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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 01/10/2025, n. 399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 399 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA Sezione Civile Composta dai sigg. Magistrati: Dott. Roberto Rezzonico – Presidente Dott. Emanuele De Gregorio – Consigliere Dott. Marco Gaeta – Consigliere relatore Ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 279 del ruolo generale dell'anno 2024, vertente tra:
(già Parte_1 [...]
) Parte_2
In persona del Commissario Straordinario e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in , Via Libertà n. 86 Parte_1 presso lo studio dell'Avv. Giacomo Lo Presti, che lo rappresenta e difende come da procura in calce ai ricorsi in appello
- Appellante e
, nato a Neheim Husten (DE) l'[...], in [...] e n.q. CP_1 di legale rappr.te de Controparte_2
con sede in Caltagirone (CT), Zona Industriale, Controparte_2 [...]
in persona del suo legale rappr.te pro tempore Controparte_3
, sopra generalizzato;
CP_1 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Salvatore Alberghina del Foro di Caltagirone, presso il cui studio sito in Caltagirone alla Via Del Re n.7, sono elettivamente domiciliati,
- Appellati
1 Avverso la sentenza a verbale n. 225/2024 del Tribunale di Gela, Sezione Civile, in composizione monocratica, pubblicata il 15/04/2024 conclusioni
Per l'appellante: v. atto di appello e note sostitutive ex art. 127ter c.p.c. di udienza del 25 settembre 2025 (rigettare il ricorso per opposizione ad ordinanza–ingiunzione proposto, in primo grado, dalla società
[...]
e da , perché infondato in fatto e in Controparte_2 CP_1 diritto o con qualsivoglia altra statuizione e confermare integralmente l'ordinanza-ingiunzione de n. Parte_1
857 del 17/06/2020) Per l'appellato: v. comparsa di costituzione in appello (confermarsi la predetta sentenza in accoglimento dei motivi e delle conclusioni spiegati e spiegate dagli appellati nella memoria difensiva di costituzione dell'1 aprile 2025 e nelle note di trattazione scritta ex art. 127/ter disposte per l'udienza del 16 aprile 2025, che s'intendono qui di seguito integralmente richiamate e trascritte)
MOTIVI DELLA DECISIONE La , al termine di indagini (già Parte_3 segnalate alla A.G. il 15 dicembre 2015) finalizzate alla repressione dei reati in materia ambientale, elevava verbale di contestazione amministrativa del 25 luglio 2016 in relazione a due trasporti di rifiuti speciali non pericolosi che erano stati effettuati in violazione dell'art. 193 del D.Lgs. n. 152 del 2006, per essere stati indicati nel formulario di identificazione dei rifiuti (c.d. F.I.R.) “dati falsi, incompleti e/o inesatti”, con integrazione dell'illecito amministrativo di cui all'art. 258 co. 4 stesso D.Lgs.. Fra i vari trasgressori individuati figurava, oltre al produttore e al trasportatore dei rifiuti, anche , quale legale rappresentante CP_1 della titolare dell'impianto di destinazione finale di essi. Controparte_2
Poiché nei termini di legge non veniva effettuato il pagamento in misura ridotta, la Guardia di Finanza inoltrava rapporto ex art. 17 l. 689\81 al che, esaminati gli scritti Parte_1 difensivi e le controdeduzioni dell'organo accertatore, ritenuto fondato l'accertamento, in data 17 giugno 2020 emetteva l'ordinanza – ingiunzione opposta ex art. 22 L. n. 689 del 1981 dinanzi al Tribunale di Gela. Il Tribunale di Gela ha annullato il sopra citato provvedimento, avendo ravvisato la violazione dell'art. 14 L. n. 681/89, che era uno dei motivi di
2 opposizione formulati dal e la conseguente decadenza CP_1 dell'Amministrazione dal potere sanzionatorio. Dopo avere ricordato il disposto dell'art. 14 cit. e la giurisprudenza di legittimità secondo la quale, nella valutazione del rispetto della norma, doveva considerarsi “anche il tempo necessario all'amministrazione per valutare e ponderare adeguatamente gli elementi acquisiti e gli atti preliminari”( cfr. Cass. n.7881/2014; Cass.3043/2009; Cass. 9311/2007).”, il primo giudice ha osservato che laddove, come nel caso in esame, l'illecito amministrativo emerga nell'ambito di indagini volte alla repressione di reati, trova applicazione il comma 3 dell'art. 14, ai sensi del quale ”quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria ( nel caso di specie il nulla osta del 4.5.2016), i termini di cui al comma precedente (novanta giorni) decorrono dalla data di ricezione”(terzo comma).” Ciò premesso, il giudice di prime cure ha ricordato che secondo la giurisprudenza di legittimità “quando gli elementi probatori dell'illecito amministrativo risultino dagli atti relativi alle indagini penali senza che fra l'illecito amministrativo ed il reato sussista il rapporto di dipendenza previsto dall'art.24, il termine di 90 giorni previsto dall'art. 14 l. 689 per la contestazione decorre dal nulla osta dell'autorità giudiziaria e , pertanto, dalla data di ricezione degli atti trasmessi dall'autorità giudiziaria a quella amministrativa ( Cass. n.23477/ 2009, Cass. n. 9881-2018; Ord. Cass. 15721
\2021).” e che senza il detto nulla osta gli agenti accertatori non possono trasmettere gli atti all'autorità amministrativa competente all'irrogazione della sanzione, stante il vincolo di segretezza di cui all'art. 329 c.p.p. In fatto, il primo giudice ha osservato che “il nulla osta venne richiesto dalla Guardia di Finanza e rilasciato dalla autorità giudiziaria il 4.5.2016 ed essendo, gli accertamenti eseguiti dalla stessa autorità competente alla contestazione della violazione e versandosi in ipotesi di connessione probatoria tra l'illecito penale e violazione amministrativa era onere degli agenti accertatori quello di procedere alla contestazione della violazione amministrativa nel termine di novanta giorni dal rilascio del nulla osta”. Il processo verbale di contestazione, però, era stato notificato al in CP_1 data 1 settembre 2026, ossia oltre il termine di novanta giorni decorrente dal 4 maggio 2016. Il Tribunale ha respinto l'argomentazione del secondo Parte_1 cui il dies a quo dei novanta giorni andava individuato nella data (il 28 giugno 2016), in cui la aveva assunto a sommarie informazioni il Pt_4
3 produttore dei rifiuti, osservando che con ciò si “posticiperebbe in maniera arbitraria il momento di decorrenza del termine per procedere alla notifica del verbale di accertamento in palese contrasto con quanto stabilito dall'art.14 comma terzo l.689/81 e con quanto statuito dalla giurisprudenza di legittimità”, anche perché nulla avrebbe impedito agli agenti accertatori di assumere le sommarie informazioni prima di richiedere all'A.G. il rilascio del nulla osta. La notifica della contestazione era perciò avvenuta oltre il suddetto termine di novanta giorni a causa di inerzia colpevole dell'organo accertatore. Di qui la decadenza e l'estinzione dell'obbligazione ai sensi del comma 6 dell'art. 14 L. n. 689 del 1981.
Il ha impugnato la sentenza e Parte_1 con motivo di appello sostiene che la notifica del verbale di contestazione era avvenuta nel rispetto del termine di novanta giorni dall'accertamento e che la diversa conclusione raggiunta dal Tribunale si fondava sull'errata individuazione del relativo dies a quo e conseguente violazione dell'art. 14 L. n. 689 del 1981. Il Tribunale avrebbe errato per non avere condotto alcuna verifica, in concreto, sul momento in cui l'illecito amministrativo poteva effettivamente dirsi accertato dalla Guardia di Finanza. In particolare, il Tribunale di Gela aveva erroneamente valutato il verbale di contestazione amministrativa nonché il rapporto ex art. 17 della L. n. 689/1981 trasmesso dalla stessa G.d.F. con nota prot. n. 0644658/2016 del 24 novembre 2016. Da tali atti emergeva che al momento del nulla osta del 4 maggio 2016 non vi era stato un completo accertamento dell'illecito essendo ancora da “verificare le modalità della compilazione del formulario di identificazione rifiuti (FIR), la veridicità e completezza delle informazioni annotate nei documenti sequestrati e la delimita-zione delle responsabilità nella gestione del trasporto dei rifiuti da parte del mittente/produttore, del trasportatore e del destinatario”. L'individuazione della data del rilascio del nulla-osta come dies a quo della decorrenza del termine per la contestazione presuppone – sostiene l'appellante – che nel procedimento penale n. 2424/2015 R.G.N.R. della
Procura della Repubblica di Gela, nel cui ambito erano state condotte le indagini oggetto di causa e nel quale era stato rilasciato il nulla – osta, fossero già confluiti tutti gli atti e documenti necessari ad una completo accertamento dei fatti, non producendo altrimenti il nulla osta “l'effetto
4 di rimuovere le esigenze di segretezza delle indagini preliminari e di far decorrere il termine per la notificazione della violazione amministrativa.”. In altri termini il rilascio del nulla osta determinava la decorrenza del termine unicamente per le violazioni amministrative che a quella data fossero state già compiutamente accertate e non per quelle che non lo erano, come quelle in esame. Tali indispensabili condizioni non si erano realizzate, perché appunto alla data del 4 maggio 2016 il fascicolo del succitato procedimento penale conteneva soltanto “la “COPIA PER IL TRASPORTATORE” e la
[...]
” dei formulari di identificazione rifiuti oggetto del Controparte_4 giudizio” sequestrati dalla P.G. in esito alle perquisizioni effettuate presso le società e Parte_5 Controparte_2
Questo non era stato affatto bastevole al completo accertamento dei fatti, in quanto i suddetti documenti indicavano il produttore dei rifiuti, dato la cui veridicità andava verificata, così come era da verificare la corrispondenza dei dati nelle quattro copie del F.I.R. (una per il produttore dei rifiuti, una per il trasportatore, una per il destinatario presso il quale il rifiuto viene smaltito ed una, c.d. di rientro, che deve tornare al produttore con la sottoscrizione del destinatario). Di qui la necessità di ulteriori indagini, consistenti, come attestato dal verbale di contestazione della G.d.F., nell'assunzione a sommarie informazioni del produttore dei rifiuti indicati nei F.I.R. e l'acquisizione dallo stesso dell'ulteriore documentazione sopra specificata è stato sentito in Persona_1 data 18 giugno 2016). Pertanto, solo dalla data sopra elencata poteva decorrere il termine di legge, chiaramente non maturato alla data della notifica al del CP_1 verbale di contestazione (1 settembre 2016) Con il secondo motivo, l'appellante lamenta la violazione degli artt. 101 e 112 c.p.c. per avere il Tribunale ritenuto le sommarie informazioni rese dal produttore di rifiuti inutilizzabili al fine di individuare la decorrenza del termine dei 90 giorni dalle date in cui le informazioni stesse erano state acquisite senza che l'opponente avesse mai dedotto alcuna doglianza in merito e perciò sostituendo la causa petendi posta a fondamento del ricorso in opposizione nonché decidendo la causa sulla base di un aspetto rilevato d'ufficio senza previamente provocare su di esso il contraddittorio delle parti. Con il terzo motivo, sostanzialmente ripetitivo dei precedenti, l'appellante lamenta l'errata interpretazione ed applicazione dell'art. 14 L. 689/81 e
5 l'omessa considerazione che nella richiesta di nulla-osta del 3 maggio 2016 (pervenuta il 4 maggio 2016 alla Procura di Gela che in pari data rilasciava il nulla-osta in questione) era espressamente precisato che le indagini erano ancora in corso e che la richiesta era finalizzata all'utilizzo degli elementi acquisiti in sede penale al fine di individuare altri soggetti che, come quelli già indagati nel proc. 2424/15 r.g.n.r., avevano violato l'art. 193 D.Lgs. n. 152 del 2006, il tutto con riserva di comunicare alla Procura altri fatti di rilevanza penale che fossero eventualmente emersi a carico di altri soggetti. Sostiene quindi l'appellante che “solo qualora dalle S.I.T. del 18/06/2016 fossero emersi elementi di responsabilità penale nei confronti del produttore dei rifiuti, si sarebbero potute configurare le esigenze di segretezza per il buon andamento della giustizia penale, garantite dall'art. 329 c.p.p., che avrebbero impedito alla Guardia di Finanza di procedere alla contestazione, nei confronti di tutti i soggetti coinvolti nell'illecito amministrativo, prima di un nuovo nulla osta della Procura della Repubblica. In tal caso, peraltro, il termine di novanta giorni prescritto dall'art. 14 citato sarebbe decorso dal mo-mento in cui fosse venuto meno il segreto istruttorio, la cui esistenza impedisce qualsiasi forma di contestazione, con l'effetto di spostare in avanti il termine per la notificazione della violazione amministrativa..” Viceversa, non essendo emersi profili di responsabilità penale a carico del produttore di rifiuti, “non occorreva un preventivo vaglio dell'autorità giudiziaria, né un nuovo nulla osta e, sulla base della precedente autoriz- zazione, erano pienamente utilizzabili gli elementi acquisiti” in sede di assunzione di informazioni, dai quali erano compiutamente e definitivamente emersi i fatti commessi in concorso dalle persone, fisiche e giuridiche, indicate in ciascun verbale di contestazione. Era dunque alla succitata data che l'illecito sanzionato era emerso “in tutti i suoi elementi oggettivi e soggettivi” per cui solo da essa scattava il termine di cui all'art. 14 L. n. 689/81.
********* I motivi di appello possono essere trattati congiuntamente per loro intrinseca connessione e sono infondati. Ai sensi dell'art. 14 co. 2 L. 689/81 Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della
6 Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento. La Suprema Corte afferma costantemente che In tema di sanzioni amministrative, nel caso di mancata contestazione immediata dalla violazione, l'attività di accertamento dell'illecito non coincide con il momento in cui viene acquisito il fatto nella sua materialità, ma deve essere intesa come comprensiva del tempo necessario alla valutazione dei dati acquisiti e afferenti gli elementi, oggettivi e soggettivi, della infrazione, e, quindi, della fase finale di deliberazione correlata alla complessità delle indagini tese a riscontrare la sussistenza della infrazione medesima e ad acquisire piena conoscenza della condotta illecita, sì da valutarne la consistenza agli effetti della corretta formulazione della contestazione. Compete al giudice di merito, in caso di contrasto sul punto, determinare il tempo ragionevolmente necessario alla Amministrazione per giungere a una simile, completa, conoscenza individuando il dies a quo di decorrenza del termine di decadenza di cui all'art. 14 comma 2 l. n. 689 del 1981. Cass. S.U. 31 ottobre 2019 n. 28210 (v. anche Cass. 29 ottobre 2019 n. 27702, Cass. 29 settembre 2020 n. 20522, Cass. 19 ottobre 2023 n. 29068, Cass. 9 febbraio 2024 n. 3712 nonché numerose altre anteriori). Il comma 3 dell'art. 14 L. 689/81 stabilisce che Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione. Laddove, come nella specie, l'illecito amministrativo emerga nell'ambito di un procedimento penale e ove manchi fra l'illecito stesso e quello penale ipotizzato il rapporto di pregiudizialità previsto dall'art. 24 L. 689/81, il termine di novanta giorni per la contestazione decorre dalla data di rilascio del nulla-osta all'utilizzo degli accertamenti condotti in sede penale, e ciò in applicazione dell'art. 14 co. 3 L. 689/81, come interpretato dalla costante giurisprudenza di legittimità (Cass. 4 giugno 2021 nn. 15721 e 15722, Cass. 20 aprile 2018 n. 9881, Cass. 30 marzo 2010 n. 7754, Cass. 5 novembre 2009 n. 23477). Secondo l'assunto dell'appellante, però, anche nel caso previsto dall'art. 14 co. 3 L. 689/81 ed in particolare, per quello che qui interessa, nel caso Contr di rilascio di nulla osta da parte dell' ll'utilizzo degli atti di indagine penale ai fini della contestazione, il decorso del termine di novanta giorni presupporrebbe pur sempre la previa completa conoscenza dell'illecito
7 amministrativo, che la giurisprudenza, come visto, nell'interpretare il comma 2 dello stesso art. 14 cit., ha sempre considerato necessaria ai fini della fissazione del dies a quo del termine stesso. La decorrenza dalla data del nulla osta presupporrebbe pur sempre la completezza della conoscenza della condotta illecita. L'eventuale necessità di ulteriori approfondimenti dopo la trasmissione degli atti da parte dell'A.G. (o specificamente il rilascio del nulla osta) comporterebbe anche in tal caso lo spostamento ad altra e successiva data, quella di raggiungimento della completa conoscenza, della decorrenza del termine di contestazione dell'illecito. Sul problema interpretativo che così si pone, non sembra incidere Cass. 5 marzo 2025 n. 5749, segnalata dall'appellante, che, come emerge dallo stesso “passo” di motivazione citato dal (v. pagg.
4-5 delle note Parte_1 depositate il 19 maggio 2025 nel proc. 320/2024, prima della riunione) si pone in continuità con la precedente giurisprudenza, sopra citata, con riguardo al principio, ormai indiscusso, dell'insufficienza dell'acquisizione della materialità del fatto da parte dell'Autorità amministrativa ai fini della decorrenza del termine ex art. 14 L. 689/81. La questione è, come sopra accennato, se il rilascio del nulla osta che, come visto, la giurisprudenza formatasi sul comma 3 dell'art. 14 L. 689/81, comporti una sorta di presunzione di completezza della conoscenza dell'illecito in capo all'Autorità amministrativa, e se quindi il termine decorra immancabilmente da quella data, oppure se si debba comunque verificare in concreto se siano necessari di ulteriori approfondimenti ed elementi di valutazione, potenzialmente insussistenti al momento del rilascio del nulla osta. Indicazioni sembrano potersi trarre dalla motivazione di Cass. 4 giugno 2021 n. 15721, in cui si legge che L'interpretazione sistematica della normativa in esame (gli artt. 14, 17 e 24 L. 689/81, nonché 329, 331 e 347 c.p.p. menzionati nei “passi” precedenti della pronuncia n.d.r.) induce a ritenere che, anche nell'ipotesi in cui la violazione amministrativa emerga dagli atti penali senza che ricorra l'ipotesi della connessione per pregiudizialità del reato con l'illecito amministrativo di cui si è detto, gli agenti accertatori non possano trasmettere gli atti all'autorità amministrativa senza l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria, atteso che spetta a quest'ultima verificare se ricorra o meno la vis attrattiva della fattispecie penale e, ove ritenga che non sussistono i relativi presupposti, adottare gli eventuali provvedimenti
8 per la trasmissione degli atti all'autorità amministrativa: la previsione del segreto istruttorio di cui all'art. 329 c.p.p., che anche gli agenti accertatori sono tenuti ad osservare, impedisce che questi possano assumere l'iniziativa di portare a conoscenza dell'indagato attraverso la contestazione della violazione amministrativa gli elementi raccolti nell'ambito delle indagini penali, la cui divulgazione potrebbe compromettere l'andamento delle indagini stesse. In tali casi, dunque, il termine di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 14, decorre dal nulla osta dell'autorità giudiziaria all'utilizzo degli atti rilevanti, confluiti nel fascicolo del pubblico ministero e presupposto sia dell'attività investigativa che di quella accertativa (Cass. n. 9881 del 2018).” Come si vede, la Suprema Corte non sancisce il principio che, quale che sia “lo stato concreto della conoscenza” (per così dire) sull'illecito amministrativo, la trasmissione da parte dell'A.G. alla P.A. e, nella specie, il rilascio del nulla-osta, comportano sempre, automaticamente ed inderogabilmente, il decorso dei novanta giorni per la contestazione;
la Cassazione sembra piuttosto voler affermare il contrario: quand'anche vi sia già una piena conoscenza dell'illecito amministrativo, gli agenti accertatori non possono e non devono procedere alla contestazione fintanto che non vi sia il nulla-osta dell che assolve alla duplice CP_5 esigenza di, da un lato, escludere la sussistenza del vincolo di pregiudizialità fra i due illeciti di cui all'art. 24 L. 689/81 e dunque la competenza dell'A.G. stessa a conoscere anche della violazione amministrativa, e, dall'altro, di sciogliere i suddetti agenti dai vincoli di riservatezza imposti dall'art. 329 c.p.p. L'orientamento, dunque, si pone in realtà non a tutela del soggetto ritenuto responsabile dell'illecito amministrativo (come sembrano presupporre le sentenze impugnate), ma a garanzia della conservazione dell'interesse dell'Amministrazione alla pretesa punitiva, legittimando gli agenti accertatori – nella loro duplice veste di polizia giudiziaria (in ambito penale) e di organi ispettivi della P.A. competente all'irrogazione della sanzione (in ambito amministrativo) – a non procedere alla contestazione fino al rilascio del nulla osta dell'A.G. e quindi posticipando la decorrenza del relativo termine pur in presenza di tutti gli elementi di conoscenza necessari alla contestazione.
Ma se, per quanto detto, è possibile convenire con l'Ente appellante sul fatto che il rilascio del nulla – osta di per sé non fissa inderogabilmente ed irreversibilmente, qualunque sia il sottostante effettivo grado di conoscenza dell'illecito amministrativo da parte degli organi deputati
9 all'accertamento ed alla contestazione dello stesso, la decorrenza del termine ex art. 14 co. 2 L. 689/81, va anche detto che, nella specie, tale compiuta conoscenza ricorreva.
Nel verbale di contestazione si legge quanto segue:
… si è proceduto all'esame dei formulari sequestrati in data 16.12.2015 nei confronti del trasportatore ( di cui Parte_5 Controparte_6
è legale rappresentante) e di quelli sequestrati in data 18.03.2016 nei confronti del destinatario ( – di cui è legale Controparte_2 CP_1 rappresentante). Dal raffronto effettuato fra le due copie sequestrate dello stesso formulario, sono state rilevate una serie di gravi irregolarità relative alla loro compilazione, fra cui l'omessa indicazione della quantità di rifiuti prodotti e dichiarati in partenza e la difformità fra il quantitativo dei rifiuti ricevuti dal destinatario finale e il quantitativo indicato sulla copia restituita al produttore;
tali irregolarità sono da considerare assolutamente gravi alla luce del fatto che il destinatario non poteva attestare il peso effettivamente verificato poiché sprovvisto di pesa. Non potrebbe essere più evidente che la “serie di gravi irregolarità” integrante violazione dell'art. 193 D.Lgs. n. 152 del 2006, nei confronti delle anzidette società trasportatrice e destinataria dei rifiuti e dei rispettivi amministratori, era già stata accertata alla data, quanto meno, del 18 marzo 2016, attraverso il raffronto fra le copie dei FIR indicati in ciascun verbale di contestazione e, poi, nelle ordinanze – ingiunzioni, sequestrate presso le anzidette società. A fronte di una così palese difformità documentale, non si vede che altro occorresse valutare e su quali questioni si dovesse ponderare per potersi contestare l'illecito. Le ulteriori indagini compiute, vale a dire l'assunzione a s.i.t. del produttore dei rifiuti e l'acquisizione presso il medesimo delle ulteriori copie degli stessi F.I.R. già sequestrati agli indagati del proc. pen. 2424/2015 erano finalizzate solo a verificare se quei documenti fossero imputabili a colui che vi appariva, appunto, come produttore di rifiuti e quindi se anche a carico di costui fosse configurabile l'illecito amministrativo già emerso a carico dei suddetti indagati. Questo emerge dalla stessa richiesta di nulla-osta del 3 maggio 2016, dove si parla di
“numerose condotte poste in essere oltre che dai soggetti sottoposti a indagine anche da soggetti al momento non segnalati a codesta A.G. costituenti violazione all'art. 193 ” Dlgs. n. 152/2006. L'identificazione di altri soggetti e la verifica se costoro fossero concorrenti nell'illecito non erano elementi essenziali ed impeditivi alla
10 contestazione nei confronti (per quanto qui interessa) del perché CP_1
l'illecito costituito dalla “serie di gravi irregolarità relative alla compilazione” dei FIR ed a lui addebitabile quale destinatario era compiutamente emerso, come attesta lo stesso verbale di contestazione, dalle attività d'indagine svolte a dicembre 2015 ed a marzo 2016. Del resto, come sancito dalla giurisprudenza di legittimità In tema di sanzioni amministrative, l'omessa menzione, nella contestazione dell'illecito commesso da un soggetto in concorso con altri, e nella successiva ordinanza - ingiunzione di pagamento, dell'art. 5 della l. n. 689 del 1981 che tale concorso prevede, non rende illegittimo il provvedimento per violazione del principio della correlazione tra il fatto contestato e quello per il quale viene irrogata la sanzione, essendo, in tale ipotesi, necessario e sufficiente, ai fini del rispetto di tale principio, che dalla contestazione risulti la circostanza dell'avvenuta commissione dell'illecito da parte dell'ingiunto in concorso con altri. Cass. 31 luglio 2024 n. 21501 (negli stessi sensi già Cass. 18 febbraio 2000 n. 1876). Se, dunque, l'omessa menzione del concorrente nell'illecito non è ostativa alla legittimità della contestazione e dell'ordinanza-ingiunzione, a maggior ragione la mancanza della sua identificazione o la non ancora effettuata verifica della sua corresponsabilità non sono preclusive della contestazione dell'illecito comunque già configurabile nei suoi elementi costitutivi a carico di altri soggetti (lo nella specie). CP_6
Ne è ulteriore riprova la formulazione stessa della contestazione nel verbale redatto dalla Guardia di Finanza, dove si parla di “trasporto di rifiuti non pericolosi con indicazione nel formulario di dati falsi, incompleti e/o inesatti” con indicazione della norma violata e della relativa sanzione, nonché nelle stesse ordinanze – ingiunzione, in cui il fatto contestato e sanzionato viene ripetuta la stessa contestazione, con la precisazione del numero dei trasporti e l'indicazione dei dati identificativi dei FIR sui quali l'illecito era stato commesso. La contestazione è incentrata sul fatto illecito accertato, non sulle persone che lo hanno commesso. Acquisita dai verbalizzanti la certa sussistenza dell'illecito come sopra descritto nel verbale di contestazione e ritenuto dagli stessi che tale illecito fosse ascrivibile (anche) allo non c'era nessuna ragione per cui la CP_6 contestazione non potesse essergli mossa sin dal 4 maggio 2016. Peraltro, l'appello è infondato anche sotto altro profilo.
11 Si è già visto che “compete al giudice di merito, in caso di contrasto sul punto, determinare il tempo ragionevolmente necessario alla Amministrazione per giungere a una simile, completa, conoscenza individuando il dies a quo di decorrenza del termine di decadenza di cui all'art. 14 comma 2 l. n. 689 del 1981. (Cass. S.U. 31 ottobre 2019 n. 28210 ed altra giurisprudenza già sopra citata). La valutazione di ragionevolezza e congruità dei tempi di accertamento deve tenere conto delle caratteristiche peculiari del caso concreto e della tipologia delle indagini necessarie (Cass. 6 novembre 2009 n. 23608, Cass. 2 dicembre 2011 n. 25836, Cass. S.U. 17 maggio 2017 n. 12332, Cass. 16 aprile 2018 n. 9254). In ogni caso, “sull'individuazione…. del momento in cui la P.A. ha acquisito tutti gli elementi oggettivi e soggettivi necessari per valutare la sussistenza di una condotta sanzionabile non possono incidere comportamenti negligenti o arbitrari della stessa P.A. e/o disfunzioni burocratiche, sicché il tardivo compimento di atti che quest'ultima avrebbe dovuto o potuto compiere tempestivamente non vale a spostare in avanti il dies a quo di decorrenza del termine di novanta giorni per la contestazione differita dell'infrazione (ex multis: Cass. SU 9 marzo 2007 n. 5395; Cass. 29 febbraio 2008 n. 5467; Cass. 3 maggio 2016 n. 8687)” (Cass. 18 dicembre 2018 n. 32710, in motivazione;
si vedano anche, successivamente, Cass. 31 maggio 2022 n. 17673, Cass. 11 settembre 2024 n. 24401). Ciò posto, appare sostanzialmente corretta l'osservazione del Tribunale Parte secondo cui “la per la utilizzabilità delle sommarie informazioni avrebbe dovuto procedere prima alla acquisizione delle stesse per poi sottoporre tutto il materiale probatorio raccolto al vaglio della autorità giudiziaria, e procedere alla notifica del verbale di accertamento solo dopo avere ottenuto il rilascio del nulla osta”. A parte il non ben chiaro riferimento al concetto di “utilizzabilità”, l'argomento del Tribunale è logico e pertinente. Contrariamente a quanto affermato, a tratti confusamente, dall'appellante, il primo giudice non ha sostituito alcuna causa petendi a quelle formulate dall'appellante né ha deciso la controversia sulla base di una questione di fatto o mista di fatto e diritto non sottoposta alle parti, ma ha solo esposto un'argomentazione a sostegno dell'individuazione del rilascio del nulla osta quale dies a quo del termine di novanta giorni per la contestazione. Tanto meno, poi, il Tribunale ha affermato la necessità di un secondo nulla osta dell'A.G. per l'utilizzabilità delle sommarie informazioni rese dai produttori di rifiuti ai
12 fini della contestazione dell'illecito. Ha soltanto osservato che la G.d.F. poteva procedere all'acquisizione di quelle informazioni PRIMA di richiedere alla Procura il nulla osta per l'utilizzazione degli atti d'indagine ai fini della contestazione degli illeciti amministrativi ai relativi responsabili, per cui i ritardi nella contestazione derivanti dall'espletamento dell'anzidetta attività d'indagine in epoca successiva al rilascio del nulla osta sono imputabili alla stessa Amministrazione e non possono ridondare a danno dell'interessato, spostando in avanti il dies a quo del termine in discussione. Quella del Tribunale è considerazione del tutto condivisibile perché nulla impediva alla G.d.F. di proseguire la propria attività investigativa su tutti i fatti di rilevanza penale ed amministrativa che avesse ritenuto meritevoli di approfondimento prima di inoltrare all'A.G. la richiesta di nulla osta. Quest'ultimo era necessario alla contestazione dell'illecito amministrativo, ma non certo all'acquisizione di sommarie informazioni presso i produttori dei rifiuti o qualunque altro soggetto che gli investigatori avessero ritenuto opportuno sentire nel corso della propria attività d'indagine. Anche questo, del resto, emerge dalla stessa richiesta di nulla osta del 3 maggio 2025. La Compagnia non richiese l'autorizzazione a Parte_6 proseguire le indagini sull'illecito amministrativo, di cui non aveva nessun bisogno, ma la ben diversa autorizzazione ad utilizzare gli atti di indagine già compiuti, “sottraendoli” al segreto istruttorio di cui all'art. 329 c.p.p. ed allo specifico fine di “procedere, ai sensi dell'art. 14 della Legge 689/81 alla contestazione delle violazioni rilevate nei confronti dei soggetti interessati entro il termine di novanta giorni”. La Guardia di Finanza, nella duplice veste di P.G. e di organo accertatore, aveva piena discrezionalità nel valutare e decidere se sussistessero i presupposti per procedere alla contestazione dell'illecito amministrativo e quindi per richiedere il nulla osta oppure se erano necessari altri elementi per l'acquisizione della completa conoscenza dell'illecito. Il fatto stesso che si fosse inoltrata la richiesta con la dichiarata consapevolezza di dover “procedere… alla contestazione delle violazioni… entro il termine di novanta giorni” è un'intrinseca e chiara attestazione di avere acquisito tutti gli elementi necessari alla contestazione stessa (ciò che, peraltro, almeno in relazione a e per quanto sopra CP_1 ampiamente illustrato, era senz'altro vero), perché altrimenti la stessa richiesta non avrebbe avuto ragione d'essere. Inutile chiedere l'autorizzazione alla contestazione se non si è in possesso degli elementi
13 necessari a muoverla. Se, poi, a decorrenza del termine già iniziata, gli organi accertatori si accorgono che, invece, quegli elementi e la conoscenza dell'illecito che ne deriva non sono così completi e definitivi e necessitano invece di approfondimenti, allora tale carenza, il tempo necessario agli approfondimenti stessi ed i ritardi che ne derivano sono a loro stessi imputabili e l'incompletezza degli elementi di valutazione non può comportare una “proroga” del termine di contestazione a discapito dell'interessato. In conclusione, e riepilogando, l'appello è infondato perché: a) alla data del 4 maggio 2016 l'Amministrazione era in possesso di tutti gli elementi per la completa conoscenza dell'elemento oggettivo dell'illecito e della sua imputabilità soggettiva, fra gli altri,
a , ed era autorizzata ad effettuare la contestazione CP_1 dal nulla osta rilasciato in pari data dall'A.G.; b) in ogni caso, l'acquisizione della completa conoscenza anzidetta in epoca successiva è imputabile solo agli organi accertatori che, con l'affrettata richiesta – viceversa a loro discrezione procrastinabile nel tempo – di nulla osta dell'A.G., avevano determinato essi stessi la decorrenza dalla data di rilascio del nulla osta del termine di novanta giorni, ai sensi del combinato disposto dei commi 2 e 3 dell'art. 14 L.689/81. Di qui l'integrale rigetto dell'appello. In considerazione del fatto che, risultando da chiare emergenze documentali, la sussistenza di una consistente e preoccupante pluralità di illeciti può dirsi indubbia, e considerata altresì la delicatezza e la rilevanza sociale ed ambientale della gestione dei rifiuti, seppur, nella specie, non pericolosi (diversamente, del resto, si entrerebbe nell'illecito penale), questa Corte ritiene sussistere gravi ed eccezionali ragioni di compensazione delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando nel procedimento n. 279/2024, disattesa ogni altra domanda, eccezione o difesa C O N F E R M A La sentenza del Tribunale di Gela n. 225/2024 pubblicata il 15 aprile 2024;
C O M P E N S A Integralmente fra le parti le spese del presente grado di giudizio D I C H I A R A
14 la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell' Pt_7 appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art.13, comma 1 quater del DPR n.115/2002 così come modificato dall'art.1 comma 17 della legge n. 228/2012. Caltanissetta, 25 settembre 2025
Il Giudice rel.
Marco Gaeta Il Presidente
Roberto Rezzonico
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