovvero, come di fatto avvenuto, a distanza di circa due mesi - non sarebbe mutato.
pagina 10 di 14 Non sorrette da alcuna specifica argomentazione sono infine le richieste di chiarimenti e di rinnovazione della CTU inserite da nelle conclusioni della comparsa conclusionale, Controparte_1
che non trovano rispondenza nelle osservazioni presentate in sede di contraddittorio tecnico, né tanto meno, per quanto sopra premesso, le stesse possono essere riferite a nuovi temi d'indagine, avendo i cc.tt.uu. puntualmente risposto ai quesiti loro formulati.
Per effetto dell'accoglimento del sopra esposto motivo d'impugnazione, risultano assorbiti il quarto ed il quinto motivo d'appello, a mezzo dei quali vengono censurati i criteri seguiti dal Tribunale nella liquidazione del danno non patrimoniale.
Con il terzo motivo d'impugnazione l'appellante critica la sentenza nella parte in cui ha ritenuto implicitamente formulata la domanda di risoluzione del contratto e lo ha quindi condannato alla restituzione di quanto percepito (€ 1.000,00) per l'opera da lui prestata, osservando, da un lato, come la domanda di risoluzione, verosimilmente per inadempimento, non possa ritenersi proposta dalla e, dall'altro, che quel corrispettivo era stato da lui ricevuto in forza del contratto stipulato con CP_1
la ed avente ad oggetto la sua partecipazione, in qualità di secondo operatore, all'intervento CP_1
chirurgico del 18/06/2014, in relazione al quale è stata esclusa qualsivoglia sua responsabilità.
Il motivo d'appello risulta fondato in relazione a questo secondo profilo, atteso che dal doc. 22 prodotto da emerge come l'importo oggetto della condanna alla restituzione rappresenti il Controparte_1
compenso corrisposto al dott. per la partecipazione, in qualità di secondo operatore, all'intervento Pt_1
chirurgico, intervento rispetto al quale - per le argomentazioni già espresse anche nella sentenza di primo grado - non è ravvisabile alcun suo inadempimento.
Pertanto, in riforma dell'impugnata sentenza, debbono essere respinte tutte le domande proposte da
, a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali e dei danni patrimoniali, proposte Controparte_1
nei confronti del dott. . Parte_1
4. Con il sesto motivo d'impugnazione, proposto in via gradata, il dott. impugna la Parte_1
sentenza nella parte in cui, in assenza di una domanda di regresso proposta nei suoi confronti dal e, pur dando atto di non poter emettere una Controparte_2
“statuizione espressa di condanna (preventiva)" (v. pag. 23 sentenza impugnata), ha comunque accertato nella misura del 40% la percentuale di concorso di colpa a lui attribuibile.
Il motivo è espressamente qualificato come proposto in via di subordine, per il caso di mancato accoglimento dei motivi principali d'appello, atteso che l'esclusione della responsabilità dell'appellante, per carenza del nesso causale, comporta il venir meno di qualsivoglia percentuale di concorso nella causazione del danno.
pagina 11 di 14 A tale riguardo giova rilevare come, nel costituirsi in appello, il Controparte_2
abbia contestato l'assunto dell'appellante, in ordine ad un vizio di ultrapetizione della
[...]
sentenza del Tribunale di Ivrea, osservando come il Tribunale non abbia pronunciato su alcuna domanda di regresso interno e manleva, essendo una siffatta domanda stata proposta dal CP_2
solo nei confronti del dott. per cui difetterebbe un interesse del dott. all'impugnazione sul CP_4 Pt_1
punto.
In maniera del tutto singolare, tuttavia, il di con la comparsa conclusionale, pur CP_2 CP_2
continuando a ribadire tali argomentazioni, ha svolto ulteriori considerazioni, volte a sostenere l'esistenza di una responsabilità del dott. , fondate sulla contestazione delle conclusioni cui erano Pt_1
già pervenuti i cc.tt.uu. in primo grado, e cioè asserendo che il dott. e il dott. in quanto Pt_1 CP_4
entrambi chirurghi operatori, avrebbero avuto analoghe responsabilità di salvaguardia e controllo nei confronti della paziente.
Si tratta di una questione del tutto eccentrica rispetto all'ambito del presente giudizio, oltre ad essere estranea anche alle difese svolte in primo grado dal al fine di escludere la Controparte_2
sussistenza di una sua responsabilità.
Il non ha proposto appello incidentale in ordine alla sua accertata responsabilità Controparte_2
solidale, né, proprio perché si tratta di tema mai in precedenza trattato, può ritenersi che sul punto abbia riproposto, ex art. 346 c.p.c., le difese svolte in primo grado riguardo ai profili di responsabilità ravvisabili in capo ai corresponsabili in solido.
Il motivo d'impugnazione proposto dal dott. nei confronti del Parte_1 Controparte_2
deve pertanto ritenersi assorbito dall'accoglimento del motivo, che ha condotto
[...]
ad escludere l'esistenza di un nesso casuale tra la condotta negligente a lui imputabile e la causazione del danno, sicché il profilo della sussistenza di un interesse all'impugnazione della sentenza nei confronti del di può venire in rilievo solo ai fini della pronuncia sulle spese. CP_2 CP_2
5. Tenuto conto dell'accoglimento dell'appello proposto nei confronti di le spese del Controparte_1
doppio grado di giudizio debbono essere poste a carico della e vengono liquidate, quanto al CP_1
primo grado, nell'importo complessivo di € 5.405,00, avuto riguardo ai compensi tabellari previsti per lo scaglione di valore di riferimento, da determinarsi in base al decisum ed in relazione alle domande proposte nei confronti del dott. (e quindi da € 26.000,00 a € 52.000,00), facendo applicazione Pt_1
degli importi medi per la fase di studio ed introduttiva e di quelli compresi tra i minimi e i medi per le fasi istruttoria e decisionale;
mentre, quanto al presente grado d'appello, vengono liquidate in €
6.616,00, sulla scorta dei medesimi criteri, e cioè applicati i compensi compresi tra i minimi ed i medi e considerata anche la fase istruttoria, vista l'integrazione di CTU espletata.
pagina 12 di 14 Quanto ai rapporti tra il dott. e il va invece considerato come tra Parte_1 Controparte_2
dette parti, che si trovavano nella posizione di co-convenuti, in quanto ritenuti corresponsabili in solido, non vi sia stato contraddittorio nel giudizio di primo grado, avendo il Controparte_2
proposto domanda di regresso anticipato solo nei confronti del dott. . CP_4
Il Giudice di primo grado, pur non emettendo alcuna pronuncia conseguenziale nel dispositivo, ha comunque nella parte motiva della sentenza proceduto a determinare la percentuale di responsabilità del dott. , in proporzione della ritenuta gravità delle rispettive colpe e dell'entità delle Parte_1
conseguenze derivatene, così inducendo prudenzialmente l'odierno appellante a censurare quel passaggio motivazionale.
Il Tribunale ha fatto ciò in assenza di domanda e quindi in difformità all'orientamento giurisprudenziale, secondo cui la domanda di regresso - anche se formulata in via preventiva, per l'eventualità di esito positivo dell'azione intrapresa dal danneggiato - deve essere proposta espressamente dal responsabile regrediente in funzione della ripartizione interna del peso del risarcimento con i corresponsabili e non può neppure essere ricavata dalle eccezioni con cui con debitore abbia escluso la sua responsabilità nel diverso rapporto con il danneggiato (v. Cass.
20/12/2018 n. 32930; Cass. 19/03/2025 n. 7332).
Tale circostanza induce a ravvisare l'esistenza gravi ed eccezionali ragioni idonee, ex art. 92 c.p.c., quale risultante a seguito della sentenza n. 77/2018 della Corte Costituzionale, a giustificare la compensazione delle spese di lite, poiché l'assenza in origine di una domanda, da un lato, non rende ravvisabile una soccombenza, dall'altro, il timore del dott. di vedersi comunque opporre Pt_1
l'accertamento contenuto nella parte motiva della sentenza da parte del non Controparte_2
appare manifestamente destituito di fondamento.
Stante la contumacia del dott. e della nei confronti dei quali non è CP_4 Controparte_4
stata proposta alcuna impugnazione, non deve essere emessa alcuna pronuncia in punto spese nei loro confronti.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Torino - Sezione Terza Civile, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal dott. avverso la sentenza n. Parte_1
658/2023 emessa dal Tribunale di Ivrea in data 14/07/2023, in accoglimento dell'appello, ed in parziale riforma, respinge le domande proposte da CP_1
nei confronti di ferma nel resto l'impugnata sentenza;
[...] Parte_1
pagina 13 di 14 condanna a rifondere al dott. le spese del doppio grado di Controparte_1 Parte_1
giudizio, che liquidano, quanto al primo grado in € 5.405,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15% sui compensi, C.P.A., IVA e, quanto al presente grado d'appello, in € 6.616,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15% sui compensi, C.P.A., IVA, se dovuta, e successive occorrende;
dichiara compensate le spese del presente giudizio tra e il Parte_1 [...]
Controparte_2
nulla in punto spese nei confronti di ed CP_4 Controparte_4
Così deciso nella camera di consiglio in data 23/04/2025.
Il Consigliere est. dott.ssa Maria Gabriella Rigoletti Il Presidente
dott.ssa Rossana Zappasodi
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