Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 03/04/2025, n. 543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 543 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, III Sezione Civile,
composta dai signori:
1)Dott. Cristina Midulla Presidente
2)Dott. Giulia Maisano Consigliere
3)Dott. Virginia Marletta Consigliere relatore ed estensore riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1844/2021, posta in decisione in data 13.3.2025 per la quale è stata disposta la trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. promossa in questo grado
DA
(C.F. ), nato a Parte_1 C.F._1
EL DI DI (CT) in data 24/02/1960, con il patrocinio dell'Avv. PIZZUTO
FRANCESCO e dell'Avv. e con elezione di domicilio in via VIA L. DA VINCI N.5
BROLO presso il medesimo difensore
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'Avv. CALANDRINO GERLANDO e con P.IVA_1
1
APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da note per la trattazione scritta inviate e depositate in via telematica.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
presentava domanda di insinuazione in via privilegiata Parte_1
nel passivo della amministrativa, ponendo, a Controparte_1
fondamento della pretesa, il proprio diritto alla ripetizione dei contributi versati al per il personale della sulla retribuzione lorda Controparte_2 CP_1
percepita.
Il credito veniva escluso dallo stato passivo depositato in data 18 dicembre 1998; sicché il presentava opposizione avanti al Tribunale di Palermo, che la Parte_1
respingeva con sentenza n. 4370/2008 depositata in data 27 agosto 2008.
Avverso questa sentenza, proponeva appello il avanti alla Corte di Parte_1
Palermo, che respingeva il gravame, con sentenza n. 530/2014, depositata in data 31 marzo 2014.
La Corte territoriale rilevava, in modo particolare, che la «decisione del Tribunale, di ritenere tardiva e inammissibile la produzione documentale effettuata dal ricorrente in corso di causa all'udienza di precisazione delle conclusioni e di respingere la domanda principale avanzata dal ricorrente per carenza di prova, sia priva di censura”.
Avverso questa sentenza il proponeva ricorso per cassazione, Parte_1
fondandolo su sei motivi, al quale resisteva la Controparte_1
Con sentenza n. 22447/21 del 6.8.2021, la Corte di Cassazione accoglieva il terzo motivo del ricorso, dichiarati assorbiti gli altri;
cassava la sentenza impugnata e rinviava la causa a questa Corte d'Appello in diversa composizione.
Il con atto di citazione del 18.11.2021, riassumeva il giudizio di Parte_1
rinvio; si costituiva la , Controparte_1
resistendo all'impugnazione.
2 Con note depositate il 5.11.2024, sottoscritte dai difensori di entrambe le parti, la in LCA e il formulavano congiuntamente le seguenti Controparte_1 Parte_1
conclusioni:
“Ritenere e dichiarare che ha diritto a essere Parte_1
ammesso allo stato passivo della Controparte_1 per la somma omnicomprensiva di € 18.000,00 (euro
[...]
diciottomila/00), al lordo delle ritenute di legge, a titolo di FIP.
Disporre la compensazione delle spese legali relative ai giudizi definiti dinnanzi al Tribunale di Palermo, alla Corte di Appello di Palermo, alla Corte di Cassazione e al presente giudizio di rinvio.
Adottare ogni conseguenziale statuizione, disponendo l'annotazione della predetta ammissione in calce allo stato passivo della
[...]
”. Controparte_1
Vanno accolte le predette conclusioni congiunte delle parti, con la chiesta compensazione delle spese di lite per tutti i giudizi, disponendo in conformità e dando atto che in tal modo è del tutto cessata la materia del contendere tra le parti, anche sulle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunziando, sentiti i Procuratori delle parti:
1) accerta e dichiara che ha diritto di essere Parte_1
ammesso allo stato passivo della Controparte_1
per la somma onnicomprensiva di € 18.000,00 (euro diciottomila/00),
[...]
al lordo delle ritenute di legge, a titolo di F.I.P.;
2) dichiara compensate tra le parti le spese di lite relative ai giudizi svolti innanzi al Tribunale di Palermo, alla Corte d'Appello di Palermo, alla corte di
Cassazione e al presente giudizio di rinvio;
3) dispone l'annotazione di questa ammissione in calce allo stato passivo della
. Controparte_1
Così deciso in Palermo, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile il giorno 27.3.2025.
IL CONSIGLIERE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Virginia Marletta Dott. Cristina Midulla
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