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Sentenza 13 agosto 2025
Sentenza 13 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 13/08/2025, n. 1619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1619 |
| Data del deposito : | 13 agosto 2025 |
Testo completo
N. 1369/2018 R.G.A.C.
Tribunale Ordinario di Potenza
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il giorno 25/06/2025, nella sezione prima civile del Tribunale di Potenza, dinanzi al Giudice dott.ssa Rachele Dumella De Rosa è chiamata la causa
TRA
- Parte_1
- ATTORE -
E
- Controparte_1
- CONVENUTO -
Hanno depositato note scritte:
Per l'Avv. VENDEGNA RAFFAELE che conclude per l'accoglimento Parte_1 della domanda.
All'esito, il Giudice del Tribunale di Potenza, I sez. civile, dott.ssa Rachele Dumella
De Rosa, esaminati gli atti della causa n. 1369/2018 R.G., lette le conclusioni dell'attrice e la discussione cartolare, decide la controversia, ex art. 281 sexies cod. proc. civ., mediante lettura in pubblica udienza del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della presente
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott.ssa Rachele Dumella De Rosa, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1369/2018 r.g.a.c.
TRA
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in persona del suo legale rappresentante p.t., con sede in Tito Scalo (PZ) Parte_1 alla Zona Industriale, P.Iva , rappresentata e difesa dall'Avv. Raffaele P.IVA_1
Vendegna, in virtù di procura in calce all'atto di citazione, presso il cui studio elettivamente domicilia alla Via Francesco Baracca n. 16, in Potenza;
ATTRICE
E
, c.f. in Controparte_2 P.IVA_2 persona del Curatore Fallimentare pro tempore, Avv. Alessandra Longobardi;
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: Subfornitura;
CONCLUSIONI: all'udienza cartolare del 13.11.2024 i difensori delle parti costituite hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in vista di detta udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
§1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la conveniva in giudizio la Parte_1
deducendo: Controparte_1
1) Di aver commissionato alla società convenuta la lavorazione di acciaio di proprietà della stessa per la costruzione di parti di strutture metalliche Pt_1 commissionatele rispettivamente da: a) AN S.p.A. (capriate, arcarecci, controventi, abbaini e controsoffitto occorrenti per la realizzazione di n. 4 capannette di sabbiatura e verniciatura presso lo stabilimento AN di
CO (GO) per il corrispettivo di €/kg 0,25 oltre IVA); b) CP_3
(per il corrispettivo di €/kg. 0,25); c) (per il corrispettivo
[...] Controparte_4 di €/kg. 0,25); d) (per il corrispettivo di €/kg. 0,10); da Parte_2 realizzare secondo i disegni e le prescrizioni di progetto fornite da essa subcommittente;
2) che dopo che la (sub)committente aveva pressoché ultimato la Parte_1 consegna alla dell'acciaio da lavorare (documentata complessivamente da CP_1
n. 50 documenti di trasporto, di cui n. 49 emessi tra il 19.5.2016 ed il 5.10.2016 e l'ultimo, recante il n. 895, emesso in data 14.10.2016: v. doc. 1) e dopo che erano state completate tutte le commesse ad eccezione di quella AN, la
[...] rappresentava che il prezzo originariamente pattuito per le Controparte_1 lavorazioni relative alla commessa AN non era sufficiente e che per continuare le stesse si rendeva indispensabile una revisione del prezzo;
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3) che a seguito di trattativa le parti addivennero alla stipula di un contratto scritto datato 12.10.2016 (doc. 2) con il quale all'art. 1, dopo aver premesso quanto sopra esposto, rideterminarono il prezzo unitario delle lavorazioni in €/kg. 0,33 oltre
IVA e la si impegnava “a completare le proprie Controparte_1 lavorazioni entro il 30/10/2016, a meno delle capriate principali e secondarie del filo D, che potranno essere consegnate entro il 7/11/2016” (termine di consegna prorogato al 15.11.2016 nel cronoprogramma allegato al contratto medesimo, come previsto dall'art. 6);
4) che per mera svista nell'art. 1 del predetto contratto furono riportati indistintamente tutti i 49 documenti di trasporto emessi da fino a Parte_1 quella data (ivi erroneamente numerati fino a 50 per omissione del 37) e non soltanto quelli relativi alla commessa AN (alla quale sono estranei, pertanto, i materiali descritti nei d.d.t. n. 597, n. 612, n. 636, n. 653, n. 658, n. 724,
n. 736 e, limitatamente a Kg. 6.980, nel d.d.t. n. 788, come si evinceva dagli allegati report riepilogativi di ciascuna commessa: docc. 3, 4, 5 e 6): difatti, la pattuita differenza di prezzo per la commessa AN (€ 0,33 - € 0,25 = € 0,08) fu correttamente applicata dalla (con la fattura n. 128 del 18.10.2016: doc. CP_1
12) esclusivamente su Kg. 333.670, di cui Kg. 43.230 esposti nella fattura n. 86 del 18.7.2016 (doc. 8), Kg. 50.360 esposti nella fattura n. 88 del 29.7.2016 (doc.
9), Kg. 114.480 esposti nella fattura n. 108 del 31.8.2016 (doc. 10) e Kg. 125.600 esposti nella fattura n. 122 del 30.9.2016 (doc. 11), vale a dire alle sole quantità relative alla commessa AN che prima del contratto scritto erano state fatturate al prezzo di € 0,25/kg);
5) che con il predetto contratto la assumeva, tra l'altro, gli obblighi: di CP_1 restituire alla il materiale di sfrido della lavorazione (v. art. 4); di “seguire Pt_1 le tempistiche concordate come dettagliate nell'art. 1, ovvero ad incrementare la forza lavoro, qualora necessario, per far fronte a urgenze sopraggiunte o a ritardi accumulati” (art. 7, primo comma); in caso di ritardo rispetto ai tempi di consegna sopra indicati, di corrispondere una penale di € 300,00 per ogni giorno solare di ritardo (art. 7, terzo comma); di intervenire tempestivamente, con costi a suo totale carico e senza poter richiedere alcun sovrapprezzo e/o pretesa risarcitoria, per eliminare/sanare le problematiche emerse in caso di contestazione da parte di
AN o di (art. 7, ultimo comma); Parte_1
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6) che la non riuscendo a rispettare i termini pattuiti Controparte_1 per la riconsegna del materiale lavorato per la commessa AN, aveva dovuto incrementare la forza-lavoro presso il proprio stabilimento e si era avvalsa di alcune maestranze qualificate messe a disposizione dalla per Parte_1 complessive 902 ore lavorative al prezzo unitario di € 25,00 comprensivo degli oneri di trasferta, e così per complessivi € 22.550,00 oltre IVA per € 4.961,00;
7) che durante il montaggio delle strutture metalliche nel cantiere di AN in territorio di CO (GO) la si era avveduta del fatto che numerosi Pt_1 controventi prodotti da erano privi della marca di posizione Controparte_1
e presentavano una forometria non perfetta e che alcune capriate presentavano problemi di accoppiamento, precisando: che tali difformità, verificabili solo in sede di montaggio in cantiere, erano state tempestivamente denunciate alla dalla i cui carpentieri, per individuare i controventi Controparte_1 Pt_1 da montare, erano stati costretti dapprima a rilevarne le misure ed a confrontarle con quelle riportate nei disegni costruttivi, e quindi a marcare gli elementi prodotti privi di marcatura;
che inoltre il personale sempre durante la fase di Pt_1 montaggio nel cantiere di CO della AN, aveva dovuto modificare alcune capriate per consentirne l'accoppiamento ed il montaggio, praticare nuovi fori su alcuni angolari di controvento chiudendo quelli eseguiti dalla e CP_1 saldare nuovamente alcuni carter che si erano distaccati dalle capriate;
e che tali attività aggiuntive avevano comportato per la un aggravio di oneri sia in Pt_1 termini di manodopera specializzata sia di costi della piattaforma per complessivi
€ 6.445,00 oltre IVA per € 1.417,90 come dettagliato nella “tabella degli interventi in cantiere su carpenteria prodotta da , doc. 16; Controparte_1
8) che la a fronte di Kg.
1.178.590 di materiale Controparte_1 complessivamente ricevuti in conto lavorazione con i 50 documenti di trasporto emessi da restituiva complessivamente a quest'ultima Kg. 805.754 di Pt_1 materia lavorata e Kg. 316.254 di sfridi di lavorazione, trattenendo la differenza di Kg. 56.582 il cui valore, applicando il prezzo unitario di € 0,16/Kg. (pari ad €
160,00 a tonnellata, ben inferiore ai prezzi minimi dei rottami ferrosi acquistati dalle acciaierie italiane nei mesi di novembre e dicembre 2016 rilevati da Nuovo
Campsider: doc. 17), ammontava ad € 9.052,12;
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9) che la per tutte le lavorazioni commissionatele da Controparte_1
aveva emesso nel corso dell'anno 2016 le seguenti fatture: n. 86 del Parte_1
18.7.2016 di € 42.668,40 (v. doc. 8), n. 88 del 29.7.2016 di € 18.367,10 (v. doc.
9), n. 108 del 31.8.2016 di € 46.640,60 (v. doc. 10), n. 122 del 30.9.2016 di €
38.308,00 (doc. 11), n. 128 del 18.10.2016 di € 22.623,19 (doc. 12), n. 141 del
31.10.2016 di € 74.963,31 (doc. 13), n. 145 del 26.11.2016 di € 36.684,91 (doc.
14) e n. 153 del 14.12.2016 di € 8.369,20 (doc. 15), per un totale di € 288.624,91
IVA inclusa, a fronte delle quali aveva ricevuto in pagamento la complessiva somma di € 243.570,60 (doc. 18);
10) che con lettera inviata a mezzo p.e.c. in data 12.1.2017 (doc. 19) la Parte_1 aveva chiesto alla di emettere nota credito di € Controparte_1
46.017,18 per la parte di sfrido di lavorazione non restituita (indicata nella minor quantità di Kg. 54.527,06 come indicata nella nota inviata da il 6.12.2016 CP_1
(doc. 20) anziché nella quantità effettiva di Kg. 56.582,00 e, dunque, per €
8.724,33 anziché per € 9.052,12), per le modifiche di carpenteria eseguite in cantiere (€ 6.445,00 oltre IVA) e per il rimborso delle retribuzioni della forza lavoro aggiunta fornita dalla (€ 22.550,00 oltre IVA, e di rimettere Parte_1 alla la residua somma di € 963,07, pari alla differenza tra le somme a Pt_1 credito della (€ 46.017,18) e la differenza (€ 45.054,11) tra le somme Pt_1 fatturate a nel corso del 2016 (€ 288.624,91) e la complessiva somma da Pt_1 questa pagata (€ 243.570,60);
11) che con nota del 13.1.2017 (doc. 21) la aveva contestato l'entità del costo CP_1 orario ed il relativo addebito della forza lavoro aggiuntiva fornita da Pt_1 affermando che esso non potesse essere superiore a 20,00 €/h – benché la retribuzione minima oraria lorda CCNL Metalmeccanici piccola industria per un operaio di terzo livello fosse di € 21,27 ed 1/8 dell'indennità giornaliera di trasferta ammontasse ad € (42,80/8 =) 5,35 (doc. 22) e, pertanto il costo indicato da in € 25,00 fosse addirittura inferiore al minimo sindacale (€ 21,27 + € Pt_1
5,35 = € 26,62) –, che l'incremento della forza-lavoro sarebbe stato reso necessario “per tamponare i vs ritardi sulle commesse noi affidate”, che le modifiche in cantiere risultavano tardivamente contestate, che il materiale di sfrido non era soggetto ad IVA e che dello stesso era disposta a riconoscere solo la minor quantità di Kg. 21.775,49 ad un prezzo non superiore ad € 0,10/Kg;
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12) che, preso atto della manifestata indisponibilità ad emettere la nota credito richiesta, la in data 15.1.2017 aveva emesso fattura n. 1 di € 44.098,23 Parte_1
(doc. 23) con la quale aveva addebitato alla il costo Controparte_1 del materiale non restituito (esente da IVA ex art. 74 d.P.R. 633/72) per € 8.724,33
(anziché € 9.052,12, per quanto già esposto supra nel punto 8), il corrispettivo delle modifiche apportate alla carpenteria in sede di montaggio della stessa nel cantiere di AN (€ 6.445,00 oltre IVA) ed il costo della forza lavoro aggiuntiva fornita (€ 22.500,00 oltre IVA);
13) che con nota del 23.1.2017 (doc. 24) la aveva respinto CP_1 Controparte_1 la fattura n. 1/17 emessa da che on nota del successivo 24.1.2017 Pt_1 Pt_1
(doc. 25) aveva informato la che avrebbe proceduto alla registrazione CP_1 della stessa a norma dell'art. 23 del d.P.R. n. 633/1972;
14) che con nota del 17.2.2017 (doc. 26) la aveva Controparte_1 inopinatamente sostenuto che gli accordi sottoscritti sarebbero decaduti ed aveva formulato richieste di pagamento applicando unilateralmente supplementi di prezzo ed esponendo ulteriori corrispettivi, che espressamente contestava;
Pt_1
15) che a tale nota aveva fatto seguito la comunicazione a firma dell'avv. CP_5 del 22.2.2018 (doc. 27) recante invito al pagamento della somma di €
[...]
50.726,20 di cui € 36.684,91 portati dalla fattura n. 145 del 14.12.2016, € 8.369,20 portati dalla fattura n. 153 del 14.12.2016, € 5.375 portati dalla fattura n. 18 del
15.2.2017 (quest'ultima integralmente disconosciuta da ed € 300,00 per Pt_1 spese e competenze legali, nonché alla restituzione di una ” Parte_3 asseritamente consegnata in comodato con Ddt n. 240 del 16.11.2016, fatto che la negava espressamente. Pt_1
Tanto premesso, avendo interesse a conseguire l'accertamento giudiziale del saldo, a debito o a credito, del rapporto intercorso con la anche ai fini Controparte_1 della corretta appostazione contabile, conveniva in giudizio la predetta società Pt_1 chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni:
“1) accertare e dichiarare la validità e l'efficacia inter partes del contratto del
12.10.2016;
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2) accertare e dichiarare che per l'esecuzione delle obbligazioni assunte con il predetto contratto del 12.10.2016 la società avendo assunto Controparte_1
l'obbligo di cui all'art. 7 primo comma del contratto del 12.10.2016, si è avvalsa di 902 ore di lavoro in trasferta presso il proprio opificio di operai qualificati messi a disposizione dalla società ; Parte_1
3) accertare e dichiarare che il costo orario minimo della retribuzione lorda della manodopera qualificata fornita dalla per n. 902 ore lavorative in trasferta Parte_1 secondo il CCNL Metalmeccanici piccole e medie aziende in vigore nell'anno 2016 non
è inferiore ad € 26,62 e, pertanto, dichiarare congruo il minor costo unitario di € 25,00 oltre IVA richiesto da a titolo di rimborso, e per l'effetto dichiarare che la CP_6
è tenuta a sottrarre a tal titolo la somma di € 22.550,00 Controparte_1 oltre IVA dal corrispettivo pattuito con la CP_7
4) accertare e dichiarare che numerosi controventi prodotti da erano Controparte_1 privi della marca di posizione e presentavano una forometria non perfetta, e che alcune capriate presentavano problemi di accoppiamento in sede di montaggio;
5) accertare e dichiarare che per eliminare le difformità di cui al precedente punto 4) i carpentieri della in sede di montaggio presso il cantiere AN di Pt_1
CO degli elementi prodotti dalla convenuta hanno dovuto eseguire le lavorazioni ed utilizzare la piattaforma così come indicato nella tabella affoliata sub doc. 16 alla produzione della società attrice, che il costo di tali lavorazioni e dell'utilizzo della piattaforma non è inferiore ad € 6.445,00 oltre IVA e per l'effetto dichiarare che la
è tenuta a sottrarre per tali titoli la somma di € 6.445,00 Controparte_1 oltre IVA dal corrispettivo pattuito con la CP_7
6) accertare e dichiarare che a fronte di Kg.
1.178.590 di materiale ricevuto da Pt_1 in conto lavorazione con i documenti di trasporto affoliati sub doc. 1 la
[...]
in violazione dell'art. 4 del contratto del 12.10.2016, ha omesso Controparte_1 di restituire materiale di scarto per complessivi Kg. 56.582 per un controvalore, secondo le quotazioni del mercato dei rottami ferrosi dei mesi di novembre e dicembre 2016, non inferiore ad € 9.052,12, pari ad € 0,16/kg ovvero ad € 160/tonnellata, e per l'effetto dichiarare che la è tenuta a sottrarre per tali titoli la Controparte_1 somma di € € 9.052,12 dal corrispettivo pattuito con la CP_7
7) accertare e dichiarare che la non ha diritto di Controparte_1 conseguire il pagamento della fattura n. 18/2017 di € 5.375,00 menzionata nella nota a firma dell'Avv. ; Controparte_5
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8) accertare e dichiarare che la a fronte della somma di Controparte_1
€ 288.624,91 IVA inclusa complessivamente portata dalle fatture emesse nei confronti della indicate nel punto 9) della premessa, ha ricevuto in pagamento la Parte_1 complessiva somma di € 243.570,60, e che dalla differenza di € 45.054,31 è tenuta a detrarre la somma di € 44.426,02 per le causali di cui ai punti 6, 7 ed 8 della premessa,
e per l'effetto dichiarare non dovuta da la somma di € 50.726,20 richiesta Parte_1 con nota dell'avv. del 22.2.2018 bensì la minor somma € 628,29; con vittoria CP_5 di spese e compensi di lite”.
Nessuno si costituiva per la di cui veniva, pertanto, Controparte_1 dichiarata la contumacia all'udienza del 16.01.2019.
Concessi i termini di cui all'art. 183, co. 6, cod. proc. civ., il giudizio, in ragione dell'intervenuta dichiarazione di fallimento della Società convenuta (dichiarato con sentenza del Tribunale di Isernia del 29/01/2019, n. 1/2019 R.G.), veniva riassunto dalla società con comparsa depositata in data 27.04.2019, regolarmente notificata Parte_1 alla curatela a mezzo p.e.c. in data 08.04.2019.
Nonostante la regolarità della notifica, non si costituiva il Controparte_2 per cui, all'udienza del 15.11.2019, ne è stata dichiarata la contumacia.
[...]
La causa, dunque, concessi i termini di cui all'art. 183 co. 6 cod. proc. civ., ammessa ed espletata la prova per testi, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e, dopo alcuni rinvii dovuti alle esigenze di ruolo e all'avvicendamento di diversi magistrati, trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 cod. proc. civ. ratione temporis vigente.
Con ordinanza del 29.05.2025, la causa veniva rimessa sul ruolo, invitando parte attrice a prendere posizione sulla rilevata improcedibilità della domanda ex art. 52 co. 2 l.fall.
******
§1. La ha agito in giudizio nei confronti del fallimento della Parte_1 [...]
proponendo domanda di accertamento negativo del credito asseritamente CP_1 vantato da quest'ultima, in ragione del rapporto contrattuale intercorso tra le parti, alla luce dell'effettivo svolgimento del rapporto.
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In conformità all'orientamento più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui il fallimento agisce avanti al giudice ordinario per il recupero del proprio credito e la controparte può eccepire l'esistenza di un controcredito verso il fallimento, finalizzata a neutralizzare la pretesa creditoria vantata nei suoi confronti dal fallimento e consentire l'eventuale compensazione dei rispettivi crediti, mentre il rito speciale previsto per l'accertamento del passivo trova applicazione nelle ipotesi in cui la richiesta abbia ad oggetto l'accertamento e la condanna di un credito della parte verso il fallimento , ipotesi in cui l'azione deve essere proposta non avanti al giudice ordinario bensì al tribunale fallimentare ( Cass. Civ. 2013/14418; Cass. Civ. 2017/ 30298).
Nel caso in esame l'accertamento negativo del credito proposto da parte attrice è volto a neutralizzare la pretesa della società convenuta, avanzata quando era ancora in bonis, e non ad una statuizione di condanna che sarebbe invece inammissibile in questa sede, per cui correttamente l'azione è stata proposta avanti al giudice ordinario e non in sede fallimentare.
Invero, come sostenuto in giurisprudenza “la procedibilità o la proseguibilità debbono essere mantenute per tutte le domande che non sono funzionali all'accertamento di crediti da vantare verso la procedura, crediti la cui tutela può essere concessa, per volontà del legislatore, solo secondo le regole del concorso: tra dette domande non funzionali all'accertamento dei crediti rientrano quelle volte ad accertare l'insussistenza di crediti vantati dall'impresa in bonis e propri della procedura ove sarà ben possibile agire secondo le regole ordinarie, anche ove l'insussistenza del credito dipenda dalla nullità, dalla annullabilità ovvero dalla risoluzione del contratto, sempre che dette pretese siano funzionali all'accertamento negativo del credito vantato dalla procedura medesima” (cfr.
Tribunale Di Venezia sent. n. 1220/2022 - N. R.G. 6525/2017).
In particolare, secondo la giurisprudenza, «quando nei confronti di un soggetto poi fallito sia proposta una domanda di accertamento dei reciproci rapporti obbligatori e i crediti vengano dedotti non per ottenere la condanna del fallimento, ma solo al fine di giovarsene in sede di compensazione con eventuali controcrediti vantati dalla curatela, la competenza a decidere la controversia non è devoluta al tribunale fallimentare ai sensi dell'art. 24 legge fall., trattandosi di azione non derivante dal fallimento e neppure utile ai fini del concorso (art. 92 e segg. legge fall.), ma diretta solo a paralizzare eventuali istanze di condanna in favore della curatela fallimentare» (Cass. sentenza n. 6930 del
25/11/1986).
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Il superiore indirizzo si pone nel solco di un orientamento consolidato, secondo il quale
«nel giudizio proposto dalla curatela fallimentare per la condanna al pagamento di un debito di un terzo nei confronti del fallito, l'eccepibilità in compensazione di un credito dello stesso terzo verso il fallito non è condizionata alla preventiva verificazione di tale credito, purché sia stata fatta valere come eccezione riconvenzionale;
solo l'eventuale eccedenza del credito del terzo verso il fallito non può essere oggetto di sentenza di condanna nei confronti del fallimento, ma deve essere oggetto di autonomo procedimento di insinuazione al passivo» (Cass., 14 aprile 2022, n. 12255; Cass., 18 dicembre 2017, n.
30298; Cass., 28 settembre 2016, n. 19218; Cass., 27 ottobre 2015, n. 21784; Cass., 7 giugno 2013, n. 14418; Cass., 14 giugno 2012, n. 9726; Cass., 10 gennaio 2012, n. 64;
Cass., 27 aprile 2010, n. 10025; Cass., 13 gennaio 2009, n. 481; Cass., Sez. Un., 12 novembre 2004, n. 21499 e n. 21500; Cass., 21 dicembre 2002, n. 18223).
La domanda, dunque, alla luce delle prefate coordinate ermeneutiche va considerata procedibile considerato che essa mira esclusivamente all'accertamento negativo del credito astrattamente ancora dovuto dalla e non anche a pronunce di tipo Pt_1 risarcitorio ovvero restitutorio di competenza esclusiva del Tribunale Fallimentare.
§2. Nel merito, la domanda è fondata e va accolta per quanto di seguito chiarito.
§2.1 Come noto, la regola generale sulla ripartizione dell'onere della prova di cui all' art. 2697 c.c. è applicabile indipendentemente dalla natura dell'azione esperita, con la conseguenza che, anche in caso di domanda di accertamento negativo del credito, sono a carico di chi si afferma creditore le conseguenze della mancata dimostrazione dei fatti costitutivi del suo diritto (cfr., da ultimo, Cassazione civile, sez. III, 10/04/2024, n. 9706).
Conseguentemente, nel caso in esame, la avrebbe dovuto dimostrare la debenza CP_1 della somma pretesa in pagamento, a fronte delle contestazioni mosse dalla committente
Pt_1
Siffatta conclusione non muta in ragione della contumacia della società convenuta, atteso che la contumacia, sebbene non possa equivalere a non contestazione dei fatti allegati dalla parte costituita, non è idonea a mutare l'onere probatorio gravante sulle parti.
Ne discende, in particolare, che, a fronte dell'inadempimento allegato dalla Pt_1 rispetto alle obbligazioni pattuite, la non ha assolto l'onere posto a suo carico, CP_1 provando di aver correttamente adempiuto le prestazioni assunte, con particolare riferimento alla corretta realizzazione dei controventi e alla restituzione del materiale di sfrido della lavorazione dell'acciaio consegnato dalla committente, inadempienze lamentate dalla già prima dell'introduzione del presente giudizio. Pt_1
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Peraltro, l'inesatta esecuzione dei controventi da parte della risulta confermata da CP_1 entrambi i testi escussi.
Con riferimento all'ulteriore circostanza addotta dalla a fondamento della Pt_1 domanda di accertamento negativo del credito, circa l'impiego di propri lavoratori per il completamento delle prestazioni affidate alla (per cui dal corrispettivo dovuto CP_1 andrebbe sottratto il costo di tale forza lavoro), la stessa risulta confermata dal teste nonché riconosciuta dalla stessa nella nota del 13.01.2017, Testimone_1 CP_1 prodotta al doc. 21 allegato all'atto di citazione, in cui la convenuta dichiara che “il costo orario del personale da voi fornito non può essere superiore a 20.00 €/h, considerando che il nostro costo orario per la vostra commessa è pari ad € 18.00/h e che il loro utilizzo si è reso necessario per tamponare i vs ritardi sulle commesse noi affidati”.
Nella specie, non può trovare applicazione il riparto dell'onere probatorio sopra richiamato atteso che l'accertamento negativo del credito della non deriva, CP_1 semplicemente, dall'inesatta esecuzione della prestazione, quanto piuttosto dal controcredito che la pretende di portare in deduzione, causato dall'altrui Pt_1 inadempimento, attesa la necessità di rispettare i tempi di consegna stabiliti con la committente principale.
In altri termini, la sostiene di aver sopportato costi per € 22.550,00 per l'impiego Pt_1 di forza lavoro aggiuntiva per il completamento delle prestazioni affidate alla che CP_1 non avrebbe sopportato se quest'ultima avesse correttamente adempiuto le obbligazioni assunte.
A ben vedere, trattasi di circostanza non adeguatamente provata in ordine al quantum, non essendo in alcun modo provato quanto effettivamente la abbia Parte_1 corrisposto ai lavoratori aggiuntivi impiegati;
né che agli stessi sia stata corrisposta la somma prevista dalla contrattazione collettiva per le trasferte;
né risulta sufficientemente provato il nesso causale tra il dedotto inadempimento della ed il danno CP_1 lamentato, consistente nella somma asseritamente corrisposta per l'impiego di forza lavoro aggiuntiva (non essendo chiaro se tali lavoratori fossero o meno già alle dipendenze della e, in caso di risposta affermativa, quale sia stato il danno patito Pt_1 dalla nell'impiegare proprie maestranze in tali attività piuttosto che in altre). Pt_1
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Pertanto, considerando che la contumacia non può valere quale ficta confessio dei fatti allegati dall'attore e che questi non ha provato sufficientemente il pregiudizio effettivamente subito (non potendosi a tal fine ritenere sufficiente la mera produzione in giudizio di tabelle della contrattazione collettiva da cui nulla è possibile ricavare circa l'effettivo costo della manodopera aggiuntiva asseritamente impiegata), la pretesa non può che essere respinta.
Da ultimo, vanno ritenute non dovute alla le ulteriori somme indicate nella nota CP_1 del 22.02.2017 a firma dell'Avv. ed, in particolare, la somma di € Controparte_5
5.375,00 di cui alla fattura n. 18/2017, rispetto alla quale parte convenuta, rimanendo contumace, non ha fornito prova della effettiva debenza.
§3. Relativamente alla regolazione delle spese di lite, considerando la contumacia della società convenuta, soggetta a procedura concorsuale e l'accoglimento della domanda in misura sensibilmente inferiore a quella richiesta, si ritengono sussistere gravi ed eccezionali ragioni per l'integrale compensazione.
PQM
1) accoglie la domanda di accertamento negativo avanzata dalla nei Parte_1 confronti di e per l'effetto dichiara Controparte_2
- non dovuta la somma di € 5.375,00 di cui alla fattura n. 18/2017 emessa il
15.02.2017 dalla Controparte_1
- non dovuta l'ulteriore somma di € 15.497,00 oltre Iva per le ragioni di cui in motivazione;
2) Rigetta la domanda per la restante parte;
3) Dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Manda la cancelleria per la comunicazione alle parti costituite.
Così deciso in Potenza, il 13/08/2025.
Il Giudice
dott.ssa Rachele Dumella De Rosa
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Tribunale Ordinario di Potenza
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il giorno 25/06/2025, nella sezione prima civile del Tribunale di Potenza, dinanzi al Giudice dott.ssa Rachele Dumella De Rosa è chiamata la causa
TRA
- Parte_1
- ATTORE -
E
- Controparte_1
- CONVENUTO -
Hanno depositato note scritte:
Per l'Avv. VENDEGNA RAFFAELE che conclude per l'accoglimento Parte_1 della domanda.
All'esito, il Giudice del Tribunale di Potenza, I sez. civile, dott.ssa Rachele Dumella
De Rosa, esaminati gli atti della causa n. 1369/2018 R.G., lette le conclusioni dell'attrice e la discussione cartolare, decide la controversia, ex art. 281 sexies cod. proc. civ., mediante lettura in pubblica udienza del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della presente
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott.ssa Rachele Dumella De Rosa, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1369/2018 r.g.a.c.
TRA
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in persona del suo legale rappresentante p.t., con sede in Tito Scalo (PZ) Parte_1 alla Zona Industriale, P.Iva , rappresentata e difesa dall'Avv. Raffaele P.IVA_1
Vendegna, in virtù di procura in calce all'atto di citazione, presso il cui studio elettivamente domicilia alla Via Francesco Baracca n. 16, in Potenza;
ATTRICE
E
, c.f. in Controparte_2 P.IVA_2 persona del Curatore Fallimentare pro tempore, Avv. Alessandra Longobardi;
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: Subfornitura;
CONCLUSIONI: all'udienza cartolare del 13.11.2024 i difensori delle parti costituite hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in vista di detta udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
§1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la conveniva in giudizio la Parte_1
deducendo: Controparte_1
1) Di aver commissionato alla società convenuta la lavorazione di acciaio di proprietà della stessa per la costruzione di parti di strutture metalliche Pt_1 commissionatele rispettivamente da: a) AN S.p.A. (capriate, arcarecci, controventi, abbaini e controsoffitto occorrenti per la realizzazione di n. 4 capannette di sabbiatura e verniciatura presso lo stabilimento AN di
CO (GO) per il corrispettivo di €/kg 0,25 oltre IVA); b) CP_3
(per il corrispettivo di €/kg. 0,25); c) (per il corrispettivo
[...] Controparte_4 di €/kg. 0,25); d) (per il corrispettivo di €/kg. 0,10); da Parte_2 realizzare secondo i disegni e le prescrizioni di progetto fornite da essa subcommittente;
2) che dopo che la (sub)committente aveva pressoché ultimato la Parte_1 consegna alla dell'acciaio da lavorare (documentata complessivamente da CP_1
n. 50 documenti di trasporto, di cui n. 49 emessi tra il 19.5.2016 ed il 5.10.2016 e l'ultimo, recante il n. 895, emesso in data 14.10.2016: v. doc. 1) e dopo che erano state completate tutte le commesse ad eccezione di quella AN, la
[...] rappresentava che il prezzo originariamente pattuito per le Controparte_1 lavorazioni relative alla commessa AN non era sufficiente e che per continuare le stesse si rendeva indispensabile una revisione del prezzo;
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3) che a seguito di trattativa le parti addivennero alla stipula di un contratto scritto datato 12.10.2016 (doc. 2) con il quale all'art. 1, dopo aver premesso quanto sopra esposto, rideterminarono il prezzo unitario delle lavorazioni in €/kg. 0,33 oltre
IVA e la si impegnava “a completare le proprie Controparte_1 lavorazioni entro il 30/10/2016, a meno delle capriate principali e secondarie del filo D, che potranno essere consegnate entro il 7/11/2016” (termine di consegna prorogato al 15.11.2016 nel cronoprogramma allegato al contratto medesimo, come previsto dall'art. 6);
4) che per mera svista nell'art. 1 del predetto contratto furono riportati indistintamente tutti i 49 documenti di trasporto emessi da fino a Parte_1 quella data (ivi erroneamente numerati fino a 50 per omissione del 37) e non soltanto quelli relativi alla commessa AN (alla quale sono estranei, pertanto, i materiali descritti nei d.d.t. n. 597, n. 612, n. 636, n. 653, n. 658, n. 724,
n. 736 e, limitatamente a Kg. 6.980, nel d.d.t. n. 788, come si evinceva dagli allegati report riepilogativi di ciascuna commessa: docc. 3, 4, 5 e 6): difatti, la pattuita differenza di prezzo per la commessa AN (€ 0,33 - € 0,25 = € 0,08) fu correttamente applicata dalla (con la fattura n. 128 del 18.10.2016: doc. CP_1
12) esclusivamente su Kg. 333.670, di cui Kg. 43.230 esposti nella fattura n. 86 del 18.7.2016 (doc. 8), Kg. 50.360 esposti nella fattura n. 88 del 29.7.2016 (doc.
9), Kg. 114.480 esposti nella fattura n. 108 del 31.8.2016 (doc. 10) e Kg. 125.600 esposti nella fattura n. 122 del 30.9.2016 (doc. 11), vale a dire alle sole quantità relative alla commessa AN che prima del contratto scritto erano state fatturate al prezzo di € 0,25/kg);
5) che con il predetto contratto la assumeva, tra l'altro, gli obblighi: di CP_1 restituire alla il materiale di sfrido della lavorazione (v. art. 4); di “seguire Pt_1 le tempistiche concordate come dettagliate nell'art. 1, ovvero ad incrementare la forza lavoro, qualora necessario, per far fronte a urgenze sopraggiunte o a ritardi accumulati” (art. 7, primo comma); in caso di ritardo rispetto ai tempi di consegna sopra indicati, di corrispondere una penale di € 300,00 per ogni giorno solare di ritardo (art. 7, terzo comma); di intervenire tempestivamente, con costi a suo totale carico e senza poter richiedere alcun sovrapprezzo e/o pretesa risarcitoria, per eliminare/sanare le problematiche emerse in caso di contestazione da parte di
AN o di (art. 7, ultimo comma); Parte_1
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6) che la non riuscendo a rispettare i termini pattuiti Controparte_1 per la riconsegna del materiale lavorato per la commessa AN, aveva dovuto incrementare la forza-lavoro presso il proprio stabilimento e si era avvalsa di alcune maestranze qualificate messe a disposizione dalla per Parte_1 complessive 902 ore lavorative al prezzo unitario di € 25,00 comprensivo degli oneri di trasferta, e così per complessivi € 22.550,00 oltre IVA per € 4.961,00;
7) che durante il montaggio delle strutture metalliche nel cantiere di AN in territorio di CO (GO) la si era avveduta del fatto che numerosi Pt_1 controventi prodotti da erano privi della marca di posizione Controparte_1
e presentavano una forometria non perfetta e che alcune capriate presentavano problemi di accoppiamento, precisando: che tali difformità, verificabili solo in sede di montaggio in cantiere, erano state tempestivamente denunciate alla dalla i cui carpentieri, per individuare i controventi Controparte_1 Pt_1 da montare, erano stati costretti dapprima a rilevarne le misure ed a confrontarle con quelle riportate nei disegni costruttivi, e quindi a marcare gli elementi prodotti privi di marcatura;
che inoltre il personale sempre durante la fase di Pt_1 montaggio nel cantiere di CO della AN, aveva dovuto modificare alcune capriate per consentirne l'accoppiamento ed il montaggio, praticare nuovi fori su alcuni angolari di controvento chiudendo quelli eseguiti dalla e CP_1 saldare nuovamente alcuni carter che si erano distaccati dalle capriate;
e che tali attività aggiuntive avevano comportato per la un aggravio di oneri sia in Pt_1 termini di manodopera specializzata sia di costi della piattaforma per complessivi
€ 6.445,00 oltre IVA per € 1.417,90 come dettagliato nella “tabella degli interventi in cantiere su carpenteria prodotta da , doc. 16; Controparte_1
8) che la a fronte di Kg.
1.178.590 di materiale Controparte_1 complessivamente ricevuti in conto lavorazione con i 50 documenti di trasporto emessi da restituiva complessivamente a quest'ultima Kg. 805.754 di Pt_1 materia lavorata e Kg. 316.254 di sfridi di lavorazione, trattenendo la differenza di Kg. 56.582 il cui valore, applicando il prezzo unitario di € 0,16/Kg. (pari ad €
160,00 a tonnellata, ben inferiore ai prezzi minimi dei rottami ferrosi acquistati dalle acciaierie italiane nei mesi di novembre e dicembre 2016 rilevati da Nuovo
Campsider: doc. 17), ammontava ad € 9.052,12;
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9) che la per tutte le lavorazioni commissionatele da Controparte_1
aveva emesso nel corso dell'anno 2016 le seguenti fatture: n. 86 del Parte_1
18.7.2016 di € 42.668,40 (v. doc. 8), n. 88 del 29.7.2016 di € 18.367,10 (v. doc.
9), n. 108 del 31.8.2016 di € 46.640,60 (v. doc. 10), n. 122 del 30.9.2016 di €
38.308,00 (doc. 11), n. 128 del 18.10.2016 di € 22.623,19 (doc. 12), n. 141 del
31.10.2016 di € 74.963,31 (doc. 13), n. 145 del 26.11.2016 di € 36.684,91 (doc.
14) e n. 153 del 14.12.2016 di € 8.369,20 (doc. 15), per un totale di € 288.624,91
IVA inclusa, a fronte delle quali aveva ricevuto in pagamento la complessiva somma di € 243.570,60 (doc. 18);
10) che con lettera inviata a mezzo p.e.c. in data 12.1.2017 (doc. 19) la Parte_1 aveva chiesto alla di emettere nota credito di € Controparte_1
46.017,18 per la parte di sfrido di lavorazione non restituita (indicata nella minor quantità di Kg. 54.527,06 come indicata nella nota inviata da il 6.12.2016 CP_1
(doc. 20) anziché nella quantità effettiva di Kg. 56.582,00 e, dunque, per €
8.724,33 anziché per € 9.052,12), per le modifiche di carpenteria eseguite in cantiere (€ 6.445,00 oltre IVA) e per il rimborso delle retribuzioni della forza lavoro aggiunta fornita dalla (€ 22.550,00 oltre IVA, e di rimettere Parte_1 alla la residua somma di € 963,07, pari alla differenza tra le somme a Pt_1 credito della (€ 46.017,18) e la differenza (€ 45.054,11) tra le somme Pt_1 fatturate a nel corso del 2016 (€ 288.624,91) e la complessiva somma da Pt_1 questa pagata (€ 243.570,60);
11) che con nota del 13.1.2017 (doc. 21) la aveva contestato l'entità del costo CP_1 orario ed il relativo addebito della forza lavoro aggiuntiva fornita da Pt_1 affermando che esso non potesse essere superiore a 20,00 €/h – benché la retribuzione minima oraria lorda CCNL Metalmeccanici piccola industria per un operaio di terzo livello fosse di € 21,27 ed 1/8 dell'indennità giornaliera di trasferta ammontasse ad € (42,80/8 =) 5,35 (doc. 22) e, pertanto il costo indicato da in € 25,00 fosse addirittura inferiore al minimo sindacale (€ 21,27 + € Pt_1
5,35 = € 26,62) –, che l'incremento della forza-lavoro sarebbe stato reso necessario “per tamponare i vs ritardi sulle commesse noi affidate”, che le modifiche in cantiere risultavano tardivamente contestate, che il materiale di sfrido non era soggetto ad IVA e che dello stesso era disposta a riconoscere solo la minor quantità di Kg. 21.775,49 ad un prezzo non superiore ad € 0,10/Kg;
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12) che, preso atto della manifestata indisponibilità ad emettere la nota credito richiesta, la in data 15.1.2017 aveva emesso fattura n. 1 di € 44.098,23 Parte_1
(doc. 23) con la quale aveva addebitato alla il costo Controparte_1 del materiale non restituito (esente da IVA ex art. 74 d.P.R. 633/72) per € 8.724,33
(anziché € 9.052,12, per quanto già esposto supra nel punto 8), il corrispettivo delle modifiche apportate alla carpenteria in sede di montaggio della stessa nel cantiere di AN (€ 6.445,00 oltre IVA) ed il costo della forza lavoro aggiuntiva fornita (€ 22.500,00 oltre IVA);
13) che con nota del 23.1.2017 (doc. 24) la aveva respinto CP_1 Controparte_1 la fattura n. 1/17 emessa da che on nota del successivo 24.1.2017 Pt_1 Pt_1
(doc. 25) aveva informato la che avrebbe proceduto alla registrazione CP_1 della stessa a norma dell'art. 23 del d.P.R. n. 633/1972;
14) che con nota del 17.2.2017 (doc. 26) la aveva Controparte_1 inopinatamente sostenuto che gli accordi sottoscritti sarebbero decaduti ed aveva formulato richieste di pagamento applicando unilateralmente supplementi di prezzo ed esponendo ulteriori corrispettivi, che espressamente contestava;
Pt_1
15) che a tale nota aveva fatto seguito la comunicazione a firma dell'avv. CP_5 del 22.2.2018 (doc. 27) recante invito al pagamento della somma di €
[...]
50.726,20 di cui € 36.684,91 portati dalla fattura n. 145 del 14.12.2016, € 8.369,20 portati dalla fattura n. 153 del 14.12.2016, € 5.375 portati dalla fattura n. 18 del
15.2.2017 (quest'ultima integralmente disconosciuta da ed € 300,00 per Pt_1 spese e competenze legali, nonché alla restituzione di una ” Parte_3 asseritamente consegnata in comodato con Ddt n. 240 del 16.11.2016, fatto che la negava espressamente. Pt_1
Tanto premesso, avendo interesse a conseguire l'accertamento giudiziale del saldo, a debito o a credito, del rapporto intercorso con la anche ai fini Controparte_1 della corretta appostazione contabile, conveniva in giudizio la predetta società Pt_1 chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni:
“1) accertare e dichiarare la validità e l'efficacia inter partes del contratto del
12.10.2016;
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2) accertare e dichiarare che per l'esecuzione delle obbligazioni assunte con il predetto contratto del 12.10.2016 la società avendo assunto Controparte_1
l'obbligo di cui all'art. 7 primo comma del contratto del 12.10.2016, si è avvalsa di 902 ore di lavoro in trasferta presso il proprio opificio di operai qualificati messi a disposizione dalla società ; Parte_1
3) accertare e dichiarare che il costo orario minimo della retribuzione lorda della manodopera qualificata fornita dalla per n. 902 ore lavorative in trasferta Parte_1 secondo il CCNL Metalmeccanici piccole e medie aziende in vigore nell'anno 2016 non
è inferiore ad € 26,62 e, pertanto, dichiarare congruo il minor costo unitario di € 25,00 oltre IVA richiesto da a titolo di rimborso, e per l'effetto dichiarare che la CP_6
è tenuta a sottrarre a tal titolo la somma di € 22.550,00 Controparte_1 oltre IVA dal corrispettivo pattuito con la CP_7
4) accertare e dichiarare che numerosi controventi prodotti da erano Controparte_1 privi della marca di posizione e presentavano una forometria non perfetta, e che alcune capriate presentavano problemi di accoppiamento in sede di montaggio;
5) accertare e dichiarare che per eliminare le difformità di cui al precedente punto 4) i carpentieri della in sede di montaggio presso il cantiere AN di Pt_1
CO degli elementi prodotti dalla convenuta hanno dovuto eseguire le lavorazioni ed utilizzare la piattaforma così come indicato nella tabella affoliata sub doc. 16 alla produzione della società attrice, che il costo di tali lavorazioni e dell'utilizzo della piattaforma non è inferiore ad € 6.445,00 oltre IVA e per l'effetto dichiarare che la
è tenuta a sottrarre per tali titoli la somma di € 6.445,00 Controparte_1 oltre IVA dal corrispettivo pattuito con la CP_7
6) accertare e dichiarare che a fronte di Kg.
1.178.590 di materiale ricevuto da Pt_1 in conto lavorazione con i documenti di trasporto affoliati sub doc. 1 la
[...]
in violazione dell'art. 4 del contratto del 12.10.2016, ha omesso Controparte_1 di restituire materiale di scarto per complessivi Kg. 56.582 per un controvalore, secondo le quotazioni del mercato dei rottami ferrosi dei mesi di novembre e dicembre 2016, non inferiore ad € 9.052,12, pari ad € 0,16/kg ovvero ad € 160/tonnellata, e per l'effetto dichiarare che la è tenuta a sottrarre per tali titoli la Controparte_1 somma di € € 9.052,12 dal corrispettivo pattuito con la CP_7
7) accertare e dichiarare che la non ha diritto di Controparte_1 conseguire il pagamento della fattura n. 18/2017 di € 5.375,00 menzionata nella nota a firma dell'Avv. ; Controparte_5
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8) accertare e dichiarare che la a fronte della somma di Controparte_1
€ 288.624,91 IVA inclusa complessivamente portata dalle fatture emesse nei confronti della indicate nel punto 9) della premessa, ha ricevuto in pagamento la Parte_1 complessiva somma di € 243.570,60, e che dalla differenza di € 45.054,31 è tenuta a detrarre la somma di € 44.426,02 per le causali di cui ai punti 6, 7 ed 8 della premessa,
e per l'effetto dichiarare non dovuta da la somma di € 50.726,20 richiesta Parte_1 con nota dell'avv. del 22.2.2018 bensì la minor somma € 628,29; con vittoria CP_5 di spese e compensi di lite”.
Nessuno si costituiva per la di cui veniva, pertanto, Controparte_1 dichiarata la contumacia all'udienza del 16.01.2019.
Concessi i termini di cui all'art. 183, co. 6, cod. proc. civ., il giudizio, in ragione dell'intervenuta dichiarazione di fallimento della Società convenuta (dichiarato con sentenza del Tribunale di Isernia del 29/01/2019, n. 1/2019 R.G.), veniva riassunto dalla società con comparsa depositata in data 27.04.2019, regolarmente notificata Parte_1 alla curatela a mezzo p.e.c. in data 08.04.2019.
Nonostante la regolarità della notifica, non si costituiva il Controparte_2 per cui, all'udienza del 15.11.2019, ne è stata dichiarata la contumacia.
[...]
La causa, dunque, concessi i termini di cui all'art. 183 co. 6 cod. proc. civ., ammessa ed espletata la prova per testi, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e, dopo alcuni rinvii dovuti alle esigenze di ruolo e all'avvicendamento di diversi magistrati, trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 cod. proc. civ. ratione temporis vigente.
Con ordinanza del 29.05.2025, la causa veniva rimessa sul ruolo, invitando parte attrice a prendere posizione sulla rilevata improcedibilità della domanda ex art. 52 co. 2 l.fall.
******
§1. La ha agito in giudizio nei confronti del fallimento della Parte_1 [...]
proponendo domanda di accertamento negativo del credito asseritamente CP_1 vantato da quest'ultima, in ragione del rapporto contrattuale intercorso tra le parti, alla luce dell'effettivo svolgimento del rapporto.
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In conformità all'orientamento più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui il fallimento agisce avanti al giudice ordinario per il recupero del proprio credito e la controparte può eccepire l'esistenza di un controcredito verso il fallimento, finalizzata a neutralizzare la pretesa creditoria vantata nei suoi confronti dal fallimento e consentire l'eventuale compensazione dei rispettivi crediti, mentre il rito speciale previsto per l'accertamento del passivo trova applicazione nelle ipotesi in cui la richiesta abbia ad oggetto l'accertamento e la condanna di un credito della parte verso il fallimento , ipotesi in cui l'azione deve essere proposta non avanti al giudice ordinario bensì al tribunale fallimentare ( Cass. Civ. 2013/14418; Cass. Civ. 2017/ 30298).
Nel caso in esame l'accertamento negativo del credito proposto da parte attrice è volto a neutralizzare la pretesa della società convenuta, avanzata quando era ancora in bonis, e non ad una statuizione di condanna che sarebbe invece inammissibile in questa sede, per cui correttamente l'azione è stata proposta avanti al giudice ordinario e non in sede fallimentare.
Invero, come sostenuto in giurisprudenza “la procedibilità o la proseguibilità debbono essere mantenute per tutte le domande che non sono funzionali all'accertamento di crediti da vantare verso la procedura, crediti la cui tutela può essere concessa, per volontà del legislatore, solo secondo le regole del concorso: tra dette domande non funzionali all'accertamento dei crediti rientrano quelle volte ad accertare l'insussistenza di crediti vantati dall'impresa in bonis e propri della procedura ove sarà ben possibile agire secondo le regole ordinarie, anche ove l'insussistenza del credito dipenda dalla nullità, dalla annullabilità ovvero dalla risoluzione del contratto, sempre che dette pretese siano funzionali all'accertamento negativo del credito vantato dalla procedura medesima” (cfr.
Tribunale Di Venezia sent. n. 1220/2022 - N. R.G. 6525/2017).
In particolare, secondo la giurisprudenza, «quando nei confronti di un soggetto poi fallito sia proposta una domanda di accertamento dei reciproci rapporti obbligatori e i crediti vengano dedotti non per ottenere la condanna del fallimento, ma solo al fine di giovarsene in sede di compensazione con eventuali controcrediti vantati dalla curatela, la competenza a decidere la controversia non è devoluta al tribunale fallimentare ai sensi dell'art. 24 legge fall., trattandosi di azione non derivante dal fallimento e neppure utile ai fini del concorso (art. 92 e segg. legge fall.), ma diretta solo a paralizzare eventuali istanze di condanna in favore della curatela fallimentare» (Cass. sentenza n. 6930 del
25/11/1986).
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Il superiore indirizzo si pone nel solco di un orientamento consolidato, secondo il quale
«nel giudizio proposto dalla curatela fallimentare per la condanna al pagamento di un debito di un terzo nei confronti del fallito, l'eccepibilità in compensazione di un credito dello stesso terzo verso il fallito non è condizionata alla preventiva verificazione di tale credito, purché sia stata fatta valere come eccezione riconvenzionale;
solo l'eventuale eccedenza del credito del terzo verso il fallito non può essere oggetto di sentenza di condanna nei confronti del fallimento, ma deve essere oggetto di autonomo procedimento di insinuazione al passivo» (Cass., 14 aprile 2022, n. 12255; Cass., 18 dicembre 2017, n.
30298; Cass., 28 settembre 2016, n. 19218; Cass., 27 ottobre 2015, n. 21784; Cass., 7 giugno 2013, n. 14418; Cass., 14 giugno 2012, n. 9726; Cass., 10 gennaio 2012, n. 64;
Cass., 27 aprile 2010, n. 10025; Cass., 13 gennaio 2009, n. 481; Cass., Sez. Un., 12 novembre 2004, n. 21499 e n. 21500; Cass., 21 dicembre 2002, n. 18223).
La domanda, dunque, alla luce delle prefate coordinate ermeneutiche va considerata procedibile considerato che essa mira esclusivamente all'accertamento negativo del credito astrattamente ancora dovuto dalla e non anche a pronunce di tipo Pt_1 risarcitorio ovvero restitutorio di competenza esclusiva del Tribunale Fallimentare.
§2. Nel merito, la domanda è fondata e va accolta per quanto di seguito chiarito.
§2.1 Come noto, la regola generale sulla ripartizione dell'onere della prova di cui all' art. 2697 c.c. è applicabile indipendentemente dalla natura dell'azione esperita, con la conseguenza che, anche in caso di domanda di accertamento negativo del credito, sono a carico di chi si afferma creditore le conseguenze della mancata dimostrazione dei fatti costitutivi del suo diritto (cfr., da ultimo, Cassazione civile, sez. III, 10/04/2024, n. 9706).
Conseguentemente, nel caso in esame, la avrebbe dovuto dimostrare la debenza CP_1 della somma pretesa in pagamento, a fronte delle contestazioni mosse dalla committente
Pt_1
Siffatta conclusione non muta in ragione della contumacia della società convenuta, atteso che la contumacia, sebbene non possa equivalere a non contestazione dei fatti allegati dalla parte costituita, non è idonea a mutare l'onere probatorio gravante sulle parti.
Ne discende, in particolare, che, a fronte dell'inadempimento allegato dalla Pt_1 rispetto alle obbligazioni pattuite, la non ha assolto l'onere posto a suo carico, CP_1 provando di aver correttamente adempiuto le prestazioni assunte, con particolare riferimento alla corretta realizzazione dei controventi e alla restituzione del materiale di sfrido della lavorazione dell'acciaio consegnato dalla committente, inadempienze lamentate dalla già prima dell'introduzione del presente giudizio. Pt_1
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Peraltro, l'inesatta esecuzione dei controventi da parte della risulta confermata da CP_1 entrambi i testi escussi.
Con riferimento all'ulteriore circostanza addotta dalla a fondamento della Pt_1 domanda di accertamento negativo del credito, circa l'impiego di propri lavoratori per il completamento delle prestazioni affidate alla (per cui dal corrispettivo dovuto CP_1 andrebbe sottratto il costo di tale forza lavoro), la stessa risulta confermata dal teste nonché riconosciuta dalla stessa nella nota del 13.01.2017, Testimone_1 CP_1 prodotta al doc. 21 allegato all'atto di citazione, in cui la convenuta dichiara che “il costo orario del personale da voi fornito non può essere superiore a 20.00 €/h, considerando che il nostro costo orario per la vostra commessa è pari ad € 18.00/h e che il loro utilizzo si è reso necessario per tamponare i vs ritardi sulle commesse noi affidati”.
Nella specie, non può trovare applicazione il riparto dell'onere probatorio sopra richiamato atteso che l'accertamento negativo del credito della non deriva, CP_1 semplicemente, dall'inesatta esecuzione della prestazione, quanto piuttosto dal controcredito che la pretende di portare in deduzione, causato dall'altrui Pt_1 inadempimento, attesa la necessità di rispettare i tempi di consegna stabiliti con la committente principale.
In altri termini, la sostiene di aver sopportato costi per € 22.550,00 per l'impiego Pt_1 di forza lavoro aggiuntiva per il completamento delle prestazioni affidate alla che CP_1 non avrebbe sopportato se quest'ultima avesse correttamente adempiuto le obbligazioni assunte.
A ben vedere, trattasi di circostanza non adeguatamente provata in ordine al quantum, non essendo in alcun modo provato quanto effettivamente la abbia Parte_1 corrisposto ai lavoratori aggiuntivi impiegati;
né che agli stessi sia stata corrisposta la somma prevista dalla contrattazione collettiva per le trasferte;
né risulta sufficientemente provato il nesso causale tra il dedotto inadempimento della ed il danno CP_1 lamentato, consistente nella somma asseritamente corrisposta per l'impiego di forza lavoro aggiuntiva (non essendo chiaro se tali lavoratori fossero o meno già alle dipendenze della e, in caso di risposta affermativa, quale sia stato il danno patito Pt_1 dalla nell'impiegare proprie maestranze in tali attività piuttosto che in altre). Pt_1
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Pertanto, considerando che la contumacia non può valere quale ficta confessio dei fatti allegati dall'attore e che questi non ha provato sufficientemente il pregiudizio effettivamente subito (non potendosi a tal fine ritenere sufficiente la mera produzione in giudizio di tabelle della contrattazione collettiva da cui nulla è possibile ricavare circa l'effettivo costo della manodopera aggiuntiva asseritamente impiegata), la pretesa non può che essere respinta.
Da ultimo, vanno ritenute non dovute alla le ulteriori somme indicate nella nota CP_1 del 22.02.2017 a firma dell'Avv. ed, in particolare, la somma di € Controparte_5
5.375,00 di cui alla fattura n. 18/2017, rispetto alla quale parte convenuta, rimanendo contumace, non ha fornito prova della effettiva debenza.
§3. Relativamente alla regolazione delle spese di lite, considerando la contumacia della società convenuta, soggetta a procedura concorsuale e l'accoglimento della domanda in misura sensibilmente inferiore a quella richiesta, si ritengono sussistere gravi ed eccezionali ragioni per l'integrale compensazione.
PQM
1) accoglie la domanda di accertamento negativo avanzata dalla nei Parte_1 confronti di e per l'effetto dichiara Controparte_2
- non dovuta la somma di € 5.375,00 di cui alla fattura n. 18/2017 emessa il
15.02.2017 dalla Controparte_1
- non dovuta l'ulteriore somma di € 15.497,00 oltre Iva per le ragioni di cui in motivazione;
2) Rigetta la domanda per la restante parte;
3) Dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Manda la cancelleria per la comunicazione alle parti costituite.
Così deciso in Potenza, il 13/08/2025.
Il Giudice
dott.ssa Rachele Dumella De Rosa
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