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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 16/04/2025, n. 1158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1158 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona del dott. Amato Carbone, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 5063/2024 RG fissata all'udienza del 15/04/2025 (data di scadenza del termine per il deposito delle note) promossa da:
, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall' avv. NAPOLI Parte_1
FRANCESCA e dall'avv. NAPOLI PIERLUCIO
Ricorrente
O Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. PETRUCCI MARIA TERESA CP_2
Resistente
FATTO E DIRITTO
In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter cpc ai sensi del quale … Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note.
Parte ricorrente ha adito questo Tribunale chiedendo che:
1) condanni l' alla restituzione di € 13.074,32, ovvero quella somma che risulterà dovuta a mezzo CP_2 di idonea CTU, oltre interessi legali/rivalutazione dalla data di maturazione di ciascun rateo dal 2.4.24 al soddisfo ai sensi dell'art 16, comma 6, l.412/91 ed art.
7.l.533/73; […]
Ha rappresentato che:
La sig. , inoccupata e titolare di pensione cat. INVCIV n. 01970604 da marzo 1986, Parte_2 alla morte della madre titolare di pensione cat. IO n.60072193 e deceduta il 23.05.15, Persona_1 ha chiesto all' il trattamento ai superstiti. CP_2
Avverso il diniego dell' , con ricorso depositato il 22.07.2020 ed iscritto al n. 7848/2020 r.g.l., Pt_3
l'Istante ha adito questo Tribunale che, con sentenza n. 637 resa il 28.02.2024 (doc.1), ha condannato
1 l' a corrispondere alla icorrente la pensione ai superstiti, quale figlia inabile di ed a CP_2 Persona_1 corrisponderle gli arretrati maturati a decorrere dal 01.08.2015.
Per l'effetto l' , con provvedimento del 13.03.2024 (doc.2 – pag.5) ha liquidato la pensione ai Pt_3 superstiti cat. SO n. 20074934 da giugno 2015 nella misura del TM pro tempore vigente ed ha determinato in complessivi € 58.690,26 i ratei maturati da agosto 2015 a marzo 2024.
Tuttavia, il 2 aprile 2024 la pensionata ha ricevuto solo € 17.854,94 perché l' ha effettuato CP_2
“trattenute irpef sugli arretrati imponibili corrisposti anni precedenti” per € 13.074,32 ed ha recuperato le quote di maggiorazione corrisposte sulla pensione cat INVCIV per ulteriori €
27.759,87 …
Ritiene illegittima la trattenuta in questione in quanto ai sensi dell'art. 21 TUIR alla ricorrente spetterebbero le trattenute e che le stesse andrebbero computate automaticamente.
Richiama giurisprudenza a sé favorevole.
nel costituirsi, ha ribadito la correttezza del proprio operato. CP_2
***
1. Va ribadito che la giurisdizione sul punto spetta al GO alla luce dei principi fatti propri da SU 16833/2017 e SU 26820/2019.
2. Rispetto alla prospettiva attorea va precisato come sussistano sostanzialmente 3 tesi;
la prima coincide sostanzialmente con quella di parte ricorrente e interpreta la normativa fiscale come volta a garantire automaticamente le detrazioni;
una seconda e opposta tesi considera che le detrazioni debbano essere oggetto di apposita richiesta del pensionato all'amministrazione finanziaria;
una ultima tesi prevede che le detrazioni debbano essere applicate da solo in presenza di domanda di parte ricorrente ma senza automatismo CP_2 alcuno.
3. La Cassazione, con ordinanza 8648/2024, sembra aderire a questa ultima impostazione richiedendo la apposita domanda di parte.
Né, nel caso di specie, appare infondata la difesa di che ha fatto presente che: CP_2
2 …il sostituto d'imposta ( può applicare le detrazioni spettanti all'interessato solo con riferimento CP_2 all'anno di liquidazione della prestazione previdenziale e non dall'anno di decorrenza della stessa prestazione…
La norma del TUIR non sembra prevedere tale distinzione cronologica e quindi tale eccezione è da rigettarsi.
4. Nel caso di specie, all. 8 di cui alle note del 3.3.25, risultano espressamente richieste le detrazioni. Dalle dichiarazioni fiscali in atti, risulta anche che la ricorrente (all. 5) non avesse redditi su cui effettuare altre detrazioni e quindi il beneficio non risulta già goduto.
La stessa parte ha calcolato anche l'effettivo importo delle detrazioni spettanti.
Il ricorso deve quindi essere accolto nei termini di cui in ricorso, accertando il diritto alla restituzione delle somme trattenute.
5. rispetto alle spese, il valore di causa è incluso nel III scaglione. Si liquidano 4 fasi data l'istruttoria documentale compiuta (note del 3.3.25). Rispetto alla maggiorazione per collegamenti ipertestuali la stessa può essere concessa in misura prossima al minimo stante la ridotta efficacia causale degli stessi rispetto alla decisione (€ 2697,00 per spese alla luce dello scaglione e di Cass. 2386/17; a seguito di maggiorazione si liquidano 2800,00 euro complessivi per spese di lite).
P.Q.M.
Il Giudice, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 5063/2024, così provvede: accoglie il ricorso per quanto in motivazione e per l'effetto condanna alla restituzione CP_2 alla ricorrente di € 13.074,32 oltre accessori di legge, tenuto conto che si tratta di prestazione previdenziale;
condanna al pagamento delle spese di lite e le liquida in € 2800,00 oltre spese CP_2 forfettarie (15%), iva e cpa, con distrazione alla difesa di parte ricorrente.
Lecce, 16/04/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Amato Carbone
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