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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 26/03/2025, n. 331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 331 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Lavoro
nella persona del Dott. Massimo Lisi, quale Giudice del lavoro presso il Tribunale di Frosinone, all'esito dell'udienza del 19.03.2025, svolta mediante il deposito in telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro iscritta al Ruolo Generale Controversie Lavoro e Previdenza per l'anno
2024 al n. 230, vertente
tra
(C.F.: ), rappresentato e difeso in virtù di mandato a Parte_1 C.F._1 margine del ricorso dall'Avv. Francesco Quaglieri ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in di Isola del Liri (FR) Via Po, 48,
ricorrente contro
Controparte_1
- in persona del legale rappr.te p.t., rappr.to e difeso dall'Avv.
[...]
Luciano Giuseppe Caputo, come da procura generale in atti, ed elett.te dom.to in Frosinone, Viale
Marconi n. 31,
resistente
Oggetto del giudizio: accertamento malattia professionale.
Conclusioni: per ciascuna parte, quelle del rispettivo atto costitutivo, da intendersi qui integralmente riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ha convenuto innanzi l'intestato Tribunale l' deducendo che: 1) Parte_1 CP_1
aveva iniziato a lavorare dal 1980 come manovale generico ed aveva acquisito, successivamente,
1 la qualifica di operaio specializzato, adibito in cantieri edili, con l'ulteriore mansione di carpentiere;
inoltre, dal 1988 fino al 02.03.2022, aveva lavorato presso la Edil Maca S.r.l.; 2)
l'attività si svolgeva dal lunedì al venerdì dalle ore 7,30 alle 16,30; 3) nell'esercizio delle sue mansioni, il ricorrente era sottoposto a movimentazione manuale di carichi, in quanto doveva movimentare sacchi di cemento/malta/calcestruzzo/intonaco, nonché legname, pietra, forati e altri rivestimenti in quantità e peso variabile (dai 5 Kg ai 25 Kg); doveva altresì installare i ponteggi ed occuparsi del montaggio degli infissi, con il relativo trasporto;
4) l'attività svolta aveva comportato l'insorgenza a suo carico di “esiti di spino-laminectomia da L2 a L5 con presenza di vistose manifestazioni artrosiche, protrusioni discali da L1 a L5, osteocondrosi L1-L2”, patologia per la quale aveva proposto domanda amministrativa all' ma inutilmente, chiedendo il CP_1
riconoscimento della predetta malattia professionale e la liquidazione della relativa prestazione, commisurata ad una percentuale di danno biologico del 12%, o comunque superiore al 6%.
Tanto premesso, l'attore ha chiesto la condanna del citato alla liquidazione della CP_1
prestazione dovuta, nella misura predetta o in quella accertata, con vittoria di spese di lite, da distrarsi.
Istituitosi ritualmente il contraddittorio, l' ha concluso per il rigetto del ricorso. CP_1
Svolta attività istruttoria, all'esito della discussione svolta mediante il deposito telematico di note scritte, il Giudice adito ha deciso la controversia con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai fini del giudizio rilevano sia le deposizioni testimoniali, sia le risultanze della perizia del
C.T.U.
I testi escussi hanno confermato che l'attore era sottoposto a movimentazione manuale di carichi, tra cui sacchi di cemento i quali erano, in un primo tempo, di 50 kg e, poi, di 25 kg. Doveva inoltre occuparsi del getto di cemento o calcestruzzo e del montaggio dei ponteggi.
Tale attività ha determinato l'insorgenza a carico del ricorrente della malattia professionale indicata quale “esiti di intervento chirurgico di laminectomia da L2 a L5 in soggetto con spondilodiscoartrosi lombare”, con un danno biologico nella misura dell'8%, come ha argomentato il C.T.U. medico legale nominato in corso di causa. Il perito ha così ritenuto di quantificare complessivamente nella predetta misura il danno biologico conseguente alla malattia professionale accertata, tenuto conto della quantificazione operata nella voce 213 delle tabelle valutative di cui al D.M. 12.7.2000.
In conseguenza, in mancanza di elementi comunque concludenti in senso diverso, l' CP_2
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[...] va condannato a liquidare in favore dell'attore l'indennizzo di cui al D.Lgs. n.38/2000, tenendo conto della riscontrata entità del danno biologico da eziologia professionale, oltre interessi legali, dalla scadenza del credito al saldo.
Le spese del giudizio vanno compensate tra le parti nei limiti di un 1/3, tenuto conto dello scarto tra danno biologico lamentato e danno accertato, mentre la residua parte va posta a carico dell' soccombente, nella misura liquidata in dispositivo, con distrazione in favore del CP_1
procuratore del ricorrente, dichiaratosi antistatario.
A carico dell' devono porsi le spese di C.T.U., come liquidate in separato decreto. CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede, ogni altra domanda rigettata:
1) accerta e dichiara che, a causa della malattia professionale di “esiti di intervento chirurgico di laminectomia da L2 a L5 in soggetto con spondilodiscoartrosi lombare”, il ricorrente presenta un danno biologico complessivo in misura dell'8%;
2) per l'effetto, condanna l' a liquidare in suo favore l'indennizzo di cui al D.L.gs. CP_1
n.38/2000, tenendo conto della riscontrata entità del danno biologico da eziologia professionale, oltre interessi legali, dalla scadenza del credito al saldo;
3) compensa tra le parti, nei limiti di un 1/3, le spese del giudizio, ponendo a carico dell' CP_1 la residua parte, liquidata in €.1.200,00, per compenso professionale, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario per le spese generali, con distrazione in favore del procuratore dell'attore, dichiaratosi antistatario;
4) pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto. CP_1
Frosinone, 19/03/2025 Il Giudice del Lavoro
Dott. Massimo Lisi
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