Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 01/10/2025, n. 399
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Sentenza 1 ottobre 2025

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La Corte d'Appello di Caltanissetta, Sezione Civile, si è pronunciata sul ricorso proposto da un'amministrazione avverso la sentenza del Tribunale di Gela che aveva annullato un'ordinanza-ingiunzione emessa nei confronti di una società e del suo legale rappresentante. L'ordinanza-ingiunzione era stata irrogata a seguito di un verbale di contestazione amministrativa per due trasporti di rifiuti speciali non pericolosi effettuati in violazione dell'art. 193 del D.Lgs. n. 152/2006, per aver indicato nel formulario di identificazione dei rifiuti (FIR) dati falsi, incompleti o inesatti, integrando così l'illecito amministrativo di cui all'art. 258, comma 4, del medesimo decreto. Il Tribunale di Gela aveva annullato il provvedimento sanzionatorio, accogliendo uno dei motivi di opposizione, ravvisando la violazione dell'art. 14 della L. n. 689/1981 e la conseguente decadenza dell'amministrazione dal potere sanzionatorio. L'appellante lamentava l'errata individuazione del dies a quo per la decorrenza del termine di novanta giorni per la notifica del verbale di contestazione, sostenendo che il Tribunale avesse erroneamente fissato tale termine alla data del nulla osta dell'autorità giudiziaria (4 maggio 2016), anziché a una data successiva, in quanto al momento del nulla osta non vi era stato un completo accertamento dell'illecito, essendo ancora necessarie ulteriori verifiche sulla compilazione dei FIR e sulla veridicità delle informazioni. Si contestava inoltre la violazione degli artt. 101 e 112 c.p.c. per aver il Tribunale deciso su questioni non sollevate dalle parti e rilevate d'ufficio.

La Corte d'Appello ha rigettato l'appello, ritenendo infondati i motivi addotti. Richiamando la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, ha ribadito che, in caso di mancata contestazione immediata, l'attività di accertamento dell'illecito amministrativo comprende il tempo necessario alla valutazione dei dati acquisiti e alla deliberazione, e che il dies a quo per la decorrenza del termine di novanta giorni è individuato dal giudice di merito. Nel caso di illecito amministrativo emerso nell'ambito di un procedimento penale, qualora manchi il rapporto di pregiudizialità previsto dall'art. 24 della L. n. 689/1981, il termine decorre dalla data di ricezione degli atti trasmessi dall'autorità giudiziaria, ai sensi dell'art. 14, comma 3, della medesima legge, e dunque dal rilascio del nulla osta. La Corte ha argomentato che, sebbene il rilascio del nulla osta non fissi inderogabilmente il termine qualora la conoscenza dell'illecito non sia completa, nel caso di specie la completa conoscenza dell'illecito oggettivo e soggettivo sussisteva già alla data del 4 maggio 2016, come attestato dal verbale di contestazione che evidenziava gravi irregolarità nella compilazione dei FIR. Le ulteriori indagini erano finalizzate all'identificazione di altri concorrenti, ma non erano essenziali né impeditivi alla contestazione nei confronti della società destinataria, il cui illecito era già compiutamente emerso. La Corte ha altresì chiarito che l'acquisizione di sommarie informazioni poteva avvenire prima della richiesta di nulla osta, e i ritardi successivi sono imputabili all'amministrazione accertatrice. Pertanto, la notifica del verbale era avvenuta oltre il termine di novanta giorni dal rilascio del nulla osta, con conseguente decadenza. Le spese processuali sono state compensate per gravi ed eccezionali ragioni, e sono stati dichiarati i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 01/10/2025, n. 399
    Giurisdizione : Corte d'Appello Caltanissetta
    Numero : 399
    Data del deposito : 1 ottobre 2025

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