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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 17/09/2025, n. 1282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1282 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di appello di Bari / sezione 1a civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
1. dott. Maria Mitola - Presidente
2. dott. Michele Prencipe - Consigliere relatore
3. dott. Alessandra Piliego - Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto nel Registro Generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2021 sotto il numero d'ordine 1810, avente per oggetto appello contro la sentenza n. 180/2021, pubblicata in data 21/01/2021, del Tribunale di Foggia in composizione monocratica , TRA
rappresentato e difeso, in virtù di mandato allegato Parte_1 all'atto di citazione notificato in data 10/12/2021, dall'avv.
[...]
presso il cui studio in Cerignola alla via F.lli Rosselli n. 49 è CP_1 elettivamente domiciliato ,
– appellante / appellato incidentale – E
Controparte_2 Controparte_3 CP_4 e rappresentati e difesi, in unione
[...] Controparte_5 disgiuntiva, in forza di procura allegata ai sensi degli artt. 83 comma 3° c.p.c. e 10 del D.P.R. n. 123/2001 alla “comparsa di costituzione e risposta e appello incidentale” depositata telematicamente in data 09/03/2022, dagli avv.t i IO Castiello e Beatrice Arganese, con i quali sono elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. IO Castiello sito in Napoli alla via Cervantes n. 55/5,
– appellati / appellanti incidentali –
, rappresentato e difeso, in virtù di mandato allegato Controparte_6 alla “comparsa di costituzione con appello incidentale tempestivo” depositata telematicamente in data 09/01/2022, dall'avv. Carlo Marseglia e domiciliato digitalmente all'indirizzo p.e.c. Email_1
– appellato / appellante incidentale – Con provvedimento in data 15/10/2024 la Corte, preso atto che le parti avevano precisato le conclusioni come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. inviate telematicamente in sostituzione dell'udienza in pari data, riservava la causa per la decisione, all'esito della scadenza dei termini assegnati alle parti per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ai sensi del combinato disposto degli artt. 352 comma 1° e 190 comma 1° c.p.c. I. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO I.A. LA SEN T ENZ A IM PUGN AT A. Con sentenza n. 180/2021, pubblicata in data 21/01/2021, il Tribunale di Foggia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando , nel procedimento n. 1745/2006 R.G., sulla domanda proposta da Controparte_2
e Controparte_3 Controparte_4 CP_5
nei confronti di riproposta nei confronti di
[...] Controparte_7
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e (successori mortis causa Parte_1 Controparte_6 del padre deceduto in corso di causa), nonché sulla domanda Controparte_7 riconvenzionale proposta da nei confronti di Controparte_7 [...]
e Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 (riproposta da e Controparte_5 Parte_1 [...]
, nella predetta qualità di successori mortis causa del defunto Controparte_6 padre , ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così Controparte_7 provvedeva: 1) rigettava la domanda proposta dagli attori;
2) rigettava la domanda riconvenzionale proposta da parte convenuta (ad esclusione di quella risarcitoria, fatta oggetto di es pressa rinuncia negli atti conclusivi ); 3) compensava, per intero, le spese di lite, comprese quelle relative al ricorso possessorio proposto in corso di causa, tra le parti;
4) poneva gli oneri peritali a carico di entrambe le parti processuali, ciascuna per la metà. A sostegno della decisione il Giudice di primo grado osservava (pagg. 2 e ss.): «Gli attori -qualificandosi come comproprietari, per successione legittima di Persona_1
, di un piccolo terreno, con sovrastante fabbricato, sito in abitato di TT S. IO alla via
[...] GO SC di MO (p.lla 467, fgl. 20)- hanno convenuto in giudizio Controparte_7 proprietario di un immobile adiacente adibito a cinema-bar, per sentirlo condannare a tener chiusa la porta (priva di una effettiva funzione di accesso al fabbricato perché posta ad una quota superiore rispetto al piano di calpestio) che il medesimo convenuto avrebbe munito di ringhiera in modo da costituire una inesistente servitù di veduta sul loro terreno. Lamentano, in particolare, che, per effetto di tanto, detta fascia di suolo, in parte posta ad una quota più bassa, sarebbe divenuta ricettacolo di rifiuti di ogni genere. Assumono altresì che, dalle bocchette di scolo discendenti lungo l'edificio di proprietà e CP_7 sporgenti sulla striscia di terreno di essi attori, deriverebbe un intollerabile stillicidio di acque meteoriche, fonte di continui disagi a causa della formazione di sgradevoli pantani e pozze fangose e chiedono quindi ex art. 908 c.c. la condanna del convenuto anche all'esecuzione degli interventi necessari a fare in modo che le acque meteoriche defluiscano sul fondo di sua proprietà, con risarcimento dei relativi danni ex art. 2043 c.c. Il convenuto, nel costituirsi tempestivamente in giudizio, ha eccepito in via preliminare la carenza di legittimazione attiva degli eredi di il quale, a suo dire, al pari del suo dante Persona_1 causa non sarebbe mai stato proprietario del piccolo lembo di terreno posto a Controparte_8 separazione tra le proprietà e , come dimostrerebbero le plurime richieste di CP_3 CP_7 acquisto formulate, nel corso degli anni, da entrambi i frontisti al Parte_2 Nel merito, ha negato di aver solo di recente munito la porta/finestra -esistente fin dalla costruzione negli anni '50 del locale adibito ad attività di cinematografo, discoteca e bar- della possibilità di inspicere e prospicere, assumendo che l'anzidetta apertura sarebbe stata sin dall'origine una delle uscite di sicurezza del predetto locale, come tale sempre utilizzata per le esigenze di servizio dello stesso, senza che il dante causa degli attori avesse mai eccepito alcunché; ha altresì sostenuto che il piccolo suolo in contesa sarebbe, in realtà, di sua esclusiva proprietà (per acquisto fattone nel 1965 da
), come dimostrerebbe la ricostruzione cronologica di tutte le vicende Persona_2 amministrative e negoziali intervenute in relazione allo stesso dal 1951 in poi. In relazione al lamentato stillicidio, il ha invece evidenziato di aver tentato di effettuare dei CP_7 lavori di completamento e manutenzione delle gronde, ma di essere stato bloccato dal ricorso possessorio promosso proprio dal , che ha poi condotto all'emanazione di un Persona_1 ordine giudiziale (confermato anche in appello con sentenza n. 891/11, in atti) di rimozione dell'impalcatura allocata a tal fine sul suolo in questione. Ha infine spiegato domanda riconvenzionale di revindica tesa ad ottenere l'accertamento in proprio favore della proprietà del prefato lembo di terreno, nonché la condanna degli attori alla chiusura di una piccola finestra da essi realizzata in violazione delle distanze legali in materia di vedute e alla rimozione della rete metallica dagli stessi apposta all'ingresso del vialetto, che precluderebbe tuttora l'accesso e il completamento dei lavori di intonacatura e pitturazione della facciata del locale, con gravi danni da infiltrazioni, pure da risarcirsi.
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In corso di causa gli attori hanno proposto, in data 1°/02/2007, ricorso possessorio (ulteriore rispetto a quello che ha condotto alla cit. sentenza n. 891 della Corte d'Appello di Bari), lamentando che, in data 14/12/2006, il convenuto avrebbe loro impedito l'esecuzione di alcuni lavori di manutenzione sulla fascia di suolo de qua, consistenti nella realizzazione di un massetto in cemento. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile con ordinanza resa dal G.I. il 23/10/2007. Il giudizio di merito è stato istruito, oltre che in via documentale, a mezzo delle prove testimoniali addotte da ambo le parti e di ctu. Dopo l'interruzione del giudizio per morte del convenuto e la sua riassunzione ad opera del figlio
, rigettata la richiesta attorea di rinnovazione della ctu espletata, all'udienza del Controparte_9 24/09/2020 la causa è stata infine riservata per la decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per lo scambio di conclusionali e repliche.
******** Preliminarmente, va accolta l'istanza della difesa attorea di rimessione nel termine per il deposito delle memorie conclusive di replica. Risulta infatti dagli atti che dette memorie sono state tempestivamente inoltrate dall'avv. F.sco P. Di Stefano alle ore 18.22 del giorno di scadenza (14/12/2020) del secondo termine ex art. 190 c.p.c., con generazione, da parte del sistema, delle ricevute sia di accettazione che di avvenuta consegna;
che, ciò nonostante, alle ore 19.59 dello stesso giorno è stata recapitata al medesimo avvocato PEC attestante l'esito dei controlli automatici recante la dicitura “Codice: -1 errore imprevisto, sono necessarie verifiche tecniche da parte dell'ufficio ricevente”; che solo il giorno successivo (15/12/2020, data del deposito telematico sia dell'istanza di rimessione in termini sia della stessa memoria di replica già inviata), il difensore degli attori ha potuto appurare presso la Cancelleria che l'atto telematico in questione non era mai giunto a destinazione. Poiché le ricevute inizialmente generate dal gestore sono idonee a dimostrare l'avvenuto invio entro il termine di scadenza dell'atto, ragionevolmente non pervenuto per un malfunzionamento del sistema non imputabile al procuratore degli attori, le memorie di replica prontamente depositate il giorno dopo l'accertato disservizio devono dunque ritenersi tempestive ed acquisibili al giudizio. Nel merito, all'esito dell'ampia istruttoria condotta in seno all'annoso giudizio scaturito dai turbolenti rapporti di vicinato esistenti tra le parti sin dagli anni '70, la domanda principale degli attori deve ritenersi infondata. Oggetto di contesa è l'intera fascia di suolo, oggi della larghezza di mt 2,75, posta a separazione tra le proprietà , dell'estensione complessiva di mq. 39 circa (giusta misurazioni Controparte_10 effettuate dal ctu ing. in assenza di rilievi, nel contraddittorio tra le parti), di cui mq. 16 Persona_3 ubicati a livello stradale del GO SC di MO (su cui si lamenta lo stillicidio) ed i restanti mq. 23 compresi, a causa di una differenza di quota di mt 3,50, al livello stradale del retrostante spiazzo comunale e costituenti uno spazio vuoto, divenuto ricettacolo di rifiuti, all'interno del quale prospetta la (seconda) porta di sicurezza di quel lato, di cui è contestata l'apertura. Sono note le tormentate vicende amministrative e dispositive che hanno interessato l'intera zona de qua, come puntualmente e dettagliatamente ricostruite in ordine cronologico dal ctu secondo un elenco da intendersi qui richiamato e trascritto, che trova preciso riscontro nell'ampia documentazione allegata agli atti. Preliminare ad ogni altra questione è l'accertamento della proprietà della prefata striscia di terreno, sia ai fini del vaglio dell'eccezione di carenza di legittimazione attiva degli istanti ad agire in negatoria servitutis, sia ai fini dell'esame della domanda riconvenzionale di revindica avanzata dai . CP_7 Sotto il primo profilo, va infatti osservato che se è vero che, in tema di azione negatoria, “poiché la titolarità del bene si pone come requisito di legittimazione attiva e non come oggetto della controversia, la parte che agisce in giudizio non ha l'onere di fornire la prova rigorosa della proprietà, come accade nell'azione di revindica, essendo sufficiente la dimostrazione con ogni mezzo del possesso del fondo in forza di un valido titolo di proprietà, mentre incombe sul convenuto l'onere di provare l'esistenza del diritto di compiere l'attività lamentata come lesiva dall'attore” (sic Cass. 2004/n. 10149; Cass. 2007/n. 1409; Cass. 2014/n. 21851; Cass. 2017/n. 472; Cass. 2019/n. 8694), è pur vero però che restava comunque onere degli attori/eredi dimostrare l'esistenza in proprio favore di un valido titolo CP_3 di acquisto (derivativo o originario) del bene nell'ambito del presente giudizio petitorio, su cui, per la sua diversa natura, non incidono affatto gli esiti favorevoli del precedente giudizio possessorio
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culminato nella cit. sentenza d'appello n. 891/11. Una tale prova è tuttavia mancata. Per dimostrare il loro titolo di acquisto gli attori hanno richiamato:
--l'atto del 8/03/1965 con cui , dante causa del defunto , Controparte_8 Persona_1 acquistò dal nonostante il parere contrario espresso sia dalla Commissione Parte_2 edilizia che dall' , un piccolo pezzo di strada comunale di mq. 60, attraversato dalla Parte_3 fogna pubblica ed individuato al fgl. 20, p.lla 300-1/2a, da distaccarsi dalla maggior superficie di complessive are quattro e centiare trenta, giusta tipo di frazionamento presentato dal geom. ; CP_11
--l'atto notarile del 4/04/1970 con cui il ha venduto ai coniugi il CP_8 Controparte_12 fabbricato da lui parzialmente realizzato -come si vedrà in seguito- su un sito diverso dal predetto suolo ceduto dal Comune;
--l'atto del 5/06/1987 con cui il su istanza del , ha Parte_2 Persona_1 ceduto a quest'ultimo il diritto di superficie su un'area demaniale di mq. 136 (quella di ingombro del fabbricato costruito dal ) al fine di rendere possibile il condono dell'abuso edilizio perpetrato CP_8 da quest'ultimo mediante l'edificazione dell'immobile in gran parte su suolo di proprietà comunale, diverso da quello ceduto nel 1965. Sulla base di tali vicende dispositive, gli istanti sostengono che la superficie originariamente acquistata dal con l'atto del 8/03/1965 sarebbe stata “attaccata” ai locali di parte convenuta e CP_8 ricomprenderebbe sia il fabbricato che la striscia laterale di suolo posta a separazione dalla proprietà
. CP_7 Così non è. Prescindendo dalle contrapposte deposizioni rese dai tecnici, geom. da un Testimone_1 lato, ed ing. , dall'altro, in quanto valutative e non supportate da alcun elemento di Testimone_2 certezza oggettiva circa la reale appartenenza della striscia di suolo in questione (incertezza, per il vero, alimentata nel corso degli anni anche dal confusionario e disinvolto operato degli amministratori locali dell'epoca, come emergente dagli atti) e precisando subito che le mappe e planimetrie catastali allegate agli atti non possono costituire prova sufficiente di un diritto di proprietà che va accertato sulla base dei rispettivi titoli di provenienza, deve sicuramente escludersi che il suolo di 60 mq. acquistato dal con l'atto del 8/03/1965 potesse coincidere con la fascia di terreno Controparte_8 per cui è causa. Oltre che per le sue diverse forme e dimensioni (rettangolo di 6 x 10), il predetto suolo di 60 mq. – come accertato dal ctu – non corrisponde nemmeno graficamente allo spazio di isolamento per cui è causa, essendo in parte ubicato addirittura oltre il fabbricato di proprietà e sul fronte opposto alla CP_3 striscia di terreno qui in contesa. E' sufficiente la semplice consultazione dell'all. 4 alla ctu per rendersi conto di tale netta diversità. E del resto, già sotto un profilo logico non è seriamente ipotizzabile che il Parte_2 abbia potuto nel 1965 (epoca in cui, come si vedrà meglio in seguito, già esisteva il fabbricato oggi dei
) cedere al a fini edificatori un'area di 60 mq immediatamente adiacente ad un CP_7 CP_8 cinema, senza curarsi delle norme di sicurezza all'epoca già in vigore che vietavano in via assoluta l'ostruzione delle uscite laterali del locale pubblico. In realtà, anche gli ulteriori dati obiettivi accertati dal ctu depongono in senso nettamente contrario alla tesi attorea:
--l'atto pubblico del 4/04/1970 trasferì ai coniugi il solo fabbricato realizzato dal Controparte_12
(in detto atto non vi è invero il minimo accenno alla vendita anche di aree adiacenti o CP_8 pertinenziali all'edificio);
--la p.lla 467 del fgl. 20 (di cui gli eredi assumono di essere comproprietari), p.lla mai CP_3 rappresentata graficamente nelle mappe ufficiali, origina dalla p.lla 300-1/2a;
--la p.lla 300-1/2a proviene, a sua volta, per distacco da una maggiore estensione di suolo censito a
“strada pubblica”, come conferma lo storico della partita 3407;
--il tipo di frazionamento redatto dall'ing. ed allegato all'atto di concessione del diritto di Tes_2 superficie del 1987, sulla cui scorta gli attori hanno volturato catastalmente a proprio favore la p.lla 467 (divenendo così destinatari delle plurime ordinanze sindacali che, nel corso degli anni, hanno ingiunto loro la bonifica e pulizia dello spazio vuoto su cui affaccia la seconda porta di sicurezza del Part cinema), non risulta essere mai stato registrato presso l'
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--contrariamente a quanto sostenuto dal ctp degli attori, non esiste alcuna evidenza obiettiva che la p.lla 300-1/2a fosse “attaccata” alla p.lla 300, ma sussistono, anzi, plurimi elementi in senso contrario. Premesso che è un dato accertato che il cinema preesistesse alla costruzione del fabbricato del
[...]
(vd. foto storica n. 1 allegata alle memorie istruttorie a firma dell'avv. C. Naborre), è agevole CP_8 rilevare che, se davvero il suolo di 60 mq. fosse stato direttamente a confine/contatto col fabbricato di proprietà , non troverebbe nessuna spiegazione logica la scrittura privata intervenuta il CP_7 4/11/1964 tra (colui che costruì il cinema Ideal a metà degli anni '50) e Persona_2 CP_8
con la quale i due predetti concordarono le modalità della futura edificazione del fabbricato
[...] del in modo da evitare che lo stesso costituisse ostacolo per l'utilizzo delle porte di sicurezza CP_8 del cinema esistenti fin dalla nascita dello stesso, consentendo a quest'ultimo di occupare in lungo 25 cm della larghezza originaria (3 mt) della fascia di suolo in contesa in cambio dell'impegno del medesimo a non aprire vedute su quel lato e a fare in modo che il proprio muro perimetrale servisse da appoggio per la costruzione di un “passetto” con sovrastante solaio di copertura, funzionale all'uso delle uscite laterali del cinema, con previsione che il muro perimetrale dell'abitazione del CP_8 sarebbe diventato comune all'esito della costruzione -di fatto mai avvenuta- del cit. passetto. Le foto allegate dimostrano inequivocabilmente che tale scrittura non solo fu firmata, ma trovò anche esecuzione parziale mediante la predisposizione della pattuita risega di 25 cm che doveva servire come punto di appoggio del predetto solaio di copertura. Ma vi è di più. Della non appartenenza a sé della striscia di suolo in questione era perfettamente consapevole lo stesso
, come emerge chiaramente dal tenore dell'esposto da lui presentato il Persona_1 27/05/1977 al Comitato di Controllo per gli enti locali della Regione Puglia, nel quale egli riconosceva espressamente che la sua proprietà si estendeva fino alla risega esterna messa al di sotto del muro perimetrale della propria abitazione (che dunque confinava con lo spazio di isolamento e non direttamente col cinema Ideal) e, nel lamentarsi del mancato accoglimento, da parte del della Pt_2 propria richiesta di acquisto della striscia di terreno che il aveva chiesto di comprare per Parte_4 la realizzazione del prefato passetto, chiedeva sospendersi l'esecutività della delibera consiliare autorizzativa della vendita n. 73/70, a suo dire illegittima anche per non aver l'ente considerato la presenza di una canna fumaria sul muro perimetrale del proprio fabbricato (delibera in seguito revocata). Né può ritenersi prova del contrario il “ritrovato frazionamento” del geom. M. allegato all'atto CP_11 CP di compravendita intervenuto l'8/03/1965 tra il e che, oltre ad Parte_2 CP_8 esser stato prodotto tardivamente dalla difesa attorea, deve essere comunque letto ed interpretato in maniera corretta: come emerge infatti dalla chiara intestazione del relativo estratto di mappa, detto frazionamento, datato 24/04/1964, fu effettuato sulla mappa terreni in cui non era riportato il (già preesistente) fabbricato adibito a cinema, né poteva esserlo, visto che, ancora nell'atto di vendita intervenuto tra e il 15/12/1965, detto edificio non risultava ancora accatastato Persona_2 CP_7 CP_ (vd. planimetria geom. del 29/11/1965 allegata alla domanda di voltura). In definitiva, non vi è alcuna prova che la striscia di terreno in contesa fosse ricompresa nell'atto di trasferimento del 8/03/1965 in favore del né che il suolo di 60 mq. da lui così acquistato Parte_5 confinasse direttamente col cinema Ideal, ma vi sono, al contrario, plurimi elementi oggettivi (stato iniziale dei luoghi) e soggettivi (consapevolezza del di segno opposto. Parte_6 Da tanto deriva il rigetto della domanda attorea sia nella parte relativa alla negatoria servitutis che nella parte in cui si lamenta ex art. 908 c.c. l'illegittimo stillicidio di acque piovane che, come accertato, non scorrono su fondo di proprietà degli eredi . CP_3 Nemmeno però sussiste la prova rigorosa dell'appartenenza della striscia di suolo per cui è causa al (che, nel giudizio possessorio culminato nella sentenza di appello n. 891/11, ha sostenuto la Parte_4 tesi della proprietà comunale). E' noto che chi agisce in revindica deve fornire la piena prova della proprietà del bene, dimostrando il suo titolo di acquisto e quello dei suoi danti causa fino ad un acquisto a titolo originario. Premesso che le norme amministrative di sicurezza citate dalla difesa attorea non possono evidentemente determinare l'attribuzione di un diritto di proprietà se manca il titolo, la base primaria di indagine è, ancora una volta, costituita dall'esame e dalla valutazione degli atti di acquisto (Cass. 2013/n. 26992).
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Ora, l'atto di vendita per notar del 15/12/1965 documenta innanzitutto che Per_4 Persona_2
alienò a un fabbricato adibito a cinematografo, non riportato nel NCEU e
[...] Controparte_7
“…costituito da un atrio, da una sala per proiezioni, una cabina ed un vano seminterrato sottostante a Co parte della sala e dall'area di risulta. Il complesso confina … con fabbricato di proprietà CP_8 mercé spazio di isolamento..”; il fabbricato venduto insisteva su un'area di are tre e centiare
[...] sessanta, distinta in catasto alla ex partita 1677, foglio di mappa 20, particella 300, originariamente destinata a pascolo, acquistata dal venditore con atto di vendita per notar di Persona_2 Per_5 AC in data 31/01/1951; nella vendita era compreso ogni accessorio, dipendenza e pertinenza del fabbricato in contratto “e, particolarmente, lo spiazzo antistante alla porta di accesso, spiazzo della superficie di circa metri quadri trentasette acquistato dal Comune di TT S. IO con atto di compravendita rogato dal Segretario comunale pro-tempore in data 2/07/1956…” (è dunque assodato che l'area di mq. 37,20 acquistata nel '56 dal Comune non coincida con il cit. spazio di isolamento laterale, ma con la zona antistante al cinema adibita ad intrattenimento dei clienti del bar, oggi censita come p.lla 464). Già dal tenore letterale di tale atto di provenienza si evincono due dati: il primo è che lo spazio di isolamento viene citato, nella descrizione dell'immobile, solo ai fini dell'indicazione di uno dei confini;
il secondo è che, all'art. 2, tra gli accessori e pertinenze trasferiti con la vendita, viene espressamente indicato lo spiazzo antistante, ma non la fascia di isolamento laterale. Sostiene, a questo punto, la difesa di che detta fascia di isolamento coinciderebbe Controparte_9 con l'area di risulta indicata in atto (cioè con la porzione di suolo residuata dopo la costruzione del cinema). Non risulta tuttavia alcuna evidenza obiettiva della fondatezza di una simile affermazione di parte, per
[... supportare la quale sarebbe stato quantomeno necessario produrre il precedente atto per notar
del 1951 onde consentire di verificare quale fosse l'effettiva estensione della superficie della Per_5 p.lla 300 (che negli anni aveva subìto una variazione di consistenza -vd. storico UTE del 10/01/1978, in atti) venduta dai al , in modo da ricavare per differenza l'eventuale presenza Parte_7 Persona_2 di un'area di risulta rispetto alla sagoma di ingombro del cinema su di essa edificato. L'atto del 1951 non è mai stato prodotto in giudizio. Non solo. Esistono comunque vari elementi di segno contrario che smentiscono la tesi di parte convenuta. E' innanzitutto agli atti la domanda del 10/10/1970 inoltrata dallo stesso al Controparte_7 [...] per l'acquisto di un piccolo lotto di suolo comunale adiacente al cinema al fine di Parte_2 realizzare una passerella di m. 2,60 a servizio di una uscita di sicurezza, domanda motivata dal fatto che tale uscita protendeva nel vuoto, con grave pericolo nel corso delle proiezioni dei film. Tale richiesta, analoga a quella avanzata pure dal nello stesso periodo, fu anche assentita CP_3 con la cit. delibera consiliare n. 73/70 che, dando priorità, tra i due litiganti, alle esigenze di sicurezza del cinema, autorizzò l'alienazione al -in seguito non più formalizzata per l'inerzia di CP_7 quest'ultimo e l'opposizione del di 39 mq di suolo (si noti, superficie esattamente CP_3 coincidente con l'estensione della fascia di isolamento per cui è causa). Dopo l'esposto del 1977 e la richiesta di parere legale al prof. Avv. E. Dalfino, il Parte_2 revocò tuttavia nel 1983 la cit. delibera n. 73, sul presupposto, mai rilevato prima, che il suolo
[...] concesso al risultasse già alienato nel 1965 al (circostanza oggi smentita dalla CP_7 Parte_5 nota in atti del 15/04/2019 a firma del responsabile dell'Ufficio Tecnico del Parte_2 ing. che attesta, confermando l'esattezza delle conclusioni cui è giunto il ctu, che lo Persona_6 spazio tra il lato destro del bar e il muretto è di proprietà comunale, come da planimetria CP_7 allegata alla stessa nota). A dimostrare ulteriormente che la fascia in questione fosse, in realtà, un relitto stradale vi è infine proprio il particolare stato dei luoghi, come ritratto nella foto storica innanzi detta, che evidenzia come, sin dall'epoca di ultimazione della costruzione del cinema, detta fascia si trovasse in parte sbancata verosimilmente per le ragioni indicate dal nell'esposto a sua firma (cioè perché CP_3 l'amministrazione comunale di allora intendeva realizzare in loco, attraverso l'avvio di quello scavo, un interrato per il deposito dei mezzi della nettezza urbana, per la cui copertura aveva anche chiesto un contributo di spesa all'allora proprietario del cinema RO A., visto che questi si sarebbe in tal modo giovato di un piano di calpestio per la seconda uscita di sicurezza di quel lato).
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Se davvero il cd. spazio di isolamento fosse stato ricompreso nella vendita in favore del Persona_2 non solo non sarebbe esistito quello scavo (pacificamente da lui non eseguito), ma nemmeno vi sarebbe stato ostacolo a riempirlo nel corso dei lavori di costruzione del cinema in modo da rendere utilizzabile una porta di sicurezza che, ora come allora, per il fatto di affacciarsi sul vuoto, resta del tutto inutilizzabile per la funzione cui è destinata, pur potendo comunque servire per fini di areazione. A fronte di tale quadro complessivo, il sol fatto che, con la scrittura privata firmata nel 1964 col
[...]
, il abbia disposto di una parte della suddetta fascia per concordare i modi della CP_8 Persona_2 futura edificazione del frontista non è affatto sufficiente a costituire in suo favore un titolo di proprietà inesistente, di cui lo stesso non era peraltro certo, se è vero che, nel preliminare firmato Persona_2 col , dava atto dell'esistenza della cit. convenzione, di cui il promissario acquirente era a CP_7 conoscenza, e prometteva di cedere a questi i diritti da essa derivanti, ma non assumeva alcuna responsabilità per la validità della convenzione stessa. Poiché, alla stregua delle complessive risultanze istruttorie, deve concludersi che la striscia di terreno in contestazione non appartiene né all'una, né all'altra delle parti processuali, anche la domanda riconvenzionale spiegata da parte convenuta (ad esclusione di quella risarcitoria, fatta oggetto di espressa rinuncia negli atti conclusivi) va, in definitiva, integralmente rigettata. Il mancato accoglimento della esclude infatti che i abbiano diritto ad ottenere la CP_15 CP_7 rimozione della rete metallica apposta dagli attori sulla proprietà di terzi e la chiusura della finestra che, proprio per la presenza nel mezzo di un fondo altrui, non vìola in danno dei convenuti il disposto dell'art. 905 c.c.; l'anzidetta chiusura della piccola finestra posta vicino alla canna fumaria dei
non può essere invocata nemmeno sulla base della convenzione firmata dal il CP_3 CP_8 4/11/1964 che, in quanto non trascritta, né richiamata nell'atto di vendita del 4/04/1970, non è opponibile agli attori, né obbliga gli stessi, ad essa estranei. Per il principio di soccombenza reciproca, le spese di lite (comprese quelle relative al giudizio possessorio promosso in corso di causa) vanno integralmente compensate tra le parti, anche tenuto conto del fatto che il contrasto è stato almeno in parte alimentato negli anni dal confusionario ed ondivago operato del Pt_2 Parte_2 I costi della ctu espletata rimangono invece a definitivo carico di entrambe le parti processuali, ciascuna per la metà.». I.B. IL PROCESS O D I APPEL LO. I.B.
1. con atto di citazione notificato in data 10/12/2021, Parte_1 proponeva appello, nei confronti di Controparte_2
Controparte_3 Controparte_4 CP_5
nonché di , contro la predetta sentenza,
[...] Controparte_6 chiedendo a questa Corte di voler , in accoglimento dell'interposto gravame ed in consequenziale riforma della decisione impugnata, così provvedere:
preliminarmente, disporre la rinnovazione della c.t.u., nominando all 'uopo un nuovo consulente che accertasse l'evidenza storica della proprietà in capo “agli appellanti”1, ponendo al nominando consulente i seguenti quesiti: a) ricostruire le varie vicende traslative che avevano interessato gli immobili delle parti in causa;
b) accertare, sulla scorta dei titoli di provenienza, a chi appartenesse per tutta la sua lunghezza la striscia di terreno in contestazione;
nel merito: 1) accertare e dichiarare che la fascia di terreno esistente fra il fabbricato dei ed il fabbricato del Cinema Parte_8
“Ideal”, estesa al limite del passetto in cemento già esistente e fino allo spigolo inferiore del fabbricato del cinema, era di proprietà di lui appellante e di , quali Parte_1 Controparte_6 aventi causa per successione ereditaria da ordinandone Controparte_7 di conseguenza la retrocessione del possesso in loro favore;
2) ordinare la
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chiusura della finestra aperta sulla facciata del fabbricato dei
[...]
in violazione delle norme sulle distanze minime delle Parte_10 altrui proprietà; 3) ordinare l'immediata rimozione della recinzione metallica che ostruiva l'accesso al vicoletto ed in ogni caso ordinare che sul suolo venissero montate le attrezzature necessarie per il completamento delle opere di finitura esterna e coibentazione;
4) condannare i resistenti alla rifusione di spese, diritti e onorari di causa del doppio grado di giudizio. I.B.
2. Con “comparsa di costituzione con appello incidentale tempestivo” depositata telematicamente in data 09/01/2022 , si Controparte_6 costituiva nel giudizio di appello, chiedendo a questa Corte di voler , in accoglimento dell'appello principale e/o di quello incidentale autonomo ed in parziale riforma della sentenza impugnata, così provvedere:
➢ nel merito: 1) dichiarare che la fascia di terreno esistente fra il fabbricato dei ed il fabbricato del Cinema Ideal, come rappresentata CP_3 nella planimetria del c.t.u., per 39 mq (dei quali: 16 mq ubicati nella parte sovrastante costituita dal passetto in cemento già esistente, dallo spigolo del muro del fabbricato di controparte fino al parapetto;
23 mq nella parte sottostante la seconda uscita del cinema, dal muro di contenimento in tufi allo spigolo di quest'ultimo fabbricato), era di proprietà di CP_7
dante causa, per successione ereditaria, di lui appellante
[...] incidentale e dell'appellante principale Controparte_6
2) per l'effetto, accogliere anche la domanda di Parte_1 rivendica in relazione a quest'ultima porzione di suolo di 23 mq, ed occorrendo anche in relazione all'altra porzione di 16 mq, in base al titolo derivativo ed ove occorresse anche in base all'usucapione sussistendone i presupposti, e di conseguenza ordinare a controparte la retrocessione del possesso in favore di lui appellante incidentale Controparte_6
e dell'appellante principale 3) sempre per
[...] Parte_1 l'effetto, ordinare la chiusura della finestra aperta nel 1993 sulla facciata del fabbricato dei , in violazione della norma Parte_8 sulla distanza minima prevista dall'art. 905 c.c., rispetto alla proprietà ; 4) infine, ordinare l'immediata rimozione della recinzione CP_7 metallica che ostruiva l'accesso alla su dett a porzione sottostante di 23 mq;
➢ in via istruttoria: ove ritenuto opportuno, disporre c.t.u. per eventualmente accertare l'ubicazione dell'area di risulta di cui all'atto del 15/12/1965, tenendo conto della superficie della p.lla 300 e di quella del cinema. I.B.
3. Con “comparsa di costituzione e risposta e appello incidentale”, depositata telematicamente in data 09/03/2022 , Controparte_2
e Controparte_3 Controparte_4 CP_5
si costituivano nel giudizio di appello, deducendo l'infondatezza
[...] degli appelli, principale e incidentale, proposti rispettivamente da Pt_1 e nonché proponendo appello
[...] Controparte_6 incidentale. Pertanto, chiedevano a questa Corte di voler così provvedere: 1) in via principale e nel merito, accogliere il proposto appello incidentale e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata:
- accertare e dichiarare che la fascia di terreno riportato in catasto al foglio 20 particella 467 (ex 300 1/2A) di 60 mq era di proprietà di loro appellanti incidentali , per Parte_8
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successione ex lege in morte del de cuius Persona_1
[...]
- accertare e dichiarare la situazione antigiuridica e condannare e a tenere chiusa Parte_1 Controparte_6 la porta e a porre in essere le opere atte ad escludere ogni possibilità di veduta sul fondo di proprietà di loro appellanti incidentali;
Parte_8
- condannare e a Parte_1 Controparte_6 ridurre e/o aumentare lo sporto di gronda del fabbricato e a porre in opera un canale di gronda che consentisse la raccolta e la dispersione delle acque meteoriche sul suo fondo;
- condannare e al Parte_1 Controparte_6 risarcimento dei danni;
2) in via principale e nel merito , rigettare l'appello principale proposto da e l'appello incidentale proposto da Parte_1 [...]
in quanto infondati in fatto ed in diritto, disattendendo Controparte_6 tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellante principale e dall'appellante incidentale per tutti i motivi esposti in atto;
3) in via istruttoria, disporre la rinnovazione della c.t.u. al fine di : a) accertare la proprietà della particella 467 (ex 300 1/2A) di mq 60 in capo a loro appellanti incidentali;
Parte_8 b) indicare il tipo di interventi necessari ad evitare lo scolo dei canali di gronda del fabbricato dei all'interno della striscia di CP_7 terreno e a consentire ai la raccolta e lo smaltimento CP_7 delle acque meteoriche all'interno del proprio fondo;
4) condannare e al Parte_1 Controparte_6 pagamento di spese e competenze del doppio grado di giudizio. I.B.
4. All'udienza 'cartolare' del giorno 26/09/2023 la Corte, verificato che le parti avevano depositato note scritte ex art. 127 ter c.p.c., si riservava e con successiva ordinanza pronunciata in data 28/12/2023-09/01/2024, a scioglimento della riserva, disponeva la rinnovazione della c.t.u., all'uopo nominando l'ing. NC IS, e rinviava il processo, per il giuramento del c.t.u. ed il conferimento dell'incarico peritale, all'udienza del giorno 20/02/2024. A sostegno di tale decisione la Corte osservava: che, avuto riguardo al thema disputandum tra le parti, ai fini del decidere appariva necessario disporre la rinnovazione della c.t.u. (peraltro sollecitata sia dall'appellante principale sia dagli appellanti incidentali) sulla base dei quesiti già posti in primo grado, tenendo altresì conto delle deduzioni f ormulate da nell'atto di citazione in appello e nelle difese scritte Parte_1 conclusive, da nella comparsa di costituzione e Controparte_6 nelle difese scritte conclusive, da Controparte_2
e Controparte_3 Controparte_4 CP_5
nella comparsa di c ostituzione e nelle difese scritte conclusive, onde
[...] (previa descrizione dello stato dei luoghi, corredata di documentazione fotografica e planimetrica): ) accertare – tenuto conto dei titoli di acquisto (la corretta interpretazione dei quali presuppone va la precisa individuazione della situazione originaria dei luoghi nonché di quella determinata dalle modifiche e dalle successive vicende traslative degli immobili intervenute nel corso del tempo, come risultanti dagli atti e dai documenti versati in atti) e del complessivo compendio probatorio (orale e documentale) acquisito nel giudizio
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di primo grado nonché delle censure formulate dalle parti nel giudizio di appello – se la striscia di terreno oggetto di contesa tra le parti [così descritta nella sentenza impugnata, anche sulla scorta delle indagini tecniche espletate dal c.t.u. nominato in primo grado: «…intera fascia di suolo, oggi della larghezza di mt 2,75, posta a separazione tra le proprietà Controparte_16 dell'estensione complessiva di mq. 39 circa (giusta misurazioni effettuate dal ctu ing. in assenza di rilievi , nel contraddittorio tra le parti), di Persona_3 cui mq. 16 ubicati a livello stradale del GO SC di MO (su cui si lamenta lo stillicidio) ed i restanti mq. 23 compresi, a causa di una differenza di quota di mt 3,50, al livello stradale del retrostante spiazzo comunale e costituenti uno spazio vuoto, divenuto ricettacolo di rifiuti, all'interno del quale prospetta la (seconda) porta di sicurezza di quel lato, di cui è contestata l'apertura.»] fosse di proprietà (per l'intero o in parte) di Controparte_17 e (quali eredi di ovvero fosse Controparte_6 Controparte_7 di proprietà (per l'intero o in parte) di Controparte_2
e Controparte_3 Controparte_4 CP_5
(quali eredi di ) ovvero fosse di proprietà
[...] Persona_1 (per l'intero o in parte) di terzi (e segnatamente del Comune di TT SAIO); ) accertare l'esatta ubicazione dell'area di risulta di cui all'atto di vendita del 15/12/1965, tenendo conto della superficie della p.lla 300 e di quella del cinema, in ogni caso precisando se detta area di risulta si identificasse, in tutto o in parte, con la striscia di terreno oggetto di contesa tra le parti;
) accertare la proprietà della particella 467 (ex 300 1/2A) di mq 60 in capo a Controparte_2 Controparte_3 e precisando se la striscia Controparte_4 Controparte_5 di terreno oggetto di contesa tra le parti rientr asse (per l'intero o in parte) in essa ed indicando, in caso di risposta affermativa a quest'ultimo quesito, gli interventi necessari ad evitare lo scolo dei canali di gronda del fabbricato dei germani all'interno di detta striscia di terreno e a consentire ai CP_7 germani la raccolta e lo smaltimento delle acque meteoriche CP_7 all'interno del proprio fondo. I.B.
5. All'udienza 'cartolare' del giorno 20/02/2024 la Corte, verificato che il c.t.u. nominato aveva depositato telematicamente dichiarazione di giuramento con firma digitale, ex art. 193 c.p.c., e che le parti avevano depositato note scritte ex art. 127 ter c.p.c., si riservava e, con successiva ordinanza pronunciata in data 20-26/02/2024, a scioglimento della riserva, così provvedeva: 1) conferiva al c.t.u. l'incarico di rispondere ai quesiti formulati nella parte motiva dell'ordinanza collegiale in data 28/12/2023 ; 2) disponeva che il c.t.u. comunicasse alle parti il luogo, la data e l'ora di inizio delle operazioni peritali;
3) autorizzava le parti alla nomina di propri cc.tt., ove non già effettuata, fino alla data indicata sub 2); 4) fissava al c.t.u. il termine di giorni 90 (a decorrere dalla comunicazione dell'ordinanza) per trasmettere la relazione peritale alle parti , alle parti il termine di ulteriori giorni 30 per trasmettere al c.t.u. le proprie osservazioni sulla relazione peritale , al c.t.u. il termine di ulteriori giorni 30 per depositare in Cancelleria la relazione peritale unitamente alle osservazioni delle parti ed alla sintetica valutazione delle stesse;
5) assegnava al c.t.u. un acconto di €. 500,00, che poneva, in via provvisoria, a carico di tutte le parti, in solido tra loro;
6) rinviava la causa all'udienza collegiale 'cartolare' del giorno 15/10/2024. I.B.
6. In data 23/07/2024 il c.t.u. depositava l'elaborato peritale.
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I.B.
7. Con provvedimento in data 15/10/2024 la Corte, preso atto che le parti avevano precisato le conclusioni come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. inviate telematicamente in sostituzione dell'udienza in pari data, riservava la causa per la decisione, all'esito della scadenza dei termini assegnati alle parti per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ai sensi del combinato disposto degli artt. 352 comma 1° e 190 comma 1° c.p.c. II. MOTIVI DELLA DECISIONE II.A. L'ECC EZ IONE D I IN AMM ISSIBIL IT À D EL L'APPEL LO INC ID ENT ALE PRO POS TO DA
Controparte_2 Controparte_3 CP_4
E
[...] Controparte_18 ha eccepito l'inammissibilità dell'appello Controparte_6 incidentale proposto da Controparte_2 CP_3
e sotto un
[...] Controparte_4 Controparte_5 duplice profilo: 1) per decadenza;
2) per violazione dell'art. 342 c.p.c. II.A.1. L'eccezione di inammissibilità per decadenza. II.A.
1.a. A sostegno dell'eccezione di inammissibilità per decadenza , ha dedotto (in buona sintesi): che Controparte_6 [...]
e Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 erano attori in primo grado, avendo proposto la Controparte_5 domanda principale, sicché il rigetto di detta domanda da parte del Tribunale di Foggia determinava un interesse autonomo all'impugnazione che non dipendeva da quello principale relativo al rigetto della domanda riconvenzionale (difatti Controparte_2 CP_3
e avevano
[...] Controparte_4 Controparte_5 interesse a proporre appello principale , e comunque non appello incidentale tardivo come se il loro interesse dipendesse dall'impugnazione altrui ); che, pertanto, Controparte_2 Controparte_3 e avrebbero dovuto Controparte_4 Controparte_5 proporre appello incidentale entro 30 giorni dalla notifica dell'appello principale, eseguita da in data 10/12/20212; che, invece, Parte_1
Controparte_2 Controparte_3 CP_4 e avevano proposto l'appello incidentale
[...] Controparte_5 solo con la comparsa di risposta depositata telematicamente in data 10/03/20223 e dunque tardivamente, incorrendo così nell'eccepita decadenza. II.A.
1.b. L'eccezione è destituita di fondamento. II.A.
1.c. Se è indubbiamente vero che la giurisprudenza, in talune pronunce, ha affermato il principio di diritto invocato dall'eccipiente [si vedano, quanto alla giurisprudenza di legittimità, Cass., n. 27616/2019; Cass., n. 6156/2018; Cass., n. 12387/2016. Si veda altresì Cass., n. 31135/2022 (in motivazione, parag. 6) ], è però altrettanto vero che in diverse altre pronunce, anche successive a quelle sopraindicate, è stato affermato il diverso principio (condiviso da questa Corte ) secondo cui “L'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile anche se riguarda un capo della decisione diverso da quello oggetto del gravame o se investe lo stesso capo per motivi diversi da quelli già fatti valere, poiché la ratio della relativa disciplina è quella di consentire alla parte, che avrebbe di per sé accettato la decisione, di contrastare l'iniziativa della controparte, ove
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la stessa rimetta in discussione l'assetto degli interessi derivante dalla pronuncia impugnata, con la conseguenza che sussiste l'interesse ad impugnare tutte le volte che l'eventuale accoglimento del gravame principale darebbe luogo ad una soccombenza totale o più grave, secondo un'interpretazione conforme al principio di ragionevole durata del processo di cui all'art. 111 Cost., atteso che una diversa, e più restrittiva, interpretazione, imporrebbe a ciascuna parte di cautelarsi, effettuando un'autonoma impugnazione tempestiva della statuizione rispetto alla quale è rimasta soccombente.”4. II.A.
1.d. Ne consegue che Controparte_2 CP_3
e non sono
[...] Controparte_4 Controparte_5 incorsi in alcuna decadenza, avendo costoro proposto l'appello incidentale con comparsa di risposta depositata in data 09/03/2022, dunque nel rispetto del termine stabilito dall'art. 343 comma 1° c.p.c. II.A.2. L'eccezione di inammissibilità per violazione dell'art. 342 c.p.c. II.A.
2.a. A sostegno dell'eccezione di inammissibilità per violazione dell'art. 342 c.p.c., ha dedotto la mancanza di specificità Controparte_6 dell'appello incidentale proposto da Controparte_2
e Controparte_3 Controparte_4 CP_5
, per avere gli appellanti incidentali formulato censure non correlate
[...] in maniera puntuale alla sentenza impugnata. II.A.
2.b. La questione dell'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c., peraltro rilevabile anche ex officio e non sanabile per effetto dell'attività difensiva (o con la costituzione) della controparte5, non è fondata. II.A.
2.c. L'art. 342 comma 1° c.p.c. [nel testo novellato dall'art. 3 comma 26° lett. a) del D.Lg. n. 149/2022, applicabile alle impugnazioni proposte, come nel caso in esame, successivamente al 28/02/20236] recita: «L'appello si 4 così Cass., ord. n. 13651/2018. In senso conforme Cass., ord. n. 18415/2018; Cass., ord. n. 14094/2020; Cass., ord. n. 25285/2020; Cass., ord. n. 26139/2020; Cass., ord. n. 31679/2024. In senso sostanzialmente conforme, altresì, Cass., sez. un., n. 8486/2024, che ha statuito che
“L'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile anche quando riveste le forme dell'impugnazione adesiva rivolta contro la parte destinataria dell'impugnazione principale, in ragione del fatto che l'interesse alla sua proposizione può sorgere dall'impugnazione principale
o da un'impugnazione incidentale tardiva.” (ipotesi ravvisabile, nel caso in esame, con riferimento all'appello incidentale proposto da adesivo Controparte_6 all'impugnazione contro Controparte_2 Controparte_3 e destinatari dell'appello principale Controparte_4 Controparte_5 proposto da . Parte_1 5 in termini Cass., n. 18932/2016 (relativa al testo dell'art. 342 c.p.c. anteriore alla novella del 2012). In senso conforme Cass., n. 9244/2007; Cass., n. 10314/2004; Cass., n. 967/2004; Cass., n. 12218/2003; Cass., n. 10401/2001; Cass., n. 7849/2001; Cass., n. 3539/2000; Cass., n. 6335/1998; Cass., n. 4737/1986. 6 infatti, l'art. 35 del D.Lg. n. 149/2022 [come sostituito dall'art. 1 comma 380° lett. a) della L. n. 197/2022], dopo avere previsto che «Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.» (comma 1°), stabilisce che «Le norme dei capi I e II del titolo III del libro secondo [artt. 323-359 c.p.c. (N.d.E.)] e quelle degli articoli 283, 434, 436-bis, 437 e 438 del codice di procedura civile, come modificati dal presente decreto, si applicano alle impugnazioni proposte successivamente al 28 febbraio 2023.» (comma 4°). Orbene, poiché l'impugnazione oggetto del presente giudizio è stata proposta in data
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propone con citazione contenente le indicazioni prescritte nell'articolo 163. L'appello deve essere motivato, e per ciascuno dei motivi deve indicare a pena di inammissibilità, in modo chiaro, sintetico e specifico: 1) il capo della decisione di primo grado che viene impugnato;
2) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compi uta dal giudice di primo grado;
3) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.» {del tutto analogamente, l'art. 434 c.p.c. [nel testo novellato dall'art. 3 comma 31° lett. a) del D.Lg. n. 149/2022, anch'esso applicabile alle impugnazioni proposte successivamente al 28/02/20237], relativo alle controversie disciplinate dal rito del lavoro nonché a quelle previste dall'art. 447 bis comma 1° c.p.c. (in materia di locazione, di comodato e di affitto), recita: «Il ricorso deve contenere le indicazioni prescritte dall'articolo 414. L'appello deve essere motivato, e per ciascuno dei motivi deve indicare a pena di inammissibilità, in modo chiaro, sintetico e specifico: 1) il capo della decisione di primo grado che viene impugnato;
2) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compi uta dal giudice di primo grado;
3) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.»}. II.A.
2.d. La Corte suprema (dal cui autorevole insegnamento, pienamente condivisibile, non vi è ragione alcuna di discostarsi) ha chiarito che “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”8. II.A.
2.e. I novellati art. 342 comma 1° e 434 comma 1° c.p.c., dunque, impongono alla parte appellante di individuare in modo chiaro ed inequivoco il quantum appellatum, formulando, rispetto alle argomentazioni adottate dal primo Giudice, pertinenti ragioni di dissenso (consistenti, in caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o malamente valutate ovvero, per le doglianze afferenti a questioni di diritto, nella specificazione della norma appl icabile o dell'interpretazione preferibile, nonché, in relazione a denunciati errores in procedendo, nella precisazione del fatto processuale e della diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere), ma non esigono affatto lo svolgimento di un progetto alternativo di sentenza, né una determinata forma, né la trascrizione integrale o parziale della sentenz a appellata9. II.A.
2.f. Ciò chiarito, la Corte osserva che Controparte_2
e Controparte_3 Controparte_4 CP_3
successiva al 28/02/2023, trova applicazione l'art. 342 c.p.c. nel testo novellato dal D.Lg. n. 149/2022. 7 v. nota precedente. 8 in termini Cass., sez. un., n. 27199/2017. In senso conforme Cass., ord. n. 13535/2018; Cass., n. 10916/2017; Cass., n. 18932/2016, cit.; Cass., n. 20124/2015; Cass., n. 2143/2015. 9 così Cass., n. 10916/2017, cit.; Cass., ord. n. 13535/2018, cit.
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, nell'atto di impugnazione incidentale, hanno esposto con sufficiente CP_5 grado di chiarezza le questioni ed i punti contestati della sentenza impugnata e le doglianze ad essi relative (come meglio emergerà, del resto, da quanto sarà evidenziato nel prosieguo), sicché l'asserita violazione dell'art. 342 c.p.c. non è ravvisabile (fermo restando, ovviamente, che profilo del tutto diverso dall'ammissibilità è quello concernente il merito, ossia la fondatezza o no delle argomentazioni formulate dagli appellanti incidentali ). II.A.
2.g. Anche l'eccezione in esame, pertanto, va disattesa. II.A.
3. A quanto sopra esposto consegue l'ammissibilità dell'appello incidentale proposto da Controparte_2 CP_3
e
[...] Controparte_4 Controparte_5 II.B. L'APPELL O PRINCIPALE PRO POSTO D A L'APPEL LO Parte_1
INC ID ENT AL E PROPOS TO D A EN TRAM BI EREDI D I Controparte_6
L'APPELL O INC ID EN TALE PROPOST O D A Persona_7 Controparte_2
,
[...] Controparte_3 Controparte_19 UTT I ERED I D I ). Controparte_18 Persona_1 II.B.1. Premessa. II.B.
1.a. Nel giudizio di primo grado il convenuto (dante Controparte_7 causa di e , allegando di Parte_1 Controparte_6 essere proprietario a titolo derivativo – per effetto dei passaggi di proprietà indicati nella comparsa di risposta – della fascia di terreno interposta tra il proprio fabbricato e quello degli attori Controparte_2
e Controparte_3 Controparte_4 CP_5
, oggetto della pretesa avanzata da questi ultimi con l'atto di
[...] citazione, aveva chiesto al Tribunale di Foggia di voler , previo rigetto della domanda principale proposta dagli attori ed in Parte_8 accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata da lui convenuto, così provvedere: 1) accertare e dichiarare che egli convenuto era esclusivo proprietario della fascia di terreno in contestazione, estesa dal limite del passetto in cemento già esistente e fino allo spigolo inferiore del fabbricato, ordinando di conseguenza la retrocessione del possesso della fascia di terreno in favore di lui convenuto;
2) ordinare la chiusura della finestra aperta sulla facciata del fabbricato degli attori in viol azione delle norme sulle distanze minime dalle altrui proprietà; 3) ordinare l'immediata rimozione della recinzione metallica che ostruiva l'accesso al vicoletto e in ogni caso ordinare che sul suolo venissero montate le attrezzature necessarie per il completamento delle opere di rifinitura esterna e coibentazione;
4) condannare gli attori al risarcimento dei danni cagionati con la loro condotta illegittima a lui convenuto. Nel presente grado di giudizio con l'appello principale, Parte_1 ha chiesto a questa Corte di voler, in riforma della decisione impugnata, accogliere le seguenti conclusioni (nel merito): 1) accertare e dichiarare che la fascia di terreno esistente fra il fabbricato ed il Parte_8 fabbricato del Cinema “IDEAL”, estesa al limite del passetto in cemento già esistente e fino allo spigolo inferiore del fabbricato del cinema, era di proprietà di lui appellante e del germano Parte_1 Controparte_6
, entrambi quali aventi causa di per successione
[...] Controparte_7 ereditaria, ordinando di conseguenza la retrocessione in proprio favore del possesso della fascia di terreno;
2) ordinare la chiusura della finestra aperta sulla facciata del fabbricato dei in violazione Parte_8
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delle norme sulle distanze minime delle altrui proprietà; 3) ordinare l'immediata rimozione della recinzione metallica che ostrui va l'accesso al vicoletto ed in ogni caso ordinare che sul suolo ven issero montate le attrezzature necessarie per il completamento delle opere di finitura esterna e coibentazione. Sostanzialmente identiche le conclusioni formulate con l'appello incidentale da , il quale ha chiesto a questa Corte di voler, in Controparte_6 riforma della decisione impugnata, così provvedere (nel merito): 1) dichiarare che la fascia di terreno esistente fra il fabbricato dei
[...]
ed il fabbricato del Cinema Ideal, come rappresentata nella Parte_10 planimetria del c.t.u., per 39 mq (dei quali: 16 mq ubicati nella parte sovrastante costituita dal passetto in cemento già esistente, dallo sp igolo del muro del fabbricato di controparte fino al parapetto;
23 mq nella parte sottostante la seconda uscita del cinema, dal muro di contenimento in tufi allo spigolo di quest'ultimo fabbricato), era di proprietà di dante Controparte_7 causa sia di lui appellante incidentale sia Controparte_6 dell'appellante principale per successione mortis causa; Parte_1
2) per l'effetto, accogliere la domanda di rivendica in relazione a quest 'ultima porzione di suolo di 23 mq, e se necessario anche in relazione all'altra porzione di suolo di 16 mq, in base al titolo derivativo ed all'occorrenza anche in base all'usucapione sussistendone i presupposti, e di conseguenza ordinare a controparte la retrocessione del possesso in favore di loro germani;
CP_7
3) sempre per l'effetto, ordinare la chiusura della finestra aperta nel 1993 sulla facciata del fabbricato dei in violazione della Parte_8 norma sulla distanza minima prevista dall'art. 905 c.c., rispetto alla proprietà di loro germani;
4) infine, ordinare l'immediata rimozione della CP_7 recinzione metallica che ostrui va l'accesso alla su detta porzione sottostante di 23 mq. Ora, ponendo a confronto il petitum avanzato da nel giudizio Controparte_7 di primo grado con il petitum avanzato da e Parte_1 [...]
nel presente grado di giudizio, emerge chiaramente che i Controparte_6 germani , con l'appello principale e l'appello incidentale, hanno CP_7 riproposto la medesima domanda riconvenzionale originariamente proposta dal loro genitore , rigettata integralmente dal Tribunale di Foggia Controparte_7 (con la sola esclusione della pretesa risarcitoria, in quanto fatta oggetto di espressa rinuncia, da parte dei , negli atti conclusivi del primo grado CP_7 di giudizio, come evidenziato nella sentenza appellata ). Va solo precisato, per sgombrare il campo da qualsivoglia equivoco, che la circostanza che nel presente giudizio di appello abbia prospettato quale Controparte_6 titolo di acquisto della proprietà della fascia di terreno in contestazione , all'occorrenza, anche l'usucapione (deducendo la sussistenza del relativi presupposti), ossia un fatto costitutivo del diritto non menzionato nell'originaria domanda riconvenzionale ( aveva allegato di Controparte_7 avere acquistato la proprietà dell'area controversa a titolo derivativo, per effetto dei vari passaggi di proprietà indicat i nella comparsa di risposta ), non costituisce di certo un 'non consentito' mutamento della causa petendi (in ragione del divieto posto dall'art. 345 c.p.c.), poiché la proprietà e gli altri diritti reali di godimento appartengono alla categoria dei cc.dd. diritti
“autodeterminati”, in relazione ai quali la causa petendi delle relative azioni giudiziarie si identifica con i diritti stessi e non con il relativo titolo (contratto,
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successione ereditaria, usucapione, et c.) che ne costituisce la fonte10. II.B.
1.b. Altrettanto non può dirsi, invece, per l'appello incidentale proposto da Controparte_2 Controparte_3 CP_4 e per le seguenti brevi considerazioni .
[...] Controparte_5 Con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado , Controparte_2
, e
[...] Controparte_3 Controparte_4
allegando di essere comproprietari jure haereditatis Controparte_5 della fascia di terreno in contestazione (interposta tra il proprio fabbricato e quello del convenuto), avevano proposto, nei confronti di Controparte_7 domanda ai sensi dell'art. 949 c.c. (actio negatoria servitutis, diretta alla chiusura della porta dell'immobile di – poi divenuto di Controparte_7 e jure successionis – che Parte_1 Controparte_6 consentiva, a seguito dell'installazione di una ringhiera, la veduta nella fascia di terreno de qua), dell'art. 908 c.c. (diretta alla cessazione dello scarico di acque piovane dal tetto dell'immobile di proprietà di – poi Controparte_7 divenuto di proprietà di e – Parte_1 Controparte_6 nella fascia di terreno de qua, qualificabile come actio negatoria servitutis di stillicidio)11 e dell'art. 2043 c.c. (diretta al risarcimento dei danni cagionata dai fatti posti in essere da – al quale erano succeduti i suoi Controparte_7 eredi e – lesivi della Parte_1 Controparte_6 proprietà della fascia di terreno de qua). All'udienza di prima comparizione e trattazione di cui all'art. 183 comma 5° c.p.c.12, gli attori
[...]
si erano limitati da un canto a precisare la domanda ex artt. Parte_10 949, 908 e 2043 c.c. proposta con l'atto introduttivo (e cioè non avevano 10 in termini Cass., n. 23565/2019, che ha chiarito che “La proprietà e gli altri diritti reali di godimento appartengono alla categoria dei cd. diritti autodeterminati, individuati, cioè, sulla base della sola indicazione del relativo contenuto sì come rappresentato dal bene che ne forma l'oggetto, con la conseguenza che la causa petendi delle relative azioni giudiziarie si identifica con i diritti stessi e non con il relativo titolo – contratto, successione ereditaria, usucapione, ecc.
– che ne costituisce la fonte, la cui eventuale deduzione non ha, per l'effetto, alcuna funzione di specificazione della domanda, essendo, viceversa, necessario ai soli fini della prova. Non viola, pertanto, il divieto dello ius novorum in appello la deduzione da parte dell'attore – ovvero il rilievo ex officio iudicis – di un fatto costitutivo del tutto diverso da quello prospettato in primo grado a sostegno della domanda introduttiva del giudizio.”. In senso conforme Cass., n. 3192/2003; Cass., n. 12430/2001. In senso sostanzialmente conforme, altresì, Cass., n. 5894/2001; Cass., n. 15907/2000; Cass., n. 11521/1999; Cass., n. 3950/1999; Cass., n. 3749/1999; Cass., n. 9851/1997; Cass., n. 4460/1997; Cass., n. 7033/1995; Cass., n. 2621/1982; Cass., n. 4354/1980; Cass., n. 5546/1978; Cass., n. 2151/1974; Cass., n. 744/1968; Cass., n. 54/1964; Cass., n. 35/1962. 11 arg. ex Cass., ord. n. 11827/2024, che ha chiarito che “Ai sensi degli artt. 908 e 913 c.c., salvo diversa ed espressa convenzione, il fondo inferiore può essere assoggettato unicamente allo scolo di acque che defluiscono dal fondo superiore secondo l'assetto naturale dei luoghi, sicché lo stillicidio, sia di acque piovane sia, a maggior ragione, di quelle provenienti da attività umane, può essere legittimamente esercitato solo se trovi rispondenza specifica in un titolo costitutivo di servitù ad hoc.”. In senso analogo Cass., n. 7576/2007; Cass., n. 5298/1977; 12 l'art. 183 comma 5° c.p.c., nel testo vigente ratione temporis, recitava: «Nella stessa udienza l'attore può proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto. Può altresì chiedere di essere autorizzato a chiamare un terzo ai sensi degli articoli 106 e 269, terzo comma, se l'esigenza è sorta dalle difese del convenuto. Le parti possono precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate.».
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modificato la domanda originaria e tanto meno proposto ulteriori domande in reconventio reconventionis) e da altro canto a proporre, con riferimento alla domanda riconvenzionale spiegata dal convenuto, eccezione di usucapione della servitù di veduta e di passaggio . Del tutto analogamente, con la memoria depositata nel termine previsto dall'art. 183 comma 6° n. 1) c.p.c.13, gli attori avevano ribadito e precisato le domande, le Parte_8 eccezioni e le conclusioni già proposte , senza modificarle in alcun modo
[infatti gli attori , con specifico riferimento Parte_8 all'actio negatoria servitutis proposta ex art. 949 c.c. (ma altrettanto vale anche per le ulteriori pretese avanzate ex artt. 908 e 2043 c.c.), avevano testualmente dedotto quanto segue (v. pag. 2 della prima memoria ex art. 183 comma 6° c.p.c. depositata in data 21/02/2007): “Va poi ricordato che nell'actio negatoria servitutis, legittimati attivamente sono tutti gli interessati che ricevono le turbative ed invero, in caso di fondo in comproprietà, l'azione può essere esperita anche da uno soltanto dei comunisti, senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti degli altri. In ordine poi alla prova di essere proprietari del bene, si rammenta che la parte che agisce con tale azione non ha l'onere di fornire la prova rigorosa della proprietà, ma è sufficiente la dimostrazione con ogni mezzo, ed anche in via presuntiva, di possedere il fondo in forza di un titolo valido, aspettando al convenuto fare l'esistenza di diritti sul fondo”], né tanto meno avevano proposto ulteriori domande in reconventio reconventionis [che peraltro, qualora proposte con tale memoria, sarebbero state inammissibili, poiché le disposizioni del codice di rito civile all'epoca vigenti consentivano tale attività solo all'udienza di prima comparizione e trattazione (v. art. 183 comma 5° c.p.c. ), non con le successive memorie depositate nei termini perentori eventualmente assegnati dal G.I. all'udienza di prima comparizione e trattazione (v. art. 183 comma 6° c.p.c. )]. Nel presente grado di giudizio, Controparte_2 CP_3
e , oltre a
[...] Controparte_4 Controparte_5 chiedere il rigetto dell'appello principale proposto da e Parte_1 dell'appello incidentale proposto da , hanno chiesto Controparte_6 a questa Corte, proponendo appello incidentale, di voler, in riforma della decisione impugnata, accogliere le seguenti conclusioni (nel merito) : 1) accertare e dichiarare che la fascia di terreno riportato in catasto al foglio 20 particella 467 (ex 300 1/2A) di 60 mq è di proprietà di loro appellanti incidentali , per successione ex lege in morte del Parte_8 de cuius ; 2) accertare e dichiarare la situazione Persona_1 antigiuridica e condannare e Parte_1 Controparte_6 a tenere chiusa la porta del loro fabbricato e a porre in essere le opere atte ad escludere ogni possibilità di veduta sul fondo di proprietà di loro appellanti incidentali;
3) condannare e Parte_8 Parte_1 a ridurre e/o aumentare lo sporto di gronda del Controparte_6 fabbricato e a porre in opera un canale di gronda che consent a la raccolta e la dispersione delle acque meteoriche sul loro fondo;
4) condannare Pt_1 e al risarcimento dei danni .
[...] Controparte_6
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Orbene, ponendo a confronto il petitum avanzato dai
[...]
nel primo grado di giudizio con il petitum avanzato dai Parte_10
nel presente grado di giudizio, emerge Parte_8 chiaramente che costoro, con l'appello incidentale, non si sono limitat i a riproporre la domanda ex artt. 949, 908 e 2043 c.c. originariamente propost a nel giudizio di primo grado (e rigettata anch'essa integralmente dal Tribunale di Foggia), ma hanno altresì avanzato – per la prima volta – domanda diretta ad ottenere, principaliter, la declaratoria di proprietà esclusiva della fascia di terreno controversa [v. sopra, punto 1) delle conclusioni dell'appello incidentale], dunque una domanda nuova14, riconducibile all'art. 948 c.c. e soggetta al relativo onus probandi15, ben diversa da (e non rientrante, stricto sensu, in) quella originariamente proposta ai sensi degli artt. 949, 908 e 2043 c.c.: difatti, con la domanda ex artt. 949 e 908 c.c. (ed a fortiori, ex art. 2043 c.c.), l'attore non chiede accertarsi la titolarità della proprietà con statuizione autonoma idonea alla formazione del giudicato16, poiché nella domanda ex artt. 949 e 908 (ed a fortiori ex art. 2043 c.c.) la titolarità della proprietà rileva solo ai fini della sussistenza della legittimazione attiva, la dimostrazione dell a quale da parte dell'attore – soggetta ad un onus probandi meno rigoroso17 – avviene 14 cfr. Cass., n. 1020/1962, secondo cui “L'azione negatoria è data al proprietario per fare dichiarare l'inesistenza di diritti affermati da altri sulla cosa sua, onde l'accertamento della proprietà è fatto soltanto in funzione di quella determinata finalità perseguita dall'attore, ma quando questi richiede al giudice una specifica declaratoria sulla quale possa formarsi il giudicato, non si è più in presenza di una semplice azione negatoria, poiché la questione di proprietà diventa l'oggetto principale della lite.”. 15 cfr. Cass., n. 1210/2017, che ha precisato che “Colui il quale agisca per ottenere il mero accertamento della proprietà o comproprietà di un bene, anche unicamente per eliminare uno stato di incertezza circa la legittimità del potere di fatto esercitato sullo stesso, è tenuto, al pari che per l'azione di rivendicazione ex art. 948 c.c., alla probatio diabolica della titolarità del proprio diritto, trattandosi di onere da assolvere ogni volta che sia proposta un'azione, inclusa quella di accertamento, che fonda sul diritto di proprietà tutelato erga omnes.”. In senso conforme Cass., n. 4430/1985, secondo cui “Per l'azione di mero accertamento del diritto dominicale l'onere probatorio non è meno rigoroso che per l'azione di rivendicazione, in cui la condanna alla restituzione del bene rivendicato presuppone pur sempre l'accertamento della proprietà; peraltro la prova di tale diritto deve, nell'una come nell'altra ipotesi, essere correlata ai punti effettivamente controversi, potendo esservi superfluità o minore rigorosità di quella prova ove talune situazioni, rilevanti ai fini della decisione, appaiano pacifiche in causa.”. In senso sostanzialmente conforme, in precedenza, Cass., n. 2621/1982, cit., che però aveva operato, limitatamente all'azione di mero accertamento della proprietà, una puntualizzazione correlata al possesso del bene, sancendo che “A differenza dell'azione di rivendica e di quella di mero accertamento della proprietà, esercitate da chi non è nel possesso del bene, in cui l'onere della prova della proprietà è particolarmente rigoroso, non essendo l'attore assistito da alcuna posizione favorevole di possesso, nell'azione negatoria servitutis e in quella di accertamento della proprietà, chiesto da parte di chi abbia il possesso del bene, non occorre la detta prova rigorosa, tendendo tali azioni non già alla modifica di uno stato di fatto, ma soltanto rispettivamente all'accertamento negativo dei diritti vantati da terzi, anche sotto il profilo della comproprietà e alla eliminazione di uno stato di incertezza circa la legittimità del potere di fatto sulla cosa di cui l'attore è già investito.” (nel medesimo senso si erano espresse anche Cass., nn. 5701/1978, 5285/1978, 5194/1978, 4134/1976, 330/1976, 1227/1973, 2005/1969. In senso contrario si era espressa, invece, Cass., n. 1481/1973). 16 v. Cass., n. 1020/1962, cit. 17 v. Cass., ord. n. 1905/2023, che ha statuito che “In tema di actio negatoria servitutis, la titolarità del bene si pone come requisito di legittimazione attiva e non come oggetto della controversia,
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solo incidenter tantum e non principaliter18). A quanto sopra esposto consegue l'inammissibilità, per violazione del divieto di jus novorum cristallizzato nell'art. 345 c.p.c., della domanda di accertamento e dichiarazione della proprietà esclusiva della fascia di terreno controversa proposta da Controparte_2 Controparte_3 e al punto 1) delle Controparte_4 Controparte_5 conclusioni dell'appello incidentale, con conseguente rigetto dell'impugnazione in parte qua. II.B.2. I motivi di impugnazione. II.B.
2.a. Una volta delimitato esattamente il thema decidendum, può passarsi all'esame dei motivi di impugnazione . A sostegno dell'appello (principale), ha enunciato cinque Parte_1 motivi19: A) errato posizionamento del terreno ceduto dal Parte_11
a giusta nota di trascrizione del 24.10.1956,
[...] Persona_2 Registro Generale n. 13356, Registro Particolare n. 12586; B) mancata considerazione assoluta del tenore di quanto riportato sia nell'atto di accatastamento del cinema “IDEAL” che nell'atto di compravendita intervenuto fra e a firma del Persona_2 Controparte_7 Notaio , datato 15/12/1965 ; Persona_8 C) mancata considerazione di quanto contenuto nel punto 3.2. della perizia del c.t.u. secondo cui la delibera C.C. n. 153 del 06.10.1983 (con cui il veva revocato la deliberazione di C.C. Parte_11
sicché la parte che agisce in giudizio per far accertare l'inesistenza dell'altrui diritto di servitù su un fondo del quale affermi di essere il proprietario ha l'onere non già di fornire, come nell'azione di revindica, la prova rigorosa della proprietà del fondo, ma di dimostrare, con ogni mezzo e anche in via presuntiva, di possederlo in forza di un valido titolo, atteso che detta azione non tende necessariamente all'accertamento dell'esistenza della titolarità della proprietà, ma all'ottenimento della cessazione dell'attività lesiva, spettando, invece, al convenuto l'onere di provare l'esistenza del proprio diritto, in virtù di rapporto di natura obbligatoria o reale, di compiere l'attività lamentata come lesiva dalla controparte.”; Cass., n. 472/2017, che ha chiarito che “L'azione negatoria servitutis, quella di rivendica e la confessoria servitutis si differenziano in quanto l'attore, con la prima, si propone quale proprietario e possessore del fondo, chiedendone il riconoscimento della libertà contro qualsiasi pretesa di terzi;
con la seconda, si afferma proprietario della cosa di cui non ha il possesso, agendo contro chi la detiene per ottenerne, previo riconoscimento del suo diritto, la restituzione;
con la terza, infine, dichiara di vantare sul fondo, che pretende servente, la titolarità di una servitù. Pertanto, sotto il profilo probatorio, nel primo caso egli deve dimostrare, con ogni mezzo ed anche in via presuntiva, di possedere il fondo in forza di un titolo valido;
allorché, invece, agisca in rivendica, deve fornire la piena prova della proprietà, dimostrando il suo titolo di acquisto e quello dei suoi danti causa fino ad un acquisto a titolo originario;
da ultimo, nell'ipotesi di confessoria servitutis, ha l'onere di provare l'esistenza della servitù che lo avvantaggia.”; Cass., n. 25342/2016, che ha affermato che “L'azione diretta al rispetto delle distanze legali è modellata sullo schema dell'actio negatoria servitutis, essendo rivolta non già all'accertamento del diritto di proprietà dell'attore, bensì a respingere l'imposizione di limitazioni a carico della proprietà, suscettibili di dar luogo a servitù; essa, pertanto, non esige la rigorosa dimostrazione della proprietà dell'immobile a cui favore l'azione viene esperita, essendo sufficiente che l'attore dimostri con qualsiasi mezzo, incluse le presunzioni, di possedere il fondo in base ad un valido titolo di acquisto.” (conf. Cass., n. 4737/1987); 18 v. Cass., n. 1020/1962, cit. 19 rispettivamente alle pagg. 5-6, 7, 7-11, 11-12, 12-14 dell'atto di citazione in appello.
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n. 73 del 19.12.1970, che aveva concesso la striscia di terreno in causa a si basava su dei dati falsi;
Controparte_7 D) mancata considerazione, nella ricostruzione delle vicende traslative della proprietà, dell'atto per notar del 1951 che sin dall'origine aveva Per_5 trasferito la proprietà della nuda terra dagli eredi a Parte_7
, il quale a sua volta avrebbe fatto costruire il Persona_2 Cinema-Bar poi alienato a;
Controparte_7 E) ulteriori elementi non valutati dal Giudice di primo grado sebbene contenuti in documenti depositati agli atti e richiamati dal c.t.u.
, a sostegno dell'appello incidentale, ha enunciato Controparte_6 tre motivi :
1. violazione degli artt. 115, 116, 183 c.p.c .; erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto;
malgoverno delle prove offerte ed utilizzo di prove inammissibili in ordine al mancato riconoscimento della proprietà della fascia in questione;
2. violazione e falsa applicazione dell'art. 948 c.c. Erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto in ordine alla rivendica;
3. violazione degli artt. 115, 167, e 183 c.p.c., erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto sulle ulteriori domande.
Controparte_2 Controparte_3 CP_4 e a sostegno dell'appello incidentale,
[...] Controparte_5 hanno enunciato cinque motivi : A. erronea valutazione delle prove e dei documenti in ordine alla propriet à; B. erronea valutazione di planimetria;
C. circa il frazionamento e sulla particella 300 -1/2A; D. erronea interpretazione esposto del '77 e omessa valutazione dei documenti successivi ad esso riferiti;
E. omessa risposta e consequenziale omessa valutazione di un quesito posto al c.t.u. II.B.
2.b. A sostegno delle predette impugnazioni (principale e incidentali) , le parti (i germani , da un lato;
la famiglia CP_7 [...]
, dall'altro lato) hanno enunciato motivi sostanzialmente Parte_10 contrapposti, avendo l'appellante principale e Parte_1 l'appellante incidentale (le cui posizioni Controparte_6 processuali convergono, essendo entrambi eredi di , il quale, Controparte_7 nel giudizio di primo grado , era stato convenuto da Controparte_2
, e
[...] Controparte_3 Controparte_4
tutti eredi di , nei Controparte_5 Persona_1 confronti dei quali aveva proposto domanda riconvenzionale ) Controparte_7 contestato la decisione di primo grado sulla base di argomentazioni antitetiche a quelle formulate dagli appellanti incidentali Controparte_2
e Controparte_3 Controparte_4 CP_5
(attori e convenuti in riconvenzionale nel giudizio di primo grado )
[...] per censurare la medesima decisione: infatti, i hanno asserito che, CP_7 al contrario di quanto affermato nella sentenza impugnata, le risultanze
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probatorie corroboravano i fatti allegati a fondamento delle proprie pretese (che il Giudice di prime cure avrebbe dovuto accogliere) e smentivano i fatti allegati dai a fondamento delle loro pretese (che il Giudice Parte_8 di prime cure avrebbe dovuto rigettare) ; specularmente, i
[...]
hanno asserito che, al contrario di quanto affermato nella Parte_10 sentenza impugnata, le risultanze probatorie corroboravano i fatti allegati a fondamento delle proprie pretese (che il Giudice di prime cure avrebbe dovuto accogliere) e smentivano i fatti allegati dai a fondamento delle loro CP_7 pretese (che il Giudice di prime cure avrebbe dovuto rigettare) . Ne consegue che appare opportuno non esaminare separatamente i motivi dei singoli appelli (principale ed incidentali), essendo del tutto evidente, alla luce del thema disputandum [i ed i CP_7 Parte_8 assumono (i primi principaliter ed i secondi incidenter tantum, giusta quanto sopra chiarito sub II.B.1.) di essere titolari della proprietà esclusiva (situazione giuridica sulla quale risultano fondate le ulteriori pretese avanzate dalle parti 22) del medesimo lembo di terreno sito nel Comune di TT SAIO (e precisamente dell'area a cielo libero, di forma in pianta rettangolare e di estensione di circa 39 mq, posizionata su due diversi livelli – 16 mq nella parte sovrastante;
23 mq nella parte sottostante – tra l'immobile di proprietà dei e l'immobile di proprietà dei )], che le CP_7 Parte_8 valutazioni di questa Corte riguarderanno inevitabilmente tutte le impugnazioni: difatti, per evidenti ragioni logico -giuridiche, l'eventuale accertamento della fondatezza delle allegazioni di una parte non potrà non comportare il contestuale accertamento dell'infondatezza delle allegazioni contrapposte – e/o comunque incompatibili – della controparte. Nel prosieguo, dunque, si procederà all'esame delle risultanze probatorie, sia documentali (in primis titoli di proprietà e altri atti prodotti dalle parti) sia orali (che nel presente giudizio, sin anticipa sin d'ora, appaiono scarsamente rilevanti rispetto alle pretese principali, da valutarsi essenzialmente su base documentale), e degli accertamenti peritali (in particolare di quelli espletati, ad ulteriore approfondimento, nel presente grado di giudizio), onde accertare se la decisione impugnata meriti o no le (contrapposte) censure formulate dalle parti. II.B.
2.c. Nel corso del giudizio di primo grado, le parti hanno prodotto numerosi atti. Per ragioni di chiarezza espositiva , saranno indicati dapprima gli atti relativi alla proprietà dei e poi gli atti relativi alla proprietà CP_7 dei , poiché l'acquisto della proprietà dei Parte_8
(e l'edificazione del relativo fabbricato ad uso cinematografo -bar) CP_7 risulta risalire ad un'epoca anteriore a quella dell'acquisto della proprietà dei
(e dell'edificazione del relativo fabbricato ad uso Parte_8 abitazione). II.B.
2.c.1. Le vicende relative all'immobile dei (oggi identificato CP_7 nel catasto del Comune di TT SAIO al fl. 20, p.lla 757), sulla scorta della documentazione prodotta , possono essere così ricostruite:
♠ con atto pubblico in data 31/01/1951 a rogito del notaio dott. CP_20
, aveva comprato da e
[...] Persona_2 Persona_9 fu (comproprietari per ⅔) e da e Per_10 Per_1 Controparte_21 CP_22 fu (comproprietari per ⅓) “piccolo appezzamento di terreno CP_8
CP_2 22 v. sopra, sub I.A., I.B.1., I.B.
2. e
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pascolo, sito alla contrada PA e via Pioppi, in TT SAIO, esteso are tre e centiare sessanta, a corpo , confinante con detta via, con PA e cinta comunale …”, di forma irregolare in pianta, censito “In Catasto Partita 1677, foglio 20, particella 300, pascolo 1a, di are 3, centiare 60… ”: nell'atto notarile la superficie della p.lla 300 era indicata in 360 mq, poi modificati in 430 mq a seguito di “verificazione periodica eseguita nell'anno 1956” dall' (giusta attestazione in Pt_3 data 10-11/01/1978 dell'Ufficio Tecnico Erariale di;
Pt_3
♠ intorno alla metà degli anni '50, aveva costruito, su Persona_2 tale terreno, un fabbricato destinato a sala cinematografica (cinema
“Ideal”), per il quale l'AGIS aveva dato parere favorevole in data 06/07/1954;
♠ in data 02/07/1956 il Comune di TT SAIO e Persona_2
, premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16
[...] del 24/01/1954, approvata dalla G.P.A. di il Comune aveva ceduto Pt_3 al 37,20 mq di suolo comunale edificatorio e che era Persona_2 intenzione delle parti far risultare tale cessione da apposito atto formale, avevano stipulato contratto di cessione di 37,20 mq di “suolo comunale edificatorio, sito in questo abitato, vicino al suolo di proprietà del medesimo , confinante con largo CE e via Persona_2 Forno, al prezzo di lire 500 al mq. e così per complessive lire 18.600 … che il ha versato nella Cassa Comunale con bolletta n. 170 Persona_2 del 22/6/1954”;
♠ in data 04/11/1964, e [danti Persona_2 Controparte_8 causa, rispettivamente, di (padre di Persona_11 Pt_1 e ) e dei coniugi
[...] Controparte_6 [...] (genitori di Controparte_24 Controparte_2
e Controparte_3 Controparte_4 CP_5
)] avevano stipulato una scrittura privata , con la quale i
[...] contraenti, dopo avere premesso che era proprietario Persona_2 del cinema Ideal avente un lato prospiciente verso via AC (nel quale vi erano due porte in uscita che si immettevano in un passetto della larghezza di 3 m. per la lunghezza del fabbricato del cinema stesso ), che aveva “acquistato dal un Controparte_8 Parte_11 suolo edificatorio a confine con il passetto detto per costruirvi una sua casa per civile abitazione” e che “il consente acché il Persona_2 [...] occupi cm. 25 di suolo, in profondità, del passetto, per CP_8 tutta la lunghezza del fabbricato che il stesso andrà a CP_8 costruire”, avevano convenuto quanto segue: “1°) La fatta narrativa viene a far parte integrante, sostanziale ed essenziale del presente atto. 2°)
presta il consenso a cché il , nel Persona_2 Controparte_8 costruire il suo fabbricato, occupi con parte del muro che va in parallela con il muro del cinema, cm. 25 della larghezza del passetto che serve le due porte di uscita del cinema verso Via AC, per tutta la lunghezza del fabbricato del costruendo. 3°) Siccome la costruzione del CP_8 fabbricato del ostacolerebbe, dato la poca distanza dal muro CP_8 del Cinema Ideal, l'uscita attraverso le due porte innanzi menzionate, il
, per eliminare l'ostacolo, nel procedere alla costruzione del CP_8 suo fabbricato, farà in modo che il muro in parallelo verso il Cinema Ideal possa servire a far costruire un passetto con sovrastante solaio di
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chiusura. Allo scopo, in corrispondenza dell'altezza del piano di pavimento del Cinema Ideal, il lascerà una resega di Controparte_8 cm. 25 sulla quale poggerà il solaio che dal lato opposto verrà incastrato nel muro del cinema in modo da fare il pavimento del passetto (piano di calpestio). Indi il muro continuerà dello stesso spessore del seminterrato fino all'orizzontale del cordolo mediano del cinema Ideal, che è posto all'altezza delle soglie delle due finestre, ed in tale altezza sarà messo in opera il solaio di copertura del passetto medesimo. Il muro, per tutta la lunghezza ed altezza diviene comune. 4°) sul lato prospiciente il Cinema Ideal (ove verrà il passetto coperto) il non potrà fare Controparte_8 alcuna apertura in modo che verso il p assetto non vi saranno servitù di sorta. 5°) Il si obbliga a non praticare, sul fronte del Controparte_8 suo fabbricato, aperture che possano inibire al il Persona_2 prolungamento del passetto, anzi si obbliga di lasciare le ammorsature in modo che il muro stesso possa seguire fino a raggiungere la stessa lunghezza del Cinema Ideal. 6°) Le spese occorrenti alla costruzione del muro di prospicienza del passetto sono a carico del per tutta la CP_8 lunghezza del fabbricato di sua proprietà, quelle per la continuazione eventuale a carico del il quale sopporterà solo le altre Persona_2 occorrenti per i due solai , essendo esonerato da qualsiasi altro onere . 7°) Il si obbliga, infine a ricostruire, a sue cur e e spese, Controparte_8 la parte di briglia eliminata fino all'intersecazione del muro del suo fabbricato.”;
♠ con contratto preliminare in data 03/11/1965 aveva Persona_2 promesso di vendere a (padre di Persona_11 Pt_1 e , che aveva promesso di
[...] Controparte_6 acquistare, “il seguente ente immobiliare: fabbricato sito in abitato di TT S. IO al GO SC di MO attualmente adibito a cinema (Cinema Ideal), costituito da un atrio, una sala, una cabina ed un vano cantinato, confinante con detto GO, con la via Sottoforno, con fabbricato di mercé spazio d'isolamento”. Nel Controparte_8 contratto preliminare si precisava che il fabbricato sarebbe stato venduto
“nello stato in cui attualmente si trova, con ogni altro accessorio, a corpo” e inoltre si dava “atto che tra il sig. ed il Persona_2 sig. è stata stipulata convenzione privata in data Controparte_8 4/11/1964 concernente la costruzione di opere nel piccolo appezzamento di terreno sul quale sono poste le porte di uscita di sicurezza del cinema , che tale convenzione è a piena conoscenza del promittente l'acquisto”, con la specificazione che “Il promittente la vendita nel mentre cede al promittente l'acquisto tutti i diritti derivanti dalla convenzione stessa , non assume responsabilità alcuna circa la validità delle convenzioni”;
♠ con atto pubblico in data 15/12/1965, a rogito del notaio dott. Per_8
, aveva venduto a
[...] Persona_2 Persona_11 il seguente immobile: “fabbricato attualmente adibito a cinematografo , di un sol corpo a piano terreno, costituito da un atrio, da una sala per proiezioni, una cabina e da un vano seminterrato sottostante a parte della sala, e dall'area di risulta. Il complesso confina con il GO SC di MO, con fabbricato di proprietà di mercé spazio Controparte_8 di isolamento, con via AC e con proprietà del Comune di TT S. IO detta 'Accinto comunale'. Non è riportato nel N.C.E.U., la
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relativa planimetria è stata compilata dal geometra in data CP_25 29-11-1965, planimetria che in un o alla relativa scheda n. 843749 serie E si allegherà alla domanda di voltura. Il fabbricato insiste sull 'area di are tre e centiare sessanta (are 3.60) distinta in catasto alla ex partita 1677 foglio di mappa n. 20 particella 300 …, area acquistata con atto di vendita rogato dal notaio di AC in data 31 Controparte_20 gennaio 1951 …” (Art. 1). Il contratto precisava (tra l'altro): che nella vendita “è compreso ogni accessorio, dipendenz e e pertinenze del fabbricato in contratto e particolarmente lo spiazzo antistante alla porta di accesso, spiazzo della superficie di circa metri quadri trentasette acquistato dal Comune di TT S. IO con Atto di compravendita rogato dal Segretario comunale pro -tempore in data 2 luglio 1956… ” (Art. 2); che “Dichiara il signor di essere Persona_2 proprietario pieno ed assoluto sia del fabbricato alienato che dell'arredamento ed attrezzature ivi esistenti” (Art. 4);
♠ negli anni successivi , la fascia di terreno a cielo aperto per cui è processo era stata oggetto di istanze e/o esposti presentati da e Controparte_7 nonché di provvedimenti Parte_12 amministrativi adottati sia dal SAIO sia da Parte_2 altre Autorità amministrative, così riassumibili:
- in data 10-14/10/1970 – che circa quindici giorni Controparte_7 prima (19-25/09/1970) aveva presentato al sindaco del Comune di TT SAIO istanza di rilascio di licenza di costruzione per poter eseguire lavori di cui al progetto a firma del geom. CP_26
allegato all'istanza – aveva rivolto al sindaco del Comune di
[...] TT SAIO “istanza … affinché si benigni concedere in vendita un piccolo lotto di suolo comunale adiacente al cinema”, precisando che “Tale acquisto si rende del tutto necessario perché, sul suolo che acquisterà esiste attualmente una porta (uscita di sicurezza cinema), la quale protende nel vuoto” e che “Il piccolo lotto di suolo servirà esclusivamente per poter edificare una passerella di m 2,60 onde eliminare i gravi pericoli che si dovessero verificare nel corso di proiezioni di films .”;
- con deliberazione n. 73 in data 19/12/1970, il Consiglio comunale di TT SAIO, preso atto del parere favorevole espresso dalla Commissione edilizia, aveva accolto la domanda proposta dal
(ritenuta prevalente, per le ragioni esposte nel CP_7 provvedimento, sull'analoga richiesta di acquisto avanzata da
), deliberando di alienare in Parte_12 favore di il suolo edificatorio di 39 mq di Controparte_7
“proprietà comunale … situato in abitato di questo Comune … riportato al foglio di mappa 20” e confinante “a Nord con GO ND MO23, a Sud con ad Est con Controparte_27 proprietà di e ad ovest con proprietà del sig. Parte_12
” al prezzo di £. 3.000/mq; CP_7
- con provvedimento n. 10248/2, adottato nella seduta del 31/03/1971, la G.P.A. aveva approvato la deliberazione n. 73 in data 19/12/1970 del Consiglio comunale di TT SAIO, prescrivendo
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però un più elevato prezzo di vendita del suolo de quo [£. 5.000/mq (anziché £. 3.000/mq), per un totale di £. 195.000 (£. 5.000 /mq × 39 mq)] ed autorizzando la trattativa privata , sicché il Comune di TT SAIO, con nota in data 04/05/1971, aveva invitato a presentare la documentazione necessaria alla Controparte_7 stipula del contratto di compravendita (certificato catastale dell'U.T.E., tipo di frazionamento vistato dal medesimo ufficio, reversale di pagamento);
- in data 24/05/1977 aveva proceduto al pagamento Controparte_7 delle spese del contratto di acquisto del suolo di cui alla delibera n. 73 in data 19/12/1970 del Consiglio comunale di TT SAIO (£. 40.000) e del prezzo del medesimo suolo (£. 195.000), così manifestando la volontà di procedere alla stipula del contratto di compravendita , ma il contratto non era stato stipulato, atteso che con esposto datato Parte_12 27/05/1977 (inviato al Comitato di controllo per gli Enti locali della Regione Puglia), aveva mosso diversi rilievi circa la legittimità/liceità dell'azione amministrativa (altresì evidenziando, tra l'altro, che l'istanza di acquisto avanzata da era Controparte_7 stata accolta con la deliberazione consiliare n. 73/1970 nonostante che anch'egli esponente avesse “avanzato coeva istanza di compera” del medesimo suolo) e che con deliberazione n. 153 in data 06/10/1983 il Consiglio comunale di TT SAIO aveva revocato la propria precedente deliberazione n. 73 del 17/12/1970, assumendo che dalla verifica degli atti era emerso che l'area concessa a con la predetta delibera n. 73/1970 era stata già Controparte_7 concessa a con delibera n. 6 in data 02/06/1964, Controparte_8 confermata con delibera n. 34 in data 01/07/1964 (posizione, quest'ultima, confermata dall'ex sindaco del Comune di TT SAIO, arch. nel chiarimento alla delibera Persona_12 in data 04/12/1996, precisando che “Attualmente il suolo in questione individuato con P.lla 467 Fg. 20 non risulta essere di proprietà com.le.”). II.B.
2.c.2. Dai medesimi elementi sopra indicati ( documentazione prodotta), le vicende relative all'immobile dei (oggi Parte_8 identificato nel catasto del Comune di TT SAIO al fl. 20, p.lla 515) possono essere così ricostruite:
♣ in data 07/01/1963 aveva presentato al Comune di Controparte_8 TT SAIO una domanda finalizzata alla concessione di un suolo di proprietà comunale a fini edificatori, identificato, nell'allegata relazione a firma del geom. , in un'area di forma rettangolare di CP_11 60 mq (10 m × 6 m) posizionata sulla via AC al foglio 19 della mappa catastale, confinante a Nord con l'accinto comunale, a Sud con largo CE, ad Est con proprietà di e ad Ovest Persona_2 con via AC24. Tale domanda era stata respinta dalla CP_28
, poiché il suolo identificato era attraversato da un tratto di
[...] tubazione della fogna comunale;
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♣ in data 13/11/1963 aveva presentato al Controparte_8 Parte_2 TT SAIO una seconda domanda finalizzata alla concessione del suolo della superficie di 60 mq, impegnandosi ad eseguire tutte le opere necessarie per evitare eventuali problemi per la presenza del tratto di fogna comunale. All'esito dell'iter amministrativo, caratterizzato da avvenimenti alterni25, il Comune di TT SAIO aveva stipulato con un (secondo) contratto di compravendita Controparte_8 (atto n. 145 di rep. in data 08/03/1965, registrato in data 25/03/1965 al n. 172), avente per oggetto la cessione del suolo di 60 mq ricadente nel foglio 20 p.lla 300 ½ A. In tale contratto di compravendita le parti avevano specificato: che i dati catastali riportati nella deliberazione n . 6 in data 02/01/1964 non corrispondevano ai dati catastali del tipo di frazionamento (ragione per la quale la non aveva concesso il visto Controparte_29 di esecutorietà del contratto di compravendita precedentemente stipulato tra le parti con il precedente atto n. 141 di rep. in data 04/02/1965 ); che la discordanza era stata sanata con deliberazione n. 14 in data 22/02/1965 della Giunta municipale (che aveva precisato che il suolo oggetto di compravendita apparteneva al foglio di mappa n. 20 e non al foglio di mappa n. 19 come indicato nella citata deliberazione n. 6 in data 02/01/1964 sulla scorta degli elementi erronei forniti dalla parte interessata nella fase di richies ta del suolo), riscontrata dalla Prefettura di con nota n. 13589/2^ in data 04/03/1965; che il suolo edificatorio Pt_3 oggetto di compravendita era esteso “metri quadrati sessanta … da distaccarsi dalla maggiore superficie di proprietà comunale del fondo urbano di complessive are quattro e centiare trenta…”; che “Nel tipo di frazionamento la superficie in argomento è così indicata: foglio mappale 25 con delibera n. 6 in data 02/01/1964 il Consiglio Comunale di TT SAIO aveva ritenuto che la nuova istanza del 13/11/1963 e gli impegni assunti dal fossero sufficienti CP_8 a superare il parere negativo della Commissione Edilizia e perciò aveva autorizzato la vendita con trattativa privata del suolo comunale di 60 mq, individuandolo al foglio 19; l'Ufficio tecnico erariale di con nota prefettizia n. 35101 del 27/05/1964, aveva espresso parere negativo Pt_3 alla cessione del suolo deliberata dal Consiglio Comunale di TT SAIO, osservando che il terreno ricadeva nell'ideale prolungamento della via AC verso il centro abitato, sicché la vendita poteva aver luogo solo a seguito di approvazione di uno specifico Piano Parziale di Costruzione con un tracciamento preciso dell'andamento della strada per AC;
con delibera n. 34 in data 01/07/1964 il Consiglio Comunale di TT SAIO, in risposta alla nota prefettizia n. 35101 del 27/05/1964, aveva confermato la cessione del suolo in favore di di cui alla precedente delibera n. 6 in data 02/01/1964, dichiarando che non Controparte_8 avrebbe dato corso alla richiesta dell'Ufficio tecnico erariale di di approvare uno specifico Pt_3 Piano Parziale di Costruzione, sicché il Comune di TT SAIO e Controparte_8 avevano stipulato l'atto di compravendita del suolo (rep. n. 141 in data 04/02/1965); l'atto n. 141 in data 04/02/1965, tuttavia, non aveva ottenuto il visto di esecutorietà da parte della CP_29
(la quale, con propria nota n. 8779 del 17/02/1965, aveva segnalato che vi era una
[...] discordanza sui dati catastali, poiché nella delibera del Consiglio comunale n. 6/1964 e nelle successive delibere era stato sempre indicato che il suolo ricadeva nel foglio di mappa 19, mentre nel tipo di frazionamento esibito all'atto della stipula il suolo risultava indicato ricadente nel foglio di mappa n. 20); in riscontro alla nota prefettizia n. 8779 del 17/02/1965, la Giunta municipale del Comune di TT SAIO, con delibera n. 14 del 22/02/1965, aveva chiarito che il suolo ricadeva nel foglio di mappa 20 (e non, come erroneamente indicato nella propria precedente delibera n. 6/1964, nel foglio di mappa 19), sicché aveva disposto procedersi alla stipula di un nuovo contratto di compravendita.
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20-Particella 300 subalterno 1/2 A) di centiare sessanta…”; che “Il suolo in argomento confina a Nord con a Sud con GO della Controparte_27 CE, ad Est con proprietà di , e ad Ovest con Persona_2 via AC”26;
♣ nel contratto di compravendita in data 08/03/1965, come visto, era stato espressamente citato il tipo di frazionamento, i cui dati catastali erano diversi da quelli (sbagliati) riportati nella deliberazione n. 6 in data 02/01/1964 del Consiglio comunale di TT Sant 'IO. Ciò in quanto il tipo di frazionamento, quantunque depositato solo l'anno successivo alla stipula del contratto de quo (difatti il tipo di frazionamento risulta definitivamente depositato nel 1966, giusta nota di voltura n. 58/1966 a carico del Comune di TT SAIO), era stato redatto dal geom. in data 24/04/1964 (dunque prima della stipula, Controparte_26 in data 08/03/1965, del contratto di compravendita del suolo edificatorio tra il Comune di TT SAIO e : in tale Controparte_8 tipo di frazionamento (preso in considerazione dalle parti contraenti nell'atto di compravendita in data 08/03/1965) la p.lla “300 subb. 1/2 A” era raffigurata in posizione attigua alla p.lla 300 (in particolare, la p.lla
“300 subb. 1/2 A” iniziava a 7 m dall'angolo in basso a sinistra della p.lla 300 e terminava a 17 m dallo stesso angolo, era in pianta di forma rettangolare ed aveva la consistenza di 60 mq (10 m × 6 m); nel contempo, la p.lla 300 era raffigurata nella sua configurazione aggiornata, con la sagoma rettangolare del cinematografo di attigua Persona_2 alla p.lla 300 subb. 1/2 A e l'area di risulta collegata alla p.lla 300 posizionata sul fianco opposto del cinematografo, atteso che nel 1964, epoca di redazione del tipo di frazionamento, l' Controparte_30 aveva già eseguito l'aggiornamento in mappa a seguito della
[...] verifica di ufficio del 1956 risultante dalla nota in data 11/01/1978 del medesimo ); CP_30
♣ negli anni 1966-1967 (febbraio 1966/settembre 1967) Controparte_8 aveva edificato il fabbricato destinato a civile abitazione per la cui realizzazione aveva acquistato il suolo dal Comune di TT SAIO a marzo del 1965;
♣ con contratto di compravendita stipulato per atto pubblico a rogito del notaio avv. in data 04/04/1970 (rep. n. 8700; racc. n. Persona_8 6115) i coniugi avevano ceduto Parte_13 ai coniugi “la Controparte_31 piena proprietà del fabbricato di nuova costruzione, per uso abitazione, sito nel centro abitato del Comune di TT S. IO, provincia di
, alla via GO SC di MO costituito da un piano terreno Pt_3 di un solo vano, e da un primo piano di quattro stanze ed accessori, confinante a Nord con proprietà del etta Parte_11 'Accinto comunale', a Sud con GO CE, attualmente denominato GO SC di MO27, a Est con proprietà di Persona_13
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già di , ad Ovest con via AC, salvo altri” (art. Persona_2
1). Nel contratto era precisato (tra l'altro): che “il descritto immobile non risulta ancora censito nel Nuovo Catasto Edilizio NO , ed è stato dichiarato ai fini dell'accertamento come risulta dalla attestazione dell'Ufficio Tecnico Erariale di Sezione IV di data 3 Aprile 1970 Pt_3 n° 4167 mod. 46 anno 1970 .”; che “L'area sulla quale insiste il fabbricato è distinta in catasto e nel frazionamento al foglio 20 particella 300/1-
2/A.” (art.
1-CATASTO); che “L'ente immobiliare in contratto si vende nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova, a corpo, con ogni accessorio, oneri e servitù attive e passive di qualsiasi specie, apparenti e non apparenti, nulla eccettuato od a proò dei venditori riservato. Dichiara il signor -IO di essere Controparte_8 proprietario pieno ed assoluto dell'area urbana di metri quadri 60 circa sulla quale insiste il fabbricato alienato, area che ebbe ad acquistarla dal Comune di TT S. IO con atto 8 Marzo 1965, reso esecutorio dalla Prefettura di …” (art. 2); Pt_3
♣ poco dopo l'acquisto di cui all'atto pubblico in data 04/04/1970, aveva presentato al Comune di Parte_12 TT SAIO istanza di acquisto del suolo per il quale CP_7 aveva presentato analoga istanza (v. sopra, sub II.B.
2.c.1.,
[...] ultimo capoverso: suolo di circa 39 mq di “proprietà comunale … situato in abitato di questo Comune … riportato al foglio di mappa 20 ” e confinante “a Nord con GO ND MO29, a Sud con CP_27
ad Est con proprietà di e ad ovest con
[...] Parte_12 proprietà del sig. ”30); CP_7
♣ in data 12/10/1981 i coniugi avevano depositato CP_3 CP_2 presso il Comune di TT SAIO una dichiarazione attestante che il proprio immobile (ossia il fabbricato venduto dai coniugi
[...] on atto pubblico per notar in Parte_13 Per_8 data 04/04/1970) era stato costruito dal non sul suolo della CP_8 superficie di 60 mq (10 m × 6 m), distinto in catasto e nel frazionamento al foglio 20 particella 300/ 1-2/A, precedentemente ceduto dal Comune di TT SAIO al con l'atto di compravendita stipulato CP_8 in data 08/03/1965, bensì su sito diverso e per una superficie maggiore (136 mq), e pertanto avevano chiesto di sanare l'abuso acquistando il suolo effettivamente occupato . A tale dichiarazione-istanza dei coniugi era seguita una laboriosa attività amministrativa Controparte_12 durata diversi anni , all'esito della quale il Comune di TT
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SAIO, con atto rep. n. 686 in data 05/06/1987, aveva concesso a
, per la durata di 99 anni rinnovabili, il diritto Persona_1 di superficie ad aedificandum di 136 mq di suolo comunale (e cioè tanti quanti ne erano derivati dal frazionamento allegato all'atto), inizialmente distinto nel catasto terreni del Comune di TT SAIO e nel tipo di frazionamento allegato , quale terreno demaniale senza reddito, come foglio 20 particella 467 per ½ e per 24 mq, particella 467 per ⅓ e per 41 mq, particella 467 per ¼ e per 71 mq, così per un totale di 136 mq (24 mq + 41 mq + 71 mq = 136 mq), successivamente distint o in Catasto al foglio 20 particella 515, suolo confinante a Nord con largo SC MO, a Sud con località PA, a Est con ditta a Controparte_7 Ovest con via AC32, indicato nell'allegata planimetria formante parte integrante e sostanziale della convenzione . II.B.
2.c.3. Sulla scorta della documentazione di cui s'è detto nei paragrafi precedenti (II.B.
2.c.1. e II.B.
2.c.2.) e degli accertamenti peritali espletati nel corso del giudizio [in particolare di quelli espletati dal c.t.u. ing. NC IS, le cui considerazioni e conclusioni , esenti da vizi logici e di metodo (con conseguente infondatezza dell'“istanza di rinnovazione e sostituzione ctu” avanzata da dopo l'udienza 'cartolare' del Controparte_6 15/10/2024), l'Ufficio ritiene di dover condividere, quantunque con qualche precisazione in punto di diritto , che sarà esposta nel prosieguo ], la Corte reputa che tutti gli appelli (principale ed incidentali) debbano essere rigettati, sia pur facendo alcune puntualizzazioni su quanto affermato nella sentenza impugnata in ordine alla proprietà della fascia di terreno in contestazione. II.B.
2.c.3.a. Innanzitutto, occorre osservare che la ricostruzione della storia dominicale della fascia di terreno controversa è risultata oltremodo
per stralcio eseguita nell'anno 1966, dalla partita 53 in ditta: 'strade pubbliche'”; che “In questa ditta, con la verifica poco prima citata, la p.lla 300 ½ derivò dalla maggiore superficie delle strade del foglio di mappa n. 20 che era di un totale di Ha: 3.42.16”); con deliberazione n. 182 del 27/03/1985 il Consiglio comunale di TT SAIO, premesso che il fabbricato acquistato dal era stato realizzato, in totale difformità dalla licenza edilizia, su area
CP_3 estesa 130 mq di proprietà comunale sita al foglio 20 e che il aveva avanzato istanza
CP_3 di sanatoria mediante acquisizione del diritto di superficie dell'area sulla quale si erigeva il fabbricato, aveva deliberato di concedere al “in diritto di superficie l'area di mq. 130
CP_3 f.m. 20 di proprietà comunale”, subordinando il rilascio della concessione edilizia a sanatoria alla stipula di convenzione ai sensi della L. n. 47/1985; con deliberazione n. 209 in data 01/07/1985 il Consiglio comunale di TT SAIO aveva deliberato di sdemanializzare il suolo pubblico di 130 mq e di alienarlo al;
la Sezione provinciale di controllo degli atti degli
CP_3 Enti locali, con nota prot. 51749 in data 09/09/1985, aveva chiesto delucidazioni al Comune di TT SAIO, non essendo chiaro se con la deliberazione n. 209/1985 si fosse inteso alienare il suolo o concederlo in diritto di superficie;
il Consiglio comunale di TT SAIO con deliberazione n. 257 in data 19/09/1985 aveva chiarito che il suolo era stato ceduto al in diritto di superficie e con successiva deliberazione n. 69 in data
CP_3 16/04/1986 aveva approvato l'allegato schema di convenzione per la concessione del diritto di superficie al sull'area indicata nella deliberazione n. 209/1985; con deliberazione n.
CP_3 75 del 14/04/1987, infine, il Consiglio comunale di TT SAIO aveva modificato la deliberazione n. 209/1985 (precisando che trattavasi di concessione in diritto di superficie e non di alienazione) ed aveva ridotto il prezzo a carico del (in quanto trattavasi, per
CP_3 l'appunto, non di alienazione di 130 mq del suolo comunale, bensì di concessione in diritto di superficie). 32 qui l'indicazione dei confini risulta essere corretta (N.d.E.).
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difficoltosa, a causa dell'ambiguità dei titoli di proprietà prodotti dalle parti, della scarsa precisione dei dati (catastali e non) e persino dei confini indicati negli atti, della confusione oggettivamente ingenerata dalle delibere (spesso imprecise e contraddittorie) adottate nel corso degli anni dal Comune di TT SAIO, della non perfetta corrispondenza dei suoli acquistati dalle parti con le aree di sedime delle opere edilizie realizzate dalle stesse parti. II.B.
2.c.3.b. L'appellante principale e l'appellante Parte_1 incidentale hanno sostenuto che il fabbricato di Controparte_6 loro proprietà (già cinematografo Ideal) era stato costruito da Persona_2
, intorno alla metà degli anni '50, sul terreno che al medesimo
[...]
era stato venduto dai con atto pubblico in data Persona_2 Parte_7 31/01/1951 per notar (terreno catastalmente identificato al fl. 20 , p.lla Per_5 300, della superficie di 360 mq, poi risultata essere di 430 mq a seguito di
“verificazione periodica eseguita nell'anno 1956” dall' come attestato Pt_3 dall'Ufficio Tecnico Erariale di con nota in data 10-11/01/1978) e che, Pt_3 tenuto conto della superficie occupata dal fabbricato de quo (quantificata dal c.t.u. ing. IS, nel presente grado di giudizio, in circa 310 mq), la c.d. “area di risulta” (cioè l'area rimasta inedificata della p.lla 300) indicata nel titolo di provenienza (contratto di compravendita immobiliare stipulato in data 15/12/1965 tra ) e quindi rientrante Persona_2 Controparte_7 nella vendita, corrispondeva proprio alla fascia di terreno interposta tra i fabbricati delle parti ed oggetto di contesa. Sta di fatto, però, che l'esame dei titoli di acquisto (atto pubblico in data 31/01/1951 per notar , avente per oggetto la vendita dai a Per_5 Parte_7
del terreno, di forma irregolare in pianta, censito “In Persona_2 Catasto Partita 1677, foglio 20, particella 300, pascolo 1a, di are 3, centiare 60…”, sul quale il , intorno alla metà degli anni '50, avrebbe Persona_2 costruito il cinematografo-bar; atto pubblico in data 15/12/1965 per notar
, avente per oggetto la vendita da a Per_8 Persona_2 CP_7 del “fabbricato attualmente adibito a cinematografo, di un sol corpo
[...] a piano terreno, costituito da un atrio, da una sala per proiezioni, una cabina e da un vano seminterrato sottostante a parte della sala, e dall'area di risulta”, insistente “sull'area di are tre e centiare sessanta … distinta in catasto alla ex partita 1677 foglio di mappa n. 20 particella 300 …, area acquistata con atto di vendita roga to dal notaio di AC in data 31 Controparte_20 gennaio 1951”) e gli esiti delle indagini tecniche espletate nel corso del giudizio (finalizzate ad accertare sia l'effettivo oggetto dei contratti di compravendita sia la consistenza reale dei fabbricati realizzati a partire dalla metà degli anni '50) non corroborano l'assunto dei . CP_7 Invero, dagli accertamenti peritali espletati dal c.t.u. ing. IS è emerso che la c.d. “area di risulta” [area non edificata la cui superficie (circa 120 mq) era data dalla differenza tra la superficie del terreno catastalmente identificato nell'atto pubblico in data 31/01/1951 al fl. 20 p.lla 300 (avente estensione non di 360 mq, come indicato nell'atto de quo sulla base dei dati catastali dell'epoca, bensì di 430 mq, giusta rettifica operata dall'U.T.E. nel 1956 all'esito delle rilevazioni eseguite in loco) e la superficie del terreno occupata dal cinematografo-bar “Ideal” costruito dal intorno alla metà Persona_2 degli anni '50 (circa 310 mq)] non era affatto collocata sul lato Ovest del cinematografo-bar (ossia sul lato del cinematografo-bar rivolto verso la
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proprietà dei ), bensì sul lato Est (dunque sul lato Parte_8 opposto) del cinematografo-bar. A tal proposito, il c.t.u. ing. IS ha puntualmente messo in evidenza:
♦ che la verifica eseguita dall' nel 1956, che aveva portato ad una Pt_3 variazione in aumento della superficie catastale della p.lla 300 (dai 360 mq indicati originariamente in catasto – riportati tal quali nell'atto pubblico del 1951 – ai 430 mq rilevati nel 1956), era stata eseguita allorquando il cinematografo-bar era già stato realizzato dal , Persona_2 sicché, al momento della verifica dell'U.T.E. effettuata nel 1956, lo stato dei luoghi era profondamente mutato rispetto a quello corrispondente alla p.lla 300 (che in origine era un terreno adibito a pascolo privo di fabbricati al suo interno);
♦ che, a partire dalla rilevazione del 1956 eseguita dall'U.T.E., la conformazione della p.lla 300 era stata modificata con l'introduzione, oltre che del perimetro del suolo, anche della sagoma del fabbricato (cinematografo-bar), quantunque quest'ultimo non fosse ancora accatastato, in quanto la mappa catastale del foglio 20 era stata aggiornata rappresentando la p.lla 300 con la sagoma di un immobile di forma rettangolare dal lato dell'attuale proprietà Parte_8 (lato Ovest del cinematografo-bar), con annessa area scoperta di forma irregolare ubicata al lato opposto rispetto all'attuale proprietà
(ossia a Est del cinematografo-bar), collegata Parte_8 sulla mappa alla sagoma del fabbricato (cinematografo-bar) tramite il simbolo grafico ~ (usualmente indicante la presenza di un'area di pertinenza esclusiva);
♦ che l'area scoperta collegata al cinematografo-bar, dunque, era il residuo non edificato dell'originaria p.lla 300, però ubicata al lato opposto (Est) a quello in cui si trovava la proprietà , tanto Parte_8 da seguire pedissequamente l'originario contorno irregolare della p.lla 300 (il quale, dal lato – Ovest – ove vi era la fascia di terreno a cielo aperto contesa tra le parti, era divenuto, con la realizzazione del cinematografo-bar, rettangolare, da irregolare che era in origine);
♦ che la modifica della conformazione della p.lla 300 era rimasta immutata anche nel passaggio a p.lla 757;
♦ che i rilievi metrici dello stato dei luoghi eseguit i dal c.t.u. ing. IS in data 11/04/2024, finalizzati alla ricognizione dell'effettiva dimensione del lotto individuato dalla p.lla 757 (ex p.lla 300) e dalle relative aree scoperte, ed il raffronto degli stessi con le planimetrie relative allo stato dei luoghi, hanno consentito di acclarare:
- che la sagoma dell'immobile adibito a cinematografo-bar (rimasta immutata nel corso del tempo, come può agevolmente evincersi dalle fotografie prodotte dalle parti – fatte sia all'epoca della realizzazione del fabbricato sia successivamente – e dalle testimonianze assunte) occupa una superficie di circa 310 mq;
- che se è vero che l'attuale stato dei luoghi non permette una precisa individuazione dell'area scoperta associata alla p.lla 757 nelle mappe catastali (in quanto su detta area risultano realizzati muretti bassi e pavimentazioni non esattamente corrispondenti all'andamento della sagoma dell'area scoperta), è però altrettanto vero che la mappa catastale in scala 1 : 2000 ha consentito di appurare, con buona
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approssimazione, che la predetta area scoperta (ossia quella ubicata, si ribadisce, sul lato del cinematografo opposto a quello ove è sita la fascia di terreno in contestazione) ha un'estensione superficiale di circa 115 mq, sicché, sommando tale superficie (115 mq) alla superficie dell'immobile adibito a cinema (310 mq), si ottengono circa 425 mq, 'significativamente' corrispondenti all'estensione di 430 mq della p.lla 300 (ora 757) individuata dai tecnici del catasto di nel 1956; Pt_3
- che quanto sopra evidenziato consente quietamente di affermare – in mancanza, nell'atto pubblico del 15/12/1965, di indicazioni più precise circa l'esatta ubicazione della c.d. area di risulta [ossia della porzione del terreno acquistato da nel 1951 ma Persona_2 non occupata dal fabbricato realizzato dal 3-4 anni dopo Persona_2 (fabbricato con relativa area di sedime ed area di risulta venduti dal a il 15/12/1965)], che la fascia di Persona_2 Controparte_7 terreno in contestazione [pacificamente ubicata a Ovest del fabbricato dei (ex ) ] non può identificarsi con CP_7 Persona_2 detta area di risulta [pacificamente di proprietà dei (ex CP_7
), ma ubicata a Est del cinematografo-bar di questi Persona_2 ultimi];
♦ che la maggiore superficie della p.lla 300 individuata dai tecnici dell' nel 1956 (430 mq anziché gli originari 360 mq) era Pt_3 verosimilmente dovuta alla circostanza che , Persona_2 nell'edificare il fabbricato adibito a cinematografo -bar intorno alla metà degli anni '50, aveva 'sconfinato' verso Ovest (ossia verso il lato ove
[...] avrebbe successivamente edificato, negli anni 1966 -1967, CP_8 l'immobile ad uso di civile abitazione poi venduto, nel 1970, ai coniugi
, in quanto il raffronto tra la sagoma Controparte_12 dell'immobile adibito a cinematografo-bar e le mappe catastali storiche depone univocamente nel senso che il aveva realizzato il Persona_2 cinematografo-bar 'annettendo' ad Ovest porzioni di terreno inizialmente non ricomprese nell'originaria p.lla 300 (situazione non infrequente in TT SAIO, per vero, considerato che anche CP_8
nel realizzare negli anni 1966-1967 l'immobile successivamente
[...] venduto, nel 1970, ai coniugi aveva Controparte_12 occupato solo una piccola parte del terreno vendutogli dal Comune di TT SAIO in data 08/03/1965 e catastalmente censito come p.lla 300/1-2/A, come si evince dalla documentazione sopra indicata sub II.B.
2.c.2.), atteso che: 1) nella prima mappa storica catastale, la p.lla 300 era posta a distanza dal corso d'acqua (interrato) colorato in celeste, mentre, nella successiva mappa storica , la p.lla 300 nella sua nuova configurazione si estendeva fino all'interno dello spigolo in alto a destra del predetto corso d'acqua (indicato con la freccia nera nel grafico riportato a pag. 27 della relazione del c.t.u. ); 2) la sagoma dell'immobile adibito a cinema, sul fronte attualmente confinante con la p.lla 464 (la quale, come sarà meglio precisato nel prosieguo, identificava catastalmente il piccolo suolo edificatorio della superficie di 37,20 mq venduto dal Comune di TT SAIO a Persona_2 con l'atto in data 02/07/1956 precedentemente menzionato sub II.B.
2.c.1., da non confondersi con la fascia di terreno in contestazione ), si trovava
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oltre la linea obliqua dell'area scoperta annessa, formando una linea spezzata sul fronte verso largo SC di MO (già largo CE), mentre nella configurazione originaria la p.lla 300 non presentava linee spezzate sul fronte verso largo CE (v. freccia verde nel grafico riportato a pag. 27 della relazione del c.t.u. ); 3) l'originaria p.lla 300 era conformata con una linea spezzata nel suo angolo sinistro che seguiva l'andamento di una strada individuata dalla mappa catastale, mentre, nella conformazione risultante a partire dalla verifica operata dall'U.T.E. nel 1956, l'angolo sinistro della p.lla 300 (ora p.lla 757) si presentava pressoché ad angolo retto e copriva quasi del tutto la strada indicata nella mappa catastale originaria ( v. freccia rossa nel grafico riportato a pag. 27 della relazione del c.t.u. ). Alla luce dei plurimi elementi sopra evidenziati, tra loro convergenti e non smentiti da elementi probatori contrari, deve inevitabilmente concludersi per l'infondatezza dell'assunto di e Parte_1 Controparte_6
secondo cui essi sono proprietari della fascia oggetto di controversia
[...] estesa circa 39 mq e posizionata tra il loro fabbricato e quello dei
[...]
poiché tale fascia corrisponde alla (e/o comunque rientra nella) Parte_10 c.d. “area di risulta” menzionata nel contratto di compravendita immobiliare stipulato in data 15/12/1965 tra il loro genitore e Controparte_7
, per la semplice ragione che l'area di risulta era ubicata , Persona_2 come visto, non tra il e l'immobile Controparte_33
(a Ovest del cinematografo-bar), bensì dalla parte Parte_8 opposta (ossia a Est del cinematografo-bar). Né, ancora, la fascia di terreno oggetto di controversia (sita, si ripete, tra il fabbricato ed il fabbricato ed estesa CP_7 Parte_8 circa 39 mq) può identificarsi con il piccolo suolo della superficie di 37,20 mq venduto con l'atto in data 02/07/1956 dal Comune di TT SAIO a e da quest'ultimo a con l'atto pubblico Persona_2 Controparte_7 del 15/12/1965 (v. pag. 3 di tale contratto), poiché le risultanze probatorie (ed in particolare il contenuto dell'atto in data 02/07/1956 e dell'atto in data 15/12/1965) suffragano pienamente quanto evidenziato al riguardo dal Giudice di primo grado, il quale, con argomentazione coerente e saldamente ancorata alle risultanze processuali, osservò che nell'atto del 15/12/1965 era stato precisato che “Nella vendita è compreso ogni accessorio, dipendenze e pertinenze del fabbricato in contratto e particolarmente lo spiazzo antistante alla porta di accesso, spiazzo della superficie di circa metri quadri trentasette acquistato dal Comune di TT S. An tonio con atto di compravendita rogato dal Segretario comunale pro -tempore in data 2 luglio 1956… ” (v. art. 2 del contratto di compravendita), il che stava chiaramente a significare che l'area di 37,20 mq ceduta nel 1956 dal Comune di TT SAIO a coincideva non con lo “spazio di isolamento” tra la Persona_2 proprietà e la proprietà menzionato nel contratto del Persona_2 CP_8 15/12/1965 ed oggetto di controversia, bensì con la zona antistante al cinematografo-bar adibita ad intrattenimento della clientela (all'attualità individuata catastalmente come p.lla 464, ben visibile nel grafico aggiornato riportato alla pag. 27 della relazione del c.t.u. ). A quanto sopra esposto deve aggiungersi che, al contrario di quanto asserito dai , dall'atto pubblico di compravendita del 15/12/1965 non si CP_7 evince affatto che lo “spazio di isolamento” esistente tra il fabbricato all'epoca
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di ed il fabbricato all'epoca di Persona_2 Controparte_8 rientrasse nella proprietà ceduta dal a . A tale Persona_2 Controparte_7 conclusione conduce un duplice ordine di ragioni : 1) in primo luogo, nell'atto pubblico del 15/12/1965 si affermava che il complesso immobiliare venduto da a confinava con “fabbricato di Persona_2 Controparte_7 proprietà di mercé spazio di isolamento” (collocato ad Controparte_8 Ovest del cinematografo, essendo largo della CE – ora largo SC di MO – sito a Nord e l'Accinto comunale sito a Sud), sicché, se detto spazio di isolamento avesse fatto realmente parte del complesso immobiliare ceduto dal al , ragionevolmente nel contratto sarebbe stato Persona_2 CP_7 precisato che il complesso immobiliare de quo di proprietà del Persona_2 confinava 'direttamente' con il (ossia era attiguo al) “fabbricato di proprietà di [senza omettere di considerare, peraltro, che il Controparte_8
“fabbricato di proprietà di ” ancora non esisteva a dicembre Controparte_8 del 1965 (difatti il – che aveva acquistato il suolo edificatorio dal CP_8 Comune di TT SAIO in data 08/03/1965 – avrebbe realizzato l'edificio de quo solo successivamente, precisamente negli anni 1966 -1967), a riprova di una certa 'approssimazione' dei “titoli di proprietà” prodotti dalle parti)]; 2) in secondo luogo, perché se davvero lo “spazio di isolamento” fosse stato venduto dal a tale area sarebbe stata Persona_2 Controparte_7 senz'altro indicata fra gli accessori, dipendenze e pertinenze del fabbricato compresi nella vendita [difatti l'art. 2 dell'atto pubblico del 15/12/1965, pur precisando che “Nella vendita è compreso ogni accessorio, dipendenze e pertinenze del fabbricato in contratto”, specificava che ciò riguardava in particolare “lo spiazzo antistante alla porta di accesso, spiazzo della superficie di circa metri quadri trentasette, acquistato dal Comune di TT S. IO con Atto di Compravendita rogato dal Segretario Comunale pro - tempore in data 2 luglio 1956” (riguardava, dunque, solo l'area posta a Nord del cinematografo), senza menzionare in alcun modo , neppure indirettamente, lo “spazio di isolamento” tra l'immobile e l'immobile , Persona_2 CP_8 il che porta logicamente ad escludere che quest'ultimo fosse compreso nella vendita (in caso contrario, come detto, sarebbe stato menzionato senz'altro)]. Né a diversa conclusione può portare la scrittura privata stipulata tra e in data 04/11/1964, con la quale Persona_2 Controparte_8 detti contraenti, dopo avere premesso che il era proprietario del Persona_2 cinematografo-bar Ideal avente un lato prospiciente via AC ( il quale “ha due porte in uscita che si immett ono in un passetto della larghezza di ml. 3 … per tutta la lunghezza del fabbricato del cinema stesso”) e che CP_8 aveva “acquistato dal Comune di un suolo edificatorio
[...] Parte_2 a confine con il passetto detto per costruirvi una sua casa per civile abitazione”, avevano pattiziamente regolamentato l'utilizzo del passetto de quo (il aveva 'consentito' al di occupare 25 cm di Persona_2 CP_8 suolo, in profondità, del passetto, per tutta la lunghezza del l'erigendo fabbricato del;
il , per non ostacolare l'uscita dal cinema CP_8 CP_8 Ideal attraverso le due porte laterali, si era impegnato a costruire il muro in parallelo verso il cinematografo in modo tale da consentire in futuro il prolungamento del passetto, a cura e spese del ). Ciò per quattro Persona_2 ordini di ragioni: 1) in primo luogo, perché la circostanza che due privati ( e Persona_2 [...]
) avessero convenuto di regolamentare l'utilizzo di una determinata area CP_8
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(lo spazio di isolamento tra i due fabbricati, da identificarsi nel passetto già costruito e nel previsto prolungamento del passetto verso la parte posteriore del cinematografo prospiciente l' a Sud), di per sé, non è Controparte_27 certo sufficiente a dimostrare che l'uno e/o l'altro contraente fossero realmente titolari di diritti su tale area , posto che dalla scrittura privata de qua può tutt'al più desumersi la 'convinzione' dei contraenti e (magari Persona_2 CP_8 in perfetta buona fede) che l'area scoperta interposta tra le loro proprietà (recte: tra la proprietà e la proprietà del Comune di TT Persona_2 SAIO, considerato che solo successivamente, nel 1965, il CP_8 avrebbe acquistato dal Comune il suolo edificatorio ) avesse un determinato statuto dominicale, non che tale statuto dominicale corrispondesse alla reale situazione giuridica dei beni de quibus [del resto, la circostanza che la proprietà dell'area scoperta interposta tra l'immobile e l'immobile CP_7
fosse quantomeno dubbia è oggettivamente Parte_8 comprovata da due circostanze oggettive: a) nel 1970, sia Controparte_7 (avente causa del ) sia Persona_2 Parte_12 (avente causa del ) avevano avanzato al Comune di TT CP_8 SAIO istanza di vendita del suolo oggetto di contenzioso (v. sopra, sub II.B.
2.c.1. e II.B.
2.c.2.); b) resistente nel giudizio Controparte_7 possessorio introdotto dai coniugi definito in primo Controparte_12 grado con sentenza in data 13/07/2004 del Tribunale di Foggia ed in secondo grado con sentenza n. 891/2011 di questa Corte di appello, aveva sostenuto che il suolo controverso era di proprietà del Comune di TT SAIO (v. sentenze de quibus)]; 2) in secondo luogo, perché la convenzione in data 04/11/1964, oltre ad essere anteriore alla vendita del complesso immobiliare da Persona_2
a con atto pubblico per notar del 15/12/1965
[...] Controparte_7 Per_8 (atto dal quale non emerge, come sopra visto, che il predetto spazio di isolamento rientrasse nella vendita), era persino anteriore all'acquisto, da parte del , del suolo da destinarsi alla costruzione del nuovo fabbricato CP_8 (suolo venduto dal Comune di TT SAIO al solo con CP_8 atto in data 08/03/1965: v. sopra, sub II.B.
2.c.2.); 3) in terzo luogo, perché la convenzione in data 04/11/1964 si poggiava su presupposti non rispondenti al vero (ad esempio: non era vero che CP_8 avesse già acquistato il suolo edificatorio dal Comune di TT
[...] SAIO, posto che il suolo de quo, nel 1964, era ancora di proprietà del Comune, che lo avrebbe venduto al , come detto, solo in data CP_8 08/03/1965; non era vero che entrambe le porte laterali di uscita sul lato Ovest del cinematografo (lato prospiciente via AC) si immettessero nel passetto interposto tra le due proprietà, poiché il passetto terminava , in realtà, tra la prima e la seconda porta laterale del cinema, sicché quest'ultima porta, ossia quella più lontana dall'ingresso del cinema ubicato in largo della CE, era inutilizzabile per l'uscita degli spettatori, poiché si affacciava all'epoca – e si affaccia a tutt'oggi – nel vuoto). La riprova di quanto sopra osservato, del resto, si desume dalla semplice circostanza che la convenzione de qua, oltre a non essere stata trascritta dalle parti, neppure era stata 'garantita' dal in occasione del contratto preliminare stipulato Persona_2 con in data 03/11/1965 (dunque circa quaranta giorni prima Controparte_7 della stipula del contratto definitivo in data 15/12/1965), avendo il
, nel contratto preliminare, dichiarato expressis verbis di non Persona_2
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assumere responsabilità alcuna circa la validità delle pattuizioni contenute nella scrittura privata stipulata con in data 04/11/1964 , con Controparte_8 ciò dimostrando chiaramente di avere seri dubbi sulla rispondenza al vero dei presupposti sui quali detta scrittura privata si fondava (in primis, sullo statuto dominicale sia del passetto sia dell'area sottostante – compresa tra il muro che delimitava trasversalmente il passetto già costruito e il retrostante CP_27
– destinata alla futura costruzione di un solaio da utilizzare quale
[...] piano di calpestio del prolungamento del passetto verso Sud); 4) in quarto luogo, perché la circostanza che tra il fabbricato del e l'erigendo fabbricato del dovesse esserci un certo Persona_2 CP_8 spazio imposto dalla normativa amministrativa di sicurezza (onde non ostacolare la regolare uscita degli astanti dal fabbricato, in particolare attraverso le due porte laterali posizionate ad Ovest), di per sé, non è certo sufficiente ad affermare che tale spazio fosse di proprietà del Persona_2 come pertinenza o dipendenza del cinematografo (e rientra sse dunque nella vendita del 15/12/1965), atteso che, come ineccepibilmente osservato dal Giudice di primo grado, le norme amministrative citate dai [art. 80 CP_7 del R.D. n. 773/1931 (“Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza”), a mente del quale «L'autorità di pubblica sicurezza non può concedere la licenza per l'apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo, prima di aver fatto verificare da una commissione tecnica la solidità e la sicurezza dell'edificio e l'esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di incendio.» (comma 1°); Circolare n. 16/1951 del Ministero dell'Interno (recante “Norme di sicurezza per la costruzione, l'esercizio e la vigilanza dei teatri, cinematografi e altri locali di spettacolo in gen ere”)] non potevano certo determinare l'attribuzione del diritto di proprietà in mancanza di un titolo di acquisto. Due ultime considerazioni. Se l'area scoperta posta sul lato Ovest del cinematografo-bar prospiciente via AC (area oggetto di contenzioso) fosse stata davvero di proprietà di in virtù dell'acquisto fatto nel 1951 (per poi divenire di Persona_2 proprietà, sempre a titolo derivativo, di prima e dei germani Controparte_7
successivamente), non si comprenderebbe (né risulta mai CP_7 persuasivamente spiegato dai , il cui padre, si ricorda, era divenuto CP_7 proprietario dell'immobile nel lontano 1965) perché il costruttore
, pur creando le due porte di uscita su tale lato del cinematografo - Persona_2 bar (agevolmente visibili in tutte le fotografie raffiguranti il cinematografo- bar, sin dall'epoca della sua realizzazione, e menzionate anche dai testi escussi, dalle cui deposizioni emerge che le porte erano presenti ab origine), si era poi limitato a costruire solo 'un pezzo' del passetto laterale (a servizio della prima porta laterale, ossia di quella più vicina all'ingresso del cinematografo-bar ubicato in largo della CE), anziché estendere la costruzione del passetto per tutta la lunghezza del lato Ovest del cinematografo e/o comunque per una lunghezza sufficiente a raggiungere anche la seconda porta laterale (la quale, quantunque realizzata ed esistente ab initio, è rimasta sempre protesa nel vuoto, risultando così assolutamente inutilizzabile per l'uscita degli spettatori), il che porta ragionevolmente a ritenere che il , già Persona_2 all'epoca, ben sapesse di non poter prolungare il passetto, perché così facendo avrebbe occupato un'area della quale non era proprietario . La proprietà della fascia di terreno in contestazione, non acquis tata dai
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a titolo derivativo (v. sopra), neppure risulta acquistata dai CP_7
a titolo originario (usucapione), poché l'usucapione ordinaria di CP_7 beni immobili si fonda su requisiti (possesso continuo, pacifico, pubblico, non interrotto, non equivoco, accompagnato dall'animo di tenere la cosa come propria, che si protragga per oltre venti anni, cui corrisponda per la stessa durata la completa inerzia del proprietario, il quale si astenga dall'esercitare le sue potestà e non reagisca al potere di fatto esercitato dal possessore ) non dimostrati nel caso in esame (ed anzi smentiti dalle risultanze processuali , tenuto conto, a tacer d'altro, degli accesi contrasti tra i ed i CP_7
relativi alla titolarità della fascia di terreno de Parte_8 qua, risalenti ormai a molti decenni fa, e della contraddittorietà dei plurimi provvedimenti adottati dal Comune di TT SAIO talvolta a favore dei e talvolta a favore dei e/o rispettivi CP_7 Parte_8 danti causa). In conclusione, le risultanze probatorie portano univocamente ad escludere che i siano proprietari del la fascia di terreno interposta tra il loro CP_7 fabbricato e quello dei , sicché correttamente il Parte_8 Giudice di primo grado rigettò non solo la pretesa principale dei CP_7 (accertare e dichiarare l'esclusiva proprietà della fascia di terreno in contestazione, ordinando di conseguenza la retrocessione del possesso della fascia di terreno in loro favore) ma anche le pretese accessorie dei CP_7 (ordinare ai la chiusura della finestra aperta sulla Parte_8 facciata del fabbricato di questi ultimi nonché l'immediata rimozione della recinzione metallica che ostruiva l'accesso al vicoletto e in ogni caso il montaggio delle attrezzature necessarie per il completamento delle opere di rifinitura esterna e coibentazione ), riproposte dai nel presente grado CP_7 di giudizio con l'appello principale e con l'appello incidentale. A tanto consegue il rigetto dell'appello principale proposto da Pt_1 e dell'appello incidentale proposto da .
[...] Controparte_6 II.B.
2.c.3.c. Ad analoga conclusione di infondatezza deve pervenirsi anche per l'appello incidentale proposto da Controparte_2
e Controparte_3 Controparte_4 CP_5
[dell'inammissibilità, per violazione del divieto di jus novorum
[...] cristallizzato nell'art. 345 c.p.c., della domanda di dichiarazione della proprietà esclusiva della fascia di terreno controversa proposta dai al punto 1) delle conclusioni dell'appello Parte_8 incidentale (con conseguente infondatezza dell'appello incidentale in parte qua) si è già detto in precedenza (v. sopra, sub II.B.
1.b.), sicché qui sarà esaminata solo la restante parte dell'appello incidentale]. Come già dettagliatamente evidenziato sub II.B.
2.c.2., in data 07/01/1963
[...] aveva presentato al Comune di TT SAIO una CP_8 domanda finalizzata alla concessione di un suolo di proprietà comunale a fini edificatori, identificato, nell'allegata relazione a firma del geom. , in CP_11 un'area di forma rettangolare di 60 mq (10 m × 6 m) posizionata sulla via AC al foglio 19 della mappa catastale, confinante a Nord con l'accinto comunale, a Sud con largo CE, ad Est con proprietà di Persona_2
e ad Ovest con via AC33. Rigettata tale domanda (la
[...]
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aveva rilevato che il suolo identificato era attraversato Controparte_28 da un tratto di tubazione della fogna comunale ), aveva Controparte_8 presentato al Comune di TT SAIO, in data 13/11/1963, una seconda domanda finalizzata alla concessione del suolo della dimensione di 60 mq, impegnandosi ad eseguire tutte le opere necessarie per evitare eventuali problemi per la presenza del tratto di fogna comunale. All'esito del laborioso iter amministrativo (caratterizzato dagli alterni avvenimenti dettagliatamente riportati nel citato paragrafo II.B.
2.c.2., cui si rimanda), il Comune di TT SAIO aveva autorizzato la vendita del suolo (giusta delibera n. 6 in data 02/01/1964 del Consiglio Comunale, confermata con delibera n. 34 in data 01/07/1964 del Consiglio Comunale, precisata con delibera n. 14 in data 22/02/1965 della Giunta Municipale) , poi effettuata con atto n. 145 di Repertorio rogato dal Segretario comunale in data 08/03/1965, nel quale era espressamente richiamato il tipo di frazionamento redatto dal geom. CP_11 (trattasi del già menzionato tipo di frazionamento contenente l'estratto di mappa catastale redatto dal geom. in data 24/04/1964, definitivamente CP_11 depositato nel 1966, giusta nota di voltura n. 58/1966 a carico del Comune di TT SAIO). Nell'estratto di mappa riportato nel tipo di frazionamento redatto dal geom.
in data 24/04/1964, espressamente richiamato nell'atto di Controparte_26 compravendita de quo ai fini della determinazione della superficie del suolo venduto (60 mq) e dell'individuazione, anche catastale, dello stesso (foglio 20, p.lla 300, subb. 1/2A), oggetto di esame da parte del c.t.u. ing. IS ai fini dell'espletamento delle indagini peritali, il terreno compravenduto, di forma rettangolare (10 m × 6 m), risultava con il proprio lato Est attiguo al cinematografo ed era così posizionato: il lato confinante con il cinema, della lunghezza di 10 metri, partiva a 7 metri dallo spigolo del cinematografo posizionato a Sud-Ovest (Accinto comunale) e terminava a 17 metri dal medesimo spigolo (17 m – 7 m = 10 m); i due lati corti (ciascuno della lunghezza di 6 metri) partivano ortogonalmente all'inizio e alla fine del predetto lato lungo attiguo al cinematografo [ossia a 7 metri ed a 17 metri dallo spigolo del cinematografo posizionato a Sud-Ovest (Accinto comunale)] e raggiungevano, ad Ovest, l'altro lato lungo del suolo (10 m).
per vero, ha contestato l'utilizzo del predetto Controparte_6 documento da parte del c.t.u. ing. IS, riportandosi alla valutazione di 'tardività della produzione' formulata al riguardo dal Giudice di primo grado. L'assunto, tuttavia, non può essere condiviso (al pari della valutazione di tardività formulata dal Giudice di primo grado , sulla quale l'assunto del
, in buona sostanza, si fonda), per almeno cinque ordini di ragioni: CP_7 i) in primo luogo, perché trattasi non di documento acquisito per la prima volta dal c.t.u. ing. IS nel presente grado di giudizio ( e fermo restando che, anche in tale ipotesi, il documento sarebbe risultato acquisito legittimamente, come meglio si vedrà più oltre), bensì di documento già prodotto in primo grado
[infatti, a fronte dei rilievi formulati da Controparte_6 l'ausiliario ing. IS ha opportunamente e persuasivamente precisato (v. pagg. 43 e ss. della relazione peritale): di avere in primis tenuto conto, nel rispondere ai quesiti, dei vari atti di compravendita relativi agli immobili delle parti, basando le proprie considerazioni sull'analisi di detti atti e della documentazione in essi citata;
che la nota di voltura contenente il tipo di frazionamento a firma del geom. era stata allegata per ben due volte CP_11
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agli atti di causa nel giudizio di primo grado, sicché egli aveva deciso di acquisirne una copia presso l del territorio di sol perché, nel CP_35 Pt_3 corso dei sopralluoghi effettuati durante le operazioni peritali, alcuni dei presenti avevano messo in dubbio l'autenticità del documento presente in atti, trattandosi non di un documento estratto dall'ing. (c.t.u. Parte_14 nominato nel primo grado di giudizio), bensì di un documento esibito dal geom.
(c.t.p. degli attori ), sicché CP_36 Parte_8 occorreva fugare qualsiasi dubbio sulla corrispondenza della nota di voltura contenente il tipo di frazionamento a firma del geom. presente agli atti CP_11 di causa con la documentazione in possesso dell'Agenzia del Territorio di che la nota di voltura n. 58/1966 , contenente il tipo di frazionamento Pt_3 redatto dal geom. nel 1964 , non rappresentava una mera pratica CP_11 catastale, ma era alla base della cessione del suolo di 60 mq da parte del Comune di TT SAIO a tanto da essere Controparte_8 espressamente citata sia nell'atto di cessione del terreno stipulato tra il Comune di TT SAIO ed il nel 1965 sia nell'atto di CP_8 compravendita del fabbricato stipulato tra i coniugi d i Controparte_37 coniugi nel 1970]; Controparte_12 ii) in secondo luogo, perché il Giudice di primo grado, pur evidenziando che il documento era stato prodotto tardivamente dalla difesa attorea, comunque lo esaminò nel merito, sebbene valutandolo in modo non condivisibile [è infatti vero che, alla data della r edazione del frazionamento in cui era riportato l'estratto di mappa (24/04/1964), il fabbricato adibito a cinema non era stato ancora accatastato (cfr. atto pubblico di compravendita stipulato in data 15/12/1965 tra e ma è altrettanto vero Persona_2 Controparte_38 che il geom. , nella redazione del tipo di frazionamento, aveva senza CP_11 dubbio alcuno tenuto conto della verifica eseguita dall nel 1956 (anno Pt_3 in cui il cinematografo era stato edificato per intero), all'esito della quale la conformazione della p.lla 300 (originariamente di forma irregolare e concernente un suolo privo di fabbricati al suo interno) era stata modificata con l'introduzione, oltre che del perimetro del suolo, anche della sagoma del fabbricato (cinematografo), quantunque non ancora accatastato (difatti la mappa catastale del foglio 20 era stata aggiornata rappresentando nella p.lla 300, lato Ovest, una sagoma di forma rettangolare in corrispondenza dell'area sulla quale era stato edificato il cinematografo)]; iii) in terzo luogo, perché il tipo di frazionamento era esplicitamente menzionato nell'atto di cessione datato 08/03/1965, sicché tale titolo di acquisto della proprietà non poteva essere interpretato e valutato adeguatamente, nell'ambito di una consulenza tecnica percipiente, senza detto documento;
iv) in quarto luogo, perché il redattore del tipo di frazionamento (geom.
) era stato ammesso a deporre in qualità di testimone su Controparte_26 richiesta proprio di (v. seconda memoria ex art. 183 comma Controparte_7 6° c.p.c.), ma era deceduto prima di poter essere esaminato dal G.I., sicché non vi era alcuna possibilità di ricostruire l'operato del geom. se non CP_11 utilizzando il documento a sua firma (tipo di frazionamento con estratto di mappa catastale del 24/04/1964) posto a fondamento dell'atto di cessione in data 08/03/1965; v) in quinto luogo, perché l'attività peritale posta in essere dall'ausiliario ing. IS non risulta essersi posta in contrasto con il corretto esercizio dei
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poteri di accertamento ed acquisizione documentale demandati al c.t.u.34, attese sia la natura e la finalità degli accertamenti tecnici disposti da questa Corte (consulenza tecnica percipiente) sia la correttezza delle modalità di esercizio di detti poteri da parte del c.t.u. ing. IS (il quale ha operato nei limiti dei compiti assegnatigli e nel rispetto del contraddittorio delle parti ). Con l'atto in data 08/03/1965, dunque, il Comune di TT SAIO, richiamato il tipo di frazionamento redatto dal geom. in data Controparte_26 24/04/1964, aveva venduto a “… metri quadrati sessanta di Controparte_8 suolo edificatorio da distaccarsi dalla maggiore superficie di proprietà comunale del fondo urbano di complessive are quattro e centiare trenta…”, suolo indicato nel tipo di frazionamento al “foglio mappale 20-Particella 300 subalterno 1/2 A) di centiare sessanta…”, confinante “a Nord con CP_27
a Sud con GO della CE, ad Est con proprietà di
[...]
, e ad Ovest con via AC”. Persona_2 Ora, in disparte la 'discutibile' indicazione dei punti cardinali [la quale appare errata con riferimento ai confini Nord e Sud (il suolo acquistato dal CP_8 confinava con largo della CE a Nord e con l'Accinto comunale a Sud, come è confermato dal fatto, del resto, che il suolo de quo – posto più ad Ovest rispetto al cinematografo del – confinava ad Est con la proprietà Persona_2 del e ad Ovest con via AC ), errore che però non ha Persona_2 impedito di ricostruire l'esatta posizione del suolo de quo], la Corte osserva che dalle risultanze probatorie e dalle indagini peritali emerge :
♥ che il suolo venduto nel 1965 dal Comune di TT SAIO a
[...] era di forma rettangolare, aveva una superficie di 60 mq CP_8 (10 m × 6 m) e confinava ad Est con il cinematografo-bar [nella parte compresa tra 7 e 17 metri del lato Ovest del cinematografo calcolati partendo dallo spigolo Sud-Ovest del cinematografo (prospiciente l'Accinto comunale) e dirigendosi verso lo spigolo Nord-Ovest del cinematografo (prospiciente largo della CE), come si desumeva dall'atto di vendita in data 08/03/1965 e dal tipo di frazionamento in esso richiamato, nel quale il suolo venduto dal Comune di TT SAIO al , individuato al fl. 20 p.lla 300 subb.
1 -2 A, CP_8 aveva, come visto, uno dei due lati di 10 m (precisamente il proprio lato Est) attiguo al cinematografo nella parte compresa tra 7 e 17 metri del lato Ovest del cinematografo (calcolati a partire dallo spigolo Sud-Ovest del cinematografo prospiciente l'Accinto comunale)];
♥ che negli anni 1966-1967, aveva costruito il proprio Controparte_8 fabbricato su area parzialmente diversa da quella venduta dal Comune di TT SAIO, in quanto l'edificio realizzato dal CP_8 insisteva solo su una parte del suolo di cui all'originaria p.lla 300/1-2A individuata nell'atto di vendita in data 08/03/1965 e nel tipo di frazionamento in esso menzionato {come inoppugnabilmente comprovato dalla successiva dichiarazione depositata dai coniugi CP_3
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aventi causa dei coniugi e CP_2 Controparte_8 Parte_15
in virtù dell'atto pubblico del 1970) presso il Comune di
[...] TT SAIO in data 12/10/1981 [con tale dichiarazione i coniugi avevano dato atto che l'immobile a loro Controparte_12 venduto dai coniugi on atto Parte_16 pubblico per notar in data 04/04/1970 era stato costruito dal Per_8 [...]
non sul suolo esteso 60 mq (10 m × 6 m), confinante con il lato CP_8 Ovest del cinematografo di (ex ) per 10 m Controparte_7 Persona_2 (compresi tra i 7 ed i 17 m del lato Ovest del cinematografo calcolati a partire dallo spigolo Sud-Ovest del cinematografo prospiciente l'Accinto comunale), distinto in catasto e nel frazionamento al foglio 20 particella 300/1-2/A, ceduto dal Comune di TT SAIO al CP_8 con l'atto di compravendita stipulato in data 08/03/1965, bensì su sito diverso e per una superficie maggiore (136 mq), sicché avevano chiesto di sanare l'abuso acquistando il suolo effettivamente occupato dal proprio immobile] e dalla conseguenziale attività amministrativa [analiticamente sopra riportata sub II.B.
2.c.2. (in particolare nella nota 31, alla quale si rimanda integralmente)] all'esito della quale il TT Parte_2 SAIO, con atto rep. n. 686 in data 05/06/1987, aveva concesso a
, per la durata di 99 anni rinnovabili, il diritto Persona_1 di superficie ad aedificandum di 136 mq di suolo comunale (e cioè tanti quanti ne erano derivati dal frazionamento allegato all'atto) su area inizialmente distint a al Catasto Terreni del Comune di TT SAIO come terreno demaniale, senza reddito, ed al tipo di frazionamento allegato, al foglio 20 particella 467 per ½ e per 24 mq, 467 per ⅓ e per 41 mq, 467 per ¼ e per 71 mq, così per un totale di 136 mq (24 mq + 41 mq + 71 mq = 136 mq), successivamente distint a al Catasto Edilizio al foglio 20 particella 515, confinante a Nord con largo SC MO, a Sud con località PA, a Est con ditta a Controparte_7 Ovest con via AC35, indicata nella planimetria allegata al citato atto rep. n. 686 in data 05/06/1987 e formante parte integrante e sostanziale della convenzione di cui al medesimo atto};
♥ che con il contratto di compravendita fatto per atto pubblico a rogito del notaio avv. in data 04/04/1970 (rep. n. 8700; racc. n. Persona_8 6115) i coniugi avevano Parte_13 venduto ai coniugi Persona_1 Controparte_31
“la piena proprietà del fabbricato di nuova costruzione, per uso
[...] abitazione, sito nel centro abitato del Comune di TT S. IO, provincia di , alla via GO SC di MO costituito da un Pt_3 piano terreno di un solo vano, e da un primo pi ano di quattro stanze ed accessori, confinante a Nord con proprietà del Parte_11
detta 'Accinto comunale', a Sud con GO CE,
[...] attualmente denominato GO SC di MO, a Est con proprietà di già di , ad Ovest con via Persona_14 Persona_2
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AC, salvo altri” (art. 1). Nel contratto era precisato (tra l'altro): che “il descritto immobile non risulta ancora censito nel Nuovo Catasto Edilizio NO, ed è stato dichiarato ai fini dell'accertamento come risulta dalla attestazione dell'Ufficio Tecnico Erariale di Sezione Pt_3 IV di data 3 Aprile 1970 n° 4167 mod. 46 anno 1970 . L'area sulla quale insiste il fabbricato è distinta in catasto e nel frazionamento al foglio 20 particella 300/1 2/A.” (art.
1-CATASTO); che “L'ente immobiliare in contratto si vende nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova, a corpo, con ogni accessorio, oneri e servitù attive e passive di qualsiasi specie, apparenti e non apparenti, nulla eccettuato od a proò dei venditori riservato. Dichiara il signor -IO di Controparte_8 essere proprietario pieno ed assoluto dell'area urbana di metri quadri sessanta circa sulla quale insiste il fabbricato alienato, area che ebbe ad acquistarla dal Comune di TT S. IO con atto 8 Marzo 1965… I venditori dichiarano altresì di aver costruito con propri mezzi, su detta area, il fabbricato qui alienato…”. In disparte, ancora una volta, l'errore relativo all'indicazione dei punti cardinali contenuto nell'atto in data 04/04/1970 (l'immobile venduto dai coniugi ai coniugi fabbricato e Controparte_39 Parte_10 relativa area di sedime – confinava a Nord con largo CE ed a Sud con proprietà del Comune detta ' , ora via Vicoletto Piccolo ), Controparte_27 probabilmente provocato dall'analogo errore contenuto nell'atto di cessione del suolo in data 08/03/1965 (v. sopra), la Corte osserva che l'attenta lettura dei predetti titoli di acquisto porta univocamente ad escludere che i coniugi
[...]
con l'atto pubblico per notar in data 04/04/1970, CP_39 Per_8 avessero venduto ai coniugi (anche) la parte non Parte_10 edificata del suolo di 60 mq precedentemente venduto dal Comune di TT SAIO al in data 08/03/1965 e catastalmente individuato come CP_8 p.lla 300/1-2/A [la parte non edificata della particella 300/1-2/A – poi sostituita, a seguito della verifica di ufficio eseguita dall' di nel Pt_3 Pt_3 1973, nota di variazione n. 26 del 19/12/1973, dalla p.lla 467, avente la medesima superficie di 60 mq, ma forma e ubicazione non corrispondenti all'originaria p.lla 300/1-2/A (difatti quest'ultima era un rettangolo di 6 m × 10 m, mentre la p.lla 467 era una sorta di trapezio rettangolo largo appena 3 m, sicché non è dato comprendere come siffatta superficie potesse essere realmente utilizzata per la costruzione di una casa per civile abitazione) – è quella attigua al lato Ovest del cinematografo raffigurata 'in tratteggio blu' nel grafico presente alla pag. 38 della relazione peritale redatta dal c.t.u. ing. IS]. Invero, come correttamente rilevato anche dal c.t.u. ing. IS (le cui valutazioni sono fondate, si ribadisce, sui titoli di acquisto e sugli atti in essi menzionati e non semplicemente sulle risultanze catastali ), la circostanza – risultante dal contratto di compravendita in data 04/04/1970 – che l'area sulla quale insisteva il fabbricato realizzato dal negli anni 1966 - Controparte_8 1967 (venduto con la relativa area di sedime nel 1970 ai coniugi - CP_3
fosse distinta in catasto e nel frazionamento al foglio 20 particella CP_2 300/1-2/A, “non è esatta, poiché il suolo su cui fu edificato l'immobile oggi di proprietà non è esattamente il terreno che era identificato alla CP_3
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particella 300 ½ a”37. Difatti, il aveva edificato il fabbricato non sul CP_8 suolo di 60 mq acquistato in data 08/03/1965 ed individuato come p.lla 300 subb. 1-2/A di 60 mq attigua al lato Ovest del cinematografo-bar ex
, bensì a distanza di qualche metro dal cinematografo-bar ex Persona_2
, sicché il , con il proprio fabbricato, aveva occupato Persona_2 CP_8 un'area che, pur essendo più estesa di quella cedutagli nel 1965 dal Comune di TT SAIO (136 mq anziché 60 mq), non ricomprendeva per intero quest'ultima, in quanto solo una parte del suolo originario era stata occupata del nella costruzione del fabbricato de quo (circa metà), mentre la
CP_8 restante parte del suolo originario era rimasta inedificata (tali parti sono ben visibili nel citato grafico presente alla pag. 38 della relazione peritale redatta dal c.t.u. ing. IS: la parte del suolo acquistato dal nel 1965 ed
CP_8 occupata dal fabbricato è raffigurata 'in tratteggio rosso', mentre la restante parte del suolo acquistato dal nel 1965 e non occupata dal fabbricato
CP_8 è raffigurata, come detto, 'in tratteggio blu'). Né può ritenersi che l'attiguità tra il suolo rettangolare ceduto dal di Pt_2 TT SAIO al nel 1965 ed il cinematografo-bar ex
CP_8
fosse resa 'impossibile' dalla presenza del passetto Persona_2 originariamente realizzato dal sul lato Ovest del cinematografo Persona_2 (come sostenuto dai ) e/o per la violazione delle norme di sicurezza CP_7 all'epoca già in vigore determinata dalla cessione del suolo (come affermato dal Giudice di primo grado, secondo cui non era seriamente ipotizzabile che il Comune di TT SAIO potesse aver ceduto a fini edificatori al
[...]
nel 1965 – epoca in cui già esisteva il cinematografo – un'area di 60 CP_8 mq immediatamente adiacente al cinema senza curarsi delle norme di sicurezza all'epoca già in vigore, che vietavano in via assoluta l'ostruzione delle uscite laterali del locale pubblico ), atteso che: il passetto costruito dal Persona_2 a metà degli anni '50 sul lato Ovest del cinematografo era posizionato nella parte di tale lato del cinematografo più vicina a largo della CE (il passetto, infatti, non costeggiava il lato Ovest cinematografo per tutta la sua lunghezza, ma terminava subito dopo la prima delle due porte laterali di uscita, ossia quella più prossima a largo CE ), mentre il suolo ceduto nel 1965 dal Comune di TT SAIO al era posizionato a confine CP_8 del lato Ovest del cinematografo nella parte di tale lato più lontana da largo della CE, sicché l'area ceduta dal Comune di TT SAIO al non si sovrapponeva a (né interferiva con) quella già occupata dal CP_8 passetto;
la prima delle due porte laterali di uscita presenti sul lato Ovest del cinematografo (ossia quella più vicina a largo della CE ) aveva sempre funzionato (ed avrebbe continuato a funzionare anche dopo la cessione del suolo al e/o l'edificazione del fabbricato per civile abitazione da CP_8 parte dello stesso), mentre la seconda porta laterale di uscita sul lato Ovest, protesa nel vuoto, era rimasta sempre inutilizzata (ciò non ostante, il cinematografo aveva sempre funzionato), sicché non è dato comprendere in che modo la cessione del suolo al a fini edificatori avrebbe potuto CP_8 modificare in pejus la situazione già esistente (la violazione della normativa di pubblica sicurezza, se c'era, c'era ab origine, per la mancata fruibilità della seconda porta sul lato Ovest del cinematografo, sicché di certo non poteva essere determinata dalla cessione del suolo al , avvenuta solo diversi CP_8
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anni dopo l'apertura del cinematografo ). In definitiva, si sarebbe potuto affermare che i coniugi Controparte_12 erano divenuti proprietari della parte non edificata del suolo precedentemente ceduto dal Comune di TT SAIO al nel 1965 soltanto CP_8 se, nell'atto di vendita del 1970, fosse stato precisato che oggetto della vendita erano non soltanto il fabbricato realizzato dal e la relativa area di CP_8 sedime (la quale coincideva solo in parte con il suolo acquistato dal CP_8 nel 1965, essendo stata tutta la restante parte del fabbricato costruita su suolo di proprietà comunale, tanto da rendere necessaria negli anni '80, oltre alla sanatoria dell'abuso edilizio, anche la concessione da parte del Comune di TT SAIO del diritto di superficie in favore del , come CP_3 chiarito in precedenza), ma anche la restante parte rimasta non edificata del suolo acquistato dal nel 1965 (parte coincidente, in buona sostanza, CP_8 con la fascia di terreno scoperta, interposta tra il fabbricato ed il CP_7 fabbricato , oggetto di controversia). In mancanza Parte_8 di ciò [dall'atto pubblico stipulato in data 04/04/1970 tra i coniugi
[...] venditori) ed i coniugi Parte_13 [...] (acquirenti) non risulta la vendita , oltre Controparte_31 al fabbricato ed alla relativa area di sedime, di altre aree, diverse da quella edificata (conclusione non inficiata dal generico inciso contenuto nel contratto in data 04/04/1970 secondo cui “L'ente immobiliare in contratto si vende nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova, a corpo, con ogni accessorio, oneri e servitù attive e passive di qualsiasi specie, apparenti e non apparenti, nulla eccettuato od a proò dei venditori riservato”, per la semplice ragione che tale clausola va intesa nel senso che i venditori nulla escludevano o riservavano a proprio favore con riferimento a ciò che stavano vendendo, ossia fabbricato e relativa area di sedime, non con riferimento ad aree diverse, peraltro neppure indicate come accessorio dell'ente immobiliare compravenduto o gravate da servitù in favore dello stesso) ], deve senz'altro escludersi che, con l'atto di compravendita in data 04/04/1970 , la proprietà dell'area non edificata fosse stata trasferita dai coniugi i Controparte_37 coniugi Controparte_12 Va escluso, infine, che i coniugi possano essere Parte_10 divenuti proprietari dell'area de qua per intervenuta usucapione : invero, in disparte la circostanza che tale modo di acquisto della proprietà non risulta neppure espressamente invocat o dagli appellanti incidentali
[...]
, la Corte osserva che, in ogni caso, non potrebbe non valere Parte_10 quanto già osservato in ordine all'infondatezza dell'analoga pretesa avanzata dai (v. sopra, sub II.B.
2.c.3.b.). CP_7 Un'ultima considerazione. Con esposto in data 27/05/1977, inviato al Comitato di controllo per gli enti locali della Regione Puglia, aveva riferito Parte_12 di avere presentato al Comune di TT SAIO, poco dopo l'acquisto immobiliare (fabbricato + relativa area di sedime) di cui all'atto pubblico per notar in data 04/04/1970 , istanza di acquisto della fascia di terreno in Per_8 contestazione, oggetto di analoga istanza presentata da al Controparte_7 TT SAIO nel 1970 [suolo di circa 39 mq di Parte_2
“proprietà comunale … situato in abitato di questo Comune … riportato al
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foglio di mappa 20” e confinante “a Nord con GO ND MO38, a Sud con ad Est39 con proprietà di e ad Controparte_27 Parte_12
Ovest40 con proprietà del sig. ” (v. sopra, sub II.B.
2.c.1., ultimo CP_7 capoverso)]: tale esposto appare, ad colorandum, oltremodo significativo, poiché conferma inoppugnabilmente che il , al pari di CP_3 CP_7
era pienamente consapevole di non essere proprietario dell'area
[...] scoperta interposta tra il proprio fabbricato ed il fabbricato di CP_7
tanto da chiederne la cessione – 'in competizione' con
[...] CP_7
– al Comune di TT SAIO.
[...] Conclusivamente, le risultanze probatorie portano in modo univoco ad affermare che (anche) i non sono proprietari della Parte_8 fascia di terreno interposta tra il loro fabbricato e quello dei , CP_7 essendo tale fascia rimasta in parte in proprietà dei coniugi Controparte_37 e/o dei loro aventi causa jure successionis (parte coincidente con l'area raffigurata 'in tratteggio blu' nel grafico alla pag. 38 della relazione peritale redatta dal c.t.u. ing. IS ) ed in parte in proprietà del Comune di TT SAIO [profilo, quest'ultimo, confermato anche dagli accertamenti espletati dal c.t.u. ing. IS, il quale ha evidenziato, sulla scorta della deliberazione n. 153/1983 del Consiglio comunale di TT SAIO e del 'chiarimento' reso dall'arch. (ex sindaco di TT Persona_12 SAIO) alla delibera in data 04/12/1996, che la convinzione del Comune di TT SAIO di aver già ceduto a , prima della Controparte_8 concessione fatta a con delibera consiliare n. 73/1970 Controparte_7 (revocata con deliberazione conciliare n. 153/1983 ), la fascia di terreno in contestazione estesa 39 mq, identificandola con il suolo ceduto al CP_8 individuato dalla p.lla 300/ 1-2/A, era solo parzialmente corretta, poiché la ex p.lla 300/1-2/A era solo una porzione di quella fascia di suolo, la cui restante parte è a tutt'oggi di proprietà comunale41 (le porzioni di suolo che risultano a tutt'oggi di proprietà comunale sono quelle raffigurate in bianco nel grafico alla pag. 38 della relazione peritale , posizionate al di sopra ed al di sotto dell'area tratteggiata in blu ed indicate dal c.t.u. ing. IS come “suolo di prop. comunale”)], sicché correttamente il Giudice di primo grado rigettò la domanda ex artt. 949, 908 e 2043 c.c. proposta da Controparte_2
, e
[...] Controparte_3 Controparte_4
riproposta da Controparte_5 Controparte_2
e Controparte_3 Controparte_4 CP_5
con l'appello incidentale [alla quale i
[...] Parte_8 hanno aggiunto, nel presente grado di giudizio, la domanda 'nuova' di cui al punto 1) delle conclusioni dell'appello incidentale (accertamento e dichiarazione della proprietà esclusiva della fa scia di terreno controversa), della quale si è già precedentemente evidenziata l'inammissibilità, per violazione dell'art. 345 c.p.c. (v. sopra sub II.B.
1.b.)]. A tanto consegue il rigetto dell'appello incidentale proposto da
[...]
e Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
Controparte_5
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II.B.
3. Pertanto, conclusivamente, l'appello principale proposto da Pt_1
l'appello incidentale proposto da e
[...] Controparte_6 l'appello incidentale proposto da Controparte_2
Controparte_3 Controparte_4 CP_5
vanno rigettati, con conseguente conferma, anche per le ragioni di
[...] fatto e di diritto esposte nella presente sentenza, della decisione impugnata. II.C. IL REG OL AM ENT O D EL LE S PESE D EL PRESEN T E G RAD O D I GIU DIZIO. La reciproca soccombenza giustifica la compensazione, per intero, delle spese del presente grado di giudizio tra le parti, ai sensi dell'art. 92 comma 2° c.p.c. Per la medesima ragione, gli oneri peritali relativi alla c.t.u. espletata nel presente grado di giudizio, come liquidati con separato decreto, sono posti per ½ a carico di e , in solido tra Parte_1 Controparte_6 loro, e per ½ a carico di Controparte_2 CP_3
e in solido tra
[...] Controparte_4 Controparte_5 loro. II.D. LA DIS POS IZ ION E D I C UI ALL'ART. 13 COM MA 1° Q UA TER DEL D.P.R. N. 115/2002. In considerazione del rigetto integrale di tutti gli appelli e dell'introduzione del presente giudizio di impugnazione dal 30° giorno successivo (v. art. 1 comma 18° della L. n. 228/2012) alla data di entrata in vigore della L. n. 228/2012 (avvenuta in data 01/01/2013, ex art. 1 comma 561° della L. n. 228/2012)42, ai sensi dell'art. 13 comma 1° quater del D.P.R. n. 115/2002 (introdotto dall'art. 1 comma 17° della L. n. 228/2012) deve darsi atto della sussistenza dei presupposti perché ciascuna delle parti appellanti sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione43 ( TORNISIELLO Controparte_2 42 come è noto, in tema di impugnazione, l'obbligo di versamento, per il ricorrente, di un'ulteriore importo a titolo di contributo unificato nel caso in cui la sua impugnazione sia stata integralmente respinta o dichiarata inammissibile o improcedibile, previsto dall'art. 13 comma 1° quater del d.P.R. 30/05/2002, n. 115, introdotto dall'art. 1 comma 17° della legge 24/12/2012, n. 228, si applica ai procedimenti iniziati in data successiva al 30/01/2013 (art. 1 commi 18° e 561° della L. n. 228/2012), dovendosi aver riguardo, secondo i principi generali in tema di litispendenza, al momento in cui la notifica del ricorso si è perfezionata, con la ricezione dell'atto da parte del destinatario, e non a quello in cui la notifica è stata richiesta all'ufficiale giudiziario o l'atto è stato spedito a mezzo del servizio postale secondo la procedura di cui alla legge 21/01/1994, n. 53 (in termini Cass., sez. un., n. 3774/2014. In senso conforme Cass., n. 14515/2015, che dopo avere ribadito che, in materia di impugnazioni, l'obbligo del versamento, per il ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato nei casi previsti dall'art. 13 comma 1°-quater del d.P.R. 30/05/2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1 comma 17° della l. 24/12/2012, n. 228, si applica ai procedimenti iniziati in data successiva al 30/01/2013, dovendosi aver riguardo al momento in cui la notifica del ricorso per cassazione si è perfezionata, con la ricezione dell'atto da parte del destinatario, ha precisato che, a tal fine, ove la notificazione sia indirizzata a due intimati, è sufficiente, ad escludere l'applicabilità del doppio contributo, che la ricezione dell'atto sia avvenuta anche per solo uno di essi, in data anteriore al 30 gennaio, posto che la notifica del ricorso ad una delle parti è condotta già sufficiente per l'instaurazione del procedimento dinanzi alla Corte). 43 v. Cass., sez. un., n. 4315/2020, che dopo avere precisato (tra l'altro) che “Il giudice dell'impugnazione deve rendere l'attestazione della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, quando la pronuncia adottata è inquadrabile nei tipi previsti dalla norma (integrale rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione), mentre non è tenuto a dare atto
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e in solido tra CP_3 Controparte_4 Controparte_5 loro), precisando che l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito della presente sentenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nel procedimento n. 1810/2021 R.G.A.C.C., A) sull'appello proposto da con atto di citazione Parte_1 notificato in data 10/12/2021, nei confronti di Controparte_2
, e
[...] Controparte_3 Controparte_4 e nei confronti di , Controparte_5 Controparte_6 nonché B) sull'appello incidentale proposto da , con Controparte_6
“comparsa di costituzione con appello incidentale tempestivo” depositata telematicamente in data 09/01/2022, nei confronti di Controparte_2
, e
[...] Controparte_3 Controparte_4 e nei confronti di Controparte_5 Parte_1 nonché C) sull'appello incidentale proposto da Controparte_2
e Controparte_3 Controparte_4 CP_5
, con “comparsa di costituzione e risposta e appello incidentale”
[...] depositata telematicamente in data 09/03/2022, nei confronti di e di , Parte_1 Controparte_6 contro la sentenza n. 180/2021, pubblicata in data 21/01/2021, del Tribunale di Foggia in composizione monocratica, così provvede:
1) rigetta tutti gli appelli e per l'effetto conferma, anche per le ragioni di fatto e di diritto esposte nella presente sentenza, la decisione impugnata;
2) compensa, per intero, le spese del presente grado di giudizio tra le parti;
3) pone gli oneri peritali relativi alla c.t.u. espletata nel presente grado di giudizio, come liquidati con separato decreto, per ½ a carico di Pt_1 e in solido tra loro, e per ½ a
[...] Controparte_6 carico di Controparte_2 Controparte_3 e in solido tra loro;
Controparte_4 Controparte_5 4) dà atto della sussistenza dei presupposti perché ciascuna delle parti appellanti sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo
dell'insussistenza di tale presupposto quando la pronuncia non rientra in alcuna di suddette fattispecie” e che “La debenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato (c.d. doppio contributo) pari a quello dovuto per l'impugnazione è normativamente condizionata a due presupposti: il primo, di natura processuale, costituito dall'adozione di una pronuncia di integrale rigetto o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, la cui sussistenza è oggetto dell'attestazione resa dal giudice dell'impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002; il secondo, di diritto sostanziale tributario, consistente nell'obbligo della parte impugnante di versare il contributo unificato iniziale, il cui accertamento spetta invece all'amministrazione giudiziaria”, ha statuito che “Il giudice dell'impugnazione che emetta una delle pronunce previste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, è tenuto a dare atto della sussistenza del presupposto processuale per il versamento dell'importo ulteriore del contributo unificato (c.d. doppio contributo) anche quando esso non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venire meno (come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato), potendo invece esimersi dal rendere detta attestazione quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo”. In senso conforme Cass., ord. n. 27867/2019; Cass., n. 9660/2019; Cass., n. 181007/2018.
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unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ( Controparte_2
, e
[...] Controparte_3 Controparte_4 in solido tra loro), precisando che l'obbligo di Controparte_5 pagamento sorge al momento del deposito della presente sentenza . Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della sezione 1ª civile della Corte d'appello, il giorno 06/05/2025.
IL CO NS IGLIER E ES TENSO RE DO TT. MICH ELE PRENCIPE IL PRESID EN TE DO TT. IA MITOLA
CP_ Proc. n. 1810/2021 R.G.A.C.C.
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 così nel testo (N.d.E.). 2 e dunque entro il 10/01/2022, ex art. 155 comma 4° c.p.c., essendo festivo il giorno 09/01/2022 (N.d.E.). 3 recte: 09/03/2022 (N.d.E.). 13 l'art. 183 comma 6° n. 1) c.p.c., nel testo vigente ratione temporis, disponeva che all'udienza di prima comparizione e trattazione il Giudice, «Se richiesto, …concede alle parti … un termine di ulteriori trenta giorni per il deposito di memorie limitate alle sole precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte;
». 20 rispettivamente alle pagg. 2-24, 24-28, 28-29 della “comparsa di costituzione con appello incidentale tempestivo” depositata telematicamente in data 09/01/2022. 21 rispettivamente alle pagg. 5-8, 9-11, 11-14, 14-16, 16-18 della “comparsa di costituzione e risposta e appello incidentale” depositata telematicamente in data 09/03/2022. 23 testuale (N.d.E.). 24 come sarà meglio evidenziato nel prosieguo, l'indicazione dei confini Nord e Sud era inesatta (N.d.E.). 26 come sarà meglio evidenziato nel prosieguo, l'indicazione dei confini Nord e Sud era inesatta (N.d.E.). 27 come sarà meglio evidenziato nel prosieguo, l'indicazione dei confini Nord e Sud era inesatta (N.d.E.). 28 recte: “ ” (N.d.E.). CP_7 29 testuale (N.d.E.). 30 come sarà meglio evidenziato nel prosieguo, l'indicazione dei confini Est ed Ovest era inesatta (N.d.E.). 31 in data 19/08/1983 l'Ufficio Tecnico Erariale di aveva certificato che alla partita 3407 Pt_3 del Nuovo Catasto Terreni del Comune di TT SAIO figurava iscritta, al foglio 20, la particella 467, della superficie di 60 centiare (60 mq), intestata alla ditta Controparte_32
(nel certificato dell'U.T.E. era stato specificato: che, a seguito di verifica d'ufficio del
[...] 1973, la particella 467 aveva sostituito la particella 300/1-2 di uguale superficie, la quale (p.lla 300/1-2) era pervenuta alla ditta “con nota di voltura n. 58 del 1966 Controparte_32
-per C/vendita atto 25/03/1965 per Segretario del reg.to ad Ascoli Parte_2 Satr. il 25/3/1965 al n. 172, dalla partita 341 in ditta: 'Comune di TT SAIO'”; che la particella 300/1-2 era pervenuta “a sua volta, con nota di variazione n. 56 del 1966 verifica 33 i punti cardinali sono errati, poiché, rispetto al suolo de quo, l' risulta essere Controparte_27 a Sud e largo CE risulta essere a Nord (N.d.E.). 34 cfr. Cass., sez. un., n. 3086/2022. In senso conforme, più di recente, Cass., ord. n. 26144/2023 (che, nel ribadire i principi affermati dalle sezioni unite nel 2022, ha confermato la sentenza di merito che, nell'ambito di una consulenza tecnica percipiente volta ad accertare la condizione urbanistica di un immobile, aveva ritenuto legittimamente utilizzabile dal c.t.u. un file autocad – autonomamente acquisito dallo stesso c.t.u. al di fuori della produzione documentale delle parti – dal quale era possibile risalire agli interventi abusivi apportati sul bene nel corso del tempo). 35 nell'atto atto rep. n. 686 in data 05/06/1987, i punti cardinali utilizzati per individuare i confini sono tutti corretti, poiché la p.lla 515 risulta effettivamente confinare a Nord con largo SC di MO (ex largo CE), a Sud con località PA ('Accinto comunale'), a Est con
“ditta e ad Ovest con via AC. Controparte_7 36 recte: ER (N.d.E.). 37 v. pag. 35 della relazione peritale a firma dell'ing. IS. 38 testuale (N.d.E.). 39 recte: ad Ovest (N.d.E.). 40 recte: ad Est (N.d.E.). 41 v. pag. 40 della relazione peritale a firma dell'ing. IS.
1. dott. Maria Mitola - Presidente
2. dott. Michele Prencipe - Consigliere relatore
3. dott. Alessandra Piliego - Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto nel Registro Generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2021 sotto il numero d'ordine 1810, avente per oggetto appello contro la sentenza n. 180/2021, pubblicata in data 21/01/2021, del Tribunale di Foggia in composizione monocratica , TRA
rappresentato e difeso, in virtù di mandato allegato Parte_1 all'atto di citazione notificato in data 10/12/2021, dall'avv.
[...]
presso il cui studio in Cerignola alla via F.lli Rosselli n. 49 è CP_1 elettivamente domiciliato ,
– appellante / appellato incidentale – E
Controparte_2 Controparte_3 CP_4 e rappresentati e difesi, in unione
[...] Controparte_5 disgiuntiva, in forza di procura allegata ai sensi degli artt. 83 comma 3° c.p.c. e 10 del D.P.R. n. 123/2001 alla “comparsa di costituzione e risposta e appello incidentale” depositata telematicamente in data 09/03/2022, dagli avv.t i IO Castiello e Beatrice Arganese, con i quali sono elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. IO Castiello sito in Napoli alla via Cervantes n. 55/5,
– appellati / appellanti incidentali –
, rappresentato e difeso, in virtù di mandato allegato Controparte_6 alla “comparsa di costituzione con appello incidentale tempestivo” depositata telematicamente in data 09/01/2022, dall'avv. Carlo Marseglia e domiciliato digitalmente all'indirizzo p.e.c. Email_1
– appellato / appellante incidentale – Con provvedimento in data 15/10/2024 la Corte, preso atto che le parti avevano precisato le conclusioni come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. inviate telematicamente in sostituzione dell'udienza in pari data, riservava la causa per la decisione, all'esito della scadenza dei termini assegnati alle parti per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ai sensi del combinato disposto degli artt. 352 comma 1° e 190 comma 1° c.p.c. I. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO I.A. LA SEN T ENZ A IM PUGN AT A. Con sentenza n. 180/2021, pubblicata in data 21/01/2021, il Tribunale di Foggia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando , nel procedimento n. 1745/2006 R.G., sulla domanda proposta da Controparte_2
e Controparte_3 Controparte_4 CP_5
nei confronti di riproposta nei confronti di
[...] Controparte_7
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e (successori mortis causa Parte_1 Controparte_6 del padre deceduto in corso di causa), nonché sulla domanda Controparte_7 riconvenzionale proposta da nei confronti di Controparte_7 [...]
e Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 (riproposta da e Controparte_5 Parte_1 [...]
, nella predetta qualità di successori mortis causa del defunto Controparte_6 padre , ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così Controparte_7 provvedeva: 1) rigettava la domanda proposta dagli attori;
2) rigettava la domanda riconvenzionale proposta da parte convenuta (ad esclusione di quella risarcitoria, fatta oggetto di es pressa rinuncia negli atti conclusivi ); 3) compensava, per intero, le spese di lite, comprese quelle relative al ricorso possessorio proposto in corso di causa, tra le parti;
4) poneva gli oneri peritali a carico di entrambe le parti processuali, ciascuna per la metà. A sostegno della decisione il Giudice di primo grado osservava (pagg. 2 e ss.): «Gli attori -qualificandosi come comproprietari, per successione legittima di Persona_1
, di un piccolo terreno, con sovrastante fabbricato, sito in abitato di TT S. IO alla via
[...] GO SC di MO (p.lla 467, fgl. 20)- hanno convenuto in giudizio Controparte_7 proprietario di un immobile adiacente adibito a cinema-bar, per sentirlo condannare a tener chiusa la porta (priva di una effettiva funzione di accesso al fabbricato perché posta ad una quota superiore rispetto al piano di calpestio) che il medesimo convenuto avrebbe munito di ringhiera in modo da costituire una inesistente servitù di veduta sul loro terreno. Lamentano, in particolare, che, per effetto di tanto, detta fascia di suolo, in parte posta ad una quota più bassa, sarebbe divenuta ricettacolo di rifiuti di ogni genere. Assumono altresì che, dalle bocchette di scolo discendenti lungo l'edificio di proprietà e CP_7 sporgenti sulla striscia di terreno di essi attori, deriverebbe un intollerabile stillicidio di acque meteoriche, fonte di continui disagi a causa della formazione di sgradevoli pantani e pozze fangose e chiedono quindi ex art. 908 c.c. la condanna del convenuto anche all'esecuzione degli interventi necessari a fare in modo che le acque meteoriche defluiscano sul fondo di sua proprietà, con risarcimento dei relativi danni ex art. 2043 c.c. Il convenuto, nel costituirsi tempestivamente in giudizio, ha eccepito in via preliminare la carenza di legittimazione attiva degli eredi di il quale, a suo dire, al pari del suo dante Persona_1 causa non sarebbe mai stato proprietario del piccolo lembo di terreno posto a Controparte_8 separazione tra le proprietà e , come dimostrerebbero le plurime richieste di CP_3 CP_7 acquisto formulate, nel corso degli anni, da entrambi i frontisti al Parte_2 Nel merito, ha negato di aver solo di recente munito la porta/finestra -esistente fin dalla costruzione negli anni '50 del locale adibito ad attività di cinematografo, discoteca e bar- della possibilità di inspicere e prospicere, assumendo che l'anzidetta apertura sarebbe stata sin dall'origine una delle uscite di sicurezza del predetto locale, come tale sempre utilizzata per le esigenze di servizio dello stesso, senza che il dante causa degli attori avesse mai eccepito alcunché; ha altresì sostenuto che il piccolo suolo in contesa sarebbe, in realtà, di sua esclusiva proprietà (per acquisto fattone nel 1965 da
), come dimostrerebbe la ricostruzione cronologica di tutte le vicende Persona_2 amministrative e negoziali intervenute in relazione allo stesso dal 1951 in poi. In relazione al lamentato stillicidio, il ha invece evidenziato di aver tentato di effettuare dei CP_7 lavori di completamento e manutenzione delle gronde, ma di essere stato bloccato dal ricorso possessorio promosso proprio dal , che ha poi condotto all'emanazione di un Persona_1 ordine giudiziale (confermato anche in appello con sentenza n. 891/11, in atti) di rimozione dell'impalcatura allocata a tal fine sul suolo in questione. Ha infine spiegato domanda riconvenzionale di revindica tesa ad ottenere l'accertamento in proprio favore della proprietà del prefato lembo di terreno, nonché la condanna degli attori alla chiusura di una piccola finestra da essi realizzata in violazione delle distanze legali in materia di vedute e alla rimozione della rete metallica dagli stessi apposta all'ingresso del vialetto, che precluderebbe tuttora l'accesso e il completamento dei lavori di intonacatura e pitturazione della facciata del locale, con gravi danni da infiltrazioni, pure da risarcirsi.
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In corso di causa gli attori hanno proposto, in data 1°/02/2007, ricorso possessorio (ulteriore rispetto a quello che ha condotto alla cit. sentenza n. 891 della Corte d'Appello di Bari), lamentando che, in data 14/12/2006, il convenuto avrebbe loro impedito l'esecuzione di alcuni lavori di manutenzione sulla fascia di suolo de qua, consistenti nella realizzazione di un massetto in cemento. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile con ordinanza resa dal G.I. il 23/10/2007. Il giudizio di merito è stato istruito, oltre che in via documentale, a mezzo delle prove testimoniali addotte da ambo le parti e di ctu. Dopo l'interruzione del giudizio per morte del convenuto e la sua riassunzione ad opera del figlio
, rigettata la richiesta attorea di rinnovazione della ctu espletata, all'udienza del Controparte_9 24/09/2020 la causa è stata infine riservata per la decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per lo scambio di conclusionali e repliche.
******** Preliminarmente, va accolta l'istanza della difesa attorea di rimessione nel termine per il deposito delle memorie conclusive di replica. Risulta infatti dagli atti che dette memorie sono state tempestivamente inoltrate dall'avv. F.sco P. Di Stefano alle ore 18.22 del giorno di scadenza (14/12/2020) del secondo termine ex art. 190 c.p.c., con generazione, da parte del sistema, delle ricevute sia di accettazione che di avvenuta consegna;
che, ciò nonostante, alle ore 19.59 dello stesso giorno è stata recapitata al medesimo avvocato PEC attestante l'esito dei controlli automatici recante la dicitura “Codice: -1 errore imprevisto, sono necessarie verifiche tecniche da parte dell'ufficio ricevente”; che solo il giorno successivo (15/12/2020, data del deposito telematico sia dell'istanza di rimessione in termini sia della stessa memoria di replica già inviata), il difensore degli attori ha potuto appurare presso la Cancelleria che l'atto telematico in questione non era mai giunto a destinazione. Poiché le ricevute inizialmente generate dal gestore sono idonee a dimostrare l'avvenuto invio entro il termine di scadenza dell'atto, ragionevolmente non pervenuto per un malfunzionamento del sistema non imputabile al procuratore degli attori, le memorie di replica prontamente depositate il giorno dopo l'accertato disservizio devono dunque ritenersi tempestive ed acquisibili al giudizio. Nel merito, all'esito dell'ampia istruttoria condotta in seno all'annoso giudizio scaturito dai turbolenti rapporti di vicinato esistenti tra le parti sin dagli anni '70, la domanda principale degli attori deve ritenersi infondata. Oggetto di contesa è l'intera fascia di suolo, oggi della larghezza di mt 2,75, posta a separazione tra le proprietà , dell'estensione complessiva di mq. 39 circa (giusta misurazioni Controparte_10 effettuate dal ctu ing. in assenza di rilievi, nel contraddittorio tra le parti), di cui mq. 16 Persona_3 ubicati a livello stradale del GO SC di MO (su cui si lamenta lo stillicidio) ed i restanti mq. 23 compresi, a causa di una differenza di quota di mt 3,50, al livello stradale del retrostante spiazzo comunale e costituenti uno spazio vuoto, divenuto ricettacolo di rifiuti, all'interno del quale prospetta la (seconda) porta di sicurezza di quel lato, di cui è contestata l'apertura. Sono note le tormentate vicende amministrative e dispositive che hanno interessato l'intera zona de qua, come puntualmente e dettagliatamente ricostruite in ordine cronologico dal ctu secondo un elenco da intendersi qui richiamato e trascritto, che trova preciso riscontro nell'ampia documentazione allegata agli atti. Preliminare ad ogni altra questione è l'accertamento della proprietà della prefata striscia di terreno, sia ai fini del vaglio dell'eccezione di carenza di legittimazione attiva degli istanti ad agire in negatoria servitutis, sia ai fini dell'esame della domanda riconvenzionale di revindica avanzata dai . CP_7 Sotto il primo profilo, va infatti osservato che se è vero che, in tema di azione negatoria, “poiché la titolarità del bene si pone come requisito di legittimazione attiva e non come oggetto della controversia, la parte che agisce in giudizio non ha l'onere di fornire la prova rigorosa della proprietà, come accade nell'azione di revindica, essendo sufficiente la dimostrazione con ogni mezzo del possesso del fondo in forza di un valido titolo di proprietà, mentre incombe sul convenuto l'onere di provare l'esistenza del diritto di compiere l'attività lamentata come lesiva dall'attore” (sic Cass. 2004/n. 10149; Cass. 2007/n. 1409; Cass. 2014/n. 21851; Cass. 2017/n. 472; Cass. 2019/n. 8694), è pur vero però che restava comunque onere degli attori/eredi dimostrare l'esistenza in proprio favore di un valido titolo CP_3 di acquisto (derivativo o originario) del bene nell'ambito del presente giudizio petitorio, su cui, per la sua diversa natura, non incidono affatto gli esiti favorevoli del precedente giudizio possessorio
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culminato nella cit. sentenza d'appello n. 891/11. Una tale prova è tuttavia mancata. Per dimostrare il loro titolo di acquisto gli attori hanno richiamato:
--l'atto del 8/03/1965 con cui , dante causa del defunto , Controparte_8 Persona_1 acquistò dal nonostante il parere contrario espresso sia dalla Commissione Parte_2 edilizia che dall' , un piccolo pezzo di strada comunale di mq. 60, attraversato dalla Parte_3 fogna pubblica ed individuato al fgl. 20, p.lla 300-1/2a, da distaccarsi dalla maggior superficie di complessive are quattro e centiare trenta, giusta tipo di frazionamento presentato dal geom. ; CP_11
--l'atto notarile del 4/04/1970 con cui il ha venduto ai coniugi il CP_8 Controparte_12 fabbricato da lui parzialmente realizzato -come si vedrà in seguito- su un sito diverso dal predetto suolo ceduto dal Comune;
--l'atto del 5/06/1987 con cui il su istanza del , ha Parte_2 Persona_1 ceduto a quest'ultimo il diritto di superficie su un'area demaniale di mq. 136 (quella di ingombro del fabbricato costruito dal ) al fine di rendere possibile il condono dell'abuso edilizio perpetrato CP_8 da quest'ultimo mediante l'edificazione dell'immobile in gran parte su suolo di proprietà comunale, diverso da quello ceduto nel 1965. Sulla base di tali vicende dispositive, gli istanti sostengono che la superficie originariamente acquistata dal con l'atto del 8/03/1965 sarebbe stata “attaccata” ai locali di parte convenuta e CP_8 ricomprenderebbe sia il fabbricato che la striscia laterale di suolo posta a separazione dalla proprietà
. CP_7 Così non è. Prescindendo dalle contrapposte deposizioni rese dai tecnici, geom. da un Testimone_1 lato, ed ing. , dall'altro, in quanto valutative e non supportate da alcun elemento di Testimone_2 certezza oggettiva circa la reale appartenenza della striscia di suolo in questione (incertezza, per il vero, alimentata nel corso degli anni anche dal confusionario e disinvolto operato degli amministratori locali dell'epoca, come emergente dagli atti) e precisando subito che le mappe e planimetrie catastali allegate agli atti non possono costituire prova sufficiente di un diritto di proprietà che va accertato sulla base dei rispettivi titoli di provenienza, deve sicuramente escludersi che il suolo di 60 mq. acquistato dal con l'atto del 8/03/1965 potesse coincidere con la fascia di terreno Controparte_8 per cui è causa. Oltre che per le sue diverse forme e dimensioni (rettangolo di 6 x 10), il predetto suolo di 60 mq. – come accertato dal ctu – non corrisponde nemmeno graficamente allo spazio di isolamento per cui è causa, essendo in parte ubicato addirittura oltre il fabbricato di proprietà e sul fronte opposto alla CP_3 striscia di terreno qui in contesa. E' sufficiente la semplice consultazione dell'all. 4 alla ctu per rendersi conto di tale netta diversità. E del resto, già sotto un profilo logico non è seriamente ipotizzabile che il Parte_2 abbia potuto nel 1965 (epoca in cui, come si vedrà meglio in seguito, già esisteva il fabbricato oggi dei
) cedere al a fini edificatori un'area di 60 mq immediatamente adiacente ad un CP_7 CP_8 cinema, senza curarsi delle norme di sicurezza all'epoca già in vigore che vietavano in via assoluta l'ostruzione delle uscite laterali del locale pubblico. In realtà, anche gli ulteriori dati obiettivi accertati dal ctu depongono in senso nettamente contrario alla tesi attorea:
--l'atto pubblico del 4/04/1970 trasferì ai coniugi il solo fabbricato realizzato dal Controparte_12
(in detto atto non vi è invero il minimo accenno alla vendita anche di aree adiacenti o CP_8 pertinenziali all'edificio);
--la p.lla 467 del fgl. 20 (di cui gli eredi assumono di essere comproprietari), p.lla mai CP_3 rappresentata graficamente nelle mappe ufficiali, origina dalla p.lla 300-1/2a;
--la p.lla 300-1/2a proviene, a sua volta, per distacco da una maggiore estensione di suolo censito a
“strada pubblica”, come conferma lo storico della partita 3407;
--il tipo di frazionamento redatto dall'ing. ed allegato all'atto di concessione del diritto di Tes_2 superficie del 1987, sulla cui scorta gli attori hanno volturato catastalmente a proprio favore la p.lla 467 (divenendo così destinatari delle plurime ordinanze sindacali che, nel corso degli anni, hanno ingiunto loro la bonifica e pulizia dello spazio vuoto su cui affaccia la seconda porta di sicurezza del Part cinema), non risulta essere mai stato registrato presso l'
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--contrariamente a quanto sostenuto dal ctp degli attori, non esiste alcuna evidenza obiettiva che la p.lla 300-1/2a fosse “attaccata” alla p.lla 300, ma sussistono, anzi, plurimi elementi in senso contrario. Premesso che è un dato accertato che il cinema preesistesse alla costruzione del fabbricato del
[...]
(vd. foto storica n. 1 allegata alle memorie istruttorie a firma dell'avv. C. Naborre), è agevole CP_8 rilevare che, se davvero il suolo di 60 mq. fosse stato direttamente a confine/contatto col fabbricato di proprietà , non troverebbe nessuna spiegazione logica la scrittura privata intervenuta il CP_7 4/11/1964 tra (colui che costruì il cinema Ideal a metà degli anni '50) e Persona_2 CP_8
con la quale i due predetti concordarono le modalità della futura edificazione del fabbricato
[...] del in modo da evitare che lo stesso costituisse ostacolo per l'utilizzo delle porte di sicurezza CP_8 del cinema esistenti fin dalla nascita dello stesso, consentendo a quest'ultimo di occupare in lungo 25 cm della larghezza originaria (3 mt) della fascia di suolo in contesa in cambio dell'impegno del medesimo a non aprire vedute su quel lato e a fare in modo che il proprio muro perimetrale servisse da appoggio per la costruzione di un “passetto” con sovrastante solaio di copertura, funzionale all'uso delle uscite laterali del cinema, con previsione che il muro perimetrale dell'abitazione del CP_8 sarebbe diventato comune all'esito della costruzione -di fatto mai avvenuta- del cit. passetto. Le foto allegate dimostrano inequivocabilmente che tale scrittura non solo fu firmata, ma trovò anche esecuzione parziale mediante la predisposizione della pattuita risega di 25 cm che doveva servire come punto di appoggio del predetto solaio di copertura. Ma vi è di più. Della non appartenenza a sé della striscia di suolo in questione era perfettamente consapevole lo stesso
, come emerge chiaramente dal tenore dell'esposto da lui presentato il Persona_1 27/05/1977 al Comitato di Controllo per gli enti locali della Regione Puglia, nel quale egli riconosceva espressamente che la sua proprietà si estendeva fino alla risega esterna messa al di sotto del muro perimetrale della propria abitazione (che dunque confinava con lo spazio di isolamento e non direttamente col cinema Ideal) e, nel lamentarsi del mancato accoglimento, da parte del della Pt_2 propria richiesta di acquisto della striscia di terreno che il aveva chiesto di comprare per Parte_4 la realizzazione del prefato passetto, chiedeva sospendersi l'esecutività della delibera consiliare autorizzativa della vendita n. 73/70, a suo dire illegittima anche per non aver l'ente considerato la presenza di una canna fumaria sul muro perimetrale del proprio fabbricato (delibera in seguito revocata). Né può ritenersi prova del contrario il “ritrovato frazionamento” del geom. M. allegato all'atto CP_11 CP di compravendita intervenuto l'8/03/1965 tra il e che, oltre ad Parte_2 CP_8 esser stato prodotto tardivamente dalla difesa attorea, deve essere comunque letto ed interpretato in maniera corretta: come emerge infatti dalla chiara intestazione del relativo estratto di mappa, detto frazionamento, datato 24/04/1964, fu effettuato sulla mappa terreni in cui non era riportato il (già preesistente) fabbricato adibito a cinema, né poteva esserlo, visto che, ancora nell'atto di vendita intervenuto tra e il 15/12/1965, detto edificio non risultava ancora accatastato Persona_2 CP_7 CP_ (vd. planimetria geom. del 29/11/1965 allegata alla domanda di voltura). In definitiva, non vi è alcuna prova che la striscia di terreno in contesa fosse ricompresa nell'atto di trasferimento del 8/03/1965 in favore del né che il suolo di 60 mq. da lui così acquistato Parte_5 confinasse direttamente col cinema Ideal, ma vi sono, al contrario, plurimi elementi oggettivi (stato iniziale dei luoghi) e soggettivi (consapevolezza del di segno opposto. Parte_6 Da tanto deriva il rigetto della domanda attorea sia nella parte relativa alla negatoria servitutis che nella parte in cui si lamenta ex art. 908 c.c. l'illegittimo stillicidio di acque piovane che, come accertato, non scorrono su fondo di proprietà degli eredi . CP_3 Nemmeno però sussiste la prova rigorosa dell'appartenenza della striscia di suolo per cui è causa al (che, nel giudizio possessorio culminato nella sentenza di appello n. 891/11, ha sostenuto la Parte_4 tesi della proprietà comunale). E' noto che chi agisce in revindica deve fornire la piena prova della proprietà del bene, dimostrando il suo titolo di acquisto e quello dei suoi danti causa fino ad un acquisto a titolo originario. Premesso che le norme amministrative di sicurezza citate dalla difesa attorea non possono evidentemente determinare l'attribuzione di un diritto di proprietà se manca il titolo, la base primaria di indagine è, ancora una volta, costituita dall'esame e dalla valutazione degli atti di acquisto (Cass. 2013/n. 26992).
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Ora, l'atto di vendita per notar del 15/12/1965 documenta innanzitutto che Per_4 Persona_2
alienò a un fabbricato adibito a cinematografo, non riportato nel NCEU e
[...] Controparte_7
“…costituito da un atrio, da una sala per proiezioni, una cabina ed un vano seminterrato sottostante a Co parte della sala e dall'area di risulta. Il complesso confina … con fabbricato di proprietà CP_8 mercé spazio di isolamento..”; il fabbricato venduto insisteva su un'area di are tre e centiare
[...] sessanta, distinta in catasto alla ex partita 1677, foglio di mappa 20, particella 300, originariamente destinata a pascolo, acquistata dal venditore con atto di vendita per notar di Persona_2 Per_5 AC in data 31/01/1951; nella vendita era compreso ogni accessorio, dipendenza e pertinenza del fabbricato in contratto “e, particolarmente, lo spiazzo antistante alla porta di accesso, spiazzo della superficie di circa metri quadri trentasette acquistato dal Comune di TT S. IO con atto di compravendita rogato dal Segretario comunale pro-tempore in data 2/07/1956…” (è dunque assodato che l'area di mq. 37,20 acquistata nel '56 dal Comune non coincida con il cit. spazio di isolamento laterale, ma con la zona antistante al cinema adibita ad intrattenimento dei clienti del bar, oggi censita come p.lla 464). Già dal tenore letterale di tale atto di provenienza si evincono due dati: il primo è che lo spazio di isolamento viene citato, nella descrizione dell'immobile, solo ai fini dell'indicazione di uno dei confini;
il secondo è che, all'art. 2, tra gli accessori e pertinenze trasferiti con la vendita, viene espressamente indicato lo spiazzo antistante, ma non la fascia di isolamento laterale. Sostiene, a questo punto, la difesa di che detta fascia di isolamento coinciderebbe Controparte_9 con l'area di risulta indicata in atto (cioè con la porzione di suolo residuata dopo la costruzione del cinema). Non risulta tuttavia alcuna evidenza obiettiva della fondatezza di una simile affermazione di parte, per
[... supportare la quale sarebbe stato quantomeno necessario produrre il precedente atto per notar
del 1951 onde consentire di verificare quale fosse l'effettiva estensione della superficie della Per_5 p.lla 300 (che negli anni aveva subìto una variazione di consistenza -vd. storico UTE del 10/01/1978, in atti) venduta dai al , in modo da ricavare per differenza l'eventuale presenza Parte_7 Persona_2 di un'area di risulta rispetto alla sagoma di ingombro del cinema su di essa edificato. L'atto del 1951 non è mai stato prodotto in giudizio. Non solo. Esistono comunque vari elementi di segno contrario che smentiscono la tesi di parte convenuta. E' innanzitutto agli atti la domanda del 10/10/1970 inoltrata dallo stesso al Controparte_7 [...] per l'acquisto di un piccolo lotto di suolo comunale adiacente al cinema al fine di Parte_2 realizzare una passerella di m. 2,60 a servizio di una uscita di sicurezza, domanda motivata dal fatto che tale uscita protendeva nel vuoto, con grave pericolo nel corso delle proiezioni dei film. Tale richiesta, analoga a quella avanzata pure dal nello stesso periodo, fu anche assentita CP_3 con la cit. delibera consiliare n. 73/70 che, dando priorità, tra i due litiganti, alle esigenze di sicurezza del cinema, autorizzò l'alienazione al -in seguito non più formalizzata per l'inerzia di CP_7 quest'ultimo e l'opposizione del di 39 mq di suolo (si noti, superficie esattamente CP_3 coincidente con l'estensione della fascia di isolamento per cui è causa). Dopo l'esposto del 1977 e la richiesta di parere legale al prof. Avv. E. Dalfino, il Parte_2 revocò tuttavia nel 1983 la cit. delibera n. 73, sul presupposto, mai rilevato prima, che il suolo
[...] concesso al risultasse già alienato nel 1965 al (circostanza oggi smentita dalla CP_7 Parte_5 nota in atti del 15/04/2019 a firma del responsabile dell'Ufficio Tecnico del Parte_2 ing. che attesta, confermando l'esattezza delle conclusioni cui è giunto il ctu, che lo Persona_6 spazio tra il lato destro del bar e il muretto è di proprietà comunale, come da planimetria CP_7 allegata alla stessa nota). A dimostrare ulteriormente che la fascia in questione fosse, in realtà, un relitto stradale vi è infine proprio il particolare stato dei luoghi, come ritratto nella foto storica innanzi detta, che evidenzia come, sin dall'epoca di ultimazione della costruzione del cinema, detta fascia si trovasse in parte sbancata verosimilmente per le ragioni indicate dal nell'esposto a sua firma (cioè perché CP_3 l'amministrazione comunale di allora intendeva realizzare in loco, attraverso l'avvio di quello scavo, un interrato per il deposito dei mezzi della nettezza urbana, per la cui copertura aveva anche chiesto un contributo di spesa all'allora proprietario del cinema RO A., visto che questi si sarebbe in tal modo giovato di un piano di calpestio per la seconda uscita di sicurezza di quel lato).
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Se davvero il cd. spazio di isolamento fosse stato ricompreso nella vendita in favore del Persona_2 non solo non sarebbe esistito quello scavo (pacificamente da lui non eseguito), ma nemmeno vi sarebbe stato ostacolo a riempirlo nel corso dei lavori di costruzione del cinema in modo da rendere utilizzabile una porta di sicurezza che, ora come allora, per il fatto di affacciarsi sul vuoto, resta del tutto inutilizzabile per la funzione cui è destinata, pur potendo comunque servire per fini di areazione. A fronte di tale quadro complessivo, il sol fatto che, con la scrittura privata firmata nel 1964 col
[...]
, il abbia disposto di una parte della suddetta fascia per concordare i modi della CP_8 Persona_2 futura edificazione del frontista non è affatto sufficiente a costituire in suo favore un titolo di proprietà inesistente, di cui lo stesso non era peraltro certo, se è vero che, nel preliminare firmato Persona_2 col , dava atto dell'esistenza della cit. convenzione, di cui il promissario acquirente era a CP_7 conoscenza, e prometteva di cedere a questi i diritti da essa derivanti, ma non assumeva alcuna responsabilità per la validità della convenzione stessa. Poiché, alla stregua delle complessive risultanze istruttorie, deve concludersi che la striscia di terreno in contestazione non appartiene né all'una, né all'altra delle parti processuali, anche la domanda riconvenzionale spiegata da parte convenuta (ad esclusione di quella risarcitoria, fatta oggetto di espressa rinuncia negli atti conclusivi) va, in definitiva, integralmente rigettata. Il mancato accoglimento della esclude infatti che i abbiano diritto ad ottenere la CP_15 CP_7 rimozione della rete metallica apposta dagli attori sulla proprietà di terzi e la chiusura della finestra che, proprio per la presenza nel mezzo di un fondo altrui, non vìola in danno dei convenuti il disposto dell'art. 905 c.c.; l'anzidetta chiusura della piccola finestra posta vicino alla canna fumaria dei
non può essere invocata nemmeno sulla base della convenzione firmata dal il CP_3 CP_8 4/11/1964 che, in quanto non trascritta, né richiamata nell'atto di vendita del 4/04/1970, non è opponibile agli attori, né obbliga gli stessi, ad essa estranei. Per il principio di soccombenza reciproca, le spese di lite (comprese quelle relative al giudizio possessorio promosso in corso di causa) vanno integralmente compensate tra le parti, anche tenuto conto del fatto che il contrasto è stato almeno in parte alimentato negli anni dal confusionario ed ondivago operato del Pt_2 Parte_2 I costi della ctu espletata rimangono invece a definitivo carico di entrambe le parti processuali, ciascuna per la metà.». I.B. IL PROCESS O D I APPEL LO. I.B.
1. con atto di citazione notificato in data 10/12/2021, Parte_1 proponeva appello, nei confronti di Controparte_2
Controparte_3 Controparte_4 CP_5
nonché di , contro la predetta sentenza,
[...] Controparte_6 chiedendo a questa Corte di voler , in accoglimento dell'interposto gravame ed in consequenziale riforma della decisione impugnata, così provvedere:
preliminarmente, disporre la rinnovazione della c.t.u., nominando all 'uopo un nuovo consulente che accertasse l'evidenza storica della proprietà in capo “agli appellanti”1, ponendo al nominando consulente i seguenti quesiti: a) ricostruire le varie vicende traslative che avevano interessato gli immobili delle parti in causa;
b) accertare, sulla scorta dei titoli di provenienza, a chi appartenesse per tutta la sua lunghezza la striscia di terreno in contestazione;
nel merito: 1) accertare e dichiarare che la fascia di terreno esistente fra il fabbricato dei ed il fabbricato del Cinema Parte_8
“Ideal”, estesa al limite del passetto in cemento già esistente e fino allo spigolo inferiore del fabbricato del cinema, era di proprietà di lui appellante e di , quali Parte_1 Controparte_6 aventi causa per successione ereditaria da ordinandone Controparte_7 di conseguenza la retrocessione del possesso in loro favore;
2) ordinare la
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chiusura della finestra aperta sulla facciata del fabbricato dei
[...]
in violazione delle norme sulle distanze minime delle Parte_10 altrui proprietà; 3) ordinare l'immediata rimozione della recinzione metallica che ostruiva l'accesso al vicoletto ed in ogni caso ordinare che sul suolo venissero montate le attrezzature necessarie per il completamento delle opere di finitura esterna e coibentazione;
4) condannare i resistenti alla rifusione di spese, diritti e onorari di causa del doppio grado di giudizio. I.B.
2. Con “comparsa di costituzione con appello incidentale tempestivo” depositata telematicamente in data 09/01/2022 , si Controparte_6 costituiva nel giudizio di appello, chiedendo a questa Corte di voler , in accoglimento dell'appello principale e/o di quello incidentale autonomo ed in parziale riforma della sentenza impugnata, così provvedere:
➢ nel merito: 1) dichiarare che la fascia di terreno esistente fra il fabbricato dei ed il fabbricato del Cinema Ideal, come rappresentata CP_3 nella planimetria del c.t.u., per 39 mq (dei quali: 16 mq ubicati nella parte sovrastante costituita dal passetto in cemento già esistente, dallo spigolo del muro del fabbricato di controparte fino al parapetto;
23 mq nella parte sottostante la seconda uscita del cinema, dal muro di contenimento in tufi allo spigolo di quest'ultimo fabbricato), era di proprietà di CP_7
dante causa, per successione ereditaria, di lui appellante
[...] incidentale e dell'appellante principale Controparte_6
2) per l'effetto, accogliere anche la domanda di Parte_1 rivendica in relazione a quest'ultima porzione di suolo di 23 mq, ed occorrendo anche in relazione all'altra porzione di 16 mq, in base al titolo derivativo ed ove occorresse anche in base all'usucapione sussistendone i presupposti, e di conseguenza ordinare a controparte la retrocessione del possesso in favore di lui appellante incidentale Controparte_6
e dell'appellante principale 3) sempre per
[...] Parte_1 l'effetto, ordinare la chiusura della finestra aperta nel 1993 sulla facciata del fabbricato dei , in violazione della norma Parte_8 sulla distanza minima prevista dall'art. 905 c.c., rispetto alla proprietà ; 4) infine, ordinare l'immediata rimozione della recinzione CP_7 metallica che ostruiva l'accesso alla su dett a porzione sottostante di 23 mq;
➢ in via istruttoria: ove ritenuto opportuno, disporre c.t.u. per eventualmente accertare l'ubicazione dell'area di risulta di cui all'atto del 15/12/1965, tenendo conto della superficie della p.lla 300 e di quella del cinema. I.B.
3. Con “comparsa di costituzione e risposta e appello incidentale”, depositata telematicamente in data 09/03/2022 , Controparte_2
e Controparte_3 Controparte_4 CP_5
si costituivano nel giudizio di appello, deducendo l'infondatezza
[...] degli appelli, principale e incidentale, proposti rispettivamente da Pt_1 e nonché proponendo appello
[...] Controparte_6 incidentale. Pertanto, chiedevano a questa Corte di voler così provvedere: 1) in via principale e nel merito, accogliere il proposto appello incidentale e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata:
- accertare e dichiarare che la fascia di terreno riportato in catasto al foglio 20 particella 467 (ex 300 1/2A) di 60 mq era di proprietà di loro appellanti incidentali , per Parte_8
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successione ex lege in morte del de cuius Persona_1
[...]
- accertare e dichiarare la situazione antigiuridica e condannare e a tenere chiusa Parte_1 Controparte_6 la porta e a porre in essere le opere atte ad escludere ogni possibilità di veduta sul fondo di proprietà di loro appellanti incidentali;
Parte_8
- condannare e a Parte_1 Controparte_6 ridurre e/o aumentare lo sporto di gronda del fabbricato e a porre in opera un canale di gronda che consentisse la raccolta e la dispersione delle acque meteoriche sul suo fondo;
- condannare e al Parte_1 Controparte_6 risarcimento dei danni;
2) in via principale e nel merito , rigettare l'appello principale proposto da e l'appello incidentale proposto da Parte_1 [...]
in quanto infondati in fatto ed in diritto, disattendendo Controparte_6 tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellante principale e dall'appellante incidentale per tutti i motivi esposti in atto;
3) in via istruttoria, disporre la rinnovazione della c.t.u. al fine di : a) accertare la proprietà della particella 467 (ex 300 1/2A) di mq 60 in capo a loro appellanti incidentali;
Parte_8 b) indicare il tipo di interventi necessari ad evitare lo scolo dei canali di gronda del fabbricato dei all'interno della striscia di CP_7 terreno e a consentire ai la raccolta e lo smaltimento CP_7 delle acque meteoriche all'interno del proprio fondo;
4) condannare e al Parte_1 Controparte_6 pagamento di spese e competenze del doppio grado di giudizio. I.B.
4. All'udienza 'cartolare' del giorno 26/09/2023 la Corte, verificato che le parti avevano depositato note scritte ex art. 127 ter c.p.c., si riservava e con successiva ordinanza pronunciata in data 28/12/2023-09/01/2024, a scioglimento della riserva, disponeva la rinnovazione della c.t.u., all'uopo nominando l'ing. NC IS, e rinviava il processo, per il giuramento del c.t.u. ed il conferimento dell'incarico peritale, all'udienza del giorno 20/02/2024. A sostegno di tale decisione la Corte osservava: che, avuto riguardo al thema disputandum tra le parti, ai fini del decidere appariva necessario disporre la rinnovazione della c.t.u. (peraltro sollecitata sia dall'appellante principale sia dagli appellanti incidentali) sulla base dei quesiti già posti in primo grado, tenendo altresì conto delle deduzioni f ormulate da nell'atto di citazione in appello e nelle difese scritte Parte_1 conclusive, da nella comparsa di costituzione e Controparte_6 nelle difese scritte conclusive, da Controparte_2
e Controparte_3 Controparte_4 CP_5
nella comparsa di c ostituzione e nelle difese scritte conclusive, onde
[...] (previa descrizione dello stato dei luoghi, corredata di documentazione fotografica e planimetrica): ) accertare – tenuto conto dei titoli di acquisto (la corretta interpretazione dei quali presuppone va la precisa individuazione della situazione originaria dei luoghi nonché di quella determinata dalle modifiche e dalle successive vicende traslative degli immobili intervenute nel corso del tempo, come risultanti dagli atti e dai documenti versati in atti) e del complessivo compendio probatorio (orale e documentale) acquisito nel giudizio
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di primo grado nonché delle censure formulate dalle parti nel giudizio di appello – se la striscia di terreno oggetto di contesa tra le parti [così descritta nella sentenza impugnata, anche sulla scorta delle indagini tecniche espletate dal c.t.u. nominato in primo grado: «…intera fascia di suolo, oggi della larghezza di mt 2,75, posta a separazione tra le proprietà Controparte_16 dell'estensione complessiva di mq. 39 circa (giusta misurazioni effettuate dal ctu ing. in assenza di rilievi , nel contraddittorio tra le parti), di Persona_3 cui mq. 16 ubicati a livello stradale del GO SC di MO (su cui si lamenta lo stillicidio) ed i restanti mq. 23 compresi, a causa di una differenza di quota di mt 3,50, al livello stradale del retrostante spiazzo comunale e costituenti uno spazio vuoto, divenuto ricettacolo di rifiuti, all'interno del quale prospetta la (seconda) porta di sicurezza di quel lato, di cui è contestata l'apertura.»] fosse di proprietà (per l'intero o in parte) di Controparte_17 e (quali eredi di ovvero fosse Controparte_6 Controparte_7 di proprietà (per l'intero o in parte) di Controparte_2
e Controparte_3 Controparte_4 CP_5
(quali eredi di ) ovvero fosse di proprietà
[...] Persona_1 (per l'intero o in parte) di terzi (e segnatamente del Comune di TT SAIO); ) accertare l'esatta ubicazione dell'area di risulta di cui all'atto di vendita del 15/12/1965, tenendo conto della superficie della p.lla 300 e di quella del cinema, in ogni caso precisando se detta area di risulta si identificasse, in tutto o in parte, con la striscia di terreno oggetto di contesa tra le parti;
) accertare la proprietà della particella 467 (ex 300 1/2A) di mq 60 in capo a Controparte_2 Controparte_3 e precisando se la striscia Controparte_4 Controparte_5 di terreno oggetto di contesa tra le parti rientr asse (per l'intero o in parte) in essa ed indicando, in caso di risposta affermativa a quest'ultimo quesito, gli interventi necessari ad evitare lo scolo dei canali di gronda del fabbricato dei germani all'interno di detta striscia di terreno e a consentire ai CP_7 germani la raccolta e lo smaltimento delle acque meteoriche CP_7 all'interno del proprio fondo. I.B.
5. All'udienza 'cartolare' del giorno 20/02/2024 la Corte, verificato che il c.t.u. nominato aveva depositato telematicamente dichiarazione di giuramento con firma digitale, ex art. 193 c.p.c., e che le parti avevano depositato note scritte ex art. 127 ter c.p.c., si riservava e, con successiva ordinanza pronunciata in data 20-26/02/2024, a scioglimento della riserva, così provvedeva: 1) conferiva al c.t.u. l'incarico di rispondere ai quesiti formulati nella parte motiva dell'ordinanza collegiale in data 28/12/2023 ; 2) disponeva che il c.t.u. comunicasse alle parti il luogo, la data e l'ora di inizio delle operazioni peritali;
3) autorizzava le parti alla nomina di propri cc.tt., ove non già effettuata, fino alla data indicata sub 2); 4) fissava al c.t.u. il termine di giorni 90 (a decorrere dalla comunicazione dell'ordinanza) per trasmettere la relazione peritale alle parti , alle parti il termine di ulteriori giorni 30 per trasmettere al c.t.u. le proprie osservazioni sulla relazione peritale , al c.t.u. il termine di ulteriori giorni 30 per depositare in Cancelleria la relazione peritale unitamente alle osservazioni delle parti ed alla sintetica valutazione delle stesse;
5) assegnava al c.t.u. un acconto di €. 500,00, che poneva, in via provvisoria, a carico di tutte le parti, in solido tra loro;
6) rinviava la causa all'udienza collegiale 'cartolare' del giorno 15/10/2024. I.B.
6. In data 23/07/2024 il c.t.u. depositava l'elaborato peritale.
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I.B.
7. Con provvedimento in data 15/10/2024 la Corte, preso atto che le parti avevano precisato le conclusioni come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. inviate telematicamente in sostituzione dell'udienza in pari data, riservava la causa per la decisione, all'esito della scadenza dei termini assegnati alle parti per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ai sensi del combinato disposto degli artt. 352 comma 1° e 190 comma 1° c.p.c. II. MOTIVI DELLA DECISIONE II.A. L'ECC EZ IONE D I IN AMM ISSIBIL IT À D EL L'APPEL LO INC ID ENT ALE PRO POS TO DA
Controparte_2 Controparte_3 CP_4
E
[...] Controparte_18 ha eccepito l'inammissibilità dell'appello Controparte_6 incidentale proposto da Controparte_2 CP_3
e sotto un
[...] Controparte_4 Controparte_5 duplice profilo: 1) per decadenza;
2) per violazione dell'art. 342 c.p.c. II.A.1. L'eccezione di inammissibilità per decadenza. II.A.
1.a. A sostegno dell'eccezione di inammissibilità per decadenza , ha dedotto (in buona sintesi): che Controparte_6 [...]
e Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 erano attori in primo grado, avendo proposto la Controparte_5 domanda principale, sicché il rigetto di detta domanda da parte del Tribunale di Foggia determinava un interesse autonomo all'impugnazione che non dipendeva da quello principale relativo al rigetto della domanda riconvenzionale (difatti Controparte_2 CP_3
e avevano
[...] Controparte_4 Controparte_5 interesse a proporre appello principale , e comunque non appello incidentale tardivo come se il loro interesse dipendesse dall'impugnazione altrui ); che, pertanto, Controparte_2 Controparte_3 e avrebbero dovuto Controparte_4 Controparte_5 proporre appello incidentale entro 30 giorni dalla notifica dell'appello principale, eseguita da in data 10/12/20212; che, invece, Parte_1
Controparte_2 Controparte_3 CP_4 e avevano proposto l'appello incidentale
[...] Controparte_5 solo con la comparsa di risposta depositata telematicamente in data 10/03/20223 e dunque tardivamente, incorrendo così nell'eccepita decadenza. II.A.
1.b. L'eccezione è destituita di fondamento. II.A.
1.c. Se è indubbiamente vero che la giurisprudenza, in talune pronunce, ha affermato il principio di diritto invocato dall'eccipiente [si vedano, quanto alla giurisprudenza di legittimità, Cass., n. 27616/2019; Cass., n. 6156/2018; Cass., n. 12387/2016. Si veda altresì Cass., n. 31135/2022 (in motivazione, parag. 6) ], è però altrettanto vero che in diverse altre pronunce, anche successive a quelle sopraindicate, è stato affermato il diverso principio (condiviso da questa Corte ) secondo cui “L'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile anche se riguarda un capo della decisione diverso da quello oggetto del gravame o se investe lo stesso capo per motivi diversi da quelli già fatti valere, poiché la ratio della relativa disciplina è quella di consentire alla parte, che avrebbe di per sé accettato la decisione, di contrastare l'iniziativa della controparte, ove
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la stessa rimetta in discussione l'assetto degli interessi derivante dalla pronuncia impugnata, con la conseguenza che sussiste l'interesse ad impugnare tutte le volte che l'eventuale accoglimento del gravame principale darebbe luogo ad una soccombenza totale o più grave, secondo un'interpretazione conforme al principio di ragionevole durata del processo di cui all'art. 111 Cost., atteso che una diversa, e più restrittiva, interpretazione, imporrebbe a ciascuna parte di cautelarsi, effettuando un'autonoma impugnazione tempestiva della statuizione rispetto alla quale è rimasta soccombente.”4. II.A.
1.d. Ne consegue che Controparte_2 CP_3
e non sono
[...] Controparte_4 Controparte_5 incorsi in alcuna decadenza, avendo costoro proposto l'appello incidentale con comparsa di risposta depositata in data 09/03/2022, dunque nel rispetto del termine stabilito dall'art. 343 comma 1° c.p.c. II.A.2. L'eccezione di inammissibilità per violazione dell'art. 342 c.p.c. II.A.
2.a. A sostegno dell'eccezione di inammissibilità per violazione dell'art. 342 c.p.c., ha dedotto la mancanza di specificità Controparte_6 dell'appello incidentale proposto da Controparte_2
e Controparte_3 Controparte_4 CP_5
, per avere gli appellanti incidentali formulato censure non correlate
[...] in maniera puntuale alla sentenza impugnata. II.A.
2.b. La questione dell'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c., peraltro rilevabile anche ex officio e non sanabile per effetto dell'attività difensiva (o con la costituzione) della controparte5, non è fondata. II.A.
2.c. L'art. 342 comma 1° c.p.c. [nel testo novellato dall'art. 3 comma 26° lett. a) del D.Lg. n. 149/2022, applicabile alle impugnazioni proposte, come nel caso in esame, successivamente al 28/02/20236] recita: «L'appello si 4 così Cass., ord. n. 13651/2018. In senso conforme Cass., ord. n. 18415/2018; Cass., ord. n. 14094/2020; Cass., ord. n. 25285/2020; Cass., ord. n. 26139/2020; Cass., ord. n. 31679/2024. In senso sostanzialmente conforme, altresì, Cass., sez. un., n. 8486/2024, che ha statuito che
“L'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile anche quando riveste le forme dell'impugnazione adesiva rivolta contro la parte destinataria dell'impugnazione principale, in ragione del fatto che l'interesse alla sua proposizione può sorgere dall'impugnazione principale
o da un'impugnazione incidentale tardiva.” (ipotesi ravvisabile, nel caso in esame, con riferimento all'appello incidentale proposto da adesivo Controparte_6 all'impugnazione contro Controparte_2 Controparte_3 e destinatari dell'appello principale Controparte_4 Controparte_5 proposto da . Parte_1 5 in termini Cass., n. 18932/2016 (relativa al testo dell'art. 342 c.p.c. anteriore alla novella del 2012). In senso conforme Cass., n. 9244/2007; Cass., n. 10314/2004; Cass., n. 967/2004; Cass., n. 12218/2003; Cass., n. 10401/2001; Cass., n. 7849/2001; Cass., n. 3539/2000; Cass., n. 6335/1998; Cass., n. 4737/1986. 6 infatti, l'art. 35 del D.Lg. n. 149/2022 [come sostituito dall'art. 1 comma 380° lett. a) della L. n. 197/2022], dopo avere previsto che «Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.» (comma 1°), stabilisce che «Le norme dei capi I e II del titolo III del libro secondo [artt. 323-359 c.p.c. (N.d.E.)] e quelle degli articoli 283, 434, 436-bis, 437 e 438 del codice di procedura civile, come modificati dal presente decreto, si applicano alle impugnazioni proposte successivamente al 28 febbraio 2023.» (comma 4°). Orbene, poiché l'impugnazione oggetto del presente giudizio è stata proposta in data
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propone con citazione contenente le indicazioni prescritte nell'articolo 163. L'appello deve essere motivato, e per ciascuno dei motivi deve indicare a pena di inammissibilità, in modo chiaro, sintetico e specifico: 1) il capo della decisione di primo grado che viene impugnato;
2) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compi uta dal giudice di primo grado;
3) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.» {del tutto analogamente, l'art. 434 c.p.c. [nel testo novellato dall'art. 3 comma 31° lett. a) del D.Lg. n. 149/2022, anch'esso applicabile alle impugnazioni proposte successivamente al 28/02/20237], relativo alle controversie disciplinate dal rito del lavoro nonché a quelle previste dall'art. 447 bis comma 1° c.p.c. (in materia di locazione, di comodato e di affitto), recita: «Il ricorso deve contenere le indicazioni prescritte dall'articolo 414. L'appello deve essere motivato, e per ciascuno dei motivi deve indicare a pena di inammissibilità, in modo chiaro, sintetico e specifico: 1) il capo della decisione di primo grado che viene impugnato;
2) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compi uta dal giudice di primo grado;
3) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.»}. II.A.
2.d. La Corte suprema (dal cui autorevole insegnamento, pienamente condivisibile, non vi è ragione alcuna di discostarsi) ha chiarito che “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”8. II.A.
2.e. I novellati art. 342 comma 1° e 434 comma 1° c.p.c., dunque, impongono alla parte appellante di individuare in modo chiaro ed inequivoco il quantum appellatum, formulando, rispetto alle argomentazioni adottate dal primo Giudice, pertinenti ragioni di dissenso (consistenti, in caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o malamente valutate ovvero, per le doglianze afferenti a questioni di diritto, nella specificazione della norma appl icabile o dell'interpretazione preferibile, nonché, in relazione a denunciati errores in procedendo, nella precisazione del fatto processuale e della diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere), ma non esigono affatto lo svolgimento di un progetto alternativo di sentenza, né una determinata forma, né la trascrizione integrale o parziale della sentenz a appellata9. II.A.
2.f. Ciò chiarito, la Corte osserva che Controparte_2
e Controparte_3 Controparte_4 CP_3
successiva al 28/02/2023, trova applicazione l'art. 342 c.p.c. nel testo novellato dal D.Lg. n. 149/2022. 7 v. nota precedente. 8 in termini Cass., sez. un., n. 27199/2017. In senso conforme Cass., ord. n. 13535/2018; Cass., n. 10916/2017; Cass., n. 18932/2016, cit.; Cass., n. 20124/2015; Cass., n. 2143/2015. 9 così Cass., n. 10916/2017, cit.; Cass., ord. n. 13535/2018, cit.
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, nell'atto di impugnazione incidentale, hanno esposto con sufficiente CP_5 grado di chiarezza le questioni ed i punti contestati della sentenza impugnata e le doglianze ad essi relative (come meglio emergerà, del resto, da quanto sarà evidenziato nel prosieguo), sicché l'asserita violazione dell'art. 342 c.p.c. non è ravvisabile (fermo restando, ovviamente, che profilo del tutto diverso dall'ammissibilità è quello concernente il merito, ossia la fondatezza o no delle argomentazioni formulate dagli appellanti incidentali ). II.A.
2.g. Anche l'eccezione in esame, pertanto, va disattesa. II.A.
3. A quanto sopra esposto consegue l'ammissibilità dell'appello incidentale proposto da Controparte_2 CP_3
e
[...] Controparte_4 Controparte_5 II.B. L'APPELL O PRINCIPALE PRO POSTO D A L'APPEL LO Parte_1
INC ID ENT AL E PROPOS TO D A EN TRAM BI EREDI D I Controparte_6
L'APPELL O INC ID EN TALE PROPOST O D A Persona_7 Controparte_2
,
[...] Controparte_3 Controparte_19 UTT I ERED I D I ). Controparte_18 Persona_1 II.B.1. Premessa. II.B.
1.a. Nel giudizio di primo grado il convenuto (dante Controparte_7 causa di e , allegando di Parte_1 Controparte_6 essere proprietario a titolo derivativo – per effetto dei passaggi di proprietà indicati nella comparsa di risposta – della fascia di terreno interposta tra il proprio fabbricato e quello degli attori Controparte_2
e Controparte_3 Controparte_4 CP_5
, oggetto della pretesa avanzata da questi ultimi con l'atto di
[...] citazione, aveva chiesto al Tribunale di Foggia di voler , previo rigetto della domanda principale proposta dagli attori ed in Parte_8 accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata da lui convenuto, così provvedere: 1) accertare e dichiarare che egli convenuto era esclusivo proprietario della fascia di terreno in contestazione, estesa dal limite del passetto in cemento già esistente e fino allo spigolo inferiore del fabbricato, ordinando di conseguenza la retrocessione del possesso della fascia di terreno in favore di lui convenuto;
2) ordinare la chiusura della finestra aperta sulla facciata del fabbricato degli attori in viol azione delle norme sulle distanze minime dalle altrui proprietà; 3) ordinare l'immediata rimozione della recinzione metallica che ostruiva l'accesso al vicoletto e in ogni caso ordinare che sul suolo venissero montate le attrezzature necessarie per il completamento delle opere di rifinitura esterna e coibentazione;
4) condannare gli attori al risarcimento dei danni cagionati con la loro condotta illegittima a lui convenuto. Nel presente grado di giudizio con l'appello principale, Parte_1 ha chiesto a questa Corte di voler, in riforma della decisione impugnata, accogliere le seguenti conclusioni (nel merito): 1) accertare e dichiarare che la fascia di terreno esistente fra il fabbricato ed il Parte_8 fabbricato del Cinema “IDEAL”, estesa al limite del passetto in cemento già esistente e fino allo spigolo inferiore del fabbricato del cinema, era di proprietà di lui appellante e del germano Parte_1 Controparte_6
, entrambi quali aventi causa di per successione
[...] Controparte_7 ereditaria, ordinando di conseguenza la retrocessione in proprio favore del possesso della fascia di terreno;
2) ordinare la chiusura della finestra aperta sulla facciata del fabbricato dei in violazione Parte_8
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delle norme sulle distanze minime delle altrui proprietà; 3) ordinare l'immediata rimozione della recinzione metallica che ostrui va l'accesso al vicoletto ed in ogni caso ordinare che sul suolo ven issero montate le attrezzature necessarie per il completamento delle opere di finitura esterna e coibentazione. Sostanzialmente identiche le conclusioni formulate con l'appello incidentale da , il quale ha chiesto a questa Corte di voler, in Controparte_6 riforma della decisione impugnata, così provvedere (nel merito): 1) dichiarare che la fascia di terreno esistente fra il fabbricato dei
[...]
ed il fabbricato del Cinema Ideal, come rappresentata nella Parte_10 planimetria del c.t.u., per 39 mq (dei quali: 16 mq ubicati nella parte sovrastante costituita dal passetto in cemento già esistente, dallo sp igolo del muro del fabbricato di controparte fino al parapetto;
23 mq nella parte sottostante la seconda uscita del cinema, dal muro di contenimento in tufi allo spigolo di quest'ultimo fabbricato), era di proprietà di dante Controparte_7 causa sia di lui appellante incidentale sia Controparte_6 dell'appellante principale per successione mortis causa; Parte_1
2) per l'effetto, accogliere la domanda di rivendica in relazione a quest 'ultima porzione di suolo di 23 mq, e se necessario anche in relazione all'altra porzione di suolo di 16 mq, in base al titolo derivativo ed all'occorrenza anche in base all'usucapione sussistendone i presupposti, e di conseguenza ordinare a controparte la retrocessione del possesso in favore di loro germani;
CP_7
3) sempre per l'effetto, ordinare la chiusura della finestra aperta nel 1993 sulla facciata del fabbricato dei in violazione della Parte_8 norma sulla distanza minima prevista dall'art. 905 c.c., rispetto alla proprietà di loro germani;
4) infine, ordinare l'immediata rimozione della CP_7 recinzione metallica che ostrui va l'accesso alla su detta porzione sottostante di 23 mq. Ora, ponendo a confronto il petitum avanzato da nel giudizio Controparte_7 di primo grado con il petitum avanzato da e Parte_1 [...]
nel presente grado di giudizio, emerge chiaramente che i Controparte_6 germani , con l'appello principale e l'appello incidentale, hanno CP_7 riproposto la medesima domanda riconvenzionale originariamente proposta dal loro genitore , rigettata integralmente dal Tribunale di Foggia Controparte_7 (con la sola esclusione della pretesa risarcitoria, in quanto fatta oggetto di espressa rinuncia, da parte dei , negli atti conclusivi del primo grado CP_7 di giudizio, come evidenziato nella sentenza appellata ). Va solo precisato, per sgombrare il campo da qualsivoglia equivoco, che la circostanza che nel presente giudizio di appello abbia prospettato quale Controparte_6 titolo di acquisto della proprietà della fascia di terreno in contestazione , all'occorrenza, anche l'usucapione (deducendo la sussistenza del relativi presupposti), ossia un fatto costitutivo del diritto non menzionato nell'originaria domanda riconvenzionale ( aveva allegato di Controparte_7 avere acquistato la proprietà dell'area controversa a titolo derivativo, per effetto dei vari passaggi di proprietà indicat i nella comparsa di risposta ), non costituisce di certo un 'non consentito' mutamento della causa petendi (in ragione del divieto posto dall'art. 345 c.p.c.), poiché la proprietà e gli altri diritti reali di godimento appartengono alla categoria dei cc.dd. diritti
“autodeterminati”, in relazione ai quali la causa petendi delle relative azioni giudiziarie si identifica con i diritti stessi e non con il relativo titolo (contratto,
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successione ereditaria, usucapione, et c.) che ne costituisce la fonte10. II.B.
1.b. Altrettanto non può dirsi, invece, per l'appello incidentale proposto da Controparte_2 Controparte_3 CP_4 e per le seguenti brevi considerazioni .
[...] Controparte_5 Con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado , Controparte_2
, e
[...] Controparte_3 Controparte_4
allegando di essere comproprietari jure haereditatis Controparte_5 della fascia di terreno in contestazione (interposta tra il proprio fabbricato e quello del convenuto), avevano proposto, nei confronti di Controparte_7 domanda ai sensi dell'art. 949 c.c. (actio negatoria servitutis, diretta alla chiusura della porta dell'immobile di – poi divenuto di Controparte_7 e jure successionis – che Parte_1 Controparte_6 consentiva, a seguito dell'installazione di una ringhiera, la veduta nella fascia di terreno de qua), dell'art. 908 c.c. (diretta alla cessazione dello scarico di acque piovane dal tetto dell'immobile di proprietà di – poi Controparte_7 divenuto di proprietà di e – Parte_1 Controparte_6 nella fascia di terreno de qua, qualificabile come actio negatoria servitutis di stillicidio)11 e dell'art. 2043 c.c. (diretta al risarcimento dei danni cagionata dai fatti posti in essere da – al quale erano succeduti i suoi Controparte_7 eredi e – lesivi della Parte_1 Controparte_6 proprietà della fascia di terreno de qua). All'udienza di prima comparizione e trattazione di cui all'art. 183 comma 5° c.p.c.12, gli attori
[...]
si erano limitati da un canto a precisare la domanda ex artt. Parte_10 949, 908 e 2043 c.c. proposta con l'atto introduttivo (e cioè non avevano 10 in termini Cass., n. 23565/2019, che ha chiarito che “La proprietà e gli altri diritti reali di godimento appartengono alla categoria dei cd. diritti autodeterminati, individuati, cioè, sulla base della sola indicazione del relativo contenuto sì come rappresentato dal bene che ne forma l'oggetto, con la conseguenza che la causa petendi delle relative azioni giudiziarie si identifica con i diritti stessi e non con il relativo titolo – contratto, successione ereditaria, usucapione, ecc.
– che ne costituisce la fonte, la cui eventuale deduzione non ha, per l'effetto, alcuna funzione di specificazione della domanda, essendo, viceversa, necessario ai soli fini della prova. Non viola, pertanto, il divieto dello ius novorum in appello la deduzione da parte dell'attore – ovvero il rilievo ex officio iudicis – di un fatto costitutivo del tutto diverso da quello prospettato in primo grado a sostegno della domanda introduttiva del giudizio.”. In senso conforme Cass., n. 3192/2003; Cass., n. 12430/2001. In senso sostanzialmente conforme, altresì, Cass., n. 5894/2001; Cass., n. 15907/2000; Cass., n. 11521/1999; Cass., n. 3950/1999; Cass., n. 3749/1999; Cass., n. 9851/1997; Cass., n. 4460/1997; Cass., n. 7033/1995; Cass., n. 2621/1982; Cass., n. 4354/1980; Cass., n. 5546/1978; Cass., n. 2151/1974; Cass., n. 744/1968; Cass., n. 54/1964; Cass., n. 35/1962. 11 arg. ex Cass., ord. n. 11827/2024, che ha chiarito che “Ai sensi degli artt. 908 e 913 c.c., salvo diversa ed espressa convenzione, il fondo inferiore può essere assoggettato unicamente allo scolo di acque che defluiscono dal fondo superiore secondo l'assetto naturale dei luoghi, sicché lo stillicidio, sia di acque piovane sia, a maggior ragione, di quelle provenienti da attività umane, può essere legittimamente esercitato solo se trovi rispondenza specifica in un titolo costitutivo di servitù ad hoc.”. In senso analogo Cass., n. 7576/2007; Cass., n. 5298/1977; 12 l'art. 183 comma 5° c.p.c., nel testo vigente ratione temporis, recitava: «Nella stessa udienza l'attore può proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto. Può altresì chiedere di essere autorizzato a chiamare un terzo ai sensi degli articoli 106 e 269, terzo comma, se l'esigenza è sorta dalle difese del convenuto. Le parti possono precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate.».
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modificato la domanda originaria e tanto meno proposto ulteriori domande in reconventio reconventionis) e da altro canto a proporre, con riferimento alla domanda riconvenzionale spiegata dal convenuto, eccezione di usucapione della servitù di veduta e di passaggio . Del tutto analogamente, con la memoria depositata nel termine previsto dall'art. 183 comma 6° n. 1) c.p.c.13, gli attori avevano ribadito e precisato le domande, le Parte_8 eccezioni e le conclusioni già proposte , senza modificarle in alcun modo
[infatti gli attori , con specifico riferimento Parte_8 all'actio negatoria servitutis proposta ex art. 949 c.c. (ma altrettanto vale anche per le ulteriori pretese avanzate ex artt. 908 e 2043 c.c.), avevano testualmente dedotto quanto segue (v. pag. 2 della prima memoria ex art. 183 comma 6° c.p.c. depositata in data 21/02/2007): “Va poi ricordato che nell'actio negatoria servitutis, legittimati attivamente sono tutti gli interessati che ricevono le turbative ed invero, in caso di fondo in comproprietà, l'azione può essere esperita anche da uno soltanto dei comunisti, senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti degli altri. In ordine poi alla prova di essere proprietari del bene, si rammenta che la parte che agisce con tale azione non ha l'onere di fornire la prova rigorosa della proprietà, ma è sufficiente la dimostrazione con ogni mezzo, ed anche in via presuntiva, di possedere il fondo in forza di un titolo valido, aspettando al convenuto fare l'esistenza di diritti sul fondo”], né tanto meno avevano proposto ulteriori domande in reconventio reconventionis [che peraltro, qualora proposte con tale memoria, sarebbero state inammissibili, poiché le disposizioni del codice di rito civile all'epoca vigenti consentivano tale attività solo all'udienza di prima comparizione e trattazione (v. art. 183 comma 5° c.p.c. ), non con le successive memorie depositate nei termini perentori eventualmente assegnati dal G.I. all'udienza di prima comparizione e trattazione (v. art. 183 comma 6° c.p.c. )]. Nel presente grado di giudizio, Controparte_2 CP_3
e , oltre a
[...] Controparte_4 Controparte_5 chiedere il rigetto dell'appello principale proposto da e Parte_1 dell'appello incidentale proposto da , hanno chiesto Controparte_6 a questa Corte, proponendo appello incidentale, di voler, in riforma della decisione impugnata, accogliere le seguenti conclusioni (nel merito) : 1) accertare e dichiarare che la fascia di terreno riportato in catasto al foglio 20 particella 467 (ex 300 1/2A) di 60 mq è di proprietà di loro appellanti incidentali , per successione ex lege in morte del Parte_8 de cuius ; 2) accertare e dichiarare la situazione Persona_1 antigiuridica e condannare e Parte_1 Controparte_6 a tenere chiusa la porta del loro fabbricato e a porre in essere le opere atte ad escludere ogni possibilità di veduta sul fondo di proprietà di loro appellanti incidentali;
3) condannare e Parte_8 Parte_1 a ridurre e/o aumentare lo sporto di gronda del Controparte_6 fabbricato e a porre in opera un canale di gronda che consent a la raccolta e la dispersione delle acque meteoriche sul loro fondo;
4) condannare Pt_1 e al risarcimento dei danni .
[...] Controparte_6
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Orbene, ponendo a confronto il petitum avanzato dai
[...]
nel primo grado di giudizio con il petitum avanzato dai Parte_10
nel presente grado di giudizio, emerge Parte_8 chiaramente che costoro, con l'appello incidentale, non si sono limitat i a riproporre la domanda ex artt. 949, 908 e 2043 c.c. originariamente propost a nel giudizio di primo grado (e rigettata anch'essa integralmente dal Tribunale di Foggia), ma hanno altresì avanzato – per la prima volta – domanda diretta ad ottenere, principaliter, la declaratoria di proprietà esclusiva della fascia di terreno controversa [v. sopra, punto 1) delle conclusioni dell'appello incidentale], dunque una domanda nuova14, riconducibile all'art. 948 c.c. e soggetta al relativo onus probandi15, ben diversa da (e non rientrante, stricto sensu, in) quella originariamente proposta ai sensi degli artt. 949, 908 e 2043 c.c.: difatti, con la domanda ex artt. 949 e 908 c.c. (ed a fortiori, ex art. 2043 c.c.), l'attore non chiede accertarsi la titolarità della proprietà con statuizione autonoma idonea alla formazione del giudicato16, poiché nella domanda ex artt. 949 e 908 (ed a fortiori ex art. 2043 c.c.) la titolarità della proprietà rileva solo ai fini della sussistenza della legittimazione attiva, la dimostrazione dell a quale da parte dell'attore – soggetta ad un onus probandi meno rigoroso17 – avviene 14 cfr. Cass., n. 1020/1962, secondo cui “L'azione negatoria è data al proprietario per fare dichiarare l'inesistenza di diritti affermati da altri sulla cosa sua, onde l'accertamento della proprietà è fatto soltanto in funzione di quella determinata finalità perseguita dall'attore, ma quando questi richiede al giudice una specifica declaratoria sulla quale possa formarsi il giudicato, non si è più in presenza di una semplice azione negatoria, poiché la questione di proprietà diventa l'oggetto principale della lite.”. 15 cfr. Cass., n. 1210/2017, che ha precisato che “Colui il quale agisca per ottenere il mero accertamento della proprietà o comproprietà di un bene, anche unicamente per eliminare uno stato di incertezza circa la legittimità del potere di fatto esercitato sullo stesso, è tenuto, al pari che per l'azione di rivendicazione ex art. 948 c.c., alla probatio diabolica della titolarità del proprio diritto, trattandosi di onere da assolvere ogni volta che sia proposta un'azione, inclusa quella di accertamento, che fonda sul diritto di proprietà tutelato erga omnes.”. In senso conforme Cass., n. 4430/1985, secondo cui “Per l'azione di mero accertamento del diritto dominicale l'onere probatorio non è meno rigoroso che per l'azione di rivendicazione, in cui la condanna alla restituzione del bene rivendicato presuppone pur sempre l'accertamento della proprietà; peraltro la prova di tale diritto deve, nell'una come nell'altra ipotesi, essere correlata ai punti effettivamente controversi, potendo esservi superfluità o minore rigorosità di quella prova ove talune situazioni, rilevanti ai fini della decisione, appaiano pacifiche in causa.”. In senso sostanzialmente conforme, in precedenza, Cass., n. 2621/1982, cit., che però aveva operato, limitatamente all'azione di mero accertamento della proprietà, una puntualizzazione correlata al possesso del bene, sancendo che “A differenza dell'azione di rivendica e di quella di mero accertamento della proprietà, esercitate da chi non è nel possesso del bene, in cui l'onere della prova della proprietà è particolarmente rigoroso, non essendo l'attore assistito da alcuna posizione favorevole di possesso, nell'azione negatoria servitutis e in quella di accertamento della proprietà, chiesto da parte di chi abbia il possesso del bene, non occorre la detta prova rigorosa, tendendo tali azioni non già alla modifica di uno stato di fatto, ma soltanto rispettivamente all'accertamento negativo dei diritti vantati da terzi, anche sotto il profilo della comproprietà e alla eliminazione di uno stato di incertezza circa la legittimità del potere di fatto sulla cosa di cui l'attore è già investito.” (nel medesimo senso si erano espresse anche Cass., nn. 5701/1978, 5285/1978, 5194/1978, 4134/1976, 330/1976, 1227/1973, 2005/1969. In senso contrario si era espressa, invece, Cass., n. 1481/1973). 16 v. Cass., n. 1020/1962, cit. 17 v. Cass., ord. n. 1905/2023, che ha statuito che “In tema di actio negatoria servitutis, la titolarità del bene si pone come requisito di legittimazione attiva e non come oggetto della controversia,
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solo incidenter tantum e non principaliter18). A quanto sopra esposto consegue l'inammissibilità, per violazione del divieto di jus novorum cristallizzato nell'art. 345 c.p.c., della domanda di accertamento e dichiarazione della proprietà esclusiva della fascia di terreno controversa proposta da Controparte_2 Controparte_3 e al punto 1) delle Controparte_4 Controparte_5 conclusioni dell'appello incidentale, con conseguente rigetto dell'impugnazione in parte qua. II.B.2. I motivi di impugnazione. II.B.
2.a. Una volta delimitato esattamente il thema decidendum, può passarsi all'esame dei motivi di impugnazione . A sostegno dell'appello (principale), ha enunciato cinque Parte_1 motivi19: A) errato posizionamento del terreno ceduto dal Parte_11
a giusta nota di trascrizione del 24.10.1956,
[...] Persona_2 Registro Generale n. 13356, Registro Particolare n. 12586; B) mancata considerazione assoluta del tenore di quanto riportato sia nell'atto di accatastamento del cinema “IDEAL” che nell'atto di compravendita intervenuto fra e a firma del Persona_2 Controparte_7 Notaio , datato 15/12/1965 ; Persona_8 C) mancata considerazione di quanto contenuto nel punto 3.2. della perizia del c.t.u. secondo cui la delibera C.C. n. 153 del 06.10.1983 (con cui il veva revocato la deliberazione di C.C. Parte_11
sicché la parte che agisce in giudizio per far accertare l'inesistenza dell'altrui diritto di servitù su un fondo del quale affermi di essere il proprietario ha l'onere non già di fornire, come nell'azione di revindica, la prova rigorosa della proprietà del fondo, ma di dimostrare, con ogni mezzo e anche in via presuntiva, di possederlo in forza di un valido titolo, atteso che detta azione non tende necessariamente all'accertamento dell'esistenza della titolarità della proprietà, ma all'ottenimento della cessazione dell'attività lesiva, spettando, invece, al convenuto l'onere di provare l'esistenza del proprio diritto, in virtù di rapporto di natura obbligatoria o reale, di compiere l'attività lamentata come lesiva dalla controparte.”; Cass., n. 472/2017, che ha chiarito che “L'azione negatoria servitutis, quella di rivendica e la confessoria servitutis si differenziano in quanto l'attore, con la prima, si propone quale proprietario e possessore del fondo, chiedendone il riconoscimento della libertà contro qualsiasi pretesa di terzi;
con la seconda, si afferma proprietario della cosa di cui non ha il possesso, agendo contro chi la detiene per ottenerne, previo riconoscimento del suo diritto, la restituzione;
con la terza, infine, dichiara di vantare sul fondo, che pretende servente, la titolarità di una servitù. Pertanto, sotto il profilo probatorio, nel primo caso egli deve dimostrare, con ogni mezzo ed anche in via presuntiva, di possedere il fondo in forza di un titolo valido;
allorché, invece, agisca in rivendica, deve fornire la piena prova della proprietà, dimostrando il suo titolo di acquisto e quello dei suoi danti causa fino ad un acquisto a titolo originario;
da ultimo, nell'ipotesi di confessoria servitutis, ha l'onere di provare l'esistenza della servitù che lo avvantaggia.”; Cass., n. 25342/2016, che ha affermato che “L'azione diretta al rispetto delle distanze legali è modellata sullo schema dell'actio negatoria servitutis, essendo rivolta non già all'accertamento del diritto di proprietà dell'attore, bensì a respingere l'imposizione di limitazioni a carico della proprietà, suscettibili di dar luogo a servitù; essa, pertanto, non esige la rigorosa dimostrazione della proprietà dell'immobile a cui favore l'azione viene esperita, essendo sufficiente che l'attore dimostri con qualsiasi mezzo, incluse le presunzioni, di possedere il fondo in base ad un valido titolo di acquisto.” (conf. Cass., n. 4737/1987); 18 v. Cass., n. 1020/1962, cit. 19 rispettivamente alle pagg. 5-6, 7, 7-11, 11-12, 12-14 dell'atto di citazione in appello.
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n. 73 del 19.12.1970, che aveva concesso la striscia di terreno in causa a si basava su dei dati falsi;
Controparte_7 D) mancata considerazione, nella ricostruzione delle vicende traslative della proprietà, dell'atto per notar del 1951 che sin dall'origine aveva Per_5 trasferito la proprietà della nuda terra dagli eredi a Parte_7
, il quale a sua volta avrebbe fatto costruire il Persona_2 Cinema-Bar poi alienato a;
Controparte_7 E) ulteriori elementi non valutati dal Giudice di primo grado sebbene contenuti in documenti depositati agli atti e richiamati dal c.t.u.
, a sostegno dell'appello incidentale, ha enunciato Controparte_6 tre motivi :
1. violazione degli artt. 115, 116, 183 c.p.c .; erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto;
malgoverno delle prove offerte ed utilizzo di prove inammissibili in ordine al mancato riconoscimento della proprietà della fascia in questione;
2. violazione e falsa applicazione dell'art. 948 c.c. Erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto in ordine alla rivendica;
3. violazione degli artt. 115, 167, e 183 c.p.c., erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto sulle ulteriori domande.
Controparte_2 Controparte_3 CP_4 e a sostegno dell'appello incidentale,
[...] Controparte_5 hanno enunciato cinque motivi : A. erronea valutazione delle prove e dei documenti in ordine alla propriet à; B. erronea valutazione di planimetria;
C. circa il frazionamento e sulla particella 300 -1/2A; D. erronea interpretazione esposto del '77 e omessa valutazione dei documenti successivi ad esso riferiti;
E. omessa risposta e consequenziale omessa valutazione di un quesito posto al c.t.u. II.B.
2.b. A sostegno delle predette impugnazioni (principale e incidentali) , le parti (i germani , da un lato;
la famiglia CP_7 [...]
, dall'altro lato) hanno enunciato motivi sostanzialmente Parte_10 contrapposti, avendo l'appellante principale e Parte_1 l'appellante incidentale (le cui posizioni Controparte_6 processuali convergono, essendo entrambi eredi di , il quale, Controparte_7 nel giudizio di primo grado , era stato convenuto da Controparte_2
, e
[...] Controparte_3 Controparte_4
tutti eredi di , nei Controparte_5 Persona_1 confronti dei quali aveva proposto domanda riconvenzionale ) Controparte_7 contestato la decisione di primo grado sulla base di argomentazioni antitetiche a quelle formulate dagli appellanti incidentali Controparte_2
e Controparte_3 Controparte_4 CP_5
(attori e convenuti in riconvenzionale nel giudizio di primo grado )
[...] per censurare la medesima decisione: infatti, i hanno asserito che, CP_7 al contrario di quanto affermato nella sentenza impugnata, le risultanze
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probatorie corroboravano i fatti allegati a fondamento delle proprie pretese (che il Giudice di prime cure avrebbe dovuto accogliere) e smentivano i fatti allegati dai a fondamento delle loro pretese (che il Giudice Parte_8 di prime cure avrebbe dovuto rigettare) ; specularmente, i
[...]
hanno asserito che, al contrario di quanto affermato nella Parte_10 sentenza impugnata, le risultanze probatorie corroboravano i fatti allegati a fondamento delle proprie pretese (che il Giudice di prime cure avrebbe dovuto accogliere) e smentivano i fatti allegati dai a fondamento delle loro CP_7 pretese (che il Giudice di prime cure avrebbe dovuto rigettare) . Ne consegue che appare opportuno non esaminare separatamente i motivi dei singoli appelli (principale ed incidentali), essendo del tutto evidente, alla luce del thema disputandum [i ed i CP_7 Parte_8 assumono (i primi principaliter ed i secondi incidenter tantum, giusta quanto sopra chiarito sub II.B.1.) di essere titolari della proprietà esclusiva (situazione giuridica sulla quale risultano fondate le ulteriori pretese avanzate dalle parti 22) del medesimo lembo di terreno sito nel Comune di TT SAIO (e precisamente dell'area a cielo libero, di forma in pianta rettangolare e di estensione di circa 39 mq, posizionata su due diversi livelli – 16 mq nella parte sovrastante;
23 mq nella parte sottostante – tra l'immobile di proprietà dei e l'immobile di proprietà dei )], che le CP_7 Parte_8 valutazioni di questa Corte riguarderanno inevitabilmente tutte le impugnazioni: difatti, per evidenti ragioni logico -giuridiche, l'eventuale accertamento della fondatezza delle allegazioni di una parte non potrà non comportare il contestuale accertamento dell'infondatezza delle allegazioni contrapposte – e/o comunque incompatibili – della controparte. Nel prosieguo, dunque, si procederà all'esame delle risultanze probatorie, sia documentali (in primis titoli di proprietà e altri atti prodotti dalle parti) sia orali (che nel presente giudizio, sin anticipa sin d'ora, appaiono scarsamente rilevanti rispetto alle pretese principali, da valutarsi essenzialmente su base documentale), e degli accertamenti peritali (in particolare di quelli espletati, ad ulteriore approfondimento, nel presente grado di giudizio), onde accertare se la decisione impugnata meriti o no le (contrapposte) censure formulate dalle parti. II.B.
2.c. Nel corso del giudizio di primo grado, le parti hanno prodotto numerosi atti. Per ragioni di chiarezza espositiva , saranno indicati dapprima gli atti relativi alla proprietà dei e poi gli atti relativi alla proprietà CP_7 dei , poiché l'acquisto della proprietà dei Parte_8
(e l'edificazione del relativo fabbricato ad uso cinematografo -bar) CP_7 risulta risalire ad un'epoca anteriore a quella dell'acquisto della proprietà dei
(e dell'edificazione del relativo fabbricato ad uso Parte_8 abitazione). II.B.
2.c.1. Le vicende relative all'immobile dei (oggi identificato CP_7 nel catasto del Comune di TT SAIO al fl. 20, p.lla 757), sulla scorta della documentazione prodotta , possono essere così ricostruite:
♠ con atto pubblico in data 31/01/1951 a rogito del notaio dott. CP_20
, aveva comprato da e
[...] Persona_2 Persona_9 fu (comproprietari per ⅔) e da e Per_10 Per_1 Controparte_21 CP_22 fu (comproprietari per ⅓) “piccolo appezzamento di terreno CP_8
CP_2 22 v. sopra, sub I.A., I.B.1., I.B.
2. e
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pascolo, sito alla contrada PA e via Pioppi, in TT SAIO, esteso are tre e centiare sessanta, a corpo , confinante con detta via, con PA e cinta comunale …”, di forma irregolare in pianta, censito “In Catasto Partita 1677, foglio 20, particella 300, pascolo 1a, di are 3, centiare 60… ”: nell'atto notarile la superficie della p.lla 300 era indicata in 360 mq, poi modificati in 430 mq a seguito di “verificazione periodica eseguita nell'anno 1956” dall' (giusta attestazione in Pt_3 data 10-11/01/1978 dell'Ufficio Tecnico Erariale di;
Pt_3
♠ intorno alla metà degli anni '50, aveva costruito, su Persona_2 tale terreno, un fabbricato destinato a sala cinematografica (cinema
“Ideal”), per il quale l'AGIS aveva dato parere favorevole in data 06/07/1954;
♠ in data 02/07/1956 il Comune di TT SAIO e Persona_2
, premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16
[...] del 24/01/1954, approvata dalla G.P.A. di il Comune aveva ceduto Pt_3 al 37,20 mq di suolo comunale edificatorio e che era Persona_2 intenzione delle parti far risultare tale cessione da apposito atto formale, avevano stipulato contratto di cessione di 37,20 mq di “suolo comunale edificatorio, sito in questo abitato, vicino al suolo di proprietà del medesimo , confinante con largo CE e via Persona_2 Forno, al prezzo di lire 500 al mq. e così per complessive lire 18.600 … che il ha versato nella Cassa Comunale con bolletta n. 170 Persona_2 del 22/6/1954”;
♠ in data 04/11/1964, e [danti Persona_2 Controparte_8 causa, rispettivamente, di (padre di Persona_11 Pt_1 e ) e dei coniugi
[...] Controparte_6 [...] (genitori di Controparte_24 Controparte_2
e Controparte_3 Controparte_4 CP_5
)] avevano stipulato una scrittura privata , con la quale i
[...] contraenti, dopo avere premesso che era proprietario Persona_2 del cinema Ideal avente un lato prospiciente verso via AC (nel quale vi erano due porte in uscita che si immettevano in un passetto della larghezza di 3 m. per la lunghezza del fabbricato del cinema stesso ), che aveva “acquistato dal un Controparte_8 Parte_11 suolo edificatorio a confine con il passetto detto per costruirvi una sua casa per civile abitazione” e che “il consente acché il Persona_2 [...] occupi cm. 25 di suolo, in profondità, del passetto, per CP_8 tutta la lunghezza del fabbricato che il stesso andrà a CP_8 costruire”, avevano convenuto quanto segue: “1°) La fatta narrativa viene a far parte integrante, sostanziale ed essenziale del presente atto. 2°)
presta il consenso a cché il , nel Persona_2 Controparte_8 costruire il suo fabbricato, occupi con parte del muro che va in parallela con il muro del cinema, cm. 25 della larghezza del passetto che serve le due porte di uscita del cinema verso Via AC, per tutta la lunghezza del fabbricato del costruendo. 3°) Siccome la costruzione del CP_8 fabbricato del ostacolerebbe, dato la poca distanza dal muro CP_8 del Cinema Ideal, l'uscita attraverso le due porte innanzi menzionate, il
, per eliminare l'ostacolo, nel procedere alla costruzione del CP_8 suo fabbricato, farà in modo che il muro in parallelo verso il Cinema Ideal possa servire a far costruire un passetto con sovrastante solaio di
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chiusura. Allo scopo, in corrispondenza dell'altezza del piano di pavimento del Cinema Ideal, il lascerà una resega di Controparte_8 cm. 25 sulla quale poggerà il solaio che dal lato opposto verrà incastrato nel muro del cinema in modo da fare il pavimento del passetto (piano di calpestio). Indi il muro continuerà dello stesso spessore del seminterrato fino all'orizzontale del cordolo mediano del cinema Ideal, che è posto all'altezza delle soglie delle due finestre, ed in tale altezza sarà messo in opera il solaio di copertura del passetto medesimo. Il muro, per tutta la lunghezza ed altezza diviene comune. 4°) sul lato prospiciente il Cinema Ideal (ove verrà il passetto coperto) il non potrà fare Controparte_8 alcuna apertura in modo che verso il p assetto non vi saranno servitù di sorta. 5°) Il si obbliga a non praticare, sul fronte del Controparte_8 suo fabbricato, aperture che possano inibire al il Persona_2 prolungamento del passetto, anzi si obbliga di lasciare le ammorsature in modo che il muro stesso possa seguire fino a raggiungere la stessa lunghezza del Cinema Ideal. 6°) Le spese occorrenti alla costruzione del muro di prospicienza del passetto sono a carico del per tutta la CP_8 lunghezza del fabbricato di sua proprietà, quelle per la continuazione eventuale a carico del il quale sopporterà solo le altre Persona_2 occorrenti per i due solai , essendo esonerato da qualsiasi altro onere . 7°) Il si obbliga, infine a ricostruire, a sue cur e e spese, Controparte_8 la parte di briglia eliminata fino all'intersecazione del muro del suo fabbricato.”;
♠ con contratto preliminare in data 03/11/1965 aveva Persona_2 promesso di vendere a (padre di Persona_11 Pt_1 e , che aveva promesso di
[...] Controparte_6 acquistare, “il seguente ente immobiliare: fabbricato sito in abitato di TT S. IO al GO SC di MO attualmente adibito a cinema (Cinema Ideal), costituito da un atrio, una sala, una cabina ed un vano cantinato, confinante con detto GO, con la via Sottoforno, con fabbricato di mercé spazio d'isolamento”. Nel Controparte_8 contratto preliminare si precisava che il fabbricato sarebbe stato venduto
“nello stato in cui attualmente si trova, con ogni altro accessorio, a corpo” e inoltre si dava “atto che tra il sig. ed il Persona_2 sig. è stata stipulata convenzione privata in data Controparte_8 4/11/1964 concernente la costruzione di opere nel piccolo appezzamento di terreno sul quale sono poste le porte di uscita di sicurezza del cinema , che tale convenzione è a piena conoscenza del promittente l'acquisto”, con la specificazione che “Il promittente la vendita nel mentre cede al promittente l'acquisto tutti i diritti derivanti dalla convenzione stessa , non assume responsabilità alcuna circa la validità delle convenzioni”;
♠ con atto pubblico in data 15/12/1965, a rogito del notaio dott. Per_8
, aveva venduto a
[...] Persona_2 Persona_11 il seguente immobile: “fabbricato attualmente adibito a cinematografo , di un sol corpo a piano terreno, costituito da un atrio, da una sala per proiezioni, una cabina e da un vano seminterrato sottostante a parte della sala, e dall'area di risulta. Il complesso confina con il GO SC di MO, con fabbricato di proprietà di mercé spazio Controparte_8 di isolamento, con via AC e con proprietà del Comune di TT S. IO detta 'Accinto comunale'. Non è riportato nel N.C.E.U., la
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relativa planimetria è stata compilata dal geometra in data CP_25 29-11-1965, planimetria che in un o alla relativa scheda n. 843749 serie E si allegherà alla domanda di voltura. Il fabbricato insiste sull 'area di are tre e centiare sessanta (are 3.60) distinta in catasto alla ex partita 1677 foglio di mappa n. 20 particella 300 …, area acquistata con atto di vendita rogato dal notaio di AC in data 31 Controparte_20 gennaio 1951 …” (Art. 1). Il contratto precisava (tra l'altro): che nella vendita “è compreso ogni accessorio, dipendenz e e pertinenze del fabbricato in contratto e particolarmente lo spiazzo antistante alla porta di accesso, spiazzo della superficie di circa metri quadri trentasette acquistato dal Comune di TT S. IO con Atto di compravendita rogato dal Segretario comunale pro -tempore in data 2 luglio 1956… ” (Art. 2); che “Dichiara il signor di essere Persona_2 proprietario pieno ed assoluto sia del fabbricato alienato che dell'arredamento ed attrezzature ivi esistenti” (Art. 4);
♠ negli anni successivi , la fascia di terreno a cielo aperto per cui è processo era stata oggetto di istanze e/o esposti presentati da e Controparte_7 nonché di provvedimenti Parte_12 amministrativi adottati sia dal SAIO sia da Parte_2 altre Autorità amministrative, così riassumibili:
- in data 10-14/10/1970 – che circa quindici giorni Controparte_7 prima (19-25/09/1970) aveva presentato al sindaco del Comune di TT SAIO istanza di rilascio di licenza di costruzione per poter eseguire lavori di cui al progetto a firma del geom. CP_26
allegato all'istanza – aveva rivolto al sindaco del Comune di
[...] TT SAIO “istanza … affinché si benigni concedere in vendita un piccolo lotto di suolo comunale adiacente al cinema”, precisando che “Tale acquisto si rende del tutto necessario perché, sul suolo che acquisterà esiste attualmente una porta (uscita di sicurezza cinema), la quale protende nel vuoto” e che “Il piccolo lotto di suolo servirà esclusivamente per poter edificare una passerella di m 2,60 onde eliminare i gravi pericoli che si dovessero verificare nel corso di proiezioni di films .”;
- con deliberazione n. 73 in data 19/12/1970, il Consiglio comunale di TT SAIO, preso atto del parere favorevole espresso dalla Commissione edilizia, aveva accolto la domanda proposta dal
(ritenuta prevalente, per le ragioni esposte nel CP_7 provvedimento, sull'analoga richiesta di acquisto avanzata da
), deliberando di alienare in Parte_12 favore di il suolo edificatorio di 39 mq di Controparte_7
“proprietà comunale … situato in abitato di questo Comune … riportato al foglio di mappa 20” e confinante “a Nord con GO ND MO23, a Sud con ad Est con Controparte_27 proprietà di e ad ovest con proprietà del sig. Parte_12
” al prezzo di £. 3.000/mq; CP_7
- con provvedimento n. 10248/2, adottato nella seduta del 31/03/1971, la G.P.A. aveva approvato la deliberazione n. 73 in data 19/12/1970 del Consiglio comunale di TT SAIO, prescrivendo
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però un più elevato prezzo di vendita del suolo de quo [£. 5.000/mq (anziché £. 3.000/mq), per un totale di £. 195.000 (£. 5.000 /mq × 39 mq)] ed autorizzando la trattativa privata , sicché il Comune di TT SAIO, con nota in data 04/05/1971, aveva invitato a presentare la documentazione necessaria alla Controparte_7 stipula del contratto di compravendita (certificato catastale dell'U.T.E., tipo di frazionamento vistato dal medesimo ufficio, reversale di pagamento);
- in data 24/05/1977 aveva proceduto al pagamento Controparte_7 delle spese del contratto di acquisto del suolo di cui alla delibera n. 73 in data 19/12/1970 del Consiglio comunale di TT SAIO (£. 40.000) e del prezzo del medesimo suolo (£. 195.000), così manifestando la volontà di procedere alla stipula del contratto di compravendita , ma il contratto non era stato stipulato, atteso che con esposto datato Parte_12 27/05/1977 (inviato al Comitato di controllo per gli Enti locali della Regione Puglia), aveva mosso diversi rilievi circa la legittimità/liceità dell'azione amministrativa (altresì evidenziando, tra l'altro, che l'istanza di acquisto avanzata da era Controparte_7 stata accolta con la deliberazione consiliare n. 73/1970 nonostante che anch'egli esponente avesse “avanzato coeva istanza di compera” del medesimo suolo) e che con deliberazione n. 153 in data 06/10/1983 il Consiglio comunale di TT SAIO aveva revocato la propria precedente deliberazione n. 73 del 17/12/1970, assumendo che dalla verifica degli atti era emerso che l'area concessa a con la predetta delibera n. 73/1970 era stata già Controparte_7 concessa a con delibera n. 6 in data 02/06/1964, Controparte_8 confermata con delibera n. 34 in data 01/07/1964 (posizione, quest'ultima, confermata dall'ex sindaco del Comune di TT SAIO, arch. nel chiarimento alla delibera Persona_12 in data 04/12/1996, precisando che “Attualmente il suolo in questione individuato con P.lla 467 Fg. 20 non risulta essere di proprietà com.le.”). II.B.
2.c.2. Dai medesimi elementi sopra indicati ( documentazione prodotta), le vicende relative all'immobile dei (oggi Parte_8 identificato nel catasto del Comune di TT SAIO al fl. 20, p.lla 515) possono essere così ricostruite:
♣ in data 07/01/1963 aveva presentato al Comune di Controparte_8 TT SAIO una domanda finalizzata alla concessione di un suolo di proprietà comunale a fini edificatori, identificato, nell'allegata relazione a firma del geom. , in un'area di forma rettangolare di CP_11 60 mq (10 m × 6 m) posizionata sulla via AC al foglio 19 della mappa catastale, confinante a Nord con l'accinto comunale, a Sud con largo CE, ad Est con proprietà di e ad Ovest Persona_2 con via AC24. Tale domanda era stata respinta dalla CP_28
, poiché il suolo identificato era attraversato da un tratto di
[...] tubazione della fogna comunale;
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♣ in data 13/11/1963 aveva presentato al Controparte_8 Parte_2 TT SAIO una seconda domanda finalizzata alla concessione del suolo della superficie di 60 mq, impegnandosi ad eseguire tutte le opere necessarie per evitare eventuali problemi per la presenza del tratto di fogna comunale. All'esito dell'iter amministrativo, caratterizzato da avvenimenti alterni25, il Comune di TT SAIO aveva stipulato con un (secondo) contratto di compravendita Controparte_8 (atto n. 145 di rep. in data 08/03/1965, registrato in data 25/03/1965 al n. 172), avente per oggetto la cessione del suolo di 60 mq ricadente nel foglio 20 p.lla 300 ½ A. In tale contratto di compravendita le parti avevano specificato: che i dati catastali riportati nella deliberazione n . 6 in data 02/01/1964 non corrispondevano ai dati catastali del tipo di frazionamento (ragione per la quale la non aveva concesso il visto Controparte_29 di esecutorietà del contratto di compravendita precedentemente stipulato tra le parti con il precedente atto n. 141 di rep. in data 04/02/1965 ); che la discordanza era stata sanata con deliberazione n. 14 in data 22/02/1965 della Giunta municipale (che aveva precisato che il suolo oggetto di compravendita apparteneva al foglio di mappa n. 20 e non al foglio di mappa n. 19 come indicato nella citata deliberazione n. 6 in data 02/01/1964 sulla scorta degli elementi erronei forniti dalla parte interessata nella fase di richies ta del suolo), riscontrata dalla Prefettura di con nota n. 13589/2^ in data 04/03/1965; che il suolo edificatorio Pt_3 oggetto di compravendita era esteso “metri quadrati sessanta … da distaccarsi dalla maggiore superficie di proprietà comunale del fondo urbano di complessive are quattro e centiare trenta…”; che “Nel tipo di frazionamento la superficie in argomento è così indicata: foglio mappale 25 con delibera n. 6 in data 02/01/1964 il Consiglio Comunale di TT SAIO aveva ritenuto che la nuova istanza del 13/11/1963 e gli impegni assunti dal fossero sufficienti CP_8 a superare il parere negativo della Commissione Edilizia e perciò aveva autorizzato la vendita con trattativa privata del suolo comunale di 60 mq, individuandolo al foglio 19; l'Ufficio tecnico erariale di con nota prefettizia n. 35101 del 27/05/1964, aveva espresso parere negativo Pt_3 alla cessione del suolo deliberata dal Consiglio Comunale di TT SAIO, osservando che il terreno ricadeva nell'ideale prolungamento della via AC verso il centro abitato, sicché la vendita poteva aver luogo solo a seguito di approvazione di uno specifico Piano Parziale di Costruzione con un tracciamento preciso dell'andamento della strada per AC;
con delibera n. 34 in data 01/07/1964 il Consiglio Comunale di TT SAIO, in risposta alla nota prefettizia n. 35101 del 27/05/1964, aveva confermato la cessione del suolo in favore di di cui alla precedente delibera n. 6 in data 02/01/1964, dichiarando che non Controparte_8 avrebbe dato corso alla richiesta dell'Ufficio tecnico erariale di di approvare uno specifico Pt_3 Piano Parziale di Costruzione, sicché il Comune di TT SAIO e Controparte_8 avevano stipulato l'atto di compravendita del suolo (rep. n. 141 in data 04/02/1965); l'atto n. 141 in data 04/02/1965, tuttavia, non aveva ottenuto il visto di esecutorietà da parte della CP_29
(la quale, con propria nota n. 8779 del 17/02/1965, aveva segnalato che vi era una
[...] discordanza sui dati catastali, poiché nella delibera del Consiglio comunale n. 6/1964 e nelle successive delibere era stato sempre indicato che il suolo ricadeva nel foglio di mappa 19, mentre nel tipo di frazionamento esibito all'atto della stipula il suolo risultava indicato ricadente nel foglio di mappa n. 20); in riscontro alla nota prefettizia n. 8779 del 17/02/1965, la Giunta municipale del Comune di TT SAIO, con delibera n. 14 del 22/02/1965, aveva chiarito che il suolo ricadeva nel foglio di mappa 20 (e non, come erroneamente indicato nella propria precedente delibera n. 6/1964, nel foglio di mappa 19), sicché aveva disposto procedersi alla stipula di un nuovo contratto di compravendita.
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20-Particella 300 subalterno 1/2 A) di centiare sessanta…”; che “Il suolo in argomento confina a Nord con a Sud con GO della Controparte_27 CE, ad Est con proprietà di , e ad Ovest con Persona_2 via AC”26;
♣ nel contratto di compravendita in data 08/03/1965, come visto, era stato espressamente citato il tipo di frazionamento, i cui dati catastali erano diversi da quelli (sbagliati) riportati nella deliberazione n. 6 in data 02/01/1964 del Consiglio comunale di TT Sant 'IO. Ciò in quanto il tipo di frazionamento, quantunque depositato solo l'anno successivo alla stipula del contratto de quo (difatti il tipo di frazionamento risulta definitivamente depositato nel 1966, giusta nota di voltura n. 58/1966 a carico del Comune di TT SAIO), era stato redatto dal geom. in data 24/04/1964 (dunque prima della stipula, Controparte_26 in data 08/03/1965, del contratto di compravendita del suolo edificatorio tra il Comune di TT SAIO e : in tale Controparte_8 tipo di frazionamento (preso in considerazione dalle parti contraenti nell'atto di compravendita in data 08/03/1965) la p.lla “300 subb. 1/2 A” era raffigurata in posizione attigua alla p.lla 300 (in particolare, la p.lla
“300 subb. 1/2 A” iniziava a 7 m dall'angolo in basso a sinistra della p.lla 300 e terminava a 17 m dallo stesso angolo, era in pianta di forma rettangolare ed aveva la consistenza di 60 mq (10 m × 6 m); nel contempo, la p.lla 300 era raffigurata nella sua configurazione aggiornata, con la sagoma rettangolare del cinematografo di attigua Persona_2 alla p.lla 300 subb. 1/2 A e l'area di risulta collegata alla p.lla 300 posizionata sul fianco opposto del cinematografo, atteso che nel 1964, epoca di redazione del tipo di frazionamento, l' Controparte_30 aveva già eseguito l'aggiornamento in mappa a seguito della
[...] verifica di ufficio del 1956 risultante dalla nota in data 11/01/1978 del medesimo ); CP_30
♣ negli anni 1966-1967 (febbraio 1966/settembre 1967) Controparte_8 aveva edificato il fabbricato destinato a civile abitazione per la cui realizzazione aveva acquistato il suolo dal Comune di TT SAIO a marzo del 1965;
♣ con contratto di compravendita stipulato per atto pubblico a rogito del notaio avv. in data 04/04/1970 (rep. n. 8700; racc. n. Persona_8 6115) i coniugi avevano ceduto Parte_13 ai coniugi “la Controparte_31 piena proprietà del fabbricato di nuova costruzione, per uso abitazione, sito nel centro abitato del Comune di TT S. IO, provincia di
, alla via GO SC di MO costituito da un piano terreno Pt_3 di un solo vano, e da un primo piano di quattro stanze ed accessori, confinante a Nord con proprietà del etta Parte_11 'Accinto comunale', a Sud con GO CE, attualmente denominato GO SC di MO27, a Est con proprietà di Persona_13
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già di , ad Ovest con via AC, salvo altri” (art. Persona_2
1). Nel contratto era precisato (tra l'altro): che “il descritto immobile non risulta ancora censito nel Nuovo Catasto Edilizio NO , ed è stato dichiarato ai fini dell'accertamento come risulta dalla attestazione dell'Ufficio Tecnico Erariale di Sezione IV di data 3 Aprile 1970 Pt_3 n° 4167 mod. 46 anno 1970 .”; che “L'area sulla quale insiste il fabbricato è distinta in catasto e nel frazionamento al foglio 20 particella 300/1-
2/A.” (art.
1-CATASTO); che “L'ente immobiliare in contratto si vende nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova, a corpo, con ogni accessorio, oneri e servitù attive e passive di qualsiasi specie, apparenti e non apparenti, nulla eccettuato od a proò dei venditori riservato. Dichiara il signor -IO di essere Controparte_8 proprietario pieno ed assoluto dell'area urbana di metri quadri 60 circa sulla quale insiste il fabbricato alienato, area che ebbe ad acquistarla dal Comune di TT S. IO con atto 8 Marzo 1965, reso esecutorio dalla Prefettura di …” (art. 2); Pt_3
♣ poco dopo l'acquisto di cui all'atto pubblico in data 04/04/1970, aveva presentato al Comune di Parte_12 TT SAIO istanza di acquisto del suolo per il quale CP_7 aveva presentato analoga istanza (v. sopra, sub II.B.
2.c.1.,
[...] ultimo capoverso: suolo di circa 39 mq di “proprietà comunale … situato in abitato di questo Comune … riportato al foglio di mappa 20 ” e confinante “a Nord con GO ND MO29, a Sud con CP_27
ad Est con proprietà di e ad ovest con
[...] Parte_12 proprietà del sig. ”30); CP_7
♣ in data 12/10/1981 i coniugi avevano depositato CP_3 CP_2 presso il Comune di TT SAIO una dichiarazione attestante che il proprio immobile (ossia il fabbricato venduto dai coniugi
[...] on atto pubblico per notar in Parte_13 Per_8 data 04/04/1970) era stato costruito dal non sul suolo della CP_8 superficie di 60 mq (10 m × 6 m), distinto in catasto e nel frazionamento al foglio 20 particella 300/ 1-2/A, precedentemente ceduto dal Comune di TT SAIO al con l'atto di compravendita stipulato CP_8 in data 08/03/1965, bensì su sito diverso e per una superficie maggiore (136 mq), e pertanto avevano chiesto di sanare l'abuso acquistando il suolo effettivamente occupato . A tale dichiarazione-istanza dei coniugi era seguita una laboriosa attività amministrativa Controparte_12 durata diversi anni , all'esito della quale il Comune di TT
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SAIO, con atto rep. n. 686 in data 05/06/1987, aveva concesso a
, per la durata di 99 anni rinnovabili, il diritto Persona_1 di superficie ad aedificandum di 136 mq di suolo comunale (e cioè tanti quanti ne erano derivati dal frazionamento allegato all'atto), inizialmente distinto nel catasto terreni del Comune di TT SAIO e nel tipo di frazionamento allegato , quale terreno demaniale senza reddito, come foglio 20 particella 467 per ½ e per 24 mq, particella 467 per ⅓ e per 41 mq, particella 467 per ¼ e per 71 mq, così per un totale di 136 mq (24 mq + 41 mq + 71 mq = 136 mq), successivamente distint o in Catasto al foglio 20 particella 515, suolo confinante a Nord con largo SC MO, a Sud con località PA, a Est con ditta a Controparte_7 Ovest con via AC32, indicato nell'allegata planimetria formante parte integrante e sostanziale della convenzione . II.B.
2.c.3. Sulla scorta della documentazione di cui s'è detto nei paragrafi precedenti (II.B.
2.c.1. e II.B.
2.c.2.) e degli accertamenti peritali espletati nel corso del giudizio [in particolare di quelli espletati dal c.t.u. ing. NC IS, le cui considerazioni e conclusioni , esenti da vizi logici e di metodo (con conseguente infondatezza dell'“istanza di rinnovazione e sostituzione ctu” avanzata da dopo l'udienza 'cartolare' del Controparte_6 15/10/2024), l'Ufficio ritiene di dover condividere, quantunque con qualche precisazione in punto di diritto , che sarà esposta nel prosieguo ], la Corte reputa che tutti gli appelli (principale ed incidentali) debbano essere rigettati, sia pur facendo alcune puntualizzazioni su quanto affermato nella sentenza impugnata in ordine alla proprietà della fascia di terreno in contestazione. II.B.
2.c.3.a. Innanzitutto, occorre osservare che la ricostruzione della storia dominicale della fascia di terreno controversa è risultata oltremodo
per stralcio eseguita nell'anno 1966, dalla partita 53 in ditta: 'strade pubbliche'”; che “In questa ditta, con la verifica poco prima citata, la p.lla 300 ½ derivò dalla maggiore superficie delle strade del foglio di mappa n. 20 che era di un totale di Ha: 3.42.16”); con deliberazione n. 182 del 27/03/1985 il Consiglio comunale di TT SAIO, premesso che il fabbricato acquistato dal era stato realizzato, in totale difformità dalla licenza edilizia, su area
CP_3 estesa 130 mq di proprietà comunale sita al foglio 20 e che il aveva avanzato istanza
CP_3 di sanatoria mediante acquisizione del diritto di superficie dell'area sulla quale si erigeva il fabbricato, aveva deliberato di concedere al “in diritto di superficie l'area di mq. 130
CP_3 f.m. 20 di proprietà comunale”, subordinando il rilascio della concessione edilizia a sanatoria alla stipula di convenzione ai sensi della L. n. 47/1985; con deliberazione n. 209 in data 01/07/1985 il Consiglio comunale di TT SAIO aveva deliberato di sdemanializzare il suolo pubblico di 130 mq e di alienarlo al;
la Sezione provinciale di controllo degli atti degli
CP_3 Enti locali, con nota prot. 51749 in data 09/09/1985, aveva chiesto delucidazioni al Comune di TT SAIO, non essendo chiaro se con la deliberazione n. 209/1985 si fosse inteso alienare il suolo o concederlo in diritto di superficie;
il Consiglio comunale di TT SAIO con deliberazione n. 257 in data 19/09/1985 aveva chiarito che il suolo era stato ceduto al in diritto di superficie e con successiva deliberazione n. 69 in data
CP_3 16/04/1986 aveva approvato l'allegato schema di convenzione per la concessione del diritto di superficie al sull'area indicata nella deliberazione n. 209/1985; con deliberazione n.
CP_3 75 del 14/04/1987, infine, il Consiglio comunale di TT SAIO aveva modificato la deliberazione n. 209/1985 (precisando che trattavasi di concessione in diritto di superficie e non di alienazione) ed aveva ridotto il prezzo a carico del (in quanto trattavasi, per
CP_3 l'appunto, non di alienazione di 130 mq del suolo comunale, bensì di concessione in diritto di superficie). 32 qui l'indicazione dei confini risulta essere corretta (N.d.E.).
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difficoltosa, a causa dell'ambiguità dei titoli di proprietà prodotti dalle parti, della scarsa precisione dei dati (catastali e non) e persino dei confini indicati negli atti, della confusione oggettivamente ingenerata dalle delibere (spesso imprecise e contraddittorie) adottate nel corso degli anni dal Comune di TT SAIO, della non perfetta corrispondenza dei suoli acquistati dalle parti con le aree di sedime delle opere edilizie realizzate dalle stesse parti. II.B.
2.c.3.b. L'appellante principale e l'appellante Parte_1 incidentale hanno sostenuto che il fabbricato di Controparte_6 loro proprietà (già cinematografo Ideal) era stato costruito da Persona_2
, intorno alla metà degli anni '50, sul terreno che al medesimo
[...]
era stato venduto dai con atto pubblico in data Persona_2 Parte_7 31/01/1951 per notar (terreno catastalmente identificato al fl. 20 , p.lla Per_5 300, della superficie di 360 mq, poi risultata essere di 430 mq a seguito di
“verificazione periodica eseguita nell'anno 1956” dall' come attestato Pt_3 dall'Ufficio Tecnico Erariale di con nota in data 10-11/01/1978) e che, Pt_3 tenuto conto della superficie occupata dal fabbricato de quo (quantificata dal c.t.u. ing. IS, nel presente grado di giudizio, in circa 310 mq), la c.d. “area di risulta” (cioè l'area rimasta inedificata della p.lla 300) indicata nel titolo di provenienza (contratto di compravendita immobiliare stipulato in data 15/12/1965 tra ) e quindi rientrante Persona_2 Controparte_7 nella vendita, corrispondeva proprio alla fascia di terreno interposta tra i fabbricati delle parti ed oggetto di contesa. Sta di fatto, però, che l'esame dei titoli di acquisto (atto pubblico in data 31/01/1951 per notar , avente per oggetto la vendita dai a Per_5 Parte_7
del terreno, di forma irregolare in pianta, censito “In Persona_2 Catasto Partita 1677, foglio 20, particella 300, pascolo 1a, di are 3, centiare 60…”, sul quale il , intorno alla metà degli anni '50, avrebbe Persona_2 costruito il cinematografo-bar; atto pubblico in data 15/12/1965 per notar
, avente per oggetto la vendita da a Per_8 Persona_2 CP_7 del “fabbricato attualmente adibito a cinematografo, di un sol corpo
[...] a piano terreno, costituito da un atrio, da una sala per proiezioni, una cabina e da un vano seminterrato sottostante a parte della sala, e dall'area di risulta”, insistente “sull'area di are tre e centiare sessanta … distinta in catasto alla ex partita 1677 foglio di mappa n. 20 particella 300 …, area acquistata con atto di vendita roga to dal notaio di AC in data 31 Controparte_20 gennaio 1951”) e gli esiti delle indagini tecniche espletate nel corso del giudizio (finalizzate ad accertare sia l'effettivo oggetto dei contratti di compravendita sia la consistenza reale dei fabbricati realizzati a partire dalla metà degli anni '50) non corroborano l'assunto dei . CP_7 Invero, dagli accertamenti peritali espletati dal c.t.u. ing. IS è emerso che la c.d. “area di risulta” [area non edificata la cui superficie (circa 120 mq) era data dalla differenza tra la superficie del terreno catastalmente identificato nell'atto pubblico in data 31/01/1951 al fl. 20 p.lla 300 (avente estensione non di 360 mq, come indicato nell'atto de quo sulla base dei dati catastali dell'epoca, bensì di 430 mq, giusta rettifica operata dall'U.T.E. nel 1956 all'esito delle rilevazioni eseguite in loco) e la superficie del terreno occupata dal cinematografo-bar “Ideal” costruito dal intorno alla metà Persona_2 degli anni '50 (circa 310 mq)] non era affatto collocata sul lato Ovest del cinematografo-bar (ossia sul lato del cinematografo-bar rivolto verso la
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proprietà dei ), bensì sul lato Est (dunque sul lato Parte_8 opposto) del cinematografo-bar. A tal proposito, il c.t.u. ing. IS ha puntualmente messo in evidenza:
♦ che la verifica eseguita dall' nel 1956, che aveva portato ad una Pt_3 variazione in aumento della superficie catastale della p.lla 300 (dai 360 mq indicati originariamente in catasto – riportati tal quali nell'atto pubblico del 1951 – ai 430 mq rilevati nel 1956), era stata eseguita allorquando il cinematografo-bar era già stato realizzato dal , Persona_2 sicché, al momento della verifica dell'U.T.E. effettuata nel 1956, lo stato dei luoghi era profondamente mutato rispetto a quello corrispondente alla p.lla 300 (che in origine era un terreno adibito a pascolo privo di fabbricati al suo interno);
♦ che, a partire dalla rilevazione del 1956 eseguita dall'U.T.E., la conformazione della p.lla 300 era stata modificata con l'introduzione, oltre che del perimetro del suolo, anche della sagoma del fabbricato (cinematografo-bar), quantunque quest'ultimo non fosse ancora accatastato, in quanto la mappa catastale del foglio 20 era stata aggiornata rappresentando la p.lla 300 con la sagoma di un immobile di forma rettangolare dal lato dell'attuale proprietà Parte_8 (lato Ovest del cinematografo-bar), con annessa area scoperta di forma irregolare ubicata al lato opposto rispetto all'attuale proprietà
(ossia a Est del cinematografo-bar), collegata Parte_8 sulla mappa alla sagoma del fabbricato (cinematografo-bar) tramite il simbolo grafico ~ (usualmente indicante la presenza di un'area di pertinenza esclusiva);
♦ che l'area scoperta collegata al cinematografo-bar, dunque, era il residuo non edificato dell'originaria p.lla 300, però ubicata al lato opposto (Est) a quello in cui si trovava la proprietà , tanto Parte_8 da seguire pedissequamente l'originario contorno irregolare della p.lla 300 (il quale, dal lato – Ovest – ove vi era la fascia di terreno a cielo aperto contesa tra le parti, era divenuto, con la realizzazione del cinematografo-bar, rettangolare, da irregolare che era in origine);
♦ che la modifica della conformazione della p.lla 300 era rimasta immutata anche nel passaggio a p.lla 757;
♦ che i rilievi metrici dello stato dei luoghi eseguit i dal c.t.u. ing. IS in data 11/04/2024, finalizzati alla ricognizione dell'effettiva dimensione del lotto individuato dalla p.lla 757 (ex p.lla 300) e dalle relative aree scoperte, ed il raffronto degli stessi con le planimetrie relative allo stato dei luoghi, hanno consentito di acclarare:
- che la sagoma dell'immobile adibito a cinematografo-bar (rimasta immutata nel corso del tempo, come può agevolmente evincersi dalle fotografie prodotte dalle parti – fatte sia all'epoca della realizzazione del fabbricato sia successivamente – e dalle testimonianze assunte) occupa una superficie di circa 310 mq;
- che se è vero che l'attuale stato dei luoghi non permette una precisa individuazione dell'area scoperta associata alla p.lla 757 nelle mappe catastali (in quanto su detta area risultano realizzati muretti bassi e pavimentazioni non esattamente corrispondenti all'andamento della sagoma dell'area scoperta), è però altrettanto vero che la mappa catastale in scala 1 : 2000 ha consentito di appurare, con buona
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approssimazione, che la predetta area scoperta (ossia quella ubicata, si ribadisce, sul lato del cinematografo opposto a quello ove è sita la fascia di terreno in contestazione) ha un'estensione superficiale di circa 115 mq, sicché, sommando tale superficie (115 mq) alla superficie dell'immobile adibito a cinema (310 mq), si ottengono circa 425 mq, 'significativamente' corrispondenti all'estensione di 430 mq della p.lla 300 (ora 757) individuata dai tecnici del catasto di nel 1956; Pt_3
- che quanto sopra evidenziato consente quietamente di affermare – in mancanza, nell'atto pubblico del 15/12/1965, di indicazioni più precise circa l'esatta ubicazione della c.d. area di risulta [ossia della porzione del terreno acquistato da nel 1951 ma Persona_2 non occupata dal fabbricato realizzato dal 3-4 anni dopo Persona_2 (fabbricato con relativa area di sedime ed area di risulta venduti dal a il 15/12/1965)], che la fascia di Persona_2 Controparte_7 terreno in contestazione [pacificamente ubicata a Ovest del fabbricato dei (ex ) ] non può identificarsi con CP_7 Persona_2 detta area di risulta [pacificamente di proprietà dei (ex CP_7
), ma ubicata a Est del cinematografo-bar di questi Persona_2 ultimi];
♦ che la maggiore superficie della p.lla 300 individuata dai tecnici dell' nel 1956 (430 mq anziché gli originari 360 mq) era Pt_3 verosimilmente dovuta alla circostanza che , Persona_2 nell'edificare il fabbricato adibito a cinematografo -bar intorno alla metà degli anni '50, aveva 'sconfinato' verso Ovest (ossia verso il lato ove
[...] avrebbe successivamente edificato, negli anni 1966 -1967, CP_8 l'immobile ad uso di civile abitazione poi venduto, nel 1970, ai coniugi
, in quanto il raffronto tra la sagoma Controparte_12 dell'immobile adibito a cinematografo-bar e le mappe catastali storiche depone univocamente nel senso che il aveva realizzato il Persona_2 cinematografo-bar 'annettendo' ad Ovest porzioni di terreno inizialmente non ricomprese nell'originaria p.lla 300 (situazione non infrequente in TT SAIO, per vero, considerato che anche CP_8
nel realizzare negli anni 1966-1967 l'immobile successivamente
[...] venduto, nel 1970, ai coniugi aveva Controparte_12 occupato solo una piccola parte del terreno vendutogli dal Comune di TT SAIO in data 08/03/1965 e catastalmente censito come p.lla 300/1-2/A, come si evince dalla documentazione sopra indicata sub II.B.
2.c.2.), atteso che: 1) nella prima mappa storica catastale, la p.lla 300 era posta a distanza dal corso d'acqua (interrato) colorato in celeste, mentre, nella successiva mappa storica , la p.lla 300 nella sua nuova configurazione si estendeva fino all'interno dello spigolo in alto a destra del predetto corso d'acqua (indicato con la freccia nera nel grafico riportato a pag. 27 della relazione del c.t.u. ); 2) la sagoma dell'immobile adibito a cinema, sul fronte attualmente confinante con la p.lla 464 (la quale, come sarà meglio precisato nel prosieguo, identificava catastalmente il piccolo suolo edificatorio della superficie di 37,20 mq venduto dal Comune di TT SAIO a Persona_2 con l'atto in data 02/07/1956 precedentemente menzionato sub II.B.
2.c.1., da non confondersi con la fascia di terreno in contestazione ), si trovava
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oltre la linea obliqua dell'area scoperta annessa, formando una linea spezzata sul fronte verso largo SC di MO (già largo CE), mentre nella configurazione originaria la p.lla 300 non presentava linee spezzate sul fronte verso largo CE (v. freccia verde nel grafico riportato a pag. 27 della relazione del c.t.u. ); 3) l'originaria p.lla 300 era conformata con una linea spezzata nel suo angolo sinistro che seguiva l'andamento di una strada individuata dalla mappa catastale, mentre, nella conformazione risultante a partire dalla verifica operata dall'U.T.E. nel 1956, l'angolo sinistro della p.lla 300 (ora p.lla 757) si presentava pressoché ad angolo retto e copriva quasi del tutto la strada indicata nella mappa catastale originaria ( v. freccia rossa nel grafico riportato a pag. 27 della relazione del c.t.u. ). Alla luce dei plurimi elementi sopra evidenziati, tra loro convergenti e non smentiti da elementi probatori contrari, deve inevitabilmente concludersi per l'infondatezza dell'assunto di e Parte_1 Controparte_6
secondo cui essi sono proprietari della fascia oggetto di controversia
[...] estesa circa 39 mq e posizionata tra il loro fabbricato e quello dei
[...]
poiché tale fascia corrisponde alla (e/o comunque rientra nella) Parte_10 c.d. “area di risulta” menzionata nel contratto di compravendita immobiliare stipulato in data 15/12/1965 tra il loro genitore e Controparte_7
, per la semplice ragione che l'area di risulta era ubicata , Persona_2 come visto, non tra il e l'immobile Controparte_33
(a Ovest del cinematografo-bar), bensì dalla parte Parte_8 opposta (ossia a Est del cinematografo-bar). Né, ancora, la fascia di terreno oggetto di controversia (sita, si ripete, tra il fabbricato ed il fabbricato ed estesa CP_7 Parte_8 circa 39 mq) può identificarsi con il piccolo suolo della superficie di 37,20 mq venduto con l'atto in data 02/07/1956 dal Comune di TT SAIO a e da quest'ultimo a con l'atto pubblico Persona_2 Controparte_7 del 15/12/1965 (v. pag. 3 di tale contratto), poiché le risultanze probatorie (ed in particolare il contenuto dell'atto in data 02/07/1956 e dell'atto in data 15/12/1965) suffragano pienamente quanto evidenziato al riguardo dal Giudice di primo grado, il quale, con argomentazione coerente e saldamente ancorata alle risultanze processuali, osservò che nell'atto del 15/12/1965 era stato precisato che “Nella vendita è compreso ogni accessorio, dipendenze e pertinenze del fabbricato in contratto e particolarmente lo spiazzo antistante alla porta di accesso, spiazzo della superficie di circa metri quadri trentasette acquistato dal Comune di TT S. An tonio con atto di compravendita rogato dal Segretario comunale pro -tempore in data 2 luglio 1956… ” (v. art. 2 del contratto di compravendita), il che stava chiaramente a significare che l'area di 37,20 mq ceduta nel 1956 dal Comune di TT SAIO a coincideva non con lo “spazio di isolamento” tra la Persona_2 proprietà e la proprietà menzionato nel contratto del Persona_2 CP_8 15/12/1965 ed oggetto di controversia, bensì con la zona antistante al cinematografo-bar adibita ad intrattenimento della clientela (all'attualità individuata catastalmente come p.lla 464, ben visibile nel grafico aggiornato riportato alla pag. 27 della relazione del c.t.u. ). A quanto sopra esposto deve aggiungersi che, al contrario di quanto asserito dai , dall'atto pubblico di compravendita del 15/12/1965 non si CP_7 evince affatto che lo “spazio di isolamento” esistente tra il fabbricato all'epoca
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di ed il fabbricato all'epoca di Persona_2 Controparte_8 rientrasse nella proprietà ceduta dal a . A tale Persona_2 Controparte_7 conclusione conduce un duplice ordine di ragioni : 1) in primo luogo, nell'atto pubblico del 15/12/1965 si affermava che il complesso immobiliare venduto da a confinava con “fabbricato di Persona_2 Controparte_7 proprietà di mercé spazio di isolamento” (collocato ad Controparte_8 Ovest del cinematografo, essendo largo della CE – ora largo SC di MO – sito a Nord e l'Accinto comunale sito a Sud), sicché, se detto spazio di isolamento avesse fatto realmente parte del complesso immobiliare ceduto dal al , ragionevolmente nel contratto sarebbe stato Persona_2 CP_7 precisato che il complesso immobiliare de quo di proprietà del Persona_2 confinava 'direttamente' con il (ossia era attiguo al) “fabbricato di proprietà di [senza omettere di considerare, peraltro, che il Controparte_8
“fabbricato di proprietà di ” ancora non esisteva a dicembre Controparte_8 del 1965 (difatti il – che aveva acquistato il suolo edificatorio dal CP_8 Comune di TT SAIO in data 08/03/1965 – avrebbe realizzato l'edificio de quo solo successivamente, precisamente negli anni 1966 -1967), a riprova di una certa 'approssimazione' dei “titoli di proprietà” prodotti dalle parti)]; 2) in secondo luogo, perché se davvero lo “spazio di isolamento” fosse stato venduto dal a tale area sarebbe stata Persona_2 Controparte_7 senz'altro indicata fra gli accessori, dipendenze e pertinenze del fabbricato compresi nella vendita [difatti l'art. 2 dell'atto pubblico del 15/12/1965, pur precisando che “Nella vendita è compreso ogni accessorio, dipendenze e pertinenze del fabbricato in contratto”, specificava che ciò riguardava in particolare “lo spiazzo antistante alla porta di accesso, spiazzo della superficie di circa metri quadri trentasette, acquistato dal Comune di TT S. IO con Atto di Compravendita rogato dal Segretario Comunale pro - tempore in data 2 luglio 1956” (riguardava, dunque, solo l'area posta a Nord del cinematografo), senza menzionare in alcun modo , neppure indirettamente, lo “spazio di isolamento” tra l'immobile e l'immobile , Persona_2 CP_8 il che porta logicamente ad escludere che quest'ultimo fosse compreso nella vendita (in caso contrario, come detto, sarebbe stato menzionato senz'altro)]. Né a diversa conclusione può portare la scrittura privata stipulata tra e in data 04/11/1964, con la quale Persona_2 Controparte_8 detti contraenti, dopo avere premesso che il era proprietario del Persona_2 cinematografo-bar Ideal avente un lato prospiciente via AC ( il quale “ha due porte in uscita che si immett ono in un passetto della larghezza di ml. 3 … per tutta la lunghezza del fabbricato del cinema stesso”) e che CP_8 aveva “acquistato dal Comune di un suolo edificatorio
[...] Parte_2 a confine con il passetto detto per costruirvi una sua casa per civile abitazione”, avevano pattiziamente regolamentato l'utilizzo del passetto de quo (il aveva 'consentito' al di occupare 25 cm di Persona_2 CP_8 suolo, in profondità, del passetto, per tutta la lunghezza del l'erigendo fabbricato del;
il , per non ostacolare l'uscita dal cinema CP_8 CP_8 Ideal attraverso le due porte laterali, si era impegnato a costruire il muro in parallelo verso il cinematografo in modo tale da consentire in futuro il prolungamento del passetto, a cura e spese del ). Ciò per quattro Persona_2 ordini di ragioni: 1) in primo luogo, perché la circostanza che due privati ( e Persona_2 [...]
) avessero convenuto di regolamentare l'utilizzo di una determinata area CP_8
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(lo spazio di isolamento tra i due fabbricati, da identificarsi nel passetto già costruito e nel previsto prolungamento del passetto verso la parte posteriore del cinematografo prospiciente l' a Sud), di per sé, non è Controparte_27 certo sufficiente a dimostrare che l'uno e/o l'altro contraente fossero realmente titolari di diritti su tale area , posto che dalla scrittura privata de qua può tutt'al più desumersi la 'convinzione' dei contraenti e (magari Persona_2 CP_8 in perfetta buona fede) che l'area scoperta interposta tra le loro proprietà (recte: tra la proprietà e la proprietà del Comune di TT Persona_2 SAIO, considerato che solo successivamente, nel 1965, il CP_8 avrebbe acquistato dal Comune il suolo edificatorio ) avesse un determinato statuto dominicale, non che tale statuto dominicale corrispondesse alla reale situazione giuridica dei beni de quibus [del resto, la circostanza che la proprietà dell'area scoperta interposta tra l'immobile e l'immobile CP_7
fosse quantomeno dubbia è oggettivamente Parte_8 comprovata da due circostanze oggettive: a) nel 1970, sia Controparte_7 (avente causa del ) sia Persona_2 Parte_12 (avente causa del ) avevano avanzato al Comune di TT CP_8 SAIO istanza di vendita del suolo oggetto di contenzioso (v. sopra, sub II.B.
2.c.1. e II.B.
2.c.2.); b) resistente nel giudizio Controparte_7 possessorio introdotto dai coniugi definito in primo Controparte_12 grado con sentenza in data 13/07/2004 del Tribunale di Foggia ed in secondo grado con sentenza n. 891/2011 di questa Corte di appello, aveva sostenuto che il suolo controverso era di proprietà del Comune di TT SAIO (v. sentenze de quibus)]; 2) in secondo luogo, perché la convenzione in data 04/11/1964, oltre ad essere anteriore alla vendita del complesso immobiliare da Persona_2
a con atto pubblico per notar del 15/12/1965
[...] Controparte_7 Per_8 (atto dal quale non emerge, come sopra visto, che il predetto spazio di isolamento rientrasse nella vendita), era persino anteriore all'acquisto, da parte del , del suolo da destinarsi alla costruzione del nuovo fabbricato CP_8 (suolo venduto dal Comune di TT SAIO al solo con CP_8 atto in data 08/03/1965: v. sopra, sub II.B.
2.c.2.); 3) in terzo luogo, perché la convenzione in data 04/11/1964 si poggiava su presupposti non rispondenti al vero (ad esempio: non era vero che CP_8 avesse già acquistato il suolo edificatorio dal Comune di TT
[...] SAIO, posto che il suolo de quo, nel 1964, era ancora di proprietà del Comune, che lo avrebbe venduto al , come detto, solo in data CP_8 08/03/1965; non era vero che entrambe le porte laterali di uscita sul lato Ovest del cinematografo (lato prospiciente via AC) si immettessero nel passetto interposto tra le due proprietà, poiché il passetto terminava , in realtà, tra la prima e la seconda porta laterale del cinema, sicché quest'ultima porta, ossia quella più lontana dall'ingresso del cinema ubicato in largo della CE, era inutilizzabile per l'uscita degli spettatori, poiché si affacciava all'epoca – e si affaccia a tutt'oggi – nel vuoto). La riprova di quanto sopra osservato, del resto, si desume dalla semplice circostanza che la convenzione de qua, oltre a non essere stata trascritta dalle parti, neppure era stata 'garantita' dal in occasione del contratto preliminare stipulato Persona_2 con in data 03/11/1965 (dunque circa quaranta giorni prima Controparte_7 della stipula del contratto definitivo in data 15/12/1965), avendo il
, nel contratto preliminare, dichiarato expressis verbis di non Persona_2
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assumere responsabilità alcuna circa la validità delle pattuizioni contenute nella scrittura privata stipulata con in data 04/11/1964 , con Controparte_8 ciò dimostrando chiaramente di avere seri dubbi sulla rispondenza al vero dei presupposti sui quali detta scrittura privata si fondava (in primis, sullo statuto dominicale sia del passetto sia dell'area sottostante – compresa tra il muro che delimitava trasversalmente il passetto già costruito e il retrostante CP_27
– destinata alla futura costruzione di un solaio da utilizzare quale
[...] piano di calpestio del prolungamento del passetto verso Sud); 4) in quarto luogo, perché la circostanza che tra il fabbricato del e l'erigendo fabbricato del dovesse esserci un certo Persona_2 CP_8 spazio imposto dalla normativa amministrativa di sicurezza (onde non ostacolare la regolare uscita degli astanti dal fabbricato, in particolare attraverso le due porte laterali posizionate ad Ovest), di per sé, non è certo sufficiente ad affermare che tale spazio fosse di proprietà del Persona_2 come pertinenza o dipendenza del cinematografo (e rientra sse dunque nella vendita del 15/12/1965), atteso che, come ineccepibilmente osservato dal Giudice di primo grado, le norme amministrative citate dai [art. 80 CP_7 del R.D. n. 773/1931 (“Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza”), a mente del quale «L'autorità di pubblica sicurezza non può concedere la licenza per l'apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo, prima di aver fatto verificare da una commissione tecnica la solidità e la sicurezza dell'edificio e l'esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di incendio.» (comma 1°); Circolare n. 16/1951 del Ministero dell'Interno (recante “Norme di sicurezza per la costruzione, l'esercizio e la vigilanza dei teatri, cinematografi e altri locali di spettacolo in gen ere”)] non potevano certo determinare l'attribuzione del diritto di proprietà in mancanza di un titolo di acquisto. Due ultime considerazioni. Se l'area scoperta posta sul lato Ovest del cinematografo-bar prospiciente via AC (area oggetto di contenzioso) fosse stata davvero di proprietà di in virtù dell'acquisto fatto nel 1951 (per poi divenire di Persona_2 proprietà, sempre a titolo derivativo, di prima e dei germani Controparte_7
successivamente), non si comprenderebbe (né risulta mai CP_7 persuasivamente spiegato dai , il cui padre, si ricorda, era divenuto CP_7 proprietario dell'immobile nel lontano 1965) perché il costruttore
, pur creando le due porte di uscita su tale lato del cinematografo - Persona_2 bar (agevolmente visibili in tutte le fotografie raffiguranti il cinematografo- bar, sin dall'epoca della sua realizzazione, e menzionate anche dai testi escussi, dalle cui deposizioni emerge che le porte erano presenti ab origine), si era poi limitato a costruire solo 'un pezzo' del passetto laterale (a servizio della prima porta laterale, ossia di quella più vicina all'ingresso del cinematografo-bar ubicato in largo della CE), anziché estendere la costruzione del passetto per tutta la lunghezza del lato Ovest del cinematografo e/o comunque per una lunghezza sufficiente a raggiungere anche la seconda porta laterale (la quale, quantunque realizzata ed esistente ab initio, è rimasta sempre protesa nel vuoto, risultando così assolutamente inutilizzabile per l'uscita degli spettatori), il che porta ragionevolmente a ritenere che il , già Persona_2 all'epoca, ben sapesse di non poter prolungare il passetto, perché così facendo avrebbe occupato un'area della quale non era proprietario . La proprietà della fascia di terreno in contestazione, non acquis tata dai
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a titolo derivativo (v. sopra), neppure risulta acquistata dai CP_7
a titolo originario (usucapione), poché l'usucapione ordinaria di CP_7 beni immobili si fonda su requisiti (possesso continuo, pacifico, pubblico, non interrotto, non equivoco, accompagnato dall'animo di tenere la cosa come propria, che si protragga per oltre venti anni, cui corrisponda per la stessa durata la completa inerzia del proprietario, il quale si astenga dall'esercitare le sue potestà e non reagisca al potere di fatto esercitato dal possessore ) non dimostrati nel caso in esame (ed anzi smentiti dalle risultanze processuali , tenuto conto, a tacer d'altro, degli accesi contrasti tra i ed i CP_7
relativi alla titolarità della fascia di terreno de Parte_8 qua, risalenti ormai a molti decenni fa, e della contraddittorietà dei plurimi provvedimenti adottati dal Comune di TT SAIO talvolta a favore dei e talvolta a favore dei e/o rispettivi CP_7 Parte_8 danti causa). In conclusione, le risultanze probatorie portano univocamente ad escludere che i siano proprietari del la fascia di terreno interposta tra il loro CP_7 fabbricato e quello dei , sicché correttamente il Parte_8 Giudice di primo grado rigettò non solo la pretesa principale dei CP_7 (accertare e dichiarare l'esclusiva proprietà della fascia di terreno in contestazione, ordinando di conseguenza la retrocessione del possesso della fascia di terreno in loro favore) ma anche le pretese accessorie dei CP_7 (ordinare ai la chiusura della finestra aperta sulla Parte_8 facciata del fabbricato di questi ultimi nonché l'immediata rimozione della recinzione metallica che ostruiva l'accesso al vicoletto e in ogni caso il montaggio delle attrezzature necessarie per il completamento delle opere di rifinitura esterna e coibentazione ), riproposte dai nel presente grado CP_7 di giudizio con l'appello principale e con l'appello incidentale. A tanto consegue il rigetto dell'appello principale proposto da Pt_1 e dell'appello incidentale proposto da .
[...] Controparte_6 II.B.
2.c.3.c. Ad analoga conclusione di infondatezza deve pervenirsi anche per l'appello incidentale proposto da Controparte_2
e Controparte_3 Controparte_4 CP_5
[dell'inammissibilità, per violazione del divieto di jus novorum
[...] cristallizzato nell'art. 345 c.p.c., della domanda di dichiarazione della proprietà esclusiva della fascia di terreno controversa proposta dai al punto 1) delle conclusioni dell'appello Parte_8 incidentale (con conseguente infondatezza dell'appello incidentale in parte qua) si è già detto in precedenza (v. sopra, sub II.B.
1.b.), sicché qui sarà esaminata solo la restante parte dell'appello incidentale]. Come già dettagliatamente evidenziato sub II.B.
2.c.2., in data 07/01/1963
[...] aveva presentato al Comune di TT SAIO una CP_8 domanda finalizzata alla concessione di un suolo di proprietà comunale a fini edificatori, identificato, nell'allegata relazione a firma del geom. , in CP_11 un'area di forma rettangolare di 60 mq (10 m × 6 m) posizionata sulla via AC al foglio 19 della mappa catastale, confinante a Nord con l'accinto comunale, a Sud con largo CE, ad Est con proprietà di Persona_2
e ad Ovest con via AC33. Rigettata tale domanda (la
[...]
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aveva rilevato che il suolo identificato era attraversato Controparte_28 da un tratto di tubazione della fogna comunale ), aveva Controparte_8 presentato al Comune di TT SAIO, in data 13/11/1963, una seconda domanda finalizzata alla concessione del suolo della dimensione di 60 mq, impegnandosi ad eseguire tutte le opere necessarie per evitare eventuali problemi per la presenza del tratto di fogna comunale. All'esito del laborioso iter amministrativo (caratterizzato dagli alterni avvenimenti dettagliatamente riportati nel citato paragrafo II.B.
2.c.2., cui si rimanda), il Comune di TT SAIO aveva autorizzato la vendita del suolo (giusta delibera n. 6 in data 02/01/1964 del Consiglio Comunale, confermata con delibera n. 34 in data 01/07/1964 del Consiglio Comunale, precisata con delibera n. 14 in data 22/02/1965 della Giunta Municipale) , poi effettuata con atto n. 145 di Repertorio rogato dal Segretario comunale in data 08/03/1965, nel quale era espressamente richiamato il tipo di frazionamento redatto dal geom. CP_11 (trattasi del già menzionato tipo di frazionamento contenente l'estratto di mappa catastale redatto dal geom. in data 24/04/1964, definitivamente CP_11 depositato nel 1966, giusta nota di voltura n. 58/1966 a carico del Comune di TT SAIO). Nell'estratto di mappa riportato nel tipo di frazionamento redatto dal geom.
in data 24/04/1964, espressamente richiamato nell'atto di Controparte_26 compravendita de quo ai fini della determinazione della superficie del suolo venduto (60 mq) e dell'individuazione, anche catastale, dello stesso (foglio 20, p.lla 300, subb. 1/2A), oggetto di esame da parte del c.t.u. ing. IS ai fini dell'espletamento delle indagini peritali, il terreno compravenduto, di forma rettangolare (10 m × 6 m), risultava con il proprio lato Est attiguo al cinematografo ed era così posizionato: il lato confinante con il cinema, della lunghezza di 10 metri, partiva a 7 metri dallo spigolo del cinematografo posizionato a Sud-Ovest (Accinto comunale) e terminava a 17 metri dal medesimo spigolo (17 m – 7 m = 10 m); i due lati corti (ciascuno della lunghezza di 6 metri) partivano ortogonalmente all'inizio e alla fine del predetto lato lungo attiguo al cinematografo [ossia a 7 metri ed a 17 metri dallo spigolo del cinematografo posizionato a Sud-Ovest (Accinto comunale)] e raggiungevano, ad Ovest, l'altro lato lungo del suolo (10 m).
per vero, ha contestato l'utilizzo del predetto Controparte_6 documento da parte del c.t.u. ing. IS, riportandosi alla valutazione di 'tardività della produzione' formulata al riguardo dal Giudice di primo grado. L'assunto, tuttavia, non può essere condiviso (al pari della valutazione di tardività formulata dal Giudice di primo grado , sulla quale l'assunto del
, in buona sostanza, si fonda), per almeno cinque ordini di ragioni: CP_7 i) in primo luogo, perché trattasi non di documento acquisito per la prima volta dal c.t.u. ing. IS nel presente grado di giudizio ( e fermo restando che, anche in tale ipotesi, il documento sarebbe risultato acquisito legittimamente, come meglio si vedrà più oltre), bensì di documento già prodotto in primo grado
[infatti, a fronte dei rilievi formulati da Controparte_6 l'ausiliario ing. IS ha opportunamente e persuasivamente precisato (v. pagg. 43 e ss. della relazione peritale): di avere in primis tenuto conto, nel rispondere ai quesiti, dei vari atti di compravendita relativi agli immobili delle parti, basando le proprie considerazioni sull'analisi di detti atti e della documentazione in essi citata;
che la nota di voltura contenente il tipo di frazionamento a firma del geom. era stata allegata per ben due volte CP_11
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agli atti di causa nel giudizio di primo grado, sicché egli aveva deciso di acquisirne una copia presso l del territorio di sol perché, nel CP_35 Pt_3 corso dei sopralluoghi effettuati durante le operazioni peritali, alcuni dei presenti avevano messo in dubbio l'autenticità del documento presente in atti, trattandosi non di un documento estratto dall'ing. (c.t.u. Parte_14 nominato nel primo grado di giudizio), bensì di un documento esibito dal geom.
(c.t.p. degli attori ), sicché CP_36 Parte_8 occorreva fugare qualsiasi dubbio sulla corrispondenza della nota di voltura contenente il tipo di frazionamento a firma del geom. presente agli atti CP_11 di causa con la documentazione in possesso dell'Agenzia del Territorio di che la nota di voltura n. 58/1966 , contenente il tipo di frazionamento Pt_3 redatto dal geom. nel 1964 , non rappresentava una mera pratica CP_11 catastale, ma era alla base della cessione del suolo di 60 mq da parte del Comune di TT SAIO a tanto da essere Controparte_8 espressamente citata sia nell'atto di cessione del terreno stipulato tra il Comune di TT SAIO ed il nel 1965 sia nell'atto di CP_8 compravendita del fabbricato stipulato tra i coniugi d i Controparte_37 coniugi nel 1970]; Controparte_12 ii) in secondo luogo, perché il Giudice di primo grado, pur evidenziando che il documento era stato prodotto tardivamente dalla difesa attorea, comunque lo esaminò nel merito, sebbene valutandolo in modo non condivisibile [è infatti vero che, alla data della r edazione del frazionamento in cui era riportato l'estratto di mappa (24/04/1964), il fabbricato adibito a cinema non era stato ancora accatastato (cfr. atto pubblico di compravendita stipulato in data 15/12/1965 tra e ma è altrettanto vero Persona_2 Controparte_38 che il geom. , nella redazione del tipo di frazionamento, aveva senza CP_11 dubbio alcuno tenuto conto della verifica eseguita dall nel 1956 (anno Pt_3 in cui il cinematografo era stato edificato per intero), all'esito della quale la conformazione della p.lla 300 (originariamente di forma irregolare e concernente un suolo privo di fabbricati al suo interno) era stata modificata con l'introduzione, oltre che del perimetro del suolo, anche della sagoma del fabbricato (cinematografo), quantunque non ancora accatastato (difatti la mappa catastale del foglio 20 era stata aggiornata rappresentando nella p.lla 300, lato Ovest, una sagoma di forma rettangolare in corrispondenza dell'area sulla quale era stato edificato il cinematografo)]; iii) in terzo luogo, perché il tipo di frazionamento era esplicitamente menzionato nell'atto di cessione datato 08/03/1965, sicché tale titolo di acquisto della proprietà non poteva essere interpretato e valutato adeguatamente, nell'ambito di una consulenza tecnica percipiente, senza detto documento;
iv) in quarto luogo, perché il redattore del tipo di frazionamento (geom.
) era stato ammesso a deporre in qualità di testimone su Controparte_26 richiesta proprio di (v. seconda memoria ex art. 183 comma Controparte_7 6° c.p.c.), ma era deceduto prima di poter essere esaminato dal G.I., sicché non vi era alcuna possibilità di ricostruire l'operato del geom. se non CP_11 utilizzando il documento a sua firma (tipo di frazionamento con estratto di mappa catastale del 24/04/1964) posto a fondamento dell'atto di cessione in data 08/03/1965; v) in quinto luogo, perché l'attività peritale posta in essere dall'ausiliario ing. IS non risulta essersi posta in contrasto con il corretto esercizio dei
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poteri di accertamento ed acquisizione documentale demandati al c.t.u.34, attese sia la natura e la finalità degli accertamenti tecnici disposti da questa Corte (consulenza tecnica percipiente) sia la correttezza delle modalità di esercizio di detti poteri da parte del c.t.u. ing. IS (il quale ha operato nei limiti dei compiti assegnatigli e nel rispetto del contraddittorio delle parti ). Con l'atto in data 08/03/1965, dunque, il Comune di TT SAIO, richiamato il tipo di frazionamento redatto dal geom. in data Controparte_26 24/04/1964, aveva venduto a “… metri quadrati sessanta di Controparte_8 suolo edificatorio da distaccarsi dalla maggiore superficie di proprietà comunale del fondo urbano di complessive are quattro e centiare trenta…”, suolo indicato nel tipo di frazionamento al “foglio mappale 20-Particella 300 subalterno 1/2 A) di centiare sessanta…”, confinante “a Nord con CP_27
a Sud con GO della CE, ad Est con proprietà di
[...]
, e ad Ovest con via AC”. Persona_2 Ora, in disparte la 'discutibile' indicazione dei punti cardinali [la quale appare errata con riferimento ai confini Nord e Sud (il suolo acquistato dal CP_8 confinava con largo della CE a Nord e con l'Accinto comunale a Sud, come è confermato dal fatto, del resto, che il suolo de quo – posto più ad Ovest rispetto al cinematografo del – confinava ad Est con la proprietà Persona_2 del e ad Ovest con via AC ), errore che però non ha Persona_2 impedito di ricostruire l'esatta posizione del suolo de quo], la Corte osserva che dalle risultanze probatorie e dalle indagini peritali emerge :
♥ che il suolo venduto nel 1965 dal Comune di TT SAIO a
[...] era di forma rettangolare, aveva una superficie di 60 mq CP_8 (10 m × 6 m) e confinava ad Est con il cinematografo-bar [nella parte compresa tra 7 e 17 metri del lato Ovest del cinematografo calcolati partendo dallo spigolo Sud-Ovest del cinematografo (prospiciente l'Accinto comunale) e dirigendosi verso lo spigolo Nord-Ovest del cinematografo (prospiciente largo della CE), come si desumeva dall'atto di vendita in data 08/03/1965 e dal tipo di frazionamento in esso richiamato, nel quale il suolo venduto dal Comune di TT SAIO al , individuato al fl. 20 p.lla 300 subb.
1 -2 A, CP_8 aveva, come visto, uno dei due lati di 10 m (precisamente il proprio lato Est) attiguo al cinematografo nella parte compresa tra 7 e 17 metri del lato Ovest del cinematografo (calcolati a partire dallo spigolo Sud-Ovest del cinematografo prospiciente l'Accinto comunale)];
♥ che negli anni 1966-1967, aveva costruito il proprio Controparte_8 fabbricato su area parzialmente diversa da quella venduta dal Comune di TT SAIO, in quanto l'edificio realizzato dal CP_8 insisteva solo su una parte del suolo di cui all'originaria p.lla 300/1-2A individuata nell'atto di vendita in data 08/03/1965 e nel tipo di frazionamento in esso menzionato {come inoppugnabilmente comprovato dalla successiva dichiarazione depositata dai coniugi CP_3
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aventi causa dei coniugi e CP_2 Controparte_8 Parte_15
in virtù dell'atto pubblico del 1970) presso il Comune di
[...] TT SAIO in data 12/10/1981 [con tale dichiarazione i coniugi avevano dato atto che l'immobile a loro Controparte_12 venduto dai coniugi on atto Parte_16 pubblico per notar in data 04/04/1970 era stato costruito dal Per_8 [...]
non sul suolo esteso 60 mq (10 m × 6 m), confinante con il lato CP_8 Ovest del cinematografo di (ex ) per 10 m Controparte_7 Persona_2 (compresi tra i 7 ed i 17 m del lato Ovest del cinematografo calcolati a partire dallo spigolo Sud-Ovest del cinematografo prospiciente l'Accinto comunale), distinto in catasto e nel frazionamento al foglio 20 particella 300/1-2/A, ceduto dal Comune di TT SAIO al CP_8 con l'atto di compravendita stipulato in data 08/03/1965, bensì su sito diverso e per una superficie maggiore (136 mq), sicché avevano chiesto di sanare l'abuso acquistando il suolo effettivamente occupato dal proprio immobile] e dalla conseguenziale attività amministrativa [analiticamente sopra riportata sub II.B.
2.c.2. (in particolare nella nota 31, alla quale si rimanda integralmente)] all'esito della quale il TT Parte_2 SAIO, con atto rep. n. 686 in data 05/06/1987, aveva concesso a
, per la durata di 99 anni rinnovabili, il diritto Persona_1 di superficie ad aedificandum di 136 mq di suolo comunale (e cioè tanti quanti ne erano derivati dal frazionamento allegato all'atto) su area inizialmente distint a al Catasto Terreni del Comune di TT SAIO come terreno demaniale, senza reddito, ed al tipo di frazionamento allegato, al foglio 20 particella 467 per ½ e per 24 mq, 467 per ⅓ e per 41 mq, 467 per ¼ e per 71 mq, così per un totale di 136 mq (24 mq + 41 mq + 71 mq = 136 mq), successivamente distint a al Catasto Edilizio al foglio 20 particella 515, confinante a Nord con largo SC MO, a Sud con località PA, a Est con ditta a Controparte_7 Ovest con via AC35, indicata nella planimetria allegata al citato atto rep. n. 686 in data 05/06/1987 e formante parte integrante e sostanziale della convenzione di cui al medesimo atto};
♥ che con il contratto di compravendita fatto per atto pubblico a rogito del notaio avv. in data 04/04/1970 (rep. n. 8700; racc. n. Persona_8 6115) i coniugi avevano Parte_13 venduto ai coniugi Persona_1 Controparte_31
“la piena proprietà del fabbricato di nuova costruzione, per uso
[...] abitazione, sito nel centro abitato del Comune di TT S. IO, provincia di , alla via GO SC di MO costituito da un Pt_3 piano terreno di un solo vano, e da un primo pi ano di quattro stanze ed accessori, confinante a Nord con proprietà del Parte_11
detta 'Accinto comunale', a Sud con GO CE,
[...] attualmente denominato GO SC di MO, a Est con proprietà di già di , ad Ovest con via Persona_14 Persona_2
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AC, salvo altri” (art. 1). Nel contratto era precisato (tra l'altro): che “il descritto immobile non risulta ancora censito nel Nuovo Catasto Edilizio NO, ed è stato dichiarato ai fini dell'accertamento come risulta dalla attestazione dell'Ufficio Tecnico Erariale di Sezione Pt_3 IV di data 3 Aprile 1970 n° 4167 mod. 46 anno 1970 . L'area sulla quale insiste il fabbricato è distinta in catasto e nel frazionamento al foglio 20 particella 300/1 2/A.” (art.
1-CATASTO); che “L'ente immobiliare in contratto si vende nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova, a corpo, con ogni accessorio, oneri e servitù attive e passive di qualsiasi specie, apparenti e non apparenti, nulla eccettuato od a proò dei venditori riservato. Dichiara il signor -IO di Controparte_8 essere proprietario pieno ed assoluto dell'area urbana di metri quadri sessanta circa sulla quale insiste il fabbricato alienato, area che ebbe ad acquistarla dal Comune di TT S. IO con atto 8 Marzo 1965… I venditori dichiarano altresì di aver costruito con propri mezzi, su detta area, il fabbricato qui alienato…”. In disparte, ancora una volta, l'errore relativo all'indicazione dei punti cardinali contenuto nell'atto in data 04/04/1970 (l'immobile venduto dai coniugi ai coniugi fabbricato e Controparte_39 Parte_10 relativa area di sedime – confinava a Nord con largo CE ed a Sud con proprietà del Comune detta ' , ora via Vicoletto Piccolo ), Controparte_27 probabilmente provocato dall'analogo errore contenuto nell'atto di cessione del suolo in data 08/03/1965 (v. sopra), la Corte osserva che l'attenta lettura dei predetti titoli di acquisto porta univocamente ad escludere che i coniugi
[...]
con l'atto pubblico per notar in data 04/04/1970, CP_39 Per_8 avessero venduto ai coniugi (anche) la parte non Parte_10 edificata del suolo di 60 mq precedentemente venduto dal Comune di TT SAIO al in data 08/03/1965 e catastalmente individuato come CP_8 p.lla 300/1-2/A [la parte non edificata della particella 300/1-2/A – poi sostituita, a seguito della verifica di ufficio eseguita dall' di nel Pt_3 Pt_3 1973, nota di variazione n. 26 del 19/12/1973, dalla p.lla 467, avente la medesima superficie di 60 mq, ma forma e ubicazione non corrispondenti all'originaria p.lla 300/1-2/A (difatti quest'ultima era un rettangolo di 6 m × 10 m, mentre la p.lla 467 era una sorta di trapezio rettangolo largo appena 3 m, sicché non è dato comprendere come siffatta superficie potesse essere realmente utilizzata per la costruzione di una casa per civile abitazione) – è quella attigua al lato Ovest del cinematografo raffigurata 'in tratteggio blu' nel grafico presente alla pag. 38 della relazione peritale redatta dal c.t.u. ing. IS]. Invero, come correttamente rilevato anche dal c.t.u. ing. IS (le cui valutazioni sono fondate, si ribadisce, sui titoli di acquisto e sugli atti in essi menzionati e non semplicemente sulle risultanze catastali ), la circostanza – risultante dal contratto di compravendita in data 04/04/1970 – che l'area sulla quale insisteva il fabbricato realizzato dal negli anni 1966 - Controparte_8 1967 (venduto con la relativa area di sedime nel 1970 ai coniugi - CP_3
fosse distinta in catasto e nel frazionamento al foglio 20 particella CP_2 300/1-2/A, “non è esatta, poiché il suolo su cui fu edificato l'immobile oggi di proprietà non è esattamente il terreno che era identificato alla CP_3
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particella 300 ½ a”37. Difatti, il aveva edificato il fabbricato non sul CP_8 suolo di 60 mq acquistato in data 08/03/1965 ed individuato come p.lla 300 subb. 1-2/A di 60 mq attigua al lato Ovest del cinematografo-bar ex
, bensì a distanza di qualche metro dal cinematografo-bar ex Persona_2
, sicché il , con il proprio fabbricato, aveva occupato Persona_2 CP_8 un'area che, pur essendo più estesa di quella cedutagli nel 1965 dal Comune di TT SAIO (136 mq anziché 60 mq), non ricomprendeva per intero quest'ultima, in quanto solo una parte del suolo originario era stata occupata del nella costruzione del fabbricato de quo (circa metà), mentre la
CP_8 restante parte del suolo originario era rimasta inedificata (tali parti sono ben visibili nel citato grafico presente alla pag. 38 della relazione peritale redatta dal c.t.u. ing. IS: la parte del suolo acquistato dal nel 1965 ed
CP_8 occupata dal fabbricato è raffigurata 'in tratteggio rosso', mentre la restante parte del suolo acquistato dal nel 1965 e non occupata dal fabbricato
CP_8 è raffigurata, come detto, 'in tratteggio blu'). Né può ritenersi che l'attiguità tra il suolo rettangolare ceduto dal di Pt_2 TT SAIO al nel 1965 ed il cinematografo-bar ex
CP_8
fosse resa 'impossibile' dalla presenza del passetto Persona_2 originariamente realizzato dal sul lato Ovest del cinematografo Persona_2 (come sostenuto dai ) e/o per la violazione delle norme di sicurezza CP_7 all'epoca già in vigore determinata dalla cessione del suolo (come affermato dal Giudice di primo grado, secondo cui non era seriamente ipotizzabile che il Comune di TT SAIO potesse aver ceduto a fini edificatori al
[...]
nel 1965 – epoca in cui già esisteva il cinematografo – un'area di 60 CP_8 mq immediatamente adiacente al cinema senza curarsi delle norme di sicurezza all'epoca già in vigore, che vietavano in via assoluta l'ostruzione delle uscite laterali del locale pubblico ), atteso che: il passetto costruito dal Persona_2 a metà degli anni '50 sul lato Ovest del cinematografo era posizionato nella parte di tale lato del cinematografo più vicina a largo della CE (il passetto, infatti, non costeggiava il lato Ovest cinematografo per tutta la sua lunghezza, ma terminava subito dopo la prima delle due porte laterali di uscita, ossia quella più prossima a largo CE ), mentre il suolo ceduto nel 1965 dal Comune di TT SAIO al era posizionato a confine CP_8 del lato Ovest del cinematografo nella parte di tale lato più lontana da largo della CE, sicché l'area ceduta dal Comune di TT SAIO al non si sovrapponeva a (né interferiva con) quella già occupata dal CP_8 passetto;
la prima delle due porte laterali di uscita presenti sul lato Ovest del cinematografo (ossia quella più vicina a largo della CE ) aveva sempre funzionato (ed avrebbe continuato a funzionare anche dopo la cessione del suolo al e/o l'edificazione del fabbricato per civile abitazione da CP_8 parte dello stesso), mentre la seconda porta laterale di uscita sul lato Ovest, protesa nel vuoto, era rimasta sempre inutilizzata (ciò non ostante, il cinematografo aveva sempre funzionato), sicché non è dato comprendere in che modo la cessione del suolo al a fini edificatori avrebbe potuto CP_8 modificare in pejus la situazione già esistente (la violazione della normativa di pubblica sicurezza, se c'era, c'era ab origine, per la mancata fruibilità della seconda porta sul lato Ovest del cinematografo, sicché di certo non poteva essere determinata dalla cessione del suolo al , avvenuta solo diversi CP_8
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anni dopo l'apertura del cinematografo ). In definitiva, si sarebbe potuto affermare che i coniugi Controparte_12 erano divenuti proprietari della parte non edificata del suolo precedentemente ceduto dal Comune di TT SAIO al nel 1965 soltanto CP_8 se, nell'atto di vendita del 1970, fosse stato precisato che oggetto della vendita erano non soltanto il fabbricato realizzato dal e la relativa area di CP_8 sedime (la quale coincideva solo in parte con il suolo acquistato dal CP_8 nel 1965, essendo stata tutta la restante parte del fabbricato costruita su suolo di proprietà comunale, tanto da rendere necessaria negli anni '80, oltre alla sanatoria dell'abuso edilizio, anche la concessione da parte del Comune di TT SAIO del diritto di superficie in favore del , come CP_3 chiarito in precedenza), ma anche la restante parte rimasta non edificata del suolo acquistato dal nel 1965 (parte coincidente, in buona sostanza, CP_8 con la fascia di terreno scoperta, interposta tra il fabbricato ed il CP_7 fabbricato , oggetto di controversia). In mancanza Parte_8 di ciò [dall'atto pubblico stipulato in data 04/04/1970 tra i coniugi
[...] venditori) ed i coniugi Parte_13 [...] (acquirenti) non risulta la vendita , oltre Controparte_31 al fabbricato ed alla relativa area di sedime, di altre aree, diverse da quella edificata (conclusione non inficiata dal generico inciso contenuto nel contratto in data 04/04/1970 secondo cui “L'ente immobiliare in contratto si vende nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova, a corpo, con ogni accessorio, oneri e servitù attive e passive di qualsiasi specie, apparenti e non apparenti, nulla eccettuato od a proò dei venditori riservato”, per la semplice ragione che tale clausola va intesa nel senso che i venditori nulla escludevano o riservavano a proprio favore con riferimento a ciò che stavano vendendo, ossia fabbricato e relativa area di sedime, non con riferimento ad aree diverse, peraltro neppure indicate come accessorio dell'ente immobiliare compravenduto o gravate da servitù in favore dello stesso) ], deve senz'altro escludersi che, con l'atto di compravendita in data 04/04/1970 , la proprietà dell'area non edificata fosse stata trasferita dai coniugi i Controparte_37 coniugi Controparte_12 Va escluso, infine, che i coniugi possano essere Parte_10 divenuti proprietari dell'area de qua per intervenuta usucapione : invero, in disparte la circostanza che tale modo di acquisto della proprietà non risulta neppure espressamente invocat o dagli appellanti incidentali
[...]
, la Corte osserva che, in ogni caso, non potrebbe non valere Parte_10 quanto già osservato in ordine all'infondatezza dell'analoga pretesa avanzata dai (v. sopra, sub II.B.
2.c.3.b.). CP_7 Un'ultima considerazione. Con esposto in data 27/05/1977, inviato al Comitato di controllo per gli enti locali della Regione Puglia, aveva riferito Parte_12 di avere presentato al Comune di TT SAIO, poco dopo l'acquisto immobiliare (fabbricato + relativa area di sedime) di cui all'atto pubblico per notar in data 04/04/1970 , istanza di acquisto della fascia di terreno in Per_8 contestazione, oggetto di analoga istanza presentata da al Controparte_7 TT SAIO nel 1970 [suolo di circa 39 mq di Parte_2
“proprietà comunale … situato in abitato di questo Comune … riportato al
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foglio di mappa 20” e confinante “a Nord con GO ND MO38, a Sud con ad Est39 con proprietà di e ad Controparte_27 Parte_12
Ovest40 con proprietà del sig. ” (v. sopra, sub II.B.
2.c.1., ultimo CP_7 capoverso)]: tale esposto appare, ad colorandum, oltremodo significativo, poiché conferma inoppugnabilmente che il , al pari di CP_3 CP_7
era pienamente consapevole di non essere proprietario dell'area
[...] scoperta interposta tra il proprio fabbricato ed il fabbricato di CP_7
tanto da chiederne la cessione – 'in competizione' con
[...] CP_7
– al Comune di TT SAIO.
[...] Conclusivamente, le risultanze probatorie portano in modo univoco ad affermare che (anche) i non sono proprietari della Parte_8 fascia di terreno interposta tra il loro fabbricato e quello dei , CP_7 essendo tale fascia rimasta in parte in proprietà dei coniugi Controparte_37 e/o dei loro aventi causa jure successionis (parte coincidente con l'area raffigurata 'in tratteggio blu' nel grafico alla pag. 38 della relazione peritale redatta dal c.t.u. ing. IS ) ed in parte in proprietà del Comune di TT SAIO [profilo, quest'ultimo, confermato anche dagli accertamenti espletati dal c.t.u. ing. IS, il quale ha evidenziato, sulla scorta della deliberazione n. 153/1983 del Consiglio comunale di TT SAIO e del 'chiarimento' reso dall'arch. (ex sindaco di TT Persona_12 SAIO) alla delibera in data 04/12/1996, che la convinzione del Comune di TT SAIO di aver già ceduto a , prima della Controparte_8 concessione fatta a con delibera consiliare n. 73/1970 Controparte_7 (revocata con deliberazione conciliare n. 153/1983 ), la fascia di terreno in contestazione estesa 39 mq, identificandola con il suolo ceduto al CP_8 individuato dalla p.lla 300/ 1-2/A, era solo parzialmente corretta, poiché la ex p.lla 300/1-2/A era solo una porzione di quella fascia di suolo, la cui restante parte è a tutt'oggi di proprietà comunale41 (le porzioni di suolo che risultano a tutt'oggi di proprietà comunale sono quelle raffigurate in bianco nel grafico alla pag. 38 della relazione peritale , posizionate al di sopra ed al di sotto dell'area tratteggiata in blu ed indicate dal c.t.u. ing. IS come “suolo di prop. comunale”)], sicché correttamente il Giudice di primo grado rigettò la domanda ex artt. 949, 908 e 2043 c.c. proposta da Controparte_2
, e
[...] Controparte_3 Controparte_4
riproposta da Controparte_5 Controparte_2
e Controparte_3 Controparte_4 CP_5
con l'appello incidentale [alla quale i
[...] Parte_8 hanno aggiunto, nel presente grado di giudizio, la domanda 'nuova' di cui al punto 1) delle conclusioni dell'appello incidentale (accertamento e dichiarazione della proprietà esclusiva della fa scia di terreno controversa), della quale si è già precedentemente evidenziata l'inammissibilità, per violazione dell'art. 345 c.p.c. (v. sopra sub II.B.
1.b.)]. A tanto consegue il rigetto dell'appello incidentale proposto da
[...]
e Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
Controparte_5
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II.B.
3. Pertanto, conclusivamente, l'appello principale proposto da Pt_1
l'appello incidentale proposto da e
[...] Controparte_6 l'appello incidentale proposto da Controparte_2
Controparte_3 Controparte_4 CP_5
vanno rigettati, con conseguente conferma, anche per le ragioni di
[...] fatto e di diritto esposte nella presente sentenza, della decisione impugnata. II.C. IL REG OL AM ENT O D EL LE S PESE D EL PRESEN T E G RAD O D I GIU DIZIO. La reciproca soccombenza giustifica la compensazione, per intero, delle spese del presente grado di giudizio tra le parti, ai sensi dell'art. 92 comma 2° c.p.c. Per la medesima ragione, gli oneri peritali relativi alla c.t.u. espletata nel presente grado di giudizio, come liquidati con separato decreto, sono posti per ½ a carico di e , in solido tra Parte_1 Controparte_6 loro, e per ½ a carico di Controparte_2 CP_3
e in solido tra
[...] Controparte_4 Controparte_5 loro. II.D. LA DIS POS IZ ION E D I C UI ALL'ART. 13 COM MA 1° Q UA TER DEL D.P.R. N. 115/2002. In considerazione del rigetto integrale di tutti gli appelli e dell'introduzione del presente giudizio di impugnazione dal 30° giorno successivo (v. art. 1 comma 18° della L. n. 228/2012) alla data di entrata in vigore della L. n. 228/2012 (avvenuta in data 01/01/2013, ex art. 1 comma 561° della L. n. 228/2012)42, ai sensi dell'art. 13 comma 1° quater del D.P.R. n. 115/2002 (introdotto dall'art. 1 comma 17° della L. n. 228/2012) deve darsi atto della sussistenza dei presupposti perché ciascuna delle parti appellanti sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione43 ( TORNISIELLO Controparte_2 42 come è noto, in tema di impugnazione, l'obbligo di versamento, per il ricorrente, di un'ulteriore importo a titolo di contributo unificato nel caso in cui la sua impugnazione sia stata integralmente respinta o dichiarata inammissibile o improcedibile, previsto dall'art. 13 comma 1° quater del d.P.R. 30/05/2002, n. 115, introdotto dall'art. 1 comma 17° della legge 24/12/2012, n. 228, si applica ai procedimenti iniziati in data successiva al 30/01/2013 (art. 1 commi 18° e 561° della L. n. 228/2012), dovendosi aver riguardo, secondo i principi generali in tema di litispendenza, al momento in cui la notifica del ricorso si è perfezionata, con la ricezione dell'atto da parte del destinatario, e non a quello in cui la notifica è stata richiesta all'ufficiale giudiziario o l'atto è stato spedito a mezzo del servizio postale secondo la procedura di cui alla legge 21/01/1994, n. 53 (in termini Cass., sez. un., n. 3774/2014. In senso conforme Cass., n. 14515/2015, che dopo avere ribadito che, in materia di impugnazioni, l'obbligo del versamento, per il ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato nei casi previsti dall'art. 13 comma 1°-quater del d.P.R. 30/05/2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1 comma 17° della l. 24/12/2012, n. 228, si applica ai procedimenti iniziati in data successiva al 30/01/2013, dovendosi aver riguardo al momento in cui la notifica del ricorso per cassazione si è perfezionata, con la ricezione dell'atto da parte del destinatario, ha precisato che, a tal fine, ove la notificazione sia indirizzata a due intimati, è sufficiente, ad escludere l'applicabilità del doppio contributo, che la ricezione dell'atto sia avvenuta anche per solo uno di essi, in data anteriore al 30 gennaio, posto che la notifica del ricorso ad una delle parti è condotta già sufficiente per l'instaurazione del procedimento dinanzi alla Corte). 43 v. Cass., sez. un., n. 4315/2020, che dopo avere precisato (tra l'altro) che “Il giudice dell'impugnazione deve rendere l'attestazione della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, quando la pronuncia adottata è inquadrabile nei tipi previsti dalla norma (integrale rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione), mentre non è tenuto a dare atto
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e in solido tra CP_3 Controparte_4 Controparte_5 loro), precisando che l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito della presente sentenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nel procedimento n. 1810/2021 R.G.A.C.C., A) sull'appello proposto da con atto di citazione Parte_1 notificato in data 10/12/2021, nei confronti di Controparte_2
, e
[...] Controparte_3 Controparte_4 e nei confronti di , Controparte_5 Controparte_6 nonché B) sull'appello incidentale proposto da , con Controparte_6
“comparsa di costituzione con appello incidentale tempestivo” depositata telematicamente in data 09/01/2022, nei confronti di Controparte_2
, e
[...] Controparte_3 Controparte_4 e nei confronti di Controparte_5 Parte_1 nonché C) sull'appello incidentale proposto da Controparte_2
e Controparte_3 Controparte_4 CP_5
, con “comparsa di costituzione e risposta e appello incidentale”
[...] depositata telematicamente in data 09/03/2022, nei confronti di e di , Parte_1 Controparte_6 contro la sentenza n. 180/2021, pubblicata in data 21/01/2021, del Tribunale di Foggia in composizione monocratica, così provvede:
1) rigetta tutti gli appelli e per l'effetto conferma, anche per le ragioni di fatto e di diritto esposte nella presente sentenza, la decisione impugnata;
2) compensa, per intero, le spese del presente grado di giudizio tra le parti;
3) pone gli oneri peritali relativi alla c.t.u. espletata nel presente grado di giudizio, come liquidati con separato decreto, per ½ a carico di Pt_1 e in solido tra loro, e per ½ a
[...] Controparte_6 carico di Controparte_2 Controparte_3 e in solido tra loro;
Controparte_4 Controparte_5 4) dà atto della sussistenza dei presupposti perché ciascuna delle parti appellanti sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo
dell'insussistenza di tale presupposto quando la pronuncia non rientra in alcuna di suddette fattispecie” e che “La debenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato (c.d. doppio contributo) pari a quello dovuto per l'impugnazione è normativamente condizionata a due presupposti: il primo, di natura processuale, costituito dall'adozione di una pronuncia di integrale rigetto o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, la cui sussistenza è oggetto dell'attestazione resa dal giudice dell'impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002; il secondo, di diritto sostanziale tributario, consistente nell'obbligo della parte impugnante di versare il contributo unificato iniziale, il cui accertamento spetta invece all'amministrazione giudiziaria”, ha statuito che “Il giudice dell'impugnazione che emetta una delle pronunce previste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, è tenuto a dare atto della sussistenza del presupposto processuale per il versamento dell'importo ulteriore del contributo unificato (c.d. doppio contributo) anche quando esso non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venire meno (come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato), potendo invece esimersi dal rendere detta attestazione quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo”. In senso conforme Cass., ord. n. 27867/2019; Cass., n. 9660/2019; Cass., n. 181007/2018.
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unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ( Controparte_2
, e
[...] Controparte_3 Controparte_4 in solido tra loro), precisando che l'obbligo di Controparte_5 pagamento sorge al momento del deposito della presente sentenza . Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della sezione 1ª civile della Corte d'appello, il giorno 06/05/2025.
IL CO NS IGLIER E ES TENSO RE DO TT. MICH ELE PRENCIPE IL PRESID EN TE DO TT. IA MITOLA
CP_ Proc. n. 1810/2021 R.G.A.C.C.
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 così nel testo (N.d.E.). 2 e dunque entro il 10/01/2022, ex art. 155 comma 4° c.p.c., essendo festivo il giorno 09/01/2022 (N.d.E.). 3 recte: 09/03/2022 (N.d.E.). 13 l'art. 183 comma 6° n. 1) c.p.c., nel testo vigente ratione temporis, disponeva che all'udienza di prima comparizione e trattazione il Giudice, «Se richiesto, …concede alle parti … un termine di ulteriori trenta giorni per il deposito di memorie limitate alle sole precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte;
». 20 rispettivamente alle pagg. 2-24, 24-28, 28-29 della “comparsa di costituzione con appello incidentale tempestivo” depositata telematicamente in data 09/01/2022. 21 rispettivamente alle pagg. 5-8, 9-11, 11-14, 14-16, 16-18 della “comparsa di costituzione e risposta e appello incidentale” depositata telematicamente in data 09/03/2022. 23 testuale (N.d.E.). 24 come sarà meglio evidenziato nel prosieguo, l'indicazione dei confini Nord e Sud era inesatta (N.d.E.). 26 come sarà meglio evidenziato nel prosieguo, l'indicazione dei confini Nord e Sud era inesatta (N.d.E.). 27 come sarà meglio evidenziato nel prosieguo, l'indicazione dei confini Nord e Sud era inesatta (N.d.E.). 28 recte: “ ” (N.d.E.). CP_7 29 testuale (N.d.E.). 30 come sarà meglio evidenziato nel prosieguo, l'indicazione dei confini Est ed Ovest era inesatta (N.d.E.). 31 in data 19/08/1983 l'Ufficio Tecnico Erariale di aveva certificato che alla partita 3407 Pt_3 del Nuovo Catasto Terreni del Comune di TT SAIO figurava iscritta, al foglio 20, la particella 467, della superficie di 60 centiare (60 mq), intestata alla ditta Controparte_32
(nel certificato dell'U.T.E. era stato specificato: che, a seguito di verifica d'ufficio del
[...] 1973, la particella 467 aveva sostituito la particella 300/1-2 di uguale superficie, la quale (p.lla 300/1-2) era pervenuta alla ditta “con nota di voltura n. 58 del 1966 Controparte_32
-per C/vendita atto 25/03/1965 per Segretario del reg.to ad Ascoli Parte_2 Satr. il 25/3/1965 al n. 172, dalla partita 341 in ditta: 'Comune di TT SAIO'”; che la particella 300/1-2 era pervenuta “a sua volta, con nota di variazione n. 56 del 1966 verifica 33 i punti cardinali sono errati, poiché, rispetto al suolo de quo, l' risulta essere Controparte_27 a Sud e largo CE risulta essere a Nord (N.d.E.). 34 cfr. Cass., sez. un., n. 3086/2022. In senso conforme, più di recente, Cass., ord. n. 26144/2023 (che, nel ribadire i principi affermati dalle sezioni unite nel 2022, ha confermato la sentenza di merito che, nell'ambito di una consulenza tecnica percipiente volta ad accertare la condizione urbanistica di un immobile, aveva ritenuto legittimamente utilizzabile dal c.t.u. un file autocad – autonomamente acquisito dallo stesso c.t.u. al di fuori della produzione documentale delle parti – dal quale era possibile risalire agli interventi abusivi apportati sul bene nel corso del tempo). 35 nell'atto atto rep. n. 686 in data 05/06/1987, i punti cardinali utilizzati per individuare i confini sono tutti corretti, poiché la p.lla 515 risulta effettivamente confinare a Nord con largo SC di MO (ex largo CE), a Sud con località PA ('Accinto comunale'), a Est con
“ditta e ad Ovest con via AC. Controparte_7 36 recte: ER (N.d.E.). 37 v. pag. 35 della relazione peritale a firma dell'ing. IS. 38 testuale (N.d.E.). 39 recte: ad Ovest (N.d.E.). 40 recte: ad Est (N.d.E.). 41 v. pag. 40 della relazione peritale a firma dell'ing. IS.